INDICE
7IS12-AI
ACCESSO AI SITI DI SIENAMBIENTE CLIENTI
Rev | Data | Motivo della revisione |
AI | 18/9/2019 | Modifica paragrafo 2.2.1 e 2.2.3 |
Preparato da STS - Approvato da SM Distribuzione controllata
INDICE
1 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 2
1.1 Contratti per smaltimento in discarica 2
1.2 CONTRATTI PER RECUPERO PRESSO IMPIANTI COMPOSTAGGIO E VALORIZZAZIONE RD 3
1.3 CONTRATTI PER RECUPERO FOS (FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA COD. CER 19.05.03) 3
1.4 Contratti per recupero terre e rocce da scavo (Cod. CER 17.05.04) come materiali di copertura in discarica 4
1.5 Contratti per smaltimento presso il termovalorizzatore 5
2 MODALITA’ E PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 6
2.1 Programmazione dei conferimenti 6
2.2 Verifica in loco dei conferimenti 7
2.2.1 Prescrizioni aggiuntive per lo smaltimento in discarica 7
2.2.2 Prescrizioni aggiuntive per il recupero FOS in discarica 9
2.2.3 Prescrizioni aggiuntive per il termovalorizzatore 10
3 NORME DA RISPETTARE ALL’INTERNO DEI SITI 11
3.2 Accesso dei Clienti per lo scarico dei rifiuti 12
VERIFICA DELLA RADIOATTIVITA’ DEL CARICO IN INGRESSO 12
Verifica della radioattivita’ dei carichi in ingresso 13
Compostaggio e Valorizzazione 14
3.3 ACCESSO CLIENTI PER CARICO PRODOTTI FINITI (LE CORTINE) 15
4 COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 16
1 CONTRATTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Non si può accedere agli impianti di Siena Ambiente senza aver precedentemente stipulato specifico contratto di smaltimento/recupero.
Il Cliente ai fini della formalizzazione del contratto deve trasmettere annualmente al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie come riportato di seguito.
L’impianto di Termovalorizzazione è autorizzato a ricevere rifiuti non pericolosi con le ulteriori restrizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dagli atti autorizzativi.
Gli impianti di discarica sono autorizzati allo smaltimento di rifiuti classificati come rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 000/00 x x.x.x. (xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 1357/2014 e n. 1342/2014 ed alle Decisioni 2014/955/UE, 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE), con le ulteriori restrizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dagli atti autorizzativi. Alcuni impianti di discarica sono altresì autorizzati all’attività di recupero delle terre e rocce da scavo e della FOS come materiale per la copertura in discarica.
Gli impianti di Compostaggio e Valorizzazione RD sono autorizzati a ricevere rifiuti non pericolosi.
1.1 Contratti per smaltimento in discarica
Ai fini della verifica di conformità del rifiuto si fa presente che dal 01/01/2007 l’accettazione del rifiuto avviene in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. 36/03 e dal DM 27/09/2010.
I codici CER dei rifiuti accettabili presso le discariche sono riportati negli atti autorizzativi di ciascun impianto.
In merito alla caratterizzazione del rifiuto tali atti richiedono la presentazione di analisi chimiche in fase di omologazione e comunque prima del conferimento (vedi allegato A “Rifiuti accettati senza analisi chimiche” e B “Xxxxxxx accettati con analisi chimiche”).
Ai fini della stipula del contratto il produttore è tenuto annualmente alla caratterizzazione di base di ciascun rifiuto (art. 2 del DM 27/09/2010) attraverso la compilazione della seguente documentazione:
o “7MD10 – Scheda di caratterizzazione del rifiuto” (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso da smaltire, compilando l’apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011 – fax 0577/985754) o scaricata dal nostro sito internet. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
“7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti”. Il Cliente deve allegare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L’iscrizione all’Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l’impianto di destinazione.
Qualora il Cliente sia un impianto di trattamento rifiuti deve essere inviata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e ove richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.
Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.
o Certificato di analisi chimica in conformità alla specifica “7SP05 - Specifica per la caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso agli impianti di Siena Ambiente Spa”
Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l’analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto dello smaltimento.
Siena Ambiente procede alla verifica di conformità (art.3 DM 27/09/2010) ed esamina la documentazione ricevuta verificando che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili nei rispettivi impianti e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo e se i programmi di utilizzo degli impianti lo consentono, Siena Ambiente invia al Cliente l'offerta economica indicante anche la tipologia di impianto di destinazione. Per la definitiva formalizzazione del contratto ai fini dello smaltimento il Cliente deve restituire copia dell’offerta controfirmata per accettazione.
In ogni caso viene garantita la risposta al Cliente entro 15 giorni, salvo richiesta di eventuali integrazioni documentali.
1.2 Contratti per recupero presso impianti Compostaggio e Valorizzazione RD
Gli impianti di Compostaggio e Valorizzazione RD richiedono la presentazione della medesima documentazione di cui sopra:
o “7MD10 Scheda di caratterizzazione del rifiuto”.
o “7MD70 Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti”.
La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
1.3 Contratti per recupero FOS (Frazione Organica Stabilizzata Cod. CER 19.05.03)
Gli impianti di discarica di Torre a Castello e di Poggio alla Billa sono stati autorizzati all’attività di recupero R10 per l’utilizzo della frazione organica stabilizzata (FOS) come materiale tecnico per la copertura giornaliera in discarica.
Ai fini della stipula del contratto per il recupero della FOS, il produttore è tenuto annualmente alla
caratterizzazione di base del rifiuto attraverso la compilazione della seguente documentazione:
o “7MD93 – Attività di recupero FOS caratterizzazione rifiuto” (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base del rifiuto da recuperare, compilando l’apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD93, che può essere richiesta (tel. 0577/248011 – fax 0577/985754) o scaricata dal nostro sito internet. La caratterizzazione di base deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
o Dichiarazione attestante la natura e la durata del processo di stabilizzazione attuato (la FOS dovrà essere il risultato di un processo di stabilizzazione di almeno 30 giorni)
o Certificato di analisi chimica comprovante:
• conformità a quanto previsto dal punto 4.3.3 della Del. C.R.T. 88/89 (ossia i valori-limite previsti dalla tabella 3.2 della Delib. Com. Interim 27/7/84 per i parametri di tutela ambientale del compost);
• Indice Respirometrico Dinamico Inferiore a 1000 mg O2kg -¹ VSh -¹, come previsto al punto 5.3 dell’Allegato A della D.C.R.T. 23/11/2004 n. 151
Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l’analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto del recupero.
Le analisi chimiche devono obbligatoriamente fornire le seguenti informazioni:
▪ data e luogo di prelievo del campione
▪ ragione sociale del produttore
▪ valori limite previsti dalla legge
▪ timbro e firma del professionista iscritto all’Albo.
Qualora le analisi chimiche non riportino tutte le informazioni di cui sopra saranno considerate non conformi e quindi non accettate ai fini della stipula del contratto di recupero.
o “7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti”. Il Cliente deve allegare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L’iscrizione all’Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l’impianto di destinazione.
Il Cliente è tenuto ad inviare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento rifiuti e ove richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.
Siena Ambiente procede alla verifica di conformità della documentazione ricevuta e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo e se i programmi di utilizzo degli impianti lo consentono, Siena Ambiente invia al Cliente l'offerta economica indicante anche la tipologia di impianto di destinazione. Per la definitiva formalizzazione del contratto ai fini del recupero il Cliente deve restituire copia dell’offerta controfirmata per accettazione.
In ogni caso viene garantita la risposta al Cliente entro 15 giorni, salvo richiesta di eventuali integrazioni documentali.
1.4 Contratti per recupero terre e rocce da scavo (Cod. CER 17.05.04) come materiali di copertura in discarica
Gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi di Torre a Castello e di Poggio alla Billa sono stati autorizzati all’attività di recupero R13-R10 per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo (cod. CER 17.05.04) come materiale di copertura in discarica.
Le terre e rocce da scavo (codice CER 170504) che potranno essere accettate presso l’impianto di discarica per le operazioni di recupero devono:
- provenire da aree di scavo non contaminate
- essere prive di inerti di grandi dimensioni o di altre tipologie di rifiuti
Ai fini della stipula del contratto per il recupero delle terre e rocce da scavo (cod. CER 17.05.04), il produttore / detentore è tenuto annualmente alla caratterizzazione di base del rifiuto attraverso la compilazione della seguente documentazione:
o “7MD10 – Scheda di caratterizzazione del rifiuto” (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso da smaltire, compilando l’apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011 – fax 0577/985754) o scaricata dal nostro sito internet. La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
o “7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti”. Il Cliente deve allegare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L’iscrizione all’Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l’impianto di destinazione.
Qualora il Cliente sia un impianto di trattamento rifiuti deve essere inviata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e ove richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.
o Certificato di analisi chimica in conformità alla specifica “7SP05 - Specifica per la caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso agli impianti di Siena Ambiente Spa” ed in relazione ad ogni singolo lotto di terra da scavo; in ogni caso potranno essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi.
Siena Ambiente procede alla verifica di conformità della documentazione ricevuta e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo e se i programmi di utilizzo degli impianti lo consentono, Siena Ambiente invia al Cliente l'offerta economica indicante anche la tipologia di impianto di destinazione. Per la definitiva formalizzazione del contratto ai fini del recupero il Cliente deve restituire copia dell’offerta controfirmata per accettazione.
In ogni caso viene garantita la risposta al Cliente entro 15 giorni, salvo richiesta di eventuali integrazioni documentali.
1.5 Contratti per smaltimento presso il termovalorizzatore
Ai fini della verifica di conformità del rifiuto si fa presente che l’accettazione del rifiuto avviene in osservanza delle procedure di ricezione previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs 133/05 e DGRT 272 del 14/04/08.
I codici CER dei rifiuti accettabili presso il termovalorizatore sono riportati negli atti autorizzativi dell’impianto.
In merito alla caratterizzazione del rifiuto tali atti richiedono la presentazione di analisi chimiche in fase di omologazione e comunque prima del conferimento per alcuni dei codici autorizzati (vedi allegato A “Xxxxxxx accettati senza analisi chimiche” e B “Xxxxxxx accettati con analisi chimiche”).
Ai fini della stipula del contratto il produttore è tenuto annualmente alla caratterizzazione di base di ciascun rifiuto attraverso la compilazione della seguente documentazione:
o “7MD10 – Scheda di caratterizzazione del rifiuto” (da compilare a cura del produttore). Il Cliente deve trasmettere al Servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto non pericoloso da smaltire, compilando
l’apposita scheda descrittiva del rifiuto 7MD10, che può essere richiesta (tel. 0577/248011 – fax 0577/985754) o scaricata dal nostro sito internet.
La caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta l’anno.
o “7MD70 – Iscrizioni Albo Gestori Ambientali ed Autorizzazioni esercizio impianti”. Il Cliente deve allegare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le eventuali successive integrazioni per il trasporto dei rifiuti; tale iscrizione è necessaria sia per il trasporto conto terzi che per il trasporto in conto proprio. L’iscrizione all’Albo deve dimostrare la compatibilità del trasportatore con la tipologia di rifiuto da trasportare e con l’impianto di destinazione.
Qualora il Cliente sia un impianto di trattamento rifiuti deve essere inviata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e ove richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.
Oltre a tali autorizzazioni, il Cliente deve compilare ed inviare il modulo.
o Certificato di analisi chimica (Xxxxxxx accettati con analisi chimiche tabella B), ai fini della classificazione di pericolosità e della caratterizzazione del rifiuto, in conformità alla specifica “7SP05 Specifica per la caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso agli impianti di Siena Ambiente Spa”
Qualora il ciclo produttivo garantisca la costanza dei parametri analitici, possono essere accettate analisi chimiche precedenti purché non anteriori ai 12 mesi. In caso contrario l’analisi deve essere relativa al lotto di rifiuto oggetto dello smaltimento.
Siena Ambiente esamina la documentazione ricevuta verificando che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili nei rispettivi impianti e richiede eventuale documentazione integrativa. Se l'esito della verifica è positivo e se i programmi di utilizzo degli impianti lo consentono, Siena Ambiente invia al Cliente l'offerta economica. Per la definitiva formalizzazione del contratto ai fini dello smaltimento il Cliente deve restituire copia dell’offerta controfirmata per accettazione.
In ogni caso viene garantita la risposta al Cliente entro 15 giorni, salvo richiesta di eventuali integrazioni documentali.
2 MODALITA’ E PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
2.1 Programmazione dei conferimenti
Una volta stipulato il contratto, le richieste per il conferimento devono essere comunicate all’ufficio trattamento/smaltimento di Siena Ambiente (tel 0577/248011, fax 0577/985754) la settimana antecedente a quella prevista per il conferimento. Siena Ambiente provvederà a comunicare al Cliente data, impianto e modalità di conferimento.
Nel caso di conferimenti continuativi, a fronte di un contratto attivo, gli scarichi devono comunque essere effettuati nell’ambito della programmazione settimanale. Al riguardo il Cliente deve inviare richiesta in forma scritta entro le 12.30 del giovedì antecedente alla settimana di conferimento.
Se esplicitato nel contratto, su alcuni impianti i piccoli conferimenti (inferiori a 5 tonnellate) di produzione provinciale possono essere accettati senza preventiva programmazione.
Qualora per i conferimenti agli impianti il Cliente si avvalga di trasportatori terzisti diversi da quelli precedentemente comunicati (7MD70 vedi Cap.1), Siena Ambiente autorizzerà il conferimento solo dopo aver ricevuto e controllato la conformità dell’Iscrizione all’Albo del trasportatore.
2.2 Verifica in loco dei conferimenti
In base al DM 145/98 il trasporto dei rifiuti speciali (compreso i rifiuti assimilabili agli urbani) deve essere accompagnato da un formulario che deve:
a) essere vidimato dalla Camera di Commercio CIAA, dall’Ufficio del Registro o Ufficio Ambiente Regionale;
b) essere compilato in ogni sua parte (spazi 1/10) compreso il peso stimato e non deve recare cancellazioni o modifiche di alcun genere;
c) riportare l’iscrizione all’Albo Gestori del trasportatore (tale iscrizione deve essere disponibile sul mezzo e deve riportare i codici CER per i quali lo stesso mezzo risulta autorizzato);
d) portare le firme del produttore e del trasportatore.
Ogni tipologia di rifiuto deve essere accompagnata da un proprio formulario. In caso di non rispondenza tra codice CER e rifiuto:
- il carico sarà respinto
- l’operatore di Siena Ambiente scriverà sul formulario “Respinto per carico non conforme” e provvederà ad apporre firma e timbro
- sarà cura di siena Ambiente conservare la copia di propria competenza
- Siena Ambiente si riserva inoltre la facoltà di sospendere i conferimenti del Cliente.
Il confezionamento dei rifiuti speciali (anche assimilabili all’urbano), non deve avvenire tramite xxxxxxxxx xxxx, ma in modalità sfusa o in altre confezioni ispezionabili quali sacchetti trasparenti.
Siena Ambiente si riserva la facoltà di prelevare campioni di rifiuti conferiti.
Tipologia, dislocazione ed orari di accesso degli impianti di Siena Ambiente sono descritti sul sito internet aziendale (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ); informazioni possono inoltre essere richieste al numero verde 800 127 484.
2.2.1 Prescrizioni aggiuntive per lo smaltimento in discarica
Siena Ambiente spa al momento del conferimento si riserva la facoltà di effettuare campionamenti di rifiuti e successive verifiche analitiche, come previsto dal D.Lgs. 36/03 e dal DM 27/09/2010.
Il carico oggetto di verifiche analitiche sarà collocato in apposita area all’interno della discarica per tutto il tempo necessario all’espletamento delle analisi per la definitiva ammissione in discarica.
All’avvio della procedura di analisi verrà contattata la ditta intestataria del contratto da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi. Il campionamento sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla norma UNI 10802.
Per ciascun rifiuto da sottoporre a verifica analitica saranno prelevati in appositi contenitori n.2 campioni: uno verrà consegnato al laboratorio di analisi ed uno conservato presso l’impianto per un periodo non inferiore a due mesi, dove resterà a disposizione delle Autorità territorialmente competenti. Per ogni verifica analitica dovranno essere compilati i moduli seguenti:
□ 7MD75 Xxxxxxx di accompagnamento del campione, in duplice copia (una inviata agli uffici di Sienambiente, l’altra insieme al campione inviato al laboratorio);
□ 7MD85 Registro campioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica (ad opera di Siena Ambiente).
I rifiuti scaricati ed in attesa di verifica analitica non risultano in carico all’impianto e quindi il relativo documento di trasporto sarà trattenuto insieme al carico; nelle annotazioni del formulario sarà riportata la dicitura: ‘rifiuto in deposito in attesa di verifica analitica’ seguito dalla data. Il rifiuto risulta pertanto in deposito in attesa di ammissione presso la discarica.
In sostituzione del formulario sarà rilasciato il modulo 7MD76 “Rifiuti in attesa di ammissione in discarica” in duplice copia (una per il trasportatore ed una per il produttore).
Qualora i risultati delle verifiche analitiche confermino la conformità del rifiuto RL dà disposizioni per la presa in carico del rifiuto ed il relativo documento di trasporto firmato per accettazione restituito tramite posta dall’Ufficio Contabilità ambientale solo al momento della effettiva presa in carico, con la dicitura nel campo annotazioni ‘Rifiuto accettato in quanto conforme’ seguito da data e ora.
Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la non conformità del rifiuto RL lo comunica tramite lettera al Produttore/Cliente il quale dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del carico che dovrà essere destinato ad idoneo smaltimento; le spese per la rimozione del rifiuto e per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno addebitate a carico del Cliente.
Successivamente si procede a segnalare sulle tre copie del formulario presenti in impianto che il carico in attesa di riscontro analitico viene respinto mettendo la croce sulla corrispondente casella nella parte riservata la destinatario e inserendo la seguente motivazione “Respinto “ con la seguente motivazione “Rifiuto non ammissibile in discarica per rifiuti non pericolosi” seguito da data e ora. All’impianto di destino rimane la copia del formulario di sua competenza come prova dell’avvenuto diniego.
Se possibile il trasportatore provvederà a restituire la documentazione al produttore, in caso contrario sarà cura di Siena Ambiente inviare le copie del formulario in originali per raccomandata (anticipandole, se possibile, per posta certificata)ai soggetti coinvolti.
Siena ambiente provvederà ad applicare quanto prescritto dal D.lgs.36/03 art.11 comma 3 lettera (g e dare successiva comunicazione alla regione territorialmente competente e ad ARPAT della mancata ammissione dei rifiuti nell’impianto di competenza.
Sarà cura del produttore una volta avvisato dell’esito delle analisi, pianificare un viaggio per il ritiro
dall’impianto del rifiuto non ammissibile. Inoltre dovrà comunicare a SA, i tempi e i soggetti che effettueranno
il ritiro di tale rifiuto.
Il ritiro potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- qualora il trasportatore incaricato dal produttore del ritiro del rifiuto non ammissibile, riparta dall’impianto con il formulario con il quale è arrivato, nelle annotazioni verranno indicate le nuove informazioni per la tracciabilità del rifiuto; Siena Ambiente trattiene la terza copia del formulario come evidenza dell’avvenuto diniego;
- nel caso invece in cui il trasportatore incaricato dal produttore del ritiro del rifiuto non ammissibile,
riparta dall’impianto con nuovo formulario, nelle annotazioni di quest’ultimo dovrà essere riportata la seguente dicitura: “il rifiuto riparte in data dalla discarica di Aut. AIA
a seguito di non ammissibilità del rifiuto giunto con formulario allegato n° RIFxxxxx/19 del
. “ Relativamente al nuovo formulario Siena Ambiente non è parte coinvolta e non
partecipa alla compilazione della documentazione.
Nelle annotazioni del formulario con il quale il rifiuto è arrivato all’impianto di Siena Ambiente, dovrà essere invece inserita la seguente dicitura: “a seguito di non ammissibilità il rifiuto riparte in data con formulario n° RIFyyyyy/19 del . “
Siena Ambiente trattiene sia la terza copia del formulario di arrivo, come evidenza dell’avvenuto
xxxxxxx, che fotocopia del nuovo formulario con il quale il rifiuto riparte, come evidenza della restituzione del rifiuto al produttore.
RIFIUTI CIMITERIALI
Nel caso di conferimento di rifiuti cimiteriali con codice CER 20.03.99, conferibili solo dai comuni dell’ATO TOSCANA SUD, occorre rispettare i riferimenti normativi vigenti, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e DPGRT n° 72/R del 25/11/2009; in particolare tali rifiuti devono essere trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione” oppure “rifiuti cimiteriali”.
Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti particolari prescrizioni aggiuntive:
A) I rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in sacchetti a perdere della dimensione massima di 140 cm x 150 cm, riempiti solo parzialmente.
B) I rifiuti non devono contenere terra, pietre di lapidi, mattoni e materiali inerti, lastre di metallo o parti zincate, e ogni altro materiale non combustibile.
C) I mezzi di trasporto devono essere dotati di sistema automatico di scarico.
2.2.2 Prescrizioni aggiuntive per il recupero FOS in discarica
Siena Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare almeno n. 1 controllo ogni sei mesi in fase di ammissione della FOS, ai fini della verifica dell’Indice Respirometrico dichiarato in fase di omologa, come previsto da Atto Autorizzatorio.
A tal fine il carico oggetto di verifiche analitiche sarà collocato in apposita area all’interno della discarica per tutto il tempo necessario all’espletamento delle analisi per la definitiva ammissione in discarica come attività di recupero.
All’avvio della procedura di analisi verrà contattata la ditta intestataria del contratto da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi. Il campionamento sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla norma UNI 10802.
Per ogni verifica analitica dovrà essere compilato il modulo seguente:
□ 7MD75 Xxxxxxx di accompagnamento del campione, in duplice copia (una inviata agli uffici di Sienambiente, l’altra insieme al campione inviato al laboratorio);
I rifiuti scaricati ed in attesa di verifica analitica non risultano in carico all’impianto e quindi il relativo documento di trasporto sarà trattenuto insieme al carico; nelle annotazioni del formulario sarà riportata la dicitura: ‘rifiuto in deposito in attesa di verifica analitica’ seguito dalla data. Il rifiuto risulta pertanto in deposito in attesa di ammissione presso la discarica.
In sostituzione del formulario sarà rilasciato il modulo 7MD92 “FOS in attesa di ammissione a recupero R10” in duplice copia (una per il trasportatore ed una per il produttore).
Qualora i risultati delle verifiche analitiche confermino la conformità del rifiuto RL dà disposizioni per la presa in carico del rifiuto ed il relativo documento di trasporto firmato per accettazione restituito tramite posta dall’Ufficio Contabilità Ambientale solo al momento della effettiva presa in carico, con la dicitura nel campo annotazioni ‘Rifiuto accettato in quanto conforme’ seguito da data e ora.
Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la non conformità del rifiuto RL lo comunica tramite lettera al Pproduttore/Cliente il quale dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del carico che dovrà essere destinato ad idoneo smaltimento; le spese per la rimozione del rifiuto e per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno addebitate a carico del Cliente. Al momento della rimozione del carico, il formulario sarà
restituito al trasportatore firmato e timbrato dall’operatore di Siena Ambiente, barrando al punto 11) del formulario l’apposita casella di “Respinto “ con la seguente motivazione “Rifiuto non ammissibile all’attività di Recupero” seguito da data e ora. Sarà compito del trasportatore restituire la documentazione al produttore.
2.2.3 Prescrizioni aggiuntive per il termovalorizzatore
CAMPIONAMENTO ED ANALISI
Siena Ambiente spa al momento del conferimento si riserva la facoltà di effettuare campionamenti di rifiuti e successive verifiche analitiche per verificare la compatibilità del materiale con la corretta funzionalità dell’impianto.
Per i rifiuti accettati senza analisi chimiche - tabella A. per tali rifiuti è prevista soltanto la procedura di omologa preventiva al conferimento.
Per i rifiuti accettati con analisi chimiche - tabella B per ciascun codice CER preventivamente omologato, sarà prevista una controanalisi all’anno a campione da effettuarsi presso l’impianto di destinazione.
Al momento del conferimento una frazione rappresentativa del carico sarà collocato in apposita area all’interno dell’impianto, mentre la restante parte sarà collocata direttamente in fossa. Xxxxxxx avvisati il produttore/cliente e l’ARPAT del campionamento che sarà effettuato entro 3 giorni dalla data di accettazione:
• L’ARPAT sarà sempre avvisata via e-mail (all’indirizzo xxxx.xx@xxxxx.xxxxxxx.xx) dell’effettuazione del campionamento. La stessa XXXXX deciderà se presenziare o essere coinvolta direttamente al controllo.
• La ditta intestataria del contratto sarà contattata da un tecnico di Siena Ambiente, il quale comunicherà la data del campionamento nel caso in cui il produttore voglia presenziarvi.
Il campione di rifiuto prelevato verrà sottoposto ad analisi ai fini della classificazione di pericolosità. A titolo di esempio nel piano di analisi - allegato 1 del PMC, al capitolo rifiuti – TABELLA 6 si riportano i principali parametri ricercati.
Una volta prelevato il campione la restante parte della frazione rappresentativa sarà conferita in fossa rifiuti.
Per ciascun rifiuto da sottoporre a verifica analitica vengono prelevati in appositi contenitori n.2 campioni rappresentativi: uno viene destinato al laboratorio di analisi ed uno conservato presso l’impianto, dove resta a disposizione delle Autorità territorialmente competenti per un tempo necessario alla ricezione del relativo certificato di analisi e non inferiore ad 1 mese. All’arrivo del certificato di analisi il campione , qualora conforme potrà essere smaltito.
Anche i campioni prelevati dagli Enti di controllo in occasione dello svolgimento delle verifiche di loro competenza, potranno essere smaltiti a seguito della ricezione del relativo certificato di analisi.
Per ogni verifica analitica vengono compilati i moduli seguenti:
• 7MD75 “Verbale di accompagnamento del campione”, in duplice copia (una inviata agli uffici di Siena Ambiente S.p.A., l’altra insieme al campione inviato al laboratorio);
• 7MD85 “Registro campioni dei rifiuti sottoposti a verifica analitica” (compilato a cura di Siena Ambiente S.p.A.), che viene aggiornato al momento dell’accettazione del rifiuto sottoposto a controanalisi o comunque all’arrivo dei risultati delle stesse; viene conservato solo nel caso in cui queste attestino la non conformità del rifiuto.
Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la non conformità del rifiuto, Siena Ambiente SpA comunica tramite lettera all’ ARPAT e alla Provincia e al Produttore/Cliente la non conformità rilevata e la contestuale sospensione dei conferimenti. Inoltre le spese per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno a carico del Cliente.
Il produttore /cliente potrà essere riomologato relativamente ai conferimenti del CER di cui era stata accertata la non conformità, solo dopo effettuazione di un’analisi conforme realizzata su un campione prelevato da Siena Ambiente presso il Produttore/cliente. Le spese per le analisi chimiche attestanti la conformità saranno addebitate al Cliente.
CONFERIMENTI
Il rifiuto deve essere conferito sfuso o in sacchetti di piccole dimensioni. Il rifiuto deve avere pezzatura di dimensioni ridotte (assenza di elementi con lunghezza superiore a 60 cm) e non deve contenere elementi inerti non combustibili (metallici vetrosi e refrattari) in misura superiore al 10% in peso. Nel caso in cui l’impianto risultasse danneggiato per la non conformità del rifiuto trattato saranno addebitati al Cliente tutti i costi da questa causati.
RIFIUTI CIMITERIALI
Nel caso di conferimento di rifiuti cimiteriali con codice CER 20.03.99, conferibili solo dai comuni dell’ATO TOSCANA SUD, occorre rispettare i riferimenti normativi vigenti, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e DPGRT n° 72/R del 25/11/2009; in particolare tali rifiuti devono essere trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione” oppure “rifiuti cimiteriali”.
Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti particolari prescrizioni aggiuntive:
A) I rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in sacchetti a perdere della dimensione massima di 100 cm x 100 cm, riempiti solo parzialmente.
B) I rifiuti non devono contenere terra, pietre di lapidi, mattoni e materiali inerti, lastre di metallo o parti zincate, e ogni altro materiale non combustibile.
C) I mezzi di trasporto devono essere dotati di sistema automatico di scarico.
3 NORME DA RISPETTARE ALL’INTERNO DEI SITI
3.1 Generalità
Tutti i mezzi esterni all’impianto dovranno fermarsi all’ufficio pesa prima di recarsi ai punti di carico/scarico o di lavoro e chiedere dell’operatore d’impianto.
All’interno dell’impianto possono circolare solo i mezzi autorizzati. La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a scongiurare il pericolo di incidenti per persone e cose, ed inoltre ad evitare il più possibile l’emissione di polveri e rumori molesti. La velocità massima consentita è di 10 km/h e i mezzi dovranno seguire il percorso indicato ed attenersi alla segnaletica presente.
I mezzi di trasporto esterni devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal personale dell’impianto per quanto riguarda i percorsi da seguire, le manovre da effettuare, il punto preciso di scarico/carico, le modalità ed i tempi di scarico/carico, le precedenze e quanto altro ritenuto necessario per la corretta gestione dell’impianto e la movimentazione dei materiali. La circolazione deve avvenire solo nelle aree autorizzate.
Si segnala che all’interno degli impianti sono presenti aree soggette a rischi specifici (campi elettromagnetici, rumore, radiazioni non ionizzanti, etc.); tutti gli esterni che accedono all’impianto devono segnalare al personale di Siena Ambiente la presenza di particolari patologie, come problemi all’udito, difficoltà di
deambulazione, uso di pace-maker, etc.) e attenersi alla segnaletica e alle disposizioni del personale stesso, in modo da evitare situazioni potenzialmente pericolose.
3.2 Accesso dei Clienti per lo scarico dei rifiuti
Termoutilizzatore
Si accede all’impianto attraverso un ingresso presidiato dal personale di turno presente nell’edificio pesa. L’accesso è consentito ai soli clienti autorizzati dal servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente (vedi Par.1).
VERIFICA DELLA RADIOATTIVITA’ DEL CARICO IN INGRESSO
Per quanto riguarda la verifica di radioattività si fa riferimento a quanto descritto nella istruzione 7IS40.
Tutti i carichi di rifiuti in ingresso all’impianto (sia relativamente ai rifiuti solidi urbani che al sovvallo combustibile prodotto dalla selezione meccanica dei RSU che i rifiuti speciali preventivamente sottoposti alle procedure di omologa per l’accettazione all’impianto), prima di essere sottoposti all’operazione di pesatura, transitano attraverso il portale per il rilevamento della radioattività.
In caso di allarme confermato (presenza di materiale radioattivo all’interno del carico, come ad esempio materiale di provenienza medica) saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti ed il carico dovrà essere sottoposto alle dovute operazioni di identificazione/ricerca del materiale radioattivo.
Per quanto riguarda i conferitori privati, in caso di allarme confermato saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti su indicazione dei quali, il carico potrà essere trattenuto e sottoposto ai controlli necessari per la definizione delle modalità di smaltimento adeguate.
La verifica di radioattività viene effettuata prima dell’accettazione del carico e quindi i carichi di rifiuti eventualmente risultati positivi alle verifiche di radioattività non risultano in carico presso l’impianto.
OPERAZIONI DI PESATURA
Mezzo dotato di badge
Il mezzo autorizzato dotato di badge, deve arrivare alla prima sbarra della pesa. Appoggiando il tesserino nel lettore di badge il mezzo sarà riconosciuto dal computer ed automaticamente si aprirà la sbarra. Questa è dotata di cellule fotoelettriche di sicurezza che non ne permettono la chiusura finché il mezzo non sia salito completamente sulla pesa.
Il conducente può inizialmente rimanere sul mezzo poi dal momento che il computer ha effettuato la 1° pesata automaticamente si aprirà la seconda sbarra ed il mezzo potrà avanzare.
Una volta avvenuto lo scarico il mezzo ritornerà alla pesa. Nuovamente il conducente appoggerà il tesserino nel secondo lettore badge, che consentirà l’apertura della sbarra.
Una volta sulla pesa il computer riconoscerà automaticamente la 1° pesata, effettuerà la tara ed emetterà la ricevuta con l’identificazione del peso netto, del produttore, del mezzo etc.
Dopo l’emissione della ricevuta si aprirà la seconda sbarra che rimarrà aperta fino a quando le fotocellule non registreranno l'uscita del mezzo.
Mezzo non dotato di badge
Nel caso di mezzi non dotati di badge l’apertura della sbarra e le operazioni di pesatura verranno effettuate manualmente dal personale di turno tramite dei comandi sul computer e inserirà
direttamente le informazioni necessarie (produttore, trasportatore, targa automezzo, CER etc) sia per la stampa della ricevuta dello scarico avvuto che per l'accettazione del formulario.
Prima che il mezzo possa lasciare la pesa e ripartire il conducente dovrà scendere ed accedere all'edificio pesa per ritirare una copia dellla pesata comunicare eventuali o ulteriori informazioni al personale di turno o per farsi timbrare ed accettare il formualario di identificazione del rifiuto.
OPERAZIONI DI SCARICO
Il conferimento in fossa è consentito ai mezzi dotati di sistema automatico di scarico (testata di compattazione apribile o ribaltabile). Qualora non fosse possibile potranno essere accettati mezzi non dotati di scarico automatico nel rispetto delle seguenti procedure:
Nel caso di mezzi dotati di sistema automatico di scarico, dopo la pesatura, il conducente deve sostare nell’area di parcheggio segnalata (nel caso in cui altri mezzi stiano contemporaneamente scaricando attendere il proprio turno) ed attendere l’indicazione del portone dal quale scaricare mediante l’accensione della luce semaforica verde. Il conducente si avvicina al portone fermandosi senza oltrepassare la linea gialla, che indica il limite di sicurezza. L’apertura del portone è segnalata da luce gialla intermittente. A portone completamente aperto si attiva il blocco di sicurezza automatico e la luce è verde. L’autista retrocede fino al cordolo di arresto e aziona il dispositivo di scarico. A fine scarico il mezzo si riposiziona al limite della linea gialla, l’autista attende che il portone sia chiuso fino a 30 cm dalla battuta inferiore e procede all’eventuale rimozione del rifiuto caduto sul piazzale.
I mezzi con ribaltabile senza sistema automatico di apertura portellone posteriore per il cui scarico si rende necessaria l’apertura manuale del portellone posteriore, dovranno procedere a tale operazione non
oltrepassando il limite indicato dalla linea gialla. Una volta aperto il portellone posteriore in zona di sicurezza si aprirà il portone e si procederà come sopra. La chiusura del portellone posteriore dovrà avvenire in zona di sicurezza e dopo l’abbassamento del portone.
L’apertura del portellone del mezzo in zona di sicurezza può comportare la caduta di materiale a terra; la rimozione di tale materiale e lo scarico nel cassone mobile è a carico del conferitore, e verrà effettuata dopo la chiusura del portone di scarico.
I mezzi con scarico manuale dovranno utilizzare il cassone ribaltabile che si trova nel piazzale di ingresso. Il personale turnista verificherà che le manovre di riempimento vengano effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza evitando infortuni alle persone e fuoriuscita di materiali nell’ambiente. Durante queste operazioni, l’eventuale materiale fuoriuscito deve essere raccolto e buttato nel cassone a cura del conferitore.
Impianti Le Cortine
Si accede all’impianto attraverso un cancello presidiato comandato dall’ufficio pesa. Per richiedere l’apertura del cancello occorre utilizzare il citofono posto alla sinistra dello stesso. Per i conferimenti l’accesso è consentito ai soli clienti autorizzati dal servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente (vedi par. 1).
Verifica della radioattivita’ dei carichi in ingresso
Per quanto riguarda la verifica di radioattività si fa riferimento a quanto descritto nella istruzione 7IS40.
Tutti i carichi di rifiuti in ingresso all’impianto (ossia i rifiuti solidi urbani indifferenziati e le raccolte differenziate, oltre ai rifiuti speciali preventivamente sottoposti alle procedure di omologa per l’accettazione all’impianto) prima di essere sottoposti all’operazione di pesatura e di accettazione, transitano attraverso il portale per il rilevamento della radioattività.
In caso di allarme confermato (presenza di materiale radioattivo all’interno del carico, come ad esempio materiale di provenienza medica) saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti ed il carico dovrà essere sottoposto alle dovute operazioni di identificazione/ricerca del materiale radioattivo.
Per quanto riguarda i conferitori privati, in caso di allarme confermato saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti su indicazione dei quali, il carico potrà essere trattenuto e sottoposto ai controlli necessari per la definizione delle modalità di smaltimento adeguate.
La verifica di radioattività viene effettuata prima dell’accettazione del carico e quindi i carichi di rifiuti eventualmente risultati positivi alle verifiche di radioattività non risultano in carico presso l’impianto.
Operazioni di pesatura
L’apertura della prima sbarra è automatica e la pesatura viene effettuata a mano dal personale addetto di turno. Il mezzo viene pesato prima dello scarico e a scarico avvenuto, salvo nel caso di mezzi di cui si conosca la tara, che vengono pesati solo in ingresso. Il peso lordo e la tara vengono registrati sul formulario dal personale di turno.
Selezione
Operazioni di scarico in fossa (RSU, FORSU)
Per motivi di sicurezza il conferimento in fossa è consentito solo ai mezzi dotati di sistema automatico di scarico (testata di compattazione apribile o ribaltabile).
Dopo la pesatura, i mezzi devono seguire il percorso indicato da segnaletica orizzontale (tenendosi a destra della linea continua) fino all’area di manovra di fronte ai portoni della fossa.
Nel caso in cui altri mezzi stiano contemporaneamente scaricando, il conducente dovrà sostare ed attendere che si liberi una delle postazioni di scarico, come da indicazione semaforica.
Il personale in turno darà il via libera allo scarico in fossa mediante accensione del semaforo verde relativo al portone abilitato allo scarico, solo dopo avere verificato che non ci siano persone oltre la linea bianco/rossa a terra davanti ai portoni di scarico. Durante l’apertura del portone, rimane acceso un lampeggiante giallo per indicare all’autista di non arretrare fino al cordolo di scarico. Ad apertura completata il lampeggiante si spegne e l’autista può effettuare le manovre di avvicinamento e scarico.
A fine scarico il mezzo si posiziona a circa un metro dalla linea bianca/rossa, l’autista attende che il portone sia chiuso fino ad 1 metro dalla battuta inferiore e procede all’eventuale rimozione del rifiuto caduto sul piazzale.
Compostaggio e Valorizzazione
Scarico ramaglie, carta, cartone e multimateriale
Una volta effettuata la pesatura l’autista disimpegna la pesa sostando in prossimità di essa in modo da non recare intralcio (indicativamente lungo il marciapiede oltre il cassone del compost), in attesa delle disposizioni e della consegna del modulo 7MD04 da parte dell’addetto alla pesa.
Dopo la consegna del modulo 7MD04, l’autista, rispettando la segnaletica stradale presente, si attiene scrupolosamente alle indicazioni ricevute dall’addetto alla pesa e alle successive del piazzalista.
Le operazioni di scarico avvengono solo dopo l’assenso da parte del piazzalista ed in sua presenza, previa verifica preventiva del carico, ove possibile. La verifica della conformità del materiale continuerà durante tutta
la fase di scarico e di movimentazione per accatastamento da parte del piazzalista.
Una volta terminato lo scarico l’autista attenderà la restituzione del modulo 7MD04. Esso verrà restituito solo dopo le opportune verifiche del carico (qualità del materiale, corrispondenza del codice CER).
Gli autisti dovranno sempre seguire tutte le disposizioni dei piazzalisti o dei responsabili operativi per tutte le operazioni da eseguire all’interno dell’impianto.
Discarica
Si accede all’impianto attraverso un cancello sorvegliato dall’ufficio pesa. Per i conferimenti l’accesso è consentito ai soli clienti autorizzati dal servizio Trattamento/Smaltimento di Siena Ambiente (vedi par. 1).
Dopo la pesatura il trasportatore aspetterà indicazioni dall’operatore di impianto circa il punto di scarico; in caso di presenza di altri mezzi nel punto di scarico, il trasportatore aspetterà il proprio turno nell’area indicata dall’operatore. La retromarcia per l’avvicinamento al punto di scarico deve essere effettuata in modo da ridurre i possibili rischi di ribaltamento.
Prima dello scarico il trasportatore dovrà comunque accertarsi che l’operatore di discarica non si trovi nella zona sottostante. In ogni caso i mezzi non possono accedere alle zone di coltivazione dei rifiuti.
3.3 Accesso clienti per carico prodotti finiti (Le Cortine)
Si accede all’impianto attraverso sbarre comandate dall’ufficio pesa; un sensore sull’asfalto attiva automaticamente un campanello in pesa alla presenza di un mezzo in ingresso. Dopo l’ingresso è obbligatorio recarsi presso l’ufficio pesa, fornire le proprie generalità e lasciare un documento di riconoscimento, fatta eccezione per coloro che devono scaricare rifiuti, i quali lasciano presso l’ufficio pesa il formulario. All’uscita i clienti dovranno ritirare il documento.
Verifica della radioattività dei carichi in uscita
Per quanto riguarda la verifica di radioattività si fa riferimento a quanto descritto nella istruzione 7IS40.
Tutti i carichi in uscita dall’impianto (ossia i prodotti finiti provenienti dalle operazioni di valorizzazione e compostaggio) prima di essere sottoposti all’operazione di pesatura, transitano attraverso il portale per il rilevamento della radioattività.
In caso di allarme confermato (presenza di materiale radioattivo all’interno del carico, come ad esempio materiale di provenienza medica) saranno avvisati gli enti di controllo e le autorità competenti ed il carico dovrà essere sottoposto alle dovute operazioni di identificazione/ricerca del materiale radioattivo. Su indicazione degli enti di controllo e delle autorità competenti il carico potrà essere trattenuto, sottoposto ad ulteriori accertamenti o indirizzato ad idonei trattamenti.
3.3.1 Compostaggio
Acquisto e carico del compost
Il cliente si recherà presso gli impianti in loc. Le Cortine nelle fasce orarie previste (disponibili su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx). Il compost verrà consegnato previa compilazione del DDT o scontrino fiscale.
• Xxxxxx in sacchetti o piccoli contenitori (confezioni da 10 kg circa); Il carico avverrà a mano ad opera del cliente; dopo l’identificazione in pesa il cliente sarà invitato a recarsi presso il box di stoccaggio del compost per provvedere autonomamente al carico. Il mezzo viene pesato prima del carico e a carico avvenuto.
• Carico di piccole quantità su mezzo (ape, carrello appendice, ecc. muniti obbligatoriamente di copertura per il trasporto). Il carico avverrà a mano ad opera del cliente; dopo l’identificazione in pesa il cliente sarà invitato a recarsi presso il box di stoccaggio del compost per provvedere autonomamente al carico. Il mezzo viene pesato prima del carico e a carico avvenuto, salvo nel caso di mezzi di cui si conosca la tara, che vengono pesati solo a carico avvenuto.
• Carico su mezzo di volumi maggiori (furgone, etc. muniti obbligatoriamente di copertura per il trasporto). E’ necessario prendere appuntamento; il cliente parcheggerà il proprio mezzo nell’area indicata dall’operatore della pesa, attenderà in ufficio pesa; l’addetto alla pesa chiamerà il palista che poi accompagnerà il cliente all’area di prelievo dove effettuerà il carico con i mezzi d’opera di SA. È fatto assoluto divieto di allontanarsi dalla pesa senza essere accompagnati da un referente di Sienambiente. Il mezzo viene pesato prima del carico e a carico avvenuto.
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3.3.2 Valorizzazione Carico di prodotti finiti
L’accesso è consentito ai mezzi previsti dalla programmazione effettuata preventivamente col responsabile operativo della conduzione. Quando il trasportatore arriva per il carico dei prodotti finiti, l’operatore della pesa gli consegna il modulo 7MD30 “Indicazione materiale valorizzazione in uscita” che il trasportatore provvede a consegnare a sua volta al piazzalista. I mezzi si porteranno alle piazzole di destinazione per il carico del materiale, seguendo le istruzioni dell’addetto alla pesa e la segnaletica a terra.
Le fasi di avvicinamento e carico sono coordinate dal piazzalista che inoltre segna sul modulo 7MD30 la data e il numero di presse effettivamente caricate; tale modulo viene riconsegnato dal trasportatore all’operatore della pesa che vi allega lo scontrino della pesa e lo archivia per gestione interna.
4 COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
In generale tutte le zone a cui i Clienti possono accedere presentano rischi per la salute e la sicurezza estremamente ridotti. E’ assolutamente improbabile, ma purtroppo non impossibile, che si verifichi una situazione di emergenza; in questo caso il Cliente deve seguire le istruzioni impartite dal personale dipendente che ha ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.
Presso gli impianti de Le Cortine, vista la complessità dello stabilimento, per ragioni di sicurezza gli accessi dei clienti sono registrati come di seguito specificato, in modo da poter conoscere in qualunque momento il numero ed il nominativo di chi è all’interno.
Motivo dell’accesso | Modalità registrazione |
Acquisto compost | Nome, cognome e documento di riconoscimento registrato su 7MD57 “Registro Accessi Le Cortine” presso l’ufficio pesa – il cliente lascia al momento dell’accesso un documento di riconoscimento e riceve un cartellino; il cartellino sarà riconsegnato all’uscita ed al cliente verrà restituito il documento |
Scarico rifiuto privati | Formulario depositato all’ufficio pesa al momento dell’accesso in attesa di timbro di accettazione |
Carico prodotto finito (carta e cartone) | Nome, cognome e ditta su 7MD57 “Registro Accessi Le Cortine” presso l’ufficio pesa a cura dell’addetto. Il cliente lascia al momento dell’accesso un documento di |
riconoscimento e riceve un cartellino; il cartellino sarà riconsegnato all’uscita ed al cliente verrà restituito il documento. | |
Carico prodotti semilavorati da Multimateriale | Nome, cognome e ditta su 7MD57 “Registro Accessi Le Cortine” presso l’ufficio pesa a cura dell’addetto. Il cliente lascia al momento dell’accesso un documento di riconoscimento e riceve un cartellino; il cartellino sarà riconsegnato all’uscita ed al cliente verrà restituito il documento. |
L’operatore della pesa registra tali accessi in 7MD57 “Registro accessi Le Cortine” compilandolo in ogni parte.
E' insolito che persone estranee all'organizzazione si trovino sole nell'insediamento. Se tuttavia dovesse verificarsi questa eventualità, occorre comportarsi come segue:
- Ricevuto e riconosciuto il segnale di evacuazione, occorre dirigersi verso la più vicina via di fuga ed aggregarsi al primo dipendente che incontrate;
- se non udito o riconosciuto il segnale di emergenza, ma si percepisce la presenza di una situazione insolita avvisare l'addetto più prossimo o dirigersi verso la più vicina via di fuga.
Allegato A alla 7IS12
Xxxxxxx accettati senza analisi chimiche
IMPIANTI DI DISCARICA (senza analisi chimiche)
Codice CER | Descrizione reale | Note |
01 01 02 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | PB TC |
01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 Nota: scarti da taglio e lavorazione pietre in pezzature ridotte provenienti solo da piccole imprese | PB TC |
01 04 09 | scarti di sabbia e argilla | PB TC |
02 01 02 | Scarti di tessuti animali | PB TC |
02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali | PB TC |
02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | PB TC |
02 01 06 | Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito | PB TC |
02 01 07 | Rifiuti della silvicultura | PB TC |
02 01 10 | Rifiuti metallici | PB TC |
02 02 02 | Scarti di tessuti animali | PB TC |
02 03 02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti | PB TC |
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | PB TC |
02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole | PB TC |
02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica | PB TC |
02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | PB TC |
02 06 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | PB TC |
02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | PB TC |
02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | PB TC |
02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | PB TC |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero | PB TC |
03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | PB TC |
04 01 02 | Rifiuti di calcinazione | PB TC |
04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | PB TC |
04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | PB TC |
04 02 10 | Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) | PB TC |
04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | PB TC |
04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | PB TC |
07 02 13 | Rifiuti plastici | PB TC |
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento | PB TC |
09 01 08 | Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento | PB TC |
09 01 10 | Macchine fotografiche monouso senza batterie | PB TC |
10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | PB TC |
10 12 01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | PB TC |
10 12 06 | stampi di scarto | PB TC |
10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | PB TC |
10 13 01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | PB TC |
10 13 04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce | PB TC |
10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento | PB TC |
12 01 05 | Limatura e trucioli di materiali plastici | PB TC |
12 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti Nota:limature e scarti di materiale abrasivo provenienti solo da piccole attività | PB TC |
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | PB TC |
15 01 02 | imballaggi in plastica | PB TC |
15 01 03 | imballaggi in legno | PB TC |
15 01 04 | imballaggi metallici | PB TC |
15 01 05 | imballaggi in materiali compositi | PB TC |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti | PB TC |
15 01 07 | imballaggi in vetro | PB TC |
15 01 09 | Imballaggi in matera tessile | PB TC |
16 01 03 | pneumatici fuori uso Nota " solo pneumatici di bicilette e quelli con diametro esterno superiore a 1400mm" | PB TC |
16 01 06 | Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | PB TC |
16 01 16 | serbatoi per gas liquido | PB TC |
16 01 17 | metalli ferrosi | PB TC |
16 01 18 | metalli non ferrosi | PB TC |
16 01 19 | plastica | PB TC |
16 01 20 | vetro | PB TC |
16 03 04 | rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 Nota:scarti costituiti solamente di argilla da lavorazione di terre cotte provenienti solo da piccole imprese | PB TC |
17 01 01 | cemento | PB TC |
17 01 02 | mattoni | PB TC |
17 01 03 | mattonelle e ceramiche | PB TC |
17 01 07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Nota per PB: rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (vedi DM 3/08/05 tab.1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione) | PB TC |
17 02 01 | legno | PB TC |
17 02 02 | vetro | PB TC |
17 02 03 | plastica | PB TC |
17 04 07 | Metalli misti | PB TC |
17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Nota: terreno non contaminato proveniente da scavi esclusi i terreni di bonifica o di dubbia contaminazione | PB TC |
17 06 04 | Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 Nota: pannelli sandwich, polistirolo, ecc. provenienti solo da piccole manutenzioni e ristrutturazioni | PB TC |
17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Nota per PB: da costruzione e demolizione (di cui al DM sui criteri di ammissibilità) | PB TC |
18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | PB TC |
18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | PB TC |
19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | PB TC |
19 04 01 | rifiuti vetrificati | PB TC |
19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata Nota per TC: solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente spa | PB TC |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | PB TC |
19 05 03 | compost fuori specifica | PB TC |
19 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti Nota: solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente | PB TC |
19 06 04 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | PB TC |
19 06 06 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | PB TC |
19 09 05 | Resine a scambio ionico sature o esaurite | PB TC |
19 10 01 | Rifiuti di ferro e acciaio | PB TC |
19 12 01 | Carta e cartone | PB TC |
19 12 02 | Metalli ferrosi | PB TC |
19 12 04 | plastica e gomma | PB TC |
19 12 05 | vetro | PB TC |
19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Nota: solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente (es. tronchi presenti nei cod. cer 20.01.38 e 20.02.01) | PB TC |
19 12 08 | prodotti tessili | PB TC |
19 12 09 | Minerali (ad es. sabbia, rocce) | PB TC |
19 12 10 | Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) Nota solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente | PB TC |
19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Nota: solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente e da piattaforme che lavorano rifiuti per conto di Siena Ambiente | PB TC |
20 01 01 | carta e cartone | PB TC |
20 01 02 | vetro | PB TC |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | PB TC |
20 01 10 | abbigliamento | PB TC |
20 01 11 | prodotti tessili | PB TC |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili | PB TC |
20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Nota: solo se provenienti da impianti di Siena Ambiente o da RD non recuperabile | PB TC |
20 01 39 | plastica | PB TC |
20 01 40 | metallo | PB TC |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili | PB TC |
20 02 02 | terra e roccia | PB TC |
20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili | PB TC |
20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | PB TC |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati | PB TC |
20 03 03 | Residui della pulizia stradale | PB TC |
20 03 07 | rifiuti ingombranti | PB TC |
20 03 99 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti Nota: Rifiuti cimiteriali e RSU prodotto in eventi eccezionali (es. alluvioni) | PB TC |
TERMOUTILIZZATORE (senza analisi chimiche)
Codice CER | Descrizione reale | Note |
02 01 02 | Scarti di tessuti animali | |
02 01 07 | Rifiuti della silvicultura | |
02 02 02 | Scarti di tessuti animali | |
02 02 03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Compresi: Prodotti trasformati derivanti da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 del Reg. CEE 1774/02. (Reg. CEE 1774/02 , Accordo del 1° Luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, Delib. G.R.T. 27/08/2004 n° 825) | |
02 05 01 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | |
02 06 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | |
02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | |
02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | |
02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | |
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero | |
03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (*) “Solo nel caso di legno non trattato" | (*) |
03 03 01 | Scarti di corteccia di legno | |
04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | |
04 02 10 | Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) | |
04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | |
04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | |
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento | |
09 01 08 | Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento | |
09 01 10 | Macchine fotografiche monouso senza batterie | |
12 01 05 | Limatura e trucioli di materiali plastici | |
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
15 01 02 | imballaggi in plastica | |
15 01 03 | imballaggi in legno | |
15 01 05 | imballaggi in materiali compositi | |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti | |
15 01 09 | Imballaggi in matera tessile | |
16 01 03 | pneumatici fuori uso | |
16 01 19 | plastica | |
17 02 01 | legno | |
17 02 03 | plastica | |
18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) (**) “Solo nel caso di presentazione dichiarazione ASL che certifichi che tali rifiuti possono essere trasportati e smaltiti senza richiedere particolari precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni" | (**) |
18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | |
18 02 03 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Compresi: Sottoprodotti freschi di origine animale di CATEGORIA 3 del Reg. CEE 1774/02; in tale categoria rientrano i prodotti alimentari non èiù destinati all’alimentazione umana, ad es. scaduti o che hanno subito un’interruzione della catena del freddo,…) (Reg. CEE 1774/02 , Accordo del 1° Luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, Delib. G.R.T. 27/08/2004 n° 825) Compresi:Animali morti presso ambulatori veterinari o presso allevamenti provvisti di dichiarazione ASL/veterinario che certifichi che tali rifiuti possono essere trasportati e smaltiti senza richiedere particolari precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni | |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | |
19 06 06 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | |
19 12 01 | Carta e cartone | |
19 12 04 | plastica e gomma | |
19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 10 00 (***) “Solo nel caso di provenienza da impianti di compostaggio di Siena Ambiente S.p.A." | (***) |
19 12 08 | prodotti tessili | |
19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 00 (****) “Solo nel caso sia costituito da scarti di lavorazione dei Rifiuti Urbani dell'ATO 8" | (****) |
20 01 01 | carta e cartone | |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | |
20 01 10 | abbigliamento | |
20 01 11 | prodotti tessili | |
20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 00 00 (*****) “Solo nel caso di Rifiuti Urbani derivanti da raccolta differenziata dell'ATO 8 " | (*****) |
21 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 00 00 (******) “Solo nel caso di Rifiuti Urbani derivanti da raccolta differenziata dell'ATO 8 non recuperabile" | (******) |
20 01 39 | plastica | |
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili | |
20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili Compresi: Rifiuti cimiteriali ATO 8 | |
20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati Compresi: animali morti rinvenuti sulle strade o uccisi a seguito di incidenti stradali | |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati | |
20 03 07 | rifiuti ingombranti | |
20 03 99 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti (******) “Senza analisi/schede soltanto per i seguenti rifiuti provenienti dall'ATO TOSCANA SUD: Rifiuti cimiteriali; Rifiuti Urbani prodotti in eventi eccezionali (ad es. alluvioni)." | (*******) |
Allegato B alla 7IS12
Xxxxxxx accettati con analisi chimiche
IMPIANTI DI DISCARICA (con analisi chimiche)
Codice CER | Descrizione reale | Note |
01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | PB TC |
01 03 08 | Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | PB TC |
01 03 09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 | PB TC |
01 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
01 04 10 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | PB TC |
01 04 11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | PB TC |
01 04 12 | sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 | PB TC |
01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | PB TC |
01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | PB TC |
01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | PB TC |
01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 | PB TC |
01 05 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 01 01 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | PB TC |
02 01 09 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | PB TC |
02 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | PB TC |
02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | PB TC |
02 03 03 | rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente | PB TC |
02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | PB TC |
02 07 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
03 02 99 | prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti | PB TC |
03 03 01 | scarti di corteccia e legno | PB TC |
03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor ) | PB TC |
03 03 05 | fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta | PB TC |
03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | PB TC |
03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | PB TC |
03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi diseparazione meccanica | PB TC |
03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | PB TC |
03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
04 01 06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | PB TC |
04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo | PB TC |
04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | PB TC |
04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | PB TC |
04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | PB TC |
04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | PB TC |
04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
05 01 10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | PB TC |
05 01 13 | fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie | PB TC |
05 01 14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | PB TC |
05 01 17 | bitumi | PB TC |
05 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
05 06 04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | PB TC |
05 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
05 07 02 | rifiuti contenenti zolfo | PB TC |
05 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | PB TC |
06 06 03 | rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | PB TC |
06 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
06 09 02 | scorie fosforose | PB TC |
06 09 04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 | PB TC |
06 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
06 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
06 11 01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di ossido di titanio | PB TC |
06 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
06 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | PB TC |
07 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | PB TC |
07 02 17 | rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | PB TC |
07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 03 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | PB TC |
07 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 05 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | PB TC |
07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 06 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | PB TC |
07 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
07 07 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | PB TC |
07 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | PB TC |
08 01 14 | fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 | PB TC |
08 01 18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 | PB TC |
08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
08 02 01 | polveri di scarto di rivestimenti | PB TC |
08 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
08 03 13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 | PB TC |
08 03 15 | fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 | PB TC |
08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | PB TC |
08 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | PB TC |
08 04 12 | fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 | PB TC |
08 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
09 01 12 | Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 | PB TC |
09 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 01 01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | PB TC |
10 01 02 | ceneri leggere di carbone | PB TC |
10 01 03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato | PB TC |
10 01 05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | PB TC |
10 01 07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi | PB TC |
10 01 15 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14 | PB TC |
10 01 17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 | PB TC |
10 01 19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 | PB TC |
10 01 21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 | PB TC |
10 01 24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | PB TC |
10 01 25 | rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone | PB TC |
10 01 26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento | PB TC |
10 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie | PB TC |
10 02 02 | scorie non trattate | PB TC |
10 02 08 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 | PB TC |
10 02 10 | scaglie di laminazione | PB TC |
10 02 12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 | PB TC |
10 02 14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 | PB TC |
10 02 15 | altri fanghi e residui di filtrazione | PB TC |
10 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 03 02 | frammenti di anodi | PB TC |
10 03 05 | rifiuti di allumina | PB TC |
10 03 16 | schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 | PB TC |
10 03 18 | rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 | PB TC |
10 03 20 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 | PB TC |
10 03 22 | altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 | PB TC |
10 03 24 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 | PB TC |
10 03 26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 | PB TC |
10 03 28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 | PB TC |
10 03 30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 | PB TC |
10 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 04 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 | PB TC |
10 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 05 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | PB TC |
10 05 04 | altre polveri e particolato | PB TC |
10 05 09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 | PB TC |
10 05 11 | scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | PB TC |
10 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 06 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | PB TC |
10 06 02 | impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria | PB TC |
10 06 04 | altre polveri e particolato | PB TC |
10 06 10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 | PB TC |
10 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 07 01 | scorie della produzione primaria e secondaria | PB TC |
10 07 02 | impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria | PB TC |
10 07 03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | PB TC |
10 07 04 | altre polveri e particolato | PB TC |
10 07 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | PB TC |
10 07 08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 | PB TC |
10 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 08 04 | polveri e particolato | PB TC |
10 08 09 | altre scorie | PB TC |
10 08 11 | impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 | PB TC |
10 08 13 | rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 | PB TC |
10 08 14 | frammenti di anodi | PB TC |
10 08 16 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | PB TC |
10 08 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | PB TC |
10 08 20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 | PB TC |
10 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 09 03 | scorie di fusione | PB TC |
10 09 06 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | PB TC |
10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | PB TC |
10 09 10 | polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 | PB TC |
10 09 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | PB TC |
10 09 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 | PB TC |
10 09 16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 | PB TC |
10 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 10 03 | scorie di fusione | PB TC |
10 10 06 | forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | PB TC |
10 10 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 | PB TC |
10 10 10 | polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | PB TC |
10 10 12 | altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | PB TC |
10 10 14 | scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 | PB TC |
10 10 16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 | PB TC |
10 10 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 11 05 | polveri e particolato | PB TC |
10 11 10 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | PB TC |
10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | PB TC |
10 11 14 | lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 | PB TC |
10 11 16 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 | PB TC |
10 11 18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 | PB TC |
10 11 20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 | PB TC |
10 11 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 12 03 | polveri e particolato | PB TC |
10 12 05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | PB TC |
10 12 10 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 | PB TC |
10 12 12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 | PB TC |
10 12 13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | PB TC |
10 12 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
10 13 06 | polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) | PB TC |
10 13 07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | PB TC |
10 13 10 | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 | PB TC |
10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | PB TC |
10 13 13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 | PB TC |
10 13 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
11 01 10 | fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 | PB TC |
11 01 14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 | PB TC |
11 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
11 02 06 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | PB TC |
11 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
11 05 02 | ceneri di zinco | PB TC |
11 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | PB TC |
12 01 02 | polveri e particolato di materiali ferrosi | PB TC |
12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | PB TC |
12 01 04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi | PB TC |
12 01 13 | rifiuti di saldatura | TC |
12 01 15 | fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 | PB TC |
12 01 17 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 | PB TC |
12 01 21 | corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 | PB TC |
15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | PB TC |
16 01 12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 | PB TC |
16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | PB TC |
16 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | PB TC |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | PB TC |
16 03 06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | PB TC |
16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | PB TC |
16 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
16 08 01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, xxxxx, rodio, xxxxxxxx, iridio o platino (tranne 16 08 07) | PB TC |
16 08 03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti | PB TC |
16 08 04 | catalizzatori esauriti da craking catalitico fluido (tranne 16 08 07) | PB TC |
16 11 02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 | PB TC |
16 11 04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 | PB TC |
16 11 06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05 | PB TC |
17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | PB TC |
17 04 11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | PB TC |
17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Nota: terreno non contaminato proveniente da scavi esclusi i terreni di bonifica o di dubbia contaminazione | TC PB |
17 05 06 | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 | PB TC |
17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 | PB TC |
18 01 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | PB TC |
18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | PB TC |
18 01 07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | PB TC |
18 01 09 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 | PB TC |
18 02 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | PB TC |
18 02 06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | PB TC |
18 02 08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | PB TC |
19 01 12 | ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 | PB TC |
19 01 14 | ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 | PB TC |
19 01 16 | polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | PB TC |
19 01 18 | rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | PB TC |
19 01 19 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato | PB TC |
19 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 02 03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | PB TC |
19 02 06 | fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | PB TC |
19 02 10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | PB TC |
19 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | PB TC |
19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | PB TC |
19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata (qualora provenienti da impianti non gestiti da Siena Ambiente S.p.A) | PB |
19 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 08 01 | vaglio | PB TC |
19 08 02 | rifiuti dell'eliminazione della sabbia | PB TC |
19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | PB TC |
19 08 12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 | PB TC |
19 08 14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | PB TC |
19 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 09 01 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | PB TC |
19 09 02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | PB TC |
19 09 03 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | PB TC |
19 09 04 | carbone attivo esaurito | PB TC |
19 09 06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | PB TC |
19 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | PB TC |
19 10 04 | fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 | PB TC |
19 10 06 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | PB TC |
19 11 06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | PB TC |
19 11 99 | rifiuti non specificati altrimenti | PB TC |
19 12 03 | metalli nono ferrosi | PB TC |
19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (qualora provenienti da impianti non gestiti da Siena Ambiente S.p.A) | PB TC |
19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | PB TC |
19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 | PB TC |
19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 | PB TC |
20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | PB TC |
20 01 30 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 09 | PB TC |
20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | PB TC |
20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | PB TC |
20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | PB TC |
20 01 41 | rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere | PB TC |
20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti | PB TC |
20 03 04 | fanghi delle fosse settiche | PB TC |
20 03 06 | rifiuti della pulizia delle fognature | PB TC |
TERMOUTILIZZATORE (con analisi chimiche)
Codice CER | Descrizione reale | Note |
02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali | |
02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | |
02 01 09 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | |
02 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
02 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
02 03 02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti | |
02 03 03 | Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente | |
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | |
02 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
02 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
02 06 02 | rifiuti legati all'impiego di conservanti | |
02 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
02 07 03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | |
02 07 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | |
03 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | |
03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | |
03 03 10 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempimenti e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
04 01 08 | Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | |
04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | |
04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | |
04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | |
04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
07 02 13 | Rifiuti plastici | |
07 02 17 | rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | |
07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
07 05 14 | rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla vove 07 05 13 | |
07 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | |
08 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | |
08 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | |
08 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
09 01 12 | Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 | |
09 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
12 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | |
15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | |
16 01 22 | componenti non specificati altrimenti | |
16 01 99 | Rifiuti non specificati altrimenti | |
16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | |
16 03 04 | rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | |
16 03 06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | |
16 05 09 | sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | |
17 06 04 | Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | |
18 01 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | |
18 01 02 | parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | |
18 01 07 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 | |
18 01 09 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 | |
18 02 01 | oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | |
18 02 06 | sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 | |
18 02 08 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | |
19 02 03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | |
19 02 10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | |
19 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
19 03 05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | |
19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | |
19 05 01 | parte di rifiuti urbani e simili non compostata | |
19 05 03 | compost fuori specifica | |
19 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
19 06 04 | Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | |
19 06 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
19 08 01 | vaglio | |
19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | |
19 08 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
19 09 01 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | |
19 09 99 | rifiuti non specificati altrimenti | |
19 10 04 | fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 | |
19 10 06 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | |
19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | |
19 12 10 | Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) | |
19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | |
19 13 02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 | |
20 01 28 | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | |
20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | |
21 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | |
20 01 99 | Altre frazioni non specificate altrimenti |