COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1613 del 01/10/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 - Adesione – cig. ZE529F6034 -
Premesso che:
Il Gruppo Volontari di Protezione Civile è una struttura del Comune di Civitavecchia che si occupa delle politiche e delle attività in tema di previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, di situazioni di emergenza oltre che di settori quali antincendio boschivo e rischio idrogeologico;
Per lo svolgimento di tutte le attività, la Protezione Civile ha necessità di approvvigionarsi di viveri di scorta di prima necessità e non deperibili, compresa acqua in bottigliette da 500 cl, che vengono utilizzati sia in caso di emergenza e sia in caso di esercitazioni;
Tali risorse sono di fondamentale importanza e studiate nel tempo per l'immediato pronto impiego, operatività e sostentamento delle squadre di volontari, ma anche della popolazione o passeggeri che restano fermi nella stazione o nel porto a causa del maltempo o altre calamità;
Vista tale siffatta situazione, e in considerazione della scadenza della precedente Convenzione al 31/10/19, il coordinatore della Protezione Civile ha richiesto, la dotazione di una carta di credito per l’effettuazione delle spese correlate all’approvvigionamento di derrate alimentari e attività connesse;
Il dirigente del Servizio ha reputato opportuno autorizzare tale richiesta, come da mail agli atti dell’ufficio;
L’art. 26 legge 23 dicembre 1999 n° 488 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
L’art. 1 comma 4 c) DL 12 luglio 2004 n° 168 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
Il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 (“Speding review 1”) e in particolare il
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Spending review 2) che impone alle Amministrazione Pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l’obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. relativamente ad alcune categorie merceologiche tra cui è inclusa la fornitura in noleggio di autovetture senza conducente;
Il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89 e il DL 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge 114 del 11/8/14 hanno previsto una serie di interventi al fine di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione;
L’obiettivo della riduzione della spesa pubblica, enunciato nella normativa sopra enunciata, viene perseguito anche attraverso la promozione di acquisti centralizzati di beni e servizi da parte di soggetti aggregatori (Consip S.p.A., una centrale di committenza per ogni Regione, altri soggetti che operano quali centrali di committenza);
Anche i Comuni, esclusi solo i capoluogo di provincia, hanno l’obbligo di effettuare a partire dal 01/09/15 (L. 11 del 27/2/15 cd “milleproroghe”) gli acquisti e gli affidamenti di contratti pubblici attraverso:
• unioni di comuni, se esistenti;
• accordi consortili tra gli stessi comuni utilizzando i relativi uffici o quelli della Provincia;
• soggetti aggregatori;
• Province;
• Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri
soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019)
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di
qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Xxxxx restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
Rilevato che il Ministero del Tesoro, a mezzo della società Consip S.p.a. all’uopo incaricata, ha da tempo attivato una serie di iniziative di approvvigionamento di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, fra le quali risulta attiva dal 30/11/2017, in scadenza al 29/11/2019, la Convenzione Ministeriale “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 per la quale risulta aggiudicataria la società Nexi spa con sede legale in Milano;
Rilevato inoltre che, tra i principali benefici e/o punti di forza che l’Amministrazione aderente alle Convenzioni strutturate dalla società Consip, ci sono sicuramente quelli di carattere economico, dovute ai prezzi vantaggiosi praticati e ai servizi completi offerti;
La società Nexi spa, risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti;
I contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione Comunale e la società succitata attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura effettuato dalla prima, nei confronti della seconda;
Visto quanto sopra esposto;
Considerata l’opportunità di aderire alla Convenzione Consip per “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5, al fine di consentire alla Protezione Civile di poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza;
Vista l’autorizzazione del Dirigente della Protezione Civile, agli atti dell’ufficio;
Visto il durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della Nexi spa;
Vista la convenzione ed i documenti allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il documento Unico di Programmazione 2019-2021;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i.;
Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;
Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di aderire alla Convenzione “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 stipulata tra la Consip S.p.A e la Nexi spa con sede legale in Milano per una spesa prevista di € 7.136,28 oltre Iva 10% ;
2) Di dare mandato all’ufficio Provveditorato/Economato di trasmettere alla società Nexi spa l’ordinativo per la fornitura di n° 1 carta di credito per la Protezione Civile;
3) Di prenotare la spesa complessiva di € 1.849,91 al cap. 1418 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
4) Di prenotare la spesa complessiva di € 4.000,00 al capitolo 1418 del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021, come di seguito meglio specificato:
cap. 1418 | € 2.000,00 | bilancio 2020 |
cap. 1418 | € 2.000,00 | bilancio 2021 |
5) Di prevedere la somma di € 2.000,00 al cap. 1418 del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
6) Di dare atto che la predetta carta di credito sarà utilizzata per emergenze, acquisto di viveri di scorta di prima necessità e non deperibili, che verranno utilizzati per le esercitazioni della Protezione Civile e per il sostentamento dei volontari e della popolazione colpita dagli accadimenti;
7) Di dare atto che il contratto attuativo della Convenzione avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione della carta di credito;
8) Di disporre la trasmissione all’ufficio Bilancio e Contabilità, per le procedure di contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
8) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.
Il Dirigente ad interim Xxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1613 del 01/10/2019
Oggetto: Convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 - Adesione – cig. ZE529F6034 -
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2021 | 1418 | PR.27 | 2000,00 | |||
2020 | 1418 | PR.70 | 2000,00 | |||
2019 | 1418 | PREN.2805 | 1849,91 |
Civitavecchia li, 01/10/2019 Il Dirigente ad interim
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999
S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 S.M.I.
1.2 Durata della prestazione 7
1.3 Quantitativo massimo della prestazione 7
1.4 Responsabile del servizio 7
2 Carte di Credito Corporate Central Billing - Caratteristiche Tecniche Minime 8
2.1 Proprietà della Carta Corporate Central Billing 8
2.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Central Billing 8
2.3 Modalità e tempi di consegna della Carta Corporate Central Billing 8
2.4 Periodo di validità della carta Corporate Central Billing 9
2.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Central Billing 9
2.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile per la Carta Corporate Central Billing 10
2.7 Tasso di cambio per le Carte Corporate Central Billing 10
2.8 Anticipo contante Carte Corporate Central Billing 10
2.9 Modalità di emissione ed invio dell’estratto conto per le Carte Corporate Central Billing 11
2.10 Modalità e Tempi di pagamento degli importi risultanti dall’estratto conto per le Carte Central Billing 13
2.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Central Billing 13
2.12 Servizio clienti dedicato per le Carte Corporate Central Billing 14
2.13 Call Center per le Carte Corporate Central Billing 14
2.14 Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Central Billing in Italia e all’estero 15
2.15 Coperture assicurative Carta Corporate Central Billing 17
2.16 Reportistica per le Carte Corporate Central Billing 17
3 Carte di Credito Corporate Individual Billing– Caratteristiche Tecniche Minime 18
3.1 Proprietà della Carta Corporate Individual Billing 18
3.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Individual Billing 19
3.3 Modalità di consegna della Carta Corporate Individual Billing 19
3.4 Periodo di validità della Carta Corporate Individual Billing 19
3.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Individual Billing 19
3.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile Carta Corporate Individual Billing 20
3.7 Tasso di cambio Carta Corporate Individual Billing 20
3.8 Anticipo contante Carta Corporate Individual Billing 20
3.9 Modalità di emissione ed invio dell’estratto conto Carta Corporate Individual Billing 20
3.10 Modalità e tempi di pagamento degli importi risultanti dall’estratto conto della Carta Corporate Individual Billing 21
3.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Individual Billing 21
3.12 Servizio clienti dedicato Carta Corporate Individual Billing 22
3.13 Call Center Carta Corporate Individual Billing 22
3.14 Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Individual Billing in
3.15 Coperture assicurative Carta Corporate Individual Billing 22
3.16 Reportistica Carta Corporate Individual Billing 22
4 Servizi opzionali o caratteristiche tecniche migliorative 23
4.2 Servizi sms informativi di sicurezza 24
4.3 Misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta Corporate Central Billing 24
4.4 Servizi per il controllo e l'analisi della spesa 26
Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di illustrare i contenuti e le caratteristiche delle attività relative al servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, l’utilizzo delle carte di credito nell’ambito della P.A. è disciplinato dalla L.549 del 28/12/1995, dal D.M. 701 del 9/12/1996 e delle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per le Pubbliche Amministrazioni.
Utilizzo delle carte di credito nella P.A.
In merito all’utilizzo delle carte di credito nella P.A. la finanziaria del 1996 (L. 549 del 28/12/1995) ne ammette l’utilizzo da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l’esecuzione di spese, anche all’estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure; l'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia e all'estero. L’utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale.
La carta di credito può essere utilizzata per le seguenti tipologie di spesa (D.M. 701 del 9/12/1996, in attuazione dell’art. 1 commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della L. 549 del 28/12/1995 e del D.P.R. n. 207 del 2010):
a. beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti;
b. rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero;
c. organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni;
x. xxxxxxxxx, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;
e. espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
f. esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Titolari della carta di credito possono essere i “soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato” (art. 2 comma 1 D.M. 701 del 9/12/1996).
Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito assentito ai dirigenti nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali (art. 2 comma 3 D.M. 701 del 9/12/1996).
Rapporti tra Banca d’Italia e la Ragioneria Generale dello Stato
Per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra la Banca d’Italia e la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 5 dicembre 1997 n. 430 e della relativa convenzione stipulata in data 9 ottobre 1998 tra l’allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Governatore della Banca d’Italia, la Banca d’Italia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, svolge il servizio di tesoreria centrale dello Stato per il quale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 28 marzo 1991 n.104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale (già affidato alla Banca d'Italia).
In particolare, attraverso un sistema integrato tra Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato, la tesoreria centrale esegue le operazioni di pagamento delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 («Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»).
I mandati di pagamento sono eseguibili solo dopo che il servizio di tesoreria della Ragioneria Generale dello Stato ne ha disposto l’ammissione a pagamento.
A seguito poi della modernizzazione dei mezzi di pagamento e la consequenziale eliminazione dei flussi cartacei, le disposizioni di pagamento, siano esse mandati informatici o ordini di prelevamento fondi da conti correnti di tesoreria centrale ovvero ancora spese su ordini di accreditamento, sono trasmesse dalle Amministrazioni Centrali dello Stato o dal servizio di tesoreria della Ragioneria Generale dello Stato in via telematica alla Banca d’Italia, che provvede ad eseguire i pagamenti trasmettendo la disposizione di bonifico sulla rete nazionale interbancaria.
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Nei paragrafi che seguono verranno dettagliate le Caratteristiche Tecniche dei servizi oggetto della presente procedura. Più precisamente verranno descritte:
▪ “Caratteristiche Tecniche Minime” delle carte di credito Corporate Central Billing e delle carte di credito Corporate Individual Billing.
Tali carte rappresentano il servizio minimo ai fini della formulazione dell’offerta da parte del concorrente.
▪ “Caratteristiche Tecniche Migliorative” delle carte di credito Corporate Central Billing e delle carte di credito Corporate Individual Billing.
Tali caratteristiche rappresentano ulteriori servizi migliorativi che, se offerti dal concorrente in fase di gara, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.
Nel presente documento alle seguenti espressioni viene attribuito il significato di seguito specificato:
Amministrazioni Pubbliche o Amministrazioni: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall’articolo 58, Legge 23
dicembre 2000, n. 388 s.m.i., nonché gli ulteriori soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione.
ATM: sportello per il prelievo automatico, che permette al Titolare di ottenere anticipo di denaro contante nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.
Carta di credito Corporate Central Billing: carta di credito Corporate (ossia carta di credito aziendale) ad addebito centralizzato presso l’Amministrazione, rilasciata dall’Emittente ed utilizzata dalle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.
Carta di credito Corporate Individual Billing: carta di credito Corporate (ossia carta di credito aziendale) ad addebito individuale, rilasciata dall’Emittente ed utilizzata dalle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.
Carta provvisoria d’emergenza: carta con validità limitata, pari a 6 (sei) mesi, rilasciata al Titolare che ne fa richiesta in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della carta mentre si trova all’estero.
Contratto di Fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni con l’Emittente tramite l’invio dell’Ordinativo di fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni della Convenzione.
Data ordine: data di ricezione da parte dell’Emittente dell’Ordinativo di Fornitura inviato dalle Amministrazioni.
Emittente/Fornitore: il concorrente aggiudicatario della procedura, al quale sarà affidata la prestazione dei servizi oggetto di gara.
Esercizi commerciali: esercizi presso cui è possibile utilizzare la carta.
Estratto conto: documento recante l’indicazione delle operazioni effettuate con la carta, il saldo e le altre informazioni contabili relative ad un determinato periodo.
Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni).
Grace period: numero di giorni che intercorrono fra l’emissione dell’estratto conto da parte dell’Emittente e l’effettivo pagamento all’Emittente dell’importo indicato nell’estratto conto medesimo.
P.A.: acronimo di Pubblica Amministrazione.
Ordinativo di Fornitura: documento con il quale le Amministrazioni manifestano la volontà di avvalersi dell’Emittente, alle condizioni previste dalla Convenzione, per l’acquisizione dei servizi oggetto della Convenzione stessa.
Punto di consegna: indirizzo di consegna delle carte di credito specificato nell’Ordinativo di Fornitura. Il punto di consegna può essere diverso dall’indirizzo dell’Amministrazione, qualora specificato nell’Ordinativo di Fornitura.
Referente dell’Amministrazione: dipendente dell’Amministrazione o dell’Unità Ordinante che solitamente svolge la funzione di controllo e di referente del programma di carte di credito nei confronti dell’Emittente.
Soglia massima di spesa o plafond mensile: importo massimo spendibile da ogni carta in un arco temporale pari ad un mese.
Titolare: il soggetto della Pubblica Amministrazione abilitato all’utilizzo della carta, il cui nome è riportato sulla carta stessa.
Transazione: operazione eseguita con carta di credito, sia essa un’operazione di pagamento piuttosto che di anticipo di denaro contante presso uno sportello ATM.
Unità Ordinante: l’ufficio o la persona fisica dell’Amministrazione, abilitati ad effettuare l’Ordinativo di Fornitura.
L’Emittente dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento del quantitativo massimo indicato al successivo paragrafo 1.3 e comunque entro e non oltre la durata della Convenzione, pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attivazione della medesima. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi su comunicazione scritta di Xxxxxx S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo indicato al successivo paragrafo 1.3 anche eventualmente incrementato.. Consip S.p.A. si riserva, inoltre, di avvalersi della proroga della Convenzione per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016.
I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura, avranno durata pari 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di emissione della carta di credito oggetto dell’Ordinativo medesimo, così come specificato ai successivi paragrafi 2.4 e 3.4.
1.3 Quantitativo massimo della prestazione
L’Emittente dovrà assicurare la fornitura di un quantitativo massimo complessivo di 3.000 (tremila) carte di credito, siano esse Corporate Central Billing o Corporate Individual Billing, nonché i servizi indicati nel presente capitolato e i servizi migliorativi qualora offerti dall’Emittente medesimo.
In base alle richieste delle Amministrazioni, il numero complessivo delle carte effettivamente emesse potrà essere inferiore a 3.000 (tremila), senza che questo modifichi gli impegni contrattuali concordati fra l’Emittente e le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.
L’Emittente si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio che sarà responsabile della gestione dei rapporti con le Amministrazioni e/o con i Titolari. Pertanto il Responsabile del Servizio rappresenterà a tutti gli effetti l’Emittente nei confronti di tali Amministrazioni e/o Titolari e, per quanto d’occorrenza, nei confronti di Xxxxxx S.p.A..
Le attività in capo al Responsabile del servizio sono:
• la supervisione e il coordinamento del servizio;
• il monitoraggio degli Ordinativi di Fornitura;
• la pianificazione delle consegne delle carte alle Amministrazioni richiedenti;
• il monitoraggio delle consegne e il controllo del rispetto dei piani concordati;
• l’effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A..
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti al Responsabile del Servizio dell’Emittente si intendono come presentate direttamente all’Emittente.
In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l’Emittente dovrà comunicare alla Consip S.p.A. le generalità del Responsabile del Servizio, unitamente ai recapiti telefonici ed all’indirizzo di posta elettronica.
2 Carte di Credito Corporate Central Billing - Caratteristiche Tecniche Minime
Per Carta Corporate Central Billing si intende una carta di credito aziendale – utilizzabile dal Titolare nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A. - ad addebito centralizzato presso l’Amministrazione: le spese effettuate con la carta e risultanti dall’estratto conto vengono regolate centralmente dall’Amministrazione medesima.
La Carta Corporate Central Billing viene conferita dall’Amministrazione al Titolare con l’obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte dell’Amministrazione medesima.
2.1 Proprietà della Carta Corporate Central Billing
La proprietà della carta è e resta dell’Emittente, viene concessa in comodato d’uso gratuito al Titolare della carta indicato nell’Ordinativo di Fornitura.
2.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Central Billing
L’Emittente dovrà provvedere all’emissione del numero di carte Corporate Central Billing indicato nell’Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione.
Le carte emesse dovranno essere dotate di dispositivo microchip e dovranno riportare, sul fronte, il nominativo del Titolare nonché la data di scadenza della carta stessa.
Su richiesta dell’Amministrazione, le carte emesse dovranno riportare anche il nominativo dell’Amministrazione, che sarà stampato sulla carta secondo il layout standard utilizzato dall’Emittente. Le carte dovranno essere consegnate nelle modalità e nel rispetto dei tempi di consegna di cui al successivo paragrafo 2.3.
2.3 Modalità e tempi di consegna della Carta Corporate Central Billing
L’Emittente dovrà consegnare all’Amministrazione le carte richieste, all’indirizzo indicato dalla stessa nell’Ordinativo di fornitura, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni
solari dalla data di ricezione dell’Ordinativo medesimo. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi dell’Amministrazione, nonché il nominativo del Referente dell’Amministrazione.
Qualora l’Emittente si avvarrà di un corriere per la consegna della carta, il nome del Referente dell’Amministrazione dovrà essere riportato anche sul plico esterno utilizzato dal corriere per la consegna.
La carta dovrà essere consegnata “non attiva” dunque non utilizzabile; l’attivazione della stessa sarà effettuata secondo la procedura prevista dall’Emittente, così come specificato al successivo paragrafo 2.5.
Il PIN (Personal Identification Number) dovrà essere consegnato in modalità riservata direttamente al Titolare, separatamente rispetto alla consegna della carta, all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo stabilito per la consegna della carta stessa, ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Si precisa che il PIN dovrà risultare sconosciuto anche al personale dell’Emittente.
2.4 Periodo di validità della carta Corporate Central Billing
La validità della carta è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data della sua emissione. Il termine di scadenza della carta dovrà essere indicato sulla carta stessa.
Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l’anno della scadenza con l’omissione del giorno, questo si intenderà essere l’ultimo giorno del mese indicato.
2.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Central Billing
La Carta Corporate Central Billing può essere utilizzata dal Titolare in Italia ed all’estero presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui l’Emittente possiede licenza.
Si precisa che:
− il numero minimo di esercizi commerciali in Italia che accettano la carta deve essere non inferiore a 400.000 (quattrocentomila);
− il numero minimo di esercizi commerciali nel mondo che accettano la carta deve essere non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni);
− il numero di Paesi serviti, ossia il numero di Paesi in cui è possibile utilizzare la carta, non dovrà essere inferiore a 15. In sede di offerta tecnica, l’Emittente potrà offrire un numero di Paesi serviti superiore a detto minimo, tutto come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara.
Per utilizzare la Carta Corporate Central Billing, il Titolare dovrà apporre la propria firma nell’apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione messa a disposizione della Consip
S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).
2.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile per la Carta Corporate Central Billing
Per ogni Carta Corporate Central Billing emessa l’Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari ad
€5.000,00 (cinquemila/00), salvo diverso espresso accordo tra le parti.
In fase di presentazione dell’offerta tecnica, l’Emittente potrà offrire le seguenti caratteristiche tecniche migliorative, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara:
a) un plafond mensile di importo maggiore rispetto al minimo richiesto e comunque non superiore a €10.000. Qualora offerto, tale importo costituirà il plafond mensile spendibile da ogni carta Corporate Central Billing emessa;
b) il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00). Qualora offerto, il Referente dell’Amministrazione potrà richiedere all’Emittente un aumento temporaneo dell’importo mensile spendibile da una o più carte Corporate Central Billing, fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti. Tale servizio, se offerto, dovrà essere reso disponibile da parte dell’Emittente in un tempo compreso tra un massimo di 48 (quarantotto) ore e un minimo di 1 (uno) ora. Si precisa che l’importo massimo di € 50.000,00 si andrà ad aggiungere al plafond mensile già previsto per la carta. Il Referente dell’Amministrazione, contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà specificare la durata dell’estensione, che comunque non potrà essere superiore ai due mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell’Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta.
La richiesta dell’aumento temporaneo del plafond mensile potrà essere effettuata dal Referente dell’Amministrazione via e-mail all’indirizzo indicato dall’Emittente in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara), oppure attraverso il Servizio Clienti dedicato di cui al successivo paragrafo 2.12, oppure on line qualora tale servizio sia offerto dall’Emittente e secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).
Come stabilito nello Schema di Convenzione, il plafond offerto (minimo o migliorativo) può essere derogato su espresso accordo delle parti.
2.7 Tasso di cambio per le Carte Corporate Central Billing
Le spese effettuate con la carta in valuta diversa dall’Euro, verranno convertite in Euro direttamente dall’Emittente attraverso il circuito internazionale di cui possiede licenza.
Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall’Euro sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% o della percentuale più bassa risultante dall’Offerta Economica.
2.8 Anticipo contante Carte Corporate Central Billing
Il servizio di anticipo di denaro contante consiste nella possibilità per il Titolare di prelevare con la carta denaro contante in Italia e all’estero presso gli sportelli ATM, attraverso l’inserimento del PIN.
L’utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull’importo prelevato, pari al 4% o alla percentuale più bassa risultante dall’Offerta Economica.
Il numero minimo complessivo di sportelli ATM, in Italia e all’estero, deve essere non inferiore a
500.000 (cinquecentomila). In sede di offerta tecnica, l’Emittente potrà offrire un numero di ATM in Italia e all’estero superiore a detto minimo, tutto come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara.
2.9 Modalità di emissione ed invio dell’estratto conto per le Carte Corporate Central Billing
L’Emittente dovrà inviare sia all’Amministrazione che al Titolare un estratto conto mensile, secondo le modalità di seguito specificate:
〉 estratto conto per il Referente dell’Amministrazione
− estratto conto globale in formato cartaceo da inviare al Referente dell’Amministrazione all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
L’estratto conto globale cartaceo dovrà contenere l’elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.
− estratto conto globale in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare al Referente dell’Amministrazione via e–mail attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
L’estratto conto globale elettronico dovrà contenere l’elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.
Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell’estratto conto da parte dell’Amministrazione, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).
In particolare, qualora l’Emittente in sede di offerta tecnica (in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa “Servizi on line”) abbia offerto la possibilità di scaricare l’estratto conto globale on line in formato elettronico non lavorabile, il Referente dell’Amministrazione potrà richiedere all’Emittente stesso di non inviare l’estratto conto cartaceo e dunque mantenere l’estratto conto elettronico via e – mail e/o scaricabile on line.
L’estratto conto globale (sia nel formato cartaceo che in quello elettronico) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
• numero della carta;
• nominativo del Titolare;
• data emissione dell’estratto conto;
• saldo precedente e situazione pagamenti;
• data operazione di ogni singola transazione;
• data contabile di ogni singola transazione;
• valore di ogni singola transazione;
• denominazione dell’esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;
• luogo della transazione;
• eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall’Euro);
• saldo del periodo;
• spese per bolli;
• eventuali quote associative;
• riferimenti telefonici del servizio clienti.
〉 estratto conto per il Titolare della Carta
− estratto conto individuale in formato cartaceo da inviare al Titolare all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura, entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza.
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.
− estratto conto individuale in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare via e–mail al Titolare all’indirizzo elettronico indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza.
Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell’estratto conto da parte del Titolare, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).
In particolare, qualora l’Emittente in sede di Offerta Tecnica (in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa “Servizi on line”) abbia offerto la possibilità di scaricare l’estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile, il Titolare potrà richiedere all’Emittente stesso di non inviare l’estratto conto cartaceo e dunque mantenere l’estratto conto elettronico via e – mail e/o scaricabile on line.
L’estratto conto individuale (sia nel formato cartaceo sia nel formato elettronico) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
• numero della carta;
• nominativo del Titolare;
• data emissione dell’estratto conto;
• saldo precedente e situazione pagamenti;
• data operazione di ogni singola transazione;
• data contabile di ogni singola transazione;
• valore di ogni singola transazione;
• denominazione dell’esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;
• luogo della transazione;
• eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall’Euro);
• saldo del periodo;
• spese per bolli;
• eventuali quote associative;
• riferimenti telefonici del servizio clienti.
L’estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dell’Emittente qualora l’Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa “Servizi on line”, abbia offerto la possibilità di scaricare l’estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall’Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell’Amministrazione) sul contenuto dell’estratto conto.
Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del
D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE e s.m.i.
Il pagamento dell’importo risultante dall’estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta Corporate Central Billing, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l’invio degli estratti conto, verrà regolato mediante bonifico bancario predisposto dall’Amministrazione sul conto corrente comunicato dall’Emittente alla Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).
Si precisa che in riferimento al pagamento dell’imposta di bollo sull’estratto conto, si rimanda a quanto previsto all’art. 8 del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x. (xxx xxxxxxxx con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte nonostante qualunque patto contrario).
Tale bonifico bancario verrà effettuato dall’Amministrazione decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione dell’estratto conto stesso (grace period) o nel maggiore termine offerto risultante dall’Offerta Tecnica, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.
2.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Central Billing
L’Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell’articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento ad una o più carte Corporate Central Billing, mediante recesso, senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all’Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la Carta non dovrà essere più attiva e dunque non più utilizzabile.
Restano salvi i pagamenti dovuti all’Emittente per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.
L’Emittente potrà richiedere all’Amministrazione e/o al Titolare che la carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.
L’Emittente potrà revocare e/o sospendere una o più Carte Corporate Central Billing dandone comunicazione al Titolare e all’Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. La revoca e/o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell’Emittente. La comunicazione della sospensione e/o della revoca dovrà contenere il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate Central Billing non sarà più utilizzabile.
2.12 Servizio clienti dedicato per le Carte Corporate Central Billing
L’Emittente dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni (Referenti e Titolari) un servizio telefonico dedicato, attivo durante l’orario d’ufficio (quindi, almeno dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì) che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a generici servizi informativi.
Tale servizio dovrà essere attivo a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
L’Emittente metterà a disposizione uno o più referenti che forniranno alle Amministrazioni informazioni sulla Convenzione, supporto circa la compilazione degli Ordinativi di Fornitura, assistenza e soluzioni tecniche (formato elettronico estratto conto, report, ecc.), risoluzione di problematiche di carattere amministrativo (pagamenti estratto conto, ecc.).
In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l’Emittente dovrà comunicare nominativo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo mail del referente (o dei referenti) di cui sopra.
2.13 Call Center per le Carte Corporate Central Billing
L’Emittente dovrà mettere a disposizione del Referente dell’Amministrazione e del Titolare, un’assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia e all’estero.
Tale servizio dovrà essere attivo a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale assistenza telefonica dovrà supportare i fruitori del servizio in:
• assistenza Titolari (saldo, consultazione situazione contabile, ultimi movimenti, disponibilità residua, estratto conto, ecc.);
• richiesta di blocco e/o di sostituzione della carta per furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della stessa;
• nuova emissione del PIN;
• informazioni relative alle coperture assicurative associate all’utilizzo della carta;
• addebito non riconosciuto;
• richieste relative all’utilizzo della carta;
• richieste relative al circuito di spendibilità;
• variazione indirizzo.
Su richiesta della Consip S.p.A. e/o dell’Amministrazione, l’Emittente dovrà dare evidenza delle chiamate ricevute fornendo per ogni chiamata il dettaglio della data della chiamata, degli estremi del Referente dell’Amministrazione e/o del Titolare, del contenuto della chiamata.
In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l’Emittente dovrà comunicare il numero di assistenza telefonica.
A. Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta in Italia
In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta in Italia, l’Amministrazione e/o il Titolare ne dovranno dare immediata comunicazione telefonica all’Emittente attraverso il Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13.
In seguito a tale comunicazione, l’Emittente dovrà provvedere all’immediato blocco della carta, secondo le procedure dell’Emittente stesso.
Nel caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione delle carte di credito, l’Amministrazione e/o il Titolare dovranno anche provvedere a presentare denuncia alle competenti autorità. Copia della predetta denuncia dovrà essere inviata all’Emittente.
Contestualmente alla richiesta di blocco della carta per smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle carte di credito in Italia, l’Amministrazione e/o il Titolare potranno richiedere telefonicamente al Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13, l’emissione di una nuova carta. L’Emittente dovrà consegnare la nuova carta definitiva al domicilio indicato nell’originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi che decorrono dal giorno di richiesta della nuova carta.
L’eventuale riduzione del periodo entro il quale viene resa disponibile tale carta sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica, così come specificato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.
Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.
B. Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta all’estero
In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta all’estero, l’Amministrazione e/o il Titolare ne dovranno dare immediata comunicazione telefonica all’Emittente attraverso il Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13.
In seguito a tale comunicazione, l’Emittente dovrà provvedere all’immediato blocco della carta secondo le procedure dell’Emittente stesso.
Nel caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione delle carte di credito, l’Amministrazione e/o il Titolare dovranno anche provvedere a presentare denuncia alle competenti autorità. Copia della predetta denuncia dovrà essere inviata all’Emittente.
Contestualmente alla richiesta di blocco della carta per smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle carte di credito all'estero, l’Amministrazione e/o il Titolare potranno richiedere telefonicamente al Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13, l’emissione di una nuova carta. L’Emittente dovrà consegnare la nuova carta definitiva al domicilio indicato nell’originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi che decorrono dal giorno di richiesta della nuova carta.
L’eventuale riduzione del periodo entro il quale viene resa disponibile tale carta sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica, così come specificato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. Si precisa, a tal proposito, che nel caso di consegna entro 1, 2 o 3 giorni lavorativi, la carta provvisoria d’emergenza dovrà avere una validità limitata pari a 6 (sei) mesi e potrà non riportare il nominativo del Titolare. Inoltre, dovrà essere invalidata, tramite taglio verticale, e riconsegnata all’Emittente dal Titolare una volta rientrato in Italia. L’emissione della carta provvisoria d’emergenza è gratuita.
Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.
C. Denaro contante di emergenza all’estero
In fase di presentazione dell’Offerta Tecnica, l’Emittente potrà mettere a disposizione del Titolare il servizio di “Denaro contante di emergenza all’estero”, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.
L’Emittente, in caso di offerta di tale servizio, dovrà presentare in allegato all’Offerta Tecnica la descrizione del servizio medesimo, secondo le modalità specificate al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
Per utilizzare tale servizio, qualora offerto, il Titolare dovrà seguire la procedura messa a disposizione della Consip S.p.A. dall’Emittente al momento della stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).
2.15 Coperture assicurative Carta Corporate Central Billing
Al Titolare della Carta Corporate Central Billing dovranno essere garantite le seguenti coperture assicurative connesse all’utilizzo della carta:
A. Assicurazione per distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna bagagli. Il massimale garantito dovrà avere un importo:
• per bagaglio ed effetti personali: almeno pari a €500,00
• per singolo articolo: almeno pari a €150,00
• per oggetti di valore: almeno pari a €150,00
• per ritardo del bagaglio: almeno pari a €250,00
B. Assicurazione per il rischio infortuni viaggi (compreso volo) con capitali garantiti per persona almeno pari a:
• per il caso di morte: €150.000
• per il caso di invalidità permanente: €150.000
In aggiunta, l’Emittente in fase di presentazione dell’Offerta Tecnica potrà mettere a disposizione del titolare la seguente copertura assicurativa aggiuntiva:
〉 Assicurazione per furto contanti prelevati con la carta, avvenuto entro le 12 ore successive al prelievo. Il massimale garantito dovrà avere un importo pari almeno a €500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Sia per le coperture assicurative minime richieste sia per le coperture assicurative aggiuntive eventualmente offerte, in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara), l’Emittente si impegna a consegnare a Consip S.p.A. copia delle predette polizze assicurative.
2.16 Reportistica per le Carte Corporate Central Billing
L’Emittente renderà disponibile a Consip un servizio di reportistica inerente l’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico. Tale reportistica dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito specificato.
a) Informazioni sulle eventuali contestazioni sollevate dalle Amministrazioni e/o dai Titolari della carta, ogni qualvolta si verifichi l’evento.
b) Reportistica mensile: entro il giorno 15 di ogni mese, l’Emittente dovrà inviare a Consip un report contenente le informazioni sotto elencate relative al mese precedente a quello di invio del report stesso.
Per ciascun periodo di riferimento (mese precedente a quello dell’invio del report) e per ciascuna carta emessa a seguito di richiesta da parte di ciascuna Amministrazione, il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
• Amministrazione richiedente;
• dipartimento/ufficio richiedente;
• se la carta risulta in essere oppure bloccata nel periodo di riferimento, con eventuale dettaglio di:
o data del blocco;
o motivo del blocco (furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione, carta riconsegnata dal titolare, carta sospesa, …) con l’indicazione della data a partire dalla quale la carta non è più utilizzabile;
• per ciascuna carta in essere nel periodo di riferimento, l’indicazione se la carta ha effettuato movimenti (carta attiva nel periodo di riferimento) o se, viceversa, la carta non è stata utilizzata dal Titolare (carta inattiva nel periodo di riferimento);
• per ciascuna carta attiva nel periodo di riferimento, il dettaglio di ciascun movimento effettuato. In particolare, per ciascun movimento:
▪ importo della spesa effettuata;
▪ tipologia di spesa (alberghi, linee aeree, taxi, …);
▪ Paese in cui è stata effettuata la spesa;
▪ spesa effettuata in valuta Euro o extra Euro;
▪ spesa effettuata in modalità “tradizionale” oppure on line.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere inviate a Consip all’indirizzo di posta xxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxx.xx attraverso un file elettronico lavorabile, i cui eventuali ulteriori contenuti saranno concordati con l’Emittente in fase di stipula della Convenzione.
3 Carte di Credito Corporate Individual Billing – Caratteristiche Tecniche Minime
Per “Carta di Credito Corporate Individual Billing” si intende una carta di credito aziendale – utilizzabile dal Titolare nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di utilizzo della carta di credito nella
P.A. - con addebito diretto sul conto corrente del Titolare, conferita dall’Amministrazione al Titolare con l’obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte dell’Amministrazione medesima.
3.1 Proprietà della Carta Corporate Individual Billing
La proprietà della carta è e resta dell’Emittente. La carta viene concessa in comodato d’uso gratuito al Titolare della carta indicato nell’Ordinativo di fornitura.
3.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Individual Billing
L’Emittente dovrà provvedere all’emissione del numero di carte indicato nell’Ordinativo di Fornitura da parte dell’Amministrazione, le quali dovranno essere consegnate nel rispetto dei tempi di cui al successivo paragrafo 3.3.
Le carte emesse dovranno essere dotate di dispositivo microchip e dovranno riportare, sul fronte, il nominativo del Titolare della carta stessa.
Prima dell’emissione della carta a favore del Titolare richiedente, l’Emittente potrà svolgere una serie di controlli o verifiche sulla posizione bancaria del Titolare stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente di settore e dalle proprie procedure interne. Una descrizione delle modalità con cui si svolgeranno i controlli e le verifiche di cui sopra, potrà essere richiesta all’Emittente dalla Consip S.p.A. e/o dall’Amministrazione, in qualunque momento prima della richiesta dell’emissione di una o più carte.
3.3 Modalità di consegna della Carta Corporate Individual Billing
L’Emittente dovrà consegnare al Titolare, all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, le carte richieste a mezzo plico assicurato entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura completato in ogni sua parte.
La carta dovrà essere consegnata “non attiva” dunque non utilizzabile; l’attivazione della stessa sarà effettuata secondo la procedura di attivazione prevista dall’Emittente, così come specificato al successivo paragrafo 3.5.
Il PIN di ciascuna Carta dovrà essere consegnato in modalità riservata al Titolare della carta entro il termine massimo stabilito per la carta stessa ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
3.4 Periodo di validità della Carta Corporate Individual Billing
La validità della carta è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di emissione della stessa. Il termine di scadenza della carta dovrà essere indicato sulla carta stessa. Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l’anno della scadenza con l’omissione del giorno, questo si intenderà essere l’ultimo giorno del mese indicato.
3.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Individual Billing
Per utilizzare la carta il Titolare dovrà apporre la propria firma nell’apposito spazio posto sulla stessa e seguire la procedura di attivazione messa a disposizione della Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).
La carta può essere utilizzata dal Titolare in Italia ed all’estero presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui l’Emittente della carta possiede licenza. Relativamente agli esercizi commerciali in Italia e all’estero e al numero di Paesi serviti, vale quanto disciplinato al precedente paragrafo 2.5 per le carte Corporate Central Billing.
Attese le modalità di pagamento dell’estratto conto di cui al successivo paragrafo 3.10, il Titolare della Carta Corporate Individual Billing non potrà utilizzare le medesime per le spese effettuate per motivi di
servizio relative a contratti che, in base alla normativa vigente, sono soggetti all’attribuzione del CIG (Codice Identificativo della Gara) da parte dell’ANAC.
3.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile Carta Corporate Individual Billing
Per ogni carta emessa, l’Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari a €5.000,00 (cinquemila/00) salvo diverso espresso accordo tra le parti.
Come stabilito nello Schema di Convenzione, il plafond può essere derogato su espresso accordo delle parti.
3.7 Tasso di cambio Carta Corporate Individual Billing
Per le caratteristiche di tale servizio di rimanda a quanto disciplinato per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.7.
3.8 Anticipo contante Carta Corporate Individual Billing
Per le caratteristiche di tale servizio di rimanda a quanto disciplinato per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.8.
3.9 Modalità di emissione ed invio dell’estratto conto Carta Corporate Individual Billing
L’Emittente dovrà mettere a disposizione del Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza, un estratto conto individuale in formato cartaceo da inviare con cadenza mensile al Titolare della carta all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura.
Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell’estratto conto da parte del Titolare, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).
In particolare qualora l’Emittente in sede di offerta Tecnica abbia offerto la possibilità di scaricare l’estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile, il Titolare potrà richiedere all’Emittente stesso di non ricevere l’estratto conto cartaceo.
Tale estratto conto dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
▪ numero della carta;
▪ nominativo del Titolare;
▪ data emissione dell’estratto conto;
▪ saldo precedente e situazione pagamenti;
▪ data operazione di ogni singola transazione;
▪ data contabile di ogni singola transazione;
▪ valore di ogni singola transazione;
▪ denominazione dell’esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;
▪ luogo della transazione;
▪ eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall’Euro);
▪ saldo del periodo;
▪ spese per bolli;
▪ eventuali quote associative;
▪ riferimenti telefonici del servizio clienti.
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica la carta per cui viene emesso l’estratto conto.
L’estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dell’Emittente qualora l’Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa “Servizi on line”, abbia offerto la possibilità di scaricare l’estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall’Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell’Amministrazione) sul contenuto dell’estratto conto.
Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del
D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.
Il pagamento dell’importo risultante dall’estratto conto, verrà regolato mediante addebito automatico sul conto corrente indicato dal Titolare sull’Ordinativo di Fornitura, decorsi 30 (trenta) giorni solari dall’emissione dell’estratto conto stesso (grace period) o nel maggiore termine offerto risultante dall’Offerta Tecnica.
3.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Individual Billing
l’Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell’articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento, mediante recesso, ad una o più carte Corporate Individual Billing senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all’Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile.
Restano salvi i pagamenti dovuti all’Emittente per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.
L’Emittente potrà richiedere al Titolare che la Carta Individual Billing oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.
L’Emittente potrà revocare e/o sospendere una o più carte Corporate Individual Billing dandone comunicazione al Titolare a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. Tale revoca o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell’Emittente. La comunicazione della sospensione o della rinuncia dovrà contenere la data a partire dalla quale la carta non sarà più utilizzabile e il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate Individual Billing non sarà più utilizzabile.
3.12 Servizio clienti dedicato Carta Corporate Individual Billing
Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.12.
3.13 Call Center Carta Corporate Individual Billing
Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.13.
Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.14.
3.15 Coperture assicurative Carta Corporate Individual Billing
Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.15.
3.16 Reportistica Carta Corporate Individual Billing
L’Emittente renderà disponibile a Consip un servizio di reportistica inerente l’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico. Tale reportistica dovrà contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto di seguito specificato.
a) Informazioni sulle eventuali contestazioni sollevate dalle Amministrazioni e/o dai Titolari della carta, ogni qualvolta si verifichi l’evento.
b) Reportistica mensile quantitativa e qualitativa: entro il giorno 15 di ogni mese, l’Emittente dovrà inviare a Consip un report contenente le informazioni sotto elencate relative al mese precedente a quello di invio del report stesso.
Per ciascun periodo di riferimento (mese precedente a quello dell’invio del report) e per ciascuna carta emessa a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione, il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
• Amministrazione richiedente;
• dipartimento/ufficio richiedente;
• se la carta risulta in essere oppure bloccata nel periodo di riferimento, con eventuale dettaglio di:
o data del blocco;
o motivo del blocco (furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione, carta riconsegnata dal titolare, carta sospesa, …) con l’indicazione della data a partire dalla quale la carta non è più utilizzabile;
• per ciascuna carta in essere nel periodo di riferimento, l’indicazione se la carta ha effettuato movimenti (carta attiva nel periodo di riferimento) o se, viceversa, la carta non è stata utilizzata dal Titolare (carta inattiva nel periodo di riferimento);
• per ciascuna carta attiva nel periodo di riferimento, il dettaglio di ciascun movimento effettuato. In particolare, per ciascun movimento:
▪ importo della spesa effettuata;
▪ tipologia di spesa (alberghi, linee aeree, taxi, …);
▪ Paese in cui è stata effettuata la spesa;
▪ spesa effettuata in valuta Euro o extra Euro;
▪ spesa effettuata in modalità “tradizionale” oppure on line.
Le informazioni di cui sopra dovranno essere inviate a Consip all’indirizzo di posta xxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxx.xx attraverso un file elettronico lavorabile, i cui eventuali ulteriori contenuti saranno concordati con l’Emittente in fase di stipula della Convenzione.
4 Servizi opzionali o caratteristiche tecniche migliorative
L’Emittente in fase di presentazione dell’offerta tecnica potrà offrire i seguenti servizi opzionali che, se offerti, saranno oggetto di attribuzione del punteggio tecnico, così come meglio specificato al paragrafo
7.2 del Disciplinare di gara.
Alcuni dei servizi on line offerti per le Carte Corporate Central Billing saranno validi anche per le Carte Corporate Individual Billing
In particolare, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l’Emittente in fase di presentazione dell’offerta dovrà indicare:
▪ Sia per le Carte Corporate Central Billing che per le Carte Corporate Individual Billing la possibilità per il Titolare di scaricare l’estratto conto in formato non lavorabile (ad esempio .pdf);
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di aggiornare on line il profilo dei Titolari (a titolo esemplificativo aggiornare l’anagrafica del Titolare – indirizzo del Titolare per l’invio dell’estratto conto);
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di annullare una o più carte on line;
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di scaricare l’estratto conto globale in formato non lavorabile (ad esempio
.pdf);
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile (ad esempio .xls);
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di visualizzare on line lo storico degli estratti conto di almeno 12 mesi di ciascuna carta;
▪ Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di modificare on line il plafond mensile di ogni singola carta, qualora l’Emittente in fase di offerta tecnica abbia offerto il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile della Carta Corporate Central Billing, così come specificato al paragrafo 2.6 lettera b) del presente Capitolato Tecnico.
Per utilizzare i servizi che tra quelli di cui sopra l’Emittente si impegnerà ad offrire in fase di Offerta tecnica, il Titolare dovrà seguire la procedura messa a disposizione della Consip S.p.A. dall’Emittente in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara)
4.2 Servizi sms informativi di sicurezza
Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l’Emittente in fase di presentazione dell’offerta tecnica potrà offrire:
a) Per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing: servizio gratuito per il Titolare di avviso movimenti carta via sms, che l’Emittente invierà al numero di cellulare del Titolare indicato nell’Ordinativo di fornitura, per transazioni di importo uguale o superiore a €50.
b) Per carte Corporate Central Billing: servizio di avviso via sms di avvenuto aumento temporaneo del plafond mensile della carta. Si precisa che tale servizio potrà essere offerto qualora sia già stato offerto dall’Emittente, in fase di presentazione dell’Offerta tecnica, il servizio di aumento temporaneo del plafond per un importo massimo di €50.000.
Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l’Emittente in fase di presentazione dell’offerta tecnica, qualora vengano offerte le misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte Corporate Central Billing, dovrà descrivere tali misure all’interno della Relazione Tecnica, conforme al modello di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, presentata secondo le modalità previste nel paragrafo 5 del Disciplinare di Gara. A tal proposito, si precisa che:
− per uso improprio della carta di credito si intende l’utilizzo non autorizzato o, comunque, non consentito della carta medesima;
− i servizi eventualmente offerti saranno validi solo ed esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing.
In particolare, l’Emittente avrà la possibilità di offrire:
a. Servizio di supporto per la prevenzione
Descrizione delle procedure e/o controlli che l’Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno al fine della prevenzione di frodi verso la P.A. nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte di credito, previa analisi delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Contraente.
b. Procedure e/o controlli per la prevenzione
Descrizione delle procedure e/o dei controlli che l’Emittente si impegna ad eseguire nelle fasi di nelle fasi di avvio del servizio e di successivo utilizzo della carta, al fine della prevenzione di frodi verso la P.A. nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte di credito.
I servizi offerti dall’Emittente in fase di presentazione dell’offerta tecnica dovranno essere prestati dall’Emittente stesso, salvo che l’Amministrazione non disponga diversamente nell’Ordinativo di Fornitura.
Qualora l’Amministrazione in fase di Ordinativo di Fornitura abbia rinunciato all’esecuzione di uno o più servizi, l’Amministrazione stessa nel corso di esecuzione del singolo Contratto di Fornitura avrà comunque la possibilità di richiedere l’attivazione di uno o più servizi, dandone comunicazione scritta all’Emittente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi che decorrono dal momento della richiesta scritta e salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora l’Amministrazione non abbia rinunciato all’erogazione dei servizi offerti, l’Amministrazione stessa nel corso di esecuzione del singolo Contratto di Fornitura avrà comunque la possibilità di rinunciare ad uno o più servizi dandone comunicazione scritta all’Emittente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi che decorrono dal momento della richiesta scritta e salvo diverso accordo tra le parti.
4.4 Servizi per il controllo e l'analisi della spesa
Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l’Emittente in fase di presentazione dell’offerta tecnica, qualora vengano offerti i servizi aggiuntivi per il controllo e l'analisi della spesa, dovrà descrivere tali servizi all’interno della una Relazione Tecnica conforme al modello di cui all’Allegato 3 del Disciplinare di gara, presentata secondo le modalità previste nel paragrafo 5 del Disciplinare di Gara.
In particolare, l’Emittente avrà la possibilità di offrire:
a. Servizi per il Titolare per il controllo delle movimentazioni effettuate con la carta
Descrizione delle ulteriori soluzioni e/o strumenti di controllo rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato Tecnico messi a disposizione del Titolare, anche mediante l’impiego di supporti informatici, al fine del controllo delle transazioni effettuate, sia per la carta Corporate Central billing che per la carta Corporate Individual Billing.
b. Servizi per il Referente dell'Amministrazione per l'analisi della spesa effettuata con la carta Descrizione delle ulteriori soluzioni e/o strumenti di controllo rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato Tecnico messi a disposizione del Referente dell’Amministrazione, anche mediante l’impiego di supporti informatici, per l’analisi delle spese effettuate con la carta Corporate Central Billing, ai fini del monitoraggio delle performance e a supporto del processo decisionale e di controllo strategico delle spese sostenute.
Guida alla Convenzione
Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni
Edizione V Lotto unico Versione 1.2
INDICE
2. Oggetto della Convenzione 3
2.1 Durata della Convenzione e dei contratti 3
3. Carte di Credito Corporate Central e Individual Billing (Professional) – Aspetti generali 4
4. Carte di credito Corporate - Caratteristiche 7
5. Condizioni economiche per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing (Professional) 14
6. Penali e relativa procedura di applicazione 15
6.2 Procedura di applicazione delle penali 16
8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali 20
8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali 22
La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.
La presente guida ha l’obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni E d . 5 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n.
388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Nexi Payments S.p.A. (ex CartaSi S.p.A.), di seguito Fornitore, quale aggiudicatario della procedura di gara.
La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Carte di Credito 5.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all’indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.
2.1 Durata della Convenzione e dei contratti
La Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione della carta medesima.
Oggetto della Convenzione stipulata con il Fornitore è la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito Corporate per la gestione delle spese legate alle trasferte e alle missioni dei propri dipendenti. Sono previste, a tal fine, due differenti tipologie di Carte di Credito Corporate:
- Carte di Credito Corporate Central Billing (“Carte di Credito Nexi Consip Central Billing”),, ovvero carte di credito le cui spese effettuate verranno addebitate sul conto dell’Amministrazione e regolate
mediante bonifico bancario predisposto dall’Amministrazione medesima (o dal tesoriere nei casi previsti dalla normativa vigente) sul conto corrente indicato da Nexi Payments.
- Carte di Credito Corporate Individual Billing (“Carta di Credito Nexi Consip Professional”), ovvero carte di credito le cui spese effettuate verranno addebitate direttamente sul conto corrente personale del dipendente dell’Amministrazione.
Ciascuna Amministrazione potrà decidere di aderire alla Convenzione ordinando solo una o entrambe le tipologie di carta, sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 3.000 (tremila) carte di credito Corporate.
Gli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione permettono di cogliere opportunità di risparmio sfruttando i dati di spesa relativi alle carte, informatizzare la rendicontazione delle spese grazie ai dati delle carte, integrare una soluzione per la gestione delle spese con i sistemi finanziari ed utilizzare gli strumenti on-line e i servizi a valore aggiunto per un maggiore controllo di gestione.
3. Carte di Credito Corporate Central e Individual Billing (Professional) – Aspetti generali
Le carte di credito in Convenzione sono emesse da Nexi Payments a nome dei dipendenti (Titolari) indicati dalla Pubblica Amministrazione, che ne farà richiesta sottoscrivendo l’Ordinativo di Fornitura e la documentazione predisposta sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx relativa all’Amministrazione stessa e ai Titolari.
Il Titolare effettua le spese utilizzando direttamente la Carta presso gli Esercizi convenzionati, aderenti al circuito di riferimento Nexi Paymnets (Visa). I Titolari possono così effettuare acquisti senza denaro contante presso una vastissima rete di esercizi commerciali in Italia e all’estero nel rispetto delle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti che il Titolare e la Pubblica Amministrazione s’impegnano a rispettare.
In particolare, le carte di credito Corporate Nexi Payments consentono di effettuare acquisti in più di
400.000 esercizi commerciali in Italia e più di 5.000.000 esercizi commerciali nel mondo, distribuiti in 210 Paesi e di prelevare contante sia in Italia che all’estero da circa 3.200.000 sportelli ATM delle banche convenzionate con il circuito di riferimento (VISA) attraverso l’inserimento del PIN. L’utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione.
Titolare della carta
Titolare della Carta è il dipendente dell’Amministrazione, abilitato all’utilizzo della medesima, il cui nome è riportato sulla stessa.
Proprietà della carta
La proprietà della carta è e resta del Fornitore. La carta viene concessa in comodato d’uso gratuito al Titolare.
Periodo di validità della carta
La validità della carta è di 36 mesi a partire dalla data della sua emissione ed è valida fino al termine di scadenza indicato sulla stessa. Nel periodo di validità della carta, il rinnovo annuale avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna conferma e salvo che l’Amministrazione e/o il Titolare abbiano fatto pervenire al Fornitore comunicazione di rinuncia.
Procedura di attivazione dalle carta
Ricevuta la carta, il Titolare dovrà contattare il servizio Nexi Payments al numero 000.00.00.00 attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.
Modalità di utilizzo della carta
Per utilizzare la carta il Titolare dovrà apporre la propria firma nell’apposito spazio posto sulla stessa.
Ritardo nei pagamenti dell’estratto conto
In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente e/o del Titolare nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per ciascuna carta, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o deterioramento delle carta
In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o deterioramento delle carta Corporate in Italia o all’estero, è prevista la sostituzione in due giorni della Carta (con carta definitiva in Italia e con carta provvisoria o definitiva all’estero).
La richiesta può pervenire a Nexi Payments telefonicamente dal Titolare contattando telefonicamente il call center attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (800.382.385).
Coperture assicurative Nexi Payments offre:
- una copertura assicurativa in caso di distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna dei bagagli;
- una copertura assicurativa per il rischio infortuni viaggi (compreso volo);
- una copertura assicurativa per furto contanti prelevati con la carta, avvenuto entro le 12 ore successive al prelievo (la polizza salvaguarda il Titolare anche se, in seguito a furto con xxxxxxxxx, xxxxxx o rapina
perpetrati unicamente nei confronti dell’Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo della Carta Nexi Payments, risultanti da estratto conto della Nexi Payments S.p.A.. In questo caso la società rimborserà all’assicurato stesso la somma di 500,00 euro. Questa garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelevamento suddetto).
La polizza può essere scaricata tramite la sezione dedicata alla Convenzione su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Servizio Clienti dedicato
Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni un servizio e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx che funge da centro di ricezione e gestione delle problematiche relative ai servizi di post vendita e informazioni sulla Convenzione, supporto alla compilazione degli Ordinativi di Fornitura, assistenza e soluzioni tecniche (format elettronico estratto conto, report), risoluzione problematiche di carattere amministrativo (pagamenti, estratto conto, ecc.).
Il Referente che fornirà alle Amministrazioni le suddette informazioni è: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ufficio Public Administration
Tel. 00.0000.0000
Cell. 348.2790152
Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni anche un servizio telefonico dedicato attivo durante l’orario di ufficio (quindi almeno dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì) che funge da centro di ricezione e gestione delle problematiche relative a generici servizi informativi (800.382.385).
Inoltre, per l’invio delle richieste di informazioni relative all’estratto conto (per il prodotto Central Billing) è disponibile l’indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx; per l’invio delle conferme di avvenuto bonifico in favore di Nexi è disponibile l’indirizzo email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx
Call Center
Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni e del Titolare, un’assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (800.382.385). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale assistenza telefonica supporterà i fruitori del servizio in:
- assistenza Titolari (saldo, consultazione situazione contabile, ultimi movimenti, disponibilità residua, estratto conto);
- richiesta di blocco della Carta per furto o smarrimento o deterioramento;
- richiesta di sostituzione della Carta per furto o smarrimento o deterioramento; - nuova emissione del PIN;
- informazioni relative alle coperture assicurative e ai servizi di assistenza associate all’utilizzo della Carta;
- addebito non riconosciuto;
- richieste relative all’utilizzo della Carta; - richieste relative al circuito di spendibilità; - variazione indirizzo.
Responsabile del Servizio
Nexi Payments ha nominato un Responsabile del Servizio per la gestione dei rapporti con le Amministrazioni e/o con i Titolari; pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti Nexi Payments nei confronti di tali Amministrazioni e/o Titolari e inoltre, per quanto d’occorrenza, nei confronti di Xxxxxx S.p.A.. Il Responsabile del Servizio sarà responsabile delle seguenti attività:
- supervisione e coordinamento del servizio;
- monitoraggio degli Ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle consegne delle Carte alle Amministrazioni richiedenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti e/o della Consip S.p.A..
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti al Responsabile del Servizio di Nexi si intendono come presentate direttamente a Nexi Payments.
Responsabile del Servizio Nexi Payments
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Uff. Public Administration Tel.: 023488.2245
Cell.:000 0000000
Email: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx Email: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx
4. Carte di credito Corporate - Caratteristiche
Modalità di consegna delle Carte
Carte di Credito Central Billing: Nexi Payments dovrà consegnare all’Amministrazione le carte richieste, all’indirizzo indicato dalla stessa nell’Ordinativo di fornitura, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dell’Ordinativo medesimo. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi dell’Amministrazione, nonché il nominativo del Referente dell’Amministrazione.
Carte di Credito Individual Billing (Professional): Nexi Payments dovrà consegnare le carte richieste al Titolare, all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, a mezzo plico assicurato entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura completato in ogni sua parte.
Qualora Nexi Payments si avvarrà di un corriere per la consegna delle carte, il nome del Referente dell’Amministrazione dovrà essere riportato anche sul plico esterno utilizzato dal corriere per la consegna.
Le carte dovranno essere consegnate “non attive” dunque non utilizzabili; l’attivazione delle stesse saranno effettuate secondo la procedura di attivazione prevista da Nexi Payments.
Il PIN viene spedito in busta separata all’indirizzo dell’Amministrazione, separatamente rispetto alla consegna della Carta, entro il termine massimo stabilito per la consegna della carta stessa, ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. La busta riporta il cognome e nome del dipendente, il nome dell’Amministrazione e l’indirizzo dell’Amministrazione. Le procedure ed i controlli per la consegna del PIN sono a carico dell’ufficio dell’Amministrazione, dalla stessa individuato per la ricezione e consegna delle carte.
Si precisa che l’identificazione del dipendente titolare della carta spedita e le relative procedure ed i controlli per la consegna della carta sono a carico dell’ufficio dell’Amministrazione, dalla stessa individuato per la ricezione e consegna delle carte.
Plafond mensile per singola carta
Per ogni Carta Corporate Central Billing emessa l’Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari ad
€10.000,00 (diecimila/00), salvo diverso accordo tra le parti.
Per ogni Carta Corporate Individual Billing (Professional) emessa, l’Emittente dovrà garantire un plafond mensile
pari ad €5.000,00, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le sole Carte Corporate Central Billing, in aggiunta al plafond sopra indicato, Nexi Payments offre il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00) per carta. Il Referente dell’Amministrazione potrà richiedere quindi un aumento dell’importo mensile spendibile da una o più carte Corporate Central Billing, fino ad un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti. Tale servizio è reso disponibile da Nexi Payments entro un’ora dalla richiesta.
Si precisa che l ’importo massimo di €50.000,00 si andrà ad aggi ungere al plafond mensile già previsto per la carta. Il Referente dell’Amministrazione, contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà
specificare la durata dell’estensione, che comunque non potrà essere superiore ai due mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell’Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta.
La richiesta dell’aumento temporaneo del plafond mensile deve essere effettuata dal Referente dell’Amministrazione via e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.
Per velocizzare le attività, le richieste dovranno pervenire con allegati i seguenti documenti:
- Documento di identità del Titolare a cui viene effettuato l’aumento fido/benefondi;
- La richiesta ufficiale da parte dell’Ente con firma da parte del soggetto che ne ha la facoltà.
Il soggetto firmatario della richiesta deve corrispondere con il nominativo riportato nell’Ordine d’acquisto. Ove ci siano aggiornamenti/modifiche del soggetto firmatario, le stesse dovranno pervenire a Nexi Payments su carta intestata dell’Ente, sempre tramite e-mail: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo risultante dall’estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con le carte Corporate Central Billing, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l’invio degli estratti conto verrà regolato mediante bonifico bancario predisposto dall’Amministrazione (o dal tesoriere nei casi previsti dalla normativa vigente) sul seguente conto corrente Nexi Payments S.p.A.:
Istituto Beneficiario: Nexi S.p.A.
IBAN: XX00X0000000000XX0000000000
Tale bonifico bancario verrà effettuato dall’Amministrazione decorsi 90 (novanta) giorni solari dalla data di emissione dell’estratto conto stesso (grace period).
Per le Carte Central Billing, alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati negli estratti conto mediante addebito automatico (es. SDD) verrà riconosciuto uno sconto dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) sulla commissione di prelievo contante all’estero. Pertanto, nei confronti delle Amministrazioni di cui al precedente periodo, la commissione applicata ai prelievi effettuati con le Carte Corporate Central Billing all’estero deve intendersi pari al 3,25% (trevirgolaventicinquepercento) dell’importo prelevato.
Si precisa inoltre che in riferimento al pagamento dell’imposta di bollo sull’estratto conto, si rimanda a quanto previsto all’art. 8 del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 (xxx rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte nonostante qualunque patto contrario).
Per le Carte Corporate Individual Billing (Professional), il pagamento dell’importo risultante dall’estratto conto verrà regolato mediante addebito automatico sul conto corrente indicato dal Titolare sull’Ordinativo di Fornitura, decorsi 90 (novanta) giorni solari dall’emissione dell’estratto conto stesso (grace period).
Estratto Conto
Nexi Payments dovrà inviare l’estratto conto mensile secondo le modalità di seguito specificate:
Carte Corporate Central Billing estratto conto per il Referente dell’Amministrazione
- L’estratto conto globale in formato cartaceo da inviare al Referente dell’Amministrazione all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
L’estratto conto globale cartaceo dovrà contenere l’elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.
- L’estratto conto globale in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare al Referente dell’Amministrazione via e–mail attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
L’estratto conto globale elettronico dovrà contenere l’elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.
Inoltre Nexi Payments ha offerto la possibilità per il Referente dell’Amministrazione di scaricare l’estratto conto globale on line in formato elettronico non lavorabile, pertanto il Referente dell’Amministrazione potrà richiedere a Nexi Payments di non inviare l’estratto conto cartaceo e dunque mantenere l’estratto conto elettronico via e-mail e/o scaricabile on line.
estratto conto per il Titolare della Carta
- L’estratto conto individuale in formato cartaceo da inviare al Titolare all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.
- L’estratto conto individuale in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare al Titolare via e–mail all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.
Inoltre Nexi Payments ha offerto al Titolare la possibilità di scaricare l’estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile, pertanto il Titolare potrà richiedere a Nexi Payments di non inviare l’estratto conto cartaceo e dunque mantenere l’estratto conto elettronico via e-mail e/o scaricabile on line.
L’estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx della Nexi Payments
nel caso in cui il Titolare o l’Amministrazione abbiano scelto di scaricare l’estratto conto on
line) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall’Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell’Amministrazione) sul contenuto dell’estratto conto.
Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE.
Carte Corporate Individual Billing (Carta di Credito Nexi Consip Professional)
L’Emittente dovrà mettere a disposizione del Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza, un estratto conto individuale in formato cartaceo da inviare con cadenza mensile al Titolare della carta Individual Billing all’indirizzo indicato nell’Ordinativo di fornitura.
Inoltre Nexi Payments ha offerto la possibilità per il Titolare di scaricare l’estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile; pertanto il Titolare potrà richiedere a Nexi Payments di non ricevere l’estratto conto cartaceo.
L’estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Nexi Payments nel caso in cui il Titolare o l’Amministrazione abbiano scelto di scaricare l’estratto conto on line) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall’Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell’Amministrazione) sul contenuto dell’estratto conto.
Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE.
Servizi on line
Nexi Payments mette a disposizione dei Titolari e dei referenti delle Amministrazioni i servizi on line elencati nella tabella qui sotto riportata.
Il Titolare della carta Corporate Individual Billing (Professional) potrà accedere a tali servizi entrando nel portale xxx.xxxx.xx nella sezioni “Privati” > “Accesso al Portale titolari”, previa registrazione.
Il Referente delle Amministrazioni, per le carte Corporate Central Billing, accederà ai servizi on line entrando nel portale xxx.xxxx.xx nella sezione “Aziende”>”Servizi per le Aziende”>”Portale Aziende”, previa registrazione.
Servizi On line | Applicabilità |
Per il Titolare Scaricare il proprio estratto conto in formato elettronico non lavorabile | Corporate Central Billing Corporate Individual Billing (Professional) |
Per il Referente dell’Amministrazione | Corporate Central Billing |
ggiornare il profilo Titolari (a titolo esemplificativo aggiornare l’anagrafica o l’indirizzo del Titolare per l’invio dell’estratto conto) | - |
Annullare una o più carte Scaricare l'estratto conto globale in formato non lavorabile Scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile Visualizzare lo storico degli estratti conto di almeno 12 mesi di ciascuna Carta Possibilità di modificare il plafond di ogni singola carta |
Misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta di credito Corporate Central Billing
Nexi Payments mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi a valore aggiunto atti a limitare gli utilizzi illeciti delle carte e garantire la spendibilità delle stesse in modo sicuro sia attraverso POS fisico che POS virtuale. Di seguito vengono illustrate le principali procedure e controlli che caratterizzano i servizi di prevenzione frodi offerti.
Le principali procedure adottate da Nexi Payments per la prevenzione delle frodi perpetrate con le carte di credito sono:
• Servizio SMS/Email Alert (obbligatorio per poter attivare la protezione 3D Secure) • 3D secure
• Protezione globale contro le frodi
• Corporate Liability Waiver
Inoltre Nexi Payments mette a disposizione dell’Amministrazione procedure e controlli al fine di prevenire frodi verso la P.A. e l’uso improprio delle carte come nel seguito descritto:
• Risk Forecasting
• Analisi dei dati
• Prevenzione
• Investigazione.
a) Servizio di supporto per la prevenzione che l’Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno
Nexi Payments ha messo a disposizione procedure e/o controlli che l’Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno al fine di prevenire le frodi verso la P.A., nonché per la sicurezza e la prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta, sempre tramite registrazione del Portale e accedendo ai vari servizi on line messi a disposizione per l’Ente.
Attivazione 3D Secure
Con il nome convenzionale 3D Secure si definiscono i sistemi di protezione anti‐frode studiati dai Circuiti Internazionali Visa (Verified by Visa) e MasterCard (MasterCard SecureCode).
Attivare la protezione anti‐frode garantisce una tutela extra per gli acquisti on‐line, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della Carta sul web e di evitare addebiti indesiderati sul conto. Attraverso l’iscrizione ai servizi di protezione anti‐frode 3D Secure, si ha una garanzia di sicurezza, evitando che il numero di Carta, trafugato nel mondo reale, venga usato ad insaputa per pagamenti su web.
Il Titolare o l’Amministrazione può attivare il 3D Secure sulla carta.
Attivazione SMS Alert
Il Titolare e/o l’Amministrazione può attivare il servizio “SMS- Alert” sulla carta.
Il servizio di “SMS Alert” permette al titolare di ricevere un sms di avviso ogni volta che la carta viene utilizzata per un importo superiore alla soglia stabilita in fase di attivazione. Per questi prodotti, la soglia definita di default è di € 200,00 ma il titolare può eventualmente modificarla a condizione che non scenda al di sotto di € 50,00.
b) Procedure e/o controlli per la prevenzione che Nexi Payments si impegna ad eseguire
Nexi Payments ha messo a disposizione procedure e/o dei controlli che si impegna ad eseguire nelle fasi di consegna, attivazione ed utilizzo della carta, al fine di prevenire le frodi verso la P.A.
nonché per la sicurezza e la prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta.
Procedure e/o controlli per l’identificazione del soggetto che riceve il PIN ed attiva la carta:
CartaSi spedisce le Carte Corporate per “posta assicurata” all’indirizzo dell’Amministrazione. La busta contenente la carta riporta il cognome e nome del dipendente, ragione sociale e indirizzo dell’Amministrazione. Periodicamente Poste Italiane trasferisce a CartaSi le informazioni sul recapito o mancato recapito delle carte spedite.
Procedure e/o controlli messi in atto nella fase di utilizzo della carta:
Servizi SMS/E-MAIL Alert
Nexi Payments consente l’iscrizione ai servizi di alert.
Il servizio di “SMS Alert” permette al titolare di ricevere un sms di avviso ogni volta che la carta viene utilizzata per un importo superiore alla soglia stabilita in fase di attivazione. Per questi prodotti, la soglia definita di default è di € 200,00 ma il titolare può eventualmente modificarla a condizione che non scenda al di sotto di € 50,00.
Il servizio “E‐MAIL Alert” permette (al titolare e/o all’Amministratore) di ricevere messaggi email qualora un’operazione effettuata con una delle Carte superi l’importo stabilito dall’Amministratore e/o qualora un’operazione effettuata con una delle Carte non si riferisca a tipologie di spese aziendali (es. carburanti, hotel, autonoleggi etc) o si riferisca al prelievo di contante.
3D Secure
Con il nome convenzionale 3D Secure si definiscono i sistemi di protezione anti‐frode studiati dai Circuiti Internazionali Visa (Verified by Visa) e MasterCard (MasterCard SecureCode). Attivare la protezione anti‐ frode garantisce una tutela extra per gli acquisti on‐line, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della Carta sul web e di evitare addebiti indesiderati sul conto. Attraverso l’iscrizione ai servizi di protezione anti‐frode 3D Secure, si ha una garanzia di sicurezza, evitando che il numero di Carta, trafugato nel mondo reale, venga usato ad insaputa per pagamenti su web. La protezione anti‐frode è un sistema semplice e sicuro: ad ogni acquisto viene inviato un sms al numero di telefono associato alla carta, da inserire al momento del pagamento per confermare l’acquisto e per concludere il pagamento in totale sicurezza.
Protezione globale contro le frodi
Nexi Payments garantisce ai propri Titolari, in caso di frode, il totale rimborso delle spese e la sostituzione veloce della Carta.
L’iscrizione ai Servizi SMS consente al titolare di essere avvisato tempestivamente su eventuali utilizzi illeciti della carta permettendogli di bloccare in breve tempo la stessa - ed evitare l’addebito sul proprio conto corrente delle eventuali operazioni fraudolente - effettuando una semplice telefonata al Servizio Clienti Nexi Payments.
Servizio di Prevenzione Rischi
Nexi Payments, in virtù dell’esperienza pluriennale sul campo dei propri analisti, ha adottato una serie di regole “scientifiche”, frutto delle tecniche di “data mining”, che individuano le transazioni “anomale”. Tali transazioni vengono disaminate da operatori del contact centre (24hx7gg), per il contatto con il cliente, e riviste dagli operatori della sicurezza.
Le regole sopra citate possono anche pilotare le risposte del sistema autorizzativo, negando delle autorizzazioni per specifici motivi di sicurezza quando il rischio associato alla transazione viene giudicato troppo elevato (in buona sostanza, quando la probabilità che la transazione sia fraudolenta è giudicata troppo elevata). Detti “Alert” sfociano nel contatto con il titolare e, in caso di frode, nel blocco della carta. Le transazioni controllate sono circa 1-1,2 milioni all’anno.
Risk Forecasting
Attraverso l’uso di strumenti di forecasting “ARIMA” basati su serie storiche, viene determinato il rischio frode futuro, in termini di rischio assoluto (frode lorda) e di impatto economico come perdita.
Analisi dei dati
Il portafoglio clienti in essere viene segmentato in cluster utilizzando variabili qualitative e quantitative per definire un profilo comportamentale. Per ogni variabile inserita nel modello viene valutato un peso atto a meglio definire il cluster di appartenenza e quindi i pattern tipici del profilo comportamentale di spesa. A titolo di esempio si riportano alcuni profili comportamentali individuati:
• High spender;
• Esterofili high spender;
• Esterofili low spender;
• Notturni;
• Giornalieri;
• Festivi;
• Normali;
• Impiegate;
• Low Spender.
Parimenti, vengono segmentati gli esercizi commerciali convenzionati con Nexi Payments per aggregarli in punti di accettazione omogenei per comportamento di vendita. In questo caso, vengono disaminati numero e importo delle autorizzazioni e divisi in 4 Gruppi, a loro volta divisi in 6 fasce in base al numero e all’importo delle autorizzazioni.
Analogamente al portafoglio clienti la segmentazione viene applicata anche agli esercenti. I cluster risultanti aggregano tipologie di esercenti omogenei sia nell’accettazione delle carte che nelle caratteristiche intrinseche dell’esercente stesso.
L’output ottenuto è rivisto su base periodica, più volte all’anno, per evidenziare spostamenti da un cluster all’altro del portafoglio e tarare le regole che vengono elaborate, a valle della disamina delle autorizzazioni
genuine e fraudolente, e che vengono trasmesse al sistema di fraud detection per determinare le possibili anomalie derivanti da scostamenti nel profilo di spesa, o di accettazione per gli esercenti, delle carte.
Prevenzione
La struttura preposta al presidio di queste componenti si occupa, su base quotidiana, della revisione delle regole esperte.
Il sistema di fraud detection in produzione presenta due componenti principali:
• Sistema online – real time
• Sistema online – near real time
Il modello, sviluppato con tecniche di data mining, permette di evidenziare indici di anomalia sulle transazioni, volte ad estrarre quelle che potenzialmente sfociano nel rischio frode.
Investigazione
L’attività di investigazione prevede di valutare, successivamente alla certezza della frode, i minimi comuni denominatori e individuare altre carte, dove ancora non vi sia frode conclamata, che potrebbero risultare potenzialmente compromesse.
Corporate Liability Waiver
Nexi Payments, attraverso questa voce della Polizza di Assicurazione relativa alle carte corporate, tutela l’Azienda e la solleva da responsabilità in caso di acquisti non autorizzati effettuati dai titolari dipendenti dell’Azienda.
Rinuncia/recesso, revoca e sospensione delle Carte Corporate
L’Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell’articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento ad una o più carte Corporate Central Billing, mediante recesso, senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all’Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva e dunque non più utilizzabile.
Restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.
Il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione e/o al Titolare che la Carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.
Il Fornitore potrà revocare e/o sospendere una o più Carte Corporate Central Billing dandone comunicazione al Titolare e/o all’Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. La revoca e/o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell’Emittente. La comunicazione della sospensione e/o della revoca dovrà contenere il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate non sarà più utilizzabile
5. Condizioni economiche per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing (Professional)
Voce di costo | Costo |
Quota associativa annua | gratuita |
Spese invio estratto conto cartaceo | gratuite |
Commissione acquisto carburante | gratuita |
Commissioni spese paesi extra euro | 1,50 % |
Commissioni per il prelievo contanti da ATM | 3,50 % |
Tasso di cambio
Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall’euro sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato al massimo del 1,50%.
Anticipo contante
Esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing, verrà applicata una commissione anticipo contante al ’estero pari al 3,25% (invece che pari al 3,5%) alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati negli estratti conto mediante addebito automatico (es. SDD).
6. Penali e relativa procedura di applicazione
Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo compreso tra 4 e 10 giorni solari, non imputabile all’Amministrazione Contraente e/o al Titolare, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della carta ovvero del relativo PIN per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) e nonché rispetto ai termini per la sostituzione della carta per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a €100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.
In caso di ritardo compreso tra 15 e 30 giorni solari, non imputabile all’ Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l ’invio anche di un solo estratto conto globale mensile, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad €100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.
In caso di mancato funzionamento, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, anche di uno solo dei servizi on line per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad €50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali
sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Escludendo i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, nell’ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari ad €50,00 (cinquanta/00), fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6.2 Procedura di applicazione delle penali
Le fasi operative del procedimento relativo all’applicazione delle penali sono:
1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore
L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si consulti la tabella di seguito riportata:
Lett. | Ipotesi di inadempime nto sanzionato con penale | Termini per l’adempime nto previsto in Capitolato | Riferiment i Capitolato e/o Convenzio ne | Modalit à di riscont ro | Documen ti di riscontro irregolari tà | Frequen za di verifica | Valor e della penal e | Applicazio ne della penale |
a) | ||||||||
b) |
2. Contestazione al Fornitore
La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore).
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
La comunicazione di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.
Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell’inadempimento utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr. 9.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).
3. Controdeduzioni del Fornitore
Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo nn.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.
L’ applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
a. compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all’atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell’escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto/dell’ordinativo di fornitura. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale. Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall’Amministrazione Contraente (cfr.8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).
Ulteriori tutele
▪ Risarcimento del maggior danno
L’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
▪ Risoluzione del contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).
▪ Recesso dal contratto
Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
▪ giusta causa
▪ reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).
▪ Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore
La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.
In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
7.1 Registrazione
Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:
1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)
Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.
L’abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l’autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l’abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l’utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.
7.2 Ordinativo di fornitura
Una volta effettuato il login sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente:
▪ scarica e compila i moduli disponibili nella sezione “Documentazione” della Convenzione (nb. I moduli “Central” e “Individual” billing dovranno essere compilati a cura dell’Amministrazione a partire da pag.5 negli appositi campi “Posizione”, “Anagrafica”, ecc.
▪ Il campo “Codice Cliente” e la prima pagina del Modulo, denominata “Documento di Sintesi”, non necessitano di compilazione da parte del Richiedente;
▪ ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
▪ dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
▪ dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto;
▪ compila l’ordine in ogni sua parte allegando i moduli precedentemente compilati e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
▪ dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema.
Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.
Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.
Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.
8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali
Luogo, gg/mm/aaaa
Prot. n.
Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn
Nexi Payments S.p.a.
c.a. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Spett.le
Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 - Xxxxxx
Oggetto: Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico - ordinativo di
fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell’art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione
Con riferimento alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.
[Inserire la descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell’art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.
N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]
In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l’art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: [Riportare testualmente il contenuto dell’articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l’obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].
A mente dell’art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) [Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere], quantificato secondo il seguente calcolo analitico: [Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].
Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. nn delle Condizioni Generali si invita l’Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa [Nell’individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa] ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.
A mente dell’articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l’escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.
Distinti saluti
8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali
Luogo, gg/mm/aaaa
Prot. n.
Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnnn
c.a. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Spett.le
Nexi Payments S.p.a.
Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 - Xxxxxx
Oggetto: Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico - ordinativo di
fornitura [Inserire l’ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione
In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.
[In base alla casistica, inserire il testo relativo]
[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,
[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata,
con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art. nn della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni provvederemo all’escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo).
[Indicare l’importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla
Convenzione] [Nell’ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]
Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all’articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.
Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato l’obbligo di pagamento della penale in oggetto.
[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta
Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.
Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall’assolvimento dell’obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.
Distinti saluti
Contratto di Assicurazione
Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione
Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di Convenzione n. 000000171
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. a Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali;
b) La sede legale è in: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia;
c) Recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx;
d) L’impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. a Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000,00 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 00.000.000.000,00 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
1. b Informazioni generali
a) Generali Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Impresa”) è una Società per Azioni, ed è la Capogruppo del Gruppo Generali
b) La sede legale è Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: x00 000 000000; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx ; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxx.xxx
d) Iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazioni ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. b Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il Patrimonio netto Euro 14.701,569 milioni di euro; Capitale Sociale Euro 1.556,873 milioni di euro; totale riserve patrimoniali Euro 13.144,696 milioni di euro. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 3.785,4% - l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto prevede il tacito rinnovo.
Avvertenze:
La Polizza Collettiva, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
Si rinvia all'art.2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presta delle coperture accessorie alle Carte di Credito emesse dal Contraente.
Sezione I – Infortuni
L’Assicurazione Infortuni dell’Assicurato prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l’Assicurato subisca e dal quale derivi la morte o una invalidità permanente.
Si rinvia all’art.1 della Parte I, all’art.1 della Parte II, all’art.1 della Parte III, all’art.1 della Parte IV, della Sezione I di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Sezione II Furto degli acquisti e dei prelievi – Assicurazione Bagagli
L’Assicurazione prevede la corresponsione di un indennizzo all’Assicurato a seguito di furto, furto con destrezza, scippo o rapina, dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con la Carta, la corresponsione di un indennizzo per i danni subiti a seguito di furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli e il rimborso della quota di inscrizione/partecipazione ad un congresso, conferenza, convegno in caso di rinuncia alla partecipazione per le cause indicate nel contratto.
Si rinvia all’art.1 della Parte I, agli artt.1,2,3 della Parte II, della Sezione II di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Sezione III – Responsabilità Civile
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive.
Si rinvia all’art.1 della Sezione III di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Sezione IV – Premio di Laurea
Allo studente Titolare di CartaSi Campus, LikeCard verrà riconosciuto un Premio Laurea a titolo di rimborso spese effettuate con la carta di credito nei due anni precedenti il conseguimento della laurea.
Si rinvia all’art.1 della Sezione IV di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Sezione V - Assistenza
L’Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione, relative alle seguenti aree di operatività: Auto, Casa, Legale, Salute, Viaggi.
Si rinvia ai singoli articoli della Sezione V per gli aspetti di dettaglio.
Sezione VI – Tutela Legale
La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato e relativi a controversie di natura contrattuale relative all’acquisto di beni e servizi pagati con la Carta.
La Società, in caso di evento coperto dall’Assicurazione, garantisce anche un servizio telefonico di consulenza nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia agli artt.1 e 2 della Sezione VI di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Sezione VII – Uso Xxxxxxxxxxx Xxxxx Corporate Aziendali
L’Assicurazione copre le spese, non recuperabili da parte dell’Azienda assicurata, conseguenti a transazioni effettuati dal Titolare della Carta di Credito senza l’autorizzazione dell’Azienda che ne ha richiesto l’emissione.
Si rinvia agli artt.1 e 2 della Sezione VII di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
- Per alcune tipologie di Carte alcune delle garanzie prestate non sono operanti. Si rinvia all’articolo “Qualifica di Assicurato” riportata all’inizio di ogni Sezione o di ogni Parte di Sezione, nonché alle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”, per gli aspetti di dettaglio.
- Alcune garanzie operano a condizione che l’Assicurato, al momento del sinistro, abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Si rimanda all’articolo “Qualifica di Assicurato” della Sezione I parte IV, della Sezione III, della Sezione V, della Sezione VI per gli aspetti di dettaglio.
- La copertura assicurativa prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli:
- art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV, artt. 1, 4 e 7 delle Norme operanti per l’intera Sezione I;
- artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;
- artt.2 e 3 della Sezione III;
- art.1 della Sezione IV;
- artt.1, 2, 3, 4, 5 della Sezione V;
- artt. 3 usque 8 della Sezione VI;
- artt.3, 5, 7 ,9, 15, 16 della Sezione VII; per gli aspetti di dettaglio.
- La copertura assicurativa prevede massimali, franchigie, scoperti. Si rinvia agli:
- art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV;
- art.1 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;
- art.1 della Sezione III;
- art.1 della Sezione IV;
- ai singoli articoli della Sezione V;
- art.2 della Sezione VI;
- artt.3, 4, 16 della Sezione VII;
- alle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati” contenenti i massimali assicurati per singola Carta;
per gli aspetti di dettaglio.
- Esempio numerico di franchigia relativa:
Se la franchigia relativa pattuita per la garanzia Invalidità Permanente è di 50 punti percentuali:
❑ i sinistri con Invalidità Permanente inferiore od uguale a 50 punti percentuali non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri con Invalidità Permanente superiore a 50 punti percentuali verranno indennizzati/risarciti (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di massimale:
Se il massimale pattuito è pari ad € 5.000,00:
❑ ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie = € 10.000,00
❑ massimale = € 5.000,00
❑ danno indennizzabile/risarcibile = € 5.000,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa.
- Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte del Contraente o dell’Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che relativamente alla garanzia furto nel domicilio siano presenti ponteggi esterni all’abitazione che ne facilitano l’accesso.
6. Premi
Il premio annuo viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste agli artt. 1 e 7 delle condizioni generali di assicurazione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Avvertenza:
- Non sono ammessi sconti di premio
- Non sono previsti costi a carico dell’Assicurato
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad indicizzazione.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
- Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dalla Sezione VII di Polizza con preavviso di 30 giorni da darsi all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
- Relativamente alla Sezione VII di Polizza, la Società, previo consenso del Contraente, ha la facoltà di disdettare la garanzia anche sul singolo Titolare.
Si rinvia all’art.17 della Sezione VII per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
- Il momento dell’insorgenza del sinistro da Infortunio è la data dell’infortunio. Il momento dell’insorgenza del sinistro da Malattia è quello della sua diagnosi clinica o strumentale. Si rinvia agli artt.1 e 2 Sezione I Parte I, artt.1 e 2 Sezione I Parte II, artt.1 e 2 Sezione I Parte III, artt.1e 2, Sezione I Parte IV, art.1 delle Norme operanti per l’intera Sezione I, per gli aspetti di dettaglio.
- La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti in Polizza da quando l’Assicurato od il Contraente ne ha avuto conoscenza o possibilità e con i contenuti indicati
nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.). Si rinvia agli:
- art.1 delle Norme operanti per l’intera Sezione I;
- art.4 della Sezione II Parte I, artt.1, 2 e 3 della Sezione II Parte II;
- art.4 della Sezione III;
- art.2 della Sezione IV;
- art.3 della Sezione V;
- art.6 della Sezione VI;
- art.6 della Sezione VII; per gli aspetti di dettaglio.
- In caso di sinistro può essere richiesto dalla Società che l’Assicurato si sottoponga a visita medica. Si rinvia agli artt.1 e 6 delle Norme operanti per l’intera Sezione I ed alle garanzie Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio della Sezione V per gli aspetti di dettaglio.
- La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa. Si rimanda all’art.1 delle Norme operanti per l’intera Sezione I per gli aspetti di dettaglio.
- Relativamente ai sinistri del ramo Assistenza la liquidazione dei sinistri è affidata ad una impresa terza, Europ Assistance Italia S.p.A.. Si rinvia all’art.3 e alla definizione di “Struttura Organizzativa” della Sezione V di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Si rimanda agli:
- art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV, artt.1, 6 e 7 delle Norme operanti per l’intera Sezione I;
- artt.4, 5, 6 e 8 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;
- art.5 della Sezione III;
- artt.1 e 2 della Sezione IV;
- artt.3 e 5 della Sezione V;
- artt.6, 7 e 8 della Sezione VI;
- artt.6, 8, 10, 11, 12 e 13 della Sezione VII;
per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.,– Tutela Cliente , Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documenta-zione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX. Pec: generaliita- xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
14. Arbitrato
La Polizza prevede in alcuni casi l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Si rinvia all’art. 6 SEZ. I PARTE IV, all’art. 1.4 PARTE II SEZ II, all’art. 8 SEZ: VI; delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi, in alternativa, all’Autorità Giudiziaria.
* * *
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
La persona per la quale è prestata l’assicurazione.
CartaSi
Carte di Credito emesse da CartaSi S.p.A. o da Key-Client S.p.A., o comunque di proprietà delle stesse che nel testo che segue verranno denominate "CartaSi", ovvero con la specifica denominazione in caso di garanzia relativa alla singola “CartaSi”. Le prestazioni indicate per una specifica CartaSi si intendono operanti anche per la eventuale versione “PLUS”. Inoltre le diciture “Gold” e “Oro” si intendono equivalenti.
Contraente
CartaSi S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – P.IVA. 04107060966
Domicilio anagrafico
Il luogo dove è domiciliato l’estratto conto della Carta purché in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Furto
L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto per se o per altri.
Furto con destrezza
Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigile.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola e chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scippo (furto con strappo)
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società
Generali Italia S.p.A.
Validità della garanzia
Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
GENERALI ITALIA S.p.A.
Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxx
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA
Condizioni di Assicurazione
Contratto di assicurazione Multirischi Assicurazione
Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di CartaSi S.p.A.
Convenzione n. 000000171
INFORMATIVA CONTRATTUALE DANNI CONVENZIONE N.000000171
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTIGOLO tS DEL D. LKS. t96/2OOS
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1) , al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.
Xxxxx e data Nome e cognome dell’interessato
(leggibile)
Firma
NOTE:
(1) L’art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Xxxxxxxx forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
La persona per la quale è prestata l’assicurazione.
CartaSi
Carte di Credito emesse da CartaSi S.p.A. o da Key-Client S.p.A., o comunque di proprietà delle stesse che nel testo che segue verranno denominate "CartaSi", ovvero con la specifica denominazione in caso di garanzia relativa alla singola “CartaSi”. Le prestazioni indicate per una specifica CartaSi si intendono operanti anche per la eventuale versione “PLUS”. Inoltre le diciture “Gold” e “Oro” si intendono equivalenti.
Contraente
CartaSi S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – P.IVA. 04107060966
Domicilio anagrafico
Il luogo dove è domiciliato l’estratto conto della Carta purché in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Furto
L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto per se o per altri.
Furto con destrezza
Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigile.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola e chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scippo (furto con strappo)
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Società
Generali Italia S.p.A.
Validità della garanzia
Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare alla Società, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella Polizza medesima. La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore
24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Trascorsi 30 giorni da quello di scadenza del premio la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo Il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Art. 2 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.
Il Contraente non è tenuto a comunicare alla Società l’elenco degli Assicurati.
A parziale deroga di quanto sopra riportato, viene stabilito che il Contraente ha facoltà di disdire la polizza, con preavviso di 30 giorni, a decorrere dal 6° mese. In tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile pagata e non goduta.
Art. 3 Assicurazione presso diversi assicuratori
Resta convenuto che la validità delle garanzie forniti dalla Società a favore degli Assicurati, non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni, per gli stessi rischi, con la sottoscritta Società e/o altre Società.
L’Assicurato è esonerato dal dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, fermo restando gli obblighi previsti dall’art. 1910 C.C. in caso di sinistro.
Art. 4 Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate dalla Società e dal Contraente.
Art. 5 Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalle legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 6 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 7 Premio di polizza
Il premio annuo di polizza è stato concordato tra le parti in base al numero delle Carte assicurate.
Tale premio è soggetto ad eventuale regolazione al termine dell’annualità assicurativa in funzione del numero effettivo delle Carte assicurate.
Art. 8 Competenza territoriale
Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Art. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
Art. 9 Soggetti Assicurabili
Si intendono assicurati i Titolari di CartaSi, nonché le altre persone Assicurate previste dalle diverse Sezioni di Polizza, senza alcun limite di età.
Art. 10 Sanction Clause
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto.
Art. 10 Documento di Sintesi e modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata
Il Contraente, direttamente o tramite i soggetti di cui si avvale, in occasione dell’acquisto del Servizio costituito dalla CartaSi consegna al Titolare della Carta il Documento di Sintesi, predisposto dalla Compagnia, che riporta la denominazione della Società, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata.
SEZIONE I INFORTUNI
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.
PARTE 1
INFORTUNI VIAGGI (escluso RISCHIO VOLO)
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte I della Sezione I, i titolari di CartaSi, alla guida o come passeggeri di autovetture, con o senza traino di roulotte, camper o autocarri, motoveicoli, imbarcazioni e taxi a noleggio, purché il canone di locazione sia stato pagato per mezzo di CartaSi.
La Contraente è esonerata dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all’uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni o il contratto di locazione acquistato e pagato tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.
ART.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto:
a) in qualità di passeggero e purché il biglietto sia stato pagato con CartaSi, a bordo di mezzi di trasporto terrestre, marittimo e fluviale, con esclusione degli impianti a fune, sempreché si tratti di un mezzo gestito da Ente o Compagnia regolarmente autorizzato;
L’assicurazione vale anche per gli infortuni occorsi mentre l’Assicurato sale o scende dai predetti mezzi di trasporto marittimo o fluviale o sia investito dagli stessi. Inoltre, l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca a bordo di un mezzo di trasporto pubblico (come sopra descritto) in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare dopo essere sbarcato o per imbarcarsi su di un mezzo a bordo del quale sia valida la presente assicurazione;
b) gli infortuni subiti dall’Assicurato alla guida o come passeggero di:
- autovetture con o senza traino di roulotte;
- autocarri;
- camper;
- motoveicoli;
- imbarcazioni;
purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi.
Inoltre, la garanzia è operante quando l’Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con CartaSi.
ART.2 SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”, per:
a) in caso di morte e invalidità permanente;
b) rimborso spese di cura da infortunio (vedi punto 2.4 del presente articolo escluse Carte GOLD);
c) rimborso spese di cura da infortunio (valida unicamente per le Carte GOLD ved. punto 2.5).
2.1 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
2.3Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:
- l’indennità sui primi € 155.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell’eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità
Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
2.4Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Xxxxx XXXX
La Società rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:
- gli onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- le spese per l’uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
2.5Rimborso delle spese di cura da infortunio Xxxxx XXXX
Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il periodo di validità della garanzia, la Società provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio.
IN ITALIA – MASSIMALI ASSICURATI
In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 520,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 40,00 .
ALL’ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI
- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.400,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00.
- Per trasporto in autoambulanza fino all’istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo la Società a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 361,00 per anno, con un massimale di € 129,00 per sinistro.
I massimali previsti sia per l’Italia che per l’estero comprendono:
- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 105,00 al giorno per Assicurato;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato.
PARTE II
INFORTUNI VIAGGI AERONAUTICI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte II della Sezione I, il Titolare di CartaSi, nonché l’utilizzatore di un biglietto acquistato con CartaSi coperto attraverso tutte le Carte indicate nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati” che prevedano la copertura Infortuni Viaggi Aeronautici.
La Contraente è esonerata dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all’uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni acquistati e pagati tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.
ART.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del Mondo, inclusi i voli charter (aeromobili presi a noleggio da Società di traffico aereo regolare).
ART.2 SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati” per:
A) in caso di morte e invalidità permanente;
B) rimborso spese di cura da infortunio.
2.1Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
2.3Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:
- l’indennità sui primi € 155.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell’eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
2.4Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Xxxxx XXXX
La Società rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:
- gli onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- le spese per l’uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
2.5 Rimborso delle spese di cura da infortunio (Xxxxx XXXX)
Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il
periodo di validità della garanzia, la Società provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio.
IN ITALIA – MASSIMALI ASSICURATI
In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 520,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 40,00 .
ALL’ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI
- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.400,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00;
- Per trasporto in autoambulanza fino all’istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo la Società a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 361,00 per anno, con un massimale di € 129,00 per sinistro.
I massimali previsti sia per l’Italia che per l’estero comprendono:
- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 105,00 al giorno per Assicurato;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato.
2.6 Catastrofale
Relativamente ai viaggi aerei l’assicurazione vale per i casi di morte e di Invalidità Permanente, per somme uguali a quelle assicurate ai sensi dell’art.2.
Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile, un indennizzo superiore agli importi sotto indicati:
Capitali per persona di:
€ 1.342.800 per il caso di Morte
€ 1.342.800 per il caso di Invalidità Permanente Totale e complessivamente per aeromobile di:
€ 15.493.700 per il caso di Morte
€ 15.493.700 per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale
degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per quanto disposto nella presente clausola.
PARTE III
INFORTUNI A SEGUITO DI XXXXXX E RAPINA DEI CONTANTI PRELEVATI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte III della Sezione I, i Titolari di CartaSi.
ART.1 OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di CartaSi, risultanti da estratto conto CartaSi S.p.A., e che provochino la Morte o un’Invalidità Permanente pari o superiore al 50% per le carte Business – Aziendale - Corporate – ORO - GOLD – Platinum, e pari o superiore al 60% per le restanti tipologie di Carte. La presente assicurazione è valida fino alle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il prelevamento medesimo.
ART.2 SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Titolare in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”’.
Non verrà comunque rimborsato un importo superiore a 100 volte l'importo prelevato.
2.1 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2 Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
PARTE IV
INDENNITA’ A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte IV della Sezione I, gli studenti Titolari di CartaSi Campus, LikeCard.
La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
ART.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
Viene riconosciuto l'importo di € 1.550,00 in caso di grande intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio comportante un intervento tra quelli elencati, oppure a seguito di infortunio con postumi di invalidità permanente pari o superiori al 20%.
- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali;
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario;
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne;
- Resezioni polmonari segmentarie e loboctomia;
- Pneumectomia polmonare;
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi;
- Interventi per fistole bronchiali - cutanee;
- Pericardiectomia parziale;
- Pericardiectomia totale;
- Sutura del cuore per ferite;
- Interventi per corpi estranei nel cuore;
- Interventi per malformazioni congenite del cuore o dei grossi vasi endotoracici;
- Commisurotomia per stenosi mitralica;
- Legature e resezione del dotto di Botallo;
- Operazione per embolia dell’arteria polmonare;
- Interventi nell'esofagite. Nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatori;
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne;
- Operazioni sull’esofago per tumori: resezioni totali e resezioni parziali basse e alte;
- Esofagoplastica;
- Resezione gastrica;
- Gastrectomia totale;
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica;
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica;
- Colectomia totale;
- Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi;
- Resezione epatica;
- Epatico o coledocotomia;
- Papillotomia per via trans-duodenale;
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari;
- Interventi di necrosi acuta del pancreas;
- Interventi per cisti e pseudo cisti pancreatiche (enucleazione delle cisti. marsupializzazione);
- Interventi per fistole pancreatiche;
- Interventi demolitivi sul pancreas (totale, della testa o della coda);
- Splenectomia;
- Anastomosi porto-cava e spleno-renale;
- Asportazione di neoplasie endocraniche, o di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche;
- Operazioni endocraniche per ascesso ad ematoma intracranico;
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta;
- Operazioni per encefalo-meningocele;
- Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia;
- Talamotomia. pallidotomia ed altri interventi similari;
- Interventi per epilessia focale;
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari;
- Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi;
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splenici;
- Surrenalectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale;
- Interventi per aneurismi su vasi arteriosi: arteria carotide, vertebrale, succlavia, tronco branchio-cefalico ed iliaca;
- Operazione sull’aorta toracica e sull’aorta addominale;
- Cranio bifido con meningocele e meningoencefalocele;
- Idrocefalo ipersecretivo;
- Polmone cistico e policistico (lobectomia e pneumonectomia pediatrica);
- Cisti e tumori tipici del bambino (simpatoblastoma);
- Atresia congenita dell’esofago;
- Fistola congenita dell’esofago;
- Torace ad imbuto e torace carenato:
- Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva;
- Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale;
- Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino- perineale;
- Megauretere: resezione con reimpianto e resezione con sostituzione di ansa intestinale;
- Megacolon: operazione addomino-perineale di Xxxxxxx o Jwenson;
- Disarticolazione interscapolo-toracica;
- Emipelvectomia;
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia;
- Nefrectomia allargata per tumore;
- Nefro-ureterectomia totale;
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia;
- Panisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni;
- Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale;
- Laringectomia totale;
- Faringolaringectomia;
- Il trapianto degli organi
- Artroprotesi
ART.2 SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per una somma assicurata di € 1.550,00 per ciascun Titolare.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
NORME OPERANTI PER L’INTERA SEZIONE I ART.1 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta dall’Assicurato per iscritto entro 30 giorni dall’accadimento oppure dal momento in cui ne ha avuto possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia della malattia che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente od un grande intervento chirurgico deve essere fatta dall’Assicurato per iscritto entro 30 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indirizzandola al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
Alla denuncia devono essere uniti, o successivamente inviati, i certificati medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa.
Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
a. venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
b. la menomazione conseguente all’infortunio od alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
Qualora la presente assicurazione scada prima che sia stata presentata denuncia di danno e sempre che la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità delle garanzie, è concesso il termine di due anni dalla scadenza dell'Assicurazione stessa per la relativa denuncia.
ART.2 MORTE PRESUNTA
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
ART. 3 ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI NATURALI
Se a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza, l’Assicurato dovesse restare esposto ad agenti naturali esterni, subendo una delle perdite previste dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento della relativa indennità.
ART.4 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
1. guerra o atti di guerra, insurrezione, azioni delittuose commesse dall’Assicurato o dai suoi beneficiari designati, esecutori, amministratori, eredi o rappresentanti legali; da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
2. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, comprese le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. relativamente al punto b) dell’art.1 della Parte I, sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni o malattie derivanti da uso di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci; nonché quelli derivanti da stati di ubriachezza abituale comprovata.
ART.5 RIVALSA
La Società in deroga all’art. 1916 C.C. rinuncia a favore degli Assicurati o dei loro aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
ART.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire ,con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell‘ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede nella città, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
Rimane ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
ART.7 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, senza riguardo ai maggiori pregiudizi che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo comma dell’art.2.2 delle Parti I, II, III.
SEZIONE II
ASSICURAZIONE SUGLI ACQUISTI E SUI PRELIEVI ASSICURAZIONE BAGAGLI
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.
PARTE I
FURTO DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI / FURTO NEL DOMICILIO
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte I della Sezione II, i Titolari di CartaSi.
ART.1 OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE ACQUISTI
In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall’Assicurato e pagati con CartaSi, la Società si obbliga a risarcire l’Assicurato stesso per le perdite subite, applicando uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo del danno con il minimo di € 10,00, in base alla tipologia della carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
In caso di furto di beni lasciati in veicoli a motore, motocicli, scooter (indipendentemente dal furto di quest’ultimi), che devono essere regolarmente chiusi a chiave e all’interno dei quali i beni siano stati riposti, sono esclusi dall’indennizzo i furti di apparecchiature fono audiovisive ed elettroniche in genere comprese apparecchiature fotografiche e di ripresa nonché orologi d’oro.
Questa garanzia è operante:
- fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto l’acquisto, se questo è stato effettuato nell’ambito della località ove l’Assicurato ha il proprio domicilio anagrafico. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce;
- fino alle ore 24 del terzo giorno se l’acquisto è stato effettuato fuori dal luogo di domicilio anagrafico dell’Assicurato.
Furto nel domicilio: la garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio anagrafico dell’Assicurato delle merci acquistate e pagate con CartaSi se avente diritto in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
Questa garanzia è operante fino al sesto mese dalla data di acquisto risultante sulla nota spese o sull’estratto conto di CartaSi Spa, e sempreché il furto nell’abitazione avvenga con una delle seguenti modalità:
- violandone i mezzi di protezione e chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento.
Sono esclusi dall’indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell’edificio.
ART.2 OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE SUI PRELIEVI
Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell’Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di CartaSi, risultanti da estratto conto di CartaSi SpA, la Società rimborserà all’Assicurato stesso la somma derubata in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
Questa garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelevamento suddetto.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, per le sole carte Consip la garanzia è operante per furto, scippo o rapina perpetrati entro le 12 ore successive al prelievo dei contanti.
ART.3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Si intendono esclusi i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da atti di guerra, occupazione miliare, invasione, fissione e/o fusione atomica o nucleare e i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da ogni arma implicante reazione o forza o materiale radioattivo. Si intende inoltre escluso il semplice smarrimento dei beni e titoli relativi a servizi assicurati così come il furto agevolato dall'Assicurato con dolo o colpa grave.
Relativamente alle garanzie previste dalla Parte I della Sezione II, la Società rimborserà, per ciascun Titolare, un massimo di tre sinistri/evento per anno.
Si precisa inoltre che :
- la garanzia furto è operativa solamente con scasso dei mezzi di chiusura delle abitazioni e dei veicoli o motocicli oggetto dei sinistri;
- sono esclusi dalla garanzia furto i beni lasciati incustoditi.
ART.4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato deve:
- darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l’importo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nella quale dovrà essere specificata l’esatta dinamica dell’accaduto.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
- provare l’effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo la copia degli originali delle note spese riportanti il numero della CartaSi nonché la documentazione comprovante la data e l'ammontare dell’acquisto o del prelevamento effettuato in contanti; nel caso in cui fossero stati sottratti anche gli originali delle note spese, ne
saranno accettate le copie purché nella denuncia all’Autorità Xxxxxxxxxxx sia precisato che anche il furto delle note di spesa;
- fornire alla Società una copia della regolare denuncia alla competente Autorità ed il codice IBAN del proprio conto corrente. In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le autorità italiane.
L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.
ART.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato.
Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla riparazione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.
ART.6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.
ART.7 DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.
ART.8 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione prestata con la presente polizza PARTE I della Sezione II esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.
PARTE II ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI
INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte II della Sezione II, i Titolari di CartaSi purché abbiano acquistato il titolo di viaggio con CartaSi, nonché gli utilizzatori di biglietti di viaggio acquistati con una CartaSi.
ART.1 BAGAGLI - OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite, occorse durante un viaggio per il quale sia valida la presente assicurazione, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
1.1 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;
b) il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali: - congegni di chiusura a combinazione e non; maniglie a molla; congegni fissi per il traino;
c) un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
1.2 Denuncia del danno - Obblighi relativi
a) In caso di danno avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà denunciare l'evento al Vettore il quale applicherà le procedure previste.
b) In caso di danno non avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore del mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità di ottenere tale dichiarazione l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alle competenti Autorità di Polizia.
c) L’Assicurato dovrà fare denuncia per iscritto, entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
In ogni caso dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- copia dei biglietti di viaggio;
- copia dell’estratto conto ove risulti l’acquisto dei biglietti di viaggio tramite la Carta;
- originali degli scontrini relativi ai beni contenuti nel bagaglio oggetto del sinistro;
- copia della richiesta di risarcimento al Vettore e relativa replica dello stesso;
- estremi del codice IBAN relativo al conto corrente dell’Assicurato.
L'Assicurato adotterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno.
Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.
Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha già risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste à dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, comunicando l'eventuale rimborso effettuato dai Vettori.
1.3 Liquidazione dell'indennità
Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 1.2 che precede nei seguenti termini:
a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo dietro presentazione alla Società della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, della copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori;
b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate.
c) Tale garanzia opererà in eccesso rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante per gli stessi rischi, fino a concorrenza del massimale prestabilito.
1.4 Controversie
Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le Parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Sino a quando l'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro la Società. l'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro la Società trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni.
1.5 Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
1.6 Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L'assicurazione in questione esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.
ART.2 INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO
La presente copertura viene prestata agli Assicurati in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”:
a) partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza all’estero
La Società, nel caso in cui la partenza di un volo programmato e confermato è ritardata di 3 ore o più, o il suddetto volo venga cancellato, oppure venga negato l’imbarco a causa di una sovra prenotazione, e nessun mezzo di trasporto alternativo è disponibile entro 3 ore dalla partenza inizialmente programmata, oppure se l'Assicurato raggiunge con un volo programmato e confermato un aeroporto di coincidenza con un ritardo del suddetto volo che non gli consente l'imbarco sul successivo volo, programmato e confermato, e nessun mezzo di trasporto alternativo per proseguire è a disposizione dell'Assicurato entro 3 ore dall'effettivo orario di imbarco del volo di coincidenza mancata, rimborserà l’Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, per i pasti e per l’acquisto di articoli di prima necessità. La garanzia di cui sopra non sarà in ogni caso operante nel caso in cui la Compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio e queste ultime siano state rifiutate.
Resta comunque inteso che in caso di sovra prenotazione, la garanzia non è operante qualora l’Assicurato abbia accettato un indennizzo da parte della compagnia aerea.
b) ritardata consegna del bagaglio all’estero
La Società disporrà il rimborso delle spese sostenute per i pasti e quelle relative all’acquisto di articoli di prima necessità indispensabili fino all’arrivo del bagaglio, nel caso in cui quest’ultimo non venga riconsegnato all'Assicurato entro tre ore dall'arrivo al posto di destinazione programmato dal suo volo.
2.1 Denuncia di sinistro
Entro 30 giorni dall'evento l'Assicurato dovrà inviare alla Società richiesta di risarcimento, specificando tutti i dati del volo: numero del volo, aeroporto di partenza e destinazione, orario programmato con l’indicazione del ritardo, della cancellazione o della mancata o ritardata consegna del bagaglio, nonché la prova e la natura degli acquisti e delle spese effettuate, nonché copia del biglietto di viaggio.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero: 02 34.98.01.36
2.2 Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
2.3 Intervento da parte di Autorità Pubbliche
L’assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale, prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
ART. 3 MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI, CONFERENZE ALL'ESTERO DEL TITOLARE DI CARTA DI CREDITO
Qualora il Titolare di CartaSi, abbia prenotato e pagato tramite CartaSi la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsata la quota di iscrizione/partecipazione già corrisposta purché non recuperabile, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
a) il rimborso avverrà nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione sia determinata da una delle seguenti cause:
- malattia improvvisa, infortunio, per i quali venga dichiarato dal medico curante del Titolare l’impossibilità di effettuare il viaggio, decesso del Titolare;
- grave malattia o infortunio del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero e/o di una nuora. Il Titolare dovrà presentare certificazione medica dell'evento;
- danni materiali che colpiscono la casa del Titolare a seguito di incendio o calamità naturali, per i quali si renda necessaria la sua presenza;
- sopraggiunte impossibilità a raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali;
- citazione o convocazione in tribunale davanti al giudice penale o convocazione, a giudice popolare;
- partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza.
Resta comunque inteso che l’assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
b) modalità per la richiesta del rimborso:
il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) deve comunicare alla Società le cause della mancata partecipazione ad una delle riunioni previste entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la rinuncia alla partenza e presentare la relativa documentazione attestante l’effettivo verificarsi di una delle casistiche elencate nel su menzionato art.3 punto a).
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
Il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) dovrà inoltre inviare la seguente documentazione:
- certificato medico con la data dell'infortunio o dell'insorgere della malattia, diagnosi specifica e prognosi;
- cartella clinica in caso di ricovero;
- certificato di morte in caso di decesso;
- ricevuta di pagamento avvenuto tramite CartaSi della quota di iscrizione.
Negli altri casi previsti, dovrà presentare la necessaria documentazione probatoria.
Se il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) non adempie intenzionalmente alle disposizioni sopra indicate, perde il diritto all’indennizzo.
SEZIONE III RESPONSABILITA’ CIVILE
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Sezione III, i Titolari di CartaSi.
La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
ART. 1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive, ad eccezione di:
- atletica pesante;
- arti marziali;
- escursioni in montagna con accesso a ghiacciai e scalate di rocce di grado superiore al terzo inferiore della scala alpinistica;
- uso di bilancieri;
- sport aerei in genere
La garanzia di cui sopra deve intendersi operante fino a concorrenza del massimale di € 260.000,00.
ART. 2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
1. Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e quelle da lui incaricate, anche occasionalmente a svolgere attività in genere, subiscano .il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
1.1 L'assicurazione non comprende i danni:
d) a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784,1785 bis e 1786 Codice Civile;
f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia, compiuto il sedicesimo anno di età.
ART. 3 RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati , si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, dì qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
ART. 4 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
ART. 5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso .
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora, la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Sezione IV, gli studenti titolari di CartaSi Campus, LikeCard.
ART.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Agli Assicurati verrà riconosciuto un Premio di Laurea nei seguenti termini e limiti:
a) un massimale per Titolare di Carta pari ad € 1.500,00 a titolo di rimborso delle spese effettuate nei due anni precedenti il conseguimento della laurea ed aventi le seguenti causali:
- acquisti di libri, cancelleria, computer ed accessori, battitura e rilegatura tesi di laurea in ogni caso documentati (scontrini fiscali, fatture), tasse d'iscrizione all'ultimo anno (massimale complessivo pari a € 1.000);
- canoni di locazione di mini/appartamenti o locali similari, utilizzati durante l'annualità accademica del conseguimento della laurea purché in presenza di contratti regolarmente registrati (massimale di € 500 a titolo di partecipazione alle spese).
Ad eccezione delle spese sostenute per le tasse di iscrizione all’ultimo anno di corso accademico e per il canone di locazione, le rimanenti elencate nei punti precedenti devono essere state necessariamente effettuate tramite CartaSi Campus, LikeCard.
b) La garanzia opera nei seguenti termini:
- lo scoperto a carico dell’Assicurato è pari al 10% per ogni spesa;
- l’Assicurato deve essere possessore della carta CartaSi Campus, LikeCard da almeno due anni;
- la Laurea deve essere stata conseguita "in corso" e con il massimo della votazione prevista dalla facoltà compresa la lode;
- sono escluse dalle garanzie le Lauree di I Livello o comunque la cui durata sia inferiore ad anni 5;
- sono esclusi dalle garanzie i diplomi universitari e le lauree conseguite presso Università estere.
ART.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L'Assicurato avente diritto alla prestazione di cui all’art.1 deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha la possibilità, fornendo necessaria la documentazione.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo
CartaSi S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
Numero Verde 000.00.00.00
Numero Nero 02 34.98.01.36
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Sezione V, i Titolari di CartaSi di seguito precisati.
La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE V
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Abitazione
L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, situata in Italia, sempreché non sia un esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., P.zza Trento, n.8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni all'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.
Famiglia
L’Assicurato e i suoi conviventi come risulta da certificato anagrafico (come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Fissi e infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Fulmine
Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile;
Guasto
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Inabilità Temporanea
La perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di
attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Incendio (esclusi i veicoli)
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incendio (per i veicoli)
La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente
Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danno tali da determinarne l’immobilizzo, oppure consentirne la marcia ma con rischio di
dei danni medesimi, oppure essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato. Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità Permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato nello svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa
La malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del viaggio.
Massimale
La somma massima, stabilita nella Polizza, fino a concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
Prestazione
L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Reato
La violazione di una norma penale; a seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravvenzione.
Residenza
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come da certificato anagrafico.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Veicolo
L’autovettura ad uso privato con non più di 15 anno di vetustà, regolarmente immatricolato in Italia adibito al trasporto di persone con peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx.
Viaggio
In caso di viaggio aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione auto ferroviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell’Assicurato.
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CARTE
ART.1 ESTENSIONE TERRITORIALE – valida per tutte le Carte ad esclusione di Carta Lodge
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza ha vigore in tutto il mondo.
Limitatamente alle prestazioni di Assistenza Casa, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Limitatamente alle prestazioni di Assistenza all'Auto, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi:
Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Città del Vaticano, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia Europea, Ungheria.
1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE – valida esclusivamente per Carta Lodge
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza ha vigore in :tutti i Paesi del Mondo ad esclusione di: Afganistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. La durata massima della copertura,