Proposta di legge n. 88/11^
Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione
Proposta di legge n. 88/11^
di iniziativa della Giunta regionale recante:
“Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005”
TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2021 E SOTTOPOSTO ALL’ATTIVITA’ DI DRAFTING
Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005
Art. 1
(Rifinanziamento del prestito contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005)
1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa del debito regionale contenendo il costo dell’indebitamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le condizioni di rifinanziamento proposte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., connesso alle operazioni di cui all’Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –finanziaria 2005), e alla successiva operazione di conversione, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2002);
b) la provvista finanziaria da acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve essere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario non dovendo comportare l’effetto di aumentare il debito nominale residuo della Regione Calabria.
2. Gli oneri di ammortamento dei nuovi prestiti derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 1 trovano complessiva copertura a valere sugli stanziamenti già iscritti negli esercizi 2021-2023 alla missione 50, programma 1 (U.50.01), ed alla missione 50, programma 2 (U.50.02), per far fronte alle rate dei mutui MEF in corso di ammortamento ed oggetto di conversione. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.
3. Il risparmio di spesa rinveniente dal rifinanziamento dei mutui di cui al comma 1 è accantonato, in attesa dell’esito del Giudizio di parifica della Corte dei conti sul Rendiconto generale dell’anno 2020.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2023 approvato con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023).
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.