SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
tra
la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera di Giunta Regionale 265 del 10/03/2014 esecutiva ai sensi di legge;
e
l’Ente produttore Comune di Ascoli Xxxxxx, rappresentato dal Segretario Generale xxxx.
Xxxxxx Xxxxxxxx
di seguito congiuntamente indicate “le Parti”;
PREMESSO CHE:
- la Regione Marche previsto la costituzione del polo di conservazione con la Delibera di Giunta regionale n. 1039 del 30/07/2008 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013” ha deliberato con atto di Giunta n.167 del 01/02/2010 la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato “Marche DigiP”, d’ora in poi denominato DigiP;
- DigiP è la struttura individuata dalla Regione Marche per la fornitura della soluzione tecnologica, organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali della Amministrazione regionale e degli enti locali del territorio regionale;
- DigiP nasce con gli obiettivi di conservazione degli archivi digitali della Regione e degli enti regionali e rendere fruibili i contenuti digitali conservati da parte dei soggetti aventi diritto;
- in seguito all’aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del DigiP - la cui aggiudicazione efficace è stata formalizzata con DDPF n.119/INF del 22.08.2012 - esiste l’infrastruttura organizzativa, tecnologica e giuridica necessaria all’avvio dei servizi di archiviazione digitale a norma;
- la Regione Marche ha approvato con delibera di Giunta n. 265 del 10/03/2014 il presente “Schema di Convenzione” tra la Regione medesima e gli Enti locali delle Marche e loro forme associate, per l’avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni documentali informatici da questi ultimi prodotti e mantenuti;
- ai sensi dell’art.15 della L.241/1990 e s.m.i. “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune”;
- la Regione Marche intende evolvere il proprio modello di servizio di conservazione nell’ottica del Cloud Computing per ottenere il beneficio delle economie di scala legate all’uso di tali tecnologie nel settore Pubblico;
- risulta di interesse dell’Ente produttore avvalersi del DigiP per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione ai sul modello di Convenzione
approvato con Deliberazione n. 265 del 10/03/2014 della Giunta Regionale delle Marche;
- tutti gli allegati previsti e richiamati all’interno della presente Convenzione, e segnatamente il Disciplinare Tecnico, costituiscono parte integrante ed essenziale della stessa;
Si conviene e si stipula quanto segue
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto dei servizi di conservazione)
1. L’ente produttore affida la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge, a DigiP, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alle specifiche definite nella presente convenzione e nei suoi allegati, parte integrante della stessa;
2. L’attività di conservazione svolta da DigiP si ispira ai principi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 42/2004 di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all’Ente produttore di conservazione di documenti informatici ed in prospettiva di conservazione ed ordinamento dell’archivio nella sua organicità.
Art. 2
(Finalità)
La presente convenzione ha le seguenti finalità:
a. Creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei documenti informatici dell’Ente produttore, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti;
b. Garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici;
c. Garantire una elevata qualità nei livelli di servizio anche a favore di eventuali utenti esterni per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e del decreto legislativo n.196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” o, in futuro, per ricerche storiche.
CAPO II
FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA’
Art. 3
(Obblighi delle parti)
1. DigiP si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo la funzione di responsabile della conservazione ai sensi della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
2. L’Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite da DigiP, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui
sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.
4. L’Ente produttore si impegna ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell’ambito della bozza di disciplinare tecnico. La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili degli Enti individuati negli allegati alla presente Convenzione. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni.
5. Entrambi i soggetti dichiarano che le attività previste dalla presente convenzione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBAC (Soprintendenza archivistica). A tal fine copia della presente convenzione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza per gli opportuni adempimenti.
6. Il responsabile della conservazione è individuato nella figura del responsabile della conservazione del DigiP.
Art. 4
(Servizi offerti)
1. I servizi offerti dal DigiP riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, il supporto tecnico-archivistico. I servizi saranno erogati in base ad apposito Disciplinare Tecnico concordato tra i soggetti dei due enti competenti sia dal punto di vista informatico che archivistico.
2. Il Disciplinare Tecnico é redatto congiuntamente ed approvato rispettivamente dal DigiP e dall’Ente produttore. Esso, definito d'intesa con la Soprintendenza Archivistica della Regione Marche, individua in modo preciso e vincolante i tempi e le modalità di erogazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda le specifiche operative dei sistemi di conservazione digitale e le modalità tecniche di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca.
3. Il Disciplinare Tecnico conterrà l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione stessa.
4. Il Disciplinare Tecnico potrà essere aggiornato in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi anche a seguito di eventuali modifiche normative.
5. Il servizio di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, che prevede lo svolgimento di procedure codificate, la certificazione dei processi di migrazione e l’adozione di idonee soluzioni tecnologiche e di sicurezza, è finalizzato sia alla conservazione dei documenti informatici, garantendone il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia alla organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea
6. Il servizio di supporto tecnico archivistico erogato dal DigiP in accordo con la Sovrintendenza archivistica della Regione Marche verrà erogato al fine di consentire una corretta ed efficace integrazione con il polo.
Art. 5
(Accesso ai documenti conservati presso il DigiP)
1. L’accesso ai documenti conservati presso il DigiP avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l’accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull’accesso vigenti nel tempo.
2. Qualora la domanda di accesso venga presentata al DigiP, questi la trasmette immediatamente all'Ente produttore. DigiP è tenuto a fornire la propria collaborazione, se necessario, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di accesso previste dalle norme.
3. DigiP, qualora gli venga richiesto, può consentire direttamente l’accesso a documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l’eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 6
(Strumenti di consultazione e controllo)
1. DigiP consente all'Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell’attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità tecniche previste nel Disciplinare Tecnico.
2. L'Ente produttore concorda con DigiP i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.
3. DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.
Art. 7
(Oneri a carico delle parti, garanzie)
1. I servizi oggetto della presente convenzione sono forniti gratuitamente all'Ente produttore per tutta la durata della Convenzione stessa, prevista e disciplinata all’articolo 9.
2. Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della presente convenzione.
Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
1. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire la fornitura dei servizi di cui al precedente
art. 4, l'Ente produttore nomina DigiP quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione della presente convenzione ed al compimento degli atti conseguenti.
2. DigiP accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati dall'Ente produttore nel Disciplinare tecnico;
3. Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine di validità della stessa per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
Art. 9
(Decorrenza, durata, rinnovo della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata fino al 31 Dicembre 2016 e dovrà essere espressamente rinnovata dalle parti alla sua naturale conclusione.
2. La data di effettiva attivazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici verrà definita secondo quanto stabilito dai referenti e responsabili di riferimento dei due enti;
3. Alla scadenza naturale della presente Convenzione così come disciplinata al comma
1 del presente articolo, gli Enti sottoscrittori (Produttore e Conservatore), si impegnano a ridefinire la disciplina dell’art. 7 (Oneri a carico delle parti, garanzie).
Art. 10
(Modalità di restituzione degli archivi)
Al termine della durata naturale della presente Convenzione, tutti i documenti dell’Ente produttore depositati e tutte le prove dei processi di conservazione verranno restituiti all'Ente Produttore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico, unitamente alla documentazione indicante le specifiche tecniche degli archivi conservati così come del sistema di conservazione, al fine di agevolare il trasferimento degli stessi su diverso sistema di conservazione.
Ente produttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Segretario Generale e Dirigente PID Amministrativa
Regione Marche
P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale Il Dirigente Serenella Carota