COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) XXXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) XXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXX XXXXXXXXX
Seduta del 03/02/2021
FATTO
La parte ricorrente, nel ricorso, ha affermato quanto segue in data 27/01/2020 decedeva il padre intestatario di un conto corrente aperto presso l’intermediario convenuto; in data 20/02/2020 presentava presso la filiale di radicamento del suindicato conto corrente la dichiarazione di successione – dalla quale si evinceva che il ricorrente e la di lui sorella erano gli unici eredi legittimi del de cuius – e tutta la documentazione necessaria per ottenere la chiusura del rapporto bancario; tuttavia, tale richiesta non veniva evasa dalla banca a causa della mancata adesione dell’altra coerede; per tale ragione, in data 1/06/2020 veniva inoltrata all’intermediario una missiva con la quale veniva reiterata la richiesta di chiusura del conto corrente del de cuius. In data 30/06/2020 la banca riscontrava la sua richiesta e rilevava che la chiusura del conto corrente e la relativa liquidazione pro-quota della consistenza non poteva avere luogo poiché “era necessario il consenso scritto di tutti gli eredi, ciò sulla base di quanto previsto dalla giurisprudenza prevalente e di quella dell’ABF”; in data 14/07/2020 veniva così inviata una seconda missiva all’intermediario con la quale si dava atto che l’orientamento maggioritario prevalso nella giurisprudenza di legittimità e nelle decisioni arbitrali era nel senso di riconoscere al singolo coerede la legittimità a richiedere la chiusura del contro corrente intestato al de cuius, “senza la necessità di interessare gli altri coeredi”; la banca comunicava il 17/07/2020 di aver ricevuto opposizione formale dal legale dell’altra coerede; in data 30/07/2020 veniva inviata un’ulteriore missiva all’intermediario, riscontrata
in data 28/08/2020; la banca non ha esercitato tra i coeredi, in maniera adeguata, il ruolo di soggetto intermediario terzo ed imparziale che gli compete, favorendo l’altra coerede (cfr. richieste all’arbitro all. ricorso).
In sede di controdeduzioni, l’intermediario resistente ha affermato che in data 27/01/2020 decedeva il titolare del c/c n. xxx1069 ed il figlio, odierno ricorrente, provvedeva ad informare la Banca di quanto occorso; in data 24/05/2020 “la Banca rilasciava la certificazione di sussistenza in base alla quale veniva presentata la dichiarazione di successione. In data 20/02/2020 [nome ricorrente] consegnava la copia della dichiarazione di successione”; a fronte della richiesta di liquidazione presentata da parte di uno solo dei coeredi – odierno ricorrente – la banca provvedeva ad inviare una raccomandata anche alla di lui sorella, “per informarla della richiesta ricevuta e chiedere istruzioni in ordine alla liquidazione delle attività successorie”; la filiale invitava tutti gli eredi a sottoscrivere congiuntamente l’atto di quietanza, fornendo le relative disposizioni sulla liquidazione delle rispettive quote; in data 13/07/2020 la sorella del ricorrente si presentava presso la filiale presso cui era il conto e manifestava la propria formale opposizione allo svincolo delle attivo sul conto; in pari data, parte resistente riceveva anche una comunicazione da parte dell’avvocato dalla coerede con la quale veniva diffidata la banca dal procedere con la liquidazione separata delle attività successorie “considerato che sono in corso gli accertamenti per ipotesi di lesione di legittima, valutando se del caso di interessare la competente autorità giudiziaria”; in virtù delle norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, in caso di successione ereditaria la banca provvede allo svincolo delle somme ivi presenti solo con il consenso di tutti gli eredi, ovvero a fronte di un atto di divisione con firme autenticate da notaio o, ancora, in forza di un provvedimento giudiziale di divisione; attesa l’esplicita opposizione alla liquidazione pro quota delle attività successorie sollevata dalla coerede, la banca si è limitata ad applicare le regole contrattuali, “assumendo una posizione di prudenziale cautela cui deve ispirarsi la condotta dell’Intermediario in presenza di situazioni caratterizzate da litigiosità fra gli aventi diritto, come risulta quella in questione”; in assenza della concorde volontà degli eredi volta a completare l’iter relativo alla successione, nonché a definire la totale liquidazione delle attività successorie, non è possibile procedere all’estinzione del conto corrente.
In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ha contestato il richiamo operato dall’intermediario alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, evidenziando come l’accordo negoziale allegato alle controdeduzioni disciplini, all’art. 5, l’ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, con la conseguenza che tale disposizione non può trovare applicazione al caso in esame, essendo il de cuius l’unico intestatario del conto corrente; ha ribadito che il comportamento dell’intermediario sarebbe contrario all’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalle principali pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Coll. Coordinamento decisione n. 27252/2018 e Coll. Milano n. 9784/2020); ha rappresentato di essere disposto a pagare le spese di gestione del conto corrente solo fino alla data del 20/02/2020, ossia sino a quando non è stata presentata all’intermediario richiesta di chiusura del conto e di liquidazione della quota parte spettante al ricorrente.
Nelle controrepliche l’intermediario ha eccepito l’applicabilità delle disposizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente cointestato a firma disgiunta anche alle diverse ipotesi di conto corrente mono-intestato; ha rilevato che suddetta previsione contrattuale da un lato preclude agli eredi del cliente deceduto la facoltà di compiere separatamente atti dispositivi; dall’altro lato, vincola anche l’intermediario che è chiamato ad adempiere il contratto secondo quanto pattuito; ha rappresentato che di fronte ad una manifesta opposizione esercitata dall’altra coerede, la banca non ha la facoltà di dare comunque
corso alla liquidazione di quota parte dell’attivo presente sul conto corrente caduto in successione; ha sottolineato come un diverso comportamento da parte dell’intermediario sarebbe astrattamente idoneo ad esporre quest’ultimo alla possibilità di una richiesta di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, proposta dall’altro erede opponente.
La parte ricorrente ha chiesto che l’Arbitro disponga che l’intermediario convenuto “- proceda alla chiusura del contro corrente del de cuius ed effettui il bonifico a mio favore del 50% della consistenza; - corrisponda alla parte ricorrente le spese di gestione del conto corrente del de cuius a partire dalla data del 20/02/2020 (richiesta di chiusura del conto e consegna di tutti i documenti necessari con relativa dichiarazione di successione) fino alla chiusura del citato conto corrente a seguito della Vostra decisione; - corrisponda alla parte ricorrente le spese prevista queale controbuto per la procedura”.
L’intermediario resistente ha chiesto al Collegio di respingere le richieste del ricorrente.
DIRITTO
L’intermediario ha allegato alle controdeduzioni la copia del contratto di conto corrente sottoscritto dal de cuius in data 8/05/2013 e suddiviso in due parti. All’atto di sottoscrizione della prima parte del contratto, il de cuius dichiarava espressamente di essere consapevole che i servizi bancari prescelti erano regolati dalle condizioni economiche e dalle norme riportate nella prima e nella seconda parte del contratto. L’art. 5, co. 4, della seconda parte del contratto in esame stabilisce che “in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentate dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con firme disgiunte”.
In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha contestato l’applicabilità di suddetta disposizione contrattuale al caso de quo, in quanto l’art. 5 disciplina espressamente l’ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, non potendo pertanto trovare applicazione nel caso di contratto di conto corrente con un solo intestatario. Parte resistente ha replicato a tale eccezione, rilevando che la collocazione di tale clausola nella disciplina dei rapporti cointestati a firme disgiunte non esclude l’applicabilità della stessa anche ai rapporti mono-intestati, prevedendo anche per quest’ultimi la regola generale dell’onere dei coeredi di agire congiuntamente.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si osserva come parte ricorrente dichiara di essere coerede del defunto padre insieme alla sorella, la quale tuttavia non solo non aderisce al presente procedimento, ma si è anche opposta alla liquidazione da parte dell’intermediario della quota pari al 50% delle giacenze presenti sul conto corrente del de cuius in favore del fratello. Parte resistente ha prodotto la copia delle missive inoltrate dalla sorella del ricorrente – coerede – con le quali veniva intimato all’intermediario di non procedere alla liquidazione delle somme richieste da parte istante, vale a dire la lettera del 30/06/2020; la lettera inviata dal procuratore della coerede in data 13/07/2020, in cui l’opposizione è motivata adducendo accertamenti in corso quanto alla possibile lesione di quota legittima, e l’ulteriore lettera inviata dal procuratore della coerede in data 15/07/2020, in cui l’opposizione è oggetto di ulteriori considerazioni, con riferimento a questioni controverse tra i coeredi.
Al riguardo, va osservato che la controversia deve essere esaminata tenendo in debito conto le condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente al momento della conclusione del
contratto, le quali contengono il suddetto art. 5. Tale articolo è testuale nello stabilire che “La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con firme disgiunte.”. Dalla clausola sopra riportata si evince che, anche qualora il conto fosse a firma disgiunta per esplicita pattuizione contrattuale, la Banca non solo può, ma deve, richiedere il concorso di tutti gli eventuali eredi nei casi in cui sia aperta la successione di uno dei contitolari. Questa indicazione vale a reggere anche il caso presente. Infatti, si deve assumere che il rapporto di conto corrente continui con i successori del de cujus fino a quando non sia manifestata da parte loro la volontà di estinguere di estinguere il rapporto. La loro posizione di contitolari può e dunque essere assimilata a quelli di creditori in solido, con facoltà di operare disgiuntamente (v. in proposito la decisione resa dal Collegio di coordinamento n. 27252/2018). Tuttavia, proprio in relazione a tale configurazione del rapporto, la Banca ha pattuito espressamente, con pattuizione che è accettata dal dante causa dell’attuale ricorrente, che un’opposizione alla liquidazione paralizza la facoltà di pretendere il pagamento di quanto è sul conto con disposizione disgiunta. Nel dare atto che, in presenza di opposizione del coerede, non era possibile procedere a liquidare la quota del 50 % dell’attivo del conto, come il richiedente domandava, la Banca non ha dunque fatto altro che attenersi alle condizioni contrattuali pattuite.
P.Q.M.
Il collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1