CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OPZIONI DISPONIBILI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
GARANZIE SELEZIONABILI : RESPONSABILITÁ CIVILE UAS OPZIONI DISPONIBILI RESPONSABILITÁ CIVILE UAS
GLOSSARIO
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
Aeromobile senza equipaggio: (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per
operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
Assembramenti di persone: raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata
densità dei presenti;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Categoria aperta (open category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/947;
Categoria specifica (specific category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/947;
Categoria certificata (certified category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/947;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
Franchigia: la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
Giacenza: il periodo in cui l'UAS non è in Volo, come di seguito definito.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario: la persona giuridica iscritta alla sezione a) oppure b) del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. lgs 209/2005
Massimale: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
Normativa UAS: Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti
Operatore UAS: operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio - ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;
Osservatore UAS: persona designata dall’operatore che, anche attraverso l’osservazione visiva dell’aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
Pilota remoto: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: La Compagnia Assicuratrice
UAS : sistema di aeromobili senza equipaggio - un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
Volo: Il periodo che intercorre dall'inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali stabiliti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Garanzie Selezionabili, per:
- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.
Art. 2 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale entro i limiti geografici dei Paesi Membri EASA e nei territori di Repubblica di San Marino, Repubblica di Malta, Principato di Monaco, Città del Vaticano, United Kingdom
L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’UAS ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di seguito indicate.
Art. 3 - Danni esclusi
La Società non risponde:
3.1 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) f) la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’UAS si trova fuori del controllo del Proprietario o dell’Operatore UAS a causa di uno degli eventi menzionati nel presente punto a); l’ UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Assicurato se ne ha titolo, o del Proprietario o dell’ Operatore UAS a partire dal momento in cui verrà restituito al medesimo.
3.2 dei danni, delle perdite, degli indennizzi verificatisi in occasione di uso o impiego:
a) di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
b) di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
3.3 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da:
a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
c) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
d) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
e) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo.
L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
f) inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
g) presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.
3.4 dei danni, delle perdite, degli indennizzi causati da dolo dell'Assicurato e/o dei suoi preposti.
3.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all' "US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA), l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art. 4 – Sanzioni / Embargo
Questa Polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che
a. la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o
b. le attività o gli affari assicurati
violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE – GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del Premio
5 .1 L'intero premio convenuto o, nel caso di Premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del Premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.
5.2 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio.
5.3 Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.
5.4 La sospensione parziale o totale di una o tutte le garanzie previste non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio convenuto o, nel caso di Premio rateato di parte di esso poiché:
a) per le Polizze a garanzia singola: le garanzie saranno prorogate per un periodo di tempo pari a quello della sospensione;
b) per le Polizze a garanzia multipla: al termine del periodo assicurativo si procederà ad una regolazione.
5.5 Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla clausola di regolazione del Premio e/o Premio minimo a deposito.
5.6 Nel caso l'UAS assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 cod. nav., il rischio si intende cessato, tuttavia il Premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 codice civile.
Art. 6 - Sostituzioni
6.1 La sostituzione nelle garanzie di un elemento di rischio con un altro avente le stesse caratteristiche sarà accordata, purché tale sostituzione non sia conseguente a sinistro con danni e/o spese a carico dell'Assicuratore.
6.2 La sostituzione non sarà accordata per gli elementi di rischio assicurati per un periodo inferiore a due mesi.
6.3 Un elemento di rischio immesso in garanzia in sostituzione di un altro non può, a sua volta, essere sostituito nel corso di durata della Polizza.
Art. 7 - Variazioni nella persona del Contraente
7.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
7.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la Società incorporante o con la nuova Società che risulta dalla fusione.
7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
7.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 8 - Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e /o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza. Xxxxx esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.
Art. 9 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione
A) applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis codice civile.
9 .1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.
9.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il Premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il Premio imponibile pagato o ridurrà il Premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'articolo 5.3 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Gestione del contratto di Assicurazione
B) applicabile se l'Assicurato è un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.
In tutti i casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione
degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'art. 5.3 delle Norme comuni a tutte le garanzie – Gestione del contratto di Assicurazione.
Art. 10 - Surrogazione della Società
10 .1 La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 codice civile.
10 .2 L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.
10 .3 L'Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Art. 11 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 - Scadenza del Contratto
La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Art. 13 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
13.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Art. 14 - Rinvio alle Norme di Xxxxx
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
OPZIONI DISPONIBILI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
A) – Clausola Pilotaggio
L’APR assicurato con la presente polizza potrà essere condotto esclusivamente da piloti che ottemperino ai requisiti previsti dalla Normativa UAS.
B) - Danni esclusi
La Società non risponde dei danni, delle perdite, degli Indennizzi verificatisi in occasione di:
• danni derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi UAS assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto;
• competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove qualora il UAS venga utilizzato per lo svolgimento delle stesse - l'esclusione non trova applicazione nel caso in cui il UAS venga utilizzato per attività di riprese delle summenzionate competizioni;
• impiego del UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;
• manovre incompatibili con le caratteristiche del UAS, inclusa l’esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Fabbricante del UAS;
• impiego del UAS a scopo illecito che vada a violare la privacy o ledere i diritti personali di terzi;
• dei danni alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività;
• impiego del UAS per scopi militari o operazioni di assistenza ad azioni militari. Impiego di APR equipaggiati con armi.
La Società non risponde inoltre dei danni causati:
• da dolo dell’Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
• da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio o con le specifiche di sicurezza del Fabbricante del UAS o delle sue componenti o senza che i prescritti brevetti
o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
• a cose che l’assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
• da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
• direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato.
C) Esclusione dei Rischi dei danni da amianto
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
• presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
• ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un’anormale condotta dell'UAS.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi a) e b) della presente clausola. Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.
Informativa:La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l’intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente.
D) Cambio di data
La presente Assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell’anno calendariale, della data e dell’ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi dell’anno, di data o d’ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all’uso di qualsiasi bene, materiale o immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un’azione od omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d’anno e/o di data e/o d’ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
E) ESCLUSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI DI CUI AL “US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002” (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare quanto previsto dalle presenti Condizioni Particolari –
l’Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
F) Data Event Clause AVN 124
Per Dati si intende ogni informazione, testo, cifra, voce, immagine, ovvero dato processabile automaticamente, software o programma, ivi incluse le informazioni riservate, personali ed i segreti commerciali di persone fisiche o giuridiche.
Questa esclusione non si applica a:
1. Danni materiali diretti all'UAS, ovvero a componenti o parti di ricambio dello stesso, e/o
2. Lesioni fisiche e/o danni materiali diretti causati da un UAS; e/o
3. Lesioni fisiche e/o danni materiali diretti a beni, inclusa la perdita d’uso, derivanti da operazioni aeronautiche dell’Assicurato, salvo il caso di incidente dell'UAS.
3.i Nella presente xxxxxxxx, e salvo il significato attribuito ai termini in altri contesti, per "lesione fisica" si intende esclusivamente una lesione corporale, fatale o meno, esclusi gli stati di angoscia, spavento o shock, salvo che tali stati non derivino direttamente da detta lesione;
3.ii i Dati non sono considerati beni
-
La presente clausola non deroga in alcun modo ad altre esclusioni richiamate in Polizza
G AVN111 - SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
AVN 000 00.00.00
H) IRAN RISK EXCLUSION
La presente Xxxxxxx non fornisce alcuna copertura, restando escluso il pagamento di Xxxxxxxxxx o altri benefici in caso di Xxxxxxxx, in relazione a rischi in qualsiasi modo connessi con l’Iran.
I) - Clausola Broker – Gestione della Polizza affidata all’Intermediario
A) Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a CABI Broker di Assicurazioni Srl (di seguito l’Intermediario); di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l’Assicuratore.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’ Assicuratore dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Assicuratore, prevarranno queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’ Assicuratore da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all’ Assicuratore soltanto se tempestivamente trasmesse a quest’ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all’ Assicuratore e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell’ Assicuratore stesso.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell’ Assicuratore nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.
L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire all’Assicurato, ai sensi degli Artt. 120 e 121, del D.Lgs. 209/2005 e dell’Art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo
rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’ Assicuratore.
L’ Assicuratore stesso sarà in ogni caso del tutto estraneo a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
L) – Attivazione della Garanzia – Inizio e termine dell’Assicurazione
La presente Polizza ad adesione inizia alle ore 24:00 del 30.04.2024 e termina alle ore 24.00 del 30.04.2025.
Gli aderenti alla Polizza avranno la facoltà di sottoscrivere applicazioni della durata di 12 mesi, sino alle ore 23:59 del 30 aprile 2025, con scadenza quindi mai successiva al 30 aprile 2026.
Per l’attivazione delle adesioni alla Polizza, l’aderente compilerà il modulo di adesione allegato alla presente polizza. La garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione ma, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.
Sia la presente polizza che le singole applicazioni in essa registrate devono ritenersi annuali senza tacito rinnovo. Il Contraente si impegna, prima dell’adesione di ogni singolo assicurato a:
• consegnare all’assicurato le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Compagnia, acquisendo altresì, laddove necessario, il consenso degli assicurati al trattamento dei dati sensibili/giudiziari utilizzando gli appositi moduli.
• fornire privacy note e DUC
• effettuare le verifiche, laddove previste da leggi e regolamenti vigenti, rispetto all’adeguatezza della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza rispetto alle esigenze dell’assicurato, prima dell’adesione
• consegnare all’assicurato, prima dell’adesione di questo ultimo, la necessaria documentazione pre contrattuale laddove previste da leggi e regolamenti vigenti
GARANZIE SELEZIONABILI : RESPONSABILITÁ CIVILE UAS (Unmanned Aircraft Sistems)
Art. 1 – Uso del SAPR
L'assicurazione è prestata per le seguenti categorie di operazioni UAS:
- categoria "aperta";
- categoria "specifica";
- categoria "certificata"
e relative sottocategorie, disciplinate dalla Normativa Europea e/o Nazionale vigente, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti, purché l'operatore di UAS e i piloti remoti, siano in regolare con la disciplina suddetta. Si precisa che dalla copertura assicurativa è espressamente esclusa la condotta in ambienti indoor.
Art. 2 – Massimale di Assicurazione
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro in relazione all’attività di cui al punto 1 che precede
Art. 3 - Franchigie e deduzioni
Il risarcimento liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia fissa pari ad Euro 250,00 con esclusione dei sinistri derivanti da danni alle persone
Art. 4 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
e) i partecipanti alle attività, Pilota remoto (svolge tutte le funzioni di guida, decollo, navigazione, atterraggio del UAS e il Video Operatore (controlla il puntamento della videocamera/fotocamera gestendone i 3 assi di movimento per realizzare, di concerto con il Pilota, le migliori riprese aeree).
Art. 5 - Danni da rumore
La Società risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato.
Detta garanzia è prestata nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 6 - Mutamento dell'Operatore di UAS
Se l'esercizio del UAS assicurato viene assunto da soggetto diverso da quello indicato all'atto della stipula della presente polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura delle coperture prestate a favore del nuovo Operatore e salvo quanto previsto all'art. 1013 del cod. nav.
Art. 7 – MTOM del UAS
Si precisa che in relazione agli UAS assicurati privi di marcatura di classe o di dichiarazione MTOM del costruttore/fabbricante, si farà riferimento al "valore di massa al decollo" rilevato tramite pesatura dall'operatore / pilota UA o tramite indicazioni del costruttore/fabbricante.
Art. 8 - Trasformazione o aggravamento del rischio
In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.
Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
8.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.
8.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
8.3 L'Assicurato deve inoltre:
a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
b) provvedere al recupero e alla conservazione del bagaglio o delle merci trasportate a bordo dell'UAS assicurato;
c) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
Art. 10 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
9.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
9.2 Se l'inosservanza di cui all'art. 6 che precede è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
10.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
10.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
10.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
10.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
10.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
OPZIONI DISPONIBILI RESPONSABILITÁ CIVILE UAS (Unmanned Aircraft Sistems)
A) Assicurazione obbligatoria della responsabilità dell'Operatore UAS per danni a terzi sulla superficie Art. 1 - Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nella Polizza, dei danni cagionati a terzi sulla superficie dagli UAS assicurati, ai sensi dell’art. 965 e seguenti Cod. Nav..
Art. 2 - Rischi esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 6 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) arrecati fuori dai limiti territoriali indicati in Polizza, salvo che questi limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
b) derivati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti salvo che, nel caso di dolo di questi ultimi, il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione ovvero che l’Assicurato abbia preso le misura necessarie per evitarlo.
Art. 3 - Rivalsa verso l'Assicurato
La Società ai sensi dell’art 1016 cod. nav. – e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 4 - Proroga dell'assicurazione
L'assicurazione scaduta mentre uno UAS si trova in viaggio, è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'Assicurato è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga che sarà concordato con la Società.
C) Assicurazione della responsabilità dell'Operatore UAS per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in Volo
Art. 1 - Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nella Polizza, dei danni da urto cagionati a terzi dagli UAS assicurati, ai sensi degli artt. 974 e seguenti Cod.Nav. .
Art. 2 - Rischi esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 6 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) determinati da dolo dell'Assicurato;
b) per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o da altro contratto;
c) a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
d) arrecati a terzi sulla superficie.
D) Responsabilità Civile per danni al Committente Art. 1 – Descrizione del rischio
Con la presente clausola si estende la garanzia alla responsabilità civile dell’ Assicurato per danni:
a) da morte o da lesioni personali arrecate a persone legate all’Assicurato da contratto che non sia di lavoro dipendente.
b) a cose delle persone di cui alla lettera a) che precede. Questa estensione di garanzia non vale per i danni alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate e viene prestata entro un Massimale per Sinistro e per anno assicurativo pari al 100% del Massimale di Polizza.