Condizioni generali di riparazione
Condizioni generali di riparazione
I. Ambito di validità, clausola negatoria, diritti di proprietà / diritti d‘autore e segretezza
1. Tutte le riparazioni, i lavori di manutenzione e servizi affini (di seguito designati con ripa- razione) della Xxxxx Xxxxx Kältemaschinenbau AG (di seguito detta: commissionario) si basano esclusivamente sulle Condizioni Generali di Riparazione e su alcuni accordi cont- rattuali a parte. Le altre condizioni del cliente (di seguito: Committente) non sono parte del contenuto contrattuale, neppure con l‘accettazione dell‘incarico (senza contraddizioni).
2. Se il nostro servizio comprende anche forniture, valgono con le relative premesse le nostre
„Condizioni generali di contratto e fornitura“ e le nostre „Condizioni di garanzia“.
3. Le presenti condizioni di riparazione valgono anche per tutti i futuri rapporti contrattuali tra il commissionario e committente, anche se esse non vengono di nuovo esplicitamente concordate.
4. Il commissionario si riserva sul committente tutti i diritti di proprietà e d‘autore per i campi- oni, disegni, modelli, utensili, preventivi di spese, e per tutte le informazioni eventualmente di tipo fisico ed intellettuale messe a disposizione del committente(anche in forma elett- ronica); senza il previo consenso del commissionario tali informazioni non devono essere rese accessibili a terzi e, in caso di mancata assegnazione dell‘incarico devono essere res- tituite tempestivamente al commissionario su richiesta dello stesso.
5. I partner contrattuali si obbligano a trattare con riservatezza tutti i dettagli non pubblici di carattere commerciale o tecnico dei quali vengono a conoscenza durante il loro rapporto commerciale e a considerarli segreti commerciali. Se uno dei partner contrattuali si accorge che le informazioni sottoposte a segretezza sono entrate in possesso di un terzo non auto- rizzato o se un documento riservato è andato perduto, ne darà tempestiva comunicazione all‘altro partner contrattuale. In caso di violazioni degli obblighi di confidenzialità, segreto commerciali ed obblighi affini, il commissionario si riserva espressamente di adire le vie legali, dapprima quelle del processo civile e, se necessario, quelle del processo penale.
II. Presentazione dei costi e preventivo delle spese non vincolanti
1. Ove possibile, al committente, al momento della stipula del contratto, saranno presentati in modo non vincolante i costi previsti per la riparazione.
Se non è possibile eseguire la riparazione a questi costi, o se durante il lavoro di riparazio- ne il commissionario ritiene necessaria l‘esecuzione di lavori aggiuntivi, allora è necessario richiedere comunque il consenso del committente se i costi superano di oltre il 15% quelli inizialmente prospettati.
2. Se il committente prima dell‘esecuzione della riparazione desidera un preventivo di spesa con prezzi vincolanti, deve esigerlo espressamente. Un preventivo spese di questo tipo
– se non diversamente concordato – è vincolante solo se consegnato per iscritto. Il com- missionario è vincolato al suo preventivo spese per un mese. I servizi che il commissiona- rio effettua per il committente per la redazione del preventivo di spesa, possono essere addebitati al committente, se dopo la redazione del preventivo di spesa non consegue un‘assegnazione dell‘incarico, se i servizi espletati nell‘esecuzione della riparazione non possono essere recuperati o se la riparazione non è fattibile (vedi punto IV.).
Se durante l‘esecuzione della riparazione insorgessero delle difficoltà o se il commissio- nario, durante la riparazione ritenesse necessaria l‘esecuzione di lavori supplementari, i costi indicati nel preventivo di spesa non devono essere superati, se il committente, dopo essere stato informato in merito dal commissionario, non ha espresso il suo consenso al superamento di detti costi.
III. Entità della prestazione
1. L‘incarico di riparazione viene eseguito accuratamente nel rispetto dei lavori definiti nell‘assegnazione dell‘incarico (o nella conferma d‘ordine).
Il commissionario si riserva di eseguire lavori aggiuntivi non stabiliti nell‘assegnazione dell‘incarico se essi sono necessari per rendere di nuovo pienamente utilizzabile l‘oggetto della riparazione o se sono necessari per l‘esecuzione della riparazione; in tal caso è co- munque necessario il consenso del committente, se i costi indicati superano di oltre il 15% quelli riportati nel preventivo di spesa.
2. Se l‘entità dell‘originario ordine di riparazione fosse ampliata o modificata su richiesta del committente rispetto a quanto originariamente concordato, allora si rende necessario un ordine aggiuntivo separato.
3. Altri lavori non stabiliti nel conferimento dell‘incarico (o nella conferma d‘ordine) ovvero nell‘ordine aggiuntivo, nonché altri componenti difettosi dell‘oggetto della riparazione, non sono compresi nell‘incarico di riparazione. Si esclude in tal senso qualsivoglia respon- sabilità del commissionario.
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4. I componenti smontati o sostituiti durante la riparazione, nonché i componenti difettosi dati come modelli, se non diversamente concordato per il caso specifico, diventano di proprietà del commissionario.
IV. Riparazioni non eseguibili
1. I servizi svolti per la consegna di un preventivo di spesa e l‘ulteriore dispendio di tempo derivato (ricerca dei vizi come orario di lavoro) vengono conteggiati al committente se la riparazione, per motivi indipendenti dal commissionario, non può essere eseguita, in particolare nel caso in cui il vizio contestato non sia emerso durante il lavoro di ispezione, i pezzi di ricambio non sono disponibili, il committente non rispetta dolosamente una scadenza concordata, il contratto è stato disdetto durante l‘esecuzione.
2. L‘oggetto della riparazione deve essere riportato allo strato originale precedente alla ripa- razione solo su espressa richiesta del committente e con rimborso delle spese, a meno che i lavori eseguiti si rilevino non necessari.
3. In caso di riparazione non eseguibile, il commissionario non risponde di danni derivati all‘oggetto della riparazione, della violazione di obblighi contrattuali accessori e neppure di danni che non si sono verificati direttamente sull‘oggetto della riparazione stessa, in- dipendentemente da quale sia la motivazione giuridica cui il committente si appella: ad integrazione vale il punto XII. (esclusione di responsabilità).
X. Xxxxxx e compensazione
1. Il commissionario ha il diritto di esigere alla stipula del contratto o alla restituzione dell‘oggetto della riparazione un adeguato acconto o una garanzia.
2. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono franco stabilimento, escluso imballaggio, tras- porto, assicurazione, costi doganali ed altri eventuali costi accessori. Ai prezzi deve essere aggiunta l‘imposta sulla cifra d‘affari nell‘importo di volta in volta valido.
3. Il pagamento deve essere effettuato alla consegna o al collaudo, oppure a fattura ricevuta e senza sconto.
4. Il diritto di trattenere pagamenti o di compensarli con contro diritti spetta al committente solo se vengono constatate in via giuridica e incontestata le sue contro pretese.
5. Se il committente sospende i suoi pagamenti, si crea una situazione di sovra indebita- mento, viene richiesta l‘apertura di una procedura di fallimento, di concordato o un procedimento affine, oppure se il committente entra in morosità con pagamento di un assegno o di una cambiale esigibile, allora l‘intero credito del commissionario diviene im- mediatamente esigibile. Lo stesso dicasi in caso di altra compromissione della situazione economica del committente. Il commissionario ha in tal caso il diritto di esigere sufficienti prestazioni di garanzia o di recedere dal contratto.
VI. Riparazione nella sede del commissionario
1. Il committente deve mettere a disposizione l‘oggetto della riparazione a proprio rischio e a proprie spese (trasporto ecc.) nella sede del commissionario (Offenburg) o in un altro luogo stabilito dal commissionario per l‘esecuzione del lavoro di riparazione.
In particolare, prima dell‘invio al commissionario, devono essere tolti dall‘oggetto della riparazione tutti i prodotti estranei, gli accessori, i prodotti aggiuntivi, programmi, dati e dispositivi di archiviazione,i quali non siano direttamente componenti dell‘oggetto di riparazione; in tal senso il commissionario non risponde di danni per oggetti che non sono stati rimossi dal committente o che erano danneggiati prima che arrivassero presso il com- missionario. Allo stesso modo, l‘oggetto della riparazione deve essere preparato adegua- tamente dal committente per la spedizione (pulito, completamente svuotato, attivate le protezioni per il trasporto ecc.) e imballato secondo i dettami degli imballi commerciali. Il committente in qualità di mittente, si obbliga a rimuovere completamente e senza la- sciare residui, tutte le sostanze pericolose, velenose o nocive per la salute, con le quali l‘apparecchio è entrato a contatto, in modo che il commissionario in qualità di destinatario possa ricevere l‘apparecchio senza pericolo alcuno.
Dopo l‘esecuzione della riparazione, l‘oggetto della riparazione deve essere ritirato dal committente a proprio rischio e a proprie spese (trasporto ecc.).
2. Il committente si assume di volta in volta il rischio del trasporto.
3. Durante il lasso di tempo della riparazione in officina, il committente è responsabile del mantenimento di una protezione assicurativa per l‘oggetto della riparazione (x.xx. per in- cendio, allagamento, tempesta, rottura delle macchine ecc.). Solo su espresso desiderio e a spese del committente è possibile procurare tale protezione assicurativa contro questi rischi.
4. In caso di ritardo del committente nel ritiro dell‘oggetto, il commissionario può computare un contributo per lo stoccaggio dell‘oggetto della riparazione presso la propria officina. L‘oggetto della riparazione può essere custodito anche in altro modo a discrezione del commissionario. I costi e i rischi dello stoccaggio sono a carico del committente.
VII. Riparazione nella sede del committente
1. Per le riparazioni presso la sede del committente, egli deve sostenere a sue spese il perso- nale del commissionario addetto alla riparazione nell‘esecuzione della riparazione.
2. Il committente deve adottare le misure specifiche sul posto in cui avviene la riparazione,
Xxxxx Xxxxx Kältemaschinenbau AG · Xxxxxx-xxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx 0 · 77656 Offenburg/Germania · Telefono x00-000-0000-0 · Fax x00-000-00000 · E-mail: xxxx@xxxxx-xxxxxx.xxx · xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx
necessarie per la protezione di persone e cose. Egli deve inoltre informare il responsabile della riparazione del commissionario in merito alle prescrizioni specifiche di sicurezza vi- genti, laddove esse siano di rilievo per il personale addetto alla riparazione.
3. Il committente è tenuto a prestare a proprie spese ausilio di tipo tecnico, in particolare:
– Messa a disposizione del personale ausiliario necessario in numero necessario alla ripa- razione e per il tempo necessario; gli aiutanti devono seguire le istruzioni del responsabile della riparazione. Il commissionario non si assume alcuna responsabilità per gli aiutanti. Se in base alle istruzioni del responsabile della riparazione, gli aiutanti provocano un danno, allora si applicano i punti XI. (rivendicazioni per vizi) e XII. (esclusione di responsabilità).
– Messa a disposizione dei dispositivi necessari e degli utensili pesanti, nonché degli og- getti e materiali di consumo necessari.
– Messa a disposizione di riscaldamento, illuminazione, energia, acqua, inclusi gli allacci necessari.
– Messa a disposizione dei necessari ambienti asciutti e chiusi per la conservazione degli attrezzi ad uso del personale addetto alla riparazione.
– Protezione del luogo della riparazione e dei materiali da influssi dannosi di qualunque natura, pulizia del luogo della riparazione.
– Messa a disposizione di spazi di sosta e lavoro adatti a sicuri contro i furti (con ris- caldamento, illuminazione, lavabi, sanitari) e pronto soccorso per il personale addetto alla riparazione.
– Messa a disposizione di materiali ed esecuzione di tutte le azioni necessarie per la messa in regola dell‘oggetto della riparazione e per l‘esecuzione della prova prevista dal contrat- to.
4. Il supporto tecnico del committente deve garantire che la riparazione possa iniziare subito dopo l‘arrivo del personale addetto e proceda senza ritardi fino al collaudo.
5. Se il committente non rispetta i propri obblighi, dopo la fissazione di un termine, il com- missionario ha il diritto ma non l‘obbligo di far eseguire le azioni spettanti al committente in sua vece e a sue spese. Per il resto, restano intatti i diritti e le rivendicazioni di legge del commissionario.
VIII. Termine di riparazione
1. I dati relativi ai termini di riparazione si basano su stime e quindi non sono vincolanti.
2. L‘accordo di un termine di riparazione vincolante che deve essere definito come tale per iscritto, può essere preteso dal committente se è stato definito con esattezza l‘ammontare dei lavori. Il rispetto delle scadenze e dei termini presuppone l‘arrivo puntuale delle infor- mazioni e dei documenti che il committente è tenuto a fornire, come i necessari permessi, autorizzazioni e chiarimenti e il puntuale adempimento dei suoi obblighi di partecipazione.
3. Il termine di riparazione vincolante si ritiene rispettato se allo scadere dello stesso l‘oggetto della riparazione è pronto per il ritiro da parte del committente ovvero se sono necessari ancora solo lavori di minore entità, che non compromettono la capacità di funzionamento.
4. In caso di incarichi aggiuntivi o integrativi conferiti in ritardo o se sin rendono necessari lavori di riparazione aggiuntivi, il termine si proroga di conseguenza.
5. Se la riparazione subisce ritardi per xxx xx xxxxx xxxxxxxx, contestazioni lavorative o per l‘instaurarsi di circostanze non imputabili al commissionario, allora avrà luogo adeguata proroga; lo stesso dicasi anche se tali circostanze si verificano dopo che il commissionario è entrato in una situazione di ritardo. Allo stesso modo, in caso di consegna del commis- sionario non corretta, non esente da vizi o non puntuale o in caso di ritardo imputabile al committente.
6. Se la spedizione dell‘oggetto della riparazione viene ritardata per motivi imputabili al committente, a partire da una settimana dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione, gli saranno addebitati i costi dovuti al ritardo.
7. Sono escluse altre rivendicazioni (risarcimento danni ecc..) del committente per ritardi nel- la consegna, a meno che non vi siano le condizioni descritte nel punto XII. (esclusione di responsabilità).
IX. Collaudo
1. Il committente è obbligato al collaudo del lavoro di riparazione non appena gli viene seg- nalata la conclusione dello stesso e ad è stato effettuato il controllo contrattualmente previsto del lavoro stesso.
2. Se la riparazione si rivela non conforme al contratto, il commissionario è obbligato a ripa- rare il vizio. Questo non vale se il vizio non è rilevante per gli interessi del committente o se si basa su situazioni imputabili al committente.
Se è presente un vizio non fondamentale, che in particolare non compromette la funziona- lità dell‘oggetto riparato, il committente non può rifiutare di accettare la riparazione.
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3. Se il collaudo subisce un ritardo senza che il commissionario ne abbia colpa, allo scadere di due settimane dalla notifica di conclusione della riparazione, essa si intende accettata. Ciò vale anche nel caso di un utilizzo o ritiro parziale dell‘oggetto riparato da parte del committente, per lo stato di esercizio, la produzione o altra effettiva messa in funzione.
4. Con il collaudo e l‘accettazione decade la responsabilità del commissionario per vizi palesi, se il committente non si è riservato la rivendicazione per uno specifico vizio.
5. Le spese del collaudo sono a carico del committente.
6. Se il committente ritarda il collaudo, al commissionario spetta un credito per la custodia dell‘oggetto riparato, in particolare un contributo per la conservazione in loco. L‘oggetto della riparazione può essere custodito anche in altro modo a discrezione del commissiona- rio. I costi e i rischi dello stoccaggio sono a carico del committente. Per il resto, in caso di mancato ritiro, valgono le regolamentazioni di legge, in particolare quelle per il ritiro non eseguito.
X. Riserva di proprietà e diritto di pegno esteso
1. Il commissionario si riserva la proprietà su tutti gli accessori e i pezzi di ricambio, i moduli di ricambio ecc. fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal contratto di riparazi- one. Possono essere presi altri accordi di garanzia.
2. Oltre al diritto di pegno legale, al commissionario spetta per via del suo credito derivante dal contratto di riparazione, un diritto di pegno sull‘oggetto di riparazione del committente del quale egli è entrato in possesso in base al contratto. Il diritto di pegno può essere rivendicato anche per crediti derivanti da lavori, forniture di pezzi di ricambio e altri servizi svolti in precedenza.
XI. Rivendicazione di vizi
1. Dopo l‘accettazione della riparazione, il commissionario risponde solo per vizi della ripa- razione, con esclusione di tutte le altre rivendicazioni del committente - senza toccare i seguenti punti 5 e 6 e il punto XII. (esclusione di responsabilità) - in modo che egli abbia a riparare i vizi. Il committente deve comunicare al commissionario contestazioni e vizi immediatamente e per iscritto.
2. Se la contestazione si rivela legittima, il commissionario dei costi derivanti dalla rimozione del vizio, si fa carico dei soli costi per il pezzo di ricambio (eventualmente del trasporto dello stesso solo a livello nazionale).
Se invece la contestazione si rivela illegittima ovvero come caso descritto al punto 7, il committente si fa carico di tutti i costi derivati al commissionario da tale situazione.
3. Il luogo della riparazione successiva viene scelto unicamente dal commissionario. In linea di massima la riparazione successiva si svolge nella sede del commissionario (Offenburg) o un altro luogo che il commissionario reputi adatto alla riparazione successiva.
4. Il committente deve mettere a disposizione a proprio rischio e a sue spese (trasporto ecc.) l‘oggetto della riparazione al commissionario nel luogo definito al punto 3.
In particolare, prima dell‘invio al commissionario, devono essere tolti dall‘oggetto della riparazione tutti i prodotti estranei, gli accessori, i prodotti aggiuntivi, programmi, dati e dispositivi di archiviazione,i quali non siano direttamente componenti dell‘oggetto di riparazione; in tal senso il commissionario non risponde di danni per oggetti che non sono stati rimossi dal committente o che erano danneggiati prima che arrivassero presso il com- missionario. Allo stesso modo, l‘oggetto della riparazione deve essere preparato adegua- tamente dal committente per la spedizione (pulito, completamente svuotato, attivate le protezioni per il trasporto ecc.) e imballato secondo i dettami degli imballi commerciali. Il committente in qualità di mittente, si obbliga a rimuovere completamente e senza la- sciare residui, tutte le sostanze pericolose, velenose o nocive per la salute, con le quali l‘apparecchio è entrato a contatto, in modo che il commissionario in qualità di destinatario possa ricevere l‘apparecchio senza pericolo alcuno.
5. Solo in casi urgenti di rischio per la sicurezza e per la prevenzione di danni di maggiore entità, dei quali il commissionario deve essere subito informato, o se il commissionario non ha rispettato una scadenza adatta per la risoluzione del vizio, il committente ha il diritto di riparare il vizio da se o di farlo riparare da terzi, esigendo il rimborso delle spese dal commissionario.
6. Se il commissionario - con le dovute eccezioni previste dalle legge - fa scadere una data adeguata fissata per la risoluzione del vizio, allora il committente ha diritto alla riduzione come previsto dalle legge.
Solo se una riparazione, nonostante la riduzione, non è di interesse per il committente, egli può recedere dal contratto.
7. Sono escluse altre rivendicazioni (risarcimento danni ecc..) del committente a meno che non vi siano le condizioni descritte nel punto XII. (esclusione di responsabilità). In parti- colare nei seguenti casi non vi sono diritti di risarcimento per vizi e danni al committente ovvero alcuna responsabilità del commissionario:
– Uso inadatto, non conforme, eccessivo o diverso, non previsto dell‘oggetto della ripara- zione; montaggio inadatto o errato ovvero messa in funzione da parte del committente o di terzi; usura e logorio naturale; trattamento errato o negligente, manutenzione non corretta; mezzi di esercizio non adatti (come liquidi caldi e freddi non ammessi); lavori di costruzione difettosi; fondo di costruzione non adatto; influssi chimici, elettrochimici, elettrici, termici ed altri effetti che disturbano il normale funzionamento dell‘oggetto della fornitura e danni derivanti da altri influssi non contemplati nel presente contratto; errori di software non riproducibili.
– Se il committente o un terzo effettua una miglioria non corretta, il commissionario non è responsabile per i danni da ciò derivanti. Lo stesso dicasi per modifiche all‘oggetto della riparazione apportate senza il precedente consenso scritto del commissionario.
– Le riparazioni, i lavori di terzi, e le modifiche di ogni tipo non autorizzate per iscritto dal
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commissionario, così come pure l‘utilizzo per uno scopo diverso, la modifica, la rimozione o la manomissione del cartello dell‘apparecchio o del numero seriale escludono la respon- sabilità per vizi del commissionario.
– Il commissionario non risponde di danni derivati al committente p al cliente finale dalla mancata disponibilità di componenti o per arresti di produzione (x.xx. per ritardo della fornitura), in particolare sono escluse le rivendicazioni del committente per rimborso di danni conseguenti come interruzione di produzione e utilizzo, perdita di profitto ecc.
XII. Limitazione di responsabilità del commissionario ed esclusione di responsabilità
1. Se i componenti dell‘oggetto di riparazione vengono danneggiati per colpa del commissi- onario, egli, a sua scelta, li riparerà a due spese o li fornirà di nuovo. L‘obbligo di rimborso si limita all‘importo del prezzo della riparazione concordato nel contratto. Per il resto si applica il punto 2.
2. Per i danni che non si sono prodotti direttamente sull‘oggetto della riparazione, risponde esclusivamente il commissionario – a prescindere da quali ne siano i motivi giuridici
2.1 per dolo,
2.2 per negligenza grave del proprietario/ degli organi o dell‘impiegato direttivo,
2.3 per lesione colposa mortale, per lesioni fisiche e della salute,
2.4 per vizi intenzionalmente taciuti.
In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali, il commissionario risponde anche per negligenza grave di impiegati non direttivi e per negligenza lieve; in tal caso la respon- sabilità si limita ai danni tipici del contratto e ragionevolmente prevedibili.
3. Sono escluse altre rivendicazioni.
XIII. Prescrizione
1. Tutte le rivendicazioni del committente – per qualsivoglia ragione giuridica – cadono in prescrizione a 12 mesi dall‘inizio del termine di prescrizione.
2. Per le richieste di risarcimento danni ai sensi dei punti XII. 2.1 – 2.4 si applicano i termini di legge.
XIV. Prestazione sostitutiva del committente
Se durante i lavori di riparazione al di fuori della sede del commissionario, senza che egli ne sia colpevole, i dispositivi, utensili e altri materiali da lui messi a disposizione sul posto della riparazione vengono danneggiati o se vengono smarriti senza che lui ne abbia colpa, il committente è tenuto al rimborso dei danni.
XV. Utilizzo di software
1. Se le misure di riparazione prevedono un software, al committente viene concesso un diritto non esclusivo di usare il software fornito e la relativa documentazione. Esso viene concesso in uso per lo specifico oggetto della fornitura. Vietato l‘utilizzo del software su più di un sistema.
2. Il committente può riprodurre, il software solo nella misura ammessa per legge, ma non può rielaborarlo, tradurlo o passare dal codice oggetto al codice sorgente. Il committente si obbliga a non rimuovere i dati del produttore (x.xx. note sul copyright) o a modificarli senza il previo consenso scritto del commissionario.
3. Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse le copie, restano presso il commissionario o presso il fornitore del software. Non è ammesso concedere sub-licenze.
XVI. Ritiro secondo la legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici (ElektroG)
1. I prezzi per la riparazione si intendono esclusi i costi per – l‘eventuale ritiro (parziale) e smaltimento di apparecchi vecchi di altri utenti come elettrodomestici ai sensi della legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici (ElektroG).
2. Se richiesta, il commissionario organizza previo rimborso delle spese derivate, il ritiro e il riciclaggio/smaltimento anche di questi apparecchi, se venduti dal commissionario.
XVII. Adattamento del contratto, foro competente Offenburg, lingua del contratto, diritto applicabile e clausola salvatoria
1. Se eventi imprevedibili, che si collocano al di fuori delle possibilità di influenza del com- missionario, che modificano in modo considerevole il significato economico o il contenu- to della fornitura o se incidono in modo significativo sull‘attività del commissionario, il contratto viene adattato di conseguenza e secondo scienza e coscienza; se dal punto di vista economico ciò non fosse fattibile, al commissionario spetta il diritto di recedere dal contratto.
2. Si concorda come foro competente per tutte le controversie tra commissionario e commit- tente il foro di X-00000 Xxxxxxxxx. Il commissionario ha nel contempo il diritto di proporre l‘azione nella sede principale del committente.
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3. La lingua del contratto è il tedesco. Se le parti si servono anche di un‘altra lingua, la versi- one tedesca ha la priorità.
4. Per tutti i rapporti giuridici tra commissionario e committente si applica solo il diritto della Repubblica Federale Tedesca che regolamenta i rapporti giuridici di parti nazionali e con esclusione del diritto d‘acquisto UN.
5. Se una clausola delle presenti condizioni fosse inefficace, resta intatta la validità delle restanti clausole. Se una clausola delle presenti condizioni è inefficace solo in parte, l‘altra parte conserva la sua validità. Le parti sono tenute a sostituire la clausola inefficace con una clausola che si avvicini il più possibile allo scopo economico originario perseguito dalla clausola inefficace delle presenti condizioni.
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