PIANO ASSISTENZIALE BASE
REGOLAMENTO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA RISERVATO AI SOCI DI SMART
PIANO ASSISTENZIALE BASE
Il presente regolamento è riservato ai soci di Smart soc. coop. Impresa sociale onlus (di seguito Smart), come previsto dall’accordo stipulato in data 23 aprile 2020 tra Smart, Insieme Salute e Società Mutua Piemonte.
Il Presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2020.
1. ADESIONI
1.1 Il Socio di Smart, esercitante un’attività di lavoratore autonomo o subordinato con contratto intermittente, di età inferiore ai 65 anni, in seguito alla sottoscrizione della domanda di adesione, potrà richiedere l’iscrizione a SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE per usufruire delle assistenze sanitarie di seguito riportate. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato la documentazione attestante l’associazione a Smart ovvero la richiesta di iscrizione dovrà pervenire a Società Mutua Piemonte attraverso Smart.
1.2 La trasformazione dell’attività di lavoro autonomo o subordinato intermittente in lavoro subordinato stabile, che il socio è tenuto a comunicare immediatamente a Società Mutua Piemonte, comporta la contestuale cessazione dell’assistenza prevista dai successivi punti 10 “Sussidio di malattia” e 15 “Sussidi straordinari”, con la fine dell’anno in corso, anche la cessazione delle altre assistenze previste dal presente Regolamento.
2. ADESIONE FAMILIARI
2.1 Gli iscritti, di cui all’articolo precedente, potranno chiedere l’iscrizione dei seguenti familiari: figli o affiliati, coniuge o convivente more uxorio, genitori. L’adesione dei familiari è limitata a quanto previsto dalle sezioni “Sussidio di malattia” (art. 10), “Sussidio di ricovero” (art. 12), “Assistenza da centrale telefonica” (art. 17) e “Card salute” (art. 18).
In questo caso è obbligatoria l’adesione dell’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia (compresi conviventi e affiliati) ed eventualmente dei genitori.
2.2 L’iscrizione dei familiari è opzionale, potrà essere richiesta dall’interessato con la domanda di iscrizione, allegando lo stato di famiglia o autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare.
2.3 L’eventuale successiva aggiunta di familiari potrà avvenire soltanto con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla richiesta scritta, salvo la possibilità di aggiungere il neonato (entro 30 giorni dalla nascita) e il coniuge (entro 30 giorni dal matrimonio).
3. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
3.1 I contributi associativi annui per ogni aderente sono i seguenti:
• iscritto a Smart € 246,00
• ogni familiare € 12,00
3.2 I contributi possono essere versati in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, in due rate uguali con scadenza 31 gennaio e 30 giugno ovvero in 4 rate uguali con modalità SEPA (addebito diretto in conto corrente).
Gli aderenti in epoche diverse dal 1° gennaio verseranno tanti dodicesimi del contributo annuo quanti sono i mesi che separano il momento dell’adesione al 31 dicembre.
4. CERTIFICAZIONI
4.1 Società Mutua Piemonte metterà a disposizione annualmente, per ogni aderente, la certificazione relativa ai contributi associativi corrisposti ai fini della detraibilità fiscale.
Società Mutua Piemonte metterà inoltre a disposizione un riepilogo dei rimborsi effettuati.
5. VALIDITÀ
5.1 Tutte le iscrizioni hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione e contestuale pagamento dei contributi dovuti.
5.2 In ogni caso l’adesione e la possibilità di ottenere le prestazioni di Società Mutua Piemonte previste dal presente Regolamento cessano al termine dell’anno solare in cui l’associato ha compiuto 70 anni di età, ferma la possibilità di prosecuzione associativa di cui al successivo art. 8.
5.3 L’adesione a Società Mutua Piemonte scade al 31 dicembre di ogni anno e, a norma di statuto sociale, si intende automaticamente rinnovata anche per l’anno successivo (con relativo obbligo di versamento dei contributi) salvo disdetta da inviare entro il 31 ottobre con raccomandata ar.
5.4 Il socio è assistibile dalle ore 24,00 del giorno di decorrenza dell’iscrizione in caso di infortunio e dopo 30 giorni in caso di malattia.
6. RIMBORSI
6.1 I sussidi e i rimborsi previsti da questo Regolamento vanno richiesti a SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE tramite posta, fax o email (si veda successivo art. 19) oppure direttamente presso lo sportello di Società Mutua Piemonte. Le liquidazioni avverranno con bonifico bancario sul c/c dell’associato.
Il diritto a richiedere il rimborso di spese sostenute decade trascorsi 60 giorni dall’effettuazione della relativa prestazione. Il diritto a richiedere i sussidi di ricovero decade trascorsi 60 giorni dal termine della degenza ospedaliera.
7. DOCUMENTAZIONE
7.1 Società Mutua Piemonte si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica utile per procedere al rimborso a norma del presente regolamento.
8. PROSECUZIONE
8.1 Gli associati hanno facoltà di proseguire il loro rapporto associativo con Società Mutua Piemonte anche dopo i 70 anni di età. In questo caso potranno aderire alle forme di assistenze previste per i soci “individuali” denominate “Soluzione Plus” e “Assistenza Ospedaliera” che sono sottoposte a limiti di età all’entrata, con le opzioni previste per l’età in cui il socio è entrato in Società Mutua Piemonte acquisendo la forma di assistenza di cui al presente Regolamento e mantenendo i diritti acquisiti dall’anzianità associativa.
9. STATUTO SOCIALE
9.1 Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, è disciplinato dallo statuto sociale di SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE.
PRESTAZIONI
10. SUSSIDIO DI MALATTIA
10.1 I soci affetti da malattia con decorso domiciliare possono richiedere, a titolo di rimborso forfetario di spese sanitarie sostenute, l’erogazione di un sussidio giornaliero pari a 30,00 €.
Il sussidio è previsto in caso di malattia o infortunio (a tutti gli effetti parificato alla malattia) a partire dal decimo giorno di calendario dall’inizio dell’evento e per un massimo di 120 giorni all’anno (o rapportati ad anno qualora l’iscrizione sia di durata inferiore all’anno) e salvo quanto previsto dai successivi articoli 10.8, 10.9, 10.10.
10.2 I giorni di un eventuale ricovero ospedaliero precedenti alla malattia con decorso domiciliare, vengono computati come giorni di carenza (ad esempio: 5 giorni di ricovero seguiti da 20 giorni di convalescenza, determineranno un sussidio di malattia di 16 giorni, oltre al sussidio di ricovero di 5 giorni).
10.3 In nessun caso è erogabile un sussidio oltre il termine dell’associazione alla Mutua.
10.4 In caso di malattia l’assistito deve restare al proprio domicilio per i tempi prescritti dal medico curante o presso eventuale altra sede da comunicare a Società Mutua Piemonte contestualmente alla denuncia di malattia di cui al successivo art. 10.7.
La mancata osservanza di tali norme comporta la perdita del diritto al sussidio.
10.5 SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.
Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio giornaliero per il caso di malattia in corso.
10.6 Ai fini dei controlli medico fiscali, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.
In caso di non reperibilità e perciò di assenza ingiustificata, il restante periodo di malattia non sarà indennizzato. Il sussidio potrà essere riattivato qualora l’assenza sia giustificata: si adotta la normativa INPS in materia.
10.7 In caso di malattia il Socio o chi per esso, deve comunicare a SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE anche telefonicamente, entro 48 ore, l’inizio dello stato di malattia ed inviare entro 3 giorni la denuncia, con certificato del medico curante, firmato e timbrato dallo stesso con le seguenti indicazioni obbligatorie: data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.
Così dicasi nel caso in cui l’evento comporti una continuazione di inabilità lavorativa oltre i tempi fissati dal medico curante all’insorgere dello stesso.
Terminati i tempi di prognosi certificati dal medico curante, il periodo di inabilità lavorativa si ritiene terminato e pertanto indennizzabile nel rispetto delle norme fissate nel presente regolamento.
Qualora l’inabilità lavorativa abbia termine prima del periodo prognosticato dal medico curante, il Socio è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Mutua.
10.8 In ogni caso, per le malattie tumorali, varicose ed erniopatiche, il sussidio viene erogato dopo 180 giorni dalla data dell’ammissione alla Mutua.
10.9 Oltre a quanto previsto dal successivo art. 16 “Esclusioni” il sussidio giornaliero non è comunque erogabile nei casi di:
a) malattie tubercolari;
b) inabilità derivante da stato di gravidanza o post-parto (l’esclusione riguarda ogni patologia o stato fisico derivante o connesso alla gravidanza e al parto);
c) malattie nervose, neurovegetative e/o mentali. Fanno eccezione e danno diritto al sussidio come previsto negli articoli precedenti, gli episodi di sindrome ansiosa o di crisi di panico, limitatamente al loro primo insorgere e per un periodo massimo di 15 giorni;
d) infortuni e patologie ad essi conseguenti se indennizzati dall’INAIL.
10.10 I casi di eventi recidivanti ed i casi di eventi morbosi cronici o morbosi temporanei che assumono carattere cronico, sono assistiti al loro primo insorgere dalla Mutua una volta tanto e solamente per un periodo massimo complessivo di 120 giorni per tutto il periodo di associazione.
10.11 Il sussidio di malattia è concesso anche nel caso di grave malattia con decorso domiciliare contratta da un familiare iscritto. Il sussidio è erogabile per malattie o la conseguenza di infortuni che richiedano assistenza continua e per un massimo di 20 giorni all’anno. La malattia di carattere acuto è assistibile dal decimo giorno di prognosi, le malattie croniche e terminali sono assistibili una tantum.
In ogni caso l’assistenza per i familiari è usufruibile soltanto se la malattia è insorta dopo l’iscrizione a Società Mutua Piemonte.
10.12 Le caratteristiche della malattia del familiare (diagnosi e prognosi) devono essere certificate dal medico curante o dall’ente ospedaliero di riferimento.
Anche per il familiare valgono le modalità di comunicazione a Società Mutua Piemonte e di controllo previste nei punti precedenti.
11. ASSEGNO DI GRAVIDANZA
11.1 Alle socie in gravidanza Società Mutua Piemonte eroga, in sostituzione del sussidio giornaliero di cui al precedente art. 10, un assegno di 250 € a condizione che la gestazione abbia superato la ventiquattresima settimana.
L’assegno è riconosciuto indipendentemente dall’esito della gravidanza e non verrà maggiorato in caso di parto gemellare.
11.2 Per ottenere l’assegno di gravidanza le socie interessate dovranno inviare a Società Mutua Piemonte certificazione medica attestante il periodo di gestazione.
Hanno diritto all’assegno di gravidanza soltanto le socie iscritte a Società Mutua Piemonte prima dell’inizio della gestazione.
11.3 Gravidanza a rischio
Nel caso di gravidanza a rischio (situazione che si sia protratta per oltre 30 giorni consecutivi) la socia ha diritto ad un ulteriore assegno di 250 €.
La gravidanza a rischio è sussidiabile se certificata entro la ventiseiesima settimana di gestazione.
Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato con certificazione di idoneo ente pubblico.
12. SUSSIDIO DI RICOVERO
12.1 In caso di malattia, infortunio o parto è previsto un sussidio di 25 € per ogni giorno di ricovero ospedaliero. Il giorno di ingresso e quello delle dimissioni verranno computati, ad ogni effetto, come una sola giornata di degenza.
12.2 Day-hospital
Il ricovero in regime di day-hospital è riconosciuto esclusivamente nei casi di intervento chirurgico (day surgery) o di prestazioni chemioterapiche.
Ogni ricovero in day-hospital prevede un sussidio di 25 euro.
12.3 Richiesta di sussidio
Per ottenere il sussidio, al termine di ogni ricovero, l’associato dovrà inviare a Società Mutua Piemonte il certificato di degenza dell’ospedale o della clinica con evidenziati la data di ricovero, quella di dimissione, nonché la diagnosi medica circostanziata.
12.4 Istituti autorizzati
È assistibile il ricovero in ospedale, clinica, istituto universitario o casa di cura autorizzato dalle competenti autorità all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche con prevalenti finalità dietologiche e/o estetiche. Sono assistibili i ricoveri riconosciuti dal Ministero della Salute nella classificazione Diagnosis Related Groups (DRG ricoveri) [aggiornamento in vigore dal 01/01/2019].
12.5 Assistibilità
Il socio è assistibile per un massimo di 90 giorni di degenza per anno associativo.
In caso di rimborso delle spese sostenute per il ricovero (anche in forma di ticket sanitario) non potrà essere corrisposta alcuna diaria.
12.6 Familiari
Il sussidio è erogabile anche in caso di ricovero di un familiare iscritto per degenze superiori ai 10 giorni e per un massimo di 20 giorni all’anno per ogni socio. L’assistenza per i familiari è usufruibile soltanto se la malattia è insorta dopo l’iscrizione a Società Mutua Piemonte.
13. ALTA DIAGNOSTICA
13.1 Rimborso delle seguenti prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente in qualsiasi struttura. La misura massima del rimborso è stabilita dall’apposito tariffario (allegato A)
Angiografia, Artrografia, Broncografia, Cisternografia. Cistografia, Clisma Opaco, Colangiografia, Colecistografia, Colonscopia, Dacriocistografia, Defecografia, Discografia, Elettromiografia, Fistolografia, Flebografia, Fluorangiografia, Galattografia, Isterosalpingografia, Linfografia, Mielografia, PET (Tomografia ad emissione di positroni), Pneumoencefalografia Retinografia, RMN Risonanza Magnetica Nucleare, Rx esofago, Rx Tubo Digerente, Scialografia, TAC Tomografia Assiale Computerizzata, Urografia, Ureteroscopia, Vesciculodeferentografia.
13.2 Come si ottiene il rimborso
Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Società Mutua Piemonte copia della fattura di spesa con l’indicazione dell’esame eseguito e relativa prescrizione medica. La prescrizione dovrà contenere la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui è stato richiesto l’esame. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo “controllo”, “accertamenti”, “prevenzione” e simili, se non accompagnate da ulteriore specifica.
14. RIMBORSO TICKET
14.1 Rimborso all’80% di tutti ticket corrisposti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il SSN per: visite specialistiche, esami di laboratorio (esami sangue, urine, feci ecc.), diagnostica strumentale (rx, ecografie, elettrocardiogrammi di ogni genere, endoscopie, tac, risonanze magnetiche, medicina nucleare, moc, ecc.), interventi ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso.
Non ci sono massimali, né minimi rimborsabili.
14.2 Come si ottiene il rimborso
Gli associati possono richiedere il rimborso inviando a Società Mutua Piemonte la fotocopia della ricevuta di pagamento da cui risulti chiaramente trattarsi di ticket.
La ricevuta deve inoltre indicare il tipo di prestazione effettuata (ad esempio esami di laboratorio o elettrocardiogramma…). Nel caso in cui la ricevuta non contenga tale indicazione, può essere allegata ogni documentazione utile.
14.3 Con la ricevuta occorre, inviare a Società Mutua Piemonte anche la prescrizione medica con l’indicazione dettagliata degli esami da eseguire (è indispensabile fare la fotocopia della prescrizione prima di consegnarla all’ente che deve eseguire la prestazione).
La prescrizione dovrà contenere la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui vengono richieste le prestazioni mediche per le quali si chiede il rimborso. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo “controllo”, “accertamenti”, “prevenzione” e simili se non accompagnate da ulteriore specifica.
15.1 Sussidio per evento invalidante
15. SUSSIDI STRAORDINARI
In caso di evento invalidante che impedisca la specifica attività lavorativa del socio (ad es. inibendo l’uso degli arti o della vista quando essenziali per quell’attività) per un periodo superiore ai 20 giorni è concesso un contributo straordinario di 500 € una tantum.
Lo stato patologico deve essere certificato dallo specialista che segue il caso o dall’ente ospedaliero presso cui il socio è in cura.
La certificazione di cui al comma precedente deve essere inviata a Società Mutua Piemonte entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato l’evento.
15.2 SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE si riserva il diritto di effettuare controlli tramite propri medici fiscali, al fine di verificare il reale stato di salute del Socio.
Il rifiuto da parte del Socio di sottoporsi a detti controlli o ad altri accertamenti sanitari richiesti da SOCIETÀ MTUA PIEMONTE, comporta la decadenza del diritto al sussidio.
16. ESCLUSIONI
relative a tutte le forme di assistenza descritte in precedenza
16.1 Gli associati non possono essere assistiti da Società Mutua Piemonte per le malattie, nonché le sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, preesistenti alla data della loro iscrizione.
Lo stato di sieropositività HIV al momento dell’iscrizione a Società Mutua Piemonte esclude ogni assistenza anche all’insorgere in forma conclamata di AIDS.
Le cure, le analisi e i ricoveri conseguenti a gravidanza in corso al momento dell’iscrizione, non sono in nessun caso assistibili.
16.2 Le esclusioni di cui al precedete articolo 16.1 non sono applicabili dopo tre anni di iscrizione ininterrotta del socio.
16.3 Sono sempre escluse: le malattie nervose e/o mentali; le malattie congenite, le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi, le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, le conseguenze del tabagismo, le prestazioni eseguite a scopo preventivo (con particolare riguardo ai check-up), le cure estetiche, le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o da manifesta imprudenza, le malattie e/o gli infortuni causati da competizioni sportive agonistiche, le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni di nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o di esposizione a radiazioni ionizzanti, le conseguenze di guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.
16.4 Non sono rimborsabili, le cure e le visite dentistiche (sono invece comprese le indagini di tipo diagnostico), le terapie farmacologiche, ogni tipo di vaccinazione, l’applicazione di spirali, gli accertamenti e le cure contro la sterilità, le indagini diagnostiche pre maternità e pre paternità, le procedure per la riproduzione assistita, le visite psicologiche e psichiatriche, le visite medico sportive, le iniezioni e altre prestazioni infermieristiche, le cure termali e le terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, inoforesi, iontoforesi, ultrasuoni, marconiterapia, radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica, magnetoterapia, fitoterapia, tens, rebox, laser, manipolazioni e altre prestazioni analoghe).
17.1 Struttura operativa
17. ASSISTENZA DA CENTRALE TELEFONICA
I servizi sono prestati da IMA (Inter Mutuelles Assistance) Servizi srl con una struttura costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che eroga le prestazioni di seguito specificate.
17.2 Consulenza medica telefonica
Qualora l’Associato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare 24h24 i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
17.3 Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza medica (vedi prestazione 17.2), l’Associato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Associato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi per un massimo di 3 volte all’anno.
17.4 Invio di autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 17.2), l’Associato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell’Associato nel centro medico più vicino. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.5 Invio medicinali
Qualora l’Associato, a seguito di sinistro, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell’Associato. In alternativa la Struttura Organizzativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.6 Ricerca infermiere in Italia
Qualora a seguito di infortunio e/o malattia, l’Associato, necessiti di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o assistenziale), la Struttura Organizzativa provvederà alla loro ricerca. La disponibilità del personale specializzato è garantita 24h24 ed i relativi costi restano a carico dell’Associato. La prestazione viene fornita con un preavviso di 24 ore e per un massimo di 3 volte all’anno.
17.7 Servizio spesa a casa in Italia
Qualora l’Associato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di infortunio indennizzabile, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell’Associato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.8 Rientro sanitario
Qualora l’Associato ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:
- organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo: aereo sanitario; aereo di linea (anche barellato); ambulanza; treno /vagone letto. Il trasferimento dell’Associato con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica). Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;
- assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 15.000,00 (Iva Inclusa) per sinistro.
Non danno luogo al trasferimento: le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie; gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Associato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di rientro sanitario e che possano essere curate sul posto.”
17.9 Monitoraggio del ricovero ospedaliero
A seguito di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell’Associato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliranno i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l’evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell’evoluzione della stessa. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.10 Assistenza ai familiari
Nel caso di ricovero ospedaliero o di trasferimento sanitario dell’Associato e qualora gli altri familiari associati intendano rimanere sul posto per assisterlo, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento in loco e prima colazione per gli associati, per una durata massima di due notti e fino ad un importo massimo di € 210,00 (Iva inclusa) per evento.
17.11 Viaggio di un familiare
In caso di ricovero ospedaliero dell’Associato a seguito di infortunio o malattia e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.12 Recapito messaggi urgenti
Qualora l’Associato, a seguito di infortunio o malattia, in caso di necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà all’inoltro di tali messaggi. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.13 Rientro anticipato
Qualora l’Associato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l’avvenuto decesso di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della residenza in Italia, mettendo a disposizione dell’Associato un biglietto di viaggio in treno (1° classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all’Associato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte all’anno.
17.14 Informazioni sanitarie e farmaceutiche
(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali) L’Associato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa:
- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati del capoluogo/regione di residenza dell’Associato;
- indirizzi degli uffici competenti per l’espletamento di pratiche e richiesta di documenti;
- informazioni per l’assistenza sanitaria all’estero, paesi UE ed extra UE.
Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:
- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.
17.15 Informazioni di medicina tropicale
(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
L’Associato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese della fascia tropicale nel quale intende recarsi quali:
- vaccinazioni richieste;
- rischi sanitari;
- alimentazione e bevande;
- farmaci utili in viaggio;
- clima e temperature;
- servizi sanitari in loco.
17.16 Segnalazione Centri Specialistici
(Servizio attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali) Qualora l'Associato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e segnala un centro ospedaliero attrezzato in Italia o all’estero.
17.17 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI COMPRESE NEL CAPITOLO “SERVIZI DA CENTRALE TELEFONICA”
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Associato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente alla data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Associato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Associato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
6. L'Associato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente copertura, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
7. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
18. CARD SALUTE
18.1 A ogni Socio sarà fornito il tesserino personalizzato di Società Mutua Piemonte che consente di ottenere dalle strutture convenzionate le condizioni di miglior favore concordate in convenzione. Il tesserino è un documento personale che non può essere ceduto e che va esibito unitamente a un documento di riconoscimento. La mancata esibizione del tesserino comporta l’applicazione, da parte della struttura sanitaria convenzionata, delle tariffe ordinarie.
19.INFORMAZIONI E SERVIZI DI SUPPORTO
19.1 ASSISTENZA TELEFONICA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA E PRESSO GLI UFFICI
Il socio può richiedere qualsiasi tipo di informazione sul servizio contattando l’assistenza telefonica di Società Mutua Piemonte al numero 0000.00.00.00.
Il servizio è attivo tutto l’anno dal lunedì al venerdì esclusi i festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00. Società Mutua Piemonte non si avvale di call center esterni, gli assistiti possono contattare direttamente gli operatori della Mutua.
Le informazioni possono essere richieste anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il socio può altresì richiedere ogni tipo di informazione recandosi presso gli uffici di Società Mutua Piemonte dal lunedì al venerdì esclusi i festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.
19.2 SITO INTERNET
Il socio può, accedendo nella pagina dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx :
• consultare l’accordo con Xxxxx e il regolamento;
• cercare una struttura convenzionata: nel sito internet è presente una pagina delle strutture sanitarie e odontoiatriche convenzionate con Società Mutua Piemonte che consente all’assistito di cercare la struttura per “regione;
• reperire tutte le informazioni sulla Mutua: statuto, organigramma, contatti, attività sociale, ecc.
19.3 DOCUMENTI FISCALI
Ogni anno, in tempo per la dichiarazione dei redditi, Società Mutua Piemonte mette a disposizione degli assistiti, con invio per posta, il riepilogo dei rimborsi effettuati nell’anno: per ciascun assistito il documento riporta la data della prestazione effettuata, la tipologia di prestazione, l’ammontare della spesa sostenuta, l’ammontare del rimborso erogato da Società Mutua Piemonte e l’eventuale ammontare della parte di spesa rimasta a carico dell’assistito.
19.4 MESSAGGISTICA
Società Mutua Piemonte invierà agli assistiti che abbiano comunicato il proprio numero di telefonia mobile, un sms per:
• notificare la ricezione di una richiesta di xxxxxxxx;
• notificare la liquidazione di un rimborso.
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni e i documenti richiesti all’associato sulla base del presente regolamento sono tutelati a norma della legge 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR dell’Unione Europea n. 679/2016.