Contratto collettivo integrativo di lavoro
Contratto collettivo integrativo di lavoro
5 luglio 2010
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER TUTTI I DIPENDENTI DELL’AGENZIA AGRIS SARDEGNA, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
IL GIORNO 5 LUGLIO 2010
Presso il Dipartimento per la Ricerca nell’Arboricoltura, xxx Xxxxxx 000/x – Cagliari, sono riuniti per la contrattazione integrativa successiva al contratto collettivo regionale sottoscritto in data 18 febbraio 2010 per il biennio 2008 – 2009:
la delegazione dell’Agenzia Agris Sardegna rappresentata dal: Commissario straordinario:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro:
C.G.I.L. – F.P.
C.I.S.L. – F.P.S.
U.I.L. – F.P.L.
F.E.D.R.O.
S.A.Di.R.S.
FENDRES SAFOR CONFSAL
Il 5 luglio 2010, le parti come sopra rappresentate ai sensi del l’articolo 7 del CCRL vigente, sottoscrivono il seguente contratto integrativo di lavoro del personale dell’Agenzia Agris Sardegna
Art. 1 Durata del contratto integrativo
Il presente accordo modifica, nelle parti espressamente indicate, il contratto integrativo di lavoro vigente. Il presente accordo è valido dal 01.01.2009 e mantiene la sua efficacia fino alla stipula del nuovo contratto integrativo.
Art. 2 Entità del fondo 2009 per la retribuzione di rendimento
L’articolo 7 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 è sostituito dal seguente:
La somma disponibile per la retribuzione di rendimento per l’anno 2009 è riportata nella tabella seguente al netto degli oneri riflessi.
FONDO | ANNO IN CORSO | RESIDUI ANNO PRECEDENTE |
RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO | € 750.162,43 | 0 |
Art. 3 Retribuzione di rendimento
Nell’articolo 9 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 il punto numero 1 è sostituito con il seguente:
La retribuzione di rendimento è ripartita secondo le modalità previste nelle disposizioni che seguono:
a) nella misura del 60 % sulla base della prestazione collettiva;
b) nella misura del 40 % sulla base della prestazione individuale.
Art. 4 Prestazione collettiva
Nell’’articolo 9 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 il punto numero 2 è sostituito con il seguente:
2. La valutazione della prestazione collettiva è riferita al complesso delle attività svolte nella Direzione Generale, nei Dipartimenti e nei Servizi dell’Agenzia Agris ed è collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Programmi Operativi. La valutazione collettiva è espressa con un giudizio sintetico secondo la seguente graduazione:
1=ottimo | 100% |
2= buono | 80% |
3= adeguato | 60% |
4= non adeguato | 0% |
La quota del fondo riferita alla prestazione collettiva è attribuita ai dipendenti in rapporto alla valutazione del servizio e al periodo di assegnazione allo stesso, tenendo conto delle categorie di appartenenza previste dal CCRL vigente (1), della percentuale di part time autorizzato e delle riduzioni per le assenze.
Per le assenze relative a congedo ordinario (ferie), assemblee e permessi sindacali, infortunio sul lavoro, malattia per causa di servizio, donazione di sangue - organi – midollo osseo, nonché le assenza obbligatorie per maternità (art. 47 comma 4 del CCRL vigente), comprese quelle per gravidanza a rischio e per allattamento (artt. 35 e 40 del T.U. 151/2001) e le assenze ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/1992, non verrà operata alcuna trattenuta.
Invece, per le assenze relative a malattia (art. 48 comma 9 CCRL vigente), volontariato, 150 ore per il diritto allo studio e permessi di cui all’articolo 40, lett. A) del CCRL vigente, richiami militari temporanei non verrà operata alcuna trattenuta, fino a un massimo di 45 giornate lavorative. Per ogni giornata lavorativa superiore ai 45 giorni è operata una trattenuta di 1/250. Oltre i 130 giorni lavorativi la trattenuta è del 100%.
In tutti gli altri casi non specificatamente indicati, non verrà operata alcuna trattenuta fino a un massimo di 15 giornate lavorative. Per ogni giornata di assenza superiore ai 15 giorni è operata la trattenuta di 1/250. Oltre i 130 giorni la trattenuta è del 100%.
Le assenze conteggiate ad ore, previste per ciascuna categoria sopra definita, sono sommate tra loro ai fini del calcolo della franchigia e si considera una giornata lavorativa ogni 7 ore e 12 minuti del risultato così ottenuto; le ore e/o i minuti che eventualmente residuano da detta somma non sono presi in considerazione.
Le somme non assegnate sulla base della valutazione della prestazione collettiva sono ripartite a seguito della valutazione individuale, ai dipendenti dell’Agenzia che hanno conseguito un giudizio “positivo” o “molto positivo”, proporzionalmente all’importo stabilito per ciascuno.
Art. 5 Prestazione individuale
Nell’’articolo 9 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 il punto numero 3 è sostituito con il seguente:
3. La valutazione individuale è riferita all’insieme delle capacità e conoscenze professionali necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché all’adeguatezza del comportamento organizzativo in relazione alla categoria professionale di appartenenza e al grado di raggiungimento degli obiettivi della Direzione Generale, dei Dipartimenti e dei Servizi, anche con riferimento alle risorse materiali messe a disposizione.
La valutazione individuale annuale del dipendente deriva dalle valutazioni espresse nelle schede B e C allegate al presente contratto.
Nella scheda A è espresso il giudizio sintetico attribuito al dipendente secondo le seguenti formulazioni: molto positivo, positivo, sufficiente, insufficiente, non classificato. I giudizi derivano dai punteggi espressi nelle schede B e C, a seconda della categoria di appartenenza del dipendente.
Punteggio da 70 a 56 | Molto positivo |
Punteggio da 55 a 40 | positivo |
Punteggio da 39 a 30 | sufficiente |
Punteggio da 29 a 0 | insufficiente |
Non classificato |
La scheda A una volta sottoscritta, deve essere consegnata, salvo oggettiva impossibilità, a ciascun dipendente dal proprio direttore di servizio. Il valutato potrà far riportare sue osservazioni nello spazio apposito della scheda.
Le schede B e C contengono gli indicatori (fattori) e i relativi punteggi attribuiti a ciascuno di essi, attraverso i quali il dirigente valutatore perviene al giudizio e sono resi noti al dipendente nel corso del colloquio individuale. Nel caso in cui gli indicatori portino ad un giudizio inferiore a “molto positivo” o “positivo” le schede B o C devono essere integrate da congrua motivazione riferita ai singoli fattori della prestazione. Le schede B o C sottoscritte dal dipendente a conclusione del colloquio individuale, costituiscono atto istruttorio e restano nella disponibilità del dirigente valutatore.
Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno abbia avuto un passaggio di categoria, il dirigente valutatore deve procedere alla predisposizione di due separate schede di valutazione.
Se invece, il dipendente nel corso dell’anno è trasferito ad altro servizio e/o dipartimento, è valutato da ciascun dirigente della struttura presso la quale ha prestato la propria attività.
La quota del fondo riferita alla valutazione della prestazione individuale è attribuita ai dipendenti in rapporto al giudizio conseguito secondo le seguenti percentuali:
Molto positivo | 100% |
positivo | 80% |
sufficiente | 60% |
insufficiente | 0 |
Non classificato | 0 |
Il compenso come sopra determinato, sarà parametrato alla categoria di appartenenza dei singoli dipendenti prevista dal CCRL vigente, alla percentuale del part time autorizzato e, nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno abbia avuto un passaggio di categoria, al numero di giorni prestati nelle differenti categorie.
Art. 6 Personale in distacco sindacale
Nell’’articolo 9 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 il punto numero 4 è sostituito con il seguente:
Ai dipendenti in distacco sindacale è attribuita, sia per la quota individuale che per quella collettiva, la retribuzione di rendimento nella percentuale prevista per la media dei giudizi del dipartimento di appartenenza.
Art. 7 Riduzioni per sanzioni disciplinari
Nell’’articolo 9 del CCIL sottoscritto in data 24.04.2009 il punto numero 5 è sostituito con il seguente:
Il totale della retribuzione di rendimento attribuito a ciascun dipendente è decurtato, a seguito della chiusura del procedimento disciplinare, in percentuale, in caso di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, secondo la seguente gradazione:
- richiamo scritto: riduzione del 5%;
- multa di importo non superiore a 4 ore di retribuzione: riduzione del 20%;
- multa di importo superiore alle 4 ore di retribuzione e sino a 5 gg. di sospensione dal lavoro e dal trattamento economico: riduzione del 50%;
- sospensione dal lavoro e dal trattamento economico superiore ai 5 gg. e in caso di licenziamento disciplinare (con o senza preavviso): non è corrisposta alcuna retribuzione di rendimento.
Le decurtazioni per le sanzioni disciplinari sono tra loro cumulabili.
Le somme non assegnate sulla base della decurtazioni di cui sopra sono ripartite a favore dei dipendenti che nella valutazione individuale hanno conseguito un giudizio “positivo” o “molto positivo”, proporzionalmente all’importo stabilito per ciascuno.
La procedura della valutazione dei dipendenti per la retribuzione di rendimento deve essere completata entro il 31 agosto 2010.
(1) I coefficienti delle categorie di appartenenza dei dipendenti previsti dall’articolo 26 del CCRL vigente sono:
- categoria A: coefficiente 1,00;
- categoria B: coefficiente 1,15;
- categoria C: coefficiente 1,35;
- categoria D: coefficiente 1,47;