DIREZIONE CULTURA E SPORT
DIREZIONE CULTURA E SPORT
Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili Xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
di una programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva nello spazio estivo nel Parco dell’Argingrosso
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 2019/G/00098 del 12/03/2019, recependo la decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 4, e secondo quanto determinato con il provvedimento dirigenziale n 2020/DD/00352 che approva il presente Avviso, intende espletare una selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto in grado di realizzare nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre una programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva, nel Parco dell’Argingrosso, da individuare all’interno dell’area evidenziata nella foto allegata.
Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l’assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore.
Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione.
ART. 2 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
La durata dell’assegnazione dello spazio, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, sarà di anni quattro (2020-2021-2022-2023), previa verifica e valutazione, dopo ogni anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell’aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l’assegnazione dello spazio di cui trattasi.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:
1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove istituito. Il requisito dell’iscrizione a tale Registro, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’albo della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando. L’iscrizione è condizione per la partecipazione e per l’eventuale successiva assegnazione dello spazio;
3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche;
4. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile.
ART. 4 – SOGGETTI ESCLUSI
Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei confronti dell’Amministrazione comunale, salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, approvato dall’Amministrazione comunale stessa.
Non possono partecipare alla presente selezione i soggetti che, alla data di scadenza dell’avviso di cui all’ art.11 risultano già assegnatari di spazi estivi nel territorio del Comune di Firenze ;
ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1) Solo per gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
2) Solo per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all’albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale art. 4 D.Lgs. 117/2017, senza procedura di revoca.
ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
I soggetti partecipanti dovranno possedere il seguente requisito di ordine speciale:
- aver organizzato e/o realizzato, per almeno tre anni negli ultimi dieci anni (2010-2019), attività culturali da dichiarare sull’apposito Modulo A), con descrizione dettagliata dell’oggetto, titolo, periodo e luogo di svolgimento.
ART. 7 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione.
La proposta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della proposta e qualificato come mandatario, il quale sottoscriverà l’atto unilaterale d’obbligo (di cui all’art. 18) in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 devono essere possedute da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.
Il requisito di ordine speciale dell’avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.
Per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell’art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.
ART. 8 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all’art. 6 dell’avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Firenze in relazione alla programmazione culturale selezionata.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Non possono prestare avvalimento: i soggetti assegnatari di spazi estivi, e gli eventuali soggetti ausiliari con contratto di avvalimento in essere alla data di scadenza dell’ avviso di selezione;
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega, inoltre:
1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
ART. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE
I concorrenti interessati dovranno presentare una proposta culturale, ricreativa e/o sportiva, multidisciplinare con accesso libero che interessi le diverse fasce di età con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie che a titolo esemplificativo possa comprendere: serate con musica dal vivo o riprodotta, laboratori, attività ludico-sportive, attività di animazione, spettacoli teatrali, proiezioni di film.
Dovranno essere attivate collaborazioni con le Associazioni del territorio in modo da favorire una programmazione completa anche attraverso la creazione di attività e servizi durante tutto l’arco della giornata, in modo da poter migliorare la fruibilità dell’area da parte dei cittadini e dei frequentatori del parco.
La programmazione dovrà tener conto delle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente avviso.
Per eventi di particolare rilevanza culturale, il soggetto, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere una bigliettazione, le cui modalità dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale.
Il Comune di Firenze potrà utilizzare gratuitamente gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina.
ART. 10 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
I soggetti che intendono partecipare alla selezione, prima di presentare la domanda e la documentazione necessaria, dovranno obbligatoriamente effettuare, nei modi e nei tempi da concordare con la Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, un sopralluogo negli spazi di interesse.
A tale proposito si dovrà contattare entro le ore 13.00 del giorno 12/02/2020 il signor Xxxxxx Xxxxxx al numero 055/2625973 oppure all’indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx
ART. 11 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 18 febbraio 2020, pena l’esclusione, in un plico sigillato all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport e dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx, recante la denominazione “SPAZIO ESTIVO PARCO DELL’ARGINGROSSO”. Sul plico dovrà essere inoltre indicata la denominazione del soggetto proponente ed il proprio indirizzo PEC.
Si informa che l’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 17.00.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcun’altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.
I soggetti istanti potranno presentare un solo progetto.
Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze.
Non farà fede pertanto il timbro postale.
Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B).
BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE
La busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” dovrà contenere la domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all’allegato Modulo A) e solo per Associazioni/Fondazioni lo Statuto e l’Atto Costitutivo.
Nella domanda – Modulo A) - dovranno essere dichiarate le attività culturali, organizzate e/o realizzate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni (2010-2019), con descrizione dettagliata dell’oggetto, titolo, periodo e luogo di svolgimento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
La Domanda dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.
Nel caso di avvalimento, il plico dovrà, altresì, contenere:
Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all’ allegato Xxxxxx AV nonché il Contratto di Avvalimento.
BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE
La busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura “B – PROPOSTA CULTURALE”, dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:
1. relazione dettagliata della proposta culturale, ricreativa e/o sportiva, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso;
2. relazione descrittiva generale e rappresentazione di tutti gli allestimenti e delle funzioni complessive previste sull’intera area mediante planimetrie e/o rendering;
3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo: il personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione, segnaletica, servizi igienici, proposta illuminotecnica e fonica e quant’altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1., indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.
In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà:
- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.
ART. 12 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP, procederà, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
A. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta “A”) a quanto richiesto nel presente avviso;
B. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 13;
C. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
D. trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l’elenco dei soggetti ammessi alla selezione par la successiva fase di valutazione.
ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta “B”, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di selezione;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta progettuale.
ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione giudicatrice, coadiuvata da un esperto in campo artistico, che valuterà in via prioritaria la qualità dell’offerta culturale delle stesse.
La Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:
CRITERI | PUNTEGGIO |
1. Qualità e consistenza dell’offerta culturale, ricreativa e/o sportiva: a. qualità della proposta complessiva; punteggio max 30 b. numero iniziative culturali, ricreative e/o sportive punteggio max 20 | 50 |
2. Coerenza della programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva in relazione a quanto richiesto nel presente avviso art.9 | 25 |
3. Adeguatezza degli allestimenti alla proposta culturale, ricreativa e sportiva e loro capacità ad ospitare eventi istituzionali e/o co-promossi dall’Amministrazione comunale | 15 |
4. Organizzazione di incontri o azioni che promuovono i temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale | 10 |
La commissione applicherà per ciascun criterio e sub criterio i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,8 |
Buono | 0.6 |
Discreto | 0.4 |
Sufficiente | 0.2 |
Insufficiente | 0.0 |
Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100. Nel caso ci sia più di una proposta valida, la Commissione formulerà una graduatoria e l’assegnazione dello spazio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti - criterio 1 “Qualità e consistenza dell’offerta culturale, ricreativa e/o sportiva”.
In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti il criterio 1 a. “qualità della proposta complessiva”.
In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare lo spazio attraverso il sorteggio.
In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente che risulta primo nella graduatoria, il RUP procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.
Nel caso non vi sia nessun partecipante alla selezione ovvero alcun partecipante ritenuto idoneo, l’Amministrazione si riserva eventualmente di provvedere alla realizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive nelle aree oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.
ART. 15 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.
Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:
a) l’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all’autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, all’autorizzazione/nulla osta dell’autorità idraulica Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Superiore, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
b) il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso, etc., in
riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno – gabinetto del Ministro del 18/7/2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Xxxxxxxxx), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
c) l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Firenze, della Regione Toscana ove previsto, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
d) la trasmissione mensile della programmazione culturale, ricreativa e sportiva ove richiesta alla Direzione Cultura e Sport;
e) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
f) il rispetto del “Piano d’Azione per la riduzione dell’uso della plastica nella Città di Firenze” (approvato con Deliberazione di Giunta n. 520/2019), in particolare nei casi in cui si attivato un punto di ristoro o sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande;
g) l’onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l’eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell’area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie;
h) l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
i) l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
j) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
k) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
l) la redazione dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all’Amministrazione comunale;
m) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
n) la custodia dei luoghi;
o) l’impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dell’area durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b;
p) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;
q) i consumi idrici e di energia elettrica e l’eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica).
L’assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.
ART. 16 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ART. 17 – AREA DI RISTORO
I soggetti assegnatari degli spazi estivi culturali hanno facoltà di attivare un’area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza alla competente Direzione Attività Economiche (Suap), ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 52 Attività temporanea.
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.
5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.
8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”.
L’area di ristoro dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:
1. l’area dedicata al ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all’area destinata alla programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva;
2. dovrà prevedere anche l’utilizzo e la valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare;
3. dovrà prevedere azioni e/o incontri di contrasto all’abuso di bevande alcoliche.
L’eventuale punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall’assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell’assegnazione ai sensi dell’art.23.
L’assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta le normativa vigente in materia per l’esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.
ART. 18 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
L’assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente, fra l’altro, l’obbligo del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione.
La firma dell’atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all’articolo successivo.
ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).
La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.
Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.
Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.
La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.
Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Fideiussione o deposito cauzionale
La competente Direzione Ambiente, prima di iniziare le attività, provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell’area verde durante il periodo di assegnazione ed eventualmente potrà redigere verbale di consegna dell’area assegnata dal Comune di Firenze.
A tale riguardo, a garanzia del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze, derivanti da inadempienze o dalla cattiva gestione e cura dello spazio, la Direzione Ambiente potrà richiedere all’assegnatario una garanzia fideiussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.
La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell’area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E’ facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l’entità della somma che può essere richiesta a garanzia.
Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l’area viene restituita con l’eventuale svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.
ART. 21 - CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
La superficie di suolo pubblico comunale utilizzata sarà soggetta al pagamento del relativo canone di occupazione che dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario, e sarà calcolato ai sensi dell’art. 27 - comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche, il quale prevede: “per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima “dichiarazione di interesse” si applica una riduzione dell’80% del Canone relativamente all’intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale”.
ART. 22 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale ricreativa e sportiva presentata.
ART. 23 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE
L’Amministrazione comunale, nel caso in cui siano state accertate il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Firenze.
Qualora l’Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale, ricreativa e/o sportiva, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, si procederà alla revoca dell’assegnazione dello spazio per il successivo anno e alla riscossione per l’anno di riferimento dei canoni di occupazione di suolo pubblico, in misura intera e non ridotta.
Si considera grave e reiterata l’inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione, quando, per cause imputabili all’assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione della iniziativa programmata.
A tale riguardo l’Amministrazione provvederà a comunicare all’assegnatario con Posta Elettronica Certificata l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell’avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.
L’assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nell’atto unilaterale d’obbligo, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.
ART. 24 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE
L’assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre dell’anno 2020 e in caso di rinnovo anche per i successivi tre anni:
a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:
- la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere,
- l’ospitalità di eventuali iniziative dell’Amministrazione comunale o dalla stessa co- promosse,
- la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
- una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti,
- la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;
b. alcune riprese video delle attività culturali, ricreative e sportive svolte se previste, da consegnare su supporto informatico;
c. piano economico finanziario con la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la programmazione culturale, ricreativa e/o sportiva, e le voci di entrata necessarie a sostenerle.
ART. 25 – RINNOVO
La Direzione Cultura e Sport procederà al rinnovo delle assegnazioni, previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto dell’aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l’assegnazione dello spazio di cui trattasi.
ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.
ART. 27 - INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il 12/02/2020 all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, all’indirizzo: xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- sussidi-e-vantaggi-economici in forma anonima entro il 17/02/2020.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.
La Dirigente del Servizio D.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Firenze, 27 gennaio 2020
XXXXXXXX XXXXX COMUNE DI FIRENZE/01307110484 27.01.2020 10:38:01 UTC