ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Tra:
- XXX.XX. XXX.XXXX. con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 – 20151 Ancona, P. IVA n. 01422550424, iscritto all’Albo Intermediari Finanziari di cui all’Art.106 al n. 19523.0 all’uopo rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx Legale Rappresentante che dichiara e garantisce di essere munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale della società (in seguito anche il “Confidi”);
E
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx- 00000 Xxxxxx Cod. Fisc. 80010510420, all’uopo rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Presidente dell’Ordine, che dichiara e garantisce di essere munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominato “Professionisti”)
di seguito, congiuntamente, le “Parti” e ciascuna, singolarmente, la “Parte”.
PREMESSO CHE
a) I professionisti operanti nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016 disciplinata dal Decreto Legge 189/2016 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal SISMA del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla Legge229/2016, come integrato dal Decreto Legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge 45/2017 e s.m.i. nonché dalle specifiche Ordinanze emanate dalla Struttura del Commissario Straordinario;
b) I Professionisti, di cui al punto a), al fine di presentare i progetti allegati alle istanze per la ricostruzione devono stipulare appositi incarichi professionali con i soggetti committenti, che beneficiano di contributo in base alla normativa prevista dal Decreto-legge 189/2016 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal SISMA del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 45/2017 e s.m.i., e dal D.L. 123/2018;
c) A seguito dell’incarico ricevuto, i professionisti devono presentare, con le modalità previste dalla normativa, insieme all’istanza il progetto ed il calcolo della parcella professionale all’interno della piattaforma, attualmente il portale MUDE Emergenza Terremoto, messa a disposizione dalla Struttura Commissariale e dalle Regioni coinvolte dal sisma;
d) La Regione Marche, a seguito delle competenze previste dal D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. nel
rispetto delle ordinanze emanate dal Commissario, a completamento delle istruttorie provvede ad emettere il Decreto di assegnazione del contributo a favore del committente richiedente, contemplando al suo interno anche la liquidazione del così detto SAL0 che prevede l’erogazione fino all’80% dell’importo della parcella relativa alle fasi di progettazione dei Professionisti;
e) Ad oggi non è stata ancora definita una procedura operativa atta a permettere di xxxxxxx, a seguito della presentazione del progetto ed in ottemperanza all’art. 37 del D.L. 109/2018 convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, la liquidazione delle somme previste a titolo di anticipo del compenso relativo alle attività professionali;
f) I tempi di attesa per i professionisti, ai fini della liquidazione dell’anticipo della parcella professionale, da parte della Regione Marche, sono di fatto molto dilatati, con grave pregiudizio per i professionisti stessi;
g) XXX.XX. XXX.XXXX., intermediario finanziario iscritto all’Albo di cui all’Art.106 T.U.B. è disponibile a valutare una soluzione finanziaria al fine di sostenere i Professionisti nell’anticipazione fino all’80% della parcella professionale relativa alla progettazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse al presente Accordo unitamente all’ Allegato (come in seguito definiti) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e hanno valore e forza di patto tra le Parti.
1.2 Il presente Accordo si compone dei seguenti allegati (di seguito gli “Allegato”):
- Allegato 1 – Foglio di trasparenza del Confidi per il Prodotto “Bullet sisma 2016 Professionisti” Ciascun Allegato dovrà essere debitamente siglato da ciascuna delle Parti unitamente all’Accordo.
1.3 Salvo per quanto diversamente indicato, i riferimenti agli Articoli si intendono agli articoli del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
2.1 XXX.XX. XXX.XXXX., intermediario finanziario iscritto all’Albo di cui all’Art.106 T.U.B. mette a disposizione dei Professionisti, alle condizioni riportate negli articoli successivi, una linea di Credito Diretto, nella specie del “bullet”, con la quale verrà finanziato fino all’80% dell’importo della parcella relativa alla progettazione così come risultante dalla documentazione formale consegnata dai Professionisti stessi;
2.2 Il finanziamento verrà offerto tanto ai Professionisti che vorranno associarsi al Confidi, rientrando pertanto tale attività nell’attività caratteristica di XXX.XX. XXX.XXXX., che ai Professionisti che non decideranno di associarsi, ed in questo caso l’attività di finanziamento costituirà attività connessa e strumentale.
ART. 3 ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA
3.1 I Professionisti sono tenuti, ciascuno riferendosi al proprio Ordine professionale di appartenenza, al fine dell’ottenimento del finanziamento, a presentare al Confidi la seguente documentazione:
• Contratto di prestazione d’opera sottoscritto tra professionista e committente (ammesso a contributo per danno dell’edificio a seguito del sisma 2016) come da documento MUDE che prevede il Contratto di incarico professionale redatto sulla base dello schema tipo allegato all’Ord. 12/2017. Il deposito presso l’USR costituisce registrazione ai sensi del D.Lgs. 131/1986
• Stralcio della Documentazione inserita nella piattaforma MUDE costituita almeno da: Elaborati tecnici e grafici necessari a:
o Domanda di ammissibilità al contributo (RCR);
o Richiesta, effettuata dal committente, dell’erogazione dell’80% dell’importo spettante ai Tecnici che hanno partecipato alla fase di progettazione (SAL0) ai sensi dell’art.7 c.4 dell’Ord. n.8 del 14/12/2016 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 3 c.8 dell’Ord. n.13 del 9.01.2017 e s.m.i ovvero ai sensi dell’art. 7 c.2 dell’Ord. 19 del 7/04/2017 e s.m.i;
o Perizia asseverata dei danni;
o DICHIARAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO consistente nella Relazione tecnica e di valutazione della definizione del LIVELLO OPERATIVO ottenuto sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità";
o Rilievo architettonico quotato (stato di fatto);
o Rilievo materico;
o Quadro fessurativo;
o elaborato grafico e quadro riassuntivo delle superfici utili ed accessorie per ogni unità
immobiliare e per le parti comuni;
o Documentazione fotografica completa di indicazione dei punti di presa;
o Progetto architettonico quotato con indicazione degli interventi previsti e delle destinazioni d'uso dei vani;
o Relazione tecnico illustrativa in cui si descrive in maniera esaustiva lo stato attuale dell'immobile e degli interventi previsti;
o Elementi nella relazione per richiesta incrementi percentuali di contributo;
o Elaborati opere NON ammesse a contributo;
o Computo metrico estimativo;
o CALCOLO DEL CONTRIBUTO ai sensi della vigente normativa;
o QUADRO ECONOMICO;
o PROTOCOLLO DI DEPOSITO NEL SISTEMA MUDE DELL’INTERO PROGETTO;
o Elaborati strutturali;
o Relazione Geologica, ove prevista.
• nota spese – parcella redatta, in conformità a quanto previsto nella normativa in essere per la ricostruzione, sulla base del calcolo del contributo, elaborato caricato su MUDE e sopra citato, con indicazione delle somme sostenibili dal contributo pubblico;
• comunicazione di non modificabilità del c/c dedicato che il professionista comunica tramite piattaforma MUDE;
• DURC aggiornato e/o autocertificazione per tecnici non iscritti alla Cassa;
• Dichiarazione di conferma dell’iscrizione elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del Decreto Legge 189/2016;
• Impegno da parte del professionista (in apposito modulo) ad estinguere il finanziamento concesso all’ottenimento dell’erogazione di quanto allo stesso dovuto da parte delle autorità competenti. Va da sé che le parti da intendersi come Xxx.xx. e Professionisti possono concordare diverse intese deroganti a quanto sopra descritto.
3.2 I professionisti, una volta ricevuta la comunicazione positiva del controllo eseguito dall’ordine professionale, così come previsto nell’art.5.1, ha l’onere di richiedere conferma ad XXX.XX.XXX.XXXX. circa la disponibilità di quest’ultimo ad erogare il finanziamento.
ART. 4 ADEMPIMENTI DEL CONFIDI
4.1 XXX.XX.XXX.XXXX., dopo aver effettuato le opportune verifiche sull’affidabilità del
richiedente, rilascia un documento (DELIBERA condizionata al ricevimento “asseveramento parcella” ordine Ancona), al soggetto richiedente, nel quale viene riportata la disponibilità di XXX.XX. a dare seguito alla richiesta;
4.2 XXX.XX.XXX.XXXX., una volta ricevuta la richiesta da parte dei Professionisti, come previsto all’Art.3.2, si impegna ad erogare il finanziamento nel termine di 15 giorni secondo i costi così come definiti nell’Allegato 1.
Art. 5
ADEMPIMENTI ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ANCONA
5.1 L’ordine professionale, su richiesta del soggetto da finanziare, verifica la presenza degli elaborati elencati all’Art.3 messi a disposizione dal richiedente professionista e procede ad un controllo a livello amministrativo nonché alla verifica della determinazione dell’importo della parcella, relativa alle prestazioni coperte dal contributo riguardanti la progettazione stessa.
5.2 L’ordine professionale si impegna a dare tempestiva comunicazione dei risultati delle valutazioni fatte, al professionista ed a XXX.XX XXX.XXXX..
5.3 Viene esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti degli Ordini Professionali e dei professionisti da loro utilizzati per l’attività svolta.
ART. 6 RISERVATEZZA
6.1 Le Parti dovranno mantenere la massima riservatezza confidenzialità e segretezza su tutti i dati riservati di cui le medesime siano venute in possesso o a conoscenza o che comunque abbiano raccolto nel corso delle trattative e/o nell’esecuzione del presente Accordo e che per normativa primaria e secondaria, regola deontologica, siano da ritenere coperti da riservatezza (i “Dati Riservati”). In particolare, le Parti, salvo solo obblighi di legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterrà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, ne utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo e direttamente funzionali alla migliore esecuzione del medesimo. Ciascuna Parte potrà divulgare i Dati Riservati dell’altra Parte in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi nella misura in cui tale divulgazione sia imposta da obblighi di legge o da ordini delle competenti autorità ed a condizione che la Parte interessata ne dia immediata comunicazione, se ragionevolmente possibile e nei limiti in cui ciò sia consentito, all’altra Parte e offra una ragionevole cooperazione ove quest’ultima intenda procedere per ottenere un provvedimento che impedisca la divulgazione.
6.2 I Dati Riservati potranno essere divulgati ai dipendenti, agli agenti, ai legali dell’altra Parte nella misura in cui tali soggetti abbiano necessità di conoscerle e la Parte destinataria dovrà garantire che detti soggetti trattino tali dati riservati in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.
6.3 Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza che risultino idonee ad impedire la perdita l’alterazione dei Dati Riservati ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura e copiatura degli stessi da parte di qualsivoglia terzo.
6.4 Ai fini del presente Accordo, i Dati Riservati non comprendono (i) le informazioni che una Parte è stata autorizzata in forma scritta dall’altra Parte a divulgare senza alcuna restrizione; (ii) le informazioni che erano legittimamente in possesso di una Parte o, comunque, conosciute dalla stessa prima della ricezione di dette informazioni dall’altra Parte; (iii) le informazioni che sono state legittimamente divulgate nei confronti dell’altra Parte da un terzo che fosse legittimamente in possesso delle stesse (iv) le informazioni che sono o che divengano di dominio pubblico senza alcuna violazione degli obblighi di confidenzialità gravanti sulla Parte interessata ai sensi dell’Accordo.
6.5 L’obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del presente Accordo.
6.6 Ciascuna Parte risponde, con diretta assunzione di responsabilità verso l’altra, di eventuali inadempimenti a quanto previsto dal presente articolo ad essa imputabili, garantendo sin d’ora di manlevare e tenere indenne l’altra Parte, anche ai fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, tenendo su di sé ogni onere, danno o conseguenza pregiudizievole che dalle stesse ne potesse derivare.
ART. 7
TUTELA DEI DATI PERSONALI
7.1 Ciascuna Parte tratterà i dati personali eventualmente ricevuti dall'altra nell’ambito del presente Accordo in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con l’Accordo stesso e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali e dalla normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.
7.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare, per quanto di propria competenza, le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Le Parti si impegnano altresì a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso all’Accordo.
7.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o soggetti interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alla citata normativa.
ART. 8 LEGGE APPLICABILE
8.1 Il presente Accordo (come qualsiasi obbligazione anche non contrattuale derivante dal medesimo) è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.
ART. 9
FORO COMPETENTE
9.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o, comunque, ad esso relativa (inclusa qualsiasi controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali) sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.
9.2
ART. 10 COMUNICAZIONI E INDIRIZZI
10.1Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi comunicazione in forza del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
Se a XXX.XX XXX.XXXX.: xxx-xx@xxxxxxxxx.xx
Se all’Ordine degli Ingegneri di Ancona: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
10.2È fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione all’altra parte
XXX.XX.XXX.XXXX. ORDINE INGEGNERI ANCONA
Legale rappresentante Il legale rappresentante
1) Copia Cliente – 2) Copia Confidi
TRASPARENZA FOGLIO INFORMATIVO
Mod. SCDINFOCN3_B_2
MUTUO CHIROGRAFARIO tipo “BULLET SISMA 2016 PROFESSIONISTI”
Vers. N. 2 aggiornato al 17/03/2020
INFORMAZIONI SUL CONFIDI
XXX.XX. S.c.
Capitale Sociale €. 41.095.125 i.v. al 31.12.2018
Sede legale in: Xxx Xxxxx, 0 – 60131 Ancona Telefono 071 - 0000000 – Fax 071 - 0000000 E-mail: xxx-xx@xxxxxxxxx.xx sito internet: xxx.xxx-xx.xx
N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona e C.F. e Partita IVA n. 01422550424 REA n. 130141 Numero di iscrizione all’elenco della Banca d’Italia di cui all’art. 106 T.U.B. al n. 19523.0
Compilare nel caso di offerta fuori sede
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:
nome: qualifica(dipendente,agente,altro..)
Iscritto all’Albo/Elenco: con provvedimento n. del
telefono: e-mail:
CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO “BULLET”
Il FINANZIAMENTO “BULLET” è un finanziamento chirografario a medio termine destinato ai professionisti la cui durata minima è di 24 mesi, con
rientro del capitale ed interessi in un'unica soluzione. Fermo restando le modalità di rimborso in una rata unica, comprensiva di capitale e interessi, l’erogazione avviene in un'unica soluzione entro un termine massimo di 7 giorni dalla data di stipula. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa (facoltativa) a fronte dei rischi morte, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione, ricovero ospedaliero, invalidità totale permanente da infortunio (pario superiore al 60% sulla base della tabella INAIL)o Malattia .Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative chiedere informazioni al personale addetto del Confidi. XXX.XX SOC. Coop. opera con il Fondo Di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto il presente finanziamento/affidamento può essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità, da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi Legge 662/96 e successive modifiche. La garanzia può essere richiesta dalle Piccole e Medie Imprese(PMI) e dai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico; per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche ,reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Altro
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.
Rischio di tasso
Tasso fisso - Il mutuo chirografario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.
Ammissione socio
Per ottenere il mutuo di XXX.XX. S.c. il soggetto non deve necessariamente acquisire la qualità di socio. Qualora il soggetto decida di associarsi, lo stesso deve presentare la richiesta di ammissione a socio all’attenzione degli uffici del confidi con contestuale versamento delle azioni ordinarie e di quanto altro dovuto e previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.
La qualità di socio viene acquisita con delibera degli organi preposti e mantenuta sino al recesso o all’esclusione, a norma dello statuto sociale. Requisiti per la concessione da parte di XXX.XX. S.c. di questa tipologia di mutuo: clientela non privata, valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quanto può costare il Mutuo
Il TAEG sotto indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: diritti di segreteria, imposta sostitutiva e commissioni di mediazione ove presenti
Ipotesi “Linea Ordinaria”
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (4,02%)
Calcolato al tasso di interesse del 3,75% (parametro IRS 4 YEARS del 01-02-2020 pari a 0% maggiorato di uno spread pari a 3,75%) capitale di Euro
50.000 per la durata di 42 mesi, senza garanzia Confidi o FCG, scoring Sufficiente.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto le spese di assicurazione volontaria.
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente né il costo delle eventuali coperture di Fondi di controgaranzia. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati a XXX.XX. S.c. in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.
Importo massimo finanziabile | Euro 200.000 |
Durata minima | 24 mesi |
Durata massima | 42 mesi |
GARANZIA EVENTUALMENTE RICHIESTA A | - Altro Confidi |
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FONDI E CONFIDI Le relative commissioni dovute dal Cliente al Xxxxxxx Xxxxxxx sono trattenute all’atto dell’erogazione. | - Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96) - Fondo POR FESR Marche | |||
TASSI | ||||
Tasso di interesse nominale annuo Tasso Fisso | Il Tasso d’interesse è calcolato come applicazione dello spread all’IRS di periodo. La valuta per l’applicazione degli interessi passivi, decorre dal 7° giorno successivo alla data di stipula. | |||
Parametro di riferimento (tasso fisso) | L’IRS ("lettera" relativo all’euro, riferito alla durata del mutuo) viene acquisito da “Il Sole 24 ore” il giorno successivo al primo giorno lavorativo del mese ed applicato a tutte le sottoscrizioni che intervengono nel medesimo mese. Qualora il parametro di indicizzazione fissato (IRS) in contratto abbia o assuma segno negativo, il tasso d'interesse applicato sarà pari allo spread. Per le stipule che dovessero intervenire nei primi giorni del mese e per le quali non si dovesse ancora avere a disposizione il nuovo parametro, vigerà il parametro rilevato al mese precedente. | |||
Maggiorazione sul parametro di riferimento (Spread) | Lo spread è parametrato allo scoring assegnato, in base alla seguente tabella: | |||
LINEA ORDINARIA + LINEA GARANTITA DA FONDI DI TERZI | ||||
SCORING | SPREAD | |||
Eccellente | 3,15% | |||
Buono | 3,30% | |||
Sufficiente | 3,75% | |||
Mediocre | 4,15% | |||
Critico | 4,50% | |||
Tasso di ritardato pagamento (mora) | 2 punti percentuali in più del tasso contrattualizzato | |||
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | ||||
Diritti di Segreteria per Richiesta | Le spese sono recuperate all’erogazione del mutuo. I diritti di segreteria per richiesta sono a copertura delle spese sostenute dalla Cooperativa per la raccolta e sono riconosciuti a XXX.XX. S.c. al momento del conferimento dell’incarico a titolo di corrispettivo per l’attività necessaria ad eseguire l’incarico. I diritti di segreteria sono fissi e pari ad € 50,00. In nessun caso i diritti di segreteria vengono rimborsati. | |||
Informativa precontrattuale, testo contratto e preventivo con condizioni economiche | Gratuito | |||
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO | ||||
Spese invio estratto conto / documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati ed ai garanti: • in formato cartaceo • in formato digitale | Non prevista | |||
Produzione, spedizione o altre spese riconducibili a singole richieste del cliente | 10,00 euro | |||
Spese invio diffida | Non prevista | |||
Attestazione pagamento /dichiarazione di interessi pagati | Non prevista | |||
Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito | Non prevista | |||
Commissione per estinzione anticipata | Non prevista | |||
Commissione per conteggio per anticipata estinzione (nel caso in cui non si proceda all’estinzione) | Non prevista | |||
produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) ed alla surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità | Non previste | |||
PIANO DI AMMORTAMENTO | ||||
Tipo di ammortamento | Bullet | |||
Tipologia di rata | Rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento. | |||
Periodicità delle rate | Una sola rata al termine del piano di ammortamento | |||
Calendario per il calcolo interessi | Anno commerciale |
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Mod. SCDINFOCN3_B_2
Data | Valore EURIRS 5 anni |
${UltimiTreIrs} | ${UltimiTreIrsTasso} |
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito del Confidi xxx.xxx-xx.xx.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
IMPOSTA SOSTITUTIVA - Sul totale dell’importo del mutuo erogato come da disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE
L’iscrizione a socio da parte del professionista è facoltativa, in ipotesi di richiesta di ammissione si applicano le regole che seguono.
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Mod. SCDINFOCN3_B_2
Le azioni ordinarie da versare in caso di richiesta di mutuo sono pari al 3% del finanziamento in caso di operazione non garantita o garantita da fondi di terzi, 2% in caso di garanzia acquisita dal Fondo POR_ATI o all’1% in caso di Linea F.C.G. Le azioni ordinarie hanno un valore unitario di 25,82, l’importo da versare sarà arrotondato per eccesso, e comunque l’importo minimo da sottoscrivere è pari a € 258,20. La sottoscrizione di azioni implica il rispetto dello Statuto sociale e in ogni caso le azioni stesse non potranno essere liquidate al socio se non dietro richiesta di recesso. Il socio, se non ha in corso operazioni assistite dal Confidi, può fare richiesta di recesso secondo le regole previste nello Statuto Sociale. Il recesso può essere limitato dal consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l’acquisto o il rimborso delle azioni della società, previa la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza. Si rimanda a tutto quanto previsto dagli artt. 10, 15 e 18 dello Statuto Sociale.
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a fronte dei rischi morte o invalidità permanente per infortunio | Per le condizioni contrattuali, i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dal Confidi è necessario fare riferimento alle relative note informative ed alle condizioni generali di polizza disponibili presso tutte le Filiali. | |
TEMPI DI EROGAZIONE |
Durata dell’istruttoria: il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione di tutta la documentazione necessaria alla delibera e la stipula del contratto è pari a quindici giorni (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili al Confidi).
Disponibilità dell’importo: le somme sono erogate successivamente alla stipula del contratto dell’operazione entro un termine di massimo 7 giorni dalla data di stipula.
Qualora siano previste delle garanzie il cui perfezionamento richiede degli adempimenti successivi alla stipula (ad esempio: acquisizione di pegni), le somme saranno erogate successivamente al perfezionamento delle garanzie medesime.
Altro: non previsto.
RIMBORSO ANTICIPATO – PORTABILITA’ E RECLAMI
Rimborso anticipato
L'Impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente il mutuo, in linea capitale ed interessi, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori per ritardato pagamento, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dal Confidi in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui il Confidi fosse creditore.
Nessuna penale, compenso od onere aggiuntivo è dovuto al Confidi in dipendenza dell'estinzione anticipata.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario - nei casi previsti dalla normativa di riferimento - il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una persona fisica o una micro-impresa.
Procedure di Reclamo
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Impresa e il Confidi relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di Xxxxx, l’Impresa - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.
Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest’ultimo può presentare Reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: “Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx,0 xxx 00000 Xxxxxx o tramite mail al seguente indirizzo: xxx-xx@xxxxxxxxx.xx Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 30 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:
- RICORSO All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)1. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca D’Italia o direttamente al Confidi2. XXX.XX. S.c. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l’accesso all’ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE3, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un’azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell’art. 84 del D.L. 69/2013, pena l’improcedibilità della relativa domanda, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all’ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l’applicabilità dell’art. 20 c.p.c.
LEGENDA | |
Bullet | è un finanziamento chirografario a medio termine la cui durata va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 42 mesi, con rientro di capitale ed interessi in un'unica soluzione . |
Ammortamento | E’ il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
Imposta sostitutiva | L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
Linea Ordinaria | Per Linea Ordinaria si intende la pratica di finanziamento senza la garanzia di altri fondi |
Linea F.C.G. | Per Linea F.C.G. si intende la pratica di finanziamento assistita dalla copertura del Fondo Centrale di Garanzia |
PMI | Si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall’Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, |
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
1 Cfr. Provvedimento della Banca D’Italia del 18 giugno 2009 recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari”.
2 Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D’Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.
3 D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.
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Mod. SCDINFOCN3_B_2
Risoluzione | Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito. |
Scoring | Valutazione del merito creditizio dell’operazione in richiesta eseguito mediante valutazione della solidità finanziaria dell’impresa e della valutazione dell’operazione proposta. |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dal Confidi non sia superiore. |
Valuta | Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria. |
ATTESTAZIONE DEL CLIENTE
Il sottoscritto ${NomeCognomeTit}
in proprio/in qualità di legale rappresentante dell’azienda ${Denominazione} dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all’A.B.F (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF; dichiara inoltre di aver, in luogo del contratto, visionato e sottoscritto un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il contratto definitivo verrà consegnato prima della sua sottoscrizione in quanto la determinazione da parte del Confidi delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un’istruttoria.
Data ${dataStampa} Firma
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Mod SESTCON_CD_1s
- Interessi di mora
La XXX.XX. S.c., per ogni somma dipendente dal presente contratto a lei dovuta a titolo di rimborso di capitale ma, non di interessi, e non pagata dal MUTUATARIO, applicherà di diritto a partire dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora per ritardato pagamento, anche in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il MUTUATARIO, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell'interesse corrispettivo, l'interesse di mora nella ragione di 2 punti percentuali in più del tasso, di cui al precedente art. 2, a decorrere da tale ultima data e fino al giorno dell’effettivo pagamento. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.
- Estinzione anticipata
Il MUTUATARIO in ogni momento potrà restituire anticipatamente il capitale mutuato in tutto o in parte. Tale facoltà potrà essere esercitata dal MUTUATARIO inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale di XXX.XX. S.c. o tramite PEC.
La XXX.XX. S.c. si impegna a fornire al MUTUATARIO, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta apposito conteggio di rimborso anticipato con l’indicazione dell’importo e del termine entro il quale il MUTUATARIO dovrà provvedere al pagamento attraverso bonifico bancario alle coordinate ivi indicate. Nessun compenso di cui all'art. 40, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, è dovuto sul capitale restituito anticipatamente.
- Obblighi della parte finanziata
Il MUTUATARIO si obbliga:
(a) a rilasciare contestualmente tutte le garanzie e/o impegni concordati;
(b) a utilizzare il finanziamento unicamente per lo scopo previsto e a fornire, a richiesta di XXX.XX. S.c., la relativa documentazione;
(c) a fornire immediatamente alla XXX.XX. S.c., nei quindici giorni dalla richiesta di quest’ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia, informazione o dato sulle proprie condizioni patrimoniali finanziarie ed economiche;
(d) a inviare alla XXX.XX. S.c. dietro richiesta il bilancio annuale del MUTUATARIO con la relativa nota integrativa, relazione degli Amministratori e dei Sindaci e relazione della società di revisione, ove esistente;
(e) a comunicare immediatamente alla XXX.XX. S.c. ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, produttivo, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa pregiudicarne la capacità operativa o possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria del MUTUATARIO, ivi compreso la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’Art. 2447 – bis e seguenti cc;
(f) ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
(g) a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del conto corrente di addebito indicato all’art.1 del presente contratto;
(h) ad autorizzare XXX.XX. S.c. all’addebito in via continuativa attraverso la sottoscrizione del mandato SEPA
- Indilazionabilità degli obblighi
L’obbligo del MUTUATARIO di pagare alla scadenza fissata le somme tutte dovute a titolo di rimborso capitale ed a titolo di interessi e più in genere l’adempimento degli obblighi tutti di cui al presente Contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche in caso di contestazione, pure giudiziale, da parte del MUTUATARIO stesso o comunque sorta fra le PARTI.
- Imputazione dei pagamenti
Salvo diversa determinazione della XXX.XX. S.c., qualsiasi versamento dal Mutuatario o comunque qualsiasi incasso verrà imputato ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1194 cod. civ. a decurtazione delle spese, degli interessi e, per la residua parte, del capitale.
- Veridicità della documentazione presentata
Il MUTUATARIO, o chi per essa, dichiara e conferma la veridicità di tutta la documentazione presentata e delle comunicazioni scritte rilasciate.
- Decadenza del beneficio del termine - risoluzione del contratto
In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale delle obbligazioni di seguito indicate la XXX.XX. S.c. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto e la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO e ciò senza necessità alcuna di costituzione in mora in caso di:
· mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso del mutuo in linea capitale e pagamento degli interessi e degli eventuali accessori;
· mancato rimborso spese, spese legali, tasse ed imposte;
Identica facoltà di risolvere il contratto e dichiarare Il MUTUATARIO decaduto dal beneficio del termine è riconosciuta alla XXX.XX. S.c. nei casi di seguito elencati:
· l'apertura, a carico del MUTUATARIO e degli eventuali garanti, di procedure concorsuali (di cui al X.X. 00 marzo 1942 n. 267) e successive modificazioni;
· i protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali, volontarie, preesistenti o sopravvenute, a carico del MUTUATARIO e degli eventuali garanti e che, a giudizio della XXX.XX. S.c., possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito;
· il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C.;
· la mancata rispondenza a realtà delle situazioni, dati e conti esposti alla XXX.XX. S.c. tanto in sede di richiesta o di istruttoria per la concessione del presente mutuo, quanto successivamente;
· il verificarsi di cambiamenti o eventi tali da modificare l'attuale assetto giuridico e amministrativo del MUTUATARIO o da incidere comunque sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria, economica o tecnica e che, a giudizio della XXX.XX. S.c., possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito
· quando il MUTUATARIO o gli eventuali garanti vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Interbancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la XXX.XX. S.c..
Tutte le garanzie prestate dal MUTUATARIO, sia se costituite con il presente atto, sia quelle costituite con atti autonomi nonché quelle successivamente acquisite da XXX.XX. S.c. restano valide.
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Mod SESTCON_CD_1s
Il MUTUATARIO, in ogni caso di risoluzione del contratto di mutuo, dovrà corrispondere immediatamente ad XXX.XX. S.c. il residuo debito in linea capitale, rate insolute, oltre gli eventuali interessi corrispettivi maturati, spese ed accessori, nonché gli interessi di ritardato pagamento calcolati dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la suddetta risoluzione fino all'estinzione del debito.
- Effetti della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione del contratto e/o dal recesso del contratto
Verificandosi le suindicate ipotesi la XXX.XX. S.c. è legittimata a dichiarare la PARTE FINANZIATA decaduta dal beneficio del termine, ovvero a risolvere il contratto ipso iure, dandone comunicazione al MUTUATARIO con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, con il conseguente obbligo per la PARTE FINANZIATA di provvedere immediatamente al rimborso alla XXX.XX. S.c. dell’intero importo in linea capitale, oltre ad interessi corrispettivi maturati, interessi di mora calcolati al tasso e secondo le modalità previste nei precedenti Artt. 3 e 4, oneri, accessori e quant’altro dovuto, xxxxx ed impregiudicati restando i diritti della XXX.XX. S.c. nei confronti di altri obbligati.
- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
La XXX.XX. S.c. può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. La XXX.XX. S.c. comunica qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Il MUTUATARIO può recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione della modifica unilaterale comunicata dalla XXX.XX. S.c., corrispondendo alla stessa quanto dovuto per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se Il MUTUATARIO non recede entro la data prevista per l’applicazione della modifica, essa si intende approvata ed efficace.
- Efficacia dei libri contabili di XXX.XX. S.c.
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della XXX.XX. S.c. costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla stessa verso la PARTE FINANZIATA in dipendenza del presente Contratto.
- Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo e atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le PARTI eleggono domicilio, quanto alla XXX.XX. S.c., presso la sua sede, quale in epigrafe indicata, e il MUTUATARIO all'indirizzo sopra indicato ovvero a quello fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione.
Quando il mutuo è intestato a più persone - in mancanza di diverso accordo scritto - le comunicazioni della XXX.XX. S.c. sono effettuate all'indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla XXX.XX. S.c., con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Eventuali modifiche dell'indirizzo possono essere comunicate a XXX.XX. S.c. anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
- Trattamento tributario e spese contrattuali
Le spese connesse e conseguenti al presente contratto, suoi antecendenti e conseguenti ivi comprese le spese legali che la XXX.XX. S.c. dovesse sostenere in conseguenza dell'inadempimento del MUTUATARIO, nonché gli oneri tributari di qualsiasi natura, sono a totale carico del MUTUATARIO medesimo in quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso dovrà mai gravare sulla XXX.XX. S.c..
Il MUTUATARIO dichiara che il finanziamento RIENTRA nella fattispecie assoggettata all'aliquota dell'imposta sostitutiva dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) ai sensi dell'art. 1 bis comma 6 del D.L. 168/04 convertito dalla Legge 191/04 in quanto viene erogato per finalità indicate al precedente art. 1, sollevando la XXX.XX. S.c. da ogni accertamento in merito.
L'importo relativo al predetto trattamento tributario e alle spese sono corrisposti dal MUTUATARIO contestualmente all'erogazione del mutuo da parte della XXX.XX. S.c. è fatta salva, quanto al ripetuto trattamento tributario, ogni eventuale necessaria integrazione e rimossa comunque qualsiasi eccezione al riguardo.
- Foro competente
I rapporti derivanti dal presente contratto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello di Ancona.
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SCORING | SPREAD |
Eccellente | 3,15% |
Buono | 3,30% |
Discreto | 3,50% |
Sufficiente | 3,75% |
Mediocre | 4,15% |
Critico | 4,50% |
SCHEDA PRODOTTO CREDITO DIRETTO – PROFESSIONISTI
Beneficiari | Tutti i liberi professionisti iscritti all’Albo ed elenco speciale previsto dal D.L. 189/2016 |
Tipo Prodotto | Anticipazione Contributi Pubblici per spese professionisti relativamente ai lavori sisma |
Tipologia Finanziamento | “Bullet” |
Modalità di pagamento | Il pagamento del capitale e degli interessi avviene in un’unica soluzione a scadenza |
Importo | Min € 5.000 Max € 200.000 (l’importo concedibile sarà pari massimo al 80% dell’importo imponibile relativo all’onorario tecnico per l’attività professionale inerente la progettazione) |
Durata | 24 mesi |
Condizioni | - Xxxxxxx importo dei lavori per ogni professionista € 25 Mln |
Condizioni economiche e trattenute applicate | |
Diritti di Segreteria per richiesta | 50 Euro |
Diritti di Segreteria per spese sostenute | Non previste |
Imposta Sostitutiva | 0.25% sull’erogato |
Tasso applicato | IRS di periodo + Spread. In caso di parametro IRS negativo, il tasso sarà pari allo spread. |
Commissione di Erogazione | Non prevista |
Controgaranzie | Tutte le tipologie di controgaranzia applicabili (Por Ati Regione Marche – FCG) |
Azioni da versare | Non è necessario associarsi al Confidi. Qualora il professionista si associ al Confidi le azioni da versare sono indicate nel foglio informativo del prodotto. |
Penale estinzione anticipata | Non prevista |
Proroga | Viene prevista la possibilità di una proroga per massimo ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni di tasso (non vengono previste ulteriori spese). |
Trascorso il periodo di proroga è possibile o estinguere la linea tramite il pagamento del capitale ed interessi o richiedere eventuale ammortamento tramite finanziamento diretto ordinario con durata da concordare (max 60 mesi). | |
Tasso di mora per inadempimento | Tasso contrattuale + 2,00% |
Modalità operative | Per l’operatività e la documentazione necessaria si fa riferimento all’Accordo di collaborazione sottoscritto |
Deroghe | Eventuali deroghe devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Direttore Generale |