Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, all. 4
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I - INTERMEDIARI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
A) Dati dell’intermediario che entra in contatto con il contraente | |||
Nome cognome | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Dati di iscrizione al RUI | Numero: A000061583 | Sezione: A | Data: 12 marzo 2007 |
Sede legale | Xxx Xxxxxx 000/X, 00000 Xxxxxxxxx (XX) | ||
Recapiti | Telefono: 0000000000 | Fax: 0000000000 | |
Sito internet |
L’IVASS è l’Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta.
GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario
Imprese di assicurazione e rapporti di libera collaborazione
L’intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione: Allianz S.p.a., Allianz Global Life D.A.C., Allianz Lebensversicherungs-AG, AWP P&C S.A., Genialloyd S.p.a.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con APP Broker S.r.l., iscritta nella sezione B del RUI con n. B000267222 (imprese di assicurazione di cui possono essere offerti i prodotti in forza di tale rapporto: AmTrust, Berkshire Xxxxxxxx, Lloyd’s).
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx assume la veste di intermediario proponente, APP Broker S.r.l. di intermediario emittente.
Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione.
Pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso percepito dall’intermediario ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
In virtù dell’intermediazione effettuata possono essere previsti ulteriori benefici economici, quali incentivi e premi di produzione corrisposti dalle imprese di assicurazione.
Commentato [D.S.A.1]: In questa colonna vanno inserite tutte le compagnie di cui si offrono polizze r.c.a., nel caso di prodotto intermediato attraverso rapporto di collaborazione devono essere indicati i livelli provvigionali dell’intermediario in rapporto diretto con l’impresa (il collaboratore emittente).
Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008):
Impresa di assicurazione | Categoria veicolo/Tipologia contrattuale | Livello provvigionale* | |
* la percentuale è calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale.
Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i soggetti che prestano la propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Con riguardo al contratto proposto:
l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice; la consulenza fornita non è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.
l’intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, d.l. 7/2007, convertito con modifiche nella l. 40/2007, nel ramo vita l’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di Allianz in virtù di un obbligo contrattuale.
L’intermediario ha o potrebbe avere affari con le imprese di assicurazione indicate nella sezione II.
Altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-
bis, comma 7, del Codice:
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Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Contratto di assicurazione della responsabilità professionale
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 24/2008)
Un “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente.
L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI gestiscono i reclami di propria pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e trasmettono senza ritardo all’impresa interessata i reclami relativi al comportamento della medesima, dandone contestuale notizia al reclamante.
In caso di rapporto di libera collaborazione, l’intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all’intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti.
Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall’agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l’agente medesimo.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all’IVASS:
1) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo;
2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx);
3) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito “IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx” oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Tali reclami dovranno essere completi di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx.xxx.
Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010;
- la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.
Individuazione dell’unico soggetto competente alla gestione del reclamo, delle relative modalità per l’inoltro del reclamo e della funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami:
[spazio dedicato all’inserimento, contestualmente alla sottoscrizione della polizza, una volta individuato in relazione ad essa l’unico soggetto competente, dei recapiti, delle modalità di inoltro dei reclami e della eventuale funzione aziendale incaricata dell’esame di essi, cioè l’impresa di
assicurazione o il broker in caso di polizza intermediata in forza di accordo A con B]
Con la sottoscrizione il contraente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa e la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti (art. 56, comma 7, regolamento IVASS 40/2018).
Luogo e data _ , .
Firma del contraente Firma del soggetto indicato in A)