SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
L'anno , il mese , il giorno, tra
L’Autorità Portuale, in persona del presidente , domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità Portuale in Gioia Tauro, di seguito per brevità anche il "Concedente",
e
la Società , con sede legale in
, in persona del legale rappresentante sig. , di seguito per brevità anche il "Concessionario",
premesso
- che l’Autorità Portuale ha inserito nel Programma triennale del lavori pubblici per gli esercizi 2009-2010-2011, approvato con decreto del presidente n. del mese di
anno 2011, lo studio di Fattibilità per la progettazione, realizzazione e gestione del “Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell’ambito portuale di Gioia Tauro”;
- che in data con preavviso del l’Autorità Portuale ha reso nota la propria volontà di promuovere per dette opere una proposta di finanza di progetto con risorse anche a carico del promotore, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 163/2006;
- che con bando pubblicato sul foglio inserzioni della G.U.C.E. n. del , nonché sulla G.U.R.I. n. del , è stata indetta la gara di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore;
- che all'esito della gara svoltasi è stato individuato il promotore;
- che con provvedimento n. , in data , all'esito della procedura svoltasi, è stato Individuato quale Concessionario la ditta ;
- che, i presupposti e Ie condizioni, per l’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli previsti dall’art. 143, comma 8, D.Lgs 163/2006 e precisamente:
- a) la durata della concessione;
- b) l’assenza di modifiche legislative e regolamentari che possano determinare nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione e tali da determinare una modifica dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario;
- c) l’assenza di ritardi imputabili al Concedente per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta necessari comunque denominati, per la progettazione e la costruzione delle Opere e delle previsti, , non dipendenti dall’operato del Concessionario;
- d) corresponsione da parte del Concedente, secondo termini e modalità stabilite nella presente convenzione, del contributo pubblico previsto.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra Xx parti in epigrafe si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 (Definizioni)
Ai fini dell'interpretazione del presente contratto di Concessione si intendono per:
a) "Concedente": l’Autorità Portuale, amministrazione aggiudicatrice Concedente;
b) "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente ai sensi della vigente normativa;
c) "Promotore": il soggetto affidatario della concessione;
d) "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della Concessione;
e) "Concessione": il rapporto oggetto del presente contratto;
f) "Cronoprogramma" delle fasi attuative: il documento, Allegato al
presente contratto, redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) "Capitolato Tecnico Prestazionale": il regolamento delle attività connesse alla costruzione delle Opere e delle Strutture per servizi del Nuovo Terminal Intermodale;
h) "Disciplinare Tecnico di Gestione": il regolamento delle attività connesse alla gestione delle Opere e delle Strutture per servizi del Nuovo Terminal Intermodale;
i) "Piano di Manutenzione": il documento complementare del Progetto Esecutivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;
j) "Documenti Contrattuali": il presente contratto e tutti i suoi allegati; resta inteso che in caso di discordanza tra il contratto ed i suoi allegati prevale il presente contratto;
k) "Finanziatori": i soggetti che finanziano, sulla base di un atto scritto a pena di nullità, la realizzazione delle Opere e delle Strutture per l’attivazione dei servizi del Nuovo Terminal Intermodale;
l) "Opere": l'insieme delle aree e delle opere da realizzate, puntualmente descritte nel Progetto Preliminare, costituenti il "Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell’ambito portuale di Gioia Tauro” comprensive delle opere compensative;
m) "Strutture per servizi ": l'insieme delle aree e delle Strutture su di esse realizzate, descritte nel Progetto Preliminare e nel Piano Economico Finanziario e dedicate a servizi del Nuovo Terminal Intermodale;
n) "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come eventualmente successivamente negoziati con il Concedente;
o) "Piano Economico-Finanziario": il documento, Allegato al presente contratto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario, asseverate da ;
p) "Progetto Preliminare": il progetto redatto dal Promotore, modificato sulla base delle determinazioni del Concedente di cui alla decreto presidenziale n. del
;
q) "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni del Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 24 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;
r) "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni del Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 33 e ss.– del D.P.R. n. 207/2010;
s) "Tariffa": la tariffa riconosciuta al Concessionario, derivante dalla offerta presentata per l’attivazione dei servizi collegati all’attività del Nuovo Terminal Intermodale.
Articolo 2 (Disciplina applicabile)
La Concessione, per tutto quanto non previsto dai Documenti Contrattuali, è disciplinata nell'ordine dalle seguenti disposizioni:
- D. Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, anche più brevemente il "Codice");
- D.P.R. n. 207 /2010.
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione)
La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento in Concessione da parte del Concedente della progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle Opere e delle Strutture per servizi necessari per l’attivazione del "Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell’ambito portuale di Gioia Tauro”. In particolare, l’intervento consente di realizzare il collegamento diretto, tramite ferrovia, tra il Terminal intermodale del porto di Gioia Tauro e gli altri terminal nazionali ed europei.
1. In particolare il Concedente affida al Concessionario, che accetta:
a) la progettazione definitiva ed il relativo piano di acquisizioni, nonché la progettazione esecutiva delle opere, da svilupparsi sulla base del Progetto Preliminare proposto dal promotore così come approvato dal concedente e delle indicazioni fomite dal RUP;
b) la costruzione delle opere, l’allestimento tecnico-infrastrutturale, nonché la loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della Concessione, conformemente al Disciplinare Tecnico di Gestione offerto dal Promotore;
c) il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente Ie opere e le strutture a servizio del Terminal Intermodale.
2. II Concessionario ha l’obbligo di osservare, oltre al presente contratto, anche ogni altra norma di legge, decreto o regolamento vigente se e per quanto applicabili.
Articolo 4 (Strutture a servizio del Nuovo terminal Intermodale)
1. II Concessionario si impegna, con onere economico, di € 20.000.000,00, a proprio carico, alla progettazione e costruzione delle opere civili e impiantistiche necessarie alla realizzazione delle Strutture a servizio del Terminal Intermodale.
2. Il Concessionario si impegna a realizzare e gestire direttamente oppure attraverso Soggetti terzi, le opere previste in progetto.
3. II Concessionario avrà la piena disponibilità di sfruttamento economico delle Strutture per servizi del Terminal Intermodale sino al termine della concessione. Al termine della stessa, tutte Ie aree occupate dalle Strutture per servizi con le relative strutture realizzate torneranno nella piena disponibilità del Concedente secondo quanto previsto dal successivo art. 30.
4. Il Concedente ha facoltà di mettere in atto, durante la gestione, misure di vigilanza e controllo sulle tariffe applicate.
Articolo 5 (Durata)
1. Fatta salva la facoltà di revisione, revoca o risoluzione di cui ai successivi articoli, la durata della Concessione sarà di 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. II periodo di concessione è suddiviso in anni e mesi per la progettazione e realizzazione, ed in anni per la gestione, come indicato nel Cronoprogramma e nel Piano economico Finanziario, proposto da concessionario, allegato alla presente Convenzione.
2. Tutti i termini previsti nel presente contratto, ivi compresa la durata della Concessione, restano sospesi per tutto il tempo ulteriore rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma, necessari al rilascio di ogni approvazione, permesso o autorizzazione, parere in Conferenza di servizi o altro provvedimento amministrativo, comunque denominato, da parte del Concedente o di altra amministrazione pubblica, a meno che tale tempo ulteriore non dipenda da negligenza del Concessionario.
Articolo 6 (Obblighi del Concessionario)
1. II Concessionario accetta la Concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a propria cura e spese gli studi, Ie indagini, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e Ie forniture, Ie attività di gestione e Ie operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della Concessione e, in generale, tutte Ie attività di organizzazione, programmazione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, previste dalla normativa vigente e dall'articolato del presente contratto.
2. E' obbligo del Concessionario acquisire tutti i pareri e Xx approvazioni previsti dalla legge, oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto.
3. II Concessionario si impegna a corrispondere:
• all’Autorità Portuale, per tutto il periodo di gestione indicato nel Cronoprogramma e nel Piano Economico Finanziario, € 200.347,30 annui che verranno corrisposti con cadenza annuale anticipata dalla stipula del contratto mediante accreditamento delle somme sul C.C. .
• Al Consorzio ASIREG, per tutto il periodo di gestione indicato nel Cronoprogramma e nel Piano Economico Finanziario, € 369.769,18 annui che verranno corrisposti con cadenza annuale anticipata dalla stipula del contratto mediante accreditamento delle somme sul C.C. .
4. Ogni anno l’importo dei canoni di concessione, indicati al punto precedente, sarà aggiornato a seguito della Circolare Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al canone Demaniale Marittimo.
5. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente convenzione, saranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi dell’art. 133 del Codice fino alla data dell’effettivo pagamento.
Articolo 7 (Piano di Manutenzione)
1. II Concessionario dovrà predisporre, nella fase di progettazione esecutiva, il Piano di Manutenzione delle Opere da realizzare e quelle esistenti in conformità a quanto prescritto dal
D.P.R. n. 207/2010;
2. II Piano di Manutenzione sarà soggetto alla validazione del RUP unitamente al Progetto Esecutivo dell'intervento, di cui costituisce documento complementare.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e delle strutture a servizio del Nuovo terminal Intermodale rimane a totale carico del Concessionario.
Articolo 8 (Facoltà del Concessionario)
1. Al Concessionario spettano Ie seguenti facoltà:
- riscuotere la tariffa stabilita per i servizi resi;
- effettuare e gestire, in esclusiva, la pubblicità commerciale all'interno delle aree oggetto della Concessione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e secondo un piano pubblicitario da concordare con il Concedente. La gestione può essere subconcessa a terzi;
- accordare a titolo oneroso diritti relativi a occupazioni e utilizzazioni che interessano le Opere, e riscuoterne i relativi proventi;
- gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso, strutture di servizio ed ogni altro assetto materiale e/o immateriale direttamente o indirettamente connesso alla realizzazione e gestione delle Opere e di introitarne i relativi proventi; in tal senso, ad esempio, potrà procedere all'affitto delle infrastrutture tecnologiche non in gestione allo stesso;
- gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso - Ie Strutture per servizi all'utenza e di introitarne i relativi proventi.
2. I diritti relativi a quanto previsto al precedente comma 1 possono essere ceduti dal Concessionario a terzi per una durata massima non superiore a quella della Concessione.
Articolo 9 (Società di progetto)
1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario ha facoltà di costituire, una società di progetto in forma di S.p.A. o di S.r.l., anche consortile, con capitale sociale non inferiore a Euro , dandone comunicazione al Concedente. La società costituita ai sensi del presente comma subentrerà di diritto nella Concessione a titolo originario, senza che ciò costituisca cessione del contratto.
2. L'eventuale cessione di quote della società di progetto, regolata da quanto disposto al predetto art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere autorizzata dal Concedente.
Articolo 10 (Penali)
1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile, per oltre 120 giorni lavorativi la predisposizione del Progetto Definitivo, ovvero di oltre 90 giorni lavorativi la predisposizione del Progetto Esecutivo, oltre i termini stabiliti dal Cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di
una penale nella misura giornaliera dello 3 (tre) per mille delle spese del grado di progettazione cui il ritardo si riferisce (definitivo e/o esecutivo) con il limite massimo del dieci percento del costo, cosi come risultante dal quadro tecnico economico, del grado di progettazione interessato dal ritardo.
2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l’ultimazione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, sarà tenuto, previa contestazione formale da parte del Concedente, al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 3 per mille, per i primi sei mesi di ritardo, e dello 1 per mille, per i successivi, dell'importo dei lavori risultante dal quadro tecnico economico, fermo restando che l’importo complessivo di tale penale non potrà in ogni caso essere superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori medesimi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al successivo art. 34.
3. Qualora il concessionario ritardi per causa a lui imputabili oltre mesi 12 l’ultimazione dei lavori il concedente fissa un termine entro il quale il concessionario deve adempiere pena la risoluzione della concessione.
Articolo 11 (Responsabile Unico del Procedimento - Vigilanza)
1. II RUP, nominato dall’Autorità Portuale esercita funzioni di alta vigilanza in tutte Ie fasi di realizzazione dei lavori e verifica il rispetto del contratto; ha Ie facoltà previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni. Inoltre potrà, fra l’altro, visitare il cantiere ed assistere ai lavori, effettuare controlli, misurazioni, accertamenti vari; parteciperà con i propri incaricati, ai collaudi in corso d'opera.
2. II Concessionario ed i suoi rappresentanti devono fornire al RUP tutti i chiarimenti tecnici richiesti.
3. La vigilanza dei lavori, da parte del RUP, non esonera il Concessionario e Xx imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché circa la scrupolosa osservanza delle buone regole del costruire e la qualità di ogni materiale impiegato.
4. E' a carico del Concessionario la somma prevista dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo Ie aliquote previste nel vigente regolamento dell’Autorità Portuale da ricomprendersi nel quadro economico di progetto.
5. II pagamento all’ente delle somme di cui al comma 4 avverrà:
- entro 30 gg. dalla firma della convenzione per gli oneri relativi alla progettazione preliminare;
- entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo per gli oneri relativi alla progettazione definitiva;
- entro 30 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo per gli oneri relativi alla progettazione esecutiva;
- entro 30 gg. dal decorso di 1, 2, ecc anni dalla data di inizio lavori, per gli oneri relativi alla Direzione Lavori, limitatamente ai SAL approvati;
- entro 30 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo per gli oneri relativi alla fase di collaudo.
Articolo 12 (Verifica ed approvazione dei progetti)
1. II Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo sono sottoposti a verifica e/o validazione da parte del RUP ai sensi della normativa vigente.
2. Per la verifica/validazione il RUP si avvarrà di idonee strutture tecniche accreditate ai sensi di legge con oneri a carico del Concessionario da prevedersi all’interno del quadro economico.
La verifica/validazione deve essere completata entro il termine di 120 giorni dalla presentazione del progetto.
3. II Concedente si impegna ad esprimersi sul progetto entro trenta giorni dalla sua verifica. Resta inteso che i termini di cui al presente contratto, ai sensi del precedente art. 5, resteranno sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dell'approvazione predetta.
Articolo 13 (Obblighi, autorizzazioni e concessioni amministrative di competenza del Concedente)
1. Fermo quanto previsto dai restanti articoli della presente Convenzione, il Concedente, limitatamente alle autorizzazioni, approvazioni, licenze, concessioni, nulla osta, etc. di propria competenza che dovessero risultare necessarie per la realizzazione e gestione delle Opere e delle Strutture per servizi inerenti il Nuovo terminal Intermodale, si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque nel rispetto delle previsioni del Cronoprogramma, a compiere tutte Ie attività di propria competenza nel più breve tempo possibile.
2. II Concessionario si impegna a fornire tutto il supporto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Il Concedente corrisponderà al Concessionario, per la realizzazione dei lavori, un contributo economico di Euro 20.000.000,00 (ventimilionidieuro) IVA non dovuta, con le seguenti modalità e tempistiche:
- versamento del 5% pari a di Euro 1.000.000,00 entro e non oltre il 30° giorno dell’avvenuto effettivo inizio dei lavori;
- versamento di Euro 2.000.000,00 entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla emissione dei SAL;
- versamento di Euro 1.000.000,00 a collaudo dei lavori.
In caso di ritardo, fatta salva la condizione sospensiva di cui al successivo punto 4, spettano di diritto al Concessionario gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
4. L’effettiva erogabilità del suddetto contributo economico è subordinata alla stipula della relativa convenzione tra l’Autorità Portuale e la società , a sua volta condizionata dall’efficacia del Decreto .
Pertanto sono sottoposti alla condizione sospensiva gli interventi direttamente correlati al predetto contributo che il Promotore ha provveduto ad inserire nel progetto preliminare posto a base di gara a seguito di Decreto dirigenziale n. del .
In relazione all’effettiva erogabilità del predetto contributo economico, il Piano Economico Finanziario potrà essere oggetto di revisione mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, così come previsto all’articolo 18 della presente convenzione.
Articolo 14 (Direzione dei lavori e Collaudo)
1. I lavori si svolgeranno sotto la direzione tecnica e la responsabilità esclusiva del Concessionario.
2. Sarà cura del Concessionario provvedere affinché i nominativi di tutti i soggetti aventi funzioni di Direttore dei lavori, Responsabile di cantiere, Responsabile della sicurezza e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e, ove nominati, Responsabile dei lavori e Direttore tecnico nell'ambito delle Opere e delle Strutture per servizi di che trattasi vengano tempestivamente comunicati al RUP, completi degli indirizzi e dei recapiti telefonici per gli eventuali urgenti contatti.
3. II Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, nomina il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dandone comunicazione al RUP. II Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominati dovranno avere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti per l’assunzione della carica e di gradimento del concedente.
4. Successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente nominerà la Commissione di Collaudo in corso d’opera; Ie operazioni di collaudo si svolgeranno come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
5. II Direttore dei lavori individuerà Xx parti dei lavori compiute secondo i criteri previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e comunicherà l’ultimazione di tali parti al RUP.
6. La Commissione di Collaudo procederà immediatamente alle necessarie verifiche. II collaudo deve essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
7. Gli oneri di collaudo sono a carico del Concessionario.
Articolo 15 (Procedura per Ie contestazioni)
1. Tutte Ie contestazioni, ivi comprese quelle relative al periodo di gestione, che Xx parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP; Ie comunicazioni del Concedente devono essere indirizzate al legale rappresentante del Concessionario.
Articolo 16 (Foro competente)
1. Per tutte Ie controversie che dovessero insorgere tra Xx parti sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione il foro competente è il Tribunale di Palmi.
Articolo 17 (Revisione del Piano Economico Finanziario - Revisione della Convenzione)
1. Qualora si verifichino Ie condizioni previste dall'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, da attuarsi in via esemplificativa anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione, ovvero l'individuazione, tramite un successivo e separato accordo, di ulteriori aree su cui il Concessionario potrà realizzare e gestire, in proprio conto o tramite terzi, strutture similari a quelle previste dall'art. 4, ovvero tramite la rideterminazione delle tariffe e dei piani di revisione delle stesse.
2. Non può essere causa di revisione del Piano Economico Finanziario la variazione dei flussi del traffico né la riduzione degli introiti derivanti dalle gestione delle Strutture a servizio dell’utenza nel corso della durata della concessione non conseguenti a provvedimenti approvati dal concedente.
3. La richiesta di revisione, potrà essere avanzata solo nei casi in cui si ravvisi un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, riconducibile a quanto previsto dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. La richiesta di revisione è presentata al RUP ed è da questi istruita per la valutazione del Concedente. In mancanza della valutazione del Concedente nel termine di 120 giorni dalla richiesta, il Concessionario può esercitare la facoltà di recesso prevista dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 ed avvalersi di quanto previsto al successivo Art. 27 della presente Convenzione, ai sensi all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006.
5. Nel caso in cui Ie variazioni apportate o Ie nuove condizioni introdotte dal Concedente risultino più favorevoli per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. II procedimento per la revisione, in tal caso, verrà avviato dal RUP e comunicato al Concessionario per la valutazione da svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione, pena l’applicazione di una penale pari all’importo annuale della revisione.
Articolo 18 (Garanzie ai Finanziatori)
1. II Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con gli istituti finanziatori per tutte Ie attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario ai fini del presente Progetto.
A tal fine il Concedente presta, in via preventiva, il proprio consenso alla cessione di tutti gli eventuali crediti derivanti dalla presente Convenzione ai Finanziatori; ai fini della cessione, pertanto, sarà sufficiente la notifica al Concedente del contratto di cessione con Ie formalità previste dalla legge e dal regolamento del Concedente.
2. II Concessionario concorderà con il Concedente Ie eventuali modifiche alla Convenzione rese necessarie dal contratto dei finanziamenti, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né Ie garanzie a favore del Concedente, restando altresì inteso che, in nessun caso, il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino un onere finanziario maggiore, ovvero l’assunzione di impegni ulteriori e/o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto in Convenzione.
Articolo 19 (Modalità per la gestione del servizio)
1. II servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia imprenditoriale, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare Tecnico di Gestione.
Articolo 20 (Determinazione delle tariffe e criteri di adeguamento)
1. Le tariffe, a valori correnti all'anno 2012, da applicare alla movimentazione delle merci in transito sulle Opere sono le seguenti:
Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di .
2. Le tariffe da applicare all'utenza, cosi determinate, verranno adeguate annualmente a partire secondo anno dall'avvio dell’attività, sulla base del tasso di inflazione Istat per tutta la durata della concessione.
Articolo 21 (Responsabilità del Concessionario)
1. II Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione.
2. II Concessionario è responsabile dei danni e dei pregiudizi, di qualsiasi natura, che la sua attività arrechi al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti e a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori e, in generale, di quanti si avvalga nell'esercizio della Concessione.
3. II Concessionario risponderà direttamente ed a titolo esclusivo di eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera e quindi di tutte Ie obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, compreso lo svolgimento - nei termini di legge - della procedura espropriativa, in relazione a qualsiasi pretesa di natura indennitaria e/o risarcitoria.
4. Ogni ritardo nella gestione della procedura espropriativa attribuibile ad errore o colpa del Concessionario non comporterà sospensione dei termini temporali per la gestione dell'opera.
Articolo 22 (Assicurazioni e cauzioni)
1. II Concessionario è obbligato a prestare tutte Ie garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 e 129 del D. Lgs. n. 163/2006, con Ie modalità previste dal Codice dei contratti e dal
D.P.R. n. 207/2010. Inoltre dalla data di inizio dell’esercizio del servizio il Concessionario dovrà prestare la cauzione di cui all’art. 153, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, per un ammontare pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio previsto nel PEF per l’intera durata della concessione e una polizza di assicurazione della progettazione esecutiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006.
2. Il concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:
- Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. “CAR”) secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero valore dell’opera (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneria ccessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro . Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di costruzione dell’opera;
- polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma) secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2 del Codice per i 10 anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata deve essere pari al valore delle Opere aggiornato alla data di cui sopra ed il limite massimo di indennizzo a Euro . La polizza dovrà inoltre prevedere una copertura di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a Euro
;
- polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1 del Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro ;
- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all’Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni,
incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro
;
- polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro
;
- polizza a garanzia del pagamento dei canoni di concessione complessivamente indicati al punto 3 del precedente art. 6. Il massimale di tale polizza dovrà essere pari al canone annuale di concessione.
3. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
Articolo 23 (Cauzione definitiva)
1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà fornire la prova di aver costituito, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una cauzione per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo dei lavori previsti per la costruzione delle Opere al netto di IVA ovvero nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) usufruendo dei benefici previsti dall'art. 40 comma 7 del
D. Lgs. n. 163/2006, come risultante dall'Offerta, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle Opere.
2. La cauzione sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo risultante dal Piano Economico-Finanziario. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare garantito; successivamente si precede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% (cinque per cento) dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% (dieci per cento) di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per Ie entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, certificati dal RUP, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario - decadenza)
1. E' facoltà del Concedente risolvere il contratto di Concessione ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, conseguentemente, dichiarare il Concessionario decaduto, previa comunicazione scritta degli addebiti contestati ed intimazione all'adempimento entro un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 90 (novanta) dal ricevimento della contestazione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il Concessionario, fatti salvi i periodi di sospensione computati ai sensi del precedente art. 5, superi di oltre 1/3 il termine per il completamento della progettazione definitiva o, rispettivamente, esecutiva, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;
b) nel caso in cui il concessionario versi in uno stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l’assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
c) nel caso di comprovate e gravi irregolarità che pregiudichino la gestione delle Opere;
d) nel caso di applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
e) in caso di cessione non autorizzata, anche parziale, del presente contratto di Concessione, fatto salvo quanto previsto nella presente Convenzione;
f) in caso di ritardato pagamento dei canoni di concessione per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Qualora il Concessionario non abbia rimosso nel termine assegnatogli le cause di risoluzione contestate, ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, il Concedente potrà comunicare per iscritto la propria volontà di risolvere il rapporto. E' fatta salva comunque per il Concessionario la possibilità di subentro prevista all'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, come prevista al successivo art. 28.
Articolo 25 (Risoluzione per inadempimento del Concedente)
1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Concessionario, potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006, ed avrà diritto al pagamento di tutte le somme previste dal successivo art. 26 della presente Convenzione.
Articolo 26 (Revoca della Concessione)
1. II Concedente potrà altresì procedere in ogni momento alla revoca della Concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione motivata al Concessionario.
2. In ogni caso, l’efficacia della revoca è sottoposta, ai sensi dell'art. 158, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, alla condizione dell'avvenuto pagamento di tutte Ie somme previste da detta norma.
Articolo 27 (Rimborsi)
1. In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, di revoca della Concessione ovvero di recesso del Concessionario secondo quanto previsti dai precedenti Articoli 25 - 26, il Concedente è tenuto a rimborsare al Concessionario, ai sensi all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006:
a) il valore delle Opere, delle Strutture per servizi dedicati all'utenza di che trattasi e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui Ie Opere e Ie Strutture non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
b) Ie penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della risoluzione o revoca;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere e delle Strutture per servizi di che trattasi ancora da eseguire ovvero, laddove la risoluzione o revoca intervenga nel corso della gestione, della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
2. Per oneri accessori di cui alla lettera a) del precedente comma si intendono in via esemplificativa tutti gli oneri ulteriori rispetto al costo dei lavori di costruzione, gli oneri relativi alla gestione della Concessione, gli oneri finanziari inerenti i finanziamenti contratti per la
realizzazione delle Opere e delle Strutture per servizi, nonché, ove costituita, quelli di esercizio e funzionamento della Società di progetto.
3. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti, conformemente a quanta previsto all'art.
115 del D.P.R. 207/2010, è indicata nel Piano Economico-Finanziario allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.
Articolo 28 (Sostituzione del Concessionario)
1. Ove si verifichino Ie condizioni che possono determinare la risoluzione per inadempimento del Concessionario, gli enti Finanziatori possono impedirla, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, designando una società che subentri nella titolarità della Concessione.
2. La designazione deve essere comunicata per iscritto al Concedente entro giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della volontà del Concedente di risolvere il rapporto, e deve indicare il termine, non superiore a giorni entro il quale la società subentrante farà cessare l’inadempimento.
Articolo 29 (Intervento dei finanziatori)
1. Nella comunicazione all’Agente finanziatore il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:
- le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
- il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.
2. Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione dando comunicazione al Concedente e al Concessionario della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:
a) Il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
b) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi della comunicazione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.
3. Entro il termine di , il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione.
4. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, la concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.
Articolo 30 (Proprietà delle Opere e riconsegna)
1. Le Opere realizzande, Ie aree e Ie Strutture per servizi relativi al Nuovo Terminal Intermodale ai sensi del presente contratto di Concessione, sono di proprietà del Concedente fin dal momento della loro realizzazione.
2. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza della Concessione, la cui durata è specificata all'art. 5 comma 1, tutte Ie Opere, aree e Strutture dovranno essere riconsegnate al Concedente in condizioni d'idoneità all'uso e conformi a quanta risultante in esito alla corretta applicazione del Piano di Manutenzione.
Articolo 31 (Rapporti con i terzi)
1. Resta stabilito che, fatte salve Ie facoltà attribuite al Concedente, lo stesso rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.
2. Nei contratti d'appalto, di lavori e forniture, il Concessionario dovrà prescrivere l’osservanza delle leggi e dei capitolati e norme comunitarie, nazionali e regionali nella specifica materia, precisando che non è configurabile, rispetto ai medesimi contratti, alcuna responsabilità del Concedente né diretta né indiretta.
Articolo 32 (Ritrovamenti archeologici)
1. Il Concessionario ha l’obbligo di osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice dei contratti ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, che dovrà essere eseguita a propria cura e spese prima dello sviluppo del progetto definitivo.
2. Qualora la verifica di cui al punto precedente non consentisse in alcun modo la realizzazione delle Opere il rapporto di concessione decade senza alcun rimborso da parte del Concedente. In tal caso saranno dovute dal Concessionario al Promotore solo il 50% delle spese indicate da quest’ultimo per la redazione della Proposta.
3. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nel corso delle indagini necessarie alla progettazione ovvero durante la realizzazione delle Opere, spettano di pieno diritto al Concedente, salvo quanto disposto dalle norme che regolano il rinvenimento di beni di particolare interesse storico, artistico e archeologico.
4. II Concessionario dovrà dare immediato avviso del loro ritrovamento, quindi depositarli negli uffici del Direttore dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere al Concedente e/o alle competenti Autorità.
5. Le disposizioni che precedono, tuttavia, non pregiudicano gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
6. Qualora per il ritrovamento degli oggetti in questione si determinassero ulteriori oneri, questi rimarranno in capo al Concessionario limitatamente a quelli previsti e prevedibili risultanti dalla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al precedente punto 1. Saranno invece considerati causa di forza maggiore di cui all’art. 35 gli oneri non previsti o prevedibili nella verifica preventiva dell’interesse archeologico.
7. Qualora, a seguito del ritrovamento dei predetti beni, la prosecuzione del rapporto concessorio divenisse impossibile per il Concessionario, si procederà a norma di legge alla definizione del contratto in essere.
Articolo 33 (Bonifica)
1 Qualora in corso d’opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d’intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l’evento.
2 Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all’avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l’Amministrazione, darà luogo a una Proroga per il
tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
3 Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima di dar corso all’inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, all’Organo di Alta Vigilanza e alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
4 Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all’Organo di Alta Vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative all’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all’autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.
5 Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a una Proroga.
6 Qualora i costi ed i tempi dell’attività di bonifica siano tali da determinare Lesione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.
Articolo 34 (Interferenze e sottoservizi)
1. II Concessionario si impegna, con onere economico a proprio carico, alla risoluzione delle interferenze e allo spostamento dei sottoservizi necessari alla realizzazione e gestione delle opere oggetto della convenzione.
Articolo 35 (Forza Maggiore)
1. Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente contratto qualora l’adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore.
2. A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile dalle Parti, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’adempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente contratto, che non sia in alcun modo imputabile ad una delle Parti o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo delle Parti, incluso, senza limitazioni, eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di autorità civili o militari, scioperi, serrate, terremoti, inondazioni o altri gravi eventi atmosferici o calamita naturali.
3. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma il presente contratto continuerà a produrre ogni altro effetto, fermo il diritto del dell'art. 143 comma 8 del Codice.
4. Tutte Ie attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena la circostanza o l’evento di forza maggiore sarà venuto meno.
5. Qualora uno di tali eventi o circostanze di forza maggiore renda impossibile o estremamente difficoltoso l’adempimento di una delle principali obbligazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti potrà risolvere ai sensi del 1460 c.c. il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Articolo 36 (allegati)
1. Gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Allegati
Cronoprogramma
Progetto preliminare proposto dal Promotore ed approvato dall’ente Capitolato di gestione
Piano economico e finanziario Forniture tecnologiche Assicurazioni-Polizze
Condizioni e termini di restituzione dell’Opera al termine della concessione.