ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA
Comune di Genova Provincia di GE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE PER LA LIGURIA
AREA PROFESSIONALE TECNICO EDILIZIA XXXXXX XXXXX X. XXXXXXX 0 – 00000 XXXXXX
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I
OGGETTO: Opere di restauro conservativo dello
stabile di proprietà INPS sito in xxx X. Xxxxxxx, 0 – Genova. Realizzazione di impianto di gestione automatizzata a servizio di climatizzazione ed illuminazione, nonché realizzazione degli impianti di rilevazione, segnalazione e spegnimento incendi.
COMMITTENTE: INPS Direzione Regionale Liguria - APTE
data,
IL TECNICO IL REVISORE
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Dr. Xxxxxx X. Xxxxxxxx
CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: realizzazione di un impianto di gestione automatizzata a servizio della climatizzazione e dell’illuminazione, nonché della realizzazione degli impianti di rilevazione, segnalazione e spegnimento incendi, per favorire il nuovo allestimento dello stabile INPS sito in Genova, via X. Xxxxxxx 5. immobile sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto verrà eseguito a misura secondo quanto definito nel disciplinare di gara, ed aggiudicato con il sistema del pubblico incanto, a norma dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 122 comma 9 in merito all’esclusione automatica, sulla base del presente Capitolato Speciale e delle specifiche tecniche, allegati tutti alla nota di consegna dei documenti di gara ed invito.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto è quello indicato nel bando di gara e riportato nella nota di consegna già citata; nello specifico, esso ammonta a euro 1.620.000,00(euro un milione seicentoventimila/00); categoria prevalente: OS30, classifica: IV - così distinto:
Importo appalto soggetto a ribasso | € 1.570.000,00 |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 50.000,00 |
Importo complessivo lavori | € 1.620.000,00 |
La Ditta presenterà l'offerta con l'indicazione di un ribasso unico percentuale sull’importo globale dell’appalto, fermo restando il computo a misura, sulla base dei prezzi riportati nelle specifiche tecniche allegate alla lettera di invito.
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Lavori a Misura
N. | Designazione delle categorie omogenee | in Euro |
1 | Opere impiantistiche | 1.570.000,00 |
2 | Sicurezza | 50.000,00 |
Sommano da appaltare | 1.620.000,00 |
E’ ammessa la partecipazione delle aziende in possesso di qualificazione per categoria OG11.
Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come lavori di impiantistica, anche specialistica, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori e ferme restando le puntualizzazioni esplicitate nelle specifiche tecniche che costituiscono la parte II del presente Capitolato.
Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati tecnici allegati alla documentazione di gara.
Per tutti i particolari si rimanda alle specifiche tecniche, già citate, che costituiscono la parte II del presente Capitolato.
Gli elaborati di cui al progetto esecutivo cantierabile dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia.
Art. 1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo presunto indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art.132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dagli specifici articoli di cui al Capitolato Generale ed al Regolamento di attuazione.
Per i lavori a misura l'importo definitivo dei lavori sarà desunto dal consuntivo degli stessi mediante l'applicazione dei prezzi, detratti della percentuale di ribasso d'asta, alle quantità realmente eseguite, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia.
Per i lavori a corpo l’importo dei lavori sarà desunto dalla contabilizzazione per l’intero di tutte le categorie in cui è stato suddiviso l’appalto, detratta la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia.
In particolare, per risolvere aspetti di dettaglio, il Direttore dei Lavori potrà disporre interventi che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie comprese nell’appalto, come dai disposti dell'art.132 comma 3) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Pertanto un eventuale aumento o diminuzione delle quantità, compresi nei limiti sopra indicati, non può giustificare alcuna richiesta di indennità da parte della Ditta aggiudicataria.
Qualora l'Istituto, esercitando la facoltà di cui all'articolo 132 comma 3 della legge di riferimento, ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori.
Risulta altresì evidente che, delle opere e provviste appaltate, l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente oppure far eseguire da altre Ditte, nei limiti di quanto disposto dagli artt. specifici del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione. L'Appaltatore rinuncia in tal caso a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso.
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i..
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla direzione dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempre ché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.132, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, nonché ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI
DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al
D.P.R. 915/82 e s.m.i. o impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 81/2006 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 ed alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché alle disposizioni regionali vigenti per ciascuna materia.
In particolare, l'esecuzione dell'appalto è disciplinata:
- dal Capitolato Generale per gli Appalti di cui al D.M. del Ministero dei lavori Pubblici
n.145 del 19.04.2000 (indicato più brevemente in seguito come " Capitolato Generale”);
- dal presente Capitolato Speciale con i suoi allegati;
- dalle prescrizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati;
- dalle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (di seguito indicata “norma di riferimento”);
- dalle norme del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al DPR 554 del 21.12 1999 per la parte ancora in vigore (indicato più brevemente in seguito come “Regolamento di attuazione”);
- dalle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e DPR 222/2003 (sicurezza in edilizia);
L'esecuzione dell'appalto è disciplinata anche, fatto salvo quanto in contrasto con la normativa vigente al momento del presente Appalto, dai seguenti documenti:
- Regolamento per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'I.N.P.S. in vigore al momento dell’indizione dell’appalto (indicato più brevemente in seguito come “R.O.F.”);
- Capitolato Generale per gli appalti a stampa dell’INPS, approvato con delibera Commissariale n. 3030 del 10.03.1947 e modificato con successive deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto nelle sedute del 15.03.1950, del 24.10.1952, del 25.06.1959, del 16.07.1965 e del 27.10.1966 (indicato più brevemente in seguito come "C.G".)
Sarà inoltre applicata tutta la normativa che si desume dalle "LEGGI CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA " n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.09.1982, n. 726 del
12.10.1982, n. 936 del 23.12.1982, n. 55 del 19.03.1990 e D.L. n. 76 del 13.03.1991
dal D.L. n. 490 dell'08.08.1994 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. n.
252 del 3.06.1998.
Sarà, altresì’, applicata la normativa in materia di lotta contro il lavoro nero, con particolare riguardo alla legge n. 248 dell'11 agosto 2006 e successive circolari di attuazione degli enti preposti al controllo.
All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o di far controllare nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiale impiegato e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato Speciale, con diritto di revocare l'appalto quando tali condizioni non risultassero osservate.
Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, che verrà stipulato, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, sulla base delle indicazioni contenute nel bando, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti documenti:
• Capitolato Generale (D.M. 145/2000)
• R.O.F. INPS
• C.G. INPS
• Bando di gara e relativo Disciplinare
• Lettera di trasmissione atti ed invito, e relativi allegati
• Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori
• Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto
• Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato
• L’elenco dei Prezzi Unitari
• Il computo metrico estimativo
• Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
• Gli elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo
• Le specifiche tecniche.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000 e s.m.i., Regolamento del sistema di qualificazione, e dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:
N. | Designazione delle categorie omogenee | Cat. | in Euro |
1 | Opere impiantistiche | OS30 | 1.570.000,00 |
2 | Sicurezza | 50.000,00 |
E’ ammessa la qualificazione di categoria OG11 in luogo della qualificazione di categorie specialistiche, quali OS28 ed OS30.
Ai sensi dell’art. 49 (Avvalimento) della norma di riferimento, come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 152/2008, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 della medesima norma, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, nei limiti fissati dal comma 6 del citato art. 49. L’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Art. 2.4 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, della norma di riferimento ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese in possesso della certificazione di qualità (art.75 comma 7 della norma di riferimento) è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
L’offerta sarà corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia per altri 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa: (i) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto, per fatto dell’aggiudicatario; (ii) in caso di falsa dichiarazione rilevata nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; (iii) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.
La garanzia, ai sensi del punto 8, art. 75, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere corredata e contenere o accludere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art. 2.5
CAUZIONE DEFINITIVA E FIDEJUSSIONI ACCESSORIE
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e s.m.i., l’impresa esecutrice del contratto è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori,
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (Art. 113, c. 1).
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (Art. 113, c. 2).
In particolare, le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere tutte le clausole disposte dalla citata norma di riferimento e dal Regolamento di attuazione con particolare riguardo all’art.101., ed, ove possibile, essere redatte secondo gli schemi previsti dal Decreto A.P. 12.03.2004, n. 123.
Qualora la Ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà indicare, nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta la seguente clausola:
La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro quindici giorni dalla stessa senza che da parte della società fidejubente o della Ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la Ditta contraente".
Secondo quanto prescritto dalla normativa prevista dalla citata norma di riferimento, da parte della stazione appaltante potrà essere richiesta una ulteriore cauzione, per un importo non inferiore ad €. 100.000,00 (centomila/00), a salvaguardia del rispetto degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti degli Enti preposti e dei lavoratori subordinati propri e delle eventuali ditte subappaltatrici.
Tale cauzione rimane vincolata per tutta la durata dell’appalto e fino a quando, dopo la ultimazione dei lavori, l’INPS non rilasci formale dichiarazione liberatoria a favore della Ditta, previo accertamento dell’avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte della ditta aggiudicataria, di tutti gli obblighi contrattuali retributivi nei confronti del personale dipendente come sopra individuato.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità di cui all’art.113 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Pertanto, lo svincolo di tale residuo della cauzione definitiva è disposto soltanto dopo l'avvenuto collaudo o certificazione di regolare esecuzione.
Art. 2.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
La stazione appaltante ha indicato nel bando la propria volontà, o meno di corrispondere direttamente agli eventuali subappaltatori l’importo dovuto per le
prestazioni effettuate.
In ogni caso, si intende qui richiamata integralmente la normativa sancita dall’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare, si ribadisce l’obbligo per i concorrenti di indicare, all’atto dell’offerta, la volontà di affidare in subappalto parti e/o tipologie di lavorazioni.
L’affidamento in subappalto deve comunque essere sempre richiesto ed autorizzato dalla Stazione appaltante, che, ai sensi dell’art.118 comma 8 della norma di riferimento, provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta, previa verifica ed accertamento delle condizioni indicate al comma 2 dello stesso articolo. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa, conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
La quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. Tale limite si applica anche alle opere specialistiche, ai sensi dell’art. 37, comma 11 della norma di riferimento. In tal caso, come previsto dalla stessa norma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si applicano pertanto le disposizioni impartite dall’art. 118, comma 3, ultimo periodo, che prevedono l’obbligo per l’affidatario di comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
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Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 11 della norma di riferimento sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Resta comunque inteso l'obbligo del possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 per la realizzazione delle opere soggette a tale normativa.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; che gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto siano corrisposte senza alcun ribasso. La stazione appaltante provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione (art. 118, comma 4).
2) che, qualora non venga effettuato il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della stazione appaltante, i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto di tale disposizione, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari (Art. 118, comma 3).
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto
b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale; tale documento dovrà essere prodotto ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o dello stato finale (art. 118, comma 6).
5) L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 2.7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 ed all’art. 131 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ed egualmente tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, con particolare riguardo all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Ove risulti inadempienza in merito a tali obblighi, l'Istituto potrà ritenere il 40% delle somme dovute all'Appaltatore in dipendenza dall'Appalto fino a quando non avrà provveduto all'adempimento degli obblighi che gli incombono.
Da parte dell'Impresa appaltatrice dovrà, da ultimo, essere effettuata la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
Art. 2.8 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:
1) all’assicurazione RCT per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per il fabbricato nella sua totalità, per le opere, i manufatti, i materiali, le attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte e/o di proprietà dell’Istituto.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori.
Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione delle garanzie entro il termine suindicato, si procederà ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i., al quale si fa riferimento anche agli effetti della stipulazione del contratto.
Art. 2.9 DIREZIONE DEI LAVORI
La Direzione e la Vigilanza diretta sui lavori, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale per gli Appalti, sarà esercitata da un Ufficio di Direzione lavori, costituito da uno o più tecnici professionisti dell'Area Professionale Tecnico Edilizia della Direzione Regionale INPS per la Liguria con Uffici in Genova Viale Brigata Bisagno,2/37.
Nella fattispecie, i professionisti incaricati sono: Per. Ind. Xxxxx Xxxxx, coadiuvato dagli assistenti Arch. Xxxxx Xxxxxxx ed Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
I compiti e le funzioni sono definite dai disposti di cui alla norma di riferimento, al Capitolato generale ed al Regolamento di attuazione.
In particolare, si richiama quanto segue.
Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persone o da persona da designarsi, specie per il controllo alla posa di prestazioni specialistiche, a cui l'impresa sarà tenuta a far capo, in assenza della D.L., per ogni incombenza relativa alla D.L. stessa. Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che la ditta intendesse affidare.
Egli fornirà alla ditta, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero
ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla D.L. le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto, capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o di materiali, ecc..., necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, la Ditta è tenuta a fornire i materiali ed eseguire le opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà la D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso.
A tale Direttore dei Lavori è affidata la responsabilità - per conto dell'Amministrazione
- della esecuzione del contratto, ovvero la funzione di verifica della realizzazione dei lavori in corso d’opera ai fini dell’applicazione da parte dell’Appaltatore delle clausole contrattuali e delle regole della buona tecnica.
Art. 2.10
STIPULA DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
I termini previsti dalla vigente normativa decorrono dalla data del contratto, che verrà stipulato, in ordine alle disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo a seguito della verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti, e previa consegna della documentazione richiesta a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva.
In particolare, prima della stipula del contratto, la Ditta dovrà:
⮚ comunicare i seguenti nominativi:
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della Ditta;
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata l’attuazione ed il controllo di esecuzione in cantiere dei piani di sicurezza, nonché le misure di prevenzione e protezione concordate con l’Istituto al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera e le attività istituzionali dell’INPS, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 106/2009;
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà sempre in cantiere durante lo svolgimento dei lavori e che sarà incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.
⮚ Xxxxxxx le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
⮚ Xxxxxxx le garanzie assicurative previste dall’art. 129 del D. Lgs. n.163/2006, ed esplicitamente indicate all’art. 2.8 del presente c.s.a.
⮚ Presentare al visto del Responsabile del procedimento e della Direzione dei Lavori, il programma per lo sviluppo dei lavori, giusta le disposizioni portate dall'art. 36 e dall'art. 45, comma 10, del Regolamento di attuazione, tenendo presente che le modalità di esecuzione dei lavori, i tempi e le zone di intervento dovranno essere concordate con la Direzione Lavori stessa e, quando occorrente, con la Direzione della Sede al fine di limitare le interferenze con l’attività istituzionale dell’Ente.
Tale programma comprende le seguenti voci:
1. Sequenza delle lavorazioni e, pertanto, delle zone di intervento interessate;
2. Durata delle singole lavorazioni;
3. Il numero degli operai impiegati per ogni lavorazione;
4. Importo degli stati di avanzamento dell’esecuzione degli interventi alle scadenze temporali fissate dal programma, considerate le condizioni contrattuali dei pagamenti previste al successivo articolo 2.12.
Qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione come sopra concordati, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per far fronte ai maggiori oneri di spesa a cui andrebbe incontro l'Istituto, causa il mancato utilizzo dei locali da parte dell’Amministrazione.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP..
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
Nel verbale di consegna l’appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assommano nella fattispecie all’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine verrà applicata una penale di €. 50,00# (Euro cinquanta/00).
Entro 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l’Appaltatore predisporrà a sua cura e spese i progetti esecutivi cantierabili delle opere da realizzare, completi di tutti i dettagli necessari per la comprensione degli stessi e della descrizione dei tipi e della marca dei materiali che intende utilizzare.
Tali progetti verranno presentati alla D.L. per accettazione, rimanendo inteso che eventuali tempi per adeguare i predetti progetti a osservazioni e richieste dalla D.L. non autorizzeranno l’appaltatore a pretendere proroghe (che per tale caso non potranno essere concesse) al tempo utile per la realizzazione dell’intervento.
La D.L. provvederà a restituire gli elaborati firmati per accettazione con le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie.
E’ facoltà della Direzione Lavori esonerare la Ditta dalla redazione di tali progetti, formalizzando detto esonero.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00# (diconsi Euro cento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di prevista ultimazione, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56, ai D. Lgs. 626/94, 494/96 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione come sopra concordati, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per far fronte ai maggiori oneri di spesa a cui andrebbe incontro l'Istituto, causa il mancato utilizzo dei locali da parte dell’Amministrazione.
La Direzione dei Lavori potrà disporre la sospensione dei lavori per uno o più periodi, fino ad un massimo complessivo di giorni 120 (centoventi); dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui agli articoli specifici di cui al Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione, che danno all'Appaltatore diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso il limite massimo di sei mesi.
Analogamente le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del
d.P.R. 554/99 e dell'articolo 91, comma 5, e dell'articolo 141, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i
mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza.
Art. 2.11 SICUREZZA DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che:
- L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza;
- L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di sinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
Per evidenti ragioni di sicurezza, in nessun caso il numero degli operai presenti in cantiere potrà essere minore di due.
Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza.
L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Area Professionale Tecnico Edilizia- xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute.
Il progettista ha redatto:
• il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i., che viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto;
• un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione).
Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare all’Istituto appaltante:
- eventuali proposte integrative del sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al precedente art. 2.9.
- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento.
I contenuti del piano operativo devono prevedere, ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, a perfetta integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore.
Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni".
L’appaltatore deve, altresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi
Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento.
All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto ed in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici.
Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere riconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza, sia per primo soccorso sia per incendio, e del medico competente. Dovrà comunicare il nominativo del responsabile dei lavoratori (RSL) ed altresì consegnare copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per tutte le figure della sicurezza, come sopra individuate.
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131, comma 2 della norma di riferimento, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
i dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Tutti i documenti relativi alla sicurezza e di coordinamento sopra definiti costituiscono parte integrante del contratto di appalto.
Il piano (o i piani) redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento.
In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto :
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a:
• segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa:
- che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto;
- che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura ed urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione.
Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00).
Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Dette consultazioni, nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, firmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate.
La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza.
Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, alla cooperazione, nonché alla reciproca informazione.
Ulteriori particolari clausole contrattuali che definiscono la prevenzione dei rischi saranno valutate successivamente all’aggiudicazione e durante l’esecuzione dei lavori, in accordo fra le parti sopra menzionate.
Tutte le clausole del presente appalto connesse agli oneri e obblighi
dell’appaltatore, con particolare riferimento a quelle della sicurezza, valgono anche per le ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea di imprese o consorzio e per i lavoratori autonomi, che assumono, pertanto, nelle figure dei legali rappresentanti le responsabilità spettanti per legge. Successivamente all’aggiudicazione, quindi, tutti i documenti, le clausole attinenti la sicurezza, nonché quant’altro ritenuto necessario dovranno essere formalmente accettati da tutti i legali rappresentanti delle imprese e/o lavoratori autonomi.
Art. 2.12
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione.
Se non diversamente specificato nella lettera di invito, i pagamenti in acconto verranno effettuati con l'avanzamento dei lavori, in relazione:
- per i lavori a misura, alla quota parte delle forniture e dei lavori effettuati rispetto all'importo di aggiudicazione ed all’esecuzione di economie;
- per i lavori a corpo, alla quota percentuale eseguita per ciascuna delle categorie di lavorazione in cui è stato suddiviso l’appalto ed alla realizzazione di economie.
La contabilizzazione sarà effettuata con le modalità previste dal Regolamento di attuazione e dal Capitolato Generale.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore ad Euro 200.000,00# (duecentomila/00).
Sull'importo dei singoli stati di avanzamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a norma dell'art. 7 del Capitolato Generale per gli Appalti.
Sull’importo dei singoli stati di avanzamento verranno, inoltre, dedotti gli importi relativi:
- all’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale durante l’esecuzione dei lavori;
- alle somme pari al 40% del dovuto qualora l’Appaltatore, ditta associata o subappaltatrice risulti non rispettare le norme citate all’art.7 comma 1 del Capitolato generale.
Qualora a carico della ditta contraente risulti, successivamente alla aggiudicazione, una situazione di mancata regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali (incluse le casse edili ove previste) il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché della rata di saldo e l’eventuale svincolo anticipato delle ritenute di garanzia sono subordinate alla regolarizzazione del debito riscontrato.
In caso di mancata regolarizzazione l’INPS si riserva il diritto di trattenere sulle somme dovute alla ditta aggiudicataria gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati.
I pagamenti saranno, altresì, subordinati alle verifiche previste dalla legislazione e dalle norme attuative vigenti in materia di disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in vigore al momento dell’indizione dell’appalto e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dello stesso.
Qualora a carico della ditta appaltatrice risultino inadempienze, si procederà secondo i dettami di legge.
Le riserve di pagamento saranno applicate anche qualora le irregolarità di cui sopra risultino a carico dei subappaltatori/ lavoratori autonomi esecutori dell’appalto per conto della ditta contraente, per i quali la stessa resta unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti con le seguenti modalità:
- nella misura del 20% ad avvenuta consegna dei lavori;
- nella misura del 30% ad avvenuta esecuzione del 50% dell’importo netto
contrattuale;
- nella misura del 30% ad avvenuta esecuzione dell’80% dell’importo netto contrattuale;
- la rata di saldo con lo stato finale dei lavori.
I termini di pagamento degli acconti sono quelli fissati dal Capitolato generale e dal Regolamento di attuazione.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura in originale e due copie intestate all’INPS- Sede Regionale per la Liguria- Area Professionale Tecnico Edilizia- xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- 00000 XXXXXX (P.IVA n. 02121151001).
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000
La rata di saldo corrispondente all'importo delle somme trattenute per garanzia e risultante dalla effettiva liquidazione, sarà corrisposta a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale per gli Appalti.
A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'Appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto.
Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 2.13 VERIFICHE DI RISPONDENZA
La Ditta dovrà dare la propria assistenza al Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa procedere alle misurazioni per la contabilità dei lavori e alle verifiche di rispondenza necessarie, nonché per tutte la verifiche occorrenti anche in sede di collaudo. Si applicano le specifiche di cui agli artt.18 e 19 del Capitolato generale.
Art. 2.14 VERBALE DI ULTIMAZIONE.
Il verbale di ultimazione dei lavori sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione delle opere.
Qualora alla scadenza del termine di ultimazione tale stato di compiutezza e di perfezione non venga riconosciuto dalla Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà i lavori necessari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
Trascorso inutilmente anche tale tempo, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza della Ditta, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, e dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate.
Art. 2.15 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 2.16 COLLAUDO
I tempi e le modalità di redazione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione sono quelli definiti dalla legislazione vigente.
Art. 2.17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente per quante volte occorra;
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti ( di carico, scarico, movimentazione dei materiali) per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) Lo spostamento di materiali od altre attrezzature presenti in cantiere, siano essi di proprietà della ditta o di proprietà dell'Istituto
4) La direzione, la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
5) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
6) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, ove non siano resi disponibili locali da parte dell'Istituto, sia quelli per il personale, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, sia quelli per la custodia dei materiali e dell'attrezzatura necessari per l'esecuzione dei lavori.
7) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) La fornitura di campionature di materiali o di lavorazioni, eventualmente già in sede di esame delle offerte, da depositarsi, a cura e spese della Ditta, nei modi e nei luoghi che l'Istituto indicherà. Sugli stessi dovrà essere effettuata, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, presso i laboratori degli Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni incaricati, l'esecuzione di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, ovvero sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La Ditta sarà tenuta a reintegrare i
campioni che, in conseguenza dell'effettuazione delle prove tecnologiche di cui al sopracitato articolo, fossero andati distrutti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione delle opere: detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione o l’avvenuta approvazione del collaudo.
10) La responsabilità civile e penale per danni causati a terzi data l'eventuale contemporanea presenza nell'edificio di persone non in rapporto con la Ditta. In particolare, dovrà essere prestata specifica cura:
a) nel definire e segnalare con apposita cartellonistica le aree di cantiere;
b) nell’adottare tutte quelle misure per ridurre al minimo i disagi dovuti alle polveri, al rumore, ai fumi. Nel caso specifico, le lavorazioni che provocano rumori elevati ed analoghi disagi dovranno essere preventivamente segnalate ed eseguite possibilmente nelle ore pomeridiane, previ accordi con la D.L. e/o la Direzione della Sede.
11) L'attenzione ai particolari oneri propri dei lavori del presente appalto e derivanti:
a) dalla zona in cui è ubicata l'unita immobiliare con tutti i limiti che da ciò conseguono relativamente ai trasporti, alla sosta, al carico e scarico dei materiali e delle attrezzature e quindi alle ore in cui gli uni e gli altri possano avvenire;
b) dalle difficoltà inerenti al carico, scarico ed al trasporto dei materiali (di risulta o di fornitura) in relazione ai limiti di sagoma e di carico dei veicoli usabili e allo stesso interno dello stabile;
c) dalle difficoltà inerenti in genere all'esecuzione delle opere appaltate con la eventuale contemporanea presenza nei locali adiacenti al cantiere di personale dell'Istituto e di pubblico;
d) dalla particolare cura ed attenzione con la quale eseguire i lavori onde evitare di danneggiare quant'altro fornito o eseguito da altre ditte.
12) Il ripristino di qualunque parte di fornitura e/od opera di altra ditta eventualmente danneggiata dalle proprie maestranze.
13) L'allaccio ed il trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai lavori, fornite dall'Istituto;
14) il provvisorio smontaggio di porte di accesso, di controsoffittature, di pavimenti sopraelevati, di corpi illuminanti, tramezzature mobili, ecc.., l'eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai naturali deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni in oggetto ed il successivo rimontaggio;
15) La protezione mediante fasciature, coperture, ecc. delle suppellettili, degli arredi, degli archivi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;
16) L'adozione di tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele necessari al fine di evitare danneggiamenti, deterioramenti a qualunque parte dell'edificio (es.: pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pareti mobili, tinteggiature, corpi illuminanti, infissi interni, arredi, apparecchiature elettroniche, ecc..)
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
18) Il pagamento di ogni e qualsiasi tassa e contributo necessari per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, quali ad esempio gli oneri per concessioni comunali ( espletamento delle pratiche per eventuale licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa in opera di ponteggio esterno, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, allo scarico degli stessi, all'esecuzione dei lavori ovvero alle stesse opere finite, con esclusione dell'IVA.
19) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. in particolare si evidenzia che l’utilizzo delle zone di transito deve essere limitato alle necessità e per nessun motivo in dette zone possono essere lasciati materiali incustoditi. Inoltre, il transito di materiali
ingombranti e arrecanti possibili rischi per il passaggio di persone non addette ai lavori deve essere sempre in ogni caso segnalato e concordato con la Direzione Lavori e con la Direzione della Sede;
20) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
21) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
22) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolar modo le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Pertanto, ogni più ampia responsabilità civile e penale, sia in caso di infortuni, sia in caso di furti o danni di qualsiasi genere ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
23) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà effettuare la perfetta pulizia dei locali oggetto d'intervento dopo ultimate le opere nell'epoca indicata dalla Direzione dei Lavori, nonché rispettare l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
24) La manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo definitivo, ivi compresa l'eliminazione di qualsiasi difetto di funzionamento, la sostituzione delle parti difettose e quanto altro necessario;
25) L'interesse dei capitali, l'alea sul costo dei materiali e della mano d'opera, restando pertanto a suo carico esclusivo il rischio di minor guadagno ed anche di una perdita derivante da errato apprezzamento nel fare l'offerta o da circostanze o da evenienze più sfavorevoli di quelle previste o prevedibili;
26) L'onere delle soggezioni che, nella esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla coesistenza in luogo delle normali attività d'ufficio dell'Amministrazione appaltante. La Ditta appaltatrice dichiara quindi di non aver ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con la successione prescritta dal presente C.S.A. e che verrà tempestivamente prescritta dalla Direzione dei Lavori nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente appalto, possano svolgersi con continuità, nei tempi e nei modi richiesti da questa Amministrazione;
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare
dell'Appalto" del presente Capitolato, e pertanto la Ditta nulla potrà richiedere per gli oneri sopra citati.
Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 2.18
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E/O DEL LAVORATORE AUTONOMO QUALE DATORE DI LAVORO
Si specifica che l'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, quei provvedimenti e quelle cautele per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ai sensi delle norme previste dai D.P.R. n.547 del 27.05.1955, n.164 del 17.01.1956, n.302 del 19.03.1956, dal D.Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di attuazione e dal Capitolato generale.
I datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e curano in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Con riferimento al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., i datori di lavoro:
a) Adottano le misure conformi alle prescrizioni previste dagli allegati al citato X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevato sia l'Istituto Appaltante sia il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori, nonché il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera.
Art. 2.19 GARANZIA
Per la durata prevista dalla Legge (e con un minimo, comunque, di cinque anni) a far tempo dal collaudo, l'appaltatore garantisce l'Istituto contro i vizi e i difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti.
Per la durata sopraindicata l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle prove, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre prestazioni che fossero richieste in conseguenza.
Art. 2.20
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' - COLLAUDI - FASCICOLO DI MANUTENZIONE
In ogni caso ed indipendentemente dall’importo o dalle dimensioni dello stesso, sarà cura della Ditta appaltatrice provvedere:
- al rilascio di tutte le dichiarazioni di conformità e certificazioni di materiali, nonché dichiarazioni di esecuzione nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di lavorazioni di cui all’oggetto dell’appalto;
- alle prove e verifiche di buon funzionamento previste da specifiche norme attinenti le opere dell’appalto;
- all’esperimento di tutte le pratiche per l’ottenimento di collaudo, ove necessario, da parte di Enti di controllo dell’attività oggetto dell’appalto;
- alla costituzione del fascicolo di manutenzione delle opere oggetto d’appalto, la cui redazione deve rispettare le indicazioni della normativa vigente in materia.
Art. 2.21
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: come da specifiche tecniche.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli come da disposizioni della D.L., intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Art. 2.22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante, ove non vengano risolte ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. mediante accordo xxxxxxx, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 241 e 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Per i casi non riconducibili alle fattispecie di cui sopra, si elegge quale Xxxx competente quello di Genova.
Art. 2.23
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede
di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133,. D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Xxxxxx.Xx Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 554/99, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.
Art. 2.24
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA.
I lavori e le somministrazioni in economia, la cui esecuzione è prevista a titolo del tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta a volta impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia sono stabiliti con le modalità seguenti:
1) MERCEDI OPERAIE - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità lavorative (secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della mano d'opera e che dovrà in ogni caso essere esibito alla Direzione dei Lavori) sarà accreditato all'Appaltatore l'importo della mano d'opera riportato nel Prezziario Regionale Opere Edili della Liguria, relativo all'anno in corso alla data di aggiudicazione, aumentato di un importo pari al 26,50% per tenere conto degli utili e delle spese generali dell'impresa. Su detto importo sarà applicata la percentuale di ribasso espressa in offerta, che contabilmente sarà portata in detrazione.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
2) MATERIALI E NOLI - Saranno accreditati all'Appaltatore i prezzi elementari dei materiali a piè d'opera riportati nel Prezziario della Camera di Commercio Ligure (edizione relativa all'anno in corso alla data di aggiudicazione) con la maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utili d'impresa (su detta percentuale verrà applicato il ribasso d'asta), nel Prezziario Informativo delle Opere Edili di Milano (edizione relativa all'anno in corso alla data di aggiudicazione), ridotti del valore ottenuto applicando la percentuale di ribasso espressa in offerta sulla quota parte di detto importo relativa agli utili ed alle spese generali dell'impresa pari al 26,50%.
Nel caso in cui i prezzi dei materiali e dei noli non fossero riportati nei listini suddetti saranno applicati i prezzi risultanti dalle fatture quietanzate.
Sarà onere della ditta aggiudicataria provvedere prima dell’inizio dei lavori all’acquisizione dei prezziari sopra indicati da consegnare alla Direzione Lavori.
Art. 2.25
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1
NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le modalità particolareggiate di misurazione e valutazione dei lavori sono descritte nelle allegate specifiche tecniche per ciascuna voce considerata nell'offerta.
Per tutte le opere non indicate le modalità di misurazione saranno quelle previste dalle normative nazionali.
In linea generale, si precisa quanto segue.
Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta.
b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.
All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Art. 3.2 MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddifino alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante (v. Art. 2.6 - Disciplina del subappalto).
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.
Art. 3.3 NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti
meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 3.4 TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
CAPITOLO 4
LAVORI VARI
Art. 4.1
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per la disciplina di eventuali lavori non previsiti, modifiche o varianti in corso d’opera, si fa riferimento a quanto esplicitato all'Art. 1.2 del presente Capitolato.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
Art. 4.2
LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. LL.PP. 246/89, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il Direttore dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
INDICE
LAVORI EDILI
1) Oggetto dell'Appalto - Prezzo - Descrizione delle Opere pag. 2
1) Oggetto dell'Appalto " 2
2) Forma e Ammontare dell'Appalto " 2
3) Descrizione dei lavori " 3
4) Forma e Principali Dimensioni delle Opere " 3
5) Variazioni delle Opere Progettate " 3
2) Disposizioni Particolari Riguardanti l'Appalto e Modo di Valutare i Lavori " 5
1) Osservanza del Capitolato Generale e di Particolari Disposizioni " 5
2) Documenti che fanno parte del Contratto " 6
3) Qualificazione dell'Impresa Appaltatrice " 7
4) Cauzione Provvisoria " 7
5) Cauzione Definitiva " 7
6) Disciplina del Subappalto " 8
7) Trattamento dei Lavoratori " 10
8) Coperture Assicurative " 11
9) Direzione dei lavori " 12
10) Consegna dei Lavori - Programma Operativo - Inizio Termine e Sospensioni 12
11) Sicurezza dei Lavori " 16
12) Anticipazione e Pagamenti in Acconto " 20
13) Verifiche di rispondenza " 22
14) Verbale di ultimazione " 22
15) Conto Finale " 22
16) Collaudo " 23
17) Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell'Appaltatore
Responsabilità dell'Appaltatore " 23
18) Obblighi dell'appaltatore e/o del lavoratore autonomo
quale datore di lavoro | " | 26 |
19) Garanzia | " | 27 |
20) Certificazioni e dichiarazioni di conformità | ||
Collaudi - Fascicoli di manutenzione | " | 27 |
21) Proprietà dei Materiali di Escavazione e di Demolizione | " | 27 |
22) Definizione delle Controversie | " | 27 |
23) Disposizioni Generali Relative ai Prezzi | " | 28 |
24) Lavori e somministrazioni in economia | " | 28 |
25) Cartelli all’esterno del cantiere | “ | 29 |
3) Norme per la misurazione e valutazione dei lavori | " | 30 |
1) Norme generali | " | 30 |
2) Manodopera | " | 31 |
3) Noleggi | " | 31 |
4) Trasporti | " | 32 |
4) Lavori Vari | " | 33 |
1) Lavori Eventualmente non Previsti | " | 33 |
2) Limitazione delle Barriere Architettoniche | " | 33 |