COMUNE DI MACOMER
COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
X.xx Xxxxxxx X°– Tel. 0000-000000 Fax 0000 00000 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910
UFFICIO TECNICO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il Comune di Macomer affida in concessione la gestione del servizio della Piscina comunale alla Ditta aggiudicataria della gara svoltasi in data ……………… mediante procedura aperta, come da determina n° del
…………, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico
ART.2
DURATA DELL'APPALTO
1. L'appalto avrà la durata di anni nove decorrente dalla data di stipula del contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito.
ART.3
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Per l'aggiudicazione si procederà tramite procedura aperta con applicazione del criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 4 CONCORRENTI
Possono partecipare alla gara:
1) Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate alla Federazione Italiane Nuoto;
2) Le ditte individuali e le imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, nonché i consorzi tra le citate ditte e società, in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritte alla competente camera di commercio e che esercitino attività, ancorchè non esclusive, di gestione di impianti e di servizi sportivi;
3) Le associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche.
ART. 5
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L'affidamento di cui al precedente articolo è concesso alle seguenti condizioni:
1) Deve essere garantita la disponibilità della piscina, con tutte le sue strutture (impianti e personale) per tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado.
2) I corsi per le scuole dovranno svolgersi in orari da concordare con la dirigenza scolastica nel periodo tra ottobre e maggio; le modalità di accesso delle scolaresche, il numero degli scolari ed ogni altra condizione, saranno concordate tra la concessionaria e le Dirigenze scolastiche competenti.
3) Deve essere garantita la disponibilità dell’impianto con tutte le sue strutture per il pubblico secondo l’orario proposto in fase di gara:
4) Qualora per l’effettuazione di gare o manifestazioni natatorie si dovessero modificare gli orari come sopra stabiliti per il pubblico o per le scuole, la concessionaria deve darne comunicazione preventiva ai soggetti interessati all’Amministrazione comunale con l’indicazione delle modalità di recupero delle ore, entro giorni 3 (tre) dalla data prevista.
5) La concessionaria deve organizzare le attività secondo i piani ed i programmi proposti in fase di gara, prevedendo comunque quali servizi minimi essenziali: corsi di nuoto, comprensivi di corsi di apprendimento e perfezionamento, attività agonistica ed ogni altra attività sportiva che potrebbe essere richiesta sia dai privati che da parte di enti pubblici o associazioni;
6) I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto, e debitamente pubblicizzati a cura e spese della Società. Il programma deve comprendere corsi diversificati per tutte le varie fasce di età e capacità natatoria.
7) Il concessionario dovrà garantire l’utilizzo anche in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, secondo un protocollo di intesa da concordare fra l’Amministrazione Comunale, il Concessionario ed il Comando militare;
8) Il concessionario dovrà garantire l’inizio del servizio entro trenta giorni dalla stipula del contratto, salvo eventuale proroga, non superiore a ulteriori trenta giorni, concessa dall’Amministrazione per giustificati motivi.
ART. 6 TARIFFE
Per l’utilizzo della piscina valgono le tariffe proposte in sede di gara.
ART.7
MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA'
1. La concessionaria deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. E’ pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi. In ogni caso, con riferimento alla polizza assicurativa di cui all'art. 9, la Società manleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e molestia che potessero derivare dall’espletamento della gestione.
2. La concessionaria deve provvedere, con personale dipendente e mezzi propri: alla manutenzione ordinaria dell’impianto, con particolare attenzione alla vasca natatoria, compreso il controllo di igienicità dell'acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge in conformità ai manuali, schede tecniche e relazioni integrative disponibili presso la direzione dell'impianto, con particolare attenzione alla sostituzione dei filtri per la purificazione delle acque; inoltre alla corretta cura delle rispettive aree, beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie, mediante: la manutenzione periodica, pulizia giardini, manutenzione panchine, le piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, dei pavimenti e dei rivestimenti, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici e degli altri impianti eventualmente esistenti, nonchè mediante la sostituzione di serrature e vetri ed in generale, mediante tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari, e delle altre attrezzature ed arredi esistenti; alla custodia dell’impianto; al pagamento di tutti i tributi con la sola esclusione di quelli afferenti alla proprietà dell’immobile; a garantire il servizio di cassa che dovrà essere svolto dal concorrente per l’intero orario di apertura al pubblico dell’impianto.
3. Quotidianamente dovranno essere eseguite le operazioni di predisposizione della cassa per l’apertura, nonché la chiusura delle operazioni di rendicontazione giornaliera. Dovranno, altresì, essere registrate le presenze suddivise per categoria di utenti e relativi incassi. Tali dati diverranno parte integrante della relazione annuale, da presentare al Comune, ai sensi del successivo art.10 let. l);
4. La concessionaria dovrà provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l’impianto con l’impiego di ogni mezzo utile ad assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche, micosi, ecc.) con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali;
5. a far intervenire tempestivamente il tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo;
6. a vigilare ininterrottamente gli utenti durante il periodo di permanenza nella vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio e che sia, in numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d’acqua, numero di utenti;
7. a istituire un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale, e deve essere presente nell’impianto materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso – mantenuti in perfetto stato;
8. osservare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti in materia di igiene degli impianti sportivi relativamente al personale impiegato.
ART.8
PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELLA CONCESSIONARIA
1. La concessionaria deve garantire, a sua cura e spese, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione di tutto l’impianto secondo le vigenti norme di sicurezza ed eventuali ulteriori modifiche applicabili, al fine di garantire tutti i servizi nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolato, senza nulla pretendere da parte del concessionario. In particolare i tecnici preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono essere muniti di specifico brevetto (Allenatore FIN e diploma CONI–FIN, corso di formazione per la gestione della piscina, corso per utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici).
2. Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla relativa normativa, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.
3. La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e tutte norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato, nei confronti delle figure professionali da assumere e proposte in sede di gara, esclusivamente impiegate nella piscina Comunale di Macomer, secondo le previsioni di orario settimanale contrattuale. Inoltre la concessionaria stessa si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, ecc..), nonchè al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai chiamati alle armi, ed i contributi per fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla concessionaria e, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà all’applicazione della penale prevista all’art. 20 sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
5. l Comune potrà anche provvedere direttamente impiegando altro personale con l’eventuale escussione della cauzione, senza che la concessionaria possa opporre eccezioni nè aver titolo a risarcimento di danni.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della concessionaria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido;
7. L’inosservanza anche parziale delle su richiamate normative darà luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che la concessionaria possa vantare alcun diritto di rivalsa.
8. Deve essere assicurata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
9. Il personale addetto al funzionamento dell’impianto natatorio di che trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze della concessionaria che lo assume, lo impiega, lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
10. Deve essere strettamente osservata da parte della concessionaria la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
11. La concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme di cui al DLgs 9 aprile 2008 , n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 -, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni altra normativa vigente in materia, assumendone i relativi eventuali oneri.
ART.9 COPERTURA ASSICURATIVA
1. La concessionaria, all’atto della firma del contratto, deve esibire polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia Nazionale per la responsabilità civile per danni ed incendio alla proprietà Comunale ed alle attrezzature fisse esistenti e la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti, e dei dipendenti, per tutto il periodo della gestione. Il massimale minimo di assicurazione è fissato:
€ 2.500.000,00 per danni totali o parziali di impianti e opere preesistenti
€ 1.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi
ART. 10
ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
1. Oltre agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7, 8 e 9 sono a carico della concessionaria:
a) le spese per il personale (stipendi, xxxxxx, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi ecc.);
b) le spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l’igiene della vasca e fornitura dei prodotti relativi ivi compresi le sostituzioni di parti degli impianti quali filtri o parti meccaniche al fine di garantire i parametri chimici dell’acqua delle piscine;
c) le spese per manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali e della struttura nel suo complesso;
d) le spese di manutenzione straordinaria degli impianti, degli infissi, degli arredi fissi e di ogni altra parte con la sola esclusione delle parti strutturali
e) di riscaldamento e produzione acqua calda della piscina e sanitaria;
f) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua ed ogni altro onere necessario per il funzionamento della piscina;
g) guardiania diurna e notturna, apertura e chiusura cancelli del parco, pagamento di tutti i tributi fiscali relativi all’esercizio della concessione, salvo quelli che in virtù di leggi facessero carico al Comune;
h) tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento;
i) tutte le altre spese non poste a carico del Comune.
j) assicurazione e polizze fideiussorie relative all’immobile anche contro i rischi da incendio;
k) piano di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008
l) comunicare a fine stagione all'Amministrazione Comunale, ai fini statistici, il numero delle frequenze quotidiane, distinguendo i vari tipi di biglietto ed abbonamenti venduti e documentare al Comune, almeno una volta all'anno, la gestione sotto il profilo tecnico (relazione annuale).
m) l’ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità degli impianti e la piena fruibilità da parte dell'utenza
n) l’acquisto, a proprie spese di tutte le attrezzature e gli arredi necessari per il corretto funzionamento del servizio e la piena fruibilità da parte degli utenti
ART. 11
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MACOMER
1. Restano a carico del Comune di Macomer le spese:
a) di straordinaria manutenzione delle parti strutturali del fabbricato
b) gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell’immobile.
ART. 12 CORRISPETTIVO
2. A titolo di corrispettivo dell'affidamento la concessionaria ha diritto di percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all’Art. 6, secondo l’offerta proposta in sede di gara;
ART. 13 ATTIVITA’ AGONISTICA
1. La concessionaria deve destinare alla pratica agonistica il monte ore come previsto nel piano presentato in fase di gara
2. Consentire alle Società sportive, comunque affiliate alla FIN o federazioni CONI, lo svolgimento dell’attività agonistica ivi comprese quelle destinate alla preparazione, assicurando spazi d’acqua e numero di ore di frequenza adeguate alle effettive esigenze sportive delle Società.
3. La concessionaria ha l’obbligo di suddividere il suddetto spazio d’acqua, fra le società sportive affiliate alla FIN nei limiti temporali disponibili ed in relazione al numero ed al livello dei praticanti.
4. Per l’utilizzo della piscina comunale per lo svolgimento di detta attività agonistica dovrà essere versata dalle società utilizzatrici la tariffa di cui al precedente Art. 6.
ART. 14 MODALITA' DI VALUTAZIONE
1. L’aggiudicazione sarà effettuata, con l'applicazione del criterio di cui all’art. 83 – comma
1 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di seguito riportati.
CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA | |||
A | Esperienza gestione piscine | 10p | 1p x ogni anno di gestione continuativo (attestazione rilasciata da un Ente Pubblico proprietario di impianti sportivi che il partecipante alla gara ha gestito) |
B | Iscrizione alla federazione italiana nuoto affiliata CONI (in caso di associazione la capogruppo dovrà dimostrare l’iscrizione alla FIN e dimostrare la gestione diretta) | 10p | 1p x ogni anno di iscrizione |
C | n. Addetti con qualifica di 1° e 2° livello tecnico istruttore FIN o allenatore FIN | 30p | 3p per istruttore 2° livello 6p per istruttore di 1° livello FIN - 10p per allenatore FIN |
D | Piano di gestione tecnico organizzativo ed economico gestionale | 20p | Valutato sulla base degli impegni contrattuali proposti dalla Società di gestione |
E | Investimenti economici per ogni anno di gestione | 40 | 1p x ogni 1000€/anno |
F | Piano di manutenzione della struttura | 30p | Valutato sulla base degli impegni contrattuali proposti dalla Società di gestione |
G | Personale impiegato | 40p | 5p per ogni assunzione fissa a tempo parziale e 10p per ogni assunzione fissa a tempo pieno, oltre alle figure previste dal punto C) |
ATTIVITA’ SPORTIVE E DIDATTICHE | |||
H | Progetto delle attività sportive di tipo agonistico | 30p | Valutato sulla base degli impegni contrattuali proposti dalla Società di gestione |
I | Progetto delle attività ludico, ricreative, didattiche, per diversamente abili | 30p | Valutato sulla base degli impegni contrattuali proposti dalla Società di gestione |
J | Certificazione di qualità | 10p | |
K | Attività agonistica svolta | 10p | |
OFFERTA ECONOMICA | |||
L | Percentuale offerta in aumento su un canone di 1000€/anno | 30p | 1p per ogni 100€ di incremento annuo |
2. In caso di offerte che presentino carattere di anomalia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del presente capitolato
3. A parità di punteggio verrà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l’apporto tecnico e qualitativo; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
4. L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida.
ART.15 SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. Si procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione amministrativa che verrà richiesta nel bando di xxxx.Xx Commissione Tecnica all'uopo nominata procederà quindi, in seduta segreta, all’attribuzione dei punteggi riferiti alla qualità e capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, applicando i parametri di cui al vigente capitolato. Si procederà, quindi, in seduta pubblica all'apertura dell’offerta economica. Il tutto sarà meglio precisato nel bando di gara.
ART. 16 CAUZIONE
1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, all’atto della stipula del contratto, la concessionaria dovrà versare una cauzione dell’importo di € 500.000,00. Detta cauzione dovrà essere versata nelle forme previste dalla legislazione vigente e sarà svincolata al termine dell’affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza anche parziale e soltanto dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.
ART. 17
VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA
1. La concessionaria rimane consegnataria dell’immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all’atto della consegna del servizio.
2. Al termine dell'affidamento la concessionaria deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso sportivo e gli impianti risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite al Comune senza alcun obbligo e/o onere per lo stesso. E’, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune di pretendere dal Concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui gli sono stati consegnati. Tale facoltà non potrà essere esercitata dal Comune qualora le parti abbiano previamente e formalmente concordato di eseguire taluni interventi nell’interesse reciproco, disciplinando tra loro la misura e/o i criteri di ripartizione della spesa.
3. La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e la concessionaria. In tale sede gli incaricati della Civica Amministrazione potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui la concessionaria dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che le verrà all’uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all’esecuzione dei suddetti interventi d’ufficio ed in danno della concessionaria, all’uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l’eventuale maggior danno.
4. Contestualmente alla riconsegna, la concessionaria dovrà curare lo sgombero dall’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove. Alla scadenza del contratto gli arredi e le attrezzature ed impianti acquistate dal Concessionario, ai sensi dell’art. 10 let. n), potranno rimanere di proprietà del Comune qualora questo si avvalga della facoltà di esercitare opzione d’acquisto, con diritto di prelazione verso terzi a parità di prezzo. In tal caso sarà riconosciuto al Concessionario un prezzo per i beni che acquisterà tenendo conto del prezzo di acquisto e della perdita di valore per l’uso.
ART. 18
CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI
1. In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opera di manutenzione o ad interventi igienici, il Comune potrà disporre la chiusura temporanea dell’impianto nel suo complesso per un periodo non superiore a giorni 60, senza che questo possa dare diritti o rimborsi alla Concessionaria.
ART. 19
LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
1. La concessionaria è tenuta a richiedere, in tempo utile, il rilascio della licenza di esercizio prevista dall’Art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell’impianto sportivo, le relative autorizzazioni sanitarie ed ogni altra tipologia di autorizzazione eventualmente necessaria per la gestione della struttura.
2. Potrà essere rilasciata alla concessionaria autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 3, n. 6, lett. D), Legge n. 287 del 1991.
3. L’eventuale pubblicità effettuata nell’ambito della piscina comunale dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia. Lo spazio riservato a detta pubblicità è limitato alle pareti murarie all’interno della piscina.
ART. 20
CONTROLLI, PENALITA’, SANZIONI
1. Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico su indicazioni di eventuali consulenti esterni, su richiesta del Dirigente dell’ufficio tecnico e dei competenti servizi dell’AUSL n. 03 di Nuoro, ed altri servizi ritenuti competenti, hanno la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina estendendo i controlli anche ai libri contabili che dovranno risultare regolarmente tenuti.
2. Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte della concessionaria, riguardanti mancanze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all’inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) ed in casi d’urgenza entro 48 ore. Qualora la concessionaria non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 15.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza accertata.
3. L’inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 22.
Codice | Oggetto | Penale | Tempi per eliminare i disservizi |
01 | Mancato rispetto norme igieniche sanitarie | 500€/giorno | 24 ore |
02 | Mancato rispetto norme sulla sicurezza dei luogo di lavoro (riferito ai lavoratori) | 500€/giorno | 24 ore |
03 | Mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza per gli utenti | 500€/giorno | 24 ore |
04 | Chiusura della piscina senza autorizzazione o senza preavviso | 1000€/giorno | 24 ore |
05 | Qualità e temperatura dell’acqua non conforme alle norme sanitarie | 1000€/giorno | 4 ore |
06 | Assenza del personale di vigilanza | 1000€/giorno | 2 ore |
07 | Assenza del personale con i requisiti previsti da contratto | 800€/giorno | 2 ore |
08 | Mancato rispetto delle norme sui contratti di lavoro dei dipendenti | 1000€/giorno | 24 ore |
ART. 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del contratto.
2. E' vietata la subconcessione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale motivata da esigenze di pubblico interesse
3. E' consentito al concessionario di avvalersi di terzi per l'esercizio delle attività imprenditoriali collaterali e collegate, nonché per gli interventi manutentivi.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La concessione può essere revocata per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico
2. Nei casi non contemplati dall’Art. 20 ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa facoltà, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempimento.
4. Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del “Comune” avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al precedente Art. 16, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.
5. Si procederà alla risoluzione contrattuale cosìi come previsto all’art. 20 per un numero superiore a 3 (tre) contestazioni accertate, e dove le giustificazioni non sono state ritenute valide.
6. Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il concessionario non attivi il servizio entro 30 gg (trenta giorni) decorrenti dalla stipula del contratto, salvo eventuale proroga, non superiore a gg.30, che l’Amministrazione comunale potrà concedere a suo insindacabile giudizio, su proposta motivata e debitamente giustificata.
7. Costituirà motivo di revoca della concessione e risoluzione del contratto il verificarsi delle seguenti condizioni:
a) fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
b) quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo e/o altre situazioni equivalenti;
c) in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale;
d) violazione nell'applicazione delle tariffe concordate;
e) comprovate e serie disfunzioni nel servizio tale da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
f) chiusura totale o parziale dell'impianto natatorio senza giustificato motivo;
g) grave violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come prescritto nel presente contratto;
h) violazione del divieto di subconcessione;
i) venir meno o riduzione delle garanzie prestate.
ART. 23 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.
ART. 24
SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della concessionaria.
IL DIRIGENTE
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx