Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Cani & Gatti
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Gentile Cliente,
grazie di aver scelto Vittoria Assicurazioni.
Con le nostre condizioni di assicurazione, abbiamo il piacere di illustrarle tutte le garanzie e i servizi che il nostro prodotto Vittoria Protezione Cani & Xxxxx è in grado di offrirle.
Chi entra nel mondo Vittoria Assicurazioni attraverso la sottoscrizione di una delle nostre soluzioni assicurative, come il prodotto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Cani & Gatti, non soltanto acquisisce un’assicurazione per tutelare i propri cani e gatti e proteggere la famiglia dalle responsabilità che derivano dal loro possesso, ma il supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore in grado di assistere al meglio i propri Clienti per ogni esigenza di carattere assicurativo.
Per tutte le risposte e gli approfondimenti sul prodotto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Cani & Gatti i nostri consulenti assicurativi presenti su tutto il territorio nazionale sono a sua disposizione.
Cordialmente
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
All’interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.
Le frasi evidenziate graficamente tramite l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:
• oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell’assicurato;
• nullità e decadenze;
• operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).
Indice
Glossario pag. 4
Il Contratto dalla A alla Z pag. 6
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? pag. 6
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
2 Come mi assicuro? pag. 7
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
2.4 POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO
DI POLIZZA E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
2.5 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
2.6 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
2.7 IMPOSTE E TASSE
2.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
2.9 FORO COMPETENTE
2.10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
2.11 PRESCRIZIONE
2.12 SOSTITUZIONE E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
2.13 ESTENSIONE TERRITORIALE
Oggetto del contratto pag. 11
3 Cosa è assicurato? pag. 11
3.1 ASSISTENZA
3.2 SPESE VETERINARIE
3.3 RESPONSABILITÀ CIVILE (in abbinamento alla garanzia “Assistenza”)
4 Cosa NON è assicurato? pag. 15
5 Ci sono limiti di copertura? pag. 16
5.1 ESCLUSIONI
5.2 LIMITI DI COPERTURA
5.3 FRANCHIGIE
5.4 SCOPERTI
5.5 LIMITI DI INDENNIZZI/RISARCIMENTO
Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 21
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
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1.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
1.2 PRESTAZIONI VETERINARIE
1.3 ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE
1.4 OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
2. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO/RISARCIMENTO
3. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di sinistro pag. 25
Appendice normativa pag. 26
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Glossario: guida alla comprensione del testo
I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.
LE PARTI:
• CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• ANIMALE: il cane o il gatto, i cui dati siano stati riportati all’interno della POLIZZA, di proprietà dell’ASSICURATO.
• ASSICURATO: è il CONTRAENTE o altra persona appartenente al suo nucleo famigliare (come risultante dallo stato di famiglia), residente in Italia, proprietario dell’ANIMALE.
• CARENZA: periodo di tempo durante il quale le PRESTAZIONI VETERINARIE non sono operanti.
• CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
• DAY HOSPITAL: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di INTERVENTO CHIRURGICO, documentata da cartella clinica o documentazione veterinaria.
• DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO: il documento con cui la STRUTTURA LIQUIDATIVA comunica alle strutture veterinarie convenzionate i termini di operatività della garanzia. Riporta inoltre i limiti di POLIZZA, i diritti e gli obblighi della STRUTTURA LIQUIDATIVA e dell’ASSICURATO verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.
• FRANCHIGIA: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO.
• INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ all’ASSICURATO in caso di SINISTRO.
• INFORTUNIO: SINISTRO dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• INTERVENTO CHIRURGICO: atto veterinario, praticato in struttura veterinaria o in ambulatorio, compiuto per asportare formazioni patologiche, ricreando, per quanto possibile, condizioni di normalità o migliorando la funzionalità di una parte del corpo lesionata. Rientrano nella definizione anche le fratture e lussazioni.
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• ISTITUTO DI CURA: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
• LIBRETTO SANITARIO: documento all’interno del quale vengono registrate le vaccinazioni dell’ANIMALE.
Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
• LIMITE DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO: l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ
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è impegnata ad offrire la copertura assicurativa per una determinata PRESTAZIONE
prevista in garanzia.
• MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da INFORTUNIO.
• MASSIMALE: somma fino alla cui concorrenza la SOCIETÀ presta le coperture previste in
POLIZZA.
• MICROCHIP: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
• POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra le PARTI.
• PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
• PRESTAZIONE DI ASSISTENZA: l’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’ASSICURATO, nel momento della difficoltà causata da un SINISTRO, da parte della SOCIETÀ tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
• PRESTAZIONE VETERINARIA: in caso di SINISTRO è l’erogazione della prestazione richiesta in forma diretta o indiretta, ossia con rimborso delle spese veterinarie a favore dell’ASSICURATO, da parte della STRUTTURA LIQUIDATIVA.
• RESIDENZA: il luogo in cui l’ASSICURATO ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
• RICOVERO: degenza con pernottamento di almeno una notte in ISTITUTO DI CURA o in struttura veterinaria.
• RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ ai terzi danneggiati in caso di
SINISTRO.
• RISCHIO: la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
• SCOPERTO: parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’ASSICURATO.
• SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• STRUTTURA LIQUIDATIVA: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede per incarico di quest’ultima alla gestione delle PRESTAZIONI VETERINARIE, curando il contatto e il rapporto con l’ASSICURATO.
VITTORIA PROTEZIONE CANI E GATTI
• STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETÀ stessa, le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA previste in POLIZZA.
• VIAGGIO: lo spostamento, il soggiorno o la locazione a scopo turistico dell’ASSICURATO verso /in una località ad almeno 100 chilometri dal luogo di RESIDENZA in Italia.
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Il Contratto dalla A alla Z
In questa parte sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto. Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell’Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?
Sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per
CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ.
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al RISARCIMENTO e la cessazione dell’assicurazione1.
Cosa si intende per “RISCHIO”?
Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito RISCHIO la probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Ad esempio, rientra nella definizione di RISCHIO la probabilità che l’ANIMALE rimanga vittima di un incidente stradale e necessiti di un INTERVENTO CHIRURGICO.
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta alla SOCIETÀ, nelle forme indicate all’articolo 1.3 “Forma delle Comunicazioni”, di ogni aggravamento del RISCHIO.
Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla SOCIETÀ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO/RISARCIMENTO, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione2.
Nel caso di diminuzione del RISCHIO, la SOCIETÀ è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE e rinuncia al relativo diritto di recesso3.
1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se il CONTRAENTE ha sottoscritto diversi contratti assicurativi per i medesimi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA, deve darne comunicazione alla SOCIETÀ.
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Se il CONTRAENTE, infatti, omette dolosamente di dare tale comunicazione, la SOCIETÀ non è tenuta a corrispondere l’INDENNIZZO/ RISARCIMENTO.
La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione suindicata, può recedere dalla POLIZZA con preavviso di almeno 15 giorni e restituisce al CONTRAENTE la quota di PREMIO pagata e non goduta.
1 Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
2 Articolo 1898 del Codice Civile.
3 Articolo 1897 del Codice Civile.
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In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri4.
Per le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE, se l’ASSICURATO attiva altra
impresa assicuratrice, esse sono operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’ASSICURATO degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta da parte dell’ASSICURATO con lettera raccomandata o PEC all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA o alla SOCIETÀ ai seguenti indirizzi:
• Vittoria Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2 Come mi assicuro?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la SOCIETÀ assicura le prestazioni e garanzie offerte dal presente contratto.
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
La prima rata di PREMIO deve essere pagata alla consegna della POLIZZA.
Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La SOCIETÀ rilascia quietanza contenente data del pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnata la
POLIZZA o presso la sede della SOCIETÀ.
Se il CONTRAENTE ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit 5, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” al contratto.
Se il Contraente ha optato per l’Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’allegato “Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito”, che forma parte integrante del contratto.
La sottoscrizione della POLIZZA (indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future) impegna il CONTRAENTE a mantenere in vita la POLIZZA stessa per tutta la durata pattuita e a pagare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze convenute.
Quanto sopra fermo restando il contenuto di cui al precedente articolo 1.2 “Assicurazione presso diversi assicuratori”.
Cos’è e come si calcola il PREMIO?
Il PREMIO, in un’assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla SOCIETÀ per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento.
Il pagamento del PREMIO, secondo la rateizzazione prevista dalla POLIZZA, è condizione necessaria affinché l’assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.
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4 Articolo 1910 del Codice Civile.
5 Consistente nell’addebito automatico su conto corrente.
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2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la POLIZZA se il PREMIO è stato pagato, a meno che la POLIZZA stabilisca una data successiva.
Le rate successive alla prima possono essere pagate entro il 15° giorno dalla scadenza, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del
In caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.
giorno di pagamento del PREMIO, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite6.
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
La POLIZZA ha durata annuale.
Giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle PARTI, la POLIZZA è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
La disdetta deve essere data, nelle forme indicate all’articolo 1.3 “Forma delle Comunicazioni”, almeno 30 giorni prima della scadenza della POLIZZA se il contratto è stipulato con un CONSUMATORE, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (se non CONSUMATORE 60 giorni prima della scadenza della POLIZZA).
2.4 POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI POLIZZA E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
In fase di rinnovo della POLIZZA, la SOCIETÀ può modificarne il PREMIO.
La variazione di PREMIO è evidenziata sulla quietanza rilasciata al CONTRAENTE che, pagando il PREMIO così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni.
Se il CONTRAENTE non accetta le nuove condizioni di PREMIO, astenendosi dal pagamento, l’assicurazione cesserà automaticamente dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della
scadenza e si intenderà risolta senza alcuna formalità.
2.5 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO
Dopo ogni pagamento di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento dell’INDENNIZZO/ RISARCIMENTO, le PARTI possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da inviare con le forme di cui all’articolo 1.3 “Forma delle Comunicazioni”.
La SOCIETÀ, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al CONTRAENTE la parte di PREMIO, al netto dell’imposta, relativa al periodo di RISCHIO non corso.
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Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di PREMIO o della rata di PREMIO, il CONTRAENTE non deve pagare il PREMIO o la rata di PREMIO e l’assicurazione cessa alla data di questa scadenza.
Se il PREMIO o la rata di PREMIO viene ugualmente pagato, la SOCIETÀ restituirà al
CONTRAENTE il rateo di PREMIO imponibile non goduto.
6 Articolo 1901 del codice civile.
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2.6 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il CONTRAENTE ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta nelle forme indicate all’articolo 1.3 “Forma delle Comunicazioni”.
In tal caso la SOCIETÀ trattiene la frazione di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2.7 IMPOSTE E TASSE
Il PREMIO è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del CONTRAENTE.
2.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalle presenti disposizioni contrattuali, valgono le norme di legge.
2.9 FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie relative a questo contratto, il foro competente è quello del luogo di
RESIDENZA o di domicilio del CONTRAENTE.
2.10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per tutte le controversie nascenti, o comunque collegate a questo contratto, per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole, prima di promuovere un giudizio è
obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione7.
L’Organismo di mediazione prescelto potrebbe prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line).
In ogni caso la PARTE richiedente si impegna:
• ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del SINISTRO, numero della POLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla SOCIETÀ della relativa istanza: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà il regolamento di mediazione dell’Organismo.
Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
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2.11 PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalle prestazioni e garanzie di cui alla presente POLIZZA si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Relativamente alla garanzia “Responsabilità Civile”, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’ASSICURATO o ha promosso contro di questo l’azione8.
7 Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.
8 Articolo 2952 del Codice Civile.
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2.12 SOSTITUZIONE E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto sottoscritto dalla SOCIETÀ e dal CONTRAENTE.
2.13 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA sono operanti esclusivamente sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Le PRESTAZIONI VETERINARIE sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La garanzia “Responsabilità Civile” opera in tutto il mondo.
Oggetto del Contratto
3 Cosa è assicurato?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della presente POLIZZA.
Tutte le garanzie sono valide entro il MASSIMALE indicato in POLIZZA e ferme le esclusioni e
LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel dettaglio nel successivo articolo 5 “Ci sono limiti di copertura?”. Sono assicurati i cani ed i gatti legalmente posseduti dall’ASSICURATO ed indicati in POLIZZA.
3.1 ASSISTENZA
Sono garantite all’ASSICURATO le seguenti PRESTAZIONI DI ASSISTENZA:
a) Second opinion veterinaria
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, desidera richiedere un ulteriore approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA prenoterà una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista appartenente ad una clinica veterinaria all’interno della regione di RESIDENZA dell’ASSICURATO stesso.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo della visita.
La prestazione presuppone una prima diagnosi clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.
Il servizio ha finalità esclusivamente informativa e di consulenza diagnostico-terapeutica.
b) Invio pet sitter
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO che ha comportato un suo RICOVERO, si trova nell’impossibilità di accudire il proprio ANIMALE nei 15 giorni successivi alla dimissione dall’ISTITUTO DI CURA, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà alla RESIDENZA dell’ASSICURATO.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico i relativi costi.
L’ASSICURATO dovrà comunicare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA la necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima dell’attivazione e inviare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA il certificato di dimissioni dall’ISTITUTO DI CURA.
Se l’organizzazione del servizio da parte della STRUTTURA ORGANIZZATIVA non è possibile, la SOCIETÀ rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute dall’ASSICURATO.
c) Trasporto dell’animale
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Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO che ha comportato un’ospedalizzazione di almeno una notte in struttura veterinaria, ha necessità, una volta rientrato alla propria RESIDENZA, di recuperare l’ANIMALE, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA predisporrà il trasporto dell’ANIMALE.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il relativo costo.
d) Spese d’albergo
Se l’ANIMALE, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO verificatosi durante un VIAGGIO,
è ospedalizzato in struttura veterinaria e i veterinari sconsigliano un trasporto o trasferimento,
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la STRUTTURA ORGANIZZATIVA individuerà e prenoterà un albergo per l’ASSICURATO nei pressi della struttura veterinaria.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.
e) Anticipo spese veterinarie
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, deve sostenere delle spese veterinarie impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà ad anticiparne l’importo.
f) Custodia dell’animale presso un parente o una pensione
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO, si trova ricoverato in ISTITUTO DI CURA o se egli, nei 30 giorni successivi alla dimissione dall’ISTITUTO DI CURA, è impossibilitato ad accudire il proprio ANIMALE, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizzerà il trasporto dell’ANIMALE presso un parente che possa custodire e prendersi cura dell’ANIMALE stesso.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo in cui si trova l’ANIMALE e la destinazione prescelta.
Alternativamente, se l’ASSICURATO non ha possibilità di individuare un parente disponibile, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA suggerirà il nome di una pensione per ANIMALI ed eseguirà la prenotazione presso tale struttura, tenendo la SOCIETÀ’ a proprio carico i relativi costi.
g) Consegna di generi alimentari per l’animale
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o di INFORTUNIO, si trova ricoverato in ISTITUTO DI CURA, o se nei 30 giorni successivi alla dimissione dall’ISTITUTO DI CURA l’ASSICURATO risulta temporaneamente inabile, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA effettuerà, in base a una lista fornita dall’ASSICURATO stesso, il ritiro e la consegna della fornitura di generi alimentari per l’ANIMALE presso la RESIDENZA o il luogo in cui risiede l’ANIMALE in quel momento.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo per la percorrenza del tragitto tra il luogo di reperimento del cibo e il luogo in cui si trova l’ANIMALE. Restano a carico dell’ASSICURATO
i costi dei generi alimentari consegnati.
Le seguenti prestazioni sono fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi
i festivi infrasettimanali.
h) Consulenza veterinaria
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
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Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’ASSICURATO.
i) Consulenza nutrizionista
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE, necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per l’ANIMALE stesso, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente consigli e suggerimenti sull’utilizzo di prodotti alimentari o integratori specifici.
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Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’ASSICURATO.
j) Consulenza legale
Se l’ASSICURATO necessita di una consulenza legale a seguito di eventi che hanno coinvolto l’ANIMALE per i quali può richiedere risarcimento per un danno subito, oppure se è stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio ANIMALE, l’ASSICURATO stesso potrà contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.
k) Help care animali domestici
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
- veterinari reperibili;
- farmacie con prodotti specifici per l’ANIMALE;
- pensioni per l’ANIMALE in città e provincia;
- centri di protezione degli animali,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri.
l) Consulenza veterinaria in viaggio
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, necessita di una consulenza veterinaria, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà telefonicamente le informazioni e i consigli richiesti.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’ASSICURATO.
m) Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia
Se l’ASSICURATO, a seguito di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE verificatosi durante un VIAGGIO, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che provvederà a segnalare il centro più vicino.
n) Help line animali domestici
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
- negozi di articoli e/o alimenti per animali;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti;
- concorsi,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, che fornirà indicazioni utili sull’ubicazione di tali centri ed eventi.
o) Informazioni per viaggiare con animali
Se l’ASSICURATO ha necessità di ricevere informazioni in merito a:
- possibilità di viaggiare in compagnia dell’ANIMALE;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell’ANIMALE;
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- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;
- informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per VIAGGI all’estero,
potrà mettersi in contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA che fornirà indicazioni utili per viaggiare con l’ANIMALE.
Le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA sono operanti esclusivamente sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
3.2 SPESE VETERINARIE (attivabile solo in abbinamento alla garanzia “Assistenza”)
Sono garantite all’ASSICURATO le seguenti PRESTAZIONI VETERINARIE:
a) Spese veterinarie precedenti al ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi e accertamenti eseguiti nei 30 giorni precedenti all’INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.
b) Spese veterinarie durante il ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad
INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per:
- onorari del medico veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi);
- rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il RICOVERO o al DAY HOSPITAL.
c) Spese veterinarie successive al ricovero
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO deve sottoporsi ad INTERVENTO CHIRURGICO, la SOCIETÀ sosterrà le spese veterinarie per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal medico veterinario o su sua prescrizione, purché eseguiti nei 30 giorni successivi all’INTERVENTO CHIRURGICO, al RICOVERO o al DAY HOSPITAL.
d) Spese per distacco compassionevole
Se l’ASSICURATO, a causa di MALATTIA o INFORTUNIO dell’ANIMALE il cui stato di salute sia considerato irrimediabile dal veterinario, deve procedere con l’abbattimento terapeutico/eutanasia dell’ANIMALE stesso, la SOCIETÀ sosterrà le spese funerarie e i costi delle necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.
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e) Spese veterinarie in viaggio
Se l’ANIMALE, a causa di MALATTIA, parto cesareo o INFORTUNIO verificatosi durante un VIAGGIO, deve sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d’urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la SOCIETÀ sosterrà le relative spese.
f) Spese veterinarie post ritrovamento dell’animale
Se l’ASSICURATO smarrisce l’ANIMALE e, al suo ritrovamento, deve:
– effettuare una visita veterinaria di controllo;
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– effettuare una toilettatura;
Le PRESTAZIONI VETERINARIE sono operanti in tutto il mondo, ad eccezione di quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque sono indicati come paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel
– sostenere le spese relative alla permanenza presso il canile che lo ha ritrovato, la SOCIETÀ terrà a proprio carico i relativi costi.
sito HYPERLINK “xxxx://xxx/” www. xxxxxxxxxxxxxxx.xx
3.3 RESPONSABILITÀ CIVILE (attivabile solo in abbinamento alla garanzia “Assistenza”)
La SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l’ASSICURATO per la responsabilità civile derivante dai danni causati a terzi dall’ANIMALE, che abbiano come conseguenza:
- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altro animale;
- danneggiamenti a cose.
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna l’ANIMALE, a condizione che le stesse non svolgano tale attività a titolo professionale.
4 Cosa NON è assicurato?
In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative
Non sono assicurabili cani e gatti:
• non legalmente posseduti;
• di età inferiore a 3 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Se l’età di 10 anni è raggiunta nel corso della durata della POLIZZA, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del PREMIO e cessa al compimento di detta scadenza;
• utilizzati nell’ambito di attività professionali, o d’ausilio allo svolgimento di un’attività
professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti
per la pratica della dog therapy;
• non dotati di MICROCHIP;
• non registrati con specifico LIBRETTO SANITARIO e regolarmente iscritti all’anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
• non regolarmente sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali;
• non tenuti con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.
Se l’ASSICURATO non usufruisce di una o più prestazioni, la SOCIETÀ non è tenuta a fornire prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA o LIQUIDATIVA non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata la copertura, o conseguenti
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a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Per la garanzia “Responsabilità Civile”, ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
• il coniuge, i genitori, i figli dell’ASSICURATO, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente.
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5 Ci sono limiti di copertura?
In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è operante la garanzia, nonché a FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO previsti dal contratto.
5.1 ESCLUSIONI
Per le garanzie “Assistenza” e “Spese veterinarie”.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
a) dolo o colpa grave dell’ASSICURATO, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’ANIMALE per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
d) la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre,
rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché l’uso professionale dell’ANIMALE o il suo utilizzo in ausilio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporta remunerazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e dei cani regolarmente riconosciuti per la
pratica della dog therapy;
e) l’uso dell’ANIMALE in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
f) INFORTUNI o MALATTIE dell’ASSICURATO e dell’ANIMALE i cui primi segni clinici siano preesistenti alla decorrenza della POLIZZA.
Le garanzie non sono operanti per:
g) terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di INTERVENTO CHIRURGICO;
h) gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
i) qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) INTERVENTO CHIRURGICO relativo all’asportazione di neoplasie recidive;
k) INTERVENTO CHIRURGICO effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l) tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
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m) tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n) soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o) MALATTIE evitabili con vaccini o profilassi preventivi; p) Leishmania;
q) MALATTIE o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r) xxxxx in genere;
s) finalità estetiche (ad esempio taglio delle orecchie o taglio della coda anche se eseguite all’estero).
t) epidemie e/o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi);
u) epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.);
v) circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle
autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche,
Pertanto tutte le prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa/Struttura Liquidativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Relativamente alla prestazione “Consegna di generi alimentari per l’animale”, restano esclusi i
nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore. costi dei generi alimentari acquistati.
Per la garanzia “Responsabilità civile”. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale, agricolo o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
b) atti dolosi dell’ASSICURATO;
c) uso dell’ANIMALE per l’attività venatoria.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
d) a cose ed animali di terzi che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
5.2 LIMITI DI COPERTURA
Per la garanzia “Assistenza”.
Le seguenti prestazioni sono erogate al massimo una volta per anno assicurativo:
– “Second opinion veterinaria”;
– “Invio pet sitter”;
– “Trasporto dell’animale”;
– “Custodia dell’animale presso un parente o una pensione”;
– “Consegna di generi alimentari per l’animale”.
Le restanti prestazioni sono erogate non più di una volta per tipo e per singolo SINISTRO, per un massimo di tre SINISTRI per anno assicurativo.
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La prestazione “Trasporto dell’animale” non può essere combinata con la prestazione “Spese d’albergo” e viceversa.
La prestazione “Anticipo spese veterinarie” è garantita a condizione che l’ASSICURATO sia in grado di fornire alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate per la restituzione della somma anticipata. L’ASSICURATO deve comunicare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta comporta la
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violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia. L’ASSICURATO deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale
corrente.
Per la garanzia “Spese veterinarie”.
Le PRESTAZIONI VETERINARIE devono essere eseguite o prescritte da un medico veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
La copertura decorre dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto della
POLIZZA.
Se la presente POLIZZA è stata emessa in sostituzione, senza interruzione di copertura, di altra POLIZZA riguardante gli stessi ANIMALI, la CARENZA di cui sopra non opera. Tale norma vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa POLIZZA.
5.3 FRANCHIGIE
Per la garanzia “Responsabilità Civile”, salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, il RISARCIMENTO viene corrisposto dalla SOCIETÀ previa detrazione, per ciascun SINISTRO, di una FRANCHIGIA di E 100,00.
Cosa è la “FRANCHIGIA”?
La FRANCHIGIA è l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.
Esempio A:
• FRANCHIGIA = E 100,00
• Ammontare del danno = E 200,00
• RISARCIMENTO = E 200,00 – E 100,00 = E 100,00
Esempio B:
• FRANCHIGIA = E 100,00
• Ammontare del danno = E 40,00
• RISARCIMENTO = E 0, in quanto l’importo del danno è inferiore alla FRANCHIGIA
5.4 SCOPERTI
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Per le PRESTAZIONI VETERINARIE, salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, l’INDENNIZZO viene corrisposto dalla SOCIETÀ previa detrazione, per ciascun SINISTRO, di uno SCOPERTO pari al 10%.
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Cosa è lo “SCOPERTO”?
È una parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO.
Esempio:
Valore della PRESTAZIONE VETERINARIA: E 500,00 SCOPERTO = 10%.
INDENNIZZO: E 500,00 - E 50,00 = E 450,00 poiché rimane a carico dell’ASSICURATO il 10% del danno (E 50,00).
5.5 LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Cosa si intende per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO”?
Per “LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO” si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETA’ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa; rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata prestazione o garanzia.
Il LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurativo.
Esempi di applicazione di LIMITE DI INDENNIZZO per una determinata prestazione:
1) LIMITE DI INDENNIZZO E 500,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo E 500,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno assicurativo, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell’anno assicurativo (max E 500,00 ciascuno);
2) LIMITE DI INDENNIZZO E 500,00 per SINISTRO e per anno assicurativo: la SOCIETÀ pagherà massimo E 500,00 nel corso dell’anno assicurativo (es. 2 SINISTRI da E 250,00);
Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, le prestazioni e garanzie prevedono l’applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO indicati nella seguente tabella.
I LIMITI DI INDENNIZZO indicati per le singole PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE
debbono intendersi per ciascun ANIMALE, nonché al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
stabilito per legge.
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Per la garanzia “Spese veterinarie”, la POLIZZA opera fino alla concorrenza di un MASSIMALE annuo di € 1.000,00 per ciascun ANIMALE.
Per la garanzia “Responsabilità Civile”, la POLIZZA opera fino alla concorrenza di un MASSIMALE annuo di € 500.000 complessivo per tutti gli ANIMALI assicurati e per la totalità dei SINISTRI che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.
Tutte le eccedenze ai LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO sono a carico dell’ASSICURATO.
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RIFERIMENTO (art.) | PRESTAZIONE (se assicurata in base a quanto risulta in POLIZZA) | LIMITE DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, se non diversamente indicato) | Scoperto o Franchigia |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Invio pet sitter | n. 5 giorni per un’ora al giorno oppure E 100,00 per SINISTRO. | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Trasporto dell’ANIMALE | E 100,00 per SINISTRO. | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Spese d’albergo | E 100,00 per notte (pernottamento e prima colazione) massimo E 300,00 per SINISTRO (3 notti) | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Anticipo spese veterinarie | anticipo denaro massimo importo € 2.000,00 per SINISTRO | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Custodia dell’ANIMALE presso un parente o una pensione | Km 50 per il tragitto di percorrenza (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) oppure costo di custodia in pensione E 300,00 per SINISTRO. | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.1 Assistenza | Consegna di generi alimentari per l’ANIMALE | Km 15 per il tragitto di percorrenza per sinistro (eccedenza a carico dell’ASSICURATO) | - |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese veterinarie precedenti al RICOVERO | € 150,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese veterinarie durante il RICOVERO | € 500,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese veterinarie successive al RICOVERO | € 150,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese per distacco compassionevole | € 150,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese veterinarie in VIAGGIO | € 500,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.2 Spese Veterinarie | Spese veterinarie post ritrovamento ANIMALE | • Visita veterinaria di controllo: E 100,00 • Toilettatura: E 40,00; • Permanenza presso canile: E 50,00 | Scoperto 10% |
Cosa è assicurato? Art. 3.3 Responsabilità Civile | Responsabilità civile | E 500.000,00 | Franchigia E 100,00 |
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Cosa fare in caso di Sinistro?
Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le
indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
1.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al:
• numero verde 800/066320
• numero nero: x00 000 0000000
o inviare una mail a:
oppure un fax al numero:
+39 015/2559604
presso
Mapfre Asistencia S.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX).
In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui necessita;
• cognome, nome e codice fiscale dell'ASSICURATO;
• numero della POLIZZA e numero del MICROCHIP dell’ANIMALE;
• luogo in cui si trova;
• il recapito telefonico dove la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a richiamare l’ASSICURATO nel corso dell’assistenza.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell’assistenza.
In ogni caso, l’intervento dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA
che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Il diritto alle prestazioni decade se l’ASSICURATO, al verificarsi del SINISTRO, non prende contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, salvo casi di comprovata e oggettiva forza
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maggiore.
1.2 PRESTAZIONI VETERINARIE
Pagamento diretto
Se la PRESTAZIONE VETERINARIA viene erogata:
• attraverso il ricorso a strutture veterinarie e medici veterinari convenzionati con la
STRUTTURA LIQUIDATIVA, oppure
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• presso strutture veterinarie e medici veterinari, indicati dall’ASSICURATO, che intendono aderire al convenzionamento prima dell’erogazione della prestazione.
l’ASSICURATO potrà beneficiare del servizio senza dover anticipare alcun pagamento (fatti salvi gli SCOPERTI, i MASSIMALI ed i LIMITI DI INDENNIZZO contrattualmente previsti).
La STRUTTURA LIQUIDATIVA provvederà direttamente a pagare le strutture veterinarie ed i medici veterinari convenzionati.
In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO dovrà preventivamente contattare la
STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al:
- Numero Verde 800/066320
- per chiamare dall’estero comporre +39 015/2559750
e, in ogni caso, almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la PRESTAZIONE VETERINARIA, scrivere all’indirizzo e-mail:
- xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
inviando il modulo “Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie” compilato (disponibile sul sito istituzionale della SOCIETÀ al link xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e fornendo le seguenti
informazioni e documenti:
• nome, cognome e codice fiscale dell'Assicurato;
• numero di POLIZZA;
• giorno previsto per la PRESTAZIONE VETERINARIA;
• struttura e medico veterinario convenzionati scelti;
• certificati medici o prescrizioni riportanti il n. MICROCHIP dell’ANIMALE e che attestino il decorso delle lesioni e della MALATTIA e/o tutto ciò che supporta la diagnosi per la quale è richiesta la prestazione;
• LIBRETTO SANITARIO completo;
• copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
• per la sola PRESTAZIONE VETERINARIA “Spese veterinarie post ritrovamento animale”,
denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità.
Al momento dell’accettazione presso la struttura veterinaria, l’ASSICURATO deve sottoscrivere il DOCUMENTO DI PRESA IN CARICO delle spese (da parte della STRUTTURA LIQUIDATIVA). Questo documento riporta i limiti di POLIZZA e gli obblighi della STRUTTURA LIQUIDATIVA e dell’ASSICURATO verso la struttura veterinaria ed i medici veterinari.
Contattando la STRUTTURA LIQUIDATIVA, l’ASSICURATO potrà essere costantemente aggiornato sulle convenzioni in vigore con le strutture veterinarie.
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Rimborso
Se l’ASSICURATO si avvale di strutture veterinarie e medici veterinari non convenzionati con la STRUTTURA LIQUIDATIVA e che non intendono aderire al convenzionamento, dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alle PRESTAZIONI VETERINARIE.
Le spese sostenute dall’ASSICURATO saranno rimborsate previo contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA ed invio della denuncia di SINISTRO, nei termini di seguito indicati, e successiva
valutazione della documentazione prodotta.
In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO dovrà preventivamente contattare la STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al numero:
- Numero Verde 800/066320
- per chiamare dall’estero comporre +39 015/2559750
e in ogni caso dovrà effettuare una denuncia, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, scrivendo a:
- MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 13871 Verrone – Biella / Ufficio GSM o all’indirizzo e-mail:
- xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
inviando il modulo “Richiesta di rimborso spese veterinarie” compilato (disponibile sul sito istituzionale della SOCIETÀ al link xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e fornendo le seguenti
informazioni e documenti:
• nome, cognome e codice fiscale dell'ASSICURATO;
• numero di POLIZZA;
• giorno, ora e luogo del SINISTRO;
• rapporto circostanziato a cura del medico veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del SINISTRO;
• esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. MICROCHIP dell’ANIMALE;
• ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
• ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della MALATTIA;
• LIBRETTO SANITARIO completo;
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• copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
• per la sola PRESTAZIONE VETERINARIA “Spese veterinarie post ritrovamento animale”,
denuncia di smarrimento presentata alla pubblica autorità.
In ogni caso, la STRUTTURA LIQUIDATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla
valutazione del SINISTRO.
La STRUTTURA LIQUIDATIVA accetta documentazione redatta in lingua italiana.
Il diritto alle prestazioni decade se l’ASSICURATO, al verificarsi del SINISTRO, non prende contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore.
1.3 ALTRI OBBLIGHI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA/VETERINARIE
La SOCIETÀ, anche per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA o STRUTTURA LIQUIDATIVA, potrà richiedere all’ASSICURATO - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente
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– ogni ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per la definizione del SINISTRO. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.
L’ASSICURATO libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della SOCIETÀ, della STRUTTURA
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ORGANIZZATIVA, della STRUTTURA LIQUIDATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del SINISTRO stesso.
1.4 OBBLIGHI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di SINISTRO, l’ASSICURATO deve darne avviso all’Agenzia cui è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data dell’evento.
L’ASSICURATO deve inoltre:
• riportare nella denuncia la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze dei fatti stessi, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
• allegare alla denuncia la copia della richiesta di RISARCIMENTO effettuata da terzi o qualunque atto giudiziario che gli sia stato notificato.
2. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Per la garanzia “Spese veterinarie”: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il sinistro, la STRUTTURA LIQUIDATIVA provvederà al rimborso entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
Per la garanzia “Responsabilità civile”: verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del RISARCIMENTO entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza.
La SOCIETÀ paga il RISARCIMENTO concordato entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso.
Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.
3. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
Per la garanzia “Responsabilità civile”
La SOCIETÀ assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell’ASSICURATO, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, se necessario, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ASSICURATO stesso.
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Sono a carico della SOCIETÀ le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al 25% del MASSIMALE stabilito in POLIZZA per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta ai danneggiati supera detto XXXXXXXXX, le spese vengono ripartite fra la SOCIETÀ e l’ASSICURATO in proporzione al rispettivo interesse.
La SOCIETÀ non indennizza le spese sostenute dall’ASSICURATO per legali e tecnici non designati da essa e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.
Garanzia interessata | Cosa fare SUBITO | Per la liquidazione del danno |
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA | Telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24, al numero verde 800/066320 (o numero nero +39 015/2559750) | Fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. |
oppure, inviare una mail a: | ||
oppure un fax al numero: - x00 000 0000000 | ||
presso - Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX). | ||
PRESTAZIONI VETERINARIE | Telefonare alla STRUTTURA LIQUIDATIVA, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al Numero Verde 800/066320 (dall’estero +39 015/2559750). PAGAMENTO DIRETTO Almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la PRESTAZIONE VETERINARIA, scrivere all’indirizzo e-mail - xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx ed inviare il modulo “Richiesta di presa in carico diretta spese veterinarie”. XXXXXXXX Effettuare la denuncia di XXXXXXXX, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento, a: - MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 13871 Verrone – Biella Ufficio / GSM o all’indirizzo e-mail: | PAGAMENTO DIRETTO Se l’ASSICURATO si rivolge a strutture e/o medici veterinari convenzionati con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, questa ne sosterrà direttamente i costi. RIMBORSO L’ASSICURATO dovrà provvedere personalmente al pagamento dei costi relativi alla struttura e degli onorari dei medici veterinari. Le spese sostenute saranno rimborsate previo contatto con la STRUTTURA LIQUIDATIVA, invio della denuncia di SINISTRO e successiva valutazione della documentazione prodotta. |
inviando il modulo “Richiesta di rimborso spese veterinarie”. | ||
L’ASSICURATO dovrà fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del SINISTRO. | ||
RESPONSABILITÀ | Dare avviso all’Agenzia cui è assegnata la | Riportare nella denuncia la |
CIVILE | POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5 giorni, | descrizione dei fatti, delle |
indicando la data dell’evento. | cause e delle conseguenze | |
dei fatti stessi, le generalità | ||
dei danneggiati e degli | ||
eventuali testimoni. | ||
Allegare alla denuncia la | ||
copia della richiesta di | ||
RISARCIMENTO effettuata | ||
da terzi o qualunque atto | ||
giudiziario che sia stato | ||
notificato. |
Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro
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Appendice normativa
In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.
CODICE CIVILE
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione .
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
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Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio taleche, sefossestataconosciutaalmomentodellaconclusionedelcontratto, avrebbeportatoalla stipulazione di un premio minore (1), l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.].
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926] (1).
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio (2).
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (1) (2). Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese (3). La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
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Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1) Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
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La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1.1 omissis
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140- bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
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3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/06/2020
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