ACCORDO SUCCESSIVO PER I SEGRETARI GENERALI COMUNALI E PROVINCIALI AI SENSI DELL’ ART. 6, COMMA 2,
ACCORDO SUCCESSIVO PER I SEGRETARI GENERALI COMUNALI E PROVINCIALI AI SENSI DELL’ ART. 6, COMMA 2,
DEL CCNL PER L’ AUTONOMA AREA DIRIGENZIALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
( BIENNIO ECONOMICO 1996-97 ) SOTTOSCRITTO IL 9 GENNAIO 1997
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del D.P.C.M. in data 14 marzo 1997, con la quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo dell'accordo successivo per i Segretari Generali comunali e provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 2° del CCNL della autonoma area separata di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto ministeri, relativa al biennio economico 1996/97, concordato il 23 gennaio 1997, il giorno 18 aprile 1997, alle ore 10,00, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.), rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati:
Prof. Xxxxx Xxxx'Xxxxxx ......firmato........
Prof. XxxxXxxxxxx Xx Xxxxxx ........................
Avv. Xxxxx Xxxxxxx ......firmato........
Avv. Xxxxxx Xxxxxx ......firmato........
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx ......firmato........
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria:
CCGIL
firmato
F.P./CGIL
firmato
CISL
firmato
FILSEL/CISL
firmato
UIL
firmato
UIL/EE.LL.
firmato
CONFEDIR
firmato
CONFEDIR/DIRSTAT
firmato
CONFSAL
CONFSAL/UNSA
CISAL
CIDA/UNADIS
firmato
CIDA
UNSCP
firmato
RDB/CUB
firmato
ANAAO/ASSOMED
USPPI
firmato
SIVEMP
UNIONQUADRI
FILS CISL
firmato
UIL STATALI
firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente testo dell'accordo successivo del CCNL relativo ai Segretari comunali e provinciali dell'area separata del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, già stipulato il 27 novembre 1996.
ACCORDO SUCCESSIVO PER I SEGRETARI GENERALI COMUNALI E PROVINCIALI AI SENSI DELL’ ART. 6, COMMA 2,
DEL CCNL PER L’ AUTONOMA AREA DIRIGENZIALE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
( BIENNIO ECONOMICO 1996-97 ) SOTTOSCRITTO IL 9 GENNAIO 1997
Art. 1
Area di applicazione
1. Il presente accordo si applica ai segretari generali comunali e provinciali, di seguito denominati “segretari generali”, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, del d.lgs. n. 29 del 1993.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato ( biennio economico 1996-97 ), il presente accordo integrativo disciplina gli istituti economici distinti dallo stipendio tabellare in base alla classificazione degli Enti di cui alla Tabella D allegata al DPR n. 749 del 1972.
3. Sono definiti di seguito come “Enti metropolitani” le Provincie e i Comuni capoluogo di cui all’art. 17 della legge n. 142 del 1990 e delle leggi delle Regioni a Statuto speciale ivi previste.
Art. 2
Retribuzione di posizione
1. Con decorrenza 1.1.1997 è istituita in favore dei segretari generali una retribuzione di posizione collegata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’Ente di cui ogni segretario è titolare. Le misure della predetta retribuzione sono definite alle singole decorrenze nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
dal 1.1.1997
Classe 1^A (enti metropolitani)
68.500.000 lire
Classe 1^A (altri enti)
53.500.000 lire
Classe 1^B
31.500.000 lire
2^ Classe
21.500.000 lire
dal 31.12.1997
Classe 1^A (enti metropolitani)
70.000.000 lire
Classe 1^A (altri enti)
55.000.000 lire
Classe 1^B
33.000.000 lire
2^ Classe
23.000.000 lire
2. Al finanziamento delle retribuzioni di posizione come sopra determinate concorrono, oltre alle risorse contrattuali e a quelle dell’art. 2, comma 9, della legge n. 550/95, tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione già corrisposti per effetto delle pregresse disposizioni in vigore. Pertanto, a decorrere dal 1.1.1997 cessano di essere corrisposti il compenso incentivante di cui all’art. 4 della legge 17/4/1984, n. 79 , i compensi per lavoro straordinario ed eventuali altri compensi accessori corrisposti al medesimo titolo. Dalla stessa data, al fine di poter corrispondere gli importi annui di retribuzione di posizione nelle misure indicate al comma 1 sono riassorbiti dalla retribuzione individuale di anzianità in godimento per effetto dell’art. 5 del presente accordo gli importi annui lordi di seguito indicati:
Classe 1^A (enti metropolitani)
6.350.000 lire
Classe 1^A (altri enti)
3.650.000 lire
Classe 1^B
3.925.000 lire
Nel caso di passaggio da sede di prima A qualificata come metropolitana ad altra sede di prima A, in conseguenza della attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione l’importo da riassorbire è rideterminato in 3.650.000 lire annue.
3. Per i segretari generali di prima A, in aggiunta all’importo di cui al comma 2, sempre con la stessa decorrenza e con le medesime finalità, sono altresì riassorbiti i differenziali stipendiali derivanti dalla maggiorazione del 14% di cui alla tabella D allegata al DPR n. 749 del 23 giugno 1972, fatte salve le maggiorazioni stabilite dall’art. 42 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994-95 e dall’art. 6 del CCNL per la stessa area, relativo al biennio 1996-97.
4. Al momento dell’entrata in vigore del presente contratto integrativo le amministrazioni provvedono ad effettuare i necessari conguagli tra i compensi accessori eventualmente corrisposti e riferiti all’anno 1997 e la retribuzione di posizione prevista dal presente articolo.
Art. 3
Maturato economico annuo
1. Ai segretari generali di 1^B e di 1^A compete, oltre allo stipendio come determinato ai sensi degli artt. 2 e 6 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle Amministrazioni dello Stato, relativo al biennio economico 1996 - 97, un maturato economico annuo, pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13^ mensilità calcolato con le stesse modalità indicate nel comma 2 dell’ art. 2 del citato CCNL, tenendo comunque conto del riassorbimento di cui all’art.2, comma 2 del presente accordo.
Art. 4
Retribuzione di risultato
1. Per l’anno 1997, le amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 3, del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale del comparto Regioni ed Enti locali, possono destinare, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore all’1,15 % del monte salari riferito a ciascun segretario generale nell’anno 1995, allo scopo di corrispondere una retribuzione di risultato connessa al conseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 5 Conversione della
progressione economica per anzianità
1. L’art. 41 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994-95, si applica ai segretari generali in base alle ulteriori specificazioni indicate nei seguenti commi.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 72, comma 3 del decreto n. 29 del 1993, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31.12.1996. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, fatto salvo il riassorbimento degli importi di cui all’art.2, comma 2. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall’applicazione dell’art. 6, 1°comma, del decreto legge n. 344 del 1990, convertito dalla legge n. 21 del 1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.
3. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo segretario generale sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.
4. Con successiva contrattazione verrà tenuto conto delle risorse complessivamente liberate a titolo di retribuzione individuale di anzianità per effetto della cessazione dal servizio dei segretari generali nelle fattispecie previste dall’art. 25 del CCNL per l’ autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, relativo al biennio 1994 - 95, con le modalità e agli stessi scopi indicati nell’art. 41 dello stesso CCNL.
5. L’utilizzazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3 dovrà avvenire in modo da definire un beneficio pro-capite uguale per tutti i destinatari del presente accordo.
Art. 6
Norma transitoria
1. In prima applicazione del presente accordo le amministrazioni corrispondono a ciascun segretario generale un importo complessivo per la ritardata applicazione del riequilibrio della retribuzione accessoria previsto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, nelle misure di seguito indicate in relazione alle corrispondenti qualifiche :
1^A
5.800.000 lire
1^B
3.900.000 lire
2^ Classe
3.500.000 lire
Art.7
Spese di viaggio
1. Ai segretari generali incaricati della reggenza o della supplenza in sede diversa da quella di titolarità compete, oltre al compenso previsto dall’art. 39 della legge n.604 del 1962, modificato dall’art. 2 della legge n. 587 del 1975, anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, così come previsto dall’art. 25 del DPR n. 749 del 1972.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione alla previsione di cui all’ art. 4 del presente accordo circa la retribuzione di risultato, le parti concordano sull’ esigenza di ridefinire tempestivamente tale istituto, tenendo anche conto della riforma dell’ ordinamento della categoria, attualmente all’ esame del Parlamento, e della quota di risorse aggiuntive destinata alla retribuzione di risultato per i dirigenti del comparto Enti locali.