ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale della Sardegna
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
Direzione Regionale della Sardegna E
CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA (CRS4)
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale per la Sardegna, codice fiscale n. 92196370925, rappresentato dal Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna pro tempore Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, - Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (di seguito C.N.VV.F.) domiciliato per la carica presso la sede sita in Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx
e
Il CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - S.r.l. Uninominale, Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Cagliari, nella xxx Xxxxxxxxx, 0, sede operativa in Pula, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0, X. Xxxxxxx x X. XXX 00000000000, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx,
Premesso che
• Gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 prevedono che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei
suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica;
• La legge 10 agosto 2000 n. 246, al capo III, art. 17, fa espressamente riferimento alle Convenzioni che il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, tramite il Dipartimento, può stipulare con Enti locali ed altri Enti pubblici o privati;
• Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e’ interessato all’impiego nelle attivita’ istituzionali di soccorso e coordinamento delle emergenze, anche in via sperimentale, di prodotti e strumenti innovativi in grado di migliorare l’operativita’ nelle attivita’ istituzionali di competenza;
• Il CRS4 è impegnato a creare un polo di riferimento per ricercatori /sviluppatori d’applicazioni innovative che coniughino supercalcolo e ICT in numerosi settori, tra i quali, in particolare, quelli nei campi della Energia e Ambiente, Societa’ dell’Informazione, Data Fusion, Bioinformatica e Biomedicina;
• Il CRS4 ha tra le sue missioni quella di promuovere la ricaduta sul territorio dei risultati della ricerca anche appoggiandosi a Enti o Organizzazioni esterne qualificate (end user) per la sperimentazione sul campo delle applicazioni della Ricerca;
• Il CRS4 e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intendono promuovere forme di collaborazione nel campo della Ricerca e della formazione, attraverso l’impegno in attività di comune interesse e attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati a livello internazionale, nazionale e regionale;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue
Art. 1
1. Il CRS4 s’impegna, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia e con la disponibilità degli spazi aziendali, ad accogliere presso le proprie strutture personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso le strutture del Corpo in Sardegna, allo scopo di collaborare con i propri ricercatori nelle attività di cui in premessa. Parimenti, la Direzione Regionale Sardegna s’impegna, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia e con la disponibilità degli spazi aziendali, ad accogliere presso le proprie strutture o in altre sedi operative VVF della regione personale del CRS4.
Art. 2
1. Nel periodo durante il quale il personale delle rispettive organizzazioni è ospitato presso le strutture dell’organizzazione ospitante, l’attività di supporto tecnico scientifico verrà affidata ad un soggetto designato dall’organizzazione ospitante, il quale opererà in accordo con un referente dell’organizzazione ospitata.
Art. 3
1. Durante il periodo di permanenza nella struttura ospitante il personale della
struttura ospitata e’ tenuto a:
• attenersi alle direttive e alle istruzioni impartite dal personale di afferenza;
• comportarsi correttamente e rispettare i regolamenti e le normative vigenti presso la struttura ospitante;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria segretezza e riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite attinenti l’attività della struttura ospitante, ivi comprese eventuali tecnologie, modelli, disegni, metodi di lavoro, informazioni e procedure inerenti il servizio .
Art. 4
1. L’attività svolta dal personale della struttura ospitata all’interno della struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.
2. Tale attività, inoltre, non costituisce presupposto per l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro né autonomo né subordinato con la Società ospitante e non comporta, quindi, alcun impegno di assunzione.
Art. 5
1. Il CNVVF e il CRS4 si impegnano a reperire insieme i fondi per svolgere la ricerca, anche attraverso la partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati
2. Il CNVVF e il CRS4 si impegnano a partecipare alle attivita’ di ricerca relative a detti programmi nel pieno rispetto delle regolamentazioni vigenti riguardo all’accesso alle rispettive infrastrutture operative e di ricerca.
3. Il CRS4 si impegna ed e’ autorizzato a divulgare la collaborazione fornita dal CNVVF, con l'inserimento del logo del Dipartimento VV.F., in tutte le forme adottate dal CRS4, ivi comprese quelle del sito web del Centro, le brochures, gli spots pubblicitari ed i documenti ufficiali di dette attività;
4. Il CNVVF si impegna a consentire l'inserimento di rappresentanti del C.N.VV.F. sia nelle attività programmate per la divulgazione di notizie attinenti all'attuazione dei progetti sia alle attività scientifiche che ad eventuali presentazioni ufficiali e divulgazioni di documentazioni aventi carattere scientifico.
5. Il CNVVF si impegna a consentire, ove necessario, e su esplicita richiesta del CRS4, la visita di installazioni sviluppate durante le attivita’ di cui alla presente convenzione e localizzate presso proprie infrastrutture a scopo di dimostrazione per enti terzi della funzionalita’ delle stesse.
Art. 6
6. I diritti di proprietà intellettuale su ogni documento, progetto e/o materiale elaborato, realizzato o ottenuto autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o ottenuto.
7. Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente Protocollo, compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, saranno regolamentanti dalle Parti nell’ambito di successivi e separati accordi. Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l’altra Parte del raggiungimento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con l’altra la decisione a procedere al deposito nonché i modi ed i termini del deposito medesimo. Le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore (o degli inventori) e l’ente di appartenenza. Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, scientifico sugli studi, elaborati, progetti e relativi risultati ottenuti, sui clienti, contabile, relativa a prodotto, ad attività amministrative, finanziarie, o di marketing di pertinenza dell'altra Parte (di seguito “Informazioni”) di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
Art. 7
1. La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni con la sottoscrizione di apposito atto, se non disdetta da una delle Parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Art 8
1. Le parti concordano di voler definire amichevolmente qualsiasi controversia che
possa nascere dall’interpretazione ed attuazione del presente accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Cagliari. E’ espressamente escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
Art 9
1. Al seguente protocollo d’intesa potranno seguire specifici progetti esecutivi sottoscritti dal CRS4 e dal CNVVF.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla seguente convenzione si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.
Cagliari, 5 agosto 2015
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale della Sardegna
Il Presidente (*)
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore Regionale (*)
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
(*) Il presente documento è firmato digitalmente dalle Parti all’atto della sottoscrizione