MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54 e 55 del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, per la fornitura di prodotti hardware, software e servizi correlati per l’ampliamento strutturale del “Sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’ambito dell’ “Accordo tra Italia e USA” finalizzato al rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità di cui alla Legge 3/7/2014 n.99.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2015 addì XX del mese di XXXXX in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dottor del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data , registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’ visto n. - sono presenti:
1) Il , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il , nato a , nella sua qualità di della Società , con sede in , codice fiscale n. , il quale dichiara che la Società rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n. , partita fiscale n. , domicilio fiscale e sede in ,
, con oggetto sociale , come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli stati Uniti d’America hanno siglato un “Accordo” in data 28/05/2009, ratificato e reso esecutivo con Legge 3 luglio 2014, n.99, finalizzato al rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità;
b) l’Amministrazione, con decreto n.600/C/TLC.2989.PR.432.003 del 06/07/2015, ha determinato, nell’ambito dell’ “Accordo” in questione, di avviare una procedura ad evidenza pubblica, da svolgere ai sensi degli articoli 54 e 55 del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, finalizzata alla fornitura di prodotti hardware, software e servizi correlati per l’ampliamento strutturale del “Sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
c) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 395.000,00, oltre IVA, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
d) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 07/07/2015 n. XXXX/X XXX-XXXX, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. 80 del 10/07/2015, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
e) sono pervenute n. X offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del XX/XX/XXXX , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “XXXXXXXXXXXXX”, con xxxx xxxxxx xx , - , xx xxxxxx
xx Xxxx ,00 cui sono da aggiungere Euro ,00 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro ,00.
f) la Società “ ” viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’acquisizione di prodotti hardware, software e servizi correlati per l’ampliamento strutturale del “Sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito dell’ “Accordo tra Italia e USA”, ratificato e reso esecutivo con Legge 3 luglio 2014, n.99.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data XX/XX/XXXX, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico, costituiscono oggetto della presente fornitura:
− infrastruttura HW/SW:
a) N.2 server del tipo “Matcher Server”;
b) N.3 server del tipo “Secondary Matcher Server”;
c) N.1 server del tipo “Region/Afis Server”;
d) N.2 server del tipo “Interface Web Server”;
e) N.1 Switch;
f) N.1 Disk Array Storage;
g) N.1 Tape Library;
h) N.2 rack;
− software per infrastruttura;
− software di reportistica di tipo “open source”;
− software di virtualizzazione;
− servizio di consegna, installazione e configurazione di ciascun componente hardware e software fornito, nell’ambiente operativo presso il CED del Servizio Polizia Scientifica;
− servizio di assistenza sistemistica;
− servizio di manutenzione sull’infrastruttura hardware e software;
− servizio di call center;
− servizio di formazione finalizzato alla somministrazione di corsi funzionali alle esigenze operative dell’Amministrazione.
L'ammontare complessivo del contratto è di € ,00, cui sono da aggiungere € ,00
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € ,00, così ripartito:
INFRASTRUTTURA Hardware | |||
Descrizione | Prezzo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
Armadio RACK | 2 | ||
Server “Matcher Server” | 2 | ||
Server “Secondary Matcher Server” | 3 | ||
Server “Region/Afis Server” | 1 | ||
Server “Interface Web Server” | 2 | ||
Switch | 1 | ||
Disk Array Storage | 1 | ||
Tape Library | 1 | ||
TOTALE |
SOFTWARE | |||
Descrizione | Prezzo Unitario (€) | Quantità | Totale (€) |
Microsoft Windows Server 2012, Standard (24x7 support) - 3 year | 3 | ||
Sophos Endpoint Protection Advanced (3-year, 1-user, and 200-499 licenses) | 2 | ||
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server with Smart Management, Premium (Physical or Virtual Nodes) w/ 3-year 2-socket | 3 | ||
SUSE Enterprise Linux (SLES) w/ 3-year 2-socket Priority | 2 | ||
Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Premium | 1 |
(2-sockets) w/3-year | |||
Red Hat Satellite 6 w/3 year | 1 | ||
Software di Reportistica | 1 | ||
TOTALE |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA | ||||
Figure professionali | N. risorse | gg/p complessivi | Prezzo Unitario giornaliero (€) | Totale (€) |
Sistemista | 1 | 10 | ||
TOTALE |
FORMAZIONE | ||||
Figure professionali | N. risorse | gg/p complessivi | Prezzo Unitario giornaliero (€) | Totale (€) |
Indicare una riga per ogni figura professionale proposta | ||||
TOTALE |
MANUTENZIONE | |||
Costo manutenzione apparato | Quantità | Prezzo Unitario mensile (€) | Totale (€) |
Rack | 2 | ||
Server del tipo “Matcher Server” | 2 | ||
Server del tipo “Secondary Matcher Server” | 3 | ||
Server del tipo “Interface Web Server” | 2 | ||
Server del tipo “Region/Afis Server” | 1 | ||
Disk Array Storage | 1 | ||
Tape Library | 1 | ||
Switch | 1 |
Software di Reportistica | 1 | ||
TOTALE mensile | |||
TOTALE per 36 mesi |
1.1 Totale appalto
RIEPILOGO DELLA FORNITURA | COSTI (€, IVA INCLUSA) |
Totale infrastruttura hardware | |
Totale software | |
Servizio di assistenza sistemistica | |
Servizi di consegna, installazione e configurazione | |
Servizio di formazione | |
Totale manutenzione per 36 mesi | |
TOTALE FORNITURA | |
di cui oneri previsti per sicurezza, specifici di attività di impresa |
1.2 Tariffe figure professionali
Figura Professionale | Tariffa offerta (costo giornaliero in €) |
Sistemista | |
Responsabile di Basi di Dati | |
Responsabile di Rete | |
Formatore | |
Altre figure: (inserire una riga per ogni figura professionale offerta ) |
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva la facoltà di chiedere all’Impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto entro l’importo massimo
complessivo stimato di € 474.000,00 IVA esclusa, in ossequio all’articolo 311, comma 4, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207
2. L’Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 131.666,67, IVA esclusa.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui sopra) o in alternativa al termine dell’ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g) ed h), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) anche avvalendosi di uno o più assistenti all’uopo individuati (articolo 300, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento) VALIDITA’ CONTRATTUALE
L’avvio delle attività di cui alla fornitura in questione decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite
PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del presente contratto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo.
4.bis
(Servizio di Consegna - Verifica inventariale)
Entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, l’Impresa provvederà alla consegna della fornitura nei locali dell’Amministrazione siti presso il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza., Xxx Xxxxxxxxx 0000 Xxxx.
L’attività di consegna si intende altresì comprensiva di ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto, facchinaggio e collocazione “al piano”.
Al termine della suddetta attività verrà redatto un apposito verbale compendiante l’elencazione delle componenti hardware e software previste, controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e da un Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, da considerarsi quale avvenuta “Verifica inventariale” favorevole.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
4.ter (Piano dei test)
L’Impresa, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dall’avvenuta approvazione del verbale di verifica inventariale di cui al precedente Paragrafo 4.bis, presenterà un “Piano dei Test”, con l’indicazione di un efficiente programma di verifiche che sarà sottoposto ad approvazione formale da parte dell’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni dalla consegna da parte dell’Impresa e di tale approvazione verrà data formale comunicazione all’Impresa da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano a cura dell’Amministrazione.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” del presente Paragrafo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare sempre a cura dell’Amministrazione mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.
Trascorsi tali 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto del termine indicato al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.
4.quater
(Installazione, Configurazione, Approntamento alla verifica e Verifica finale funzionale della fornitura)
L’Impresa, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del “Piano di test” di cui al precedente Paragrafo 4.ter, dovrà approntare alla verifica funzionale finale l’intera realizzazione oggetto di fornitura eseguendo le attività di installazione e configurazione dell’infrastruttura hardware e software, comprensiva altresì del software di reportistica di tipo “open source”, di software di virtualizzazione, degli apparati di rete (switch), sulla base delle specifiche modalità definite nel suddetto “Piano di test”.
La verifica funzionale finale della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel medesimo “Piano di Test” da un’apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di cui sopra tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per
perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 13.
Articolo 5
(Scioperi e cause di forza maggiore – sospensione del contratto)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
I termini di esecuzione contrattuale potranno essere sospesi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 308 del DPR n. 207/2010.
Articolo 6
(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche inventariale e funzionale finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o la Commissione all’uopo nominata pronuncino decisioni di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e funzionale finale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o della predetta Commissione – la fornitura già sottoposta alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione la nuova fornitura in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova fornitura, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 7 (Modifiche e varianti tecniche)
Le variazioni del presente contratto che si rendessero necessarie in corso di esecuzione, nei limiti di cui all’art. 311, comma 2, del DPR n. 207/2010, saranno disposte Direttore dell’esecuzione del contratto e sottoposte al Responsabile del Procedimento ai fini dell’approvazione.
Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto stesso.
L'importo, in aumento o in diminuzione, relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. L’Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle varianti alle stesse condizioni previste dal contratto.
L’Amministrazione può chiedere una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, ai sensi dell’art.11 della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato. L’Impresa è tenuta ad eseguire la variazione richiesta, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto, l’Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto dopo aver acquisito il consenso dell’Impresa.
In ogni caso, l’Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che le variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell’esecutore.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio.
L’Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 (Servizio di Manutenzione)
L’Impresa, a partire dalla data di avvenuta approvazione del “certificato di verifica funzionale” di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.quater, fornirà un servizio di manutenzione della durata di 36 (trentasei) mesi, garantendo una copertura di H24, sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno.
Il servizio di manutenzione dell’infrastruttura hardware e software consiste nel ripristino delle complete funzionalità nell’ipotesi di blocchi, guasti o malfunzionamenti, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione, mediante l’intervento “on-site” presso la sede in cui si è verificata la problematica da parte di tecnici specializzati.
Nell’espletamento del servizio, l’Impresa dovrà garantire altresì il rilascio e l’installazione di tutti gli aggiornamenti e/o patch correttive delle componenti software (release software, firmware, …) entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal corrispondente rilascio da parte delle Aziende produttrici.
L’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità, nuove di fabbrica e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature, identiche alle parti sostituite e le fornirà senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione che ne acquisirà la proprietà.
Qualunque attività di manutenzione sui dischi deve prevedere la modalità di “hard drive retention”.
Livelli di servizio per il Servizio di manutenzione
Per l’intera durata del contratto l’Impresa si impegna a garantire i “Livelli di Servizio” (Service Level Agreement – SLA) minimi di seguito indicati:
Prestazioni | Indicatore | Livello di Servizio | |
ATM.1 | Tempo massimo di risoluzione guasto bloccante | Intervallo di tempo massimo che intercorre tra l’apertura di una chiamata di assistenza e il ripristino del corretto funzionamento del sistema o delle componente guasta, mediante l’intervento on-site da parte di un Tecnico Specializzato. | 24 ore consecutive |
ATM.2 | Tempo massimo di risoluzione guasto non bloccante | Intervallo di tempo massimo che intercorre tra l’apertura di una chiamata di assistenza e il ripristino del corretto funzionamento del sistema o delle componente guasta, mediante l’intervento on-site da parte di un Tecnico Specializzato. | 3 giorni lavorativi |
ATM.3 | Notifica della disponibilità di aggiornamenti software | Intervallo di tempo che intercorre dal rilascio di patches e aggiornamenti software da parte dell’Imprese Produttrici e la relativa notifica da parte del Fornitore all’Amministrazione ed alla Stazione Appaltante. | 10 giorni lavorativi |
Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per “guasto bloccante” qualsiasi anomalia funzionale e/o difformità del prodotto che, direttamente o indirettamente, impedisca l’utilizzo totale degli impianti e/o l’erogazione di uno o più funzionalità del sistema in questione, e viceversa per “guasto non bloccante” qualsiasi anomalia che blocca o invalida una o più funzioni di un singolo apparato, riducendone le prestazioni, senza compromettere, però, il funzionamento dell’intero sistema in quanto esiste una o più procedure alternative per superare l’inconveniente.
Tutti i tempi di risoluzione delle criticità decorrono dalla segnalazione della problematica da parte dell’Amministrazione all’utenza telefonica e/o posta elettronica di cui al successivo articolo 10.
Al termine di ciascun intervento, il tecnico specializzato dell’Impresa provvederà alla redazione di un apposito “rapporto di fine intervento”, controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
− numero identificativo attribuito all’intervento;
− “serial number” del sistema o del componente interessato dall’intervento;
− descrizione del problema, sua gravità e priorità di intervento assegnata;
− soggetto che ha richiesto l'intervento;
− tipologia di manutenzione attivata;
− descrizione delle modalità di intervento;
− durata dell'intervento;
− data di chiusura del problema.
Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l’Impresa sia sprovvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, la medesima potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con
un altro sistema (o con un’altra componente) avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità.
Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l’Impresa dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) richiesto per la riparazione.
L’Impresa dovrà quindi intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio, verbalizzato nel “Rapporto di Fine Intervento”. Al termine di ciascun intervento, l’Amministrazione procederà al collaudo operativo finalizzato a verificare la risoluzione del problema.
Il mancato rispetto degli SLA, di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, da parte dell’Impresa, comporterà l’applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
Articolo 10 (Servizio di Call Center)
L’Impresa, nell’ambito del “Servizio di manutenzione” di cui al precedente articolo 9, metterà a disposizione dell’Amministrazione un servizio di “Call Center” che si sostanzia nell’attivazione di un’utenza telefonica e di posta elettronica con le seguenti modalità:
Orario | Modalità di richiesta | |
Giorno feriali esculso il sabato | 09:00-17:00 | Numero telefonico e/o email |
17:00-09:00 giorno succesivo | Email e/o segreteria telefonica | |
Xxxxxx e Xxxxxx festivi | H24 | Email e/o segreteria telefonica |
Ad ogni richiesta di intervento, l’Impresa registrerà tale richiesta nel proprio sistema di gestione “Trouble Ticket System (TTS)” messo a disposizione dell’Amministrazione, assegnando ad essa un identificativo e la tipologia di guasto. Tale identificativo, unitamente all’ora di registrazione, sarà comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata, se effettuata telefonicamente, o immediatamente dopo la ricezione di richieste di intervento a mezzo posta elettronica.
Dalla registrazione così avvenuta decorreranno i termini per l’erogazione del servizio di manutenzione validi ai fini del calcolo degli “SLA” di seguito indicati.
L’Impresa dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso, ivi compresa la notifica del numero di ticket ed il relativo orario di apertura.
Livelli di servizio per il Servizio di Call Center
Prestazioni | Indicatore | Livello di Servizio | |
CC. 1 | Tempo di attesa | Tempo, misurato in secondi, che intercorre tra l'ingresso della chiamata nel sistema telefonico e la risposta da parte del call center. | ≤ 30 secondi (95% dei casi) |
CC.2 | Percentuale di chiamate entranti perdute | Percentuale di chiamate pervenute al call center non andate a buon fine, sulla totalità dei tentativi di chiamata effettuati dal complesso delle sedi dell’Amministrazione su base semestrale. | ≤ 5% |
Il mancato rispetto degli SLA, di cui al precedente comma 5 del presente articolo, da parte dell’Impresa, comporterà l’applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.
Articolo 11
(Servizio di Assistenza Sistemistica)
L’Impresa, successivamente all’avvenuta approvazione del “verbale di positiva verifica funzionale finale” di cui all’articolo 4 – Paragrafo 4-quater, fornirà un servizio di assistenza sistemistica da parte di un “sistemista esperto” per la durata complessiva di 10 (dieci) giorni lavorativi.
Le modalità di erogazione del servizio verranno concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 12 (Servizio di Formazione)
L’Impresa, successivamente all’avvenuta approvazione del “verbale di positiva verifica funzionale” di cui all’articolo 4 – Paragrafo 4-quater, fornirà un servizio di formazione, presso locali dell’Amministrazione a Roma, per complessivi 24 giorni lavorativi, da effettuare mediante corsi in aula preparati “ad-hoc” rispetto alle esigenze operative, con relativa distribuzione del materiale didattico, ciascuno articolato in due sessioni, ognuna costituita al massimo da 5 discenti e con durata di 2 giorni (8 ore al giorno), come di seguito specificato:
Ambito | Argomenti |
Corsi su Hardware | 1. Corso sui server proposti in fornitura: modalità di utilizzo, installazione e configurazione; |
2. Corso sulle modalità di funzionamento, installazione e configurazione dello: o Storage o Tape library | |
Corsi su Software | 3. Corso sul software di reportistica (open source) proposto: modalità di utilizzo, installazione e personalizzazione; 4. Corso da responsabile di banca dati su Oracle Database Enterprise Edition 12c 5. Corso da amministratore su Windows Server 2012 R2; 6. Corso sui prodotti di Virtualizzazione: descrizione del software di virtualizzazione, modalità di utilizzo, installazione e personalizzazione; o RHEV; o RHEL; o Red Hat Satellite 6. |
Affiancamento | 7. 30 gg (5 giorni lavorativi per ciascun corso) |
L’Impresa dovrà redigere un programma didattico di dettaglio di ciascun corso, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, in cui saranno definite:
• modalità di erogazione;
• relativi obiettivi;
• profilo dei docenti/tutor;
• durata;
• metodologie didattiche impiegate;
• modalità di valutazione dell’apprendimento.
Al termine di ciascun corso di formazione, l’Impresa dovrà rendere disponibile un apposito modulo formativo in formato “SCORM” che includa:
• manuale in formato elettronico;
• video dei corsi svolti.
Alla fine di ciascun corso, è richiesta una attività di affiancamento “on-site” al personale dell’Amministrazione, per ulteriori 5 giorni lavorativi e per complessive ulteriori 30 giornate.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione in argomento dovrà essere certificato a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, anche sulla base della compilazione di un questionario indicante il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, appositamente predisposto dall’Impresa di concerto con l’Amministrazione, per il tramite del medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 13
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale) .
I ritardi maturati nell’espletamento delle attività disciplinate nel presente atto comporteranno l’applicazione della penalità come di seguito specificato:
13.1 Consegna hardware e software
I ritardi maturati nell’espletamento del servizio di consegna di cui al precedente Paragrafo 4.bis dell’articolo 4 comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,23 per mille dell’importo netto contrattuale, per ciascun giorno lavorativo aggiuntivo.
13.2 Installazione e Configurazione dell’infrastruttura
I ritardi maturati nell’espletamento del servizio di installazione e configurazione di cui al precedente Paragrafo 4.quater dell’articolo 4 comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,23 per mille dell’importo netto contrattuale, per ciascun giorno lavorativo aggiuntivo.
13.3 Servizio di manutenzione
I ritardi maturati nell’espletamento del servizio di manutenzione di cui al precedente articolo 9, comma 5, comporteranno l’applicazione di una penale come segue:
- per guasti bloccanti lo 0,13 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora solare di ritardo, oltre le 24 ore dalla chiamata;
- per guasti non bloccanti lo 0,10 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo aggiuntivo, oltre il terzo giorno dalla chiamata.
I ritardi maturati nel rilascio e installazione di tutti gli aggiornamenti e/o patch correttive delle componenti software di cui al precedente articolo 9, comma 3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,10 per mille dell’importo netto contrattuale, per ciascun giorno lavorativo aggiuntivo rispetto ai 10 (dieci) previsti.;
13.4 Servizio di Call Center
I ritardi maturati nell’espletamento del servizio di “Call Center” di cui al precedente articolo 10, comporteranno l’applicazione di una penale come segue:
- se il tempo di attesa supera quanto previsto (30 secondi) in una percentuale superiore al 5%, si applicherà una penale nella misura giornaliera dello 0,10 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni punto percentuale aggiuntivo rispetto alla percentuale indicata;
- se la percentuale di chiamate entranti perdute supera quanto previsto (5%), si applicherà una penale pari a 0,10 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni punto percentuale aggiuntivo rispetto alla percentuale indicata.
Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € ,00 pari al % dell’importo contrattuale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 15
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
15.1 Consegna, Installazione, Configurazione dell’infrastruttura
Quanto ad € xxxxxxxxxx
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione all’Impresa dell’approvazione del “verbale di verifica funzionale finale” favorevole, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione all’Impresa dell’approvazione del “verbale di verifica funzionale finale” favorevole, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
15.2 Canoni per manutenzione hardware e software e Servizio di Call Center
Quanto ad € xxxxxxxxx
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi trimestralmente successivamente al termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dal termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
15.3 Servizio di assistenza sistemistica
Quanto ad € xxxxxxxx
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, da emettersi successivamente alla effettiva prestazione delle 10 giornate/uomo previste per tale servizio di cui al precedente articolo 11, certificate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dall’effettiva prestazione delle 10 giornate/uomo previste per tale servizio di cui al precedente articolo 11, certificate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
15.4 Servizi addestramento e formazione
Quanto ad € xxxxxxxx
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della
Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, purché corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi successivamente al completamento di ciascuna delle sessioni di formazione, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data completamento di ciascuna delle sessioni di formazione, corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le fatture dovranno essere intestate al seguente Ufficio e inviate con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007, n.244 (fattura elettronica codice univoco U64LLU), avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di protocollo del presente atto ed, obbligatoriamente, il numero CIG xxxxxxxxxx, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione:
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 XXXX
C.F. 80202230589
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto s’intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
CODICE CIG: CODICE CUP:
Intestatario del conto corrente :
BANCA: IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità prteviste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 16 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 17
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 18 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 19
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 20
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 21 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 22 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 23
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 24
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012,
n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 25 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 26 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della
suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 27 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 28
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 14 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13 – Paragrafo Termine essenziale e del 3° comma dell’articolo 22, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4, Paragrafo 4.bis, ultimo comma;
− articolo 4, Paragrafo 4.ter, ultimo comma;
− articolo 4, Paragrafo 4.quater, ultimo comma;
− articolo 9, ultimo comma;
− articolo 10, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13, Paragrafo “Termine essenziale”, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in
danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, comma 3;
− articolo 6, comma 4;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 14, comma 4;
− articolo 15, commi 6 e 7;
− articolo 30, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 28, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 29 (Cessione del credito)
L’impresa ha facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nei limiti del 70% dei crediti stessi, a beneficio dei primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 30
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le
proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 31
(Documento Unico di Valuatazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da xx pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento;
o articolo 5 – Scioperi e cause di forza maggiore – sospensione del contratto;
o articolo 6 – Xxxxxxx e ripresentazione alle verifiche;
o articolo 7 - Modifiche e varianti tecniche;
o articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 9 – Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 10 – Deposito cauzionale;
o articolo 11 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 12 – Vizi;
o articolo 13 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 14 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 15 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 16- Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 17 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 18 – Salvaguardia dell’obsolescenza;
o articolo 20 – Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 24 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 25- Cessione del credito;
o articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale.