SCHEMA DI ACCORDO PER OBIETTIVO 1
ALLEGATO 3)
SCHEMA DI ACCORDO PER OBIETTIVO 1
“PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”
(art.15 legge 241/1990)
TRA
la Regione Xxxxxx-Romagna, di seguito Regione, con sede legale in Bologna, X.xx X. Xxxx, 00, in persona del ;
e
il Comune di Bologna/(oppure)la Provincia di Reggio-Emilia con sede legale in , Via/Piazza , n. , in persona del ;
PREMESSA
VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
PRESO ATTO che:
a) il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 46/2011, prevede quale strumento attuativo dello stesso la formula dell’intesa, nella forma di accordo tra Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
b) con deliberazione della Giunta regionale n. del
/ /2015 sono stati definiti i criteri, requisiti e priorità di contributo per il perseguimento dell’obiettivo
strategico denominato attraverso l’azione
/( le seguenti azioni: ;
c) nella citata deliberazione di Giunta è tra l’altro previsto che:
- soggetto beneficiario del contributo regionale è l’Amministrazione rappresentativa del territorio interessato dall’azione/azioni di cui sopra, nello specifico il Comune /la Provincia , mentre soggetto destinatario e attuatore del contributo è il gestore concessionario del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio considerato, che a tale fine deve presentare apposite proposte nelle forme e condizioni indicate nella medesima delibera;
- a seguito della valutazione delle proposte presentate dal concessionario, la Regione e l’Amministrazione interessata stipulano un accordo per la collaborazione nell’attuazione dl progetto oggetto di contributo e l’impegno dell’Amministrazione al mantenimento delle relative azioni nel tempo, pena la restituzione del contributo;
-
PRESO ATTO ALTRESI’CHE:
- il concessionario in data ha presentato il progetto da candidare a contributo, relativo a ;
- a seguito della fase istruttoria il progetto è stato valutato ammissibile.
In particolare vengono proposti i seguenti elenchi/programmi :
- ELENCO TITOLO PROGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO e IMPORTO
TUTTO CIÒ PREMESSO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO
IL SEGUENTE ACCORDO
(ACCORDO ex art.15 legge 241/1990)
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo individua gli obiettivi e i contenuti della collaborazione istituzionale tra la Regione ed il
Comune di (“soggetto beneficiario”) per
l’attuazione del progetto .
Art.2 - Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori
1. La Regione e IL SOGGETTO BENENFICARIO condividono le finalità, le politiche e gli strumenti individuati dal "Piano" e dalla deliberazione di Giunta regionale n. /2015, relativamente alla realizzazione dell’obiettivo
attraverso l’azione/le azioni .
2. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare piena attuazione, con spirito di leale collaborazione, all'Accordo, e si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai fini di superare eventuali ostacoli all’attuazione dell’obiettivo e dell’azione/azioni di cui al comma precedente.
In tale prospettiva, si impegnano a rispettare quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n.
/2015 con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e le modalità di concessione e gestione del contributo regionale.
3. I soggetti sottoscrittori condividono che dovrà gravare sulla tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti unicamente la quota parte dell'intervento non oggetto del contributo regionale
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sarà verificato il rispetto del requisito di neutralità della quota finanziata con contributo regionale dell'intervento.
Art. 3 - Impegni ed obblighi assunti dal soggetto beneficiario
1. Il BENEFICIARIO si impegna a rispettare le condizioni e le tempistiche stabilite nel “Piano” e in particolare nella deliberazione di Giunta regionale n. /2015 e nei relativi allegati, ai fini della concessione definitiva del contributo, e della relativa realizzazione e conclusione.
2. IL SOGGETTO BENEFICIARIO si impegna a garantire il mantenimento delle scelte alla base della definizione dell’obiettivo e delle azioni oggetto di contributo, pena la revoca dello stesso.
3. IL SOGGETTO BENEFICIARIO si impegna altresì a promuovere eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l’attuazione degli interventi.
3 BIS. Il Comune di si impegna ad adottare una articolazione tariffaria commisurata alla effettiva produzione di rifiuti (c.d. tariffazione puntuale) da parte delle utenze entro un anno dal completamento degli interventi.
4. IL SOGGETTO BENEFICIARIO si impegna a garantire che la Convenzione di ambito territoriale non faccia gravare in tariffa la quota di contributo relativa ad interventi relativi ai servizi pubblici idrici e ambientali.
Art. 4 - Criteri/modalità per il monitoraggio e la verifica dei risultati
1. Le parti convengono che la verifica dei progetti presentati dai soggetti concessionari destinatari dei finanziamenti regionali avverrà secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta n. /2015.
2. LA REGIONE in qualsiasi momento potrà richiedere informazioni, disporre verifiche anche di carattere tecnico- amministrativo circa l’andamento attuativo dell’intervento oggetto di contributo.
4. IL SOGGETTO BENEFICIARIO, si impegna a seguire le fasi di realizzazione degli interventi al fine di garantire il rispetto di quanto previsto nel “Piano”
Art. 5 - Coordinamento
1. Il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione dell’Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvedono alle determinazioni necessarie per l’attuazione dei contenuti dell’Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.
Art. 6 - Monitoraggio e verifica dell’attuazione dell’Accordo
1. LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA assicura il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo, acquisendo ove necessario le informazioni utili a verificare lo stato d’avanzamento degli interventi oggetto di contributo e il rispetto delle condizioni poste dalla delibera e dal presente accordo.
2. La Regione Xxxxxx-Romagna procede alla revoca del contributo qualora accerti inadempimenti alle condizioni poste dalla delibera e dal presente accordo.
Art. 7 – Stipula dell’accordo
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. l31, e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente accordo, in forma di scrittura privata, è sottoscritto dalle parti con modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990,n. 241.
Xx,
Xxx XX XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXX Per IL SOGGETTO BENEFICIARIO
PER IL COMUNE DI