COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 17/07/2018
FATTO
In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29 aprile 2005 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14 aprile 2009, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede accertarsi il proprio diritto a conseguire le commissioni e gli oneri assicurativi non maturati, oltre interessi e spese.
Costituitosi, l’intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:
- la trasparenza delle condizioni economiche descritte nel regolamento contrattuale, nel documento di sintesi e nella documentazione informativa precontrattuale; pertanto, asserisce la correttezza del proprio operato;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, l’avvenuto rimborso dell’importo pari ad € 109,50, benché lo stesso non fosse dovuto in quanto non previsto dalle condizioni contrattuali approvate e sottoscritte dal ricorrente;
- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura up front delle stesse;
- con riferimento al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, competendo esclusivamente alla compagnia assicurativa la determinazione dell’an e del quantum debeatur. Inoltre, l’intermediario sostiene che al caso de quo non si applichino né le disposizioni di cui al regolamento Isvap 35/2010 né la legge 221/2012, in quanto l’estinzione anticipata è avvenuta in data 22/05/2009 e che, comunque, è intervenuta la prescrizione ex art. 2952 c.c. (nella sua previgente formulazione).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, la parte resistente confida nel rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente sostiene:
- che, a fronte dell’opacità delle clausole contrattuali relative alle commissioni di intermediazione e alle commissioni bancarie, le stesse devono ritendersi interamente recurring;
- che, in ragione del collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, sussiste la legittimazione passiva della parte convenuta in ordine alla richiesta di rimborso. Inoltre, afferma che, in difetto di una chiara indicazione ex ante in ordine al ristori della commissione assicurativa, detto costo deve essere rimborsato secondo il criterio pro rata temporis, pena la violazione delle disposizioni di trasparenza.
DIRITTO
Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, avanzata dal ricorrente in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento de quo, la parte resistente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto, richiamando a tal fine le previsioni di cui all’art. 2952 c.c., nella sua previgente formulazione (”Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”).
Tuttavia, con riguardo a controversie analoghe alla presente, questo Arbitro, con orientamento che si applica anche nel caso in esame, non ha accolto tale eccezione: ad esempio, Collegio di Napoli, decisone n. 2180/2016 ha statuito che “[…] Il resistente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto del ricorrente al rimborso del premio assicurativo stante il decorso del termine biennale di prescrizione stabilito dall’art. 2952
c.c. per “gli altri diritti derivanti dal rapporto di assicurazione”. L’eccezione tuttavia va disattesa in considerazione della circostanza, già più volte ribadita da questo Collegio, che la prescrizione breve di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. trova applicazione solo con riguardo ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo (cfr. per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 18 febbraio 2010, n. 3913; Cass., 26 luglio 2002, n. 11052; per questo Collegio, tra le altre, dec. nn. 4481/13; 2441/2012; 5725/2015) che nella specie è costituito dalla fattispecie di cui all’art. 125 sexies, comma 1, t.u.b.[…]”.
Occorre altresì soffermarsi sulla legittimazione passiva dell’intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che ogni contestazione in argomento “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall’Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l’accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l’intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all’intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il
collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall’art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell’intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all’accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l’obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell’intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”. Questo Arbitro, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e gli oneri assicurativi – nei limiti del premio netto -, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.
Conseguentemente, considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 47ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 574,14 a titolo di commissioni bancarie; in euro 2.036,39 a titolo di commissioni intermediazione, da cui detrarre l’ammontare già riconosciuto di euro 109,50, ed in euro 616,17 a titolo di oneri assicurativi.
Complessivamente, pertanto, si accerta l’obbligo per l’intermediario di corrispondere al ricorrente l’ammontare di euro 3.117,20, oltre interessi legali dal reclamo.
Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda (e v., Coll. coord., n. 4618/2016), secondo gli orientamenti di questo Arbitro.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.117,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1