ME-PAT
ME-PAT
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TRAMITE RDO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
Servizio Contratti e Centrale Acquisti
Ufficio Centrale Acquisti
FAC-SIMILE
SUL ME-PAT CON CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
NOTA PER LA COMPILAZIONE
Il FAC-SIMILE è stato predisposto per la gestione degli acquisti ai sensi degli artt. 21, 39 ter della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e xx.xx e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. mediante Richiesta di Offerta sul ME-PAT da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il FAC-SIMILE prevede in vari punti diverse opzioni; occorre eliminare quelle non utilizzate.
Al fine di agevolare la compilazione del FAC-SIMILE da parte della stazione appaltante il testo è stato arricchito con numerose note esplicative segnate in rosso; le stesse non vanno pubblicate.
[inserire Logo Stazione appaltante]
[inserire il nome della stazione appaltante] |
Spett. le Impresa
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[inserire indirizzo e recapiti della stazione appaltante] |
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Trento, |
_______________ |
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Prot. n. |
_______________ (da citare interamente nella risposta) |
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Oggetto: |
Richiesta di Offerta (RDO) per il/la servizio/fornitura di ________________ |
RDO (ME-PAT) n.: _______________________
Categoria merceologica di riferimento (Metaprodotto): _______________________
Codice CIG: _______________________
Codice CUP: _______________________
Importo complessivo posto a base di gara è di Euro ___________________, IVA esclusa
Durata dell’appalto: _______________________ [per appalti di servizi]
Termini di consegna: ________________________ [per appalti di forniture]
Scadenza richiesta chiarimenti: ________________ ore ________________
Scadenza presentazione offerte: ________________ ore __________________
PREMESSO CHE
L’Ente ____________________________ [nominativo della stazione appaltante] si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico, di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema;
l’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente Richiesta di Offerta e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013 inerente l'approvazione dei "Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti iscritti al ME-PAT di cui all’art. 16 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013 abilitati da APAC relativamente al Bando di Abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nelle premesse della RDO, e che siano stati successivamente invitati da parte della Stazione Appaltante, tramite un’apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;
i rapporti tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA, definita nelle premesse della presente RDO, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ed integrati e modificati da tutta la documentazione allegata alla RDO che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di abilitazione stesso (art. 37 della Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013);
l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, suddivisa in ____ [indicare il numero delle posizioni o dei lotti], si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione:
con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
con la presente SI INVITA
ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e xx.xx. e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente RDO per l’affidamento del/della servizio/fornitura in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA definita nelle premesse della presente RDO, dall’allegato_______________________________ [es: Capitolato Tecnico, Schema di contratto, ecc ..], nel quale sono descritte le caratteristiche tecniche richieste per esecuzione del/della servizio/fornitura del lotto di riferimento.
Alla presente RDO sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:
Allegato ___________________________ [es: Capitolato Tecnico, Schema di contratto, ecc ..] ,
Fac-simile “Modulo offerta economica”,
Fac-simile “Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A” (vedi, al riguardo, il Punto 4, Paragrafo 4.1),
Fac-simile “Dichiarazione requisiti soggetti art. 38 ALLEGATO B”” vedi, al riguardo, il Punto 4, Paragrafo 4.1.
PARAGRAFO 1.
INFORMAZIONI TECNICHE
La documentazione completa di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato “Mercurio” al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx.
Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.
Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461/800786 almeno 60 (sessanta) minuti prima del “Termine di presentazione dell'offerta” (scadenza presentazione offerte).
Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L’ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.
1.1 CHIARIMENTI
Le richieste di CHIARIMENTI, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE SUL SISTEMA MERCURIO secondo le modalità illustrate nel manuale di partecipazione al Mercato elettronico, pubblicato sul sito “Mercurio” (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) – Area Fornitori – Sezione manualistica “Mercato elettronico”– Documento “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”, entro il termine per la relativa presentazione indicato nelle premesse della presente RDO.
1.2 FIRMA DIGITALE
Si precisa che tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Si veda al riguardo anche il manuale “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso” - SEZIONE VI - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE, pubblicato sul sito “Mercurio” (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) – Area Area Fornitori – Sezione manualistica “Mercato elettronico”.
PARAGRAFO 2.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4;
[Si suggerisce di indicare come obbligatori, almeno i requisiti di cui alle lettere A e B]
[Se vengono richiesti requisiti tecnici di partecipazione] Requisiti di capacità tecnica e di esperienza (art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006)1:
aver effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data d’invio della RDO, servizi/forniture analoghi/e a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari a:
Euro ________________________________, al netto degli oneri fiscali.
[Possono essere previsti altri requisiti di cui all’art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006– nel caso siano previsti, si ricorda di integrare i paragrafi 4.1, 4.3 e 4.4.3]
[Possono essere previsti anche requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 – nel caso siano previsti, si ricorda di integrare i paragrafi 4.1, 4.3, 4.4.3 e 8]
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all’emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
[Eventuale, in caso la Stazione appaltante sia una struttura della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dal “PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO]
Ai sensi di quanto previsto al “CAPO IV – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE - Sez. I Disposizioni generali”, art. 5, comma 2, del Piano Anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del Procedimento dell’Ente.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 “L’applicazione del Codice di comportamento”, comma 2, del Piano anticorruzione di cui sopra, l’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
[Eventuale, in caso la Stazione appaltante sia NON sia una struttura della Provincia autonoma di Trento]
L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
PARAGRAFO 3.
DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI AFFIDAMENTO, MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
3.1 CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
[Vedasi a questo proposito l’atto di indirizzo sottoscritto tra la PAT, il Consorzio dei comuni e le parti sociali in data 4 novembre 2010, reperibile sul sito della PAT xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, Area Normativa, sezione “Circolari e atti PAT”, documento:” Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all'aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi”.]
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:
A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO) |
_____ |
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) |
_____ |
PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
100 |
I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell’offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al paragrafo 5.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al paragrafo 6.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d’impresa:
non ancora costituito, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
già costituito, l’offerta tecnica ed economica potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti,
a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:
non ancora costituito, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
già costituito, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio,
a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Per tutte le altre forme di Consorzio, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica e del punteggio complessivo dell’offerta economica con le modalità di seguito indicate.
In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.
La presentazione dell’offerta sottintende l’accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel ____________________ [es: Capitolato, dello Schema di contratto e dei sui allegati, ecc ..].
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta da parte della Struttura/Ente richiedente, congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.
3.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammessa alla RDO, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.
A partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel manuale di partecipazione alle gare, pubblicato sul sito “Mercurio” (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) – Area Fornitori– Sezione manualistica “Mercato Elettronico” – Documento “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”.
Chiarimenti: E’ possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti nelle modalità illustrate nella citata guida operativa “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”.
Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate dai Fornitori entro il termine riportato nella mail di invito e visibile a Sistema, l’Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta e dopo la scadenza del termine “anteprima” (termine oltre il quale potrà essere inviata l’offerta), termini visualizzabili a sistema, è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Prima di inviare l’offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema nella sezione “Dati generali>>Note personali”, sezione “Allegati”, nella specifica categoria, i seguenti documenti FIRMATI DIGITALMENTE:
categoria documento da caricare: “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”
la dichiarazione di cui al fac simile ALLEGATO A, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4 della RDO (eventualmente corredata dall’ALLEGATO B);
(eventuale) la ricevuta del pagamento all’ANAC (ex Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx) xx Xxxx 00,00 (xxxxx); [Per importi a base d’asta pari o superiori a Euro 150.000,00,al netto degli oneri fiscali, è richiesto alle Imprese, da parte di ANAC, un contributo per poter partecipare alle gare - vedi punto 4.2]
(eventuale) ulteriore documentazione amministrativa richiesta (ex: dichiarazioni in caso di RTI, di Consorzi, ecc..) di cui ai successivi Paragrafi;
categoria documento da caricare: “ALLEGATO TECNICO”
l’Allegato “Modulo offerta Tecnica”, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5;
categoria documento da caricare: “ALLEGATO ECONOMICO”
l’Allegato “Modulo offerta economica”, reso disponibile sul Sistema all’interno della documentazione di gara (sezione “Allegati” alla pagina “Dati generali>>Informazioni acquirente”) in cui il Concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente i prezzi relativi a tutte le posizioni, il tutto a pena di invalidazione dell’offerta;
(eventuale) richiesta di subappalto.
Gli allegati di tipo amministrativo, tecnico ed economico dovranno essere caricati a sistema e firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1.2 e nel manuale “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso”.
Il mancato caricamento a sistema anche di uno solo dei documenti richiesti di cui ai precedenti punti n. 4 e 5 comportano l’esclusione dalla gara.
PARAGRAFO 4.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A
Unitamente all’offerta, deve essere prodotta una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile “DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A” alla presente RDO, nel quale si attesta:
1. l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
1.bis) [se vengono richiesti requisiti tecnici di partecipazione] che l’impresa ha effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data d’invio della RDO, servizi/forniture analoghi/e a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo almeno pari a:
Euro ____________________________, al netto degli oneri fiscali;
A tal fine il concorrente dovrà allegare l’elenco dei/delle servizi/forniture con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari pubblici e privati.
[Possono essere previsti altri requisiti di cui all’art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006– nel caso siano previsti, si ricorda di integrare i paragrafi 4.1, 4.3 e 4.4.3]
[Possono essere previsti anche requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 – nel caso siano previsti, si ricorda di integrare i paragrafi 4.1, 4.3, 4.4.3 e 8]
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l’obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 c) del D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito(ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fusesi nell’ultimo anno o che sono cessati dalla carica in detto periodo), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.
ATTENZIONE. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta delle situazioni di seguito riportate, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere resa singolarmente e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi del “MODELLO DI DICHIARAZIONE REQUISITI SOGGETTI ART. 38 - ALLEGATO B”:
che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159),
che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter),
che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Qualora i soggetti sopra individuati non fossero muniti di firma digitale, la suddetta dichiarazione potrà essere resa mediante apposizione della firma autografa del dichiarante, corredata della copia di un documento di identità del dichiarante medesimo. Detta dichiarazione (dichiarazione “B” e relativo documento di identità) dovrà essere scansionata unitamente ad una nota di trasmissione del legale rappresentante, o di un suo procuratore. Quest’ultimo, ai fini del caricamento a sistema SAP/SRM, provvederà a firmare digitalmente la documentazione scansionata (dichiarazione “B” e relativo documento d’identità, nonchè dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore).
2 bis) in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure, una delle seguenti alternative,
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
2 ter) (eventuale, da rendersi esclusivamente in caso di concordato preventivo con continuità aziendale):
(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 000 xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.
Dovrà, inoltre, essere allegata ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis ed indicata al successivo paragrafo 4.4,
oppure
(in caso di deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanne passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell’organo deliberante.
In caso di incorporazione o fusione societaria, il concorrente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare dissociazione.
Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50% il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 (vedere ALLEGATO B) con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.
L’Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell’articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:
partecipazione a un’organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
corruzione (art. 319 c.p.);
frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);
riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
Qualora l’Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, xxx comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l’incidenza del reato sull’affidabilità morale e professionale nei confronti della sola Impresa aggiudicataria.
Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) identificati dall’Amministrazione mediante visura del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà all’esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall’art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.
Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per una somma superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche in capo all'aggiudicatario, pervenga dall'Ente previdenziale competente un DURC irregolare, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente la definitività della violazione secondo gli elementi indiziari (indicativi e anche da bilanciare tra loro) individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 561/2015, ed in particolare:
la circostanza che il concorrente abbia regolarizzato la propria posizione contributiva prima che la stazione appaltante abbia avviato il relativo procedimento di contestazione finalizzato all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione;
la circostanza che il concorrente, entro 15 giorni dalla eventuale conoscenza del DURC negativo, abbia pagato la somma dovuta;
la circostanza che il concorrente abbia pagato la somma dovuta ancor prima della comunicazione di esito della procedura di gara;
la circostanza che il concorrente sia o meno “recidivo” circa l’inadempimento degli oneri contributivi;
la circostanza che il mancato pagamento sia dipeso da attività altrui (ad es. mancato o ritardato pagamento della banca delegata, nonostante la presenza di liquidità sul conto corrente del concorrente/aggiudicatario).
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura dell’offerta economica.
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo per conto di quest’ultima ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
che l’impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nella RDO e di tutta la documentazione ad essa allegata, accettandole senza riserva alcuna;
che l’impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sull’elaborazione e sulla determinazione dell’offerta e che giudica l’offerta presentata del tutto remunerativa;
(eventuale, in caso di Raggruppamento di Impresa) l’elenco dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti, delle parti o quote del/della servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa e l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
(eventuale, se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;
(eventuale, se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06) l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
(eventuale, se consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) l’elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio; (se non ancora costituito) l’elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, le parti o quote del/della servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici.
***
I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti per l’intera durata dell’appalto, pena la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore).
Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione relativa all’allegato A, ed eventualmente se utilizzato, dell’allegato B, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a ____________ (_______________) dell’ammontare previsto a base d’asta.
[Ogni amministrazione potrà autonomamente individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria, sulla base della percentuale che riterrà più opportuna che è prevista tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all’applicazione della sanzione nei confronti del concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito da ANAC nella Determinazione n. 1/2015) le cui dichiarazioni/documentazione sopra descritta siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate nei casi previsti di xxxxxxx.Xx soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione con firma digitale della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 9, qualora dovuti;
incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dall’invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
La presente disposizione si applica anche in caso di dichiarazione concernente l’allegato A, ed eventualmente se utilizzato, dell’allegato B presentate secondo le regole indicate al successivo paragrafo 4.3 dai soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. b), c), d) ed e) del D.Lgs. 163/2006.
***
Si riporta di seguito l’art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2 bis del D.Lgs. 163/2006:
“Art. 38 - Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e'intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche inconseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
***
Si riporta di seguito un estratto dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006:
“[..] 1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.[..]”
***
Si riporta di seguito un estratto dell’art. 186-bis del X.X. 000/0000:
“[…] Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.[…]”
4.2 CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C (ex A.V.C.P.) [Eventuale, in caso di appalti con base d’asta superiore ai 150.000 euro]
L’impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo” LA RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici)- deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet xxx.xxxx.xx, Area “Servizi ad accesso riservato”, sezione “Servizio Riscossione Contributi”, e di seguito riportate.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG indicato nelle premesse della presente RDO, che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta (con le modalità di seguito descritte), all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta, come sotto descritto.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.
Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo richiesta ai sensi del presente paragrafo, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a ____________ (_______________) dell’ammontare previsto a base d’asta.
[Ogni amministrazione potrà autonomamente individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria, sulla base della percentuale che riterrà più opportuna che è prevista tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all’applicazione della sanzione nei confronti del concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito da ANAC nella Determinazione n. 1/2015) le cui dichiarazioni/documentazione sopra descritta siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate nei casi previsti di xxxxxxx.Xx soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dalla RDO.
Si procederà a escludere il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla RDO.
4.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA E CONSORZI
4.3.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E CONSORZI ORDINARI
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
RTI DA COSTITUIRSI
In caso di RTI, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1. e l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
La necessaria abilitazione al ME-PAT per la CATEGORIA MERCEOLOGICA indicata nelle premesse della presente RDO devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore associato al momento della presentazione delle offerte.
Qualora l’invito sia inoltrato ad un’impresa singola e quest’ultima intenda partecipare in Raggruppamento temporaneo di Imprese, la stessa dovrà essere individuata come capogruppo e come tale presentare l’offerta, con le modalità specificate nella presente RDO.
Il requisito di cui al paragrafo 4.1 punto 1. (ossia l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto), dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE.
[eventuale, in caso siano previsti requisiti di capacita tecnica ed esperienza] Il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.bis potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l’Impresa mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.
***
Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Al riguardo si veda il successivo Paragrafo.
RTI COSTITUITI
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi della presente RDO, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, da allegare alla categoria documento: “ALLEGATO AMMINISTRATIVO:
il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
che detto Xxxxxxxxxxxxxx temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara previa regolarizzazione ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006. In tale caso, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo Mercurio, al concorrente di presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione. In tal caso verrà applicata la sanzione pecuniaria secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 4.1.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a ____________ (_______________) dell’ammontare previsto a base d’asta.
[Ogni amministrazione potrà autonomamente individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria, sulla base della percentuale che riterrà più opportuna che è prevista tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all’applicazione della sanzione nei confronti del concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito da ANAC nella Determinazione n. 1/2015) le cui dichiarazioni/documentazione sopra descritta siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d’impresa, consorzio ex art. 2602 del c.c. non costituiti, l’impresa invitata dovrà assumere il ruolo di impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal consorzio e quindi presentare la documentazione e le offerte nell’ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, con le modalità previste dalla presente lettera d’invito, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.
CONSORZI ORDINARI
In caso di consorzio ex art. 2602 c.c., il consorzio e le imprese consorziate, indicate in sede di offerta, dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 4.1. ed altresì l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
La necessaria abilitazione al ME-PAT per la CATEGORIA MERCEOLOGICA indicata nelle premesse della presente RDO deve essere posseduta a pena di esclusione da ciascun operatore consorziato esecutore al momento della presentazione delle offerte.
Il requisito di cui al paragrafo 4.1, punto 1. (ossia l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto), dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE.
[eventuale, in caso siano previsti requisiti di capacita tecnica ed esperienza] Il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.bis potrà essere cumulato dal consorzio, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che una impresa consorziata dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria, a PENA DI ESCLUSIONE.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
4.3.2 CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B) e C) DEL D.LGS. 163/2006
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in offerta se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a PENA DI ESCLUSIONE dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e xx.xx., i requisiti di ordine generale cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e xx.xx., nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 4.1 punto 1, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara , a PENA DI ESCLUSIONE.
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, dovranno pertanto rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. Inoltre, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 1, 1 bis (se previsto, come di seguito specificato), 2, 2 bis e 2 ter.
[eventuale, in caso siano previsti requisiti di capacita tecnica ed esperienza]
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e xx.xx., il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.bis dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006 e xx.xx., il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4.1 punto 1.bis dovrà essere posseduto dal consorzio e/o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel loro complesso.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
4.4 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
4.4.1 IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO IL RICORSO PER L’AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Ai sensi dell’articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l’impresa che abbia depositato il ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L’impresa che ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, debitamente compilata – apposita dichiarazione di aver ottenuto l’autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
La sopra indicata documentazione, deve essere caricata a sistema firmata digitalmente e classificata nella categoria “Allegato amministrativo”.
Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l’impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e, oltre alla documentazione prevista al precedente paragrafo 4.1, anche la documentazione prevista al successivo paragrafo 4.4.2 lettere a), b) e c), con le relative modalità previste.
L’inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.
4.4.2 IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.1, debitamente compilata - la seguente documentazione:
la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
la dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
il possesso dei requisiti di carattere generale, [eventuale, se previsti] di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto,
l’impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto,
che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
l’originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all’esecuzione e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.3.
Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c), come previsto dall’art. 49, comma 2, lettera g) del D.Lgs 163/2006.
La sopra indicata documentazione, deve essere caricata a sistema firmata digitalmente e classificata nella categoria “Allegato amministrativo”.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione di cui ai presenti paragrafi 4.4.1 e 4.4.2, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a ____________ (_______________) dell’ammontare previsto a base d’asta.
[Ogni amministrazione potrà autonomamente individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria, sulla base della percentuale che riterrà più opportuna che è prevista tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/ documentazione di cui al presente paragrafo. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all’applicazione della sanzione nei confronti del concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito da ANAC nella Determinazione n. 1/2015) le cui dichiarazioni/documentazione sopra descritta siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione con firma digitale di quanto richiesto nel paragrafo 4.4.2, lett. a), b) e c) da parte dei soggetti tenuti;
incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dall’invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
4.4.3 AVVALIMENTO [in caso siano previsti requisiti di capacità tecnica ed esperienza e/o economici e finanziari]
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di capacità tecnica e di esperienza [e/o economici e finanziari ] di cui al paragrafo 4.1 punto 1.bis della lettera RDO.
In tale caso il concorrente dovrà presentare, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1:
dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’avvalimento del requisito di capacità tecnica e di esperienza di cui alla lettera C del paragrafo 2.1 [e/o economici e finanziari] previsto dalla presente RDO, con specifica indicazione del requisito stesso e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.4.3, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a ____________ (_______________) dell’ammontare previsto a base d’asta.
[Ogni amministrazione potrà autonomamente individuare l’ammontare della sanzione pecuniaria, sulla base della percentuale che riterrà più opportuna che è prevista tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro]
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/ documentazione di cui al presente paragrafo. L’Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all’applicazione della sanzione nei confronti del concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito da ANAC nella Determinazione n. 1/2015) le cui dichiarazioni/documentazione sopra descritta siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
mancata presentazione, overo mancarta sottoscrizione con firma digitale di quanto richiesto nel presente paragrafo 4.4.3, punti 2,3,4,5 e 6, da parte dei soggetti tenuti;
incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla RDO, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
Si procederà a escludere il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta con firma digitale la dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
PARAGRAFO 5.
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti [es: Relazione tecnica, scheda prodotti, proposta progettuale, ecc]:
__________________________,
__________________________,
__________________________.
Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx..
La mancanza dei documenti di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3) comporta l’ESCLUSIONE DALLA GARA.
La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.
In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante. L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nel _______________________ [es: Relazione tecnica, scheda prodotti, proposta progettuale, ecc] comporta L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.
I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.
Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di ESCLUSIONE DALLA GARA.
La Commissione Giudicatrice attribuirà all’offerta tecnica un punteggio fino a _____ punti sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:
Tabella 1
Elementi di valutazione |
Punteggio Max disponibile Q |
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TOTALE |
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[inserire i criteri e le modalità di calcolo della valutazione delle offerte tecniche]
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[Per la valutazione dell’offerta tecnica, vedasi a questo proposito l’atto di indirizzo sottoscritto tra la PAT il Consorzio dei comuni e le parti sociali il 4 novembre 2010 reperibile sul sito della PAT xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area Normativa, sezione Circolari e atti PAT, documento:” Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all'aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi”.]
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.
PARAGRAFO 6.
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo all’impresa che avrà presentato il migliore prezzo offerto per il servizio oggetto dell’appalto.
Il punteggio economico verrà assegnato nel modo seguente:
[di seguito viene presentata la prima proposta di calcolo dell’offerta economica]
sarà identificato l’importo minimo offerto (Vm_A) come l’offerta economica avente l’importo offerto più basso tra tutte quelle ricevute;
si procederà quindi all’attribuzione del punteggio economico come segue: all’importo minimo offerto (Vm_A) sarà assegnato il punteggio massimo (Pmax_OE = ____ punti), alle altre offerte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
|
Pass_OEi = Pmax_OE * |
Vm_A |
|
Vo_Ai
|
|||
|
dove:
Pass_OEi è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente “iesimo”;
Pmax_OE è il punteggio massimo assegnabile all’offerta (___ punti);
Vm_A è l’importo minimo offerto tra tutti i concorrenti;
Vo_Ai è l’importo offerto relativo all’offerta del concorrente “iesimo”.
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.
[di seguito viene presentata la seconda proposta di calcolo dell’offerta economica - vedasi a questo proposito l’atto di indirizzo sottoscritto tra la PAT il Consorzio dei comuni e le parti sociali il 4 novembre 2010 reperibile sul sito della PAT xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area Normativa, sezione Circolari e atti PAT, documento:” Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso all'aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi”.]
POEi =Ci * P
dove:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
e dove:
POEi = è il punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente “iesimo”;
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare quale delle tre percentuali va applicata];
P = è il fattore ponderante attribuito all’elemento prezzo (___ punti).
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.
***
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.
All’interno dell’Offerta Economica l’offerente dovrà dare, a pena di ESCLUSIONE, evidenza dei costi per la sicurezza aziendali, come previsto dall’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere specificatamente quantificati.
I prezzi dovranno essere espressi al netto dell’IVA e si intendono validi per tutto il periodo del/della servizio/fornitura, relativamente alle quantità indicate nell’allegato ____________________________. [es: Capitolato, Schema di contratto e dei sui allegati, ecc ..]
L’Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l’ordine/contratto dell’Amministrazione venga inviato all’Aggiudicataria oltre tale termine, quest’ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.
6.1 MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL’OFFERTA A SISTEMA E COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO “Modulo offerta economica”
[selezionare in caso di gara telematica con inserimento dei prezzi/valori complessivi dell’appalto]
Nei tempi previsti fra il “Termine anteprima” e il “Termine di presentazione dell'offerta”, ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica, espressa in Euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:
Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto tra quelli con stato “Appalti in corso”.
Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sull’icona “creare” nei tasti AZIONE.
A sistema, nella sezione “Dati di Posizione”, si invita l’offerente ad inserire i prezzi unitari, relativi alle posizioni per cui la Ditta intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni:
utilizzare la virgola come separatore decimale;
sono ammesse dal sistema due cifre decimali;
i prezzi unitari devono corrispondere a quelli indicati negli appositi campi dell’allegato “Modulo offerta economica”, a pena di invalidazione dell’offerta.
Compilare l’Allegato “Modulo offerta economica”, reso disponibile sul Sistema all’interno della documentazione di gara (sezione “Allegati” alla pagina “Dati generali>>Informazioni acquirente”), nel quale il Concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente tutti i prezzi relativi alle Posizioni, a pena di invalidazione dell’offerta.
Cliccare infine “inviare” per presentare definitivamente l’offerta.
Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:
la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari relativi al lotto;
la mancata coincidenza fra i prezzi inseriti a sistema e quelli indicati nel modulo offerta economica; [se previsto dalla lettera d’invito]
l’invalidazione di una singola posizione all’interno del Lotto comporterà l’invalidazione dell’intero Lotto.
[selezionare in caso di gara “xxxxxxx xxxxxxx” con l’indicazione del ribasso percentuale sulla base d’asta]
Nei tempi previsti fra il “Termine anteprima” e il “Termine di presentazione dell'offerta”, ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica, espressa in Euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:
Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto tra quelli con stato “Appalti in corso”.
Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sull’icona “creare” nei tasti AZIONE.
A sistema, nella sezione “Dati di Posizione”, si invita l’offerente ad inserire il ribasso percentuale relativo alla posizione di gara , con le seguenti precisazioni:
utilizzare la virgola come separatore decimale;
sono ammesse dal sistema tre cifre decimali.
Dalla schermata di riepilogo posizioni della gara non è possibile inserire direttamente il ribasso %, ma solo entrando in visualizzazione del dettaglio dei valori economici (cliccare su icona ).
Visualizzata quindi la schermata di dettaglio della gara, è possibile inserire il ribasso %, tramite la compilazione del campo “Ribasso in percentuale”.
Creare il documento di sintesi dopo aver provveduto a caricare sul sistema l'eventuale richiesta di subappalto. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema.
Cliccare infine “inviare” per presentare definitivamente l’offerta.
Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:
la mancata indicazione del ribasso percentuale offerto relativo alla posizione;
la mancata coincidenza fra le percentuali inserite a sistema e quelle indicate nel modulo offerta economica; [se previsto dalla lettera d’invito]
l’invalidazione di una singola posizione all’interno del lotto comporterà l’invalidazione dell’intero Lotto.
6.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del/della servizio/fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato economico”, contenente la precisa indicazione delle parti del/della servizio/fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell’appalto.
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.
Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
La Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Al riguardo, l’Aggiudicataria dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
o
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicatario ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
[da scegliere in alternativa o la prima ipotesi o la seconda, secondo quanto disposto dall’art. 118, comma, 3 del D.Lgs. 163/2006]
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 16372006 e xx.xx..
PARAGRAFO 7.
APERTURA OFFERTE
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, presso:
______________________
[nominativo della stazione appaltante]
________________________________
[indirizzo della stazione appaltante]
il giorno ___________ 201__, ORE __:00
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara, previa identificazione, da parte della Stazione appaltante, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento, con eventuale delega, se prevista.
il Dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati allo stesso Servizio/Struttura, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nell’”Allegato Amministrativo”, a verificarne la completezza e regolarità formale, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.
Successivamente (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica), il Dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine del quale viene sospesa la seduta di gara.
In apposite sedute riservate, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all’attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente RDO, documentando le operazioni in appositi verbali. All’esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.
Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà, in seduta pubblica:
a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del verbale redatto dalla stessa,
a riparametrare tali punteggi “in centesimi” al fine di inserirli a Sistema Mercurio per il calcolo della successiva graduatoria,
all’apertura dei documenti presentati e contenuti nell’”Allegato economico”,
a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente RDO.
Il Dirigente procederà a dare lettura dei relativi prezzi unitari e dei prezzi complessivi offerti, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 6, a riparametrare tali punteggi “in centesimi” al fine di inserirli a Sistema Mercurio che successivamente formerà la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1, fermo restando la facoltà di sospendere le operazioni di gara per una verifica di congruità dell’offerta, trasmettendola al Servizio/Struttura di merito [eventuale, nel caso si decida di effettuare la verifica dell’offerta anomala secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti] secondo quanto previsto dagli art. 86, comma 2, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora l’offerta sia soggetta a verifica, all’esito delle valutazioni della congruità dell’offerta, il Dirigente della Stazione appaltante ovvero un funzionario dallo stesso delegato, in seduta pubblica, procederà all’eventuale conferma della graduatoria o all’esclusione dell’offerta non congrua, procedendo analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.
A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del nominativo dell’Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema SAP SRM.
L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del/della servizio/fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
PARAGRAFO 8.
DOCUMENTAZIONE AGGIUDICATARIA
[eventuale, in caso siano previsti requisiti di capacita tecnica ed esperienza e capacita economica e finanziaria]
Ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario del lotto alla verifica del possesso dei requisiti di capacità capacita tecnica ed esperienza [e/o capacita economica e finanziaria] dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Se l’aggiudicataria non fornisce la prova, ovvero non conferma le sue dichiarazioni, l’Amministrazione procede all’ESCLUSIONE della stessa dalla gara ed alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell’esclusione l’Amministrazione procederà a formare la nuova graduatoria e ad individuare la ditta con la miglior offerta, fermo restando la facoltà della verifica di congruità dei prezzi offerti.
---
L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 9-ter della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23, e dell’art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l’Amministrazione procederà ad annullare l’aggiudicazione e provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all’Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico.
La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità previste nel D.P.R. n.445/2000.
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
[eventuale, in caso siano previsti requisiti di capacita tecnica ed esperienza e capacita economica e finanziaria]
L’impresa aggiudicataria del lotto dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell’avvenuta aggiudicazione, la seguente documentazione:
CERTIFICAZIONI rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l’impresa negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ha effettuato servizi/forniture analoghi/e a quelli oggetto dell’appalto e nello specifico:
Euro ___________________________________________,
Per i servizi/forniture eseguiti/e per conto di committenti pubblici il requisito verrà accertato d’ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000;
__________________________________________ [eventuali altri requisiti di capacita tecnica ed esperienza e/o requisiti di capacita economica e finanziaria]
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all’originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.
PARAGRAFO 9.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa L.P..
L’eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto è, in assenza di diverse indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto, di esclusiva competenza, cura e spese dell’Amministrazione.
PARAGAFO 10.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
l’esperimento della gara non costituisce per il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.
Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è il sig./sig.ra ______________________. [nominativo del R.U.P.]
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica.
PARAGAFO 11.
CODICE DI COMPORTAMENTO
[Eventuale, in caso la Stazione appaltante sia una struttura della Provincia autonoma di Trento o un ente pubblico strumentale della stessa, secondo quanto previsto dal “Codice di comportamento dei dipendenti” della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 – nel caso sia altra Amministrazione si farà riferimento al proprio Codice di comportamento approvato]
L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti” della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”.
A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
PARAGRAFO 12.
RISERVATEZZA
La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del soggetto munito di delega.
Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.
PARAGRAFO 13.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., dall’art. 10 dei Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013) e da quanto specificato nel Bando di Abilitazione della relativa Categoria Merceologica, all’articolo riguardante il “Trattamento dei Dati Personali”, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento del/della servizio/fornitura;
4. il titolare del trattamento è _______________________________; [nominativo della Stazione appaltante]
5. il responsabile del trattamento è il _______________________________; [nominativo del Responsabile]
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Distinti saluti.
STAZIONE APPALTANTE
[documento firmato digitalmente]
1 È facoltà della stazione appaltante richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai singoli bandi di abilitazione (nel testo viene riportato un esempio). Nell’ipotesi in cui non siano previsti requisiti aggiuntivi occorre eliminare l’intero capoverso.
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