ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», e
ANTIGUA E BARBUDA,
in appresso insieme denominate «le parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui Antigua e Barbuda, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);
CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;
RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano ad Antigua e Barbuda sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo non superiore a sei mesi, laddove quelli di altri Stati membri sono soggetti al suddetto obbligo;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e di Antigua e Barbuda per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23.
a) «Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;
b) «cittadino dell’Unione europea» qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c) «cittadino di Antigua e Barbuda» chiunque possieda la citta dinanza di Antigua e Barbuda;
d) «spazio Schengen» lo spazio senza frontiere interne com prendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Antigua e Barbuda senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Antigua e Barbuda titolari di un passaporto ordi nario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da Antigua e Barbuda possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di Antigua e Barbuda o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.
Per la suddetta categoria di persone, Antigua e Barbuda possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.
3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle con dizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Antigua e Barbuda si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddi sfatta.
4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si appli xxxx il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati mem bri o il diritto nazionale di Antigua e Barbuda.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio di Antigua e Barbuda per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.
2. I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integral mente l’acquis di Schengen.
I cittadini di Antigua e Barbuda possono soggiornare nel xxxxxx xxxxx di ciascuno Stato membro che non attua ancora integral mente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipen dentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Anti gua e Barbuda e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposi zioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti della Comu nità europea e di rappresentanti di Antigua e Barbuda. La Co munità è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
c) dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Antigua e Barbuda
Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi ac cordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Antigua e Barbuda, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediata mente la controparte.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente ac cordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.
6. Antigua e Barbuda possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, por toghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
За Антигуа и Барбуда Por Antigua y Barbuda Za Antiguu a Barbudu
For Antigua and Barbuda Für Antigua und Barbuda Antigua ja Barbuda nimel
Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
For Antigua and Barbuda Pour Antigua-et-Barbuda Per Antigua e Barbuda
Antigvas un Barbudas vārdā Antigvos ir Xxxxxxxx vardu Antigua és Barbuda részéről Għal Antigwa u Barbuda Voor Antigua en Barbuda
W imieniu Antigui i Barbudy Xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx
Xx Antiguu a Barbudu Za Antigvo in Barbudo
Antigua ja Barbudan puolesta För Antigua och Barbuda
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Antigua e Barbuda, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/un’attività retribuita in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
— uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),
— sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica,
— giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
— tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende.
In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio di Antigua e Barbuda o nello spazio Schengen di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e di Antigua e Barbuda, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.