CIG 719601536F LOTTO N. 3
CIG 719601536F LOTTO N. 3
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) E DALLA NAVIGAZIONE
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –
La presente polizza è stipulata tra
FERROVIE XXXXXX XXXXXXX S.R.L. |
Via Zandonai, 4 |
44124 – Ferrara |
P.I. 02080471200 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2017 |
Alle ore 24.00 del: | 30/06/2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni Alle ore 24.00 di ogni | 30.06 e 30.12 |
DEFINIZIONI
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione e cioè Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione |
Broker: | L’intermediario che ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto. |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dall’Università alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Legge: | D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato |
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione RC Autoveicoli
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i danni alla persona causati ai trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, relativamente ai veicoli abilitati a tale scopo.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".
Art. 2 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L’assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 3 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società. Fermo restando quanto
precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 4 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 5 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non
siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione
dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 7 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 8 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell’assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata
all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga al’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di
assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 11 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una
penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 12 - Modifiche dell’assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera
raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.
Art. 13 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione
Art. 16 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker Marsh con sede operativa in Bologna
– Via Montebello, n.2.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - Massimali
a) Euro 7.500.000,00 unico per sinistro/persona / danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per tutti i veicoli.
Art. 2 - Durata del contratto – Pagamento del premio
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2021, con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 30/06/2024 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ prevista la possibilità di rescindibilità annuale per entrambe le parti a partire dal 30.06.2019.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:
a) a parziale deroga dell’art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre
giorni antecedenti la decorrenza dell’Assicurazione;
c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall’Impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).
Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell’art. 1901 C.C.., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici, fermo il rilascio del certificato di assicurazione da parte della Società nel rispetto dei medesimi termini previsti all’attivazione della polizza (rif. punti b) e c) di cui sopra).
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per
il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 4 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, prevedendo l’utilizzo della classe di
merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, sono consentite le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e
l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice emessa dalla Società e ritenuta corretta.
Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o eventualmente del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro.
C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei
seguenti casi:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
d) nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è una persona
abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo;
f) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, sempreché il noleggio sia effettuato con la prescritta licenza o il veicolo sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
D –Garanzia contrassegno e tassa automobilistica
In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di furto, rapina o per un evento previsto dalla presente polizza, un indennizzo, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, pari:
• al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
• alle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro
veicolo,
comunque con il massimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.
E - Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a terzi (persone/cose/animali) dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del veicolo assicurato o sue parti quando lo stesso non è in circolazione.
Quanto sopra fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese, di Euro 300.000,00 per sinistro. Esclusioni
La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:
- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
F – Rimorchi – Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
• dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
• dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall’assicurato e/o suoi dipendenti.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
G – Danni da inquinamento
Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza a causa della circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata.
H - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
I Diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.
L - Cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento.
La garanzia non comprende:
a) rigature, segnature e simili;
b) i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.
M - Airbag
Il rimborso delle spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuto a cause accidentali oppure ad incidente
da circolazione.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro.
N – Soccorso stradale
La Società rimborsa le spese di traino sostenute qualora il veicolo assicurato abbia subito, in caso di sinistro, danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro/veicolo.
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia, comprese le eventuali spese di custodia.
Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare
autonomamente, sono inoltre comprese nell’assicurazione, purché documentate, le spese necessarie per rimettere il
veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza.
Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.
La garanzia è operante anche qualora le su indicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.
O – Fermo veicolo
L’impresa rimborsa l’indennizzo giornaliero pari ad € 25,00 per la durata massima di 30 giorni, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello steso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell’Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.
P - Tutela Giudiziaria
La Società assume a proprio carico, nel limite di Euro 10.000,00 per sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma,
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora il conducente non vi provveda direttamente la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.
Esse sono:
A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
B) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria, sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.
Esclusioni
La garanzia non comprende
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere) la garanzia non è operante:
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo;
Q – Spese di custodia e parcheggio
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo o a sequestro da parte
dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 2.500,00 per sinistro).
R - Rimpatrio
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di trasporto in Italia fino alla sede del Contraente, compreso il rimpatrio delle persone trasportate.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.
S - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.
T - Imbrattamento della tappezzeria
Entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per autoveicolo, le spese sostenute, purché documentate, per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
U – Xxxxxxx xxxxxx
Il rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.
CAPO III - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)
Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, accessori fissi, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi di:
Art. 1 - Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall’esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma).
Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché
l’inquinamento accidentale.
Esclusioni:
La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.
Art. 2 - Furto o rapina
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina s’intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la
circolazione dello stesso, successiva all'evento.
L’Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
La Società risponde inoltre dei danni materiali e diretti al veicolo conseguenti ad appropriazione indebita da parte dei dipendenti, a condizione che:
- tanto gli atti diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità
dell’assicurazione;
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro un anno dalla consumazione del reato;
- che l’Assicurato non addivenga a transazione con il dipendente infedele senza il consenso della Società;
- che il reato sia stato denunciato alle autorità.
Esclusioni:
La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.
Art. 3 - Kasko
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso in conseguenza di collisione, anche con veicoli non identificati, urto, ribaltamento, uscita di strada, sia che questo avvenga sia su area pubblica che privata.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.
Esclusioni:
La garanzia non opera:
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
▪ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
▪ per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti.
Art. 4 - Eventi Speciali (socio-politici ed atmosferici)
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere, inclusi i danneggiamenti a decalcomanie e/o vetrofanie applicate ai veicoli.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.
Art. 5 - Franchigie
Le garanzie indicate agli artt. 1 e 2 sono prestate senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Le garanzie indicate agli artt. 3 e 4 sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro.
Art. 6 – Ammontare del premio
Premesso che è facoltà del contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno l’applicazione delle garanzie accessorie di cui al presente Capo III, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinando commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.
Pertanto qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.
TASSI x MILLE | Incendio | Furto | Kasko | Eventi Speciali |
Autovetture | ||||
Autopromiscui | ||||
Autocarri e relativi rimorchi | ||||
Autoveicoli uso speciale e relativi rimorchi | ||||
Autobus | ||||
Motocarri | ||||
Ciclomotori | ||||
Motocicli | ||||
Macchine operatrici | ||||
Macchine agricole |
Art. 7 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia, deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art.1 e 4 – Incendio e Kasko
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.2 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver
presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà
procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art. 8 - Modalità di liquidazione del danno Per tutti i veicoli
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la manodopera ed i materiali d’uso.
Relativamente alle parti meccaniche ed elettriche, in caso di danno parziale, fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 7 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.
Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percepente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art. 7 della presente Sezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificativi del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l’indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di merito in corso alla data del 31.12.2016.
Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione alla data di stipula della polizza.