Convenzione
Allegato 2) alla DGR N del….
Convenzione
tra
X.X.X. Xxxxxx X.x.X., xxx xxxx xx XXXXXX, 00000, Via del Maio di Porto n. 9, PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xx capitale sociale interamente versato euro 501.000,00, identificata da Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di NAPOLI n. 04855461218, iscrizione Rea
n. 718539, codice attività 92624, in persona del Presidente e legale rappresentante, Cavaliere del Lavoro Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, ai fini del presente atto ivi domiciliato
(di seguito anche “Società Calcistica” o S.S.C.N.”)
E
REGIONE ABRUZZO – C.F. 800033170661, (nel prosieguo: “Regione”) legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, On. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Soggetto Affidante (di seguito soltanto “Regione”), domiciliato per la carica presso la Regione Abruzzo sede de L’Aquila, Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, 6
(di seguito per brevità anche solo “Regione”)
Di seguito, tutte congiuntamente, le “Parti” o disgiuntamente la “Parte”
PREMESSO:
a) che S.S.C.N. è una società regolarmente costituita ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91, che concentra le proprie risorse aziendali prevalentemente sulla programmazione, sviluppo e gestione dell’attività tecnico-sportiva e sulla attività della squadra calcistica la cui Prima Squadra partecipa al Campionato Italiano di Calcio di Serie A maschile;
b) che la Regione Abruzzo ritiene che la presente collaborazione costituisce un’ottima occasione ai fini dell’interesse generale del sistema produttivo regionale, con particolare riferimento a:
✓ promozione turistica regionale;
✓ aumento flussi turistici nelle zone oggetto del ritiro;
✓ miglioramento servizi offerti sia a livello ricettivo che per gli spostamenti;
✓ incentivazione alla destagionalizzazione dei flussi turistici, con riferimento ai mesi estivi;
✓ miglioramento della fruibilità e accessibilità della destinazione, delle risorse e servizi nonché la mobilità fra le medesime;
✓ accrescimento della professionalità degli operatori turistici e miglioramento della cultura dell’ospitalità, della qualità dell’accoglienza e dell’informazione turistica;
c) che le attività della Regione così come regolamentate dalla presente scrittura sono soggette ad approvazione della Giunta Regionale;
d) che la Regione è interessata per le proprie finalità istituzionali, ad accostare le proprie immagini e marchi l’immagine della S.S.C.N. in considerazione del suo prestigio, della notorietà mondiale, dell’elevato livello di professionalità, dell’adesione della Società ai valori dell’etica sportiva, intesa come onestà, correttezza e conformità alle leggi;
f) che per tale ragione la Regione ha proposto alla S.S.C.N., che ha aderito, di instaurare una partnership pluriennale, avente ad oggetto i ritiri estivi della Prima Squadra del Napoli (“Prima Squadra”) nel comune Castel di Sangro da effettuarsi nelle estati del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; con la facoltà della S.S.C.N di recedere con comunicazione scritta da inviarsi entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 31 marzo 2021 e di estendere la durata per altre sei estati al termine del sesto anno con comunicazione scritta da inviarsi entro il 31 marzo 2025;
g) che la Regione intende avvalersi della partnership con la S.S.C.N quale veicolo di promozione e comunicazione dell’immagine turistica nonché per l’acquisizione di una serie di diritti promo- pubblicitari, durante le stagioni sportive 2020/2021 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, intendendosi per “stagione sportiva” il periodo di tempo compreso tra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, per maggior chiarezza, l, la stagione sportiva 2020/2021 deve intendersi quale il periodo compreso tra (con inizio 1 settembre 2020 e termine 30 giugno 2021), e la stagione sportiva 2021/2022 deve intendersi quale il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022 e la stagione sportiva 2022/2023 deve intendersi quale il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023 e la stagione sportiva 2023/2024 deve intendersi quale il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024 e la stagione sportiva 2024/2025 deve intendersi quale il periodo compreso tra il 1° luglio 2024 ed il 30 giugno 2025 e la stagione sportiva 2025/2026 deve intendersi quale il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 ed il 30 giugno 2026);
h) che S.S.C.N. si è dichiarata disponibile a convocare la Prima Squadra in Abruzzo per lo svolgimento nel Comune di Castel di Sangro dei ritiri estivi precampionato 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 per periodi la cui durata specifica e le cui diverse possibili date precise (in funzione delle possibili competizioni da disputare) saranno determinate dalla S.S.C.N. a sua piena discrezione e da questa comunicate per iscritto alla Regione entro il termine di cui all’art.
2.1 del testo contrattuale qui di seguito riportato, ed a concedere i diritti promo-pubblicitari contemplati nella presente scrittura e nel relativo Allegato B; resta in ogni caso inteso che i ritiri estivi precampionato della Prima Squadra, oggetto della presente scrittura, si svolgeranno, nei tempi che la S.S.C.N comunicherà al Comune e alla Regione ex art. 2.1. che segue sia per il ritiro estivo 2020 che per i ritiri estivi successivi;
i) che la Regione prende atto e accetta che S.S.C.N. è libera, di svolgere in altre località con la Prima Squadra, eventuali ulteriori sessioni di ritiri estivi precampionato anche nei medesimi mesi di svolgimento dei ritiri estivi, purché il periodo di tali altri ritiri estivi non coincida con quello a Castel di Sangro;
k) che ai fini della sottoscrizione della presente scrittura, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare che:
- che S.S.C.N. è soggetta alla legge 23 marzo 1981, n. 91, associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi
L.N.P.A. e F.I.G.C.) ed è proprietaria dei marchi denominativi figurativi meglio descritti nell’allegato A);
- che tutti i contratti promo-pubblicitari di società calcistiche affiliate alla F.I.G.C., alla L.N.P.A., alla U.E.F.A. e alla F.I.F.A. devono essere stipulati nel rispetto delle norme attuali e
future della F.I.G.C., dei regolamenti attuali e futuri della L.N.P.A., delle disposizioni attuali e future della U.E.F.A. e devono salvaguardare la corretta immagine dell'organizzazione calcistica;
- che il testo contrattuale oggetto della presente scrittura è rispettoso delle predette prescrizioni;
- che in virtù della Convenzione stipulata tra la L.N.P.A e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) in data 23 luglio 1981 e successive modifiche, i singoli calciatori tesserati di S.S.C.N. hanno piena ed autonoma libertà negoziale per la stipula di contratti promo-pubblicitari e che pertanto nessun diritto di immagine relativo ai calciatori tesserati di S.S.C.N è con il presente contratto attribuito alla Regione;
l) che ciascuna parte è consapevole della notorietà, del prestigio e dell’elevato valore di immagine delle altre Parti e dei rispettivi marchi;
m) che le Parti dichiarano che il testo della presente scrittura è stato redatto di comune accordo e che la sua esecuzione avviene nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Efficacia delle Premesse e degli Allegati
1.1. Le premesse e gli allegati dei cui contenuti i contraenti garantiscono la veridicità, costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente scrittura che pertanto contiene la manifestazione integrale di tutte le intese intercorse tra le Parti.
Art. 2 - Oggetto della Scrittura Privata e obblighi delle Parti
2.1 S.S.C.N. organizzerà i ritiri estivi precampionato della Prima Squadra, previsti in relazione alle stagioni sportive, per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 in Abruzzo presso il Comune di Castel di Sangro,
Resta inoltre stabilito che la durata specifica e le possibili date precise (di inizio e termine in funzione delle diverse competizioni cui la squadra dovesse partecipare) dei singoli ritiri estivi precampionato della Prima Squadra, saranno determinate da S.S.C.N. a sua piena discrezione e da questa comunicate per iscritto entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 31 maggio 2021 alla Regione.
Per quanto riguarda il Ritiro estivo del 2020 lo stesso inizia, in base ai risultati calcistici e a ad insindacabile scelta di S.S.C.N., in un giorno compreso tra il 20 luglio 2020 (compreso) e il 3 settembre 2020 (compreso) ed ha una durata di minimo 12 giorni e di massimo 4 o 5 settimane, previa comunicazione scritta da inviarsi da parte della S.S.C.N. alla Regione entro il 10 agosto 2020.
Resta fermo il diritto della S.S.C.N di recedere, a sua piena discrezione, dal presente contratto, con comunicazione scritta da inviarsi entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 31 maggio 2021 ed altresì il diritto di estendere il contratto per altre sei annualità con comunicazione scritta da inviarsi, a sua piena discrezione, entro il 31 marzo 2025.
2.2 S.S.C.N., inoltre, concede alla Regione Abruzzo, che accetta, i diritti promo-pubblicitari di cui alla presente scrittura, nonché i diritti analiticamente indicati nell’allegato B, secondo i termini, le condizioni e le modalità ivi previste.
2.3 La Regione Abruzzo e la Società Sportiva Calcio Napoli cooperano per la realizzazione del Ritiro della Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni calcistiche 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e per la promozione delle aree turistiche della
Destinazione Abruzzo, attraverso la valorizzazione ed il coinvolgimento attivo dei soggetti chiave (pubblici, associazioni di categoria etc.), nonché, mediante gli strumenti forniti dalla Regione. Tale attività si concreta nella disponibilità della Società Sportiva Calcio Napoli ad ospitare sulla sua pagina web e sui suoi social network (nel rispetto dei modi e dei tempi indicati dalla presente scrittura privata), specifiche iniziative promozionali della Regione Abruzzo; le modalità e i contenuti di tali iniziative promozionali sono concordati con il capo della comunicazione della S.S.C.N così come indicato alla Regione dalla stessa S.S.C.N..
2.4 Le Parti convengono che i diritti di visibilità e di esposizione pubblicitaria nei campi di allenamento sono di esclusiva competenza di S.S.C.N., che, pertanto, si fa carico, del posizionamento a bordo campo dei loghi e marchi degli sponsor, con il relativo montaggio e smontaggio. Alla Regione sono destinati dodici (12) mt complessivi sul rettilineo centrale (lato lungo del campo da gioco - di cui sei [6] alla sinistra e sei [6] alla destra dei main sponsor, posizionati al centro del rettilineo), nonché sei (6) metri su entrambi i lati corti del campo da gioco, in posizione laterale a fianco dei main sponsor. Il tutto senza restrizioni relativamente a creatività, ma con destinazione esclusiva all’esposizione dei marchi e/o loghi della Regione. I materiali pubblicitari recanti i marchi e/o loghi della Regione sono prodotti a cura e spese di quest’ultima e resi disponibili a S.S.C.N. per la relativa istallazione presso i campi di allenamento e/o il Palazzetto.
2.5 La S.S.C.N. consente che al suo Ufficio Stampa sia affiancato l’Ufficio Stampa della Regione con il compito di valorizzare, insieme agli aspetti sportivi, i temi turistici connessi alla permanenza di S.S.C.N. in Abruzzo in occasione di ciascun ritiro estivo.
2.6 Tutti i proventi, nessuno escluso, derivanti dalla vendita dei biglietti delle eventuali partite amichevoli, che sono organizzate durante il ritiro, così come i proventi derivanti dalla vendita e/o licenza dei diritti delle partite e degli allenamenti sono di spettanza della sola S.S.C.N.;
2.7 Durante ciascun ritiro estivo organizzato ai sensi della presente scrittura, la S.S.C.N consente alla Regione anche tramite suoi incaricati, di effettuare riprese fotografiche della Prima Squadra (almeno quattro – 4 – giocatori) nel corso delle sedute di allenamento o di attività concordate, nonché di utilizzare, le relative immagini (ad alta definizione) ed utilizzabili anche per manifesti 11metri per 6 metri, per finalità di promozione istituzionale, previa approvazione scritta delle immagini stesse e della relativa utilizzazione da parte di S.S.C.N., il corrispettivo per i suddetti diritti di utilizzazione è ricompreso nel corrispettivo di cui all’art. 6) ed all’allegato D), essendosi tenuto conto, nella quantificazione di detto corrispettivo, anche di tali diritti.
2.8 Durante ciascun ritiro estivo della Prima Squadra organizzato ai sensi del presente accordo, la
S.S.C.N garantisce alla Regione uno spazio espositivo personalizzabile, a cura e spese di quest’ultima, posizionato all’interno del Villaggio Sponsor (qualora realizzato), con possibilità di promuovere anche le eccellenze locali agro-alimentari, sempre tenuto conto degli obblighi assunti da S.S.C.N. nei confronti di propri sponsor e licenziatari, con specifico riferimento alle esclusive merceologiche eventualmente concesse di volta in volta a terzi.
2.9 La Società Sportiva Calcio Napoli e Regione Abruzzo congiuntamente provvedono a proporre le rispettive forme di comunicazione istituzionale. Tale attività si concreta nella disponibilità della Società Sportiva Calcio Napoli ad ospitare sulla sua pagina web e sui suoi social network (nel rispetto dei modi e dei tempi indicati dalla presente scrittura privata), specifiche iniziative promozionali della Regione Abruzzo; le modalità ed i contenuti di tali iniziative promozionali sono concordati con il capo della comunicazione della S.S.C. e le stesse consisteranno in, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• pacchetti integrati di vacanza attiva che coniughino sia la parte sportiva che la parte culinaria e culturale, in particolare una rete tra tutte le attività produttive della zona al fine di poter offrire un pacchetto più completo possibile;
• realizzazione di una “Abruzzo Card” con cui si ha diritto all’uso gratuito di tutti i mezzi pubblici per spostamenti all'interno della Regione Abruzzo e altresì ingresso libero nei musei regionali
• campagna promozionale della Regione Abruzzo sulle principali reti televisive campane pubblicitarie al fine di attirare ancora di più un bacino d'utenza prossimo alla Regione, i costi di tali campagne saranno a carico della Regione; mentre la parte redazionale sarà gestita ed a cura della S.N.C. N
Art. 3 - Immagine di S.S.C.N.
3.1 La Regione può utilizzare il nome, il marchio e logotipo di S.S.C.N. per il periodo di durata del presente contratto, per lo svolgimento della propria attività istituzionale. La predetta attività che utilizzi il nome, il marchio e logotipo di S.S.C.N., nonché immagini relative a ciascun ritiro estivo, deve essere effettuata nel rispetto dello stile, del prestigio e dell'immagine che contraddistinguono S.S.C.N., restando inteso che, in termini generali, qualsiasi utilizzazione, da parte della Regione della denominazione, dei marchi e/o loghi di S.S.C.N. o di immagini dei giocatori in forza alla Prima Squadra, resti in ogni caso soggetta alla preventiva approvazione scritta di S.S.C.N. come previsto all’art. 2.7. Resta inteso che la previsione del meccanismo del silenzio-assenso di cui sopra non ha carattere di precedente nel caso di futuri accordi tra le Parti.
3.2 La Regione si impegna a sottoporre all’approvazione preventiva di S.S.C.N. ogni campagna pubblicitaria che utilizzi l’immagine, la denominazione, i marchi e/o loghi di S.S.C.N., e/o l’immagine dei propri giocatori e componenti dello staff dirigenziale e tecnico, rispondendo, ciascuno in proprio, rispetto ad atti o fatti alle stesse ascrivibili.
3.3 La Regione è responsabile di danni o pregiudizi che dovessero derivare a S.S.C.N. e/o a terzi dallo svolgimento delle attività promozionali e pubblicitarie di cui sopra e che siano imputabili direttamente a loro fatto e colpa
Art. 3 bis - Immagine della Regione
3bis.1 S.S.C.N. si impegna nei confronti della Regione
- ad utilizzare il relativo nome, marchio e logotipo esclusivamente per i fini di cui al presente contratto in modo tale da non ledere alla rispettiva immagine e politica istituzionale;
- a non usare il relativo nome, marchio e logotipo con modalità o per finalità diverse da quelle ivi contemplate ed autorizzate.
3bis.2 S.S.C.N. riconosce che detta utilizzazione è strettamente funzionale all’esecuzione del presente contratto, che non conferisce a S.S.C.N. alcuna licenza o diritto di esclusiva, che non permette l’appropriazione del marchio o di logotipo similare e non consente la cessione a terzi.
Articolo 4-– Junior Camp
Qualora la S.S.C.N., durante la vigenza del presente accordo, determini, in sua piena discrezionalità, di organizzare uno o più Junior Camp (intendendosi per tali i campi scuola dedicati a bambini e ragazzi ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva, con particolare riferimento al calcio, da tenersi indicativamente, durante la stagione estiva), la Regione, di concerto con il Comune di Castel di Sangro, si impegna sin d’ora ad individuare e segnalare delle strutture alberghiere locali in grado di mettere a
disposizione della S.S.C.N. il numero di stanze che saranno dalla stessa di volta in volta richieste, per il periodo di tempo stabilito dalla medesima S.S.C.N.. Tutte le spese inerenti all’organizzazione dei predetti Junior Camp saranno sostenute in via esclusiva dalla S.S.C.N. La Regione, di concerto con il Comune di Castel di Sangro, si impegna a far sì che per i costi degli alberghi, a pensione completa, vengano applicate le migliori condizioni di mercato, già praticate per precedenti Junior camp.
. 5 – Durata
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla firma per le sei stagioni sportive come definite alla lettera i) delle premesse e terminano alla conclusione della stagione sportiva 2025/2026, ferma restando la facoltà della S.S.C.N di recedere con comunicazione scritta da inviarsi entro il 31 maggio 2021 e di estendere la durata per altre sei estati al termine del sesto anno con comunicazione scritta da inviarsi entro il 31 marzo 2025;
Art. 6 – Corrispettivo
6.1 A fronte delle prestazioni pattuite nel presente contratto e nei suoi allegati la Regione corrisponde a S.S.C.N. i corrispettivi come indicati nell’allegato D, punto 1.1, in relazione a ciascuna stagione sportiva durante la vigenza del presente accordo.
6.2 Con anticipo rispetto alle date previste per i pagamenti, S.S.C.N. emette idonei documenti fiscali che Regione paga alle scadenze pattuite. Le fatture intestate alla Regione sono emesse nel rispetto della normativa in vigore sulla fatturazione elettronica. A tal fine la regione indica il seguente codice,
6.3 In relazione a quanto sopra, S.S.C.N. si impegna nei confronti della Regione ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto,
Art. 7 - Clausola risolutiva espressa – Altre Pattuizioni
7.1 Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti alle Parti in ordine alla risoluzione del rapporto, a norma dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, in transazioni connesse con l’esecuzione del presente accordo, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7.2 La Regione riconosce e conviene che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c., S.S.C.N. ha il diritto di risolvere con efficacia immediata il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, qualora la Regione non paghi entro le scadenze previste a S.S.C.N. quanto dovuto ai sensi dell’Allegato D.
In tale ipotesi la Regione risponde dei danni.
Art. 8 - Effetti conseguenti alla cessazione del contratto
8.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, la Regione non può più contraddistinguere la propria attività promozionale e pubblicitaria con il marchio e logotipo di
S.S.C.N. né può più far uso della connessa qualifica e cessa, quindi, immediatamente di utilizzare qualsiasi materiale stampato o altro in cui si faccia comunque riferimento al marchio e logotipo di S.S.C.N.
8.2 Le stesse disposizioni valgono, mutatis mutandis, per S.S.C.N. rispetto a marchi e logotipi della Regione.
Art. 9 – Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
9.1 la Regione dichiara di avere preso atto che la Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. abbia adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzativo (nel testo di volta in volta integrato e/o modificato) idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs 231/2001.
9.2 Il Codice Etico è consultabile all’interno del sito internet ufficiale xxx.xxxx.xx, nella sezione “Società” e la sua osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto in oggetto (“Codice Etico”).
9.3 Preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto complessivo del Codice Etico della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a., la Regione si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al codice stesso, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare a detti soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la S.S.C.N. xxx dichiara di riconoscersi e applicare nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.
9.4 Il rispetto delle disposizioni del sopramenzionato Codice Etico, nonché dei principi di comportamento e delle norme di prevenzione delle criticità e dei rischi previsti dal d.lgs 231/2001, è considerata parte essenziale, nell'interesse della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a., delle obbligazioni quivi assunte dalla Regione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. La violazione di tali obblighi, ovvero l’instaurazione di un procedimento giudiziario volto all’accertamento dei reati previsti dal d.lgs 231/2001 s.m.i. costituisce pertanto un grave inadempimento del presente Contratto e legittima la S.S.C.N., allorché ne venga a conoscenza, a recedere dal contratto per giusta causa e con effetto immediato, previa comunicazione anche mediante PEC agli indirizzi in epigrafe, senza l’obbligo di pagamento di alcun indennizzo, rimborso o altro emolumento a qualsivoglia titolo, rimanendo impregiudicato l’obbligo della Regione di tenere indenne la S.S.C.N. da tutti i conseguenti danni dalla stessa subiti e subendi.
9.5 La S.S.C.N ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a: ORGANISMO DI VIGILANZA – c/o S.S.C. NAPOLI SPA, Via del Maio di Porto, n.9 – 00000 - XXXXXX.
Art. 10 – Miscellanea
10.1 Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.
10.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
10.3 Le Parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria competenza) a richiedere espressamente ai propri dipendenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio di S.S.C.N., e della Regione in generale e ad adottare nei confronti degli inadempienti le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della parte danneggiata.
10.4 Il presente atto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o rapporto
di dipendenza tra le Parti ed in nessun caso una delle Parti può essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra Parte. Ciascuna Parte conserva pertanto la propria identità di contraente autonomo e si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra Parte.
10.5 Il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso ed approvato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiarano di aver pienamente compreso il significato. Non trova quindi applicazione la normativa relativa alle clausole, anche vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
10.6 Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di L’Aquila.
10.7 Le Parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del DGPR n. 2016/679 ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
10.8 Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10.9 Le parti si impegnano in ogni caso a:
- considerare tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto - ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico, come strettamente privati e riservati e di esclusiva proprietà - materiale ed intellettuale – della parte che ha fornito tali dati, documenti, materiali ed informazioni;
- adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni;
10.10 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto
10.11 Sono da ritenersi a carico di S.S.C.N. le spese contrattuali eventualmente necessarie (imposta di bollo, eventuale imposta di registro).
Le sottoscritte società, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 e 14 del DGPR n. 2016/679, rilasciano il proprio consenso alla pubblicazione dei dati sui rispettivi siti ufficiali e su tutto il materiale divulgativo, nel quadro delle proprie attività istituzionali.
10.12 La Regione Abruzzo ha informato la S.S.N.C che intende sottoscrivere la versione definitiva della presente convenzione con la società Abruzzo Sviluppo, società di scopo intermante posseduta e controllata dalla Regione, al riguardo resta inteso che la Regione garantirà espressamente per la società Abruzzo Sviluppo con riferimento a tutte le attività qui previste, ivi compresi i pagamenti del corrispettivo di cui all’allegato D)
Si allegano i seguenti documenti:
Allegato A) Marchi S.S.C.N.
Allegato B) Concessione diritti promo-pubblicitari Allegato C) Marchio Regione Abruzzo
Allegato D) Corrispettivo e modalità di pagamento Allegato E) Backdrop
Allegato F) Prestazioni di biglietteria
Allegato A MARCHI S.S.C. Napoli
Allegato B
Diritti Promo-pubblicitari per le stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026
S.S.C.N. si obbliga a concedere e a mettere a disposizione della Regione Abruzzo per ciascuna stagione sportiva durante la vigenza del presente accordo, i mezzi di comunicazione pubblicitaria e di pubbliche relazioni di seguito indicati, anche al fine di consentire la promozione dei marchi e segni distintivi della Regione Abruzzo nei termini e alle condizioni infra specificati:
1. Partite interne di Campionato e Tim Cup
- Marchio Regione su backdrop per tutta la stagione, in posizione uguale per dimensioni, numero e posizionamento agli altri sponsor istituzionali della S.S.C.N., ma inferiore per dimensioni, numero e posizionamento ai marchi del main sponsor, dei due co-main sponsor e dello sponsor tecnico;
2. Pubbliche relazioni
- 3 spot da 30” pre-partita e intervallo e 3 passaggi logo durante la partita sui maxischermi (se installati);
- In occasione di 2 partite, possibilità di realizzare attività di comunicazione/volantinaggio allo Stadio San Paolo o altro stadio ove si disputano le partite interne, compatibilmente con le disposizioni comunali in tema di rifiuti;
- Possibilità di distribuire il materiale promo-pubblicitario della Regione Abruzzo allo Stadio San Paolo o altro stadio ove si disputano le partite interne in occasione di 3 partite;
- 3 walk about per 6 ospiti (solo partite di Campionato), nonché per 2 staff della Regione Abruzzo secondo modalità e tempi da concordare con la S.S.C.N. su richiesta della Regione Abruzzo restando sin d’ora stabilito che il termine ultimo per la fruizione di questa prestazione sarà il 30 aprile di ciascun anno nel corso della vigenza del presente accordo; pertanto, qualora la Regione Abruzzo non richieda al Napoli di provvedere all’organizzazione dei Walk About entro il termine del 30 marzo di ciascun anno nel corso della vigenza del presente accordo, ciò si intende quale espressa rinuncia, da parte della Regione Abruzzo del diritto ad avvalersi della relativa prestazione, con espressa rinuncia, da parte della Regione Abruzzo a far valere alcuna pretesa al riguardo nei confronti del NAPOLI a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso, o a qualsiasi altro titolo e restando inteso che la predetta rinuncia non da diritto alla Regione Abruzzo, a beneficiare di alcuna riduzione del corrispettivo.
- 1 evento (Match Sponsor) nel corso di una partita da concordare preventivamente, quanto a scelta del match e ad allestimento, fra S.S.C.N. e la Regione Abruzzo con personalizzazioni e 30 biglietti complessivi;
-- Posizionamento e realizzazione all’interno dell’Area Hospitality di un corner dedicato alla distribuzione di prodotti dell’Abruzzo salve eventuali sponsorizzazioni in atto con prodotti similari da parte di S.S.C.N. I prodotti sono direttamente forniti dalla Regione Abruzzo indicativamente
3. Prestazioni di Biglietteria
a) Nel corso di ciascuna stagione sportiva di validità del Contratto, S.S.C.N. si impegna a mettere a disposizione della Regione Abruzzo, in occasione delle partite casalinghe disputate dalla Prima Squadra nell’ambito del Campionato Italiano di Serie A, della Coppa Italia (con esclusione della finale) e della Champions League o Europa League
(in caso di partecipazione ad una di queste due ultime competizioni):
N. 80 biglietti complessivi, suddivisi in n. 40 Tribuna Onore e n. 40 in Tribuna Sponsor e relativi pass per la zona ospitalità con servizio catering, da gestire nel corso dell’anno in partite a scelta della Regione Abruzzo (di norma max 8 per singola partita).
b) La Regione Abruzzo prende espressamente atto ed irrevocabilmente accetta, fermo quanto previsto alle successive lettere e) ed n), che durante la vigenza del presente accordo lo Stadio San Paolo di Napoli potrebbe essere interessato da alcuni lavori di ristrutturazione. Pertanto, è possibile che uno o più settori dello Stadio restino chiusi al pubblico in occasione di più partite interne. Qualora gli interventi strutturali sopra menzionati interessino i settori di cui alla precedente lettera a S.S.C.N. si riserva di destinare alla Regione Abruzzo, biglietti in settori diversi da quelli sopra indicati purché ad essi equivalenti ove disponibili settori equivalenti, fermo restando il numero totale di tagliandi messi a disposizione, la Regione Abruzzo, rinunciano sin d’ora, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo nei confronti di S.S.C.N., a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsiasi altro titolo.
c) Con riferimento alle predette prestazioni di biglietteria, e fermo restando quanto di seguito previsto, il numero di biglietti messi a disposizione della Regione Abruzzo, non può comunque in alcun caso superare il numero massimo complessivo di 80 (ottanta) complessivi per ciascuna stagione sportiva.
d) Xxxxx inteso tra le Parti che, ai fini del pieno rispetto degli obblighi fiscali concernenti l’emissione dei titoli di ingresso a manifestazioni pubbliche, ciascuno dei biglietti oggetto delle suindicate prestazioni di biglietteria, viene emesso al prezzo simbolico di Euro 1,00 (uno/00) comprensivo di IVA al 10% (dieci per cento). L’importo complessivo figurativamente determinato per tutti i biglietti forniti ai sensi della precedente lettera a), si intende incluso nel corrispettivo complessivo di cui all’Allegato D Punto 1.1, ma è oggetto di separata fatturazione. In relazione alla prestazione oggetto del presente articolo, la Regione Abruzzo, preso atto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si impegna a comunicare a S.S.C.N. tutti i dati necessari all’emissione dei biglietti nominativi, secondo quanto dettagliatamente descritto all’Allegato H e nel rispetto delle scadenze ivi contemplate; in caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati richiesti, ovvero in caso di comunicazione di dati incompleti o inesatti, nessuna responsabilità potrà essere ascritta a S.S.C.N. qualora sia negato l’accesso allo stadio alle persone indicate dalla Regione Abruzzo, questi ultimi saranno responsabili, nei confronti di S.S.C.N., della correttezza e della veridicità dei dati anagrafici degli utilizzatori dei biglietti. Al riguardo, la Regione Abruzzo, si impegna ad effettuare tutti i necessari controlli al fine di verificare la veridicità dei predetti dati (verificando, a titolo meramente esemplificativo, che i dati forniti non corrispondano a false identità), con pieno obbligo di indennizzo e manleva in favore di S.S.C.N.
e) Al riguardo, resta inteso e concordato che, fermo restando il numero complessivo di biglietti che S.S.C.N. si impegna a mettere a disposizione della Regione Abruzzo, durante la vigenza del presente Contratto, ricorrendo, come sopra detto, l’ipotesi di cui al precedente punto b), il NAPOLI può modificare l’allocazione dei posti in relazione alle singole gare che sono disputate, dandone comunicazione scritta della Regione Abruzzo,
f) Resta espressamente inteso che i servizi di biglietteria trovano applicazione esclusivamente in occasione delle partite casalinghe disputate dal Napoli e valide per il campionato di serie A e per le Coppe o competizioni nazionali e/o internazionali quivi espressamente indicate, ove disputate; con espressa esclusione di gare e tornei
amichevoli e di altri eventuali tornei non espressamente menzionati nel presente Contratto. Con specifico riferimento alle partite del Torneo di Coppa Italia e alle competizioni internazionali eventualmente quivi contemplate, resta espressamente convenuto che le disposizioni del presente accordo non trovano applicazione in relazione alle relative partite finali per l’aggiudicazione del titolo (anche se disputate sotto la organizzazione e/o con la partecipazione della prima squadra del Napoli), posto che i diritti relativi a tali finali sono riservati in via esclusiva alla L.N.P.A. o alla U.E.F.A.
g) Con riferimento alle partite disputate e valide per le competizioni internazionali, la Regione Abruzzo, prende atto che tali competizioni vengono organizzate dalla U.E.F.A., la quale ha facoltà di riservare, in tutto o in parte, taluni settori dello Stadio. Pertanto le prestazioni di biglietteria quivi previste vengono rese nei limiti delle disponibilità di posti e biglietti concessa dalla U.E.F.A. (e/o dalla squadra ospitante) in favore di S.S.C.N. La posizione dei posti, come sopra indicata, può quindi subire variazioni, restando inteso che S.S.C.N. si impegna sin d'ora a garantire sistemazioni alternative sostanzialmente equivalenti a quelle sopra descritte.
h) Con riferimento alle fasi ad eliminazione diretta delle competizioni disputate da
S.S.C.N. (es. Europa League, Champions League, Coppa Italia) in relazione alle quali siano concesse le prestazioni di biglietteria, resta inteso che in caso di eliminazione del Napoli, la Regione Abruzzo, non ha alcun diritto all’esecuzione della prestazione quivi prevista, né ad alcun rimborso, indennizzo o riduzione del corrispettivo in occasione e/o in ragione del numero di incontri non disputati per via della eventuale eliminazione e del numero dei relativi biglietti non più usufruibili.
i) Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, dei biglietti quivi messi a disposizione per ciascuna partita ovvero nel sopraindicato numero complessivo previsto per ciascuna stagione sportiva, non dà diritto ad alcun rimborso, indennizzo, riduzione del corrispettivo o sostituzione per equivalente da parte di S.S.C.N. in favore della Regione Abruzzo. Pertanto, qualora i biglietti messi a disposizione della Regione Abruzzo, non vengano in tutto o in parte usufruiti in occasione della singola partita di riferimento,
S.S.C.N. non ha alcun obbligo di mettere a disposizione un numero equivalente di biglietti aggiuntivi per partite e/o stagioni successive. I biglietti non utilizzati (anche laddove richiesti) si intendono definitivamente rinunciati e non più utilizzabili da parte della Regione Abruzzo, con esclusione di qualsivoglia altra pretesa nei confronti di S.S.C.N., che si intende liberata da qualsivoglia obbligazione al riguardo.
j) Qualora, per una qualsiasi ragione, non fosse possibile disputare una o più partite allo stadio San Paolo di Napoli, S.S.C.N. si adopera per garantire alla Regione Abruzzo, all’interno dello stadio che ospiterà le partite interessate, un proporzionale numero di biglietti complessivi analoghi per posizione e tipologia a quelli previsti dal presente articolo.
k) La Regione Abruzzo prende atto ed accetta che i titoli di accesso allo stadio San Paolo di Napoli emessi da S.S.C.N. in occasione delle gare di cui al presente articolo sono strettamente personali e non cedibili. L’emissione dei biglietti in favore dei nominativi indicati comporta l’accettazione, da parte degli assegnatari, delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso allo stadio e dal Regolamento di utilizzo dell’impianto San Paolo, oltre che della relativa Privacy Policy consultabili sul sito internet ufficiale di S.S.C.N. L’utilizzo dei biglietti deve pertanto conformarsi alle regole ivi previste. La Regione Abruzzo si impegna a portare i predetti documenti a conoscenza dei soggetti in favore dei quali sia richiesta l’emissione dei biglietti, mediante comunicazione del sito ove gli stessi sono disponibili per la consultazione.
l) La Regione Abruzzo è esclusivamente responsabile di acquisire, dagli assegnatari dei biglietti, il consenso al trattamento dei relativi dati personali, ai fini dell’emissione dei biglietti stessi. Il predetto consenso deve prevedere espressamente l’autorizzazione alla comunicazione dei dati a S.S.C.N. ed al trattamento dei dati da parte di S.S.C.N. La Regione Abruzzo si impegna a manlevare e tenere indenne S.S.C.N. da qualsiasi azione e/o richiesta che la stessa dovesse subire in ragione e/o in dipendenza dell’acquisizione dei predetti dati e per il conseguente trattamento degli stessi ai fini dell’emissione dei biglietti.
m) La Regione Abruzzo prende atto ed accetta che, per effetto delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, come tali disposizioni siano state o possano essere in futuro integrate e/o modificate, è fatto divieto alle società sportive (i) di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio, nonché (ii) di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate (iii) di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Pertanto, la Regione Abruzzo dichiara e garantisce di non essere un’associazione di tifosi e di non essere in alcun modo collegata ad alcuna associazione di tifosi, comunque denominata e che i propri dipendenti, dirigenti, funzionari, ed, in generale, tutti coloro che beneficeranno delle “Prestazioni di Biglietteria” messo a disposizione da S.S.C.N. ai sensi del presente Contratto non sono membri di alcuna associazione di tifosi, comunque denominata, e non sono destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificata e/o integrata, ovvero di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e/o integrata, e non sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. S.S.C.N. non può essere considerato inadempiente o responsabile in alcun modo della mancata emissione dei biglietti richiesti dalla Regione Abruzzo, ai sensi del presente Contratto, qualora le persone in favore delle quali venga richiesta l’emissione di biglietti risultino, a seguito delle necessarie verifiche imposte dalla legge, destinatarie di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 s.m.i., o della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o comunque sottoposti a misure interdittive o limitative della possibilità di acceso a manifestazioni sportive, ovvero, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Parimenti,
S.S.C.N. non risponde in alcun modo nei confronti della Regione Abruzzo e/o dei suoi aventi causa qualora ai destinatari dei biglietti venga impedito l’accesso (ovvero gli stessi vengano esclusi dall’impianto) in quanto sottoposti alle misure sopra indicate ovvero a causa del mancato rispetto da parte di questi delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso e/o del Regolamento di utilizzo dell’impianto dello stadio San Paolo (o di altra sede dell’incontro).
n) Nel caso in cui l’accesso del pubblico presso lo Stadio San Paolo di Napoli (o altra eventuale sede delle gare interne) sia limitato, in tutto o in parte, a causa di eventi non imputabili a S.S.C.N. ovvero al di fuori del ragionevole controllo dello stesso - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) provvedimenti adottati dalle competenti autorità che dispongano che una o più partite debbano essere disputate in tutto o in parte in assenza di pubblico per fronteggiare situazione straordinarie ed urgenti; ovvero ii) provvedimenti aventi il medesimo contenuto, adottati dalle competenti autorità sportive in seguito al verificarsi di eventi al di fuori del ragionevole controllo di S.S.C.N. e/o che lo stesso non abbia contribuito a determinare, ma che comportino comunque l'applicazione di sanzioni a carico del medesimo a titolo di responsabilità, anche oggettiva, in virtù delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari o federali (quali provvedimenti di chiusura di alcuni settori dello Stadio al pubblico in seguito al verificarsi di illeciti posti in essere dalla tifoseria della squadra)
-, resta espressamente inteso che S.S.C.N. non è ritenuto responsabile nei confronti della Regione Abruzzo e che, pertanto, nessuna pretesa può essere avanzata dalla Regione Abruzzo e/o dai suoi aventi causa nei confronti di S.S.C.N. a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso e/o a qualsivoglia altro titolo. Qualora per qualsivoglia ragione, fosse decretato il rinvio e/o la sospensione della partita, S.S.C.N. si attiene alle regole della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero alle determinazioni delle Autorità competenti, per regolamentare la partecipazione dei possessori dei titoli di accesso. Sin d’ora si prende atto che in caso di sospensione della partita dopo l’inizio del secondo tempo, il titolare del titolo di accesso non avrà diritto al riconoscimento della validità del proprio titolo in caso di successiva effettuazione della gara, né al rimborso del prezzo.
4. Altri diritti promo-pubblicitari:
- Durante il ritiro e/o nel centro tecnico di allenamento Castel Volturno o in altra sede concordata tra le Parti, realizzazione di shooting fotografico per campagna pubblicitaria di lancio della stagione invernale e per campagna pubblicitaria di promozione del ritiro estivo su stampa e web, con costi a carico della Regione Abruzzo a tale shooting parteciperanno i quattro (4) calciatori rappresentativi.
- Utilizzo immagini video di archivio fornite da S.S.C.N. per la realizzazione di campagne pubblicitarie promozionali del ritiro estivo, restando inteso che i contenuti delle predette campagne pubblicitarie e promozionali ed i relativi materiali saranno soggetti alla preventiva approvazione scritta della SSCN. La Regione Abruzzo si impegna ad apportare alle predette campagne e ai predetti materiali tutte le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla SSCN.
- 4 servizi redazionali su Napoli Channel (se attivo) in collaborazione con S.S.C.N. per la promozione dell’Abruzzo inverno-estate e promozione del ritiro estivo;
- Una conferenza stampa a Napoli di presentazione della stagione invernale con presenza di due (2) calciatori e i dirigenti di S.S.C.N.
- Utilizzo del marchio S.S.C.N., secondo le norme di utilizzo previste nel relativo manuale, per la Regione Abruzzo e per la località sede del ritiro estivo;
- diritto all’uso di fotografie per attività di comunicazione pubblicitaria, con almeno due
(2) giocatori rappresentativi:
- immagini fotografiche fornite da S.S.C.N. (giocatori in azione o altro) tratte dall’archivio;
- S.S.C.N. invia alla Regione Abruzzo fotografie e video di partite, allenamenti, interviste e in genere momenti di visibilità del logo della Regione Abruzzo, quali giustificativi della
presente sponsorizzazione, con facoltà di utilizzarli nella propria attività istituzionale;
Con specifico riferimento ai messaggi pubblicitari contenuti all’interno del Banner (“Contenuti Pubblicitari”) da mettere a disposizione della Regione Abruzzo all’interno del sito S.S.C.N (“Portale”), resta sin d’ora convenuto che:
i. la realizzazione dei relativi Contenuti Pubblicitari e la predisposizione dei pertinenti materiali è effettuata ad esclusiva cura e spese della Regione Abruzzo che si impegna a fornire ad S.S.C.N., con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data concordata per l’inizio della prestazione pubblicitaria, il e/o i materiali con i relativi supporti da utilizzarsi per le finalità convenute.
ii. In caso di ritardo nella fornitura dei materiali nulla può essere addebitato ad S.S.C.N. e/o ai suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo.
Con riferimento ai Contenuti Pubblicitari, la Regione Abruzzo espressamente dichiara e garantisce ad S.S.C.N. e/o ai suoi danti e/o aventi causa (così come in prosieguo definiti):
a) che i messaggi pubblicitari ivi inclusi non violano alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare in vigore, e non contengono alcun contenuto illecito, diffamatorio, molesto, fraudolento, osceno o comunque contrario all’ordine pubblico ed al buon costume.
b) che i Contenuti Pubblicitari sono pienamente conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in tema di comunicazione commerciale, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo e non limitativo, alla normativa esistente IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria); resta inteso che S.S.C.N. non è tenuto ad effettuare alcun controllo sul contenuto dei predetti messaggi pubblicitari, limitandosi a mettere a disposizione della Regione Abruzzo gli spazi pubblicitari come espressamente convenuti, senza intervenire in alcun modo e ad alcun titolo sul contenuto dei messaggi stessi;
c) di essere titolare di tutti i diritti connessi ai Contenuti Pubblicitari (ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale) e di essere pienamente legittimato ad autorizzare la diffusione degli stessi tramite le modalità convenute, per aver acquisito da parte degli autori e degli altri aventi diritto sui Contenuti Pubblicitari, e di chiunque altro abbia partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione degli stessi, tutte le necessarie autorizzazioni, liberatorie e consensi, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione di S.S.C.N. al riguardo;
d) che le attività di comunicazione e diffusione dei Contenuti Pubblicitari (a) sono lecite e sono debitamente autorizzate ai sensi di legge; (b) sono svolte nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la normativa in materia di manifestazioni a premio;
e) che i Contenuti Pubblicitari non ledono, né lederanno, al momento della loro diffusione, diritti di terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e diritti di qualsivoglia genere di terzi) e che i Contenuti Pubblicitari non costituiscono pubblicità ingannevole o comunque illecita, o tale da arrecare danno a qualsivoglia terzo, utente o consumatore;
f) che i materiali tecnici di supporto dei Contenuti Pubblicitari sono di idonea qualità, sicurezza e pronti all’uso;
g) che i supporti forniti con riferimento all’utilizzo digitale su internet tramite Banner sono conformi con i più elevati standard di sicurezza impiegati nel settore, al fine di evitare che, in occasione e/o in seguito all’apertura del Banner (ovvero all’attivazione del relativo link con il web site della Regione Abruzzo da parte degli utenti del Portale, il Portale medesimo e/o il terminale degli utenti dello stesso possano essere in qualsiasi maniera danneggiati da virus ovvero riportare danni di qualsivoglia genere oppure sviati vero siti internet non richiesti.
h) La Regione Abruzzo si obbliga a rendere indenne e a manlevare S.S.C.N. e/o i suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute, da qualsiasi molestia, onere, danno, spesa (incluse ragionevoli spese legali), impedimento o esborso che
S.S.C.N. dovesse subire a causa e/o in dipendenza della violazione, da parte della Regione Abruzzo anche di una sola delle predette dichiarazioni e garanzie.
i) La Regione Abruzzo si impegna inoltre a tenere indenne e manlevare S.S.C.N. e/o i suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione di qualsivoglia genere (ivi incluse richieste di risarcimento e/o indennizzo e/o sanzioni comminate ai sensi delle vigenti leggi e Convenzioni internazionali, anche in materia di proprietà intellettuale ed industriale), che possano essere comminate ad S.S.C.N. e/o ai suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute (in ragione della diffusione e/o trasmissione dei Contenuti Pubblicitari, effettuate in esecuzione del presente accordo, laddove tali richieste siano dipendenti da violazione, da parte della Regione Abruzzo delle predette dichiarazioni e garanzie.
j) In caso di violazione di alcuna delle predette dichiarazioni e garanzie, resta espressamente inteso che S.S.C.N. può interrompere con effetto immediato la pubblicazione dei Contenuti Pubblicitari, xxxxx restando tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione del S.S.C.N e/o dei suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute.
- Sito ufficiale (xxx.xxxxxxxxx.xx): logo nella pagina sponsor con link;
- Invio di quattro (6) newsletter;
- Pubblicazione di 12 post all’anno sui canali social del Club;
La Regione Abruzzo prende atto ed accetta che, nel rispetto del regolamento Facebook/Instagram (che gli stessi dichiarano di ben conoscere ed accettare, impegnandosi in ogni caso al pieno ed integrale rispetto della stessa), la pubblicazione, su una determinata pagina, di contenuti riferiti a prodotti, brand o sponsor di terzi diversi dal proprietario della pagina è soggetta a determinate restrizioni e limitazioni. In particolare, la Regione Abruzzo prende atto ed accetta che sono vietati i seguenti contenuti (che, pertanto, non potranno essere inclusi nei post che S.S.C.N. si impegna a condividere all’interno dei canali sociali del Club):
A. All’interno di video:
1. Inserzioni che precedono o seguono i video o collocate al loro interno.
2. Contenuti che mostrano prodotti, brand o sponsor di terzi che si trovano all'inizio (entro i primi tre secondi) o sono ripetuti (per oltre cinque secondi) nel video, tra cui, a titolo esemplificativo, titoli fra i fotogrammi che mostrano l’Inserzionista, sovrapposizioni e watermark grafici.
B All'interno di foto (comprese le immagini con l'anteprima di un link): Banner che mostrano prodotti, brand o sponsor di terzi rispetto al proprietario dei canali social del Club.
C. Prodotti, brand o sponsor di terzi mostrati nelle immagini di copertina o del profilo.
Sono invece consentiti i seguenti tipi di integrazioni ai contenuti del brand, con l’uso dello strumento “Contenuti del Brand”:
A. Promozioni (nel rispetto pur sempre delle disposizioni applicabili del regolamento Facebook/Instagram)
B. Video o foto che mostrano prodotti, brand o sponsor di terzi diversi dal proprietario dei canali social del Club
C. Immagini finali
D. Posizionamento del prodotto
E. Logo della Regione Abruzzo (tranne elementi dell'inserzione e logo della Regione Abruzzo visualizzati all'interno del video perché ripresi durante registrazioni relative al soggetto del video, ad es. un cartellone allo stadio).
F. Post che indicano chiaramente che i contenuti sono sponsorizzati o forniti dalla Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo prende quindi atto ed accetta che la condivisione del post all’interno dei canali social del Club sarà effettuata da S.S.C.N. nel rispetto delle predette norme regolamentari. La Regione Abruzzo dichiara e garantisce che il materiale pubblicitario contenuto all’interno del post è predisposto in applicazione delle norme sopra citate.
La realizzazione del materiale pubblicitario e la predisposizione dei relativi supporti è effettuata ad esclusiva cura e spese della Regione Abruzzo.
Con riferimento ai messaggi pubblicitari contenuti nel materiale pubblicitario e a tutto il materiale ad essi connesso, la Regione Abruzzo espressamente dichiara e garantisce a beneficio di S.S.C.N. e/o dei rispettivi danti e/o aventi causa (come in prosieguo definiti):
a) che i messaggi pubblicitari contenuti nel materiale pubblicitario non violano alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare in vigore, e non contengono alcun contenuto illecito, diffamatorio, molesto, fraudolento, osceno o comunque contrario all’ordine pubblico ed al buon costume. Inoltre, i predetti messaggi pubblicitari sono pienamente conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in tema di comunicazione commerciale, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo e non limitativo, alla normativa esistente IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria); resta inteso che S.S.C.N. e/o i suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute non sono tenuti ad effettuare alcun controllo sul contenuto dei predetti messaggi pubblicitari, limitandosi a condividere sui propri canali social il contenuto richiesto dalla Regione Abruzzo conformemente ai termini della presente scrittura, senza intervenire in alcun modo e ad alcun titolo sul contenuto dei messaggi stessi;
b) di essere titolari di tutti i diritti connessi ai messaggi pubblicitari contenuti nel
materiale pubblicitario (ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale) e di essere pienamente legittimato ad autorizzare la diffusione degli stessi a mezzo stampa, tramite i canali social del Club, per aver acquisito da parte degli autori dei predetti messaggi pubblicitari, e di chiunque altro abbia partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione degli stessi, tutte le necessarie autorizzazioni, liberatorie e consensi, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità e/o obbligazione di
S.S.C.N. e/o dei suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute.
c) che le attività oggetto dei messaggi pubblicitari contenuti nel materiale pubblicitario
(a) sono lecite e sono debitamente autorizzate ai sensi di legge; (b) sono svolte nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la normativa in materia di manifestazioni a premio, qualora applicabile;
d) che i messaggi pubblicitari contenuti nel materiale pubblicitario non ledono, né lederanno, al momento della loro diffusione tramite i canali social del Club, diritti di terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e diritti di qualsivoglia genere di terzi ed utenti dei canali social del Club) e che i predetti messaggi non costituiscono pubblicità ingannevole o comunque illecita, e tale da arrecare danno a qualsivoglia terzo o utente dei canali social del Club.
La Regione Abruzzo si obbliga a rendere indenne e a manlevare S.S.C.N. e/o i suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute, da qualsiasi molestia, onere, danno, spesa (incluse ragionevoli spese legali), impedimento o esborso che S.S.C.N. medesima dovesse subire a causa e/o in dipendenza della violazione, da parte della Regione Abruzzo, anche di una sola delle predette dichiarazioni e garanzie. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a tenere indenne e manlevare S.S.C.N. e/o i suoi danti e/o aventi causa che siano danneggiati o sanzionati per l’inosservanza da parte della Regione Abruzzo delle prescrizioni ivi contenute da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione di qualsivoglia genere (ivi incluse richieste di risarcimento e/o indennizzo e/o sanzioni comminate ai sensi delle vigenti leggi e Convenzioni internazionali, anche in materia di proprietà intellettuale ed industriale), che possano essere comminate ad S.S.C.N. in virtù dei messaggi pubblicitari contenuti nel materiale pubblicitario, laddove tali richieste siano dipendenti da violazione, da parte della Regione Abruzzo delle predette dichiarazioni e garanzie
In caso di violazione di alcuna delle predette dichiarazioni e garanzie, resta espressamente inteso che S.S.C.N. può interrompere con effetto immediato la pubblicazione del materiale pubblicitario all’interno dei propri canali social, fermi restando tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione di S.S.C.N. medesima.
d) Xxxxxxx, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento durante la vigenza del presente accordo, S.S.C.N. dovesse deliberare di oscurare i propri canali social, e/o per qualsiasi motivo i canali fossero oscurati, per un limitato periodo di tempo o a tempo indeterminato, per determinazione di Facebook/Instagram, S.S.C.N. ne da comunicazione alla Regione Abruzzo, che non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di S.S.C.N. a titolo di risarcimento, rimborso o a qualsiasi altro titolo. Qualora Facebook/Instagram, in qualsiasi momento durante la vigenza del presente accordo, dovesse ordinare la rimozione dei messaggi pubblicitari dai canali social, in quanto ritenuti lesivi della normativa applicabile, la Regione Abruzzo prende atto che S.S.C.N. dovrà ottemperare a tale disposizione senza ritardo, rinunciando gli
stessi, ora per allora, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo, a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso e/o a qualsiasi altro titolo.
- Interazione reciproca tra canali social Napoli e la Regione Abruzzo tramite tag, menzioni, hashtag condivisi e in generale mediante condivisione dei rispettivi contenuti su tutti i canali ufficiali (ad es. FB, IG, TW, ecc, con particolare riferimento al Canale Ufficiale Facebook) quando si parla di ritiro o altro riguardante la partnership tra S.S.C.N. e la Regione Abruzzo e, ove possibile e restando inteso che i relativi contenuti saranno soggetti in ogni caso alla preventiva approvazione scritta del Club;
- n°4 palloni ufficiali autografati in omaggio e n.4 maglie da gara in omaggio con personalizzazione di nome e autografi atleti;
- Presenza di almeno un giocatore rappresentativo (scelto dal Club a propria discrezione) a
2 eventi della Regione Abruzzo organizzati nel territorio del comune di Napoli, compatibilmente con gli impegni sportivi di SSCN e dei giocatori stessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di almeno un giocatore allo stand Abruzzo durante la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.
4. Centro Allenamento
- Centro Tecnico di Allenamento Castel Volturno: 1 cartello fisso della Regione Abruzzo;
- Un (1) evento presso il Centro Tecnico di Allenamento Castel Volturno per gli ospiti della Regione Abruzzo, con visione dell’allenamento, sessione di autografi ed altre attività da concordare per il cui svolgimento S.S.C.N. mette a disposizione locali adeguati.
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Allegato C
MARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO
Il logo è utilizzabile secondo il manuale d’uso scaricabile dal sito:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxXxxxXxxxxxx.xxx
Allegato D
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.1 Il corrispettivo complessivamente dovuto, ai sensi dell’art. 6.1 del presente contratto, dalla Regione Abruzzo, a S.S.C.N. ammonta ad € 1.000.000,00 + Iva in relazione a ciascuna stagione sportiva da versarsi nei modi e nei termini di seguito descritti:
Il predetto corrispettivo è versato, a S.S.C.N. con bonifico bancario, a fronte di regolari fatture da emettersi nel rispetto delle scadenze di seguito indicate,
A) in relazione alla prima stagione 2020/2021 come segue:
20% alla firma della presente Convenzione 20% entro 30 giorni dalla fine del ritiro estivo
60%, € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) + Iva, in 6 rate di pari importo ciascuna di € 100.000,00 (Euro centomila/00) + Iva da pagarsi mensilmente a partire da gennaio a giugno 2021
I pagamenti derivanti dalla presente Convenzione, per la parte riguardante la Regione Abruzzo, sono gestiti dalla Società Abruzzo Sviluppo S.p.A., in house della Regione stessa a seguito di apposito accordo
B) in relazione alle stagioni successive:
1.2 Ai soli fini della determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di Biglietteria di cui all’allegato ‘B’, art. 3., la somma complessiva di comprensiva di IVA al 10% (dieci per cento) inclusa nel corrispettivo di cui al presente articolo, viene imputata alla emissione dei biglietti al prezzo unitario di 1,00 (uno) euro ciascuno. Resta sin d’ora inteso il corrispettivo relativo all’emissione di biglietteria è versato dalla Regione Abruzzo alla S.S.C.N., previa emissione, da parte della stessa, della relativa fattura (intestata a Regione Abruzzo -
La fattura è emessa nel rispetto della normativa in vigore in tema di fatturazione elettronica. Le predette fatture sono emesse ed inviate nel rispetto delle seguenti scadenze:
Allegato E BACKDROP
Backdrop (le Parti si danno reciprocamente atto che i marchi sotto riportati, riprodotti nei Backdrop, potrebbero subire variazioni durante la vigenza del Contratto, con l’ingresso di nuovi sponsor e/o l’uscita di quelli attualmente presenti. Restano fermi in ogni caso i diritti quivi riconosciuti alla Regione Abruzzo e del Comune di Castel di Sangro con riferimento ai predetti backdrop)
Backdrop Ritiro Estivo Backdrop Sala Stampa
Allegato F
Prestazioni Biglietteria – modalità di emissione
Per ottenere i biglietti relativi alle prestazioni di biglietteria del presente accordo, la procedura da seguire è la seguente:
a. Compilare il file excel messo a disposizione da S.S.C.N. ed inviare lo stesso completo di:
Cognome (Colonna A), Nome (Colonna B), data di nascita (Colonna C), sesso (Colonna D), comune di nascita (Colonna E), sigla provincia (Colonna F) ed Email (Colonna I) sulla quale devono essere inviati i biglietti a: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure al fax n. 000 000 00 00 (ed eventualmente, su richiesta, inoltro di copia di un documento valido di riconoscimento);
b. Si precisa e si sottolinea che il file excel deve essere nominato con il Nome della Regione Abruzzo il settore dei biglietti e la gara (Ad esempio: Regione Abruzzo – Tribuna Autorità – Napoli- Nizza). Per questa motivazione, deve essere inviato un file completo per ogni settore per il quale saranno richiesti i tagliandi (ad Esempio: se la Regione Abruzzo dovesse avere diritto a tagliandi per Tribuna Autorità, Tribuna Onore e Tribuna Posillipo, devono essere inviati tre file excel diversi, rispettivamente, denominati Regione Abruzzo – Tribuna Autorità
– Napoli-Nizza, Regione Abruzzo – Tribuna Onore – Napoli-Nizza, Regione Abruzzo – Tribuna Posillipo – Napoli-Nizza).
c. Si ricorda che:
- si può inserire un solo indirizzo email per ogni tagliando/nominativo;
- è possibile richiedere di inviare tutti i tagliandi ad un unico indirizzo email;
- NON è possibile richiedere di inviare uno stesso tagliando a più indirizzi email
d. Si richiede la massima precisione nella compilazione del file; S.S.C.N. non è responsabile di tagliandi emessi con errori di battitura o di tagliandi non ricevuti a causa di errori di battitura nell’indirizzo email.
e. La Regione Abruzzo è responsabile, nei confronti di S.S.C.N., della correttezza e della veridicità dei dati anagrafici degli utilizzatori dei biglietti. Al riguardo, la Regione Abruzzo si impegna ad effettuare tutti i necessari controlli al fine di verificare la veridicità dei predetti dati (verificando, a titolo meramente esemplificativo, che i dati forniti non corrispondano a false identità), con pieno obbligo di indennizzo e manleva in favore di S.S.C.N.
f. I tagliandi, previsti dal contratto e richiesti, sono inviati all’indirizzo di posta elettronica richiesto dalla Regione Abruzzo, attraverso la modalità “Home Ticketing”.
I tagliandi vengono inviati, in formato elettronico attraverso posta elettronica e la Regione Abruzzo deve stampare obbligatoriamente il tagliando per poter accedere allo Stadio.
L’esibizione del tagliando stampato, accompagnato da un valido documento di riconoscimento, è una condizione necessaria per l’accesso allo stadio.
Non è consentito l’ingresso allo Stadio a tutti coloro che non sono in possesso del tagliando stampato e/o di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che, la visualizzazione del tagliando elettronico tramite smartphone/tablet NON consente l’accesso allo stadio.
All’interno del corpo della mail con la quale si invia il file, si richiede di segnalare i nominativi per i quali si richiede il pass ospitalità ove previsto da contratto. Il Pass Ospitalità è inviato tramite posta elettronica.
Il pass parcheggio, ove previsto, può essere ritirato il giorno della gara presso il botteghino 6 dello Stadio San Paolo negli orari di apertura di seguito indicati al punto ii.
g. Nel caso in cui la Regione Abruzzo dovesse, per validi motivi, richiedere il ritiro dei tagliandi cartacei presso lo Stadio San Paolo, insieme alla lista dei nominativi deve inviare anche il nome e cognome della persona che per conto della Regione Abruzzo, è autorizzato al ritiro dei biglietti, che avviene presso il botteghino n. 6 (lato tribuna autorità) dello Stadio San Paolo di NAPOLI. Nel caso che precede, la Regione Abruzzo è inoltre responsabile di provvedere alla consegna dei biglietti ai titolari del titolo di accesso, con esclusione di qualsiasi responsabilità di S.S.C.N. al riguardo, a qualsiasi titolo.
h. Sarà possibile ritirare i biglietti richiesti presso il botteghino indicato dello Stadio San Paolo di Napoli il giorno gara ai seguenti orari:
Inizio gara alle ore 12: ritiro consentito a partire dalle ore 9 Inizio Gara alle ore 15: ritiro consentito a partire dalle ore 10 Inizio Gara alle ore 18: ritiro consentito a partire dalle ore 12 Inizio Gara alle ore 20:30: ritiro consentito a partire dalle ore 15
i. Gli orari di apertura del botteghino potrebbero subire variazioni. La Regione Abruzzo prende inoltre atto ed accetta che, in qualsiasi momento durante la vigenza del presente accordo, il NAPOLI potrebbe interrompere la distribuzione dei biglietti presso i botteghini dello Stadio San Paolo, rinunciando la Regione Abruzzo a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo, a qualsiasi titolo, fermo restando l’impegno di S.S.C.N. a provvedere alla distribuzione dei titoli di accesso mediante sistemi di home ticketing, secondo quanto è tempestivamente comunicato dal NAPOLI alla Regione Abruzzo.
j. La SSC NAPOLI non è in grado di garantire l’emissione di biglietti, in caso di ricezione successiva alle ore 17.00 del venerdì antecedente la partita.
k. Nel caso di partite disputate in anticipo o posticipo o comunque in giorni differenti dalla domenica, va considerato un margine di almeno tre giorni lavorativi tra l’invio della lista ed il ritiro dei biglietti.