CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN XXXX DEI NORMANNI
ART. - 1 Ente concedente
1. Comune di San Xxxx dei Normanni (BR)
ART. 2 - Oggetto della concessione
1. Il Comune di San Xxxx dei Normanni affida in concessione a soggetto esterno i servizi relativi alla gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio del Comune di San Xxxx dei Normanni.
2. Il concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento da gestire anche attraverso la fornitura, l’installazione, lo scassettamento di parcometri e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese relative ad atti di vandalismo dei parcometri dei parcheggi a pagamento, e la fornitura di personale di sorveglianza per l’accertamento delle violazioni, per complessivi n. 352 posti auto, come meglio indicato negli articoli successivi.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato in concessione (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento)
ART. 3 - Durata della concessione
1. La concessione del servizio ha la durata di anni 3 con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso, allo scadere del contratto, il concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario, alle condizioni disciplinate dal contratto vigente, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi.
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato.
ART. 6 - Valore della concessione
1. Il valore complessivo della presente concessione è determinato in €. 532.224,00.
2. Il suddetto valore corrisponde all’importo lordo degli incassi stimato per la durata della concessione, ed è stato determinato ipotizzando un tasso di occupazione medio dei parcheggi pari al 40,00 % , tenendo conto altresì delle esenzioni dal pagamento della sosta previste all’articolo 8, comma 4, del presente capitolato. Si precisa che, essendo un servizio di nuova istituzione, non vi sono dati storici su cui basare le previsioni di incasso.
3. L’importo stimato non vincola in alcun modo l'Amministrazione a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.
ART. 7 - Canone di concessione
1. Il concessionario è tenuto a versare all’Ente concedente un canone di concessione annuo, come risultante dall'aggiudicazione definitiva, non inferiore alla misura del 30,00 % sugli incassi lordi derivanti dal servizio.
2. I concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto alla misura percentuale posta a base di gara (30,00 %).
ART. 5 - Affidamento del servizio
1. Il servizio oggetto della presente concessione sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 6 - Zone di Sosta
1. La sosta è consentita, nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.
2. Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e da strisce di colore azzurro, per quanto attiene quella orizzontale sono ubicati nelle seguenti vie o piazze cittadine.
N. | Ubicazione zone di sosta | Numero stalli |
1 | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XX | 0 |
2 | Via Madri Xxxxxxxxxx e Passante | 8 |
3 | Via Xxxxxxxxxx (da piazza Xxxxxxxx Xxxxx XX a xxx Xxxxxxxx) | 00 |
4 | Via Garibaldi (da via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX a xxx Xxx Xxxxxx) | 00 |
5 | Via Xxxxxxxx Xx Xxx (da via Dr. Azzariti a xxx Xxx Xxxxxxxx) | 00 |
6 | Via Dr. Azzariti (da xxx Xxxxxxxx Xx Xxx x xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX) | 20 |
7 | Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 0 |
8 | Xxx Xxxxxxx | 00 |
9 | Via Crispi (da xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX x xxx Xxxxxxxx) | 00 |
10 | Xxx Xxxxxxxx | 00 |
11 | Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX (da xxx Xxxxxxxxx x xxx Xxx Xxxxxxxx) | 00 |
12 | Via Dante (da via Annunziata a via Cairoli) | 24 |
13 | Largo Sant’Xxxxxxx | 72 |
14 | Xxx Xxx Xxxxxxxx (xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX a viale Resistenza) | 13 |
15 | Piazzetta Monsignor Passante | 4 |
16 | Via Mesagne (da via Boemondo Normanno a xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx) | 0 |
Totale | 352 |
3. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per comprovate esigenze di carattere pubblico o per motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune che resta titolare di ogni potere suo proprio nelle aree soggette a parcheggio pubblico a pagamento.
4. Qualora, durante il periodo di affidamento, il Comune disponesse di ulteriori aree a parcheggio a pagamento, oltre quelle previste nel presente capitolato, il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla gestione anche delle predette aree alle stesse condizioni delle aree individuate nel presente capitolato.
5. Il concessionario dovrà, inoltre, vigilare affinché in tali parcheggi non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informare il comando della Polizia Municipale.
6. Al concessionario è fatto carico di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione.
7. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare temporaneamente per complessivi 15 gg. l’anno la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica all’importo dovuto dal concessionario.
8. Dovranno essere individuati, comunque, un numero di posti di sosta riservati alle persone diversamente abili, corrispondenti almeno ad un posto ogni 50 in affidamento, o frazione di 50 per ciascuna area omogenea individuata.
ART. 7- Esecuzione delle opere ed organizzazione operativa della sosta a pagamento
1. Il controllo del pagamento della sosta è eseguito direttamente, dal concessionario , mediante impiego di personale aziendale preposto e parcometri elettronici conformi alle vigenti norme europee e nazionali, nonché provvisti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture, giusta prescrizione del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Il concessionario, nella prestazione del controllo, applica la sanzione alle auto parcheggiate quando:
• il titolo di pagamento esposto è scaduto;
• non è esposto idoneo titolo di pagamento;
• le auto sostano in modo irregolare.
3. La sanzioni da applicarsi saranno indicate dal Comando di Polizia Municipale. I verbali saranno gestiti e consegnati direttamente al Comando di Polizia Municipale. I verbali di accertamento delle violazioni, dovranno essere trasmessi giornalmente al Comando della Polizia Municipale, secondo le modalità che quest’ultimo impartirà al concessionario; rimane a norma di legge a carico del servizio comunale competente l’iter burocratico delle sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni saranno introitati direttamente dal Comune di San Xxxx dei Normanni a mezzo di
C.C.P. n. intestato a COMUNE DI SAN XXXX DEI NORMANNI – COMANDO DI P.M. , riportante apposita e predisposta causale di versamento.
5. Il concessionario assume a proprio carico, secondo gli indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale, gli oneri per quanto di seguito specificato:
A) PARCOMETRI
La fornitura e posa in opera di parcometri, in congrua quantità funzionale, commisurata inderogabilmente al complessivo minimo numero di n. 8 parcometri è a totale carico della ditta concessionaria. Il posizionamento dei parcometri dovrà effettuarsi nelle zone dei parcheggi a pagamento secondo l’indicazione di massima dell’Ente, ferma la possibilità di stabilire preventivamente l’esatta ubicazione, in sede di sopralluogo congiunto tra la ditta concessionaria del servizio, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale.
I parcometri da installare dovranno essere tutti dello stesso modello, di ultima generazione, e possedere le seguenti caratteristiche minime:
- avere una robusta struttura in acciaio ad alta resistenza;
- avere l’omologazione ministeriale e presentare le caratteristiche richieste dal nuovo Codice della Strada (D. lgs. n.285 del 30.04.1992) e dal relativo regolamento di attuazione (D.p.r. n.495 del 16.12.1992) nei testi attualmente vigenti;
- essere conformi alla normativa UNI EN 12414;
- essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
- presentare una resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20 + 50°C;
- presentare grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP45;
- avere una chiusura con chiavi di sicurezza;
- consentire l’inibizione all’introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
- avere display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte con indicazioni guida per l’utente;
- recare ben visibile l’indicazione segnaletica “P”;
- prevedere possibilità di pagamento con tutti i tipi di conio del corso legale esistente (da €. 0,05 a € 2,00);
- avere il rotolo di carta termica per l’emissione di biglietti che dovranno riportare il logo del Comune di San Xxxx dei Normanni;
- essere dotate di stampante termica;
- presentare la possibilità di programmazione delle tariffe e di altre operazioni, oltre a quella di rendere possibile l’annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale;
- possedere adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni;
- essere alimentati con pila/batteria e pannello solare;
-essere dotati di una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati memorizzati in caso di mancata alimentazione.
- avere una cassaforte monete inaccessibile all’operatore, blindata nella struttura e non asportabile.
- Il ticket di gestione, stampato in occasione del prelievo del denaro, o su richiesta dell'interessato, deve contenere le seguenti informazioni:
- Incassi totali denaro e tessera progressivi e non azzerabili.
- Numero dei biglietti emessi (non azzerabile).
- Numero progressivo riscossione denaro con data ed ora.
- Importi totali denaro e tessera relativi alla riscossione in corso.
- Statistica per ogni pezzatura monete.
- Dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora).
- Elenco degli ultimi 10 fuori servizio o inconvenienti verificatesi con data e ora.
- Elenco delle ultime 10 aperture degli sportelli di accesso alla parte elettronica e cassetta raccogli monete. Lo scassettamento delle monete dovrà avvenire mediamente ogni tre giorni e, comunque, ogni sei giorni. E’ fatto obbligo di mantenere perfettamente funzionale ogni singolo parcometro e, in caso di apparecchio danneggiato, lo stesso deve essere reso funzionale entro le 48 ore successive dall’accertamento del guasto. Il concessionario dovrà consentire all’Amministrazione la consultazione on-line, in tempo reale, con accesso riservato, degli incassi registrati da parcometri.
Gli scontrini rilasciati da ogni singolo parcometro, oltre all’importo pagato, il periodo di sosta ed ogni altra informazione utile dovranno riportare, il numero di matricola e l’esatta ubicazione dello stesso.
B) SEGNALETICA
- E’ a carico del concessionario l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale con la relativa manutenzione, conformemente alla previsioni del Codice della Strada, previo accordo con il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nonché eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio. La segnaletica orizzontale connessa con il servizio, da realizzarsi nel rispetto del Codice della Strada, sarà eseguita in vernice, con apposita attrezzatura traccia-linee a spruzzo.
I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce dovranno risultare perfettamente allineate con l’asse della strada.
La vernice che sarà adoperata dovrà essere accompagnata da una certificazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare le seguenti caratteristiche:
- viscosità pari a 70/90 unità xxxxx;
- peso specifico 1,6 – 1,7 kg/lt;
- pigmento (espresso in peso) 35–40%; microsfere di vetro 30–40%;
- indice di rifrazione sferette 1.3 – 1.8 mq/kg;
- potere coprente compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita previa apposizione di idonea segnaletica di preavviso, almeno 48 ore prima dall’inizio degli stessi.
Per tutta la durata del contratto, sarà obbligo della ditta concessionaria di provvedere alla manutenzione della segnaletica, rifacendola ogni qual volta risultasse deteriorata o scarsamente leggibile. La segnaletica verticale sarà eseguita con pali in ferro tubolare di diametro 60 mm provvisti di idonei sistemi antirotativi, sia per i segnali che per lo stesso sostegno.
La posa in opera avverrà con l’impiego di cemento a presa rapida, previo scavo dalle dimensioni idonee a garantire la stabilità del palo e comunque dalle dimensioni ad insindacabile giudizio stabilite dall’ufficio tecnico.
Le tabelle stradali dovranno essere conformi alle caratteristiche dettate dal Codice della Strada ed,in particolare, quelle informative delle tariffe, orari, sanzioni, ovvero tutte le condizioni di sosta, dovranno essere non superiori a cm. 60 x 90; tali scritte e simbologie devono essere preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante e le pellicole per la realizzazione delle scritte dovranno essere certificate dalla ditta fornitrice dei cartelli. Per tutta la durata del contratto, sarà obbligo del concessionario garantire la piena funzionalità della segnaletica verticale.
Nell’ipotesi di preesistenza di pali di proprietà comunale, idonei per l’apposizione della prescritta segnaletica, gli stessi possono essere utilizzati, previa autorizzazione del Responsabile Servizio Segnaletica della Stazione appaltante; la segnaletica verticale al termine dell’appalto diventerà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione comunale, senza alcuna pretesa economica da parte del concessionario.
La realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere completata entro giorni 40 dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, provvederà il Comune in modo sostitutivo rivalendosi nei confronti del concessionario inadempiente.
Il concessionario dovrà provvedere all’immediata manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale danneggiata. Il concessionario dovrà comunque provvedere al suo ripristino entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione formale che sarà inviata dai competenti uffici comunali mezzo fax.
C) PERSONALE
Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dal concessionario mediante proprio personale per l’intero periodo dell’affidamento. Il concessionario è tenuto ad applicare a tale personale il C.C.N.L. della categoria.
Il personale impiegato nel servizio deve possedere i seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
c) possesso di patente di guida “B” o superiore;
d) esenzione da imperfezioni psico-fisiche che possono essere di impedimento o di limitazione all’espletamento del servizio;
e) possesso del titolo di studio della scuola media inferiore (terza media);
f) godimento dei diritti civili e politici
g) assenza di precedenti e pendenze penali;
h) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
i) non essere stato espulso dalle forze Armate o destituito dai pubblici uffici;
Ai fini della nomina ad ausiliario della sosta i candidati devono partecipare ad una preventiva idonea formazione nelle materie correlate alle violazioni al Codice della Strada ed alla procedura sanzionatoria prevista dal Codice della Strada.
La preventiva idonea formazione nelle materie suddette avverrà mediante corso di preparazione teorico- pratico della durata di 9 ore tenuto dal Comando di Polizia Municipale, il quale provvederà ad individuare nel dettaglio le materie di formazione, i docenti, le date e la sede del corso di preparazione e quanto altro necessario per il suo svolgimento.
Al termine del corso si procederà da parte di apposita commissione alla valutazione dei candidati mediante prova teorico-pratica.
La prova teorico-pratica ha come esito la “Idoneità’” o la “Non idoneità’” del candidato.
L’individuazione, tra i candidati risultati idonei alla prova di cui sopra dei soggetti da nominare “ausiliario della sosta”, avverrà da parte del concessionario attraverso indicazione degli stessi con nota scritta. Nella suddetta nota il concessionario dovrà indicare al Comune i nominativi dei soggetti impiegati, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere rispettivamente assegnato.
La nomina degli ausiliari della sosta avviene da parte del Sindaco che, con proprio decreto, attribuisce le funzioni le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell’art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97 e nell’art. 68 della Legge n. 488/99.
Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l’apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con il Comando di Polizia Municipale.
Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.
Qualora il Comando di Polizia Municipale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne al concessionario l’immediata sostituzione.
Il personale che il concessionario impiegherà per l’esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune.
Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Corpo di Polizia Municipale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
La violazione potrà essere accertata oltre che per l’assenza dell’apposito tagliando esposto in maniera visibile all’interno del veicolo anche per tagliando scaduto e non rinnovato e comunque garantendo al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all’approvvigionamento del necessario tagliando di sosta.
Il concessionario dovrà presentare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il proprio piano di sicurezza.
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e da quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, il concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.
D) UFFICIO
Il concessionario entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione dovrà disporre di un idoneo ufficio situato nel Comune di San Xxxx dei Normanni che dovrà rimanere aperto almeno 5 ore in tutti i giorni feriali ed essere munito di telefono-fax.
ART. 8 - Orari e tariffe
1. Il servizio di parcheggio a pagamento nelle vie e piazze cittadine indicate nel precedente art. 6, viene espletato dal lunedì al sabato con il seguente orario, dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispettivo.
2. Le tariffe iniziali per il parcheggio nelle zone indicate nell’art. 6, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2011 sono le seguenti:
- € 0,60 per ora di sosta (inclusa IVA se dovuta);
- € 0,30 per ogni mezz’ora di sosta (inclusa IVA se dovuta)
- € 0,15 per ogni quarto d’ora di sosta (inclusa IVA se dovuta)
3. Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli indicati nella tabella riportata nell’art. 6, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometro e/o altre modalità di pagamento), ovvero, durante la validità temporale del tagliando, si potranno occupare distinti stalli situati in vie o piazze differenti.
4. Sono previste le seguenti agevolazioni e/o esenzioni:
Nelle aree a pagamento indicate all’art. 6, è sempre consentita la sosta, a titolo gratuito, dei mezzi di servizio comunali, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Servizio Sanitario e delle autoambulanze, dei disabili e, previa autorizzazione, dei veicoli attrezzati per il trasporto dei portatori di handicap. Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra sarà organizzato a cura del Comando di
P.M. e gli appositi contrassegni dovranno essere esposti in modo visibile sul cruscotto del mezzo.
E’ inoltre consentita la sosta gratuita di un veicolo di proprietà nei residenti delle vie interessate dai parcheggi a pagamento.
5. Qualora si dovessero eseguire lavori sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da privati cittadini o da enti diversi dall’Amministrazione Comunale, tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dei lavori dovrà corrispondere al concessionario una somma corrispondente al numero di ore di servizio d’occupazione degli stalli, secondo le tariffe vigenti. Analogamente si procederà nel caso di sosta per operazioni di carico e scarico non eseguibili in altri siti.
6. Il concessionario dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio; le forme e le modalità della pubblicità dovranno, comunque, essere preventivamente assentite dall’Amministrazione Comunale.
7. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) secondo le tariffe vigenti; l’importo sarà detratto dal corrispettivo dovuto al gestore e sarà dovuto anche qualora il corrispettivo del servizio risulti ad essa inferiore.
ART. 9- Gestione dei parcheggi – Corresponsione del canone
1. La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.
2. Per somme incassate si intendono sia quelle rivenienti dai parcometri sia le altre somme eventualmente introitate con altri sistemi dal concessionario, esclusi gli introiti derivanti dalle contravvenzioni.
3. Qualora il Comune decidesse di aumentare o ridurre le tariffe applicate all’utenza, oppure, per sopravvenute esigenze della viabilità, scaturisse la necessità di incrementare o ridurre il numero degli stalli di sosta, l’importo dovuto dal concessionario sarà quello derivante dall’applicazione della percentuale offerta in sede di aggiudicazione ai nuovi incassi.
4. Il canone da versare al Comune da parte del concessionario sarà determinato sulla base dell’effettivo incasso conseguito a fronte dell’utilizzo da parte degli utenti degli stalli di cui al presente capitolato. L’effettivo incasso dovrà essere documentato dal concessionario, mediante presentazione di apposita certificazione. A tale scopo il Comune potrà effettuare i controlli ritenuti necessari.
5. Il canone di concessione spettante al Comune, calcolato applicando alle somme effettivamente riscosse per la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento la misura percentuale offerta in sede di aggiudicazione, dovrà essere versato trimestralmente presso la Tesoreria comunale con la causale "Canone per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento nel Comune di San Xxxx dei Normanni – Periodo ”. Il versamento trimestrale dovrà essere effettuato, entro il mese successivo al trimestre considerato, e dovrà essere calcolato applicando alle somme riscosse nel trimestre di competenza la percentuale offerta. Il primo trimestre avrà decorrenza a partire dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’andamento trimestrale degli introiti e il canone spettante al Comune, dovranno essere dettagliati in un documento contabile riassuntivo che dovrà essere fatto pervenire al Comune con la stessa scadenza del mese successivo al trimestre di competenza.
6. Qualora tale versamento sia effettuato con ritardo superiore ai 15 giorni o nel caso di tre tardivi versamenti, il rapporto contrattuale potrà essere risolto.
7. Il suddetto importo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, essendo la gestione attuata nell’ambito di un regime giuridico implicante da parte dell’Amministrazione l’uso dei poteri di carattere autoritativo (Risoluzione 36/E del 12.03.04 dell’Agenzia delle Entrate).
8. Il concessionario dovrà calcolare il canone da versare al Comune anche sulle somme sottratte a causa di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dai parcometri o da altri sistemi di pagamento.
ART. 10 - Progetto tecnico della gestione
1. Le modalità di espletamento della gestione dei parcheggi a pagamento sono stabilite sulla base del progetto tecnico offerto, conformemente ai criteri minimi stabiliti dal presente capitolato.
ART. 11 - Penali – Risoluzione di diritto del contratto
1. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente capitolato d’appalto e dal progetto tecnico – qualitativo risultante in sede di aggiudicazione.
2. In caso di ritardato pagamento sino a 15 giorni dalla data fissata, per i versamenti si applicheranno gli interessi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto.
3. In caso di contestazione di anomalie imputabili al concessionario per infrazioni o inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, il Comune ha facoltà di applicare una penale da
€. 500,00 a €. 5.000,00, in relazione all’entità del fatto contestato. L’applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, alla quale il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzione.
4. Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il Comune invierà al concessionario regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all’immediata risoluzione di diritto del contratto, all’incameramento della cauzione, nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario affidatario del servizio.
5. Il contratto potrà inoltre essere risolto ricorrendo le condizioni di cui al precedente art. 9, comma 6.
ART. 12 – Assicurazioni e responsabilità
1. Il concessionario è direttamente responsabile per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi o dell’Amministrazione, in conseguenza delle attività svolte per l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. Il concessionario, inoltre, è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente in conseguenza delle attività svolte per l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
3. A tale riguardo il concessionario è tenuto a consegnare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto d’appalto, le seguenti polizze assicurative:
a) R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato - Massimale non inferiore a €. 500.000,00 .
b) R.C.O. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera - Massimale non inferiore a €. 500.000,00.
4. Le polizze suddette dovranno avere una validità temporale idonea a coprire l’intera durata del contratto di concessione.
5. Il concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione copia delle suddette polizze entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di concessione ovvero, in caso di esecuzione anticipata del servizio, prima di avviare il servizio medesimo.
ART. 13 - Cauzione
1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10 % dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune di San Xxxx dei Normanni, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso in cui il concessionario possegga la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, il concessionario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione, sino all’importo convenuto, entro il termine di 30 giorni
4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il Comune di San Xxxx dei Normanni tratterà tale cauzione definitiva.
ART. 14 - Cessione e subappalto
1. E’ vietata, a pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, la cessione anche parziale della concessione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. In considerazione dell’interesse pubblico che riveste il servizio oggetto della presente concessione, non è ammesso il subappalto. Tuttavia, in caso di specifica richiesta formulata dal concessionario nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Ente concedente si riserva la facoltà di autorizzare, a sua esclusiva discrezione, eventuali subappalti parziali di una o più attività accessorie rientranti nell’oggetto del contratto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 15 - Registrazione e spese contrattuali
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ed il concessionario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale.
2. Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di registrazione dello stesso, sono a carico del concessionario.
Art. 17 - Criterio di aggiudicazione
1. La concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi massimi attribuibili:
A) OFFERTA TECNICA - Punti 70, così suddivisi:
1) PARCOMETRI (40 punti)
1.1. Numero complessivo di parcometri che si intendono installare – 15 punti
1.2. Caratteristiche costruttive e funzionali dei parcometri – 12 punti
1.3. Gamma dei mezzi di pagamento messa a disposizione degli utenti – 8 punti
1.4. Procedure e tempi di intervento in caso di guasti o malfunzionamenti - 5 punti
2) PERSONALE (25 punti)
2.1. Numero di ausiliari che si intendono impiegare - 10 punti
2.2. Monte ore di servizio prestate dagli ausiliari - 8 punti
2.3. Modalità organizzative del servizio di vigilanza e controllo - 5 punti
2.4. Abbigliamento e strumentazione in dotazione agli ausiliari del traffico - 2 punti
3) ELEMENTI MIGLIORATIVI (5 punti)
3.1. Eventuali proposte migliorative e/o prestazioni aggiuntive - 5 punti
La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione di un punteggio per ciascuno degli elementi costitutivi dell’Offerta tecnica, entro il limite massimo prestabilito. L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’Offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali a ciascun elemento del progetto. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’Offerta tecnica.
B) OFFERTA ECONOMICA – Punti 30
Indicazione della percentuale offerta sugli incassi anni lordi da riconoscere all’Amministrazione. Al concorrente che indicherà la maggiore percentuale verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:
P = Roff x 30
Rmax
ove:
P = punteggio da attribuire all’offerta in esame; Roff= Ribasso offerto
Rmax = Ribasso massimo
NB: Si precisa che nell’offerta economica dovrà indicarsi una percentuale superiore rispetto alla misura posta a base di gara (30,00 %). Non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori a tale percentuale.
ART. 18 - Offerte anomale
1. Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità dell’offerta in relazione a quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
2. Nel caso in cui vi siano una o più offerte anormalmente basse ai sensi del citato all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 263/2006, la Commissione procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, a partire dalla prima migliore offerta.
3. All’esito del procedimento di verifica la Commissione dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procederà alla formazione della graduatoria finale ed alla conseguente aggiudicazione della concessione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta risultata non anomala.
Articolo 19 - Disposizioni finali e controversie
1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Ente potrà senz’altro sostituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste all’art. 11 del presente capitolato.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge, applicabili in materia, anche se intervenute successivamente alla stipula del contratto.
3. Il concessionario accetta incondizionatamente e senza riserve le norme previste nel presente capitolato di cui al presente servizio.
4. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Brindisi.
5. L’Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.
ART. 20 - Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.