Contract
3900009193 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: 8166313EA9 | Pagina 1 di 14 | ||
673.303,10 | Fornitore: | ||||
Appalto: | 53467 | TOSCOCHIMICA SPA | |||
2100001962 | |||||
Riferimento: | |||||
Oggetto: Fornitura di acido acetico per impianti di potabilizzazione e depurazione distribuiti sul territorio di Publiacqua spa. | |||||
Pos. |Codice |Descrizione | |Um |Prezzo | | Di cui oneri | |||
1 90000476 ACIDO ACETICO | KG | 939,10 | 939,10 | ||
ONERI SICUREZZA | |||||
2 90000476 ACIDO ACETICO | KG | 0,51 | 0,00 | ||
prodotto per DEPURAZIONE | |||||
3 90000476 ACIDO ACETICO | KG | 0,51 | 0,00 | ||
prodotto per DEP.SAN COLOMBANO | |||||
4 90000476 ACIDO ACETICO | KG | 0,51 | 0,00 | ||
prodotto per POTABILIZZAZIONE | |||||
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO *** |
3900009193
Pagina 2 di 14
PREMESSO:
- che la Stazione Appaltante con Lettera di Invito, inviata ai fornitori tramite PEC il 5 marzo 2020, ha provveduto ad indire la gara n. 21/1962 ai sensi del proprio "Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti" per la “Fornitura di acido acetico per impianti di potabilizzazione e depurazione distribuiti sul territorio di Publiacqua S.p.A”, per un importo a base di appalto di Euro 675.899,10 (seicentosettantacinquemilaottocentonovantanove/10) di cui Euro 939,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che esperite tutte le procedure, la gara veniva aggiudicata con il criterio del prezzo più basso alla ditta Toscochimica
S.p.A per Euro 673.303,10 (seicentosettantatremilatrecentotre/10) di cui Euro 939,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- che, con PEC del 6/5/2020, la Stazione Appaltante ha comunicato al Fornitore l’avvenuta aggiudicazione in suo favore del suddetto appalto;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Lettera d’Invito e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura di servizi e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato dalle previsioni stabilite in tutti gli atti della gara n.21/1962 tra i quali, in particolar modo la Lettera d’Invito, il Capitolato Speciale, relativi Allegati ed Offerta Economica;
- che il Fornitore è consapevole che i servizi oggetto del presente contratto sono essenziali per la gestione del Servizio Idrico Integrato quale Servizio Pubblico;
- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l’Appaltatore risulta altresì in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e fiscali; Ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
La prestazione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente contratto;
b. dalle disposizioni del D. Lgs. n.50/2016 e dal Regolamento del Committente di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
OGGETTO
Il contratto ha per oggetto la “Fornitura di acido acetico per impianti di potabilizzazione e depurazione distribuiti sul territorio di Publiacqua S.p.A”;
DURATA
La durata del contratto è stabilita in mesi 12 (dodici) con efficacia a decorrere dal 1 giugno 2020 con la facoltà da parte del Committente di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, salvo il completamento da parte dell’Fornitore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario (massimo tre mesi) alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
Pagina 3 di 14
3900009193
contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
CORRISPETTIVO
Per le prestazioni derivanti dal Contratto, il Committente corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari come da offerta seguente:
Prodotto Consumo totale Annuo previsto (in Kg) | Prezzo Unitario Offerto ( €/Kg ) |
Acido acetico 80% cubi (Dep.) 438.000 | 0,518 |
Acido acetico 80% (Dep., IDL San Colombano) 730.000 | 0,518 |
Acido acetico 80% (Potabilizzazione) 130.000 | 0,518 |
I prezzi indicati si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti allegati ad esclusione dell’IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
L’importo complessivo del Contratto viene indicato in Euro 673.303,10 (seicentosettantatremilatrecentotre/10) di cui Euro 939,10 (novecentotrentanove/10) per oneri di sicurezza, e rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni che presumibilmente verranno richiesti in virtù dell’accordo contrattuale; ne consegue: che (i) l’importo complessivo costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) il Fornitore si assume l’alea connessa al mancato raggiungimento dell’importo complessivo indicato, rinunciando fin d’ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità dell’appalto.
Non è prevista la possibilità di erogazione, sotto qualsiasi forma, di anticipazioni del prezzo contrattuale.
Il Committente è esonerato fin d’ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all’interno dei sub-fornitori.
Il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e dichiara che gli importi unitari sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.
Il presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, costituisce a tutti gli effetti contratto a mezzo di scambio di corrispondenza commerciale e pertanto si chiede che di questa lettera (unitamente a quanto altro richiesto) sia restituita, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, sottoscritta digitalmente dal Vs Legale Rappresentante – utilizzando il link presente all’interno della notifica della PEC di trasmissione del presente contratto.
Qualora il presente contratto fosse trasmesso con sistemi diversi da PEC lo stesso si intende accettato trascorso il termine di 7 giorni dall’invio, senza aver ricevuto nessun modulo di accettazione controfirmato o un diniego espresso da parte del fornitore.
Codesta Spett.le Società, nell’esecuzione dell’appalto di cui in oggetto, deve rispettare, oltre alle disposizioni sopra richiamate, le disposizioni di cui alle “Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e servizi” di seguito riportate, alle quali si fa espresso ed integrale rinvio, ad eccezione degli articoli: art. 6 - art. 9 - art. 21 - art. 25.
La scrivente, in caso di mancata produzione dei documenti richiesti, si riserva la facoltà di procedere al blocco dei pagamenti in Vostro favore.
Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti in merito alla presente lettera, potete rivolgervi all’Ufficio Gare e Contratti nella persona del Sig. Xxxx Xxxxxxxx (tel. 055/0000000 - email x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)
IL FORNITORE
(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale (*))
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (*)
(*) Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa.
3900009193
Pagina 4 di 14
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E FORNITURE CON POSA IN OPERA
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Condizioni regolatrici dell’appalto Art. 3 - Fonti della disciplina contrattuale Art. 4 - Decorrenza
Art. 5 - Luogo di esecuzione della prestazione Art. 6 - Quantità e Quinto d’obbligo
Art. 7 - Varianti
Art. 8 - Trasporto e consegna dei beni - F - FP
Art. 9 - Fornitura di prodotti chimico o pericolosi - F
Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione Art. 11 - Qualità dei beni -F
Art. 12 - Garanzia
Art. 13 - Ritardo nella esecuzione del contratto Art. 14 - Obblighi e responsabilità del Fornitore
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro – Rispetto dell’ambiente Art. 16 - Accesso ai locali (sedi/impianti)
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti Art. 18 - Revisione dei prezzi
Art. 19 - Ritardato pagamento e tasso di interesse Art. 20 - Disciplina della cessione del credito
Art. 21 - Disciplina del Subappalto
Art. 22 - Responsabile Esecuzione contratto - REC Art. 23 - Referente operativo del Fornitore
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio Art. 25 - Raggruppamenti temporanei
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto Art. 27 - Risoluzione Contrattuale
Art. 28 - Facoltà di recesso
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale Art. 31 - Esecuzione in danno del Fornitore
Art. 32 - Principi etici
Art. 33 - Dovere di Riservatezza
Art. 34 - Trattamento e protezione dei dati personali Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Spese Art. 37 - Rinvio
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti di appalto di servizi, forniture e forniture con posa in opera, conclusi tra Publiacqua S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso.
Art. 1 - Definizioni
1. Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
2. Committente: Publiacqua S.p.A. società gestore del servizio idrico integrato nelle Province di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo con sede legale e amministrativa in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxxxx 00/x – p.i. 05040110487;
3. Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti: il Regolamento, adottato da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ed entrato in vigore il 23/09/2016, che disciplina le procedure di affidamento e
Pagina 5 di 14
3900009193
le modalità di contrattazione di lavori, forniture e servizi per importi pari o inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
4. Fornitore: è la controparte contrattuale individuata in applicazione delle modalità prevista dal Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti;
5. Subappaltatore: l’operatore economico diverso dal Fornitore, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
6. Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (contratto/ ordine, Capitolato speciale di appalto, scheda tecnica, etc.) che disciplina lo specifico appalto;
7. Condizioni generali di contratto: il presente documento che stabilisce, in via generale, le prescrizioni minime di esecuzione dei contratti stipulati da Publiacqua S.p.A. per servizi, forniture e forniture con posa in opera;
8. Contratto: ogni tipologia di accordo commerciale avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Publiacqua S.p.A. e il Fornitore (di seguito anche: Parti).
Art. 2 - Condizioni regolatrici dell’appalto
1. Le modalità di esecuzione e le condizioni della fornitura di beni e/o servizi, salvo ulteriore disposizione sono quelle previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dall’Offerta presentata dal Fornitore, dal singolo contratto/ordine nonché dalle eventuali Norme Tecniche/Capitolato Speciale di appalto e costituenti, nel complesso, la documentazione contrattuale.
2. Nel caso di qualsiasi controversia o incongruenza nell’interpretazione della documentazione contrattuale dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza: 1) Contratto/Ordine 2) Norme Tecniche/Capitolato Speciale di appalto se presenti 3) Condizioni Generali di contratto 4) Offerta del Fornitore 5) Capitolato Generale Servizi o Capitolato Generale Forniture adottati da Publiacqua S.p.A. in vigore pro tempore:
3. Nel caso una o più clausole siano dichiarate non valide ai sensi di Xxxxx, le rimanenti condizioni rimangono comunque in vigore.
4. Le Parti si impegnano a rendere compatibili il presente contratto con le eventuali future norme imperative di Xxxxx e con le eventuali prescrizioni delle Autorità competenti.
5. Qualunque modificazione od integrazione delle presenti condizioni generali dovrà sotto pena nullità, risultare da atto scritto. In nessun caso è ammessa la prova testimoniale.
6. Se il titolo o il comma di un articolo delle presenti “Condizioni Generali di Contratto” è seguito da una o più sigle, lo stesso si applica solo ai contratti indicati, sulla base della seguente corrispondenza:
S: appalti di servizi. F: appalti di forniture.
FP: appalti di forniture con posa in opera.
Art. 3 - Fonti della disciplina contrattuale
1. Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per il Committente.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto o dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti, nonché ad integrazione ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici.
3. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.
Art. 4 - Decorrenza
1. La decorrenza dell’appalto ed il termine per la consegna dei beni, sono indicati nel contratto/ordine.
Art. 5 - Luogo di esecuzione della prestazione
1. L’esecuzione del servizio e/o la consegna della fornitura oggetto del rapporto contrattuale deve avvenire presso la sede indicata nel contratto/ordine.
Art. 6 - Quantità e Quinto d’obbligo
1. Le quantità oggetto dell’appalto sono indicate nei documenti contrattuali.
2. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del
Pagina 6 di 14
3900009193
medesimo rapporto contrattuale, comprese quelle economiche, a fronte di un aumento o diminuzione dell’oggetto della prestazione, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale dello stesso.
Art. 7 - Varianti
1. Il Fornitore non potrà introdurre variazioni o addizioni rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dal Committente, se rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.
Art. 8 - Trasporto e consegna dei beni - F - FP
1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci.
2. L’imballo dovrà essere appropriato al bene fornito ed al mezzo di trasporto previsto per la consegna.
3. Sono a carico del Fornitore le spese di trasporto e di consegna, salvo diverso accordo tra le parti, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall’imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino alla consegna presso la sede indicata dal Committente.
4. In seguito alla consegna, resta in carico a quest’ultimo la responsabilità per le perdite o i danni che siano ad esso imputabili.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà all’atto interno di verifica del bene consegnato o all’esito positivo del collaudo ove necessario.
Art. 9 - Fornitura di prodotti chimico o pericolosi - F
1. Quando il contratto prevede la consegna di prodotti chimici o pericolosi, il Fornitore è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica e/o di sicurezza il cui contenuto sia idoneo a consentire al Committente di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. In caso di inadempimento di tale obbligazione, Publiacqua S.p.A. si riserva di sospendere i pagamenti.
Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione
1. Il Committente prenderà in carico i beni/servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi entro un congruo termine dalla consegna/esecuzione, con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate eventualmente nel documento Norme Tecniche/Capitolato Speciale.
2. In caso di beni/servizi soggetti a collaudo/verifica di regolare esecuzione, il Committente procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi - in caso di beni, a seguito del montaggio/installazione - entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata del Fornitore. In caso di assenza dell’incaricato di quest’ultimo, l’eventuale verbale di collaudo/regolare esecuzione farà egualmente stato nei confronti del medesimo.
3. L’incaricato alla verifica di regolare esecuzione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare la fornitura o rifiutarla – in tal caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica di regolare esecuzione. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell’arte o agli eventuali campioni presentati in sede di gara. In questi casi, il Fornitore ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con il Committente; seguirà nuova verifica della fornitura.
4. I beni rifiutati a seguito di collaudo con esito negativo, o a seguito di denuncia da parte del Committente per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento, saranno tenuti a disposizione del Fornitore per il ritiro per un periodo massimo di 10 gg dalla data di ricezione della denuncia o della comunicazione del rifiuto.
5. Trascorso tale termine, è facoltà del Committente depositare, anche in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna, i beni non conformi o viziati a spese e a rischio del Fornitore.
6. Il tempo decorso tra la rilevazione e l’eliminazione dei difetti dei beni/ripristino del servizio sarà considerato ritardo imputabile al Fornitore e darà diritto a Publiacqua S.p.A. di applicare le penali eventualmente previste. Nel caso in cui
Pagina 7 di 14
3900009193
quest’ultimo non provveda all’eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con il Committente, quest’ultimo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in generale di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei propri interessi.
7. Con l’emissione del verbale di collaudo/regolare esecuzione con esito positivo, si considera accettata la fornitura dei beni/servizi. Il trasferimento di proprietà avrà luogo a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione della fornitura sopra citati.
Art. 11 - Qualità dei beni -F
1. I beni/materiali si intendono della migliore qualità ed indenni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di costruzione, ed in tutto idonei all'uso al quale sono stati destinati.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., il termine per la denunzia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.
3. In ogni caso di consegna di cosa diversa (aliud pro alio), il termine di decadenza di cui all’art. 1497, secondo xxxxx
c.c. è di 30 giorni.
4. Il Fornitore si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutte le sostituzioni richieste dal Committente inerenti il materiale fornito, se non rispondente agli standard di cui al comma 1.
5. Tutte le spese di trasporto riguardanti la sostituzione del materiale difettoso saranno a carico del Fornitore.
6. Nel caso in cui quest’ultimo non provveda a sostituire il materiale entro il termine di 10 gg., il Committente avrà diritto di rivolgersi ad altre ditte, addebitando al Fornitore medesimo le spese relative, nonché gli eventuali ulteriori costi e/o danni sopportati.
Art. 12 - Garanzia
1. Il collaudo/verifica di regolare esecuzione, avvenuto ai sensi dell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.
2. Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere garantiti per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data riportata sulla bolla di accompagnamento o dalla data del collaudo, se previsto, del servizio. Pertanto, il Fornitore si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o malfunzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.
3. Nel caso in cui terzi rivendichino diritti sui beni oggetto del contratto, il Fornitore presta, nei confronti di SA, garanzia per evizione. - F
Art. 13 - Ritardo nella esecuzione del contratto
1. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione rispetto al termine stabilito verrà applicata nei confronti del Fornitore una penale pari all'0,5% dell'importo del contratto, salva la dimostrazione del maggior danno da parte del Committente e salva l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.
2. L'importo della penale verrà detratto dagli importi della prima fattura successiva di quest’ultimo.
Art. 14 - Obblighi e responsabilità del Fornitore
1. Nei confronti del Committente:
1.1 Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c.
1.2 L’attività del Fornitore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività di Publiacqua S.p.A. nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro del Committente al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse di quest’ultimo.
1.3 Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati
- per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
1.4 Il Fornitore dichiara, inoltre, che quest’ultimo è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni,
Pagina 8 di 14
3900009193
modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.
1.5 Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 il Fornitore manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
1.6 In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto, ha diritto a richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
2. Nei confronti del personale dipendente:
2.1 Il Fornitore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.
2.2 Il Fornitore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria
2.3 In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate agli organi competenti.
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro – Rispetto dell’ambiente
1. Il Fornitore dovrà osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.
2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, il Committente e il Fornitore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiareranno di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente.
4. In particolare il Fornitore, conformemente a quanto disposto dall’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovrà dotare di apposita tessera di riconoscimento tutti i lavoratori occupati nell'appalto.
5. Il Committente ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001.2015, UNI EN ISO 14001:2014; UNI OHSAS 18001:2007 ed adotta una politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza del lavoro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. I Fornitori di Publiacqua S.p.A. sono obbligati a prendere visione e condividere i principi che quest’ultima si è data.
Art. 16 - Accesso ai locali (sedi/impianti)
1. L’accesso del Fornitore e del suo personale ai locali di Publiacqua S.p.A. o di altre diverse sedi/impianti indicate dal Committente, potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale del Fornitore, anche in quest’ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente da quest’ultimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità del Committente. Il Fornitore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di quest’ultimo.
2. Il Fornitore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del contratto, di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore emetterà fattura secondo le modalità indicata nei documenti contrattuali, in assenza di qualsiasi indicazione varranno gli usi. Le fatture dovranno riportare il numero contratto/ordine e del relativo C.I.G..
2. Dal giorno 01/01/2019 le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua S.p.A. ai propri Fornitori.
3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura, salvo che le parti espressamente concordino un termine diverso.
Pagina 9 di 14
3900009193
4. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale del Fornitore verificata d’ufficio, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
5. Qualora, alla data del pagamento della fattura non sussista, in capo al Fornitore o all’eventuale Subappaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, il Committente inviterà il medesimo a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali, Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di provvede a risolvere il contratto.
6. Il Fornitore è tenuto altresì, pena la nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla L. 136/2010.
7. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze dell’inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Il pagamento non implica accettazione dei beni/servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che quest’ultimo rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
9. Qualora poi le circostanze indichino che il Fornitore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il Fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante il ritardo nei pagamenti, il Fornitore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, trattandosi di prestazioni connesse direttamente o indirettamente alla gestione di un servizio pubblico locale, né pretendere alcun interesse di sorta.
Art. 18 - Revisione dei prezzi
1. In deroga all’art. 1664 comma 1 c.c. i corrispettivi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
2. In caso di durata pluriennale del rapporto contrattuale, il Fornitore rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c..
Art. 19 - Ritardato pagamento e tasso di interesse
1. In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti.
2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 20 - Disciplina della cessione del credito
1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta del Committente.
2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a Publiacqua S.p.A.
3. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
4. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
5. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o a Publiacqua
S.p.A. - Tesoreria - Xxx xx Xxxxxxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxxx - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale
Pagina 10 di 14
3900009193
accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso, saranno efficaci ed opponibili, con la notifica della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante, alle parti interessate.
6. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo PEC o raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
7. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto una parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dal Committente, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
8. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua S.p.A., di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l’indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all’incasso.
Art. 21 - Disciplina del Subappalto
1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 22 - Responsabile Esecuzione contratto - REC
1. Il Committente se del caso, renderà noto al Fornitore indicandolo sul contratto/ordine, il nominativo del Responsabile esecuzione del contratto denominato REC.
2. Il REC vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento del servizio, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.
Art. 23 - Referente operativo del Fornitore
1. Il Fornitore dovrà indicare al Committente un proprio referente operativo.
2. Quest’ultimo, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Fornitore.
4. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, a Publiacqua S.p.A. il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Fornitore.
5. E’ facoltà del Committente chiedere a quest’ultimo la sostituzione del suo referente.
6. Nell’ambito della documentazione contrattuale, Publiacqua S.p.A. renderà noto al Fornitore il nominativo del REC, se nominato, per la gestione dei rapporti con lo stesso.
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio
1. Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo p.e.c. al REC.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
3. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante p.e.c..
4. Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Direttore per l’esecuzione del contratto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
Contratto quadro:
Pagina 11 di 14
3900009193
6. Quest’ultimo è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di quest’ultimo.
Art. 25 - Raggruppamenti temporanei
1. Nel caso in cui il Fornitore si presenti in forma di Raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.), i pagamenti saranno effettuati dal Committente nella misura indicata dalle imprese facenti parti del Raggruppamento.
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
1. A pena di nullità, ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte di Publiacqua S.p.A. al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto.
Art. 27 - Risoluzione Contrattuale
1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Committente contesterà per iscritto, con invito a eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 15 giorni; decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con il Committente sarà risolto di pieno diritto.
2. Il Fornitore e Publiacqua S.p.A. convengono espressamente di considerare inadempimento grave, ai sensi per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
3. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatti salvi i corrispettivi relativi alle prestazioni già correttamente adempiute.
4. Publiacqua S.p.A. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi dell’appalto, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.
5. La risoluzione comporta altresì il risarcimento, ai sensi dell’art. 1453 e xx xxx x.x., xx xxxxx xxx Xxxxxxxxx dei maggiori danni subiti dal Committente.
Art. 28 - Facoltà di recesso
1. Publiacqua S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo, anche se sono iniziate le prestazioni, secondo la disciplina dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il recesso non ha effetto per la consegna di beni già effettuate o prestazioni in corso di svolgimento.
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
1. Il Committente, potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e fermi restando tutti i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto/ordine, nei seguenti casi:
- si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- nei confronti del Fornitore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo dell’appalto;
- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio e/o della fornitura;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
Contratto quadro:
Pagina 12 di 14
3900009193
- nel caso di insorgenza a carico del Fornitore di una procedura concorsuale;
- cessazione dell’esercizio da parte del Fornitore;
- perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
- il Fornitore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
- il Fornitore non si attenga ai programmi cronologici approvati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte consegne con ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato;
- il Fornitore consegnasse per 3 volte nel corso della durata del contratto partite di prodotto non conforme per quantità, qualità, rendimenti, consumi, o ogni altro elemento contenuto nel contratto e nei relativi allegati
- comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene previsti a carico del Fornitore dal modello di gestione;
- nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto venga meno in capo al Fornitore anche uno soltanto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e al Fornitore sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni. In caso di risoluzione del contratto, verranno compensate le forniture eseguite che siano state riconosciute idonee a insindacabile giudizio del Committente.
3. Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016., qualora si siano verificate le situazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e d).
4. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale
1. Qualora, durante la validità dell’affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua S.p.A. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d’appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che il Fornitore nulla possa pretendere dal Committente a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l’oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l’altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
Art. 31 - Esecuzione in danno del Fornitore
1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Fornitore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi al Fornitore nella relativa esecuzione, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e a spese di quest’ultimo, oltre ad applicare le eventuali penali previste.
Art. 32 - Principi etici
1. Il Fornitore ha l’obbligo di prendere visione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, nonché del Codice etico predisposti da Publiacqua S.p.A.
Art. 33 - Dovere di Riservatezza
1. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l’oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione del Fornitore da parte di Publiacqua S.p.A. o comunque da esso conosciuti nel corso dell’esecuzione della prestazione.
2. Il Fornitore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.
Contratto quadro:
Pagina 13 di 14
3900009193
3. Il Fornitore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale.
4. Il Fornitore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
5. L'eventuale inadempimento da parte del Fornitore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno.
6. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua S.p.A. risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7. L’obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso in cui gli stessi siano già in possesso del Fornitore.
Art. 34 - Trattamento e protezione dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. L’informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Art. 35 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, derivanti dal rapporto contrattuale, sono devolute in via esclusiva al Foro di Firenze.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 36 - Spese
1. Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese inerenti alla stipula, all’eventuale registrazione e alle imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA, del presente rapporto contrattuale.
Art. 37 - Rinvio
1. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali disposizioni di natura tecnica, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il contratto e la sua corretta esecuzione.
Letto, confermato e sottoscritto
IL FORNITORE
(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale (*))
Il Fornitore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole: Art. 10 - Presa in carico, Collaudo/Verifica di regolare esecuzione
Art. 12 - Garanzia
Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
Art. 18 - Revisione dei prezzi
Art. 19 - Disciplina della cessione del credito
Contratto quadro:
Pagina 14 di 14
3900009193
Art. 24 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
Art. 27 - Risoluzione contrattuale Art. 28 - Facoltà di Recesso
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa
Art. 30 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale Art. 31 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore
Art. 33 - Dovere di Riservatezza Art. 35 - Controversie
Art. 36 - Spese
IL FORNITORE
(Legale Rappresentante o Procuratore Speciale (*))
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (*)
(*) Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa.
Importo globale in EUR 673.303,10