REGOLAMENTO SPECIALE
REGOLAMENTO SPECIALE
DEL VINO, DISTILLATI E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL VINO CONFEZIONATI
MERCATO SPERIMENTALE
PARTE PRIMA
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO SPECIALE
Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione sulla Borsa Merci Telematica della Categoria di Prodotto Vino, distillati e sottoprodotti della lavorazione del vino confezionati ed in particolare modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del prestabilito di contratto che possano incidere sulla esecuzione del medesimo.
Art. 2
CATEGORIA DI PRODOTTO
Le categorie di prodotto di vino, distillati e sottoprodotti della lavorazione del vino confezionati contrattabili sulla Borsa Merci Telematica sono le seguenti:
- Vino;
- Vino da agricoltura biologica;
- Vini IGT/IGP;
- Vini IGT/IGP da agricoltura biologica;
- Vini DOC e DOCG/DOP;
- Vini DOC e DOCG/DOP da agricoltura biologica;
- Distillati;
- Sottoprodotti della lavorazione del vino.
I vini ad indicazione geografica (IGT/IGP) e a denominazione di origine (DOC e DOCG/DOP) contrattabili sulla piattaforma telematica sono quelli riconosciuti tali dalla normativa vigente.
Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007.
Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall’organismo terzo di certificazione.
Le caratteristiche qualitative dei vini che si fregiano di un’indicazione geografica o di una denominazione di origine, fatte salve le specifiche indicate nelle schede informative, ed il rispetto delle caratteristiche minime indicate per ogni categoria di prodotto nell’allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal Reg (CE) n. 491/2009, sono quelle indicate nello specifico disciplinare di produzione approvato ai sensi della regolamentazione comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (attualmente: Reg. CE n. 510/2006 e Reg. CE n. 1898/2006) e del D. lgs. 61/2010 relativo alla “tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.88”.
Art. 3
SCHEDA INFORMATIVA
L’Operatore, quando inserisce una proposta, oltre alla scelta preliminare della tipologia di prodotto (ad esempio “Primitivo Puglia IGT”, nonché alla scelta di piazza, prezzo (espresso in euro/ettolitro), quantità massima e minima (espresse in bottiglie da 0,75 l.) e modalità di consegna (franco partenza e franco arrivo), può compilare anche una Scheda Informativa contenente indicazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto, differenti a seconda che si tratti di una proposta di vendita o una proposta di acquisto, e sulle modalità di esecuzione contrattuale.
Art. 4
LOTTI MINIMI
Gli Operatori possono contrattare partite composte da lotti minimi di 1 (una) bottiglia da 0,75 l.
incrementabili di 1 bottiglia alla volta.
Importo minimo per le variazioni di prezzo per i vini confezionati in bottiglia = 0,01 euro
Art. 5
DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA
Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente di settore.
PARTE SECONDA
Art. 6
DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA
6.1 Modalità di accesso alle negoziazioni
L’Operatore ha la facoltà di accedere alle negoziazioni sulla Borsa Merci Telematica mediante connessione internet al sito xxx.xxxx.xx e alla sezione “Mercati sperimentali” e inserendo il proprio “Identificativo” e la propria “Password” negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all’Operatore titolare di tali Identificativo e Password.
6.2 Sessioni di apertura alle negoziazioni
Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
6.3 Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita
Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, sia nel caso in cui l’Operatore indichi un termine di validità sia nel caso in cui non lo indichi, avranno una durata minima di 72 (settantadue) ore ed una durata massima prescelta dall’Operatore.
Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.
6.4 Possibilità di variazione del prezzo
Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita potranno essere variate di prezzo dall’Operatore, per un importo minimo di € 0,01 in aumento per le proposte e controproposte di acquisto ed in diminuzione per le proposte e le controproposte di vendita.
La modifica del prezzo comporta l’automatica inserzione di una nuova proposta, nonché la cancellazione della proposta modificata.
6.5 Conclusione del prestabilito di contratto
Una proposta di vendita trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi) inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.
Una proposta di acquisto trova adesione quando un Operatore accetta tutti i parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi), inserendo una controproposta con gli stessi parametri identificativi, oppure abbinandosi direttamente alla proposta stessa.
6.6 Notifica del prestabilito di contratto concluso
Quando una proposta di vendita o di acquisto, e allo stesso modo quando una controproposta di vendita o acquisto, trova adesione, secondo le modalità sopra citate, il prestabilito di contratto si ritiene concluso e la Borsa Merci Telematica invierà immediatamente per via telematica, a ciascuna delle parti, un documento contrattuale contenente il nome ed i principali riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa.
6.7 Determinazione dei prezzi di Riferimento
I Prezzi di Riferimento sono le medie dei prezzi dei prestabiliti di contratti conclusi ponderate alle quantità di merce scambiate, in riferimento ad una specifica Piazza ed a una modalità di consegna.
6.8 Tempi di consegna/ritiro della merce
L’operatore potrà decidere di contrattare a pronti o a consegna differita (frazionata nel tempo). Nel caso di consegna a pronti, il prodotto deve essere consegnato a partire dalla data di conferma della conclusione del contratto ed entro l’8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di consegna differita, il prodotto verrà consegnato più volte sempre a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto e entro l’8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabilite nel contratto. Nel caso di ritiro a pronti, il prodotto deve essere ritirato a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto ed entro l’8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico. Nel caso di ritiro differito, il
prodotto verrà ritirato più volte sempre a partire dalla data di conclusione del contratto ed entro l’8° (ottavo) giorno sempre dai periodi di frequenza delle consegne stabiliti nel contratto.
6.9 Luogo di consegna della merce
L’operatore iscritto potrà decidere di contrattare con modalità “Franco arrivo” o con modalità “Xxxxxx partenza”.
Nel caso di scelta di Xxxxxx arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall’acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto.
Nel caso di scelta di Xxxxxx partenza, il luogo specifico deve essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto.
6.10 Tempi e modalità di pagamento
Riguardo al pagamento quest’ultimo dovrà essere effettuato nelle modalità e nei tempi previsti dal prestabilito di contratto, salvo diverso accordo fra le parti, sul conto corrente del venditore tramite bonifico bancario e franco di spese, o tramite ulteriori modalità concordate fra le parti.
PARTE TERZA
Art. 7 INADEMPIMENTI
Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..
Art. 8
RECLAMI E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Di qualunque reclamo e/o contestazione che l’acquirente intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione al Venditore e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per fax e/o posta elettronica entro e non oltre 3 (tre) giorni successivi alla data di consegna/ritiro del prodotto. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche analitiche e organolettiche contestate. Il compratore ha diritto al rifiuto della merce qualora il campione del prodotto o il prodotto stesso non presenti corrispondenza con i parametri analitici e organolettici risultanti dal documento contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 9
CAUSE DI FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPPRAVVENUTA
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del prestabilito di contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento. Qualora l’impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
Art. 10
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.
ALLEGATO 1
DEFINIZIONI
Agli effetti del presente regolamento si intende per:
- “Borsa Merci Telematica Italiana” (“Borsa Merci Telematica”): il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ai sensi del D.M. 174/06;
- “Regolamento speciale di categoria di prodotto” (“Regolamento”): il presente Regolamento, valido esclusivamente per i Prodotti cui fa riferimento;
- “Piattaforme telematiche”: i sistemi di contrattazione telematica progettati e gestiti da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.;
- “Operatore: l’operatore ammesso alle negoziazioni nel mercato sperimentale della Borsa Merci Telematica.
- Categoria di Prodotto”: la categoria di prodotto, fra tutte quelle attive nella Borsa Merci Telematica Italiana, disciplinata dal presente Regolamento;
- “Prodotto”: una delle tipologie merceologiche della Categoria di Prodotto individuate e riportate all’art. 2 del presente Regolamento;
- “Proposta di negoziazione”: l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso nella Borsa Merci Telematica dall’Operatore e contenente i dati e le informazioni minime necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
- “Controproposta di negoziazione”: il contro-ordine di acquisto o di vendita riferito ad una specifica proposta presente sulla piattaforma telematica, che prevede l’implicita accettazione di tutti i parametri identificativi, con la sola eccezione del prezzo e della quantitativo che possono variare;
- “Piazza”: una delle 103 Province italiane, ad ognuna delle quali può essere riferita la singola proposta di negoziazione;
- “Franco partenza”: tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato al ritiro della merce, sito all’interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- “Xxxxxx Xxxxxx”: tra le modalità di consegna, è un luogo debitamente attrezzato alla consegna della merce, sito all’interno della Piazza risultante dal documento contrattuale;
- “Prezzo”: il prezzo espresso in Euro e riferito alla specifica unità di misura riportata all’art. 3;
- “Quantitativo”: il quantitativo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Quantitativo minimo ” (in sigla “quant. min.”): il quantitativo minimo offerto o richiesto che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Validità della proposta” (in sigla “proposta valida sino al”): il termine temporale di validità nella Borsa Merci Telematica che deve essere indicato nella proposta e nella controproposta di acquisto o di vendita;
- “Partita Iva” (in sigla “P. Iva”): la partita iva del cliente per il quale gli operatori abilitati alla professione di Agente d’Affari in Intermediazione inseriscono una proposta o una controproposta di negoziazione;
- “Proposta in chiaro”: è definita proposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’offerente o del richiedente;
- “Controproposta in chiaro”: è definita controproposta in chiaro quella che riporta il nominativo dell’offerente o del richiedente;
- “Parametri identificativi”: il prezzo, il quantitativo e il quantitativo minimo, la modalità di consegna, le eventuali note, la scelta di proposta in chiaro, nonché tutti gli ulteriori campi, obbligatori e facoltativi, previsti dalla Scheda Informativa;
- “Scheda informativa”: è la scheda compilabile telematicamente dall’Operatore, e che contiene i campi previsti agli art. 3;
- “Quantitativo minimo di negoziazione” (“lotto minimo”): la quantità minima di prodotto scambiabile all’interno del mercato sperimentale sulla Borsa Merci Telematica.