PROTOCOLLO GENERALE D’INTESA
PROTOCOLLO GENERALE D’INTESA
TRA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede legale in Via Minghetti, 10 – 00187 (codice fiscale 97584460584), nella persona del suo Presidente, Xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxx;
(in prosieguo anche ANAC o Autorità)
E
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente Xx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
(in prosieguo anche Conferenza)
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”
PREMESSO CHE
✓ l’art.29 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti o Codice) assegna alle Regioni ed alle Province autonome (di seguito Regioni) il compito di collaborare con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici ed un ruolo di supporto in ambito territoriale, alle stazioni appaltanti “nell’attuazione del Codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti” con l’obiettivo di rendere più efficiente e qualificato l’intero sistema contratti pubblici;
✓ l’art. 213 del Codice definisce le competenze dell’Autorità in materia di vigilanza e controllo sui contratti pubblici;
✓ nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’art. 213, comma 1, del Codice, l’Autorità agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;
✓ ai sensi dell’art.213 comma 8 del Codice, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
✓ ai sensi dell’art.213 comma 9 del Codice, la gestione della BDNCP è affidata all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito Osservatorio), composto da una Sezione Centrale e da Sezioni Regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome: la Sezione Centrale si avvale delle Sezioni Regionali competenti per territorio per l’acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le Regioni;
✓ per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed in particolare dell’art.29 comma 3 e garantire, tramite un sistema di strutture distribuito sull’intero territorio nazionale cui assegnare ed in grado di svolgere compiti e funzioni omogenee, l’efficienza dell'azione di supporto alle stazioni appaltanti e l'assolvimento, da parte delle stesse, degli oneri informativi e di pubblicità a loro carico, i Presidenti delle Regioni e Province Autonome hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’istituzione della Rete degli Osservatori regionali dei Contratti che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 5 novembre 2020;
CONSIDERATO CHE
• la necessità di favorire gli investimenti pubblici in un contesto normativo sempre più complesso, articolato e mutevole comporta l’opportunità di supportare le stazioni appaltanti nell’attuazione delle procedure atte a portare a compimento gli investimenti stessi;
• nel contesto articolato e complesso, sopra descritto, le Regioni e l’ANAC intendono promuovere un’azione sinergica volta a supportare gli operatori economici del settore e a pervenire ad una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti;
• le parti sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione al fine di promuovere azione coordinate di intervento su temi di comune interesse e rispetto ai quali si ravvisa una convergenza e complementarietà, su diversi livelli, delle rispettive competenze.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Finalità
1. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC o Autorità), la Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza) anche tramite la Rete degli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici (di seguito Rete degli Osservatori Regionali) da essa istituita con Protocollo con le singole Regioni e Province Autonome, ferme restando le loro reciproche competenze e nel principio di leale collaborazione, si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici e su altre tematiche di interesse comune.
2. La cooperazione inter istituzionale si attua mediante iniziative coordinate che assicurino in primo luogo la condivisione di informazioni e realizzino un reciproco vantaggio, nell’ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica amministrazione, in termini di prevenzione ed accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle best practices, correttezza dell’azione amministrativa, potenziamento del supporto conoscitivo alle decisioni pubbliche, contenimento dei costi ed efficienza e efficacia dell’azione amministrativa.
3. In quanto rappresentate dalla Conferenza e, per gli aspetti tecnici dalla Rete degli Osservatori di cui al comma 1, il Protocollo assume carattere di Accordo generale che non richiede la sottoscrizione di protocolli attuativi bilaterali fra ANAC e le singole Regioni.
4. Il presente protocollo si ispira ai principi generali di legalità, leale collaborazione, economicità efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Al fine di perseguire tali principi ed in particolare di assicurare la qualità e la tempestività delle informazioni rilevate nell’ambito del processo di gestione dei Contratti Pubblici, di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio del dato e del luogo di prima pubblicazione, la semplificazione degli oneri amministrativi in capo alle stazioni appaltanti e rendere disponibili e tempestive le informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, le parti concordano sull’opportunità di rivedere l’attuale modello di rilevazione dei dati promuovendo la completa digitalizzazione delle procedure sui contratti pubblici e la semplificazione degli oneri di gestione.
5. Tutte le disposizioni del presente accordo non possono in alcun caso essere interpretate come limitazione dell’autonomo esercizio delle competenze istituzionali delle parti, che restano pertanto libere di esercitarle in modo indipendente.
Art.2 - Oggetto
1. Oggetto del presente protocollo è la definizione della cornice dei temi e degli ambiti di cooperazione tra l’ANAC, la Conferenza e le Regioni e Province Autonome nonché le modalità di collaborazione che, per alcune aree, previa valutazione e decisione del Comitato di coordinamento di cui all’art.4, potranno più puntualmente essere disciplinate in protocolli attuativi al presente accordo.
2. Fra i protocolli attuativi di cui al comma 1 rientra l’accordo fra l’ANAC e le Regioni di cui all’art.213 comma 9 del Codice per l’organizzazione dell’Osservatorio e la sua articolazione in sezione centrale e sezioni regionali e per la condivisione del modello di acquisizione ed interscambio dati di cui alla lettera b) comma 1 dell’art.3.
3. Le parti, di comune accordo, possono modificare il presente Protocollo a seguito dell’esperienza di collaborazione maturata nonché a causa di nuove esigenze che si dovessero manifestare ovvero di nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire sulle materie regolate dal presente accordo.
Art.3 - Aree di intervento
1. Fermo restando che al presente Protocollo di intesa sarà concretamente data attuazione per mezzo delle singole iniziative che verranno definite nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 4 e degli eventuali protocolli attuativi di cui all’art.2 comma 1, le parti si impegnano a collaborare nelle seguenti aree di intervento di comune interesse:
a. consultazione reciproca su tematiche giuridiche e di corretta applicazione delle norme in materia di Contratti ed investimenti Pubblici, Trasparenza e Anticorruzione;
b. definizione ed attuazione di procedure e modelli per l’acquisizione, l’interscambio, la gestione, il monitoraggio e la tempestiva condivisione delle informazioni relative a tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici secondo quanto previsto e disposto dai commi 8 e 9 dell’art.213 e dai commi 2, 3, 4 e 4bis dell’art.29 del Codice e più in dettaglio nell’ambito del perimetro informativo di cui all’art.7;
c. condivisione di iniziative di formazione e supporto alle stazioni appaltanti ed altre finalizzate alla qualificazione degli operatori, anche in modalità e-learning ed utilizzando materiali didattici condivisi, per l’attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale anche nell’ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell’art.29 del Codice e per l’assolvimento di ogni obbligo informativo di pubblicità, tracciabilità e trasparenza
in materia di contratti ed investimenti pubblici disposto dalle norme regionali, nazionali e comunitarie;
d. supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici all’utilizzo ed alla diffusione degli strumenti per la digitalizzazione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti;
e. definizione e condivisione di progetti di semplificazione e razionalizzazione delle rilevazioni di competenza dell’Autorità e delle Regioni, nonché di progetti di integrazione dei sistemi informativi, anche in raccordo con altri tavoli nazionali, garantendo l’interoperabilità e l'interscambio delle informazioni tra i sistemi PA nel rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 4bis del Codice;
f. condivisione di metodologie e strumenti per l’analisi del mercato dei contratti pubblici, l’elaborazione e la diffusione dei dati ivi compresa la definizione e il calcolo di indicatori di rischio e di legalità;
g. ogni altra attività di supporto e sostegno al territorio ed ai suoi operatori, ivi compresi quelli economici, che possa giovarsi dell’articolazione territoriale dell’Osservatorio di cui al comma 9 art.213 del D.lgs.50/2016 e del protocollo attuativo di cui all’art.2 comma 2.
2. La collaborazione nell’ambito dell’area di interesse di cui alla lettera a) del comma 1 si attua, senza ulteriore decisione nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui all’art.4, attraverso:
a. il confronto sulle istanze portate dalle Regioni, in quanto “sensori” sul territorio e pertanto capaci di intercettare e farsi portavoce di criticità, difficoltà interpretative ed operative manifestate dalle stazioni appaltanti e per le quali si ritiene opportuno un intervento a carattere generale da parte dell’Autorità;
b. l’eventuale richiesta, da parte di ANAC, di collaborazione o consultazione alla Conferenza per la formazione di atti e deliberazioni predisposti dall’Autorità che hanno impatto sulle attività delle Regioni e degli Enti territoriali in materia di contratti pubblici;
c. la partecipazione, nel rispetto delle reciproche competenze, delle strutture e dei rappresentanti della Conferenza ai tavoli tecnici ed alle consultazioni che si svolgono presso l’Autorità e dei rappresentanti dell’Autorità ai tavoli tecnici che si svolgono presso la Conferenza e presso l’Associazione ITACA;
d. l’eventuale richiesta di collaborazione o di pareri all’Autorità per iniziative legislative a carattere regionale che possano avere un impatto di rilievo in materia di contratti pubblici;
e. l’eventuale richiesta di collaborazione o di pareri alla Conferenza per la formazione degli atti e deliberazioni predisposti dall’Autorità che hanno impatto sulle attività delle Regioni e degli Enti territoriali.
3. Una Commissione di coordinamento tecnico appositamente istituita può definire e regolamentare nuove iniziative di collaborazione fra le Parti, anche relative ad ambiti specifici afferenti alle competenze attribuite dalla normativa all’Autorità su proposta dei tavoli tecnici di cui ai successivi accordi attuativi. Il Comitato di coordinamento, approvata la proposta, può rimandare, al fine di renderla operativa, alla sottoscrizione di specifico accordo.
4. Fra le attività, i servizi e i processi di cui al comma 3 possono rientrare:
a. la collaborazione che gli Osservatori Regionali, anche tramite la Rete degli Osservatori, potranno fornire ad Anac al fine di rafforzare i rapporti con le stazioni appaltanti e gli operatori del territorio, in particolare in relazione alle diverse attività ed iniziative proprie dell’Autorità quali promozione e raccolta di richieste di attivazione di servizi specifici (es. vigilanza collaborativa), promozione delle consultazioni e raccolta contributi dalle stazioni appaltanti di competenza, raccolta segnalazioni da imprese e stazioni appaltanti (esposti) anche in materia di trasparenza e anticorruzione;
b. il supporto alle fasi istruttorie e/o prodromiche dell’attività di vigilanza o del processo sanzionatorio, aggiuntive a quelle di ordinario sollecito e richiamo degli inadempienti agli obblighi informativi previsti dal codice dei contratti anche in termini di classificazione e raccolta;
c. l’attività di help desk e gestione quesiti in relazione agli aspetti giuridici e tecnici collegati all’assolvimento degli obblighi informativi ed inoltre per assistenza di primo e/o secondo livello a servizi di Anac anche al di fuori del perimetro di competenza territoriale;
d. la gestione dell’acquisizione di dati e informazioni di interesse di Anac eccedenti il perimetro del fabbisogno di cui al comma 9 art.213, gli adempimenti informativi e di pubblicità disposti dal Codice e di cui ai commi 2 e 4 dell’art.29 della stessa norma e pertanto disposti anche da norme diverse (es. in materia di tracciabilità, trasparenza, anticorruzione) o a seguito di iniziativa propria di Anac;
e. la gestione di piattaforme di formazione e-learning per la formazione su temi di interesse di Xxxx.
Art. 4 – Comitato di coordinamento
1. L’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di consolidare le forme di collaborazione e di agevolare il confronto su reciproche esigenze, istituiscono il Comitato di coordinamento.
2. Il Comitato di coordinamento è composto dal Presidente e/o dal Segretario Generale dell’Autorità nonché dal Presidente e/o Segretario Generale della Conferenza e si avvale di un organo ausiliare composto da due rappresentanti dell’ANAC, dal direttore di ITACA in rappresentanza della Conferenza e dal Coordinatore della Rete degli Osservatori in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome.
3. Il Comitato si avvale del supporto tecnico di tavoli e gruppi di lavoro per area tematica composti da rappresentanti designati dalle parti. Fra i tavoli tecnici rientra la Commissione tecnico-operativa dell’Osservatorio istituita e disciplinata dal protocollo attuativo di cui all’art.2 comma 2.
4. Il Comitato di coordinamento, assumendo le proprie decisioni all’unanimità:
a. definisce l’indirizzo politico e strategico della cooperazione;
b. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi del presente Protocollo;
c. condivide ed autorizza le azioni e le iniziative comuni da porre in essere anche proposte dai tavoli di supporto tecnico di cui al comma 3;
x. xxxxxxx le proposte di protocollo attuativo di cui al comma 1 dell’art.2 e di accordo contrattuale di cui al comma 3 dell’art.3.
Art.5 - Tempi e fasi di attivazione
1. La Commissione tecnico operativa di cui all’art.18 del primo accordo attuativo si insedia e avvia la propria attività entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente.
2. I tempi e le fasi di attivazione delle azioni operative da porre in essere saranno definiti ed approvati nell’ambito del Comitato di coordinamento.
Art.6 - Decorrenza e durata
1. Il presente Protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti, da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza.
Roma, 11 gennaio 2023
Per la Conferenza delle Regioni Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione e delle Province autonome
Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
( atto firmato digitalmente )