PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Schio, lì 28 aprile 2021
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Rev. 02
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Alto Vicentino Ambiente srl – Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0 – 00000 – Xxxxx (XX); tel. 0445/575707; fax 0445/575813; indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
D’ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata “AVA” o “Stazione Appaltante” o, più brevemente, “S.A.”.
Il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora innanzi anche “RUP”), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile Settore Smaltimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il responsabile di esercizio sig. Xxxxxx Xxxxxxx.
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La presente gara ha per oggetto la fornitura, compreso il servizio di trasporto nonché le attività connesse allo scarico nel serbatoio di stoccaggio dell’impianto di AVA, di bicarbonato di sodio (NaHCO3) per il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore.
Formula chimica | NaHCO3 |
Peso molecolare | 84 g/mol |
Peso specifico | 2,218 kg/dm3 |
Titolo (espresso tal quale) | ≥ 98,0% p |
Granulometria del prodotto in ingresso | sul 90% inferiore a 500 µ (micron) |
Parte integrante della fornitura è l’eventuale servizio di supporto e assistenza alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dell’appalto, al fine di efficientare l’utilizzo del bicarbonato di sodio nell’impianto.
Le modalità dettagliate di espletamento delle prestazioni contrattuali sono di seguito descritte. Si applica l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura.
AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare la fornitura per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l’Appaltatore non potrà vantare nei confronti di XXX alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.
La fornitura oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall’Appaltatore alla SA.
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Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l’Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione
scritta alla SA. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili gli scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all’Appaltatore.
In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull’Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all’art. 340 c.p., la SA segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI RESA DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto di appalto dovrà essere svolta in osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
La consegna del prodotto dovrà essere effettuata presso l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani di Alto Vicentino Ambiente srl, sito in Xxxxx (XX) Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0.
Il prodotto sarà trasportato a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetterà e si assumerà ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), recanti il riferimento al contratto di appalto e il codice CIG, nonché dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale AVA, previo accordo con il responsabile di esercizio dell’impianto. La consegna di bicarbonato di sodio dovrà essere eseguita entro tre giorni solari dalla richiesta telefonica e/o richiesta trasmessa via email. Nel caso di giorni festivi la fornitura dovrà essere eseguita il primo giorno lavorativo utile. Salvo diverso accordo, le consegne dovranno di norma essere eseguite nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Le singole forniture, da concordare di volta in volta, avranno un carico minimo di 30.000 Kg. La cisterna dovrà essere dotata di un sistema pneumatico di scarico in silos di stoccaggio.
È facoltà di Alto Vicentino Ambiente richiedere anche un quantitativo maggiore di prodotto per ogni singola fornitura. Il tempo di scarico di un carico di prodotto è stimato in circa 1,5-2,5 ore. Tale stima si intende puramente indicativa e potrebbe subire sensibili variazioni, a seconda delle esigenze e delle problematiche legate alla gestione dell’impianto, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento per maggiori oneri eventualmente derivanti. I mezzi utilizzati per il trasporto del prodotto devono essere esclusivamente dedicati allo stoccaggio /trasporto/consegna del prodotto citato, così da evitare la presenza in cisterna di elementi estranei e contaminanti.
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Ogni carico verrà regolarmente controllato e pesato in entrata presso l’impianto di termovalorizzazione. Il peso di riferimento sarà quello rilevato presso le pese omologate di AVA. Lo scarico dovrà avvenire mediante compressore presente sul mezzo adibito al trasporto, previo collegamento a tubazione di carico di AVA.
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere presumibilmente dal 01.08.2021 e fino al 31.07.2022 o, se del caso, dalla data consegna del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. L’offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, mentre la SA, alla scadenza del primo biennio non è vincolata a proseguire con il contratto. La SA, se del caso, comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto prima della scadenza del primo biennio; in mancanza di tale comunicazione, il contratto terminerà alla scadenza naturale, senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al termine dell’appalto (24 mesi o, se del caso, 36 mesi), qualora si rendesse necessario, l’Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità della fornitura fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento dell’appalto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.
Rimane impregiudicato che l’esaurimento della quantità e dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, quest’ultimo indicato in via presuntiva. Nel caso in cui, alla scadenza temporale presunta, la quantità di prodotto oggetto dell’appalto non sia stata integralmente richiesta e fornita, la durata potrà essere prorogata temporalmente fino all’esaurimento di detta quantità, previa verifica della disponibilità dell’Appaltatore.
ART. 5 - QUANTITATIVI PREVISTI
Il quantitativo stimato di prodotto da fornire è di 6.650 tonnellate complessive ripartito come indicato nella seguente tabella:
DURATA | QUANTITÀ | IMPORTO STIMATO | |
CONTRATTO | 24 mesi | 3.800 ton | 988.000 € |
RINNOVO CONTRATTUALE | 12 mesi | 1.900 ton | 494.000 € |
PROROGA TECNICA (Art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016) | 6 mesi | 950 ton | 247.000 € |
TOTALE | 42 mesi | 6.650 ton | 1.729.000 € |
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Il quantitativo di bicarbonato di sodio da fornire, stimato sulla base del consumo “storico” dell’impianto, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante.
XXX non si assume, pertanto, l’obbligo di consumi minimi o massimi garantiti né su base settimanale né su base mensile. In pendenza di contratto, AVA si riserva il diritto, in base al consumo reale del termovalorizzatore, di ridurre o aumentare le richieste di approvvigionamento periodiche, senza che ciò possa legittimare l’Appaltatore a chiedere indennità o risarcimenti e senza che ciò diventi causa di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali. L’Appaltatore dovrà comunque garantire, per tutta la durata dell’appalto, il fabbisogno di fornitura richiesto da AVA.
ART. 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
AVA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del contratto. Qualora fossero riscontrate delle difformità nell’esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di prestazione della fornitura da parte di Appaltatore o di eventuali subappaltatori, questa SA emetterà un “Verbale di Non Conformità” e l’Appaltatore dovrà, entro il termine perentorio intimatogli dal RUP, predisporre gli interventi correttivi per assicurare il mantenimento degli standard di qualità e di sicurezza richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’applicabilità da parte di questa SA delle penali di seguito disciplinate per ritardo o inadempimento.
L’applicazione di n. 3 (tre) Non Conformità nell’arco temporale di validità del contratto potrà determinare la risoluzione del contratto
In caso di controlli, verifiche e ispezioni, l’Appaltatore (o eventuali subappaltatori) sarà tenuto a fornire all’uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione.
ART. 7 – CONTROLLO DEL PRODOTTO
Il prodotto dovrà essere in ogni caso conforme alle specifiche tecniche minime indicate nel presente capitolato a pena di esclusione. Si precisa che la scheda tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario diverrà per lo stesso vincolante in fase esecutiva.
Nel periodo di vigenza del contratto, AVA si riserva la facoltà di campionare il prodotto, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per verificarne la conformità alle specifiche tecniche dichiarate, se del caso, presso proprio laboratorio di fiducia.
L’Appaltatore dovrà garantire la possibilità di prelievo, da parte di questa SA, in condizioni di sicurezza, di campioni rappresentativi. La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di AVA. Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato all’Appaltatore.
In occasione di ciascun campionamento, il RUP provvederà a darne informazione all’Appaltatore e a trattenere presso l’impianto AVA un controcampione sigillato.
Nel caso in cui, in base ai risultati delle analisi condotte da AVA, il prodotto campionato non rispecchiasse le caratteristiche qualitative richieste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nella scheda tecnica presentata in sede di offerta, il RUP ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data del rapporto di prova.
Qualora entro il termine di quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suddetta comunicazione l’Appaltatore non abbia presentato per iscritto ad AVA eventuali controdeduzioni, si procederà all’applicazione delle penali di seguito disciplinate.
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Al contrario, la controdeduzione in termini dell’Appaltatore dovrà essere corredata dal referto di
analisi del campione consegnato al trasportatore al momento del prelievo che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l’ulteriore analisi del controcampione sigillato. Se i risultati delle ulteriori analisi sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, l’Appaltatore dovrà farsi carico, oltre alle penali disciplinate all’art. 11, anche del costo delle controanalisi.
ART. 8 – MACCHINARI E ATTREZZATURE
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature e i macchinari occorrenti per l’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni e alle normative di sicurezza. I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell’Appaltatore. XXX non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità connessa in relazione all’esecuzione della fornitura. Il medesimo sarà responsabile della disciplina del proprio personale sui luoghi di lavoro, assicurando altresì il rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite da AVA e avendo riguardo a non disturbare le normali attività dell’impianto.
Inoltre risponderà direttamente per danni causati a persone, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di AVA.
L’Appaltatore dovrà produrre polizza di assicurazione con primaria impresa di assicurazione, a copertura di tutti i rischi inerenti l’esecuzione del contratto di appalto, con massimali adeguati.
ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
A norma dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali.
I conducenti dei mezzi incaricati dall’Appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle norme che regolano gli accessi all’impianto di termovalorizzazione (istruzione interna IQ 14 “Norme di comportamento per i conducenti esterni all’azienda” – istruzione interna IQ 24 “Scarico pneumatico di reagenti”).
Il personale addetto dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro e dalle disposizioni e procedure operative AVA; lo stesso dovrà essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.
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E' facoltà di AVA richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre
l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.
ART. 11 – PENALITA’
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, la fornitura venga ritardata anche per un solo giorno o non sia conforme alle specifiche tecniche di prodotto, AVA applicherà le penali di seguito riportate:
1. per ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all’art.3: verrà applicata una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00).
Qualora il ritardo comportasse danni e/o problemi tecnici all’impianto AVA, la SA, oltre ad applicare la penale suddetta, si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso fornitori terzi, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute all’appaltatore, oltre al maggior danno.
Qualora il ritardo nell’esecuzione della fornitura fosse così grave da comportare, per la SA, il fermo linea di incenerimento, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 20.000,00 (ventimila/00) per mancata produzione;
2. per mancato rispetto delle procedure, disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie, per tre volte consecutive: verrà applicata una penale di €/cad. 300,00 (trecento/00); in tale caso l’appaltatore sarà comunque obbligato a sostituire il personale inadempiente;
3. per non conformità della fornitura rispetto alle caratteristiche s di cui alla scheda tecnica presentata in sede di gara: verrà applicata, di norma, una penale minima pari al 5% del valore del carico. Si intende “non conforme”, il prodotto che rappresenta uno scostamento rispetto ai parametri titolo, umidità massima ammessa, granulometria, superiore al 3%.
Si precisa che, qualora a seguito della procedura di campionamento, venisse riscontrata la suddetta non conformità, AVA si riserva la facoltà di utilizzare comunque il prodotto non conforme oppure di rifiutare la fornitura.
Qualora AVA respingesse la fornitura, l’appaltatore, entro 24 (ventiquattro) ore dall’avvenuta contestazione, dovrà ritirare, a propria cura e spese, il carico non conforme e regolarizzare la consegna con prodotto idoneo. In ogni caso, sarà applicata una penale pari al 20% del valore del carico respinto nonché l’ulteriore penale prevista per la consegna tardiva (€/gg. 200,00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il periodo di ritardo decorrerà dall’inoltro della contestazione.
Con riguardo all’applicazione di eventuali penali, AVA procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell’inadempienza mediante posta elettronica certificata, entro 3 (tre) giorni dalla sua rilevazione; l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all’applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 gg d.f.f.m.
In ogni caso, le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.
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In caso di contestazione di gravi o ripetute inadempienze, XXX si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all’appaltatore.
ART. 12 – REFERENTE DELL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura, dovrà indicare il nominativo del proprio referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.
Il referente dell’Appaltatore o, se del caso, un suo sostituto, dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche; allo stesso l’Appaltatore conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo mettano in grado utilmente di rappresentarlo nei confronti di questa SA.
Al referente dell’Appaltatore, e solo ad esso, il RUP comunicherà ogni disposizione anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del contratto.
Schio, lì 28 aprile 2021
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Il Responsabile del Settore Smaltimento
e Recupero Energetico Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx