Modulo Copertura Casa Locatario
Modulo Copertura Casa Locatario
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Edizione luglio 2020
Mod. 186321-014-072020
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Edizione luglio 2020
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Copertura Casa Locatario
Caro Cliente,
il Modulo Copertura Casa Locatario integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel Modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture del Modulo
• SEZIONE III (Artt. 11 - 16) – Norme relative alla gestione del sinistro
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo
Copertura Casa Locatario abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione,che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato
Indice
PREMESSA
SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO
Art.1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 1 di 18
Art.1.1 Rischio locativo Pag. 1 di 18
Art.1.2 Ricorso terzi da incendio Pag. 2 di 18
Art.1.3 Assistenza all'abitazione Pag. 2 di 18
1.3.1 Interventi di artigiani e tecnici Pag. 2 di 18
1.3.2 Altri interventi Pag. 3 di 18
Art.1.4 Incendio contenuto Pag. 4 di 18
Art.1.5 Altri eventi al contenuto Pag. 5 di 18
1.5.1 Fenomeni atmosferici Pag. 5 di 18
1.5.2 Atti dolosi di terzi Pag. 5 di 18
1.5.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 5 di 18
1.5.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 5 di 18
1.5.5 Fenomeni elettrici Pag. 5 di 18
Art.1.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto Pag. 5 di 18 Art.1.7 Dolo e colpa grave
Art.2. CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 6 di 18
Art. 2.1 Ricorso terzi da incendio Pag. 6 di 18
2.1.1 Soggetti non assicurati (Terzi) Pag. 6 di 18
2.1.2 Eventi non assicurati Pag. 6 di 18
Art.2.2 Assistenza Pag. 6 di 18
2.2.1. Invio di un termoidraulico/tecnico del gas Pag. 6 di 18
2.2.2. Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza Pag. 6 di 18 Art. 2.3 Incendio Contenuto e altri eventi al Contenuto Pag. 7 di 18
2.3.1 Fenomeni atmosferici Pag. 7 di 18
2.3.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 7 di 18
2.3.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 7 di 18
2.3.4 Fenomeni elettrici Pag. 7 di 18
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 7 di 18
Art. 3.1 Ricorso Terzi Pag. 7 di 18
Art. 3.2 Altri eventi al Contenuto Pag. 7 di 18
3.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 7 di 18
3.2.2 Atti dolosi di terzi Pag. 8 di 18
3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 8 di 18
3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 8 di 18
3.2.5 Fenomeni elettrici Pag. 8 di 18
3.2.6 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto Pag. 8 di 18
Art.4. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 8 di 18
Art.5. RINUNCIA ALLA RIVALSA Pag. 8 di 18
Art.6. DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI Pag. 9 di 18
Art.7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 9 di 18
Art.8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO Pag. 9 di 18
Art.9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 9 di 18
Art.10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO Pag. 10 di 18
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio Pag. 10 di 18
Art. 10.2 cambio dell'abitazione, trasloco Pag. 10 di 18
SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
Art.11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 10 di 18
Art. 11.1 Denuncia del sinistro Pag. 10 di 18
Art. 11.2 Ricorso Terzi Pag. 10 di 18
Art.11.3 Incendio e altri eventi Pag. 11 di 18
Art.11.4 Assistenza Pag. 11 di 18
Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno Pag. 11 di 18
Art.11.6 Mandato dei periti Pag. 12 di 18
Art.11.7 Determinazione del danno Pag. 12 di 18
11.7.1 Contenuto (Valore a nuovo) Pag. 12 di 18
11.7.2 Primo rischio assoluto Pag. 12 di 18
Art.11.8 Applicazione delle franchigie Pag. 12 di 18
Art. 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 13 di 18
Art. 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 13 di 18
Art. 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 13 di 18
Art. 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO Pag. 13 di 18
Art. 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 13 di 18
GLOSSARIO Pag. 14 di 18
Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI Pag. 17 di 18
SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO
PREMESSA
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo COPERTURA CASA LOCATARIO (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, sottoscrivendo apposita Appendice Contrattuale, e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.
NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO
Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per conto di altri assicurati le seguenti garanzie:
• Rischio locativo
• Ricorso terzi da Incendio
• Assistenza
• Incendio Contenuto
• Altri eventi al Contenuto
Sulla stessa polizza sono assicurabili fino ad un massimo di 10 immobili di proprietà o in locazione.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture
ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO
Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario.
danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio una candela lasciata accesa da parte del locatario che provoca un incendio all'interno dell'abitazione
Art. 1.1 Rischio Locativo
Facciamo chiarezza sul rischio locativo
Quando il locatario (affittuario) o conduttore di un immobile acquista delle coperture come locatario di un’abitazione non ha tutte le coperture di cui usufruisce il proprietario che avrà acquistato invece coperture come proprietario di una abitazione.
Questo significa che se ad esempio in una abitazione in locazione si guasta l’impianto elettrico che causa danni all’appartamento, il locatario che ha sottoscritto il presente Xxxxxx non può chiedere il risarcimento dei danni al fabbricato.
La Compagnia paga in base alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, i danni materiali e diretti causati all'abitazione in locazione nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a seguito di Incendio, Esplosione e Scoppio di beni di sua proprietà.
xxxxx: si intendono tutti i soggetti diversi dal coniuge o la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che conviva con l'Assicurato in modo continuativo ed i minori in
affidamento familiare incendio: la cui origine deriva da un bene del Conduttore. Un esempio può essere il cortocircuito causato da un elettrodomestico che provoca un
incendio al fabbricato
Art. 1.2 Ricorso terzi da incendio
La Compagnia, entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, risarcisce le somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile dei danni materiali e diretti ai loro beni provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o da lui posseduti. Sono compresi i danni che derivano dall'aver provocato a terzi l'interruzione o la sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
Sono inoltre compresi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze.
Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.
Facciamo chiarezza su scoppio ed esplosione
Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l’esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura.
Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati Scoppio.
Art. 1.3 Assistenza all'abitazione
da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di
acqua calda sanitaria
acque nere: sono quelle che contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico
La Compagnia, per il tramite di IMA Italia Assistance S.p.A. (nel seguito la “Struttura Organizzativa”), fornisce le seguenti prestazioni di assistenza.
1.3.1. Interventi di artigiani e tecnici
a) invio di un fabbro, un idraulico o un elettricista per interventi urgenti in caso di:
• danneggiamento dei mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto, tentato o consumato, oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato
• rottura, otturazione o guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato , che provochino allagamento o mancanza di erogazione d'acqua
• guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.
La copertura è valida 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente, nel caso di invio di un fabbro.
b) Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocato da furto o tentato furto.
La Struttura Organizzativa manda un vetraio entro 24 ore dalla segnalazione, esclusi sabato, domenica e i giorni festivi.
c) Invio di un termoidraulico/tecnico del gas in caso di:
• fuga di gas all'interno dell'abitazione
7 giorni su 7 e 24 ore
• mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura.
La Struttura Organizzativa manda un termoidraulico/tecnico del gas
su 24, compresi i giorni festivi, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore.
d) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza
in caso di:
• allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato.
e) Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.
La prestazione è attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Le prestazioni di assistenza di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono fornite non più di tre volte per annualità di polizza e in ogni caso:
- l 'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, precisare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico
- la Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria
- la Struttura Organizzativa paga il costo di uscita della prima ora di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 300 euro IVA inclusa per sinistro. Se, per cause che non dipendono dalla volontà della
Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento dello stesso importo.
1.3.2. Altri interventi
f) Soggiorno in albergo
Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese alberghiere di pernottamento fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro e per annualità di polizza.
Quando un’abitazione può essere definita inagibile?
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:
- crollo parziale totale dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali e/o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali
- mancanza dell’impianto di riscaldamento
- mancanza dell’impianto idrico
- mancanza dell’impianto elettrico
- mancanza totale/parziale di pavimenti
- mancanza totale/parziale di serramenti
- necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d’acqua
- immobile in fase di ristrutturazione (con permesso di costruzione)
da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico
da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico
g) Rientro anticipato
Se l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio
fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro.
h) Invio di una guardia giurata
In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata.
La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.
i) Invio collaboratore domestico
Se l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico entro i 2 giorni successivi alla segnalazione, pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per
sinistro e per annualità di polizza.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Xxxxx o tentato Furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.
implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. L'implosione è un collasso verso l'interno
bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono
dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte) con caratteristiche costruttive e mezzi di
chiusura identici a quelli dell'abitazione di cui costituiscono la
pertinenza
j) Ricerca di artigiani qualificati
In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria e per altri casi simili, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:
• fabbro
• idraulico
• elettricista
• vetraio
• riparatore di elettrodomestici
• riparatore di sistemi di telefonia
• muratore
• piastrellista
• tinteggiatore
• operatore spurghi.
Entro 24 ore dalla richiesta, il fornitore del servizio contatterà l'Assicurato per i necessari accordi.
k) Informazioni legali e burocratiche
Se l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia eccetera) può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.
Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Art. 1.4 Incendio Contenuto
La Compagnia paga un indennizzo in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al Contenuto causati da:
a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio anche se avvenuti all'esterno del fabbricato
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
e) bang sonico
a) urto di veicoli stradali o natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà dell'Assicurato
f) fumo, gas e vapori
g) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.
Il Contenuto è l'insieme dei beni per uso domestico e personale che si trovano all'interno dell'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze nonché degli impianti di prevenzione e allarme.
Sono compresi inoltre:
a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli, anche solo parzialmente, d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro e/o di platino o con pietre preziose
c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.
Sono compresi i beni per uso professionale, se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa.
Fabbricato e Contenuto
Per Fabbricato si intendono tutti gli impianti fissi, per Contenuto s'intendono invece tutte le cose mobili che nell'abitazione sono rimovibili.
Fanno parte del Fabbricato ad esempio la caldaia, i sanitari, e i pavimenti Fa parte del Contenuto ad esempio l’arredamento
Art. 1.5 Altri eventi al Contenuto
acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento
dell'abitazione
da sapere: le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in
questa casistica maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il
condominio
apparecchiature domestiche: si intendono tutti gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie
fatto di terzi: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore
dell'installatore
da sapere: ad esempio i danni causati dall'uso di un estintore per
fermare un incendio
La Compagnia paga un indennizzo per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, In base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, causati dagli eventi descritti di seguito:
1.5.1 Fenomeni atmosferici
a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
c) precipitazioni atmosferiche.
Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze e i danni devono essere provocati dalla loro azione immediata e diretta.
1.5.2 Atti dolosi di terzi
Sono gli atti commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.
In questi casi la Compagnia paga l'indennizzo anche per i guasti causati dalle forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi.
1.5.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
È la fuoriuscita dell'acqua causata da:
a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato.
e) rottura accidentale di tubature interrate
1.5.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
Nei casi in cui le apparecchiature siano collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, è la fuoriuscita d'acqua causata da:
a) guasto, rottura o difetto
b) occlusione, rigurgito e trabocco
c) fatto di terzi
1.5.5 Fenomeni elettrici
Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) ad apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto.
Art. 1.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto
La Compagnia inoltre paga un indennizzo:
a) per i danni che dipendano da guasti causati per impedire o limitare il danno
b) per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro
c) per le spese per traslocare e ricollocare il contenuto fino a 1.500 euro per sinistro
d) per le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro per sinistro
e) per le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distruttifino a 500 euro per sinistro.
Art. 1.7 Dolo e colpa grave
Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato e del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.
Dolo e colpa: facciamo chiarezza
Il dolo sussiste quando l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.
La colpa, invece, sussiste quando l’autore del reato non ha volontariamente causato i danni, ma l’evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.
ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.1 Ricorso terzi da incendio
2.1.1 Soggetti non assicurati
Non sono considerati terzi i seguenti soggetti:
• il coniuge, la persona unita civilmente, Il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che conviva con l’Assicurato in modo continuativo
• i minori in affidamento familiare, finché dura l’affidamento.
I danni causati dall’assicurato a tali soggetti, pertanto, non sono pagati.
2.1.2 Eventi non assicurati
La copertura non comprende i danni:
a) a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto esplicitamente assicurato
b) conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo
c) da fuoriuscita di liquidi
Art. 2.2 Assistenza
2.2.1. Invio di un termoidraulico/tecnico del gas
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti per:
a) interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
b) guasti delle tubature a monte del contatore.
2.2.2. Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza
La prestazione non è garantita per:
a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchio (per esempio alla lavatrice) o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
b) sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
c) i costi relativi ai danni materiali al Contenuto e al Fabbricato causati dallo spargimento di acqua.
In ogni caso, le prestazioni legate all'Assistenza, non sono erogate in caso di:
a) guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
b) terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
c) dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge
d) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni sopra elencate, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
Le spese sostenute dall'Assicurato e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno restituite.
Art. 2.3 Incendio Contenuto e altri eventi al Contenuto
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
d) di smarrimento e di sottrazione in genere, di Furto e/o Rapina
e) ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
f) indiretti o che non riguardino la materialità dei beni assicurati
g) causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.
2.3.1 Fenomeni atmosferici
Non sono rimborsati i danni al contenuto causati da:
a) inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate
b) formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua
c) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
d) gelo
e) rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
Non sono rimborsati i danni al contenuto collocato:
a) all'aperto
b) all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.
2.3.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
Non sono rimborsati i danni al contenuto causati da:
· umidità e stillicidio
· insufficiente smaltimento dell’acqua piovana o da occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (es il pluviale intasato dagli aghi di pino che non permette il corretto deflusso dell'acqua)
· rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
· rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
2.3.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
Non sono rimborsati i danni all’elettrodomestico.
2.3.4 Fenomeni elettrici
Non sono rimborsati i danni al contenuto:
a) causati da difetti dei materiali o di costruzione
b) dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione
c) subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi
ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art. 3.1 Ricorso terzi
I danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi sono rimborsati, per ogni sinistro, fino ad un importo pari al 10% del Massimale indicato nel Modulo di polizza.
I danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, dovuti a responsabilità dell'Assicurato, sono rimborsati fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il Rischio Locativo
per sinistro e per annualità di polizza.
Art. 3.2 Altri eventi al Contenuto
bagnamento: si intende infiltrazione di
acqua piovana
3.2.1 Fenomeni Atmosferici
La Compagnia paga:
rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
- I danni dovuti al bagnamento del contenuto solo se avvenuti a seguito di brecce,
DOVE VALGONO LE COPERTURE
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario
franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato. È indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale per ciascuna garanzia e non è
modificabile
- i danni causati dal crollo totale o parziale del Fabbricato, provocato direttamente dal peso della neve, fino ad un importo pari al 50% della somma assicurata
per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza.
La garanzia è valida solo se la costruzione è conforme alle norme relative ai
sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.
sono rimborsati fino ad un importo pari al 50% della
3.2.2 Atti dolosi di terzi
I danni dovuti ad atti di terrorismo
somma assicurata per il Contenuto.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.
3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
La Compagnia paga, per ciascun sinistro e per annualità di polizza, i danni causati da:
a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento al servizio del Fabbricato, fino a 30.000 euro
b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine, fino a 30.000 euro
c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino a 2.500 euro
d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino a 2.500 euro
e) rottura accidentale delle tubature interrate fino a 2.500 euro
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.
3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, dovuta a:
a) guasto, rottura o difetto
b) occlusione, rigurgito e trabocco
c) fatto di terzi
fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.
3.2.5 Fenomeni elettrici
La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a
apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto, fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.
3.2.6 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto
La Compagnia paga:
assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro.
- le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo pari al 10% della somma
ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Le coperture del Modulo Locatario dell'Abitazione sono valide in Italia.
ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA
In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalersi nei confronti:
- dell'Assicurato/Cliente
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente
QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE e AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo tranne che nel caso di dolo dell'Assicurato.
ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI
Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare. come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.
In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO
La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.
In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.
In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.
In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Locatario e, se acquistati, dei Moduli Furto in casa, Terremoto Locatario e Alluvione Locatario finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.
ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Oltre a quanto già previso dalle Condizioni di assicurazione, se nascono controversie sull'ammontare del danno in caso di Incendio, Altri eventi, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell'Articolo 11.5 “Procedure per la valutazione del danno”.
La richiesta va inviata a:
Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx oppure all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure al numero di fax +39 011.093.10.62
DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario
ARTICOLO 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio
Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco
In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.
SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO
ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 11.1 Denuncia del sinistro
Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione)
Il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando una comunicazione scritta.
La comunicazione del sinistro può essere effettuata:
posta inviando la denuncia a
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Rami Elementari
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx inviando un fax al numero 000 000.00.00;
tramite mail all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; consegnando la denuncia al gestore in filiale.
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata
Art. 11.2 Ricorso terzi
Oltre alla denuncia, l’Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell’accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.
L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e, se la Compagnia lo richiede, deve rendersi disponibile ad una definizione amichevole della controversia.
Facciamo chiarezza su “l’Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità”
La copertura Ricorso Terzi tutela l’Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l’eventuale responsabilità dell’Assicurato.
Ad esempio, se l’incendio dell’immobile assicurato si propaga all’ immobile del vicino di casa, l’Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità
da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito
da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
limitare il danno
Art. 11.3 Incendio e altri eventi
Il Cliente o l'Assicurato devono:
a) sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o alla polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore, e trasmetterne una copia alla Compagnia
b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.
La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Residui del sinistro
Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:
- i componenti danneggiati, nel caso di fenomeno elettrico
- la tubazione danneggiata, nel caso di danno da acqua condotta
- le tegole del tetto danneggiate, nel caso di evento atmosferico
- gli arredi danneggiati dalle fiamme, nel caso di incendio
Art. 11.4 Assistenza
Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando il numero:
(dall'Italia): 800.124.124
(dall'estero): x00 00.00.00.00.00
indicando con precisione:
• nome e cognome
• indirizzo e luogo da cui si sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.
• la prestazione richiesta
• recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata - accompagnata dai documenti giustificativi a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.P.A.
Presso IMA Italia Assistance S.p.A. - Ufficio Assistenza Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Art. 11.5 Procedure per la valutazione del danno
In caso di Incendio ed altri eventi, l'ammontare del danno è determinato:
a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, insieme al Cliente o con una persona da lui designata
b) oppure, a richiesta di una delle parti, da due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel
modulo di polizza
valore dei residui: è il valore dei beni del contenuto che a seguito del sinistro non risultano danneggiati e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo
collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore
certo
valore nominale: ad esempio di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del
titolo stesso
la procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo
favore del titolo
azione cambiaria: è l'azione giudiziale che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente primo rischio assoluto: si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della
somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati
Art. 11.6 Mandato dei periti
In caso di Incendio ed altri eventi i periti devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto
c) verificare se l'Assicurato/Cliente ha mantenuto gli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nell'Articolo 11.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
In ogni caso, la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.
Art.11.7 Determinazione del danno
In caso di Incendio ed altri eventi, per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:
Art.11.7.1 Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente alle spese da sostenere per:
• riparare i beni danneggiati
• sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.
L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.
Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui Si precisa che:
a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento della collezione stessa
b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento
c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi
d) Per i titoli di credito:
• la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
• se è ammessa la procedura di ammortamento l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
e) Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non si effettua:
• per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
• per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.
Art.11.7.2 Primo rischio assoluto
In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo
Art.11.8 Applicazione delle franchigie
Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae la franchigia più elevata.
Se la Compagnia o il Cliente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.
ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
soddisfazione del danneggiato: ad esempio se in un processo penale di primo grado il danneggiato viene interamente soddisfatto, ma la causa viene appellata per altri motivi e, quindi si passa a un altro grado di giudizio, la Compagnia non garantisce assistenza nel processo di
appello
ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l’Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell’indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all’indennizzo o sulla sua quantificazione e se l’ammontare presumibile superi i 25.000 euro.
ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.
ARTICOLO 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO
Ricorso terzi
La Compagnia gestisce direttamente, in nome dell'Assicurato, le controversie relative ai danni causati a terzi sia in caso di processi civili/penali sia in caso di gestione extragiudiziale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Inoltre, la Compagnia garantisce l'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.
La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno a cui si riferisce l'azione legale. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
ARTICOLO 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l'indennizzo/ risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.
GLOSSARIO
APPARTAMENTO
Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per la eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, 00000.
CONTENUTO
L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.
Include anche:
• cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico
• preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose
• valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.
Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.
CONTENUTO DELLE DIPENDENZE
L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.
CONVIVENZA MORE UXORIO
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio
COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.
DIMORA ABITUALE
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.
DIMORA SALTUARIA
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.
DIPENDENZE
Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
FABBRICATO
I locali indicati nel Modulo di Polizza e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno.
Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa. Sono compresi:
• le opere murarie e di finitura
• le opere di fondazione o interrate
• gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al Fabbricato)
• gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi
• gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
• e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato. Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.
Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.
FRANCHIGIA
La parte di danno, che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.
IMPLOSIONE
L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
• cemento e cemento armato
• pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
• pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
• altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO
La banca Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione.
MODULI Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.
RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.
RESIDUO
È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.
SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.
SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di I.M.A. Italia Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.
VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
▪ per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
▪ per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.
VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene danneggiato, distrutto o sottratto secondo il comune commercio.
VILLA
Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.
ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI
Ricorso terzi | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Indennizzo | Franchigie Scoperti |
Ricorso terzi | Sono pagati i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. | 10% del massimale per interruzione di attività | - |
Sono pagati i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze | fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e per annualità di polizza | - |
Altri eventi al Contenuto | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Indennizzo | Franchigie Scoperti |
Fenomeni atmosferici | 50% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve | 500 euro | |
Atti dolosi | 50% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza | 200 euro | |
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | ▪ 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale ▪ 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine ▪ 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione ▪ 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo ▪ 2.500 euro per sinistro e per periodo di assicurazione per danni conseguenti a rottura di tubazioni interrate | 250 euro | |
Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | 200 euro | |
Fenomeni elettrici | 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | 250 euro |
Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Indennizzo | Franchigie Scoperti |
Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto | 10% della somma assicurata per il contenuto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata) | - | |
Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto | Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto | 1.500 euro per sinistro | - |
Spese per rimpiazzare il combustibile | 2.500 euro per sinistro | - | |
Spese per il rifacimento dei documenti personali | 500 euro per sinistro | - |