Assicurazione Leasing Strumentale
Assicurazione Leasing Strumentale
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A..
Prodotto: “Leasing Strumentale”
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec:
xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.
Che cosa è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIA ALL RISKS)
Generali Italia si impegna a rilasciare coperture assicurative e ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini descritti in polizza, per beni strumentali nuovi esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali che l’Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti (Conduttori).
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
Per questa sezione si intende per Assicurato esclusivamente FRAER LEASING S.P.A., soggetto proprietario delle cose assicurate.
Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al prezzo di acquisto da parte dell'Assicurato - come da fattura - comprensivo delle spese di diretta imputazione, quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo (esclusa IVA).
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Il contratto prevede condizioni particolari sempre operanti riportate integralmente nelle condizioni di assicurazione.
Che cosa non è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIA ALL RISKS)
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
Attrezzatura di varo;
Macchinario e attrezzatura operante nel sottosuolo o in gallerie;
Macchine e impianti sperimentali o prototipi;
Ripetitori Radio – TV;
Impianti per discoteche;
Strumenti musicali in genere;
Aeromobili;
Containers, cose di natura estetica e promozionale, natanti e cose su di essi installate – aeromobili e cose su di essi installate;
Smartphone e Tablet;
Veicoli così come definiti al titolo III del codice della strada (cds) ad eccezione delle macchine delle macchine operatrici (Art. 58 cds);
I beni il cui valore singolo sia superiore a € 2.000.000,00;
Beni concessi in sublocazione e/o noleggio;
Distributori automatici;
Macchine agricole;
Beni ad impiego mobile.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
Non sono considerati terzi:
il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato). I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.
XXXXX XXXXXXX (GARANZIA ALL RISKS)
Sono esclusi i danni:
! di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
DIP - Leasing Strumentale Edizione 01/11/2020 Pag. 1 di 4
! a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
! causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
! causati con dolo del Conduttore e/o dell’Assicurato (Art.
1900 c.c.);
! i guasti meccanici e/o elettrici ai macchinari e attrezzature di cantiere e macchine operatrici;
! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
! dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
! verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto per i beni ad impiego mobile).
! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.
! ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
! verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi (fatta eccezione per il furto), atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
! verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
! danni indiretti da qualsiasi causa originati.
Generali Italia, inoltre, non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
! a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
! ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
! al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
L'Assicurazione non comprende:
! i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
! i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
! i danni da furto;
! tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, e obbligatoria l'assicurazione;
! i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
! i danni da inquinamento in genere;
! i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
! i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! i danni da software;
! i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
! i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
Dove vale la copertura?
Le garanzie della presente polizza Collettiva sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il modulo di adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato
- In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbligano a:
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza In caso di denuncia trasmessa successivamente a tale termine, Generali Italia si riserva il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto;
- in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa a Generali Italia.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione nei modi previsti dal Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha effetto:
- dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente;
- dalle ore 24:00 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione;
e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In qualsiasi caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza.
Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione salvo specifico accordo tra le Parti.
Il Contraente può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo
Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del Conduttore, il Contraente può disdire la copertura del bene assicurato.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza.
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo Generali Italia o il singolo aderente possono recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata.