Contract
ALLEGATO 1
ACCORDO QUADRO TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E I.F.C.A. ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA – S.p.A. PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ATTIVITA’ SANITARIE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 - PERIODO VALIDITA’ DAL 30 marzo
2020 AL 31 luglio 2020
TRA
L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nominato con delibera n.433/2020
E
L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza – IFCA- S.p.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini d’ora in poi Struttura, con sede legale Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0/0 – 50139 Firenze , Cod. Fiscale e P.IVA 01300810486 nella persona del Legale Rappresentante dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 14/12/1953., domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato;
VISTI
il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 “ COVID-19 – aggiornamento”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
l’ l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la circolare del Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020- Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19 che prevede l’utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.8 del 06 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si sospende nei presidi pubblici tra l’altro fino a nuova indicazione, tutta l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;
il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
-
il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
RILEVATO
la necessità da parte dell’Azienda Sanitaria di aumentare nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda il numero di posti letto per pazienti potenzialmente affetti da COVID-19 e trasferire temporaneamente attività presso le Case di Cura autorizzate e accreditate, tenuto presente quanto disposto:
- dall’art.13 “Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario” del Decreto Legge 9 marzo 2020,
n.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”
- dall’art.3 “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale” e dall’art.4 “ Disciplina delle aree sanitarie temporanee” del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
al fine di realizzare una compiuta azione di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica;
PREMESSO
- che l’Azienda individuerà le Strutture della Sanità Privata convenzionate alle quali trasferire l’attività sanitaria, per il periodo di emergenza epidemiologica, ad oggi come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “ Dichiarazione dello stato di emergenza in sì conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” previo:
a)valutazione logistica, in quanto collocata in vicinanza alla sede dell’attuale attività oggetto dell’accordo, come risulta dalla nota agli atti d’ufficio del 01 aprile 2020 della Direzione Sanitaria Aziendale
b)autorizzazione ed accreditamento della disciplina sanitaria oggetto del trasferimento;
c)valutazione del direttore del Dipartimento/del Direttore della Struttura che attesta i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto del presente accordo;
d)che l’attività oggetto del presente accordo non è da ritenersi “differibile e non urgente” ;
e) che il trasferimento delle attività presso la Casa di Cura avverrà per motivi di urgente necessità e la modalità organizzativa ha carattere provvisorio fino al cessare dell’emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall’Azienda;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e pertanto si intendono integralmente riportate al presente articolo.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo regola i rapporti tra l’Azienda e l’Associazione per il trasferimento temporaneo delle attività della Strutture sanitarie afferenti ai diversi Presidi Ospedalieri aziendali presso le Casa di Cura ubicate nel territorio dell’Azienda USL Toscana centro.
Il presente Accordo quadro è ispirato ad una logica di collaborazione in considerazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria.
L’Azienda utilizzerà le Case di Cura già convenzionate per l’acquisto in via ordinaria di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale che si sono rese disponibili a garantire l’offerta della propria collaborazione per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 La Casa di Cura si impegna a fornire l’utilizzo delle attrezzature necessarie alle attività , a garantire il personale di supporto necessario all’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto dei singoli accordi, in continuità con l’attuale dotazione organica ad esclusione del personale medico ed infermieristico che sarà integralmente composto da personale dipendente dell’Azienda.
3.2 La Casa di Cura mette a disposizione i locali dove svolgere le prestazioni sanitarie in favore di residenti dell’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro.
L’erogazione congiunta di prestazioni sanitarie prevede interventi di chirurgia rivolti a pazienti inseriti nelle liste di attesa dell’Azienda, erogati da personale dipendente dell’Azienda presso la Struttura messe a disposizione dalla Casa di Cura.
3.3 La Casa di Cura assicura le attività previste con le modalità indicate nel Regolamento – Allegato 2 - sottoscritto dai direttori delle Strutture aziendali interessate dal trasferimento e dalla Casa di Cura individuata, che allegato al presente atto ne forma parte integrante
3.4 La Casa di Cura si impegna a concordare con l’Azienda, e successivamente, ad effettuare con oneri a proprio carico gli interventi che si rendessero necessari per l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento regionale 79/R, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e delle apparecchiature elettromedicali e non.
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE
Il trasferimento delle attività interesserà l’ambito territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro.
ART. 5 – VOLUME ECONOMICO
Il volume economico è compreso nel tetto complessivo anno 2019 della Casa di Cura per l’attività “in service”, eventualmente recuperando il budget anche dai setting – specialità che nell’attuale periodo di emergenza non saranno totalmente utilizzati.
Nei mesi di novembre e dicembre 2020 l’Azienda USL Toscana Centro si riserva di comunicare alla Casa di Cura eventuali scostamenti sulla base del comma precedente concordando le modalità di conguaglio. Tale modalità è da intendersi riferita alla sola emergenza sanitaria COVID-19, fatto salvo eventuali indicazioni regionali e nazionali in merito.
ART. 6 – DURATA
Il servizio coprirà l’arco temporale dal 30 marzo 2020 al 31/07/2020.
L’Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.
L’Azienda USL Toscana Centro ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria.
ART. 7 – OBBLIGHI DI LEALE COLLABORAZIONE
Vista l’attuale emergenza pandemica l’accordo è basato su uno spirito di leale collaborazione.
In particolare alle Strutture private accreditate/autorizzate richiamato il regime dell’incompatibilità stabilito dall’art.4 c.7 della Legge 412/1991, così come ripreso dal Decreto Lgs. 165/2001 e dalla successiva Legge 190/2012, è fatto divieto, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
ART. 8 – CONTROLLI SANITARI
8.1 L’Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza clinica ed organizzativa dell’attività erogata in collaborazione con la Casa di Cura. comprensiva delle eventuali attività sanitarie autorizzate-convenzionate erogate durante lo stato di emergenza, delle prestazioni sanitarie accreditate-convenzionate, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.
8.2 L’attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo dei Controlli sanitari aziendale, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, redigendo apposito verbale di verifica in base al quale la Casa di Cura è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. L’Associazione quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Casa di Cura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Casa di Cura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all’Associazione.
Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dalla Azienda tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
ART. 10– COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABIITA’
Nell'effettuazione del servizio, la Casa di Xxxx è tenuta a tenere sollevata l’Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto.
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Casa di Cura con mezzi,strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati o altre forme previste (autoassicurazione) e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto dei singoli accordi.
La Casa di Cura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda provvede a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Associazione devono essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, la competente Struttura aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Casa di Cura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione degli accessi domiciliari richiesti..
ART. 12 – CLAUSOLA FINALE
Le parti concordano che ogni singolo accordo, dovrà essere siglato sulla base del presente Accordo Quadro, e dovrà avere in allegato il Regolamento operativo delle attività oggetto del trasferimento, come da fac simile parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato 2.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
a) per l’Azienda USL Toscana Centro
Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati ………………………
b) per I.F.C.A. Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. …………………………………………