Capitolato Tecnico
Capitolato Tecnico
Allegato 1:
Manuale del messo notificatore
Indice
2.5 La relazione di notifica 9
2.6 Luogo di notifica (art. 60, primo comma, lett. c), DPR n. 600/1973, alinea dello stesso art. 60, art. 138 c.p.c.) 11
3 NOTIFICA A PERSONE FISICHE 11
3.1 Notifica a mani proprie del destinatario 11
3.1.1 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973) 12
3.1.2 Notifica in “luogo libero” (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lett. c), del DPR n. 600/1973, art. 138, primo comma, c.p.c.) 13
3.1.3 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata (art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973) 14
3.1.4 Notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 138, secondo comma, c.p.c.) 14
3.1.5 Notifica al rappresentante legale di persona fisica 15
3.2 Notifica mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario 17
3.2.1 Aspetti di carattere generale (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, alinea e lettera b-bis), del DPR n. 600/1973 e art.139 c.p.c.) 17
3.2.2 Notifica dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973) 19
3.2.3 Notifica dell’atto a consegnatario minore di 14 anni o palesemente incapace (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 139, secondo comma, c.p.c.) 24
3.2.4 Notifica dell’atto al portiere o al vicino di casa (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973 e art. 139, terzo comma, c.p.c.) 27
3.3 Irreperibilità del destinatario 33
3.3.1 Irreperibilità relativa - Assenza nelle ore legali (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973 e art. 140 c.p.c.) 33
3.3.2 Irreperibilità assoluta (art. 26, quarto comma, del DPR n.602/1973, art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973) 44
3.5 Notifica al domicilio eletto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lettera d), del DPR n.600/1973) 48
3.6 Notifica ai senza fissa dimora e ai senza tetto 51
4 NOTIFICA AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (DI SEGUITO PER BREVITÀ “ENTI”) 53
4.1 Disposizioni di carattere generale 53
4.1.1 Notifica presso la sede dell’ente con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni 54
4.1.2 Notifica presso la sede dell’ente con consegna alla persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile in cui è la sede 57
4.2 Ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta dell’ente 60
4.3.1 Società in liquidazione 69
4.3.2 Società interessate da variazione di denominazione/ragione sociale o da una trasformazione societaria 69
4.3.3 Società interessate da un’operazione di fusione o di scissione 69
4.3.4 Società interessate da sequestro ovvero confisca penale 70
6 NOTIFICA ALLE DITTE INDIVIDUALI 72
7 NULLITÀ ED INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE 73
1 PREMESSA
A decorrere dal 1° luglio 2017, in seguito allo scioglimento e all’estinzione delle società del Gruppo Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.a.), le funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuite all'Agenzia delle entrate, vengono svolte da un nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (di seguito AdeR), ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1 del DL n. 193 del 22.10.2016).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato DL n. 193/2016, nonché dell’art. 2 dello Statuto, approvato con D.P.C.M. del 5.6.2017, AdeR, articolato in strutture centrali e periferiche, ha assunto la qualifica di Agente della riscossione ed effettua l’attività di riscossione mediante ruolo delle entrate di cui all’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
L’atto che dà inizio e costituisce lo strumento fondamentale per la riscossione coattiva delle entrate mediante ruolo è la cartella di pagamento (art. 25 del DPR n. 602/1973).
La cartella di pagamento viene realizzata a seguito della ricezione del “ruolo” formato dall’ente creditore, ossia dell’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute (art. 10, lettera b), del DPR n. 602/1973).
Il ruolo, in quanto elenco, non è un atto individuale bensì un titolo collettivo che si riferisce ad una pluralità di soggetti passivi.
La cartella di pagamento traduce a livello individuale il rapporto obbligatorio che ne deriva con riferimento a ciascuno dei debitori risultanti dallo stesso ruolo.
Essa viene redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riproduce gli elementi dell’obbligazione desunti dal ruolo e contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 25, comma 2, del DPR n. 602/1973).
Ne deriva che la notificazione della cartella di pagamento riveste un ruolo fondamentale per l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, tenuto conto, tra l’altro, che l’esatto svolgimento della stessa costituisce il presupposto irrinunciabile per poter correttamente procedere alle successive attività cautelari ed esecutive di recupero coattivo1.
Tali attività (tra le quali, fermo di beni mobili registrati, iscrizione d’ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore, espropriazione mobiliare ed immobiliare, pignoramento di credit presso terzi) presuppongono anch’esse la notificazione di atti al debitore.
È, pertanto, opportuno tenere presente che eventuali vizi di notificazione possono inibire all’atto quegli effetti che la legge fa dipendere dalla sua notificazione.
1 Si rammenta che, a partire dal 1° ottobre 2011, per il recupero coattivo di somme dovute a seguito di accertamento in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, Iva, ritenute e imposte sostitutive, (art. 29 del D.L. 31.5.2010 n. 78), nonché di crediti previdenziali (art. 30 del D.L. n. 78 del 31.5.2010), non si procede più attraverso l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, ma con avvisi di accertamento, notificati direttamente dall’ente creditore, che diventano direttamente “esecutivi”, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. La riscossione di tali somme è affidata, poi, in carico all’agente della riscossione per l’avvio della successiva attività cautelare ed esecutiva.
In considerazione di ciò, il presente “manuale del messo notificatore” fornisce le opportune indicazioni di merito ed operative riguardanti la materia della notificazione, al fine di minimizzare il rischio di eseguire notifiche con modalità non idonee alla produzione degli effetti legali propri degli atti di riscossione.
2 PRINCIPI GENERALI
2.1 Assetto normativo2
Le norme che regolano l’attività di notifica degli atti relativi alla procedura di riscossione mediante ruolo sono contenute nei seguenti articoli di legge:
✓ Art. 26 del DPR 29 settembre del 1973, n. 602, come successivamente modificato, dall’art. 7-quater, comma 9, del D.L. n. 193 del 22.10.2016 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 225/2016) e dall’articolo 19-ocities, comma 2, DL n. 148 del 16.10.2017 (convertito cono modificazioni dalla legge n. 172 del 4.12.2017)
✓ Art. 60 del DPR 29 settembre del 1973, n. 600, come modificato dal citato art. 7-quater, commi da 6 a 8, del DL n. 193 del 22.10.2016
✓ Art. 58 del DPR 29 settembre del 1973, n. 600
✓ Art. 137 ss. del c.p.c. (ad esclusione degli artt. 1423, 143, 146, 150 e 151)
✓ Art. 49, comma 2, del DPR 29 settembre del 1973, n. 602
✓ Art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre del 1973, n. 602.
2.2 Canali di notifica
Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, la notifica può essere eseguita:
✓ dagli ufficiali della riscossione;
✓ dagli altri soggetti (i messi notificatori di cui all’art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) abilitati dall’agente della riscossione nelle forme previste dalla legge oppure dai messi comunali e dagli agenti della polizia municipale, previa convenzione con il comune. In tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti
2 Cfr Appendice normativa
3 Per quanto attiene specificamente alla notifica degli atti destinati ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE è necessario tener presente che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 366 del 7 novembre 2007 ha ritenuto che il regime della notifica disciplinato dagli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo e 60, comma 1, lett. c), e) ed f), del DPR n. 600/1973 e dall’art. 26, ultimo comma, del DPR n. 602/1973 non sia idoneo a garantire un’effettiva conoscenza delle cartelle di pagamento con il risultato che ai cittadini italiani iscritti all’AIRE si possono applicare le disposizioni di cui all’art. 142 c.p.c. Ai sensi dei commi quarto e quinto dell’art. 60 del DPR
n. 600/1973, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei prescritti modelli. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e) dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata come sopra, qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta (periodo introdotto dal citato articolo dall’art. 19-octies, comma 2, D.L. n. 148 del 16.10.2017);
✓ direttamente da parte dell’agente della riscossione, mediante:
▪ invio di una raccomandata con avviso di ricevimento;
▪ posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta (articolo 26, secondo comma, DPR n. 602/1973, come modificato dall’ art. 7-quater, comma 9, DL n. 193/2016).
2.3 Il messo notificatore
Ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 112/1999, il messo notificatore esercita le sue funzioni nei Comuni relativamente ai quali è stata effettuata la nomina e non può farsi rappresentare né sostituire nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Circolare n. 105/E del 22 maggio 2000 del Ministero delle Finanze chiarisce che l’attività di notifica non deve necessariamente essere svolta da messi che abbiano con il predetto agente un rapporto di lavoro subordinato.
Il messo notificatore riveste nell’esercizio delle sue funzioni la qualità di pubblico ufficiale.
Ad ogni messo notificatore è attribuito un codice d’identificazione, che questi deve avere cura di riportare sulle relate di notifica e sulle comunicazioni di rito.
2.4 Tempo della notifica
L’art. 26 nulla dispone circa il tempo della notifica e, pertanto, al riguardo, non può che farsi applicazione della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 60 del DPR n. 600/1973 e 147 del c.p.c.
In particolare, ai sensi dell’art. 147 c.p.c., le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Esse possono essere effettuate anche nella giornata del sabato; non possono essere invece effettuate la domenica e nelle giornate festive.
A norma dell’art. 47 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., qualora il destinatario lo richieda, il messo dovrà riportare nella relazione di notifica anche l’ora in cui ha eseguito la notificazione.
2.5 La relazione di notifica
Il messo notificatore dovrà certificare l’eseguita notificazione mediante relazione (o relata) da lui datata e sottoscritta in modo leggibile.
Il messo dovrà, inoltre, consegnare l’originale della relazione di notifica all’Agente della riscossione poiché questi è tenuto ad esibirlo su richiesta del contribuente o dell’amministrazione, nonché a produrlo in giudizio nelle ipotesi previste dalla legge.
La cartella di pagamento e gli altri atti della riscossione da notificare sono predisposti in modo che le annotazioni apposte in seno alla relata siano impresse anche sulla copia della medesima, che si trova all’interno della busta e che rimarrà a mani del destinatario.
La relazione di notifica deve riportare:
✓ il numero identificativo dell’atto da notificare;
✓ la data della consegna;
✓ il nominativo del messo notificatore;
✓ il luogo della consegna;
✓ l’ora dell’avvenuta notifica, se richiesta dal destinatario (accanto al luogo della consegna);
✓ il nominativo e la qualifica del soggetto ricevente (coniuge convivente, figlio convivente, altri conviventi, addetti alla casa, ufficio, azienda, portiere, vicino, legale rappresentante);
✓ le eventuali ricerche, anche anagrafiche, compiute;
✓ i motivi dell’eventuale mancata consegna al destinatario dell’atto o ad altro soggetto consegnatario abilitato dalle legge;
✓ l’eventuale sottoscrizione del soggetto ricevente;
✓ la firma per esteso del messo notificatore;
✓ il codice d’identificazione del messo (accanto alla firma per esteso del messo);
✓ il numero elenco per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.
Naturalmente, la relata dovrà sempre recare, in calce, la firma autografa del messo notificatore.
Gli eventuali errori materiali, commessi nel redigere la relazione di notifica, dovranno essere corretti prima della sottoscrizione dell’atto, comprendendo in un riquadro la parola e/o frase errata, senza provvedere a cancellazioni od abrasioni e convalidando le correzioni con apposita sottoscrizione.
La relazione di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale/messo notificatore, nonché dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese in sua presenza.
Si rammenta che - ai sensi del nuovo periodo introdotto nel primo comma dell’articolo 26, del DPR
n. 602/1973, dall’art. 19-octies, comma 2, del DL n. 148 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) - quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.
Il presente manuale fornisce indicazioni in merito alla compilazione della relata di notifica per ciascun atto della procedura di riscossione mediante ruolo.
Esempio di relata di notifica attualmente in vigore
notifica
Oggi io sottoscritto
ho notificato la presente cartella di pagamento
in
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
2.6 Luogo di notifica (art. 60, primo comma, lett. c)4, DPR n. 600/1973, alinea dello stesso art. 60, art. 138 c.p.c.)
La notifica deve essere effettuata:
✓ nell’ipotesi di consegna a mani proprie del destinatario: in qualsiasi luogo, anche diverso da quello di domicilio fiscale (individuato ai sensi dell’art. 585 del DPR n. 600/1973), in cui il medesimo venga trovato, purché all’interno dei Comuni compresi nell’ambito di competenza in cui può agire il messo notificatore;
✓ negli altri casi: all’indirizzo di domicilio fiscale, individuato ai sensi dell’art. 58 dello stesso DPR
n. 600/1973, sia per le persone fisiche che per i soggetti da esse diversi. Il predetto art. 58, ai sensi del quale ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, fornisce indicazioni, circa la corretta individuazione del domicilio fiscale a seconda che si tratti di persona fisica o di altri soggetti. Di norma, il domicilio fiscale coincide con la residenza per le persone fisiche e con la sede legale per le persone giuridiche.
Ciò, tuttavia, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.5 relativamente al domicilio eletto.
In particolare, il messo notificatore dovrà effettuare la notifica dell’atto recandosi all’indirizzo stampato sul fronte della busta che lo contiene.
Nel caso in cui non sia stato possibile perfezionare la notifica dell’atto nel luogo predetto, il messo notificatore dovrà redigere - nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata - una refertazione (datata e sottoscritta) riportante i dati completi dell’indirizzo cui è stato infruttuosamente effettuato l’accesso e la ragione della mancata notifica.
Per quanto riguarda, l’iter del procedimento di notifica, nei paragrafi successivi sono affrontati i diversi adempimenti ai quali il notificante è tenuto, operando una distinzione tra le notifiche da effettuarsi nei confronti delle persone fisiche, da quelle invece indirizzate a soggetti diversi dalle stesse.
3 NOTIFICA A PERSONE FISICHE
Di seguito si propongono le descrizioni, corredate da alcuni esempi pratici, delle più frequenti modalità di notifica a persona fisica.
3.1 Notifica a mani proprie del destinatario
Il messo notificatore esegue la notifica mediante consegna dell’atto nelle mani del destinatario, presso l’indirizzo di domicilio fiscale ovvero, in qualsiasi luogo, purché all’interno dei Comuni compresi negli ambiti di competenza dello stesso messo.
Il messo notificatore, prima di procedere alla consegna dell’atto, dovrà accertare l’identità del destinatario richiedendo la conferma che i suoi dati corrispondano a quelli indicati nell’atto.
4 Art.60, primo comma, lett. c) DPR n.600/1973: “c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;”.
5 Cfr . Appendice normativa
3.1.1 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973)
A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973 il messo notificatore non è tenuto ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte del destinatario; tuttavia, è opportuno che, a titolo prudenziale, tenti comunque di acquisire tale sottoscrizione.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
3.1.2 Notifica in “luogo libero” (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lett. c), del DPR n. 600/1973, art. 138, primo comma, c.p.c.)
La notifica a mani proprie del destinatario può essere effettuata in qualsiasi luogo, purché all’interno del comune di domicilio fiscale.
Nell’ipotesi in cui il messo notificatore consegni l’atto al destinatario in luogo diverso da quello di domicilio fiscale, lo stesso messo dovrà specificare sulla relata, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, che la notifica è avvenuta in “luogo libero” e dovrà, possibilmente, acquisire la sottoscrizione della relata medesima.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica, “in luogo libero”, al destinatario che accetta di ricevere l’atto e sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA, LUOGO LIBERO
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
3.1.3 Notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata (art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973)
In caso di notifica a mani proprie, qualora il destinatario, accettando di ricevere il plico, rifiuti di sottoscrivere la relata, il messo dovrà dare atto di tale circostanza nella relata di notifica nella parte alta della stessa, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
In tal caso, il messo notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è perfezionata, nonostante tale rifiuto.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00 A XXXXXX XXXXXXX CHE RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Anche nel caso di notifica in luogo libero, laddove il destinatario abbia accettato l’atto, senza voler sottoscrivere la relata, il messo dovrà darne atto nella relata stessa ponendo la relativa dicitura di seguito alla locuzione “in luogo libero”.
3.1.4 Notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 138, secondo comma, c.p.c.)
Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione, si considera comunque effettuata in mani proprie.
In tal caso, il messo notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è perfezionata, nonostante tale rifiuto.
In pari tempo, il messo notificatore dovrà dare atto in modo esaustivo, nella relazione di notificazione, di quanto avvenuto, annotando nella parte alta della relata, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente dicitura “che rifiuta di ricevere l’atto”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al destinatario che rifiuta di ricevere l’atto.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00 A XXXXXX XXXXXXX CHE RIFIUTA DI RICEVERE L’ATTO
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Anche in caso di notifica in luogo libero, qualora il destinatario rifiuti di ricevere l’atto, il messo notificatore avrà cura di far presente allo stesso destinatario che la notifica si è perfezionata, nonostante tale rifiuto.
3.1.5 Notifica al rappresentante legale di persona fisica
Alla notifica a mani proprie del destinatario va equiparata quella fatta al suo legale rappresentante quando questi sussiste (necessariamente, per integrarne la capacità giuridica, o, eventualmente, per espressa procura).
Naturalmente, le modalità di notifica, esposte nei precedenti paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, dovranno essere seguite anche nell’ipotesi in cui l’atto venga notificato al legale rappresentante di persona fisica.
Esempi di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al rappresentante legale del destinatario persona fisica.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. XXXX XXXXX CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI TUTORE DEL SIG. XXXXXX XXXXXXX
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. XXXXXXX XXXXX CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SIG. XXXXXX XXXXXXX
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
3.2 Notifica mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario
3.2.1 Aspetti di carattere generale (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, alinea e lettera b-bis), del DPR n. 600/1973 e art.139 c.p.c.)
Se la notifica dell’atto non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del destinatario.
In caso di assenza del destinatario, il messo notificatore consegna l’atto ai seguenti soggetti, cd. “consegnatari”:
✓ persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace;
✓ portiere (se il notificatore non trova né familiari né xxxxxxx);
✓ vicino di casa (se non vi è neanche un portiere) che accetti di riceverlo.
Per vicino di casa s’intende la persona che dimori nelle immediate vicinanze del soggetto al quale la notifica è indirizzata (di regola nello stesso stabile o, nel caso di case singole, nelle abitazioni immediatamente adiacenti).
Nell’ipotesi di notifica dell’atto ad un consegnatario diverso dal destinatario, il messo notificatore deve:
✓ richiedere alla persona rinvenuta il nominativo ed il rapporto intrattenuto con il destinatario dell’atto;
✓ dare atto nella relata di notifica che la consegna è avvenuta a soggetto diverso dal destinatario, precisando che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;
✓ acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario stesso. Al riguardo, si fa presente, cosi come verrà evidenziato al paragrafo 3.2.4, che in caso di consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa, l’acquisizione di tale sottoscrizione costituisce un requisito essenziale ai fini del perfezionamento della notifica;
✓ annotare sulla busta che contiene l’atto notificato, il numero identificativo della cartella di pagamento o dell’atto oggetto della notifica, salvo che tale identificativo sia già impresso a stampa sulla medesima;
✓ consegnare l’atto in busta chiusa e sigillata apponendo sui relativi lembi di chiusura una propria firma
✓ inviare al destinatario dell’atto - mediante lettera raccomandata (senza A/R) - un avviso di avvenuta notificazione che deve indicare nome e cognome del consegnatario, nonché la qualifica che quest’ultimo ha dichiarato di possedere al momento della ricezione del plico.
Al riguardo, si sottolinea l’assoluta necessità che, benché si tratti di una lettera raccomandata senza a/r, tale raccomandata venga sempre spedita.
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
Il modello sopra riportato non va utilizzato nell’ipotesi in cui il portiere o il vicino rifiutino di sottoscrivere la relata, ipotesi per la quale, essendo la sottoscrizione requisito indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica, si dovrà procedere secondo le modalità previste nel paragrafo 3.2.4.
3.2.2 Notifica dell’atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973)
Nel caso in cui la notifica dell’atto venga effettuata mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace), il messo notificatore, a norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, non è tenuto ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica ma, a titolo prudenziale, è opportuno che tenti, in ogni caso, di acquisire tale sottoscrizione.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona di famiglia che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
XXXXXX XXXXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificatO…
l’assenza di altre persone
XXXXXXXX CONVIVENTE previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Della consegna ho informato il Del deposito e dell’affissione ho infor-
destinatario con raccomandata. mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona addetta alla casa che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
alla…signora……
XXXXX XXXXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificata…
COLF ADDETTA ALLA CASA
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
Qualora uno dei predetti soggetti, accettando di ricevere il plico, rifiuti di sottoscrivere la relata, il messo dovrà dare atto di tale circostanza nella parte alta della medesima, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica con consegna a persona di famiglia che accetta di ricevere l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
XXXXXX XXXXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificatO…
l’assenza di altre persone
XXXXXXXX CONVIVENTE previste dall’art. 139 del
codice di procedura civile.
Della consegna ho informato il Del deposito e dell’affissione ho infor-
destinatario con raccomandata. mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
Nel caso in cui, invece, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1 (in particolare, cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto consegnatari).
3.2.3 Notifica dell’atto a consegnatario minore di 14 anni o palesemente incapace (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973, art. 139, secondo comma, c.p.c.)
La notifica non potrà essere eseguita nel caso in cui si rintracci esclusivamente un soggetto minore di quattordici anni o palesemente ed oggettivamente incapace. In tal caso, infatti, il messo dovrà procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1 (in particolare, cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: incapacità consegnatari).
Il messo notificatore dovrà sempre richiedere l’età direttamente al soggetto rintracciato e, in caso di dubbio, potrà richiedere l’esibizione del documento di identità.
Qualora il documento non venga esibito e l’età dichiarata sia quella legale e pur senza compiere indagini particolarmente approfondite, da un esame immediato, il soggetto non appaia minore di quattordici anni, il messo notificatore provvederà comunque alla consegna dell’atto al predetto soggetto, avendo cura di indicare, sulla relata, dopo l’apposizione del nome del ricevente, la seguente dicitura: “che appare e si dichiara non minore di quattordici anni”.
Anche in questa ultima ipotesi, è opportuno che, a titolo prudenziale, il messo tenti di acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario e, laddove lo stesso, accettando di ricevere l’atto, si rifiuti di sottoscrivere la relata, il messo dovrà darne atto nella relata stessa, come indicato nel precedente paragrafo 3.2.2 con riferimento all’ipotesi in cui il consegnatario rifiuti di sottoscrivere la relata.
Qualora, invece, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1 (in particolare, cfr. esempio compilazione relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto consegnatari).
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a consegnatario non minore di 14 anni che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
al…signor……
XXXXXX XXXXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificato…
FIGLIO CONVIVENTE che
appare e si dichiara non minore di quattordici anni
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
3.2.4 Notifica dell’atto al portiere o al vicino di casa (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973 e art. 139, terzo comma, c.p.c.)
In mancanza dei consegnatari individuati nei precedenti paragrafi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del DPR n. 602/1973, 60 del DPR n. 600/1973 e 139, terzo comma, c.p.c., la notifica può essere effettuata al portiere o, in mancanza anche di quest’ultimo, al vicino di casa.
Nel rispetto del principio di gradualità, il messo notificatore dovrà specificare sulla relata, come da esempi che seguono, che la notifica nei confronti del portiere/vicino di casa è stata effettuata “stante, altresì, l’assenza presso l’abitazione delle altre persone ex lege abilitate”.
In tali casi, il messo notificatore dovrà necessariamente provvedere ad acquisire la sottoscrizione della relata di notifica da parte dei predetti soggetti, in quanto la stessa è indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica ed il rifiuto di apporla equivale a rifiuto di ricevere l’atto.
Pertanto, a fronte di tale rifiuto, il messo:
✓ non dovrà consegnare il plico contenente l’atto da notificare al portiere o al vicino di casa;
✓ barrare nel modello di relata la casella corrispondente al “rifiuto”, indicando la qualifica del soggetto che rifiuta (portiere/vicino di casa);
✓ dovrà, invece, procedere secondo le modalità di notifica previste, per l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, al paragrafo 3.3.1.
Tali modalità di notifica dovranno essere poste in essere anche nell’ipotesi in cui il portiere o il vicino di casa rifiutino di ricevere l’atto.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a portiere che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
al…signor……
XXXXXXXX XXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo-
sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificato…
PORTIERE stante, altresì, l’assenza, presso l’abitazione, delle altre persone ex lege abilitate
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica a portiere che rifiuta di sottoscrivere la relata o di ricevere l’atto.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto del sig. XXXXXXXX
XXXXX, che si è qualificato portiere
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al
data
x.Xx Sindaco
Attenzione: in fase di compilazione, occorrerà depennare, dal testo della seconda colonna, in corrispondenza del primo punto, fra le voci “abitazione-ufficio-azienda” quelle non attinenti al luogo in cui si sta tentando la notifica.
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di xxxxxxxxx i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda) non attinenti il caso specifico.
3.3 Irreperibilità del destinatario
Tra le vicende che incidono sul perfezionamento del procedimento di notifica rientra l’ipotesi dell’irreperibilità del destinatario, che può essere “relativa” ovvero “assoluta”.
3.3.1 Irreperibilità relativa - Assenza nelle ore legali (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973 e art. 140 c.p.c.)
Sussiste la fattispecie dell’irreperibilità “relativa” del destinatario se non è possibile procedere alla notifica all’indirizzo presso il quale si tenta la notifica, in quanto6:
a) il destinatario dell’atto risulta temporaneamente assente a tale indirizzo, negli orari stabiliti per la notifica (cfr. paragrafo 2.4)
e
b) i soggetti legittimati dalla legge a ricevere l’atto in luogo del destinatario (cd. “consegnatari”, al riguardo, cfr. paragrafo 3.2.17) sono assenti, incapaci o rifiutano di riceverlo.
Nell’ipotesi prospettata, il messo dovrà:
▪ dare atto - in modo esaustivo e leggibile, nell’apposito spazio dedicato (cfr. “esempio di relata con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti”) - del tentativo esperito e delle relative risultanze, riportando l’indirizzo completo presso il quale è stato effettuato il tentativo ed apponendo data, ora e firma;
▪ procedere ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e 140 c.p.c. e pertanto:
- depositare l’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- affiggere alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente, in busta chiusa e sigillata, l’avviso del deposito alla casa comunale. A tal riguardo, si precisa che, ai fini della piena tutela della riservatezza del soggetto iscritto a ruolo, la busta da affiggere deve riportare esclusivamente le generalità/la denominazione del soggetto destinatario dell’atto ed il numero identificativo di ciascun atto interessato dalla notifica;
- inviare tempestivamente una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il
contribuente degli adempimenti effettuati (n.b. sulla ricevuta di ritorno della raccomandata dovrà essere sempre riportato il numero dell’atto che è stato depositato presso la Casa Comunale, per consentire la riconciliazione della raccomandata con l’atto di riferimento);
- attestare nella relata tutti gli adempimenti svolti (in fase di compilazione, occorrerà
depennare, dal testo della seconda colonna, in corrispondenza del primo punto, fra le voci “abitazione-ufficio-azienda” quelle non attinenti al luogo in cui si sta tentando la notifica).
6 Attenzione: le circostanze di cui ai punti a) e b) che seguono devono sussistere entrambe, nella sequenza rappresentata.
7 Si ricorda al riguardo che, nel caso del portiere o del vicino di casa, il rifiuto di sottoscrivere l’atto, è equiparato al rifiuto di riceverlo
Esempio di relata in bianco con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti (irreperibilità relativa)
notifica
Oggi io sottoscritto
ho notificato la presente cartella di pagamento
in
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma
Esempi di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città… via…n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica. Sul citofono, è presente il nominativo del destinatario, Sig… , ma non ho rinvenuto né il medesimo né alcuna persona legittimata a ricevere l’atto in luogo dello stesso Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
Luogo, indirizzo: Città… via…n°… Data:00/00/2013 Ora:00:00 Motivo: Xx tentato la notifica ma ho rinvenuto esclusivamente la Sig.ra … che si è qualificata colf addetta alla casa e ha rifiutato di ricevere l’atto Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
Seguono alcuni esempi di compilazione della relata per il caso in cui, non rinvenendo presso il domicilio fiscale né il destinatario né i consegnatari nell’ordine previsto dalla legge, si proceda al deposito dell’atto alla Casa Comunale ed alla conseguente affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: assenza
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di xxxxxxxxx i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda) non attinenti il caso specifico.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: incapacità consegnatari
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal
data
al
x.Xx Sindaco
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità della persona rinvenuta XXXXX XXXXXXX, figlia minore di
14 anni
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di xxxxxxxxx i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda) non attinenti il caso specifico.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità relativa: rifiuto consegnatari.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXXX, X. 00
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
il rifiuto del sig. XXXXXX XXXXXXX, qualificatosi fratello convivente
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di xxxxxxxxx i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda) non attinenti il caso specifico.
3.3.2 Irreperibilità assoluta (art. 26, quarto comma, del DPR n.602/1973, art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973)
Si ha l’irreperibilità “assoluta” del destinatario allorché nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda di questi (cfr. art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600/1973).
Tale situazione deve essere accertata dal messo notificatore in via oggettiva e tramite l’acquisizione di dichiarazioni in tal senso da parte del portiere, dei vicini dei vicini di casa, dei familiari, dei conoscenti e di ogni altro soggetto in grado di fornire informazioni utili al fine di reperire il destinatario e dovrà essere adeguatamente riportata, in modo esaustivo e leggibile, nell’apposito spazio dedicato (cfr. “Esempio di relata con spazio dedicato alla refertazione dei tentativi esperiti”), unitamente al tentativo esperito, con refertazione datata e sottoscritta.
Si propongono di seguito alcuni esempi di attestazione delle risultanze del tentativo esperito:
✓ “Il destinatario risulta trasferito per xxxxxx xxxxxx; all’indirizzo ho rinvenuto la famiglia…/il sig.
…/la sig.ra ….. dichiaratosi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo dal portiere/dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti8 (indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo.”
✓ “All’indirizzo i locali risultano chiusi, vuoti e sfitti. L’associazione/comitato/ente risulta sconosciuta/o agli inquilini dello stabile, ai vicini da me interpellati/ agli altri soggetti (indicare di quali soggetti si tratti).”
✓ “All’indirizzo i locali sono ora occupati dalla ditta ……. L’associazione/comitato/ente risulta sconosciuta/o agli inquilini dello stabile, ai vicini da me interpellati/ agli altri soggetti (indicare di quali soggetti si tratti)”.
Pertanto, una volta appurata, presso l’indirizzo di notifica, l’irreperibilità “assoluta” del destinatario, anche a seguito dell’acquisizione delle suddette notizie, dovrà sempre essere richiesta apposita verifica anagrafica/camerale, dal cui esito dipende l’individuazione dei successivi adempimenti da svolgere.
1. Qualora, dalle risultanze della suddetta verifica, emerga che il debitore si è trasferito in luogo sconosciuto, la notifica dovrà essere perfezionata nelle forme dell’irreperibilità “assoluta”, procedendo:
▪ al deposito dell’atto presso la casa del Comune in cui il debitore ha il domicilio fiscale;
▪ all’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune.9
In tal caso, la relata di notifica dovrà essere accuratamente compilata con l’attestazione di tutti gli adempimenti svolti.
8 Naturalmente, qualora non sia stato possibile rinvenire tutti i soggetti indicati per acquisire notizie relative al destinatario, nel referto dovranno essere specificati solo quelli effettivamente sentiti.
9 Attenzione: Alcuni comuni hanno superato la pubblicazione cartacea ed è attiva la pubblicazione on-line. (V. art. 32 della legge n. 69/2009) In tal caso occorrerà conformarsi alle modalità stabilite, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche in materia di privacy.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la notificazione, per irreperibilità assoluta, si intende eseguita il giorno successivo a quello di affissione dell’avviso all’albo comunale.
2. Se, in assenza di ulteriori informazioni utili, dalle risultanze delle verifiche anagrafiche/camerali, dovesse, viceversa, emergere che il debitore risulti effettivamente avere il proprio domicilio fiscale presso l’indirizzo nel quale è stata constatata l’irreperibilità, dovrà comunque, anche in questo caso, procedersi direttamente alla notifica nelle forme dell’irreperibilità assoluta, quali sopra descritte (al riguardo, vedi il punto 1).
3. Nei casi in cui, all’esito delle verifiche anagrafiche/camerali, il debitore risulti, invece, avere il proprio domicilio fiscale in un Comune diverso da quello nel quale si è tentata la notifica, l’atto - previa valorizzazione del nuovo indirizzo sulla busta che lo contiene - dovrà essere notificato, a cura del messo notificatore territorialmente competente, presso l’indirizzo risultante dalla verifica, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Esempio di relata in bianco con spazio dedicato alla refertazione del tentativo esperito (irreperibilità assoluta)
notifica
Oggi io sottoscritto
ho notificato la presente cartella di pagamento
in
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma Luogo, indirizzo Data / / Ora : Motivo Firma
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso (in caso di persona fisica)
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica ma il destinatario risulta trasferito per ignota dimora - All’indirizzo di via ….. ho rinvenuto la famiglia Xxxxx, dichiaratasi estranea al destinatario. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti10 (indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo. Ho richiesto debita verifica anagrafica Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
10 Cfr. nota 9
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di irreperibilità assoluta
*Indicare specificatamente solo i soggetti che sono stati effettivamente reperiti ed interpellati, eliminando il riferimento agli altri.
3.4 Destinatario deceduto
Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’attività di notifica, emerga la notizia dell’avvenuto decesso del destinatario, con conseguente impossibilità di perfezionare la notifica dell’atto che ne reca l’intestazione, il messo notificatore dovrà refertare, nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Xxxxx, indirizzo: Città…via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica, ma all’indirizzo di via ….. ho appreso che il Sig……. è deceduto. Ho richiesto debita verifica anagrafica Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo …. ).
3.5 Notifica al domicilio eletto (art. 26 del DPR n. 602/1973, art. 60, primo comma, lettera d), del DPR n.600/1973)
Qualora, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), del DPR n. 600/1973, il destinatario dell’atto abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale e ciò risulti dallo stesso atto e, quindi, dalla relativa busta, il messo notificatore dovrà procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.
Il messo notificatore, dunque, dovrà consegnare l’atto alla persona o al capo dell’ufficio, in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato sull’atto stesso.
Poiché la notifica eseguita mediante consegna a mani del domiciliatario equivale a notifica mediante consegna a mani del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione da parte del ricevente.
🡺 Tuttavia, il messo dovrà prudenzialmente richiederla e dell’eventuale rifiuto di sottoscrizione dovrà dare atto nella relata di notifica nella parte alta della stessa nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
🡺 Qualora, poi, il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto, il messo dovrà indicare, nella relata di notifica, annotando sempre, nella parte alta della relata stessa, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente dicitura “che rifiuta di ricevere l’atto”.
La notifica eseguita secondo le predette modalità si considera effettuata a mani proprie.
Nel caso di consegna a persona diversa dal domiciliatario ovvero nel caso di accertata irreperibilità (relativa o assoluta) dello stesso, si rimanda alle disposizioni previste per la notifica mediante consegna a persona diversa dal destinatario, nonché alle disposizioni previste per la notifica per irreperibilità del destinatario.
La notifica presso il domiciliatario non potrà essere eseguita:
✓ a mani del domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell’atto di elezione di domicilio;
✓ in caso di decesso del domiciliatario;
✓ se il domiciliatario si è trasferito in luogo diverso da quello indicato nell’atto di elezione di domicilio;
✓ se l’ufficio presso il quale è stato eletto domicilio è cessato.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. XXXXXXXX XXXXX CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. MEVIO BIANCHI
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXXXX XXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che accetta l’atto e rifiuta di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. XXXXXXXX XXXXX, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. XXXXX XXXXXXX, CHE RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica al domiciliatario che rifiuta di ricevere l’atto.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA MILANO, N. 41, AL SIG. XXXXXXXX XXXXX, IN QUALITA’ DI DOMICILIATARIO DEL SIG. XXXXX XXXXXXX, CHE RIFIUTA DI RICEVERE L’ATTO
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
3.6 Notifica ai senza fissa dimora e ai senza tetto
Nel caso in cui l’atto rechi un indirizzo che, nel Comune di interesse, è territorialmente inesistente ed è attributo in via convenzionale a soggetti senza fissa dimora (inclusi anche i cd. “senza tetto”), per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione anagrafica, il messo dovrà annotare sulla relata che l'indirizzo indicato nell’atto è un indirizzo attribuito convenzionalmente e che si è in presenza di un destinatario “senza fissa dimora/senza tetto”.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente, affinché possa essere individuato il Comune di nascita.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso per soggetti "senza fissa dimora/senza tetto" per i quali sia stata acquisita l’informazione del Comune di nascita.
Xxxxx, indirizzo: Città…via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: L’indirizzo di notifica è risultato attribuito in via convenzionale dal comune, in quanto il destinatario dell’atto è un soggetto senza fissa dimora. Ho richiesto verifica anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
3.7 Notifica ai detenuti
La notifica degli atti di riscossione indirizzati a soggetti detenuti, avviene, come nella generalità delle notifiche alle persone fisiche, al domicilio fiscale del destinatario.
In proposito, la Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 6765 del 2019 (cfr. in passato sent. n. 9279 del 1998), ha avuto modo di rilevare che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza.
In tale contesto:
a) qualora, in sede di tentativo di notifica presso l’indirizzo di domicilio fiscale risultante dall’atto, il destinatario risulti assente e i soggetti legittimati dalla legge a ricevere l’atto in luogo del medesimo rifiutino di riceverlo, rappresentando al contempo che il destinatario è detenuto presso una Casa Circondariale, il notificante dovrà refertare, nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
⮚ Xxx, all’esito delle verifiche anagrafiche effettuate, fosse confermato, quale domicilio fiscale, l’indirizzo presso il quale è stata infruttuosamente tentata la notifica per c.d. “assenza nelle ore legali”, potrà procedersi ad un nuovo tentativo presso tale indirizzo, nelle mani di persona di famiglia-legittimata. Risulta, infatti, conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di domicilio fiscale.
⮚ Viceversa, in caso di riscontrata irreperibilità relativa, la notifica potrà essere perfezionata in applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del DPR n. 602/1973, 60 del DPR n. 600/1973 e 140 c.p.c.;
⮚ Nel diverso caso in cui, a seguito dell’indagine anagrafica, dovesse emergere che il destinatario abbia il domicilio fiscale presso una Casa Circondariale, la notifica dovrà essere effettuata dal messo territorialmente competente nel luogo in cui egli risulta detenuto.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso per soggetti detenuti Luogo, indirizzo: Città …via ….n°…
Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica all’indirizzo di via ….. ed ho
rinvenuto esclusivamente la Sig.ra ……che si è qualificato [colf, addetta alla casa, moglie…] ma ha rifiutato di ricevere l’atto, rappresentando che il destinatario ……. è detenuto presso una Casa Circondariale/la Casa Circondariale di ………… Ho richiesto debita verifica anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….);
b) nell’ipotesi in cui dall’atto risulti, sin dall’origine, quale domicilio fiscale del destinatario l’indirizzo di una Casa Circondariale, la notifica al detenuto dovrà essere ivi effettuata dal messo territorialmente competente.
Naturalmente, ove in sede di tentativo di notifica presso l’istituto penitenziario, emerga che il destinatario non risulti più detenuto in tale luogo e non ne sia noto il domicilio fiscale, il messo dovrà refertare il relativo tentativo, dando atto di tale circostanza e il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica anagrafica al Committente.
Svolte le necessarie attività di verifica (anche mediante debite indagini anagrafiche), finalizzate ad acclarare che non abbia avuto luogo un mero trasferimento del debitore all’interno dello stesso Comune o presso altro Comune (vale a dire ad appurare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il debitore non abbia più ne’ abitazione, ne’ ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto), soltanto ove fosse confermato, quale domicilio fiscale, l’indirizzo presso il quale è stata infruttuosamente tentata la notifica, potrà procedersi perfezionando l’incombente con le modalità previste per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario.
Per ciò che attiene alla notifica ai condannati che si trovino in stato di detenzione domiciliare (ovvero agli imputati sottoposti agli arresti domiciliari), la notifica è eseguita parimenti presso l’indirizzo di domicilio fiscale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la persona alla quale viene imposta la misura cautelare degli arresti domiciliari può svolgere quelle che sono le normali incombenze domestiche in caso di assenza temporanea dei suoi familiari e, tra queste, rientra anche quella di “aprire la porta a chi insistentemente suona il campanello per la semplice ragione che potrebbe trattarsi di un familiare, che ha il diritto di entrare in casa, di un controllo della Polizia al quale l'indagato è sottoposto, dell'ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali, del postino per la consegna di raccomandate, dell'addetto alla misurazione del gas e/o della elettricità consumata eccetera” (cfr. Cass. pen. Sez. V, 03.04.2002, n. 12653).
4 NOTIFICA AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (DI SEGUITO PER BREVITÀ “ENTI”)
Di seguito si propongono le descrizioni, corredate da alcuni esempi pratici, delle più frequenti modalità di notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
4.1 Disposizioni di carattere generale
La notificazione degli atti della riscossione ai soggetti diversi dalle persone fisiche si esegue secondo le regole dettate dal combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del DPR 602/1973, art. 60 del DPR n. 600/1973 e art. 145 c.p.c., presso la sede dell’ente.
In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 14, 16 e 46 c.c. e del citato art. 145 c.p.c., la notifica agli organismi dotati di personalità giuridica si esegue, presso la loro sede legale o effettiva11 mediante consegna dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, ovvero, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile.
La notifica può anche essere effettuata a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta tali organismi, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
La notifica alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c., ed alle società non aventi personalità giuridica, si esegue, presso la sede dove essi svolgono l’attività in modo continuativo, con le modalità sopra indicate. La notifica può, anche in questo caso, essere effettuata a norma degli artt. 138, 139, 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta tali soggetti, “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.”
Posto quanto precede, tenuto comunque conto dell’indirizzo recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è stabilito che, in via prioritaria, la notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche debba essere sempre tentata presso la sede.
11 Cfr, al riguardo, Cass. n. 24842 del 2011, Cass. n. 7037 del 2004 e n. 3620 del 2004
4.1.1 Notifica presso la sede12 dell’ente con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni
Come detto, il messo notificatore esegue la notifica mediante consegna dell’atto indifferentemente nelle mani del rappresentante legale o della persona incaricata di ricevere le notificazioni, presso la sede dell’ente, procedendo ad attestarne identità e qualifica, senza avere l'obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all'incaricato dipenda dall'esito negativo di tali ricerche.
🡺 A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, il messo notificatore non è tenuto ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte del rappresentante legale o della persona incaricata di ricevere le notificazioni; tuttavia, è opportuno che, a titolo prudenziale, il messo tenti comunque di acquisire tale sottoscrizione.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXX, X. 0, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. XXXXXX XXXXXXX, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE HA RICEVUTO PERSONALMENTE
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXX XXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con consegna al legale rappresentante che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
12 Per le società cancellate dal Registro delle Imprese, a far tempo dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 175/2014) - posto quanto stabilito dall’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo n. 175/2014, a tenore del quale “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese” - la notifica degli atti della riscossione dovrà essere eseguita presso l’ultima sede della società.
🡺 Qualora il rappresentante legale o l’incaricato a ricevere le notificazioni, pur accettando di ricevere il plico, rifiutino di sottoscrivere la relata, il messo deve dare atto di tale circostanza nella parte alta della relata, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, utilizzando la seguente dicitura “riceve e rifiuta di sottoscrivere”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con consegna al legale rappresentante che accetta l’atto ma rifiuta di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXX, X. 0, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. XXXXXX XXXXXXX, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE RICEVE E RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
🡺 Se il legale rappresentante rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., si considera comunque effettuata in mani proprie. In tal caso, il messo notificatore avrà cura di far presente al soggetto ricevente che la notifica si è perfezionata, nonostante tale rifiuto.
In pari tempo, il messo notificatore dovrà dare atto in modo esaustivo, nella relazione di notificazione, di quanto avvenuto, annotando nella parte alta della relata, nello spazio dedicato all’indicazione del luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, la seguente dicitura “che rifiuta di ricevere l’atto”.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con consegna al legale rappresentante che rifiuta di ricevere l’atto.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXX, X. 0, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA, MEDIANTE CONSEGNA AL SIG. XXXXXX XXXXXXX, QUALIFICATOSI LEGALE RAPPRESENTANTE, CHE RIFIUTA DI RICEVERE
L’ATTO
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
4.1.2 Notifica presso la sede dell’ente con consegna alla persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile in cui è la sede
In mancanza del legale rappresentante ovvero della persona incaricata di ricevere le notificazioni (o di rifiuto di quest’ultimo), il messo notificatore dovrà consegnare l’atto ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
In tal caso, dovrà:
✓ richiedere alla persona rinvenuta il nominativo ed il rapporto intrattenuto con il destinatario dell’atto;
✓ dare atto nella relata di notifica che la consegna è avvenuta a soggetto diverso dal destinatario, precisando che la consegna è avvenuta in busta chiusa e sigillata;
✓ acquisire la sottoscrizione della relata da parte del consegnatario stesso;
✓ consegnare l’atto in busta chiusa e sigillata apponendo sui relativi lembi di chiusura una propria firma;
✓ inviare al destinatario dell’atto - mediante lettera raccomandata (senza A/R) - un avviso di avvenuta notificazione, che deve indicare nome e cognome del consegnatario, nonché la qualifica che quest’ultimo ha dichiarato di possedere al momento della ricezione del plico.
🡺 A norma dell’art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973, il messo notificatore non è tenuto ad acquisire la sottoscrizione dell’originale della relata di notifica da parte dell’addetto all’azienda ma è opportuno che, a titolo prudenziale, tenti comunque di ottenerla, spuntando la relativa casella nel modello di avviso di avvenuta notifica (cfr. paragrafo 3.2.2).
🡺 Qualora, invece, l’atto della riscossione venga consegnato al portiere, il messo notificatore dovrà necessariamente provvedere ad acquisire la sottoscrizione della relata di notifica da parte dello stesso (cfr. paragrafo 3.2.4).
Infatti, in questa ultima fattispecie, essendo la sottoscrizione in parola indispensabile ai fini del perfezionamento della notifica, il rifiuto, da parte del portiere, di apporre tale sottoscrizione equivale a rifiuto di ricevere l’atto, con la conseguenza che, a fronte di siffatto rifiuto, il messo:
✓ non dovrà consegnare il plico contenente l’atto da notificare;
✓ dovrà, invece, procedere secondo le modalità di notifica previste, nel paragrafo 4.2.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso la sede dell’ente con consegna alla persona addetta alle sede che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in XXXX, XXX XXXXX, X. 0, ALL’ASSOCIAZIONE ALFA
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
al…signor……
MANLIO CENTURIO
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificato…
PERSONA ADDETTA ALLA SEDE
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
MANLIO CENTURIO
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
4.2 Ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta dell’ente
Se non è possibile procedere alla notifica presso la sede della società in quanto:
▪ il rappresentante legale dell’ente o il soggetto incaricato di ricevere le notificazioni risultano temporaneamente assenti all’indirizzo della sede ed i soggetti (altra persona addetta alla sede o portiere) legittimati dall’art. 145 c.p.c. a ritirare l’atto in mancanza di questi sono assenti, incapaci o rifiutano di riceverlo,
ovvero
▪ la sede dell’ente risulta sconosciuta all’indirizzo (confermato da verifica anagrafica) presso il quale si tenta la notifica,
in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatosi, il messo, al ricorrere dei suddetti presupposti, debitamente refertati nell’apposito spazio dedicato, dovrà:
a) quando negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale della persona fisica che rappresenta l’ente (sempreché tale indirizzo si trovi nel comune di domicilio fiscale dell’ente13), effettuare un nuovo tentativo nei confronti dello stesso legale rappresentante, a norma degli articoli 138 e 139 c.p.c. e, soltanto nel caso in cui la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità, potrà procedere sempre nei confronti di tale soggetto con le modalità previste dalle disposizioni che regolano l’irreperibilità relativa o assoluta per le persone fisiche (art. 140 c.p.c., art. 26, quarto comma, del DPR n. 602/1973, e 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973), previste ai paragrafi 3.3, 3.3.1 3 e 3.3.2;
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso presso il domicilio fiscale dell’ente
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Xx tentato la notifica al domicilio fiscale della società, ma non ho rinvenuto né il legale rappresentante né l’incaricato di ricevere le notificazioni né alcuna altra persona legittimata a ricevere l’atto OPPURE ho rinvenuto esclusivamente il Sig. ……… che si è qualificata (addetta alla sede/portiere) ed ha rifiutato di ricevere l’atto. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
[Attenzione: Le due ipotesi sono alternative. Inserire solo quella pertinente al caso concreto]
13 Qualora negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale della persona fisica che rappresenta l’ente, ma tale indirizzo si trovi fuori dal Lotto territoriale di competenza del Fornitore, quest’ultimo dovrà inviare l’apposito flusso di “Richiesta supporto anagrafico” alla Committente.
b) Quando negli atti da notificare non siano indicati identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale della persona fisica che rappresenta l’ente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale ed anagrafica al Committente, al fine di individuare i dati relativi al legale rappresentante.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso presso il domicilio fiscale dell’ente quando negli atti da notificare non siano indicati identità, qualità ed indirizzo di domicilio fiscale della persona fisica che lo rappresenta
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Xx tentato la notifica al domicilio fiscale della società, ma non ho rinvenuto né il legale rappresentante né l’incaricato di ricevere le notificazioni né alcuna altra persona legittimata a ricevere l’atto OPPURE ho rinvenuto esclusivamente (indicare quale) che si è qualificata (addetta alla sede/portiere) e ha rifiutato di ricevere l’atto. Ho richiesto debita verifica camerale ed anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo …).
[Attenzione: Le due ipotesi sono alternative. Inserire solo quella pertinente al caso concreto]
c) Fermo quanto precede, qualora negli atti da notificare emerga che il domicilio fiscale del rappresentante legale coincide con quello della società, il messo dovrà procedere con modalità analoghe a quelle previste al punto a), tentando la notifica presso il domicilio fiscale di tale soggetto, coincidente, in tal caso, con il domicilio fiscale dell’ente.
Seguono esempi di compilazione della relata presso l’indirizzo del legale rappresentante, nei casi in cui negli atti da notificare siano presenti identità, qualità ed indirizzo dello stesso.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3
io sottoscritto
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. XXXX XXXXX, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON SEDE LEGALE IN ROMA, XXX XXXXX X. 0
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto il documento
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo del legale rappresentante che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N. 3, PRESSO LA RESIDENZA DEL SIG. XXXX XXXXX, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON SEDE IN ROMA PIGNA, N. 2
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio fiscale del legale rappresentante con consegna a persona di famiglia che accetta di ricevere l’atto e di sottoscrivere la relata.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. XXXX XXXXX, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE
ALFA, CON SEDE LEGALE IN ROMA, XXX XXXXX X. 0
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
alla…signora……
XXXXXXXX XXXXXXXXX
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificata…
MOGLIE
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di avvenuta notifica
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà spuntare una delle due caselle alternative presenti sul testo, relative all’avvenuta sottoscrizione o meno della relata da parte del destinatario.
in ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N. 3, PRESSO LA RESIDENZA DEL SIG. XXXX XXXXX, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON SEDE IN ROMA PIGNA, N. 2
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio fiscale del legale rappresentante temporaneamente assente.
notifica
Oggi 0 2 0 7 1 3 io sottoscritto
XXXXXX XXXXX
ho notificato la presente cartella di pagamento
In ROMA, VIA DEI GELSOMINI, N.3, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. XXXX XXXXX, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA,
CON SEDE LEGALE IN ROMA, XXX XXXXX X. 0
personalmente
al destinatario
consegnandolo,
in assenza del destinatario, in busta sigillata,
al…signor……
depositandolo in
Comune e affiggendo alla porta dell’abitazione–ufficio-azienda del destinatario l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e
l’incapacità
depositandolo in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di depo- sito dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario.
il rifiuto
che si è qualificat…
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.
l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 del codice di procedura civile.
Del deposito e dell’affissione ho infor- mato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Firma della persona che ha ricevuto la cartella
XXXXXX XXXXX
Firma del notificatore
Dai registri anagrafici del Comune risulta
x.Xx Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal al data
x.Xx Sindaco
Modello di avviso di deposito
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore
Modello di raccomandata a/r per informare il destinatario degli adempimenti svolti nell’ipotesi di notifica nelle forme dell’irreperibilità relativa
Attenzione: a) sotto la dicitura “Agenzia delle entrate-Riscossione” va aggiunta la seguente dicitura “Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana – Ambito di ” e deve essere completata, valorizzando il campo con l’ambito
provinciale in cui ricade il domicilio fiscale del debitore;
b) il presente avviso dovrà sempre essere debitamente firmato dal messo notificatore;
c) il messo notificatore dovrà aver cura di xxxxxxxxx i luoghi di notifica (abitazione-ufficio-azienda) non attinenti il caso specifico.
Esempio di compilazione della relata nell’ipotesi di notifica dell’atto presso l’indirizzo di domicilio fiscale del legale rappresentante assolutamente irreperibile.
In ROMA, VIA MILANO N. 41, PRESSO IL DOMICILIO FISCALE DEL SIG. XXXX XXXXX, NELLA PRORIA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ALFA, CON XXXX XXXXXX XX XXXX, XXX XXXXX X. 0
4.3 Ipotesi particolari
4.3.1 Società in liquidazione
Per le notifiche alle società di capitali e di persone in liquidazione, si applicano le stesse disposizioni enucleate nei precedenti paragrafi, tenendo conto della circostanza che il rappresentante legale è il liquidatore in carica. La messa in liquidazione della società comporta, infatti, semplicemente il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la notifica degli atti va, comunque, sempre effettuata nella sede di tale società.
Anche per le notifiche degli atti alle società di persone in liquidazione, si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 4.1, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’art. 2310 c.c. (“dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori”).
4.3.2 Società interessate da variazione di denominazione/ragione sociale o da una trasformazione societaria
Ove nel corso dell’attività di notifica emerga un cambio di denominazione (in caso di società di capitali) /ragione sociale (in caso di società di persone) della società destinataria dell’atto ovvero che la stessa sia stata interessata da un’operazione di trasformazione sociale, la notifica sarà effettuata, con le modalità sopra descritte, nei confronti della società che ha subito la variazione.
Al riguardo, infatti, si rappresenta come sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui anche la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per converso, una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto e, in tale caso, deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa.
Soltanto nel caso in cui, all’atto della notifica, il messo notificatore apprenda l’avvenuto trasferimento del domicilio fiscale della società destinataria dell’atto, dovrà refertare, nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale ed anagrafica (per acquisire anche i dati relativi al domicilio fiscale del legale rappresentante) al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città… via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il domicilio fiscale di ed ho appreso che la società destinataria dell’atto ha subito un cambio di
denominazione/ragione sociale OVVERO una trasformazione …. [Ipotesi alternative. Inserire quella pertinente al caso concreto] ed ha trasferito altrove il proprio domicilio fiscale. Ho richiesto debita verifica camerale ed anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo …).
4.3.3 Società interessate da un’operazione di fusione o di scissione
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è stata interessata da un’operazione di fusione, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale e anagrafica al Committente (per acquisire anche i dati relativi al domicilio fiscale del legale rappresentante).
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Xxxxx, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il domicilio fiscale della società ed ho appreso, da informazioni assunte in loco (ove possibile, specificare quali), che la stessa è stata fusa in un’altra società. Ho richiesto debita verifica camerale ed anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo …).
Con modalità analoghe a quelle sopra indicate, dovrà procedersi nella residuale eventualità che, nel corso dell’attività di notifica, emerga la specifica notizia che la società destinataria dell’atto è stata interessata da un’operazione che venga qualificata al messo come “operazione di scissione”.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Xxxxx, indirizzo: Città…via …. n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il domicilio fiscale della società ed ho appreso, da informazioni assunte in loco (ove possibile, specificare quali), che la stessa società destinataria dell’atto è stata scissa. Ho richiesto debita verifica anagrafica e camerale. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo …).
4.3.4 Società interessate da sequestro ovvero confisca penale
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è stata interessata da un sequestro penale (ivi compreso quello preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., ovvero di sequestro c.d. “di prevenzione” ex D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice Antimafia) ovvero di confisca, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere supporto camerale/ anagrafica al Committente.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica al domicilio fiscale della società, ma ho appreso che la medesima è stata interessata da un sequestro ovvero da una confisca. Ho richiesto debita verifica camerale ed anagrafica Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
4.3.5 Debitori sottoposti a procedura fallimentare
Qualora, nel corso dell’attività di notifica emerga la notizia che la società destinataria dell’atto è fallita, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere apposita verifica camerale al Committente (al fine di apprezzare i dati relativi al curatore).
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso
Xxxxx, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso domicilio fiscale della società ed ho appreso in loco che la medesima è stata dichiarata fallita (indicare ove possibile la fonte). Ho richiesto debita verifica camerale. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
5 NOTIFICA AL CONDOMINIO
La notifica degli atti della riscossione intestati ed indirizzati al condominio deve essere eseguita personalmente all’amministratore del medesimo presso il domicilio fiscale di quest’ultimo, secondo le disposizioni previste per la notifica a persona fisica (cfr. paragrafi 3 e ss.), con le particolarità di seguito illustrate.
Se effettuata a persona diversa dall’amministratore e nello stabile condominiale, la notifica potrà avvenire soltanto nel caso in cui in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore.
Nel caso in cui negli atti da notificare non siano indicati l’identità, la qualità e l’indirizzo dell’amministratore che rappresenta il condominio e, in sede di tentativo di notifica presso lo stabile condominiale, non sia stati rinvenuti né lo stesso amministratore, né il portiere, il messo notificatore dovrà refertare nell’apposito spazio dedicato in calce alla relata, il tentativo esperito, dando atto della predetta circostanza, e trascrivendo, in seno alla medesima relata, gli estremi identificativi dell’amministratore eventualmente indicati presso il condominio stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1129 cc.
Successivamente, il Fornitore dovrà richiedere debita verifica anagrafica al Committente, al fine di individuare il domicilio fiscale dell’amministratore.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso al condominio
Xxxxx, indirizzo: Città…via …. n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il condominio destinatario dell’atto. In loco, non ho rinvenuto né l’amministratore né alcuna altra persona legittimata a ricevere l’atto, né risulta affissa alcuna indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti dell’amministratore stesso. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
ovvero
Luogo, indirizzo: Città…via….n°…Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica presso il condominio destinatario dell’atto. In loco, non ho rinvenuto né l’amministratore né alcuna altra
persona legittimata a ricevere, ma risulta affissa la seguente indicazione: (indicare le generalità, il domicilio e i recapiti dell’amministratore presenti sulla targa affissa presso il condominio). Ho richiesto debita verifica anagrafica. Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
6 NOTIFICA ALLE DITTE INDIVIDUALI
In presenza di una ditta individuale, la notifica deve essere effettuata al Titolare14 della ditta, preso il domicilio fiscale dello stesso, secondo la disciplina prevista, per le ipotesi di notifica alle persone fisiche.
Al riguardo, occorre evidenziare che, nel caso in cui il titolare della ditta risulti sconosciuto all’indirizzo di domicilio fiscale, il Fornitore dovrà richiedere debita verifica anagrafica e camerale al Committente.
Infatti, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 7345 del 14.3.2019), l’irreperibilità assoluta della titolare della ditta individuale, che consente il compimento della notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: ipotesi questa che non ricorre nel caso in cui il contribuente abbia nel Comune la sede dell'impresa come risultante da visura.
Ove, infatti, il titolare della ditta individuale risulti avere, nel Comune di domicilio fiscale, la sede dell’impresa, occorrerà tentare la notifica anche presso l’indirizzo di quest’ultimo.
Esempio di refertazione del tentativo di notifica infruttuoso alla ditta individuale
Xxxxx, indirizzo: Città …via …. n°… Data: 00/00/2013 Ora: 00:00 Motivo: Ho tentato la notifica al Sig.
……., nella propria qualità di Titolare della …….(indicare la denominazione della ditta individuale), presso il domicilio fiscale del medesimo, ma il destinatario risulta trasferito per xxxxxx xxxxxx. Ho tentato di acquisire notizie relative al medesimo dal portiere, dai vicini di casa/dai familiari/dai conoscenti/da altri soggetti (indicare di quali soggetti si tratti) per poterlo rintracciare nel Comune. Nessuno dei soggetti interpellati ha fornito informazioni utili per reperirlo. Ho richiesto debita verifica anagrafica e camerale Firma: Xxxxxx Xxxxx (num. identificativo ….).
14 Trib. Genova Sez. VI, 11 marzo 2008 “In materia di regolarità di una notifica, è possibile affermare che la notifica di un atto ad una ditta individuale deve essere effettuata non già, ex art. 145 c.p.c., ma con le modalità proprie della notifica alle persone fisiche. (Cass. n. 1092/2005)
7 NULLITÀ ED INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
7.1 Cause
La mancata osservanza delle disposizioni concernenti la notifica può rendere nulla/inesistente la notifica stessa, causando con ciò la perdita di tutti gli eventuali effetti e/o diritti ad essa ricollegati dalla Legge.
Costituiscono, a titolo esemplificativo, causa della nullità/inesistenza della notifica le seguenti ipotesi:
FATTISPECIE | NOTE |
Notifica effettuata da soggetto non autorizzato | |
Incompetenza del soggetto che ha compiuto la notifica | |
Mancanza della sottoscrizione del messo notificatore (Cass. civ., Sez. V, n. 24442/2008) | |
Impossibilità di ricondurre la notifica al soggetto che l’ha effettuata | Es. mancanza o illeggibilità del nominativo del messo nell’apposito spazio |
Mancata compilazione della relata di notifica rilasciata al destinatario/consegnatario autorizzato | |
Incertezza assoluta sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto [cfr. art. 160 c.p.c.], salvo che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (Xxxx., Xxx. II, n. 14119/2013; Cass. civ., Sez. V, n. 19733/2010; Cass. civ., Sez. I, n. 322/2007; Cass. civ., Sez. III, n. 12806/2006) | Es. mancanza di indicazione delle generalità del consegnatario: persona di famiglia, addetto alla casa, addetto all’ufficio o azienda, legale rappresentante, erede etc |
Inosservanza delle disposizioni sulla persona alla quale deve essere consegnato l’atto o dell’ordine dei tentativi [cfr. art. 160 c.p.c.] (Cass. civ., Sez. VI, n. 2705/2014; Cass. civ., Sez. V, n. 16444/2009) | In particolare, in caso di notifica, ex art. 139 cpc nelle mani del portiere, omettendo l’attestazione, nella relata, dell’assenza del destinatario e delle altre categorie di consegnatari secondo l’ordine preferenziale stabilito dalla norma (Cass. civ., Sez. V, n. 3595/2017; Cass. civ., Sez. V, n. 22151/2013; Cass. civ., Sez. II, n. 19417/2010; Cass. civ., Sez. II, n. 279/2007; Cass. civ., Sez. III, n. 6101/2006; Cass. civ, SS.UU. n. 8214/2005) |
Incertezza od omessa indicazione del luogo di notifica, ove non “emendabile col riferimento |
alle risultanze dell’atto” (Cass.,Sez. I, n. 5257/2012; Cass. , Sez. III, n. 5079/2010) | |
Incertezza od omessa indicazione della data [cfr. art. 160 c.p.c.] e di altri elementi essenziali nella relata di notifica (Cass. civ., Sez. Lav., n. 398 del 2012; Cass. civ., Sez. III, n. 17688/2011; Cass. civ., Sez. V, n. 14375/2010) ovvero apposizione di una data di fantasia / impossibile / incongruente / indecifrabile | |
Relata contraddittoria | Ad esempio, cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 16402/2014, in cui si afferma che “è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso sia "assente") |
Notifica mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario (anche se rientrante tra i consegnatari di cui all’art. 139 c.p.c.), se eseguita in luogo diverso dall’indirizzo di domicilio fiscale del destinatario stesso (Cass. civ., Sez. V, n. 5410/2017; Cass. civ., Sez. V, n. 18202/2016) | |
Notifica per irreperibilità assoluta/relativa priva delle attestazioni da parte del comune dell’avvenuta affissione/deposito (Cass. civ., Sez. V, n. 25079/2014) | |
Notifica per irreperibilità relativa con mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta di abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario [cfr. art. 140 c.p.c.] come da sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 | |
Data spedizione raccomandata ex art. 140 c.p.c. antecedente alla data di deposito dell’atto in casa comunale e/o antecedente alla data di affissione dell’avviso di deposito [cfr. art. 140 c.p.c.] | |
Mancata indicazione del numero dell’atto sull’ avviso di avvenuta notifica ex art. 139 c.p.c. e sull’avviso di notifica ex art. 140 c.p.c. |
Mancata spedizione della raccomandata (non a/r) di cui all’art. 139 c.p.c., (Cass. civ., Sez. V, n. 18202/2016; Cass. civ., Sez. VI, n. 13201/2014; Cass. civ., Sez. II, n. 17915/2008) | |
Mancata spedizione e mancata ricezione da parte del destinatario della raccomandata a/r di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass. civ., Sez. V, n. 4517/2013; Cass. civ., Sez. V, n. 19881/2012; Cass. civ., Sez. V, n. 11993/2011; Cass. civ., Sez. II, n. 7809/2010) | |
Notifica per irreperibilità assoluta, con mancata annotazione sul referto di notifica delle ricerche effettuate o delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (Cass. civ., Sez. VI, n. 15145 del 2017) | |
Indicazione in atti di una data incompatibile con le fasi di processo |
7.2 Sanzioni
Sotto il profilo delle responsabilità e del regime sanzionatorio, il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 50 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Si ricorda, inoltre, che false attestazioni contenute nella relata di notifica rendono il messo notificatore che le abbia sottoscritte responsabile del reato di falso in atto pubblico.
Il messo notificatore deve altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) – cd. “Legge sulla Privacy”, nonché a quelle contenute nell’art. 35 del d.lgs. n. 112/1999 in tema di segreto d’ufficio.
8 APPENDICE NORMATIVA
ARTICOLO 26 DEL DPR n. 602/1973
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
ARTICOLO 58 DEL DPR N. 600/1973
Domicilio fiscale.
de do
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si inten miciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
ARTICOLO 60 DEL DPR N. 600/1973
Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo
riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo xxxxx, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
ARTICOLO 49 DEL DPR N. 602/1973
Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.
[1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.]
[1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.
]
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
ARTICOLO 50 DEL DPR N. 602/1973
Termine per l’inizio dell’esecuzione.
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica .
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 137.
(Notificazioni)
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
(Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti
Art. 140.
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
(Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148.
(Relazione di notificazione)
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
ARTICOLO 45 DEL D.LGS. N. 112/1999
Messi notificatori.
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire.
Oggetto: Articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Messi notificatori - Rapporto di lavoro. |
Testo: ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE AGLI UFFICI DELLE ENTRATE ALLE SEZIONI STACCATE ALL’ ASCOTRIBUTI Alle Direzioni Centrali del Dipartimento Entrate Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario I decreti legislativi, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999 n. 112, individuano due specifiche figure professionali nell’ambito della struttura dei concessionari della riscossione: - l’ufficiale di riscossione; - il messo notificatore. In particolare negli artt. 42 e 43 del citato decreto legislativo n.112, viene definita la figura dell’ufficiale di riscossione e previsto, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l’attività di particolare delicatezza svolta dall’ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione. Con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifichi il rapporto che lega tale figura al concessionario poiché, l’art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, individua i soggetti che possono essere preposti all’attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l’art. 45 del decreto legislativo n. 112/99, dispone che tale “abilitazione” avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a svolgere tali funzioni. Da quanto premesso, appare evidente che il Legislatore non abbia inteso affermare che l’attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario responsabile del corretto svolgimento di tale attività. L’individuazione nominativa dei soggetti che notificano gli atti per il concessionario, è di tutta rilevanza, anche tenuto conto del disposto di cui al comma 2, del già citato articolo 45 del decreto legislativo n. 112/99,che vieta a detti soggetti la possibilità di farsi rappresentare o sostituire da altri, nonché del contenuto dell’art. 50, dello stesso decreto legislativo n. 112/99 Capo IV - SANZIONI - che dispone l’applicazione della pena pecuniaria per il concessionario che faccia eseguire notificazioni da personale non autorizzato, e per il messo che si faccia sostituire da soggetto non abilitato, fatte salve, per entrambi, le eventuali sanzioni penali. |
Tali previsioni normative fanno ritenere che la regolarità della notifica non sia, dunque, influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato del messo), né dalla necessità che l’altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo, “esternalizzando” l’attività di notifica, a condizione, però, di individuare preventivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell’art. 45 con apposito atto di nomina, il soggetto incaricato.
Si ritiene, pertanto, sia consentito all’agente della riscossione, ai fini della notifica di cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell’opera di cooperative o agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra evidenziato, di nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare i controlli che ritenga opportuni in relazione ai compiti affidati.