CONTRIBUTO DEL SERVIZIO GIURIDICO
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA | Bruxelles, 2 aprile 2004 (19.04) (OR. en) |
8161/04 LIMITE | |
JUR 178 AMLAT 32 |
CONTRIBUTO DEL SERVIZIO GIURIDICO
per i lavori del Gruppo "America latina" | |
Oggetto: | Progetto di accordo di associazione con il MERCOSUR − Definizione delle parti in relazione alla denuncia o sospensione dell'accordo |
1. Nella riunione del Gruppo "America latina" del 29 marzo 2004 è stato chiesto al Servizio giuridico di fornire osservazioni scritte sulla definizione dei termini "le Parti" nel progetto di accordo di associazione attualmente in fase di negoziazione con il MERCOSUR e i suoi paesi membri, in relazione alla possibile denuncia o sospensione dell'accordo.1
2. "Le Parti" sono definite nell'articolo XXX 1 del progetto di accordo quali "la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri nei limiti delle rispettive aree di competenza ... da un lato, e il MERCOSUR e i suoi Stati parti, dall'altro". Tale formulazione è quella tipo utilizzata negli accordi "misti", che riflette il fatto che la CE è esclusivamente responsabile per talune disposizioni (in particolare commerciali), mentre gli Stati membri sono esclusivamente responsabili per altre disposizioni (ad esempio cooperazione contro il terrorismo e a favore della non proliferazione); per altri settori, sono congiuntamente responsabili la CE e gli Stati membri (ad esempio riduzione della povertà e sviluppo sociale).
1 Il progetto di accordo figura nel documento di seduta AMLAT 60/04.
3. L'articolo XXX 3, paragrafo 2 del progetto di accordo stabilisce che ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare l'accordo. È evidente che una denuncia dell'accordo da parte dell'UE richiederebbe una decisione da parte sia della CE che degli Stati membri. Parimenti, se il MERCOSUR decidesse di denunciare l'accordo, tale denuncia dovrebbe essere effettuata nei confronti della CE e di tutti i suoi Stati membri. Pertanto, poiché il MERCOSUR ha chiesto che il significato del termine "Parte" all'articolo XXX 3, paragrafo 2 sia precisato, potrebbe essere aggiunta una frase per indicare che a tal fine, per quanto riguarda l'UE, per "Parte" s'intende la Comunità e i suoi Stati membri. Tale indicazione figura già per il MERCOSUR, ai sensi della summenzionata definizione delle Parti nell'articolo XXX 1 ("MERCOSUR e i suoi Stati parti").
In teoria sarebbe anche possibile consentire la denuncia dell'accordo nei confronti di ciascuno degli Stati membri del MERCOSUR. In tal caso l'articolo XXX 3 del progetto di accordo dovrebbe essere riformulato.2 Tuttavia, tale opzione di denuncia nei confronti di ciascun paese del MERCOSUR sarebbe di difficile applicazione pratica, specialmente nel contesto di una zona di libero scambio tra la CE e il MERCOSUR quale prevista dal progetto di accordo. Ad esempio, sarebbe impossibile revocare le concessioni tariffarie per un dato paese del MERCOSUR poiché non potrebbero essere identificate le importazioni originarie di tale paese (tutte le importazioni avrebbero un certificato di origine comune "MERCOSUR").
4. Per quanto riguarda la possibilità di sospendere l'accordo completamente o parzialmente, l'articolo XXX 4 del progetto consente ad una Parte di adottare "misure appropriate" in risposta a una violazione, ad opera dell'altra Parte, di un "elemento essenziale" dell'accordo.3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del progetto di accordo, il rispetto dei principi
2 Cfr. articolo 99 dell'accordo di Cotonou: "Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.".
3 Tale formulazione mira a riflettere la situazione nell'ambito del diritto internazionale quale codificato dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (articolo 60), che prevede che una sostanziale violazione di un trattato da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione e che a tal fine per "violazione sostanziale" si intende inter alia "la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.".
democratici, dei diritti umani fondamentali e dello stato di diritto costituisce un siffatto elemento essenziale. Parimenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, la cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD) costituisce un altro elemento essenziale.
La formulazione dell'articolo XXX 4 è sufficientemente flessibile (esso prevede l'adozione di "misure appropriate") per consentire all'UE di adottare misure nei confronti di qualsiasi paese del MERCOSUR che non rispetti un elemento essenziale dell'accordo. Ad esempio, la cooperazione nel settore dell'assistenza tecnica potrebbe essere sospesa nei confronti di tale paese. Anche nel contesto di una zona di libero scambio, le concessioni tariffarie potrebbero essere revocate per taluni tipi di prodotti per i quali sia accertata la coltivazione o fabbricazione principalmente in tale paese.
Posto quanto precede, sarebbe anche possibile prevedere espressamente che possano essere adottate misure nei confronti di ciascuno dei paesi del MERCOSUR in caso di mancato rispetto di un elemento essenziale dell'accordo. Ciò comporterebbe l'aggiunta di una frase all'articolo XXX 4 del progetto di accordo, per precisare che a tal fine e per quanto riguarda i paesi del MERCOSUR, per "Parte" s'intende ciascuno di questi ultimi.4
4 Cfr. articolo 96 dell'accordo di Cotonou: "Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.".