AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’HACKATHON CONDOTTO IN COLLABORAZIONE CON UN’IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE DEL PACKAGING MEDICALE
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’HACKATHON CONDOTTO IN COLLABORAZIONE CON UN’IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE DEL PACKAGING MEDICALE
allegato alla Determina Dirigenziale Rep. n. 1641/2020 Prot n. 39671 del 30/07/2020
Art. 1 1. L’Università Ca’ Foscari Venezia intende svolgere un hackathon per lo sviluppo di idee legate alla sfida proposta da un’importante azienda che offre prodotti, processi e servizi per l’industria farmaceutica. Obiettivo dell’hackathon sarà fornire indicazioni per soluzioni migliorative per lo sviluppo di un contenitore a uso farmaceutico in vetro senza rivestimento interno.
2. L’hackathon si svolgerà nella settimana dal 21 al 25 settembre 2020 ON-LINE, su piattaforma dedicata, secondo il seguente schema:
Kick Off “SCOPE” | LUNEDÌ 21.09.2020 | 09:30 - 11:30 |
1° Incontro “EXPLORE & DEFINE” | MARTEDÌ 22.09.2020 | 09:00 - 13:00 |
2° Incontro “INDIVIDUATE & INTENTION” | MERCOLEDÌ 23.09.2020 | 09:00 - 13:00 |
3° Incontro “PROPOSAL” | GIOVEDÌ 24.09.2020 | 09:00 - 13:00 |
Chiusura “DELIVERY” | VENERDÌ 25.09.2020 | 10:00 - 12:00 |
3. L’impegno complessivo previsto è quantificabile in 16 ore. L’attività si terrà in remoto attraverso l’utilizzo di strumenti di collaborazione online e videoconferenza.
4. La prima sessione (Kick Off) sarà dedicata a introdurre l’azienda e i suoi processi ai partecipanti e alla presentazione della sfida progettuale. La seconda giornata vedrà i partecipanti lavorare alla valutazione dello stato dell’arte riferito al contesto progettuale. La terza giornata sarà dedicata all’individuazione di possibili scenari migliorativi. La quarta giornata vedrà i partecipanti procedere alla valutazione della fattibilità della soluzione ideata e alla definizione di una proposta che sarà presentata in forma di pitch all’azienda nella sessione finale (Delivery).
5. L’hackathon si svolgerà in italiano.
Art. 2 1. Durante lo svolgimento dell’hackathon i partecipanti saranno affiancati da docenti e mentor con competenze ed esperienze nella tematica della sfida (mentor aziendali) e nei metodi di progettazione utilizzati nell’hackathon (tutor d’aula).
2. L’azienda metterà a disposizione la propria expertise per tutta la durata dell’evento.
3. Al termine del percorso, la valutazione degli output sarà effettuata da un’apposita giuria, opportunamente nominata, presieduta dal Delegato del Rettore alla Proprietà intellettuale, autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico, dal
referente scientifico per l’hackathon e da tre rappresentanti dell’azienda che individuerà il progetto migliore. I lavori saranno valutati sulla base delle caratteristiche tecnico scientifiche e di fattibilità.
4. Al progetto migliore verrà attribuito un premio del valore di €5.000 che i membri del gruppo si divideranno.
Art. 3 1. Il percorso è aperto a 20 partecipanti, selezionati tra assegniste/i, dottorande/i, neolaureate/i e laureande/i provenienti da Università e centri di ricerca nazionali, la cui formazione ed esperienza rientri preferibilmente nell’ambito dei seguenti profili:
Profilo | Descrizione conoscenze |
Chimica dei processi | Conoscenza dei processi chimici generali e principi della chimica industriale applicati ad alcuni importanti processi. Considerazione degli aspetti legati alla sicurezza e all’impatto ambientale |
Chimica dei materiali | Conoscenza nella progettazione, preparazione, caratterizzazione e impiego di materiali funzionali per il manifatturiero, l'ambiente, l'energia e la salute |
2. I partecipanti potranno iscriversi singolarmente o come gruppo già formato (max 5 partecipanti per gruppo). I partecipanti singoli saranno poi assegnati ad un gruppo dai tutor d’aula.
Art. 4 1. La domanda di partecipazione all’hackathon deve essere presentata entro le ore 12:00 dell’14 settembre 2020 tramite compilazione del modulo presente al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxx/X0Xxxx00Xx0xxXXx0 in cui dovranno essere allegati:
- copia carta di identità;
- CV sottoscritto in formato europeo;
- presa visione dell’accordo di riservatezza - Allegato A e impegno alla sua sottoscrizione.
Art. 5 1. I posti disponibili sono 20. L’eventuale selezione dei partecipanti all’hackathon sarà effettuata da un’apposita commissione di selezione, presieduta dal Delegato al trasferimento tecnologico e composta da ulteriori 2 membri del personale dell’Ufficio Promozione dell'Innovazione e del Know-How.
2. L’eventuale selezione sarà effettuata sulla base del curriculum universitario e professionale.
3. La partecipazione sarà subordinata alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza e gestione della proprietà intellettuale dei risultati.
4. L’esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti il 17 settembre 2020.
Art. 6 1. La proprietà intellettuale/industriale dei risultati conseguiti nell’ambito dell’hackathon rimane di esclusiva titolarità dell’azienda, fatto salvo il diritto morale degli inventori e il diritto di utilizzo dei risultati per lo svolgimento di attività di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta per conto di terzi). Resta inteso che l’utilizzo dei risultati nell’ambito di pubblicazioni scientifiche dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Azienda. Tale autorizzazione non sarà negata, salvo per ragioni legate alla tutelabilità e alla presenza di informazioni riservate e/o di segreti commerciali nel legittimo controllo dell’azienda ai sensi delle leggi applicabili.
2. Con l’adesione all’hackathon, i partecipanti si impegnano a sottoscrivere un accordo (come da schema allegato al presente bando) con l’università e l’azienda che regolerà la riservatezza dei dati forniti dai partner coinvolti e la titolarità dei risultati conseguiti. Con l’adesione all’hackathon, i partecipanti si impegnano altresì a sottoscrivere un patto d’aula, cioè un documento che regola i termini, le modalità e le condizioni in cui saranno svolte le attività, i rapporti con i partner e all’interno dei gruppi, l’autorizzazione al trattamento della propria immagine e il diritto alla privacy.
3. I partecipanti all’hackathon che si iscriveranno singolarmente saranno divisi in gruppi di lavoro. Chi si iscrive come gruppo costituirà gruppo di lavoro a sé stante fatti salvi i requisiti numerici di cui al precedente Articolo 3. Il gruppo di lavoro si impegna a completare le attività in regime di stretta collaborazione, seguendo le istruzioni dei docenti e dei facilitatori dell’hackathon. Con la partecipazione all’hackathon i partecipanti si impegnano al rispetto dei seguenti valori: (1) condivisione di un obiettivo comune; (2) collaborazione e apertura mentale; (3) rispetto del lavoro di gruppo; (4) la visione del fallimento quale opportunità di crescita ed esercitazione delle abilità. Se il gruppo di lavoro è poco funzionale, i partecipanti interessati sono invitati a rivolgersi ai docenti e/o ai facilitatori.
4. L’Università Ca’ Foscari Venezia non tollera molestie e/o discriminazioni basate su razza, etnia, lingua, religione, orientamento sessuale, età, disabilità, apparenza fisica, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Pertanto, ogni membro del gruppo di lavoro, partner, docente e facilitatore dell’hackathon nel caso in cui si renda autore di discriminazioni e/o molestie, sarà soggetto all’immediata esclusione dall’hackathon.
Art. 7 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
2. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia - PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
4. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Per partecipare alla selezione non è necessario conferire dati di natura sensibile (per esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o sindacali). Si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore valutazione della propria posizione.
5. Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento a obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell’Università o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo xxx@xxxxx.xx ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
7. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Art. 8 1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.
241/1990, è Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx dell’Ufficio Promozione dell’Innovazione e del Know-How - ARic).
2. Per informazioni e chiarimenti contattare e-mail: xxxx@xxxxx.xx – tel.: 000 000 0000.
Venezia,
DIRIGENTE DELL’AREA RICERCA
Xxxxx Xxxxxxxxx X.xx digitalmente
Allegato A
ACCORDO DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI RISULTATI
Hackathon
TRA
L’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3246, C.F. 80007720271, nel seguito indicata come “Università”, ivi rappresentata dal Rettore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale;
E
La società,
E
, nato a , il , residente a
, in , (nel seguito indicato anche come “Partecipante”),
di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
Premesso che
a. La Società
( di seguito anche “Hackathon”).
b. l’Università ha invitato il Partecipante a partecipare all’hackathon;
c. nell’ambito dell’Hackathon la Società e l’Università hanno necessità di scambiare con i partecipanti informazioni di natura riservata al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla precedente premessa a) (di seguito lo “Scopo”);
d. la Società potrà in ogni caso discrezionalmente decidere quali informazioni riservate rivelare alle Parti per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente premessa a);
e. il Partecipante concorda di sottoscrivere il presente accordo di riservatezza e sulla proprietà dei risultati (di seguito anche l’“Accordo”) al fine di definire i termini e le condizioni in base ai quali saranno divulgate le informazioni riservate e confidenziali per il raggiungimento dello Scopo;
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse che precedono e gli allegati che seguono, accettati dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente «Accordo di riservatezza e titolarità dei risultati tra Università, la Società e il Partecipante».
Articolo 2 – Oggetto
2. Il presente accordo ha come oggetto la fornitura di informazioni di natura riservata al Partecipante e la proprietà dei risultati dell’Hackathon.
Ai fini del presente Accordo, si definiscono Informazioni Riservate tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dalla Società o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) al Partecipante (di seguito, “Parte Ricevente”) nell’ambito del presente Accordo ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura confidenziale delle Informazioni Riservate dovrà essere evidenziata mediante indicazione scritta, utilizzando la dicitura “riservato” o “confidenziale”. Le Informazioni Riservate, comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni verranno veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. Nonostante quanto precede, le Parti convengono sin d’ora che la mancata evidenziazione di un’informazione come “riservata”, “confidenziale” o altra simile legenda non impedirà che la stessa debba essere comunque considerata e trattata come riservata dalla Parte Xxxxxxxxx laddove una persona ragionevole avrebbe dovuto riconoscere tale informazione come riservata o confidenziale.
3. Le Parti Divulganti non hanno rilasciato né rilasceranno alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, con riferimento all’accuratezza o completezza delle Informazioni Riservate.
4. Il Partecipante, sotto propria personale responsabilità, si impegna a non riprodurre, né utilizzare per
fini diversi dallo Scopo, le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate da una parte o comunque acquisite nel contesto dello svolgimento dell’Hackathon. In particolare, il Partecipante, sotto propria personale responsabilità, si impegna a:
a) mantenere segrete e non rivelare a terzi le Informazioni Riservate;
b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per l’effettuazione dell’Hackathon;
c) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
5. Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha divulgate e i documenti che le contengono dovranno prontamente essere restituiti, se suscettibili di restituzione, al più recente fra (x) la ragionevole richiesta della Parte proprietaria, o (y) la scadenza del Termine (come di seguito definito all’articolo 4); o, se non suscettibili di restituzione, dovranno essere distrutti.
6. Ciascuna Parte non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle disposizioni del presente Accordo qualora si provi che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi a eventuali nuove scoperte, invenzioni, indici, metodologie, caratteristiche tecniche, e/o modelli di business, codici sorgenti, grafici, materiali o ogni altro risultato sviluppato dal Partecipante durante l’Hackathon sarà di esclusiva titolarità della Società. Salvo quanto previsto dalla presente clausola, le Parti si impegnano a trattare i risultati dell’Hackathon quali Informazioni Riservate della Società. Restano sempre salvi i diritti morali riconosciuti agli autori e il diritto del Partecipante di utilizzare, fermi restando gli obblighi di riservatezza, i risultati per lo svolgimento di attività di ricerca istituzionale (con espressa esclusione quindi, a scanso di equivoci, dell’attività di ricerca svolta per conto di terzi). Resta inteso che l’utilizzo dei risultati nell’ambito di pubblicazioni scientifiche dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società a seguito della presa visione del testo predisposto. Tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità e alla presenza di informazioni riservate e/o di segreti commerciali nel legittimo controllo della Società ai sensi delle leggi applicabili.
8. Nel caso di pubblicazioni, dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito dell’Hackhaton. In caso di decisione da parte dell’azienda di depositare una domanda di brevetto avente ad oggetto risultati sviluppati dal Partecipante durante l’Hackathon, il Partecipante si impegna a posticipare l’eventuale pubblicazione scientifica avente ad oggetto tali risultati brevettabili, sino alla pubblicazione della relativa domanda di brevetto, restando altresì inteso che eventuali informazioni riservate non comprese nella domanda di brevetto ma afferenti l’invenzione non potranno comunque essere oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva approvazione scritta della Società secondo quanto previsto dal punto 7 che precede.
9. La Società si impegna inoltre a concedere all’Università un diritto di prelazione nell’assegnazione di contratti di ricerca commissionata e ricerca collaborativa, per lo sviluppo dei risultati derivanti dall’Hackathon.
Articolo 3 – Esclusioni
1. Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità stabilite nell’Accordo non si applicano alle informazioni:
a) che siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui sono comunicate da una Parte Divulgante alla Parte Ricevente;
b) che diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
c) che siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi che non siano a loro volta vincolati nei confronti di alcuna Parte Divulgante da vincoli di riservatezza;
d) che siano state acquisite e/o sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza aver avuto alcun accesso alle Informazioni Riservate;
e) la cui consegna ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla Parte Ricevente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalla stessa Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel qual caso la Parte Ricevente dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la Parte Divulgante prima di tale divulgazione o, nel caso in cui non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione, sempre che tale
avviso non sia vietato dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa che ha richiesto le Informazioni Riservate o dalle disposizioni legislative o regolamentari, e in ogni caso la Parte Ricevente dovrà fornire solo le Informazioni Riservate strettamente necessarie per adempiere alla disposizione legislativa o regolamentare o alla richiesta dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa.
Articolo 4 – Durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà efficace per un periodo di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione (il “Termine”).
2. Con riferimento alle Informazioni Riservate che accedano alla tutela quali segreti commerciali ai sensi delle leggi applicabili (ivi inclusa la Direttiva EU 2016/943 e gli artt. 98 e 99 c.p.i.) gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo resteranno efficaci sino a quando tali Informazioni Riservate continueranno ad accedere alla tutela mediante segreto.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Accordo, il Partecipante sotto propria personale responsabilità, si impegna a restituire immediatamente alla Società o all’Università tutti i documenti, dati ecc. contenenti le Informazioni Riservate ivi incluse qualsiasi copia o riproduzione, fatte salve le copie richieste per legge.
Articolo 5 – Divieto di cessione
1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da alcuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 6 – Legge applicabile
1. Il presente Accordo va interpretato secondo le norme della legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
Articolo 7 – Foro competente
1. Le parti concordano di cercare di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Accordo.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Articolo 8 – Unicità dell’ Accordo
1. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e supera tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto dell’Accordo medesimo.
Articolo 9 – Modifiche ed integrazioni all’Accordo
1. Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.
Articolo 10 – Trattamento e tutela dei “dati personali”
1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.
2. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna Parte nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Articolo 13 – Disposizioni Finali
1. Le Parti convengono che nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione al Partecipante di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non sulle informazioni stesse.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere rinunciata se non per mezzo della sottoscrizione di un separato documento con cui una Parte espressamente rinuncia a una qualche disposizione.
3. Resta inteso che nessuna clausola di questo Accordo obbliga una Parte a divulgare informazioni.
4. Resta inoltre inteso che nessuna clausola di questo Accordo obbliga le Parti a negoziare o avviare alcuna successiva o ulteriore collaborazione o transazione.
5. Il presente Accordo potrà essere sottoscritto in due o più copie identiche, ciascuna delle quali è considerata un originale, ma che, considerate congiuntamente, rappresentano un unico accordo.
Università Ca’ Foscari Venezia Il RETTORE
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Società
IL PARTECIPANTE LUOGO E DATA
Nome Cognome