Contratto integrativo provinciale
ANCE SONDRIO
Confindustria Sondrio
ANAEPA
Confartigianato Imprese Sondrio
FeNEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
Contratto integrativo provinciale
dell’EDILIZIA
31 OTTOBRE 2012
INTEGRATIVO DEI C.C.N.L.
18 GIUGNO 2008 E 23 LUGLIO 2008
per i dipendenti
delle imprese edili e affini della provincia di Sondrio
Regolamento delle prestazioni
della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio
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LITO POLARIS - SONDRIO - MAGGIO 2013
INDICE
PARTE PRImA:
Contratto Provinciale dell’Edilizia 31 ottobre 2012
Art. 1 Sistema di informazione pag. 7
Art. | 2 | Osservatorio............................................................................... | » | 7 |
Art. | 3 | ESFE .......................................................................................... | » | 8 |
Art. | 4 | Servizio RLST ............................................................................. | » | 9 |
Art. | 5 | Lavoro a cottimo e subappalti .................................................... | » | 10 |
Art. | 6 | Trasporto (uso auto propria per raggiungere cantiere o punto raccolta) ....................................................................... | » | 10 |
Art. | 7 | Mensa ....................................................................................... | » | 11 |
Art. | 8 | Trasferta..................................................................................... | » | 11 |
Art. | 9 | Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia .................. | » | 12 |
Art. | 10 | Lavori speciali disagiati - lavori in galleria ................................... | » | 14 |
Art. | 11 | Lavori in alta montagna.............................................................. | » | 14 |
Art. | 12 | Ferie .......................................................................................... | » | 15 |
Art. | 13 | Orario di lavoro .......................................................................... | » | 15 |
Art. | 14 | Cassa Edile................................................................................ | » | 15 |
Art. | 15 | Anzianità professionale edile ordinaria ....................................... | » | 17 |
Art. | 16 | PREVEDI .................................................................................... | » | 18 |
Art. | 17 | Verifica annuale ......................................................................... | » | 18 |
Art. | 18 | Conglobamento ex ITS ed EET .................................................... | » | 18 |
Art. | 19 | Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) ............................... | » | 19 |
Art. | 20 | Indumenti di lavoro .................................................................... | » | 20 |
Art. | 21 | Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale ................. | » | 21 |
Art. | 22 | Impiegati - Conglobamento Premio di produzione ed ex EET ....... | » | 22 |
Art. | 23 | Impiegati - Trasporti.................................................................... | » | 23 |
Art. | 24 | Impiegati - Mensa ...................................................................... | » | 23 |
Art. | 25 | Validità, durata e deposito contratto........................................... | » | 23 |
Allegato 1a Schema di denuncia inizio lavori alla Cassa Edile di Assistenza
di Sondrio.................................................................................. » 24
Allegato 1b Schema di comunicazione di subappalto alla Cassa Edile
di Assistenza di Sondrio ............................................................ » 25
Allegato 2 Tabella contributiva in vigore presso la Cassa Edile
di Assistenza di Sondrio ............................................................. » 26
Appendice Accordo 6 febbraio 1998 “Regolamentazione delle funzioni
del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” .... » 27
PARTE sECONDA:
Prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Assistenza di sondrio
Punto 1 Carenza malattia per eventi inferiori a 7 giorni pag. 35
Punto 2 Indennità aggiuntiva in caso di infortunio sul lavoro e malattia
Punto | professionale superiore a 90 giorni ............................................. 3 Una tantum in caso di infortunio sul lavoro e malattia | » | 35 |
professionale .............................................................................. | » | 35 | |
Punto | 4 Infortuni extra professionali ......................................................... | » | 36 |
Punto | 5 Concorso spese per protesi e cure odontoiatriche ....................... | » | 36 |
Punto | 6 Concorso protesi oculistiche ....................................................... | » | 37 |
Punto | 7 Concorso spese per cure termali (cessata dall’1/10/2012) ...... | » | 38 |
Punto | 8 Soggiorno marino ....................................................................... | » | 38 |
Punto | 9 Borse di studio (sospesa dall’1/10/2012) ................................. | » | 38 |
Punto | 10 Contributo a lavoratore con famigliari a carico portatori di handicap psichici o fisici............................................................. | » | 38 |
Punto | 11 Premio ingresso (sospesa dall’1/10/2012)................................ | » | 39 |
Punto | 12 Premio fedeltà (sospesa dall’1/10/2012) .................................. | » | 39 |
Punto | 13 Assegno funerario ....................................................................... | » | 39 |
Punto | 14 Sussidi straordinari ..................................................................... | » | 39 |
Punto | 15 Indumenti di lavoro ..................................................................... | » | 39 |
Punto | 16 Presenza Cassa Edile Sondrio ..................................................... | » | 40 |
PARTE TERZA:
Indirizzi e recapiti telefonici utili
Cassa Edile, ESFE, RLST, ANCE-Confindustria, ANAEPA-Confartigianato, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL .... | » | 41 |
Sedi provinciali e uffici zonali Cgil, Cisl e Uil e patronati sindacali Inca, Inas e Ital ........................................................................... | » | 42 |
Casse Edili della Regione Lombardia........................................... | » | 48 |
Addì 31 ottobre 2012, in Sondrio
T R A
• ANCE SONDRIO di Confindustria Xxxxxxx, rappresentata dal suo Presidente Xxxx. XxxxXxxxx Xxxxxxxx, con la Delegazione composta dai Signori Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx e dal Segretario Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
• Anaepa - Confartigianato Imprese Xxxxxxx, rappresentata dal suo Presidente Sig. Xxxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx, dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, con l’assistenza del Segretario Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx e della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx;
E
• FeNEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Sig. Xxxxxx Xxxxx, dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
• FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Sig. Loris Dal Molin e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
• FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Sig. Xxxxx Xxxxxx, dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx e dal Sig. Xxxx Xxxxxxxxxxx;
SI È STIPULATO
il presente Contratto Integrativo Provinciale che sostituisce il precedente sottoscritto il 27 dicembre 2006 e che vale per tutte le Imprese che svolgono, in Provincia di Son- drio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 18 giugno 2008 per il settore industriale e 23 luglio 2008 per il settore artigiano e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse più volte menzionate.
PARTE PRImA
Contratto Integrativo Provinciale dell’Edilizia 31 Ottobre 2012
Art. 1 - sistema di informazione
Le parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l’andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano al rispetto degli adempimenti ivi previsti e ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi. Si favoriranno contatti congiunti con le stazioni appaltanti al fine di acquisire dati e notizie per l’individuazione della strategia a difesa dell’occupazione e per assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.
Le parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.
Art. 2 - Osservatorio
Le parti sottoscritte, visto l’impegno tenuto in questi anni a favore del settore, consa- pevoli che questi risultati devono persistere anche per il futuro, intendono proseguire con reciproco impegno nella gestione dell’osservatorio, affermando l’importanza per il settore di avere un momento di confronto ed analisi supportato anche dai dati disponibili presso Xxxxx Xxxxx, ESFE e tutti gli enti territoriali d’interesse.
Per facilitarne l’azione l’Osservatorio potrà operare con il supporto di segreteria degli Enti Paritetici.
I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento di indicatori economici.
In particolare le parti individuano le seguenti tematiche di preminente interesse per il comparto:
Monitoraggio appalti pubblici
L’osservatorio si preoccuperà di monitorare gli appalti pubblici provinciali.
Le parti ritengono determinante per lo sviluppo del settore interagire con le stazioni appaltanti al fine di operare al meglio nella gestione dei bandi e delle gare d’appalto. Per questo l’Osservatorio si attiverà presso le stesse richiedendo la trasmissione di ogni bando di gara singolarmente emesso, i verbali di aggiudicazione e le comunicazioni inerenti subappalti ed affidamenti. L’Osservatorio potrà interloquire con le stazioni
appaltanti per incentivare la diffusione e l’utilizzo del DURC in tutte le fasi di gara e di esecuzione.
L’osservatorio terrà un archivio dei bandi e condurrà sugli stessi le analisi ritenute idonee per una miglior conoscenza dell’andamento del settore monitorando altresì i casi di lavoro irregolare, anche al fine di adottare politiche a supporto del comparto.
Lavoro irregolare
Le Parti nella convinzione che il “lavoro irregolare” costituisca motivo di sleale concor- renza nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alla disposizioni di legge, ribadiscono la validità delle azioni individuate sinora e culminate con la procedura del DURC e si impegnano alla tutela della regolarità del mercato riservandosi appropriate iniziative per arginare eventuali situazioni di manifesta irregolarità che si riscontrassero presso i cantieri ubicati in provincia di Sondrio.
Art. 3 - EsFE
Le Parti, in considerazione dell’avvenuta costituzione ed operatività di ESFE, convengono sull’opportunità di mantenere la struttura operativa presso gli uffici della locale Cassa Edile, nell’ottica dell’ottimale sinergia e per soddisfare le esigenze connesse allo svol- gimento delle attività istituzionali dell’Ente in parola.
L’ESFE ha per scopo statutario la prevenzione degli infortuni e la formazione di settore, con la facoltà di promuovere ed adottare tutte le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi definiti e concordati, mentre nel campo della formazione, promuove orga- nizza ed attua le iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile; le iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze deI mercato del lavoro, del settore. Pertanto le Parti sottoscritte concordano di implementare l’attività formativa di ESFE sulla scorta delle leggi regionali vigenti in materia di mercato del lavoro, prevedendo la gestione della formazione degli apprendisti del settore. Le parti verificheranno la possibilità e l’opportunità di procedere all’accreditamento regionale dell’ESFE, qualora necessario.
Per il funzionamento di ESFE a far data dal 01 ottobre 2012 è prevista la seguente contribuzione:
• ESFE pari allo 0,40%;
• Indumenti pari all’0,80%;
• Servizio RLST pari allo 0,23%.
ESFE rendiconterà a bilancio in capitoli distinti ed opportunamente articolati, tutte e tre le predette entrate, nonché le relative uscite, dando altresì conto di tutte le riserve accantonate.
Le parti danno atto che si intende in tal modo modificato l’art. 6 comma 6 dell’accordo 06 febbraio 1998 e art. 1 comma 2 punti a) e b) del medesimo, per i cui contenuti si fa riferimento allo Statuto di ESFE.
Le parti al fine di monitorare costantemente l’andamento economico di Xxxxx Xxxxx ed ESFE si impegnano sin d’ora a trovare delle soluzioni legate all’erogazione delle prestazioni che siano sostenibili con l’andamento del settore, anche con la riduzione delle stesse.
Art. 4 - servizio RLsT
Le parti sociali, rilevato che sono emerse necessità tali da indurre ad un revisione del servizio RLST, alla luce della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in parti- colare dal Titolo I Capo 3 Sezione VII che disciplina l’istituto degli RLST e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, a far data dal 01 novembre 2012 convengono l’esternalizzazione totale ed assoluta con gestione autonoma del servizio RLST in capo alle Organizzazioni Sindacali territoriali dell’edilizia odierne firmatarie, sollevando ESFE da qualunque coinvolgimento ed onere derivanti dalla gestione amministrativa del servizio. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono l’effettività del servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel caso il servizio venisse interrotto cesserà istantaneamente il contributo a cura di ESFE di cui all’accordo 09 ottobre 2012 e accordo a latere del 31 ottobre 2012.
ESFE nell’ambito dell’attività formativa potrà avvalersi del Servizio RLST nei corsi che verranno organizzati.
La predetta attività del Servizio RLST, in quanto propedeutica alla diffusione della cultura della sicurezza, rientra nell’ambito delle competenze tipiche dell’RLST.
Le organizzazioni sindacali nel caso di nomina o sostituzione degli RLST avranno cura di indicare con congruo preavviso di almeno un mese, che saranno individuati sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità.
La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle XX.XX. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e ad ESFE. Inoltre a far data dal 01 novembre 2012, vista la necessità di dotare il settore di una figura tecnica dedicata, completamente svincolata dalle funzione di RLST, viene istituito presso ESFE il Servizio Tecnico a cui le Imprese iscritte in Cassa Edile di Sondrio potranno rivolgersi per qualsiasi informativa e supporto e qualsiasi altra attività in materia di sicurezza del lavoro relativamente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., secondo quanto verrà regolamentato da ESFE.
Per quanto non disciplinato in riferimento al Servizio RLST, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i, si richiama espressamente l’accordo del 06 febbraio 1998 ad eccezione degli art. 4 comma 2 ed art. 6 commi 2/3/4/5/7/8/9/10/13/15 che si intendono completamente abrogati.
Si da atto che nell’accordo 06 febbraio 1998 al posto di OPP o CPT oggi si deve inten- dere ESFE, che il testo di legge di riferimento in materia di sicurezza è da intendersi X.Xxx 81/2008 s..m.i. invece del D.Lgs. 626/94 e X.Xxx.494/96.
Le parti si impegnano reciprocamente ad agire nei confronti delle stazioni appaltanti per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza e quindi la necessità di mantenere saldi gli oneri della sicurezza coerentemente compatibili con l’importanza e la complessità dell’appalto, nonché l’utilizzo dell’attuale normativa al fine di valorizzare le competenze delle Imprese locali in merito alla gestione degli appalti inferiori al milione di Euro.
Art.5 - Lavoro a cottimo e subappalti
Le Parti contraenti ribadiscono l’opportunità di richiamare le imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dai CCNL richiamati.
Nell’allegato n° 1(a) e 1(b) che forma parte integrante del presente contratto, si ripor- tano lo schema di dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al CCNL ed ai contratti integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l’impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti Previdenziali e Assicurativi e alle Sezioni Costruttori Edili nonché alla Rappresentanze Sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti per il tramite delle sezioni dei Costruttori citate.
Le imprese provenienti da fuori Provincia, siano esse appaltatrici o subappaltatrici, sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l’esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.
Art. 6 - Trasporto (uso auto propria per raggiungere cantiere o punto raccolta)
A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta operai per il successivo trasferimento al posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.01.2013, una indennità nella seguente misura:
• per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
• per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km. L’indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l’impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.
Art. 7 - mensa
L’impresa in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.
Ove non si renda oggettivamente possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, indi- pendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall’abituale dimora degli stessi, dall’ubicazione della sede del cantiere, l’impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di:
• € 14,00 al giorno.
Solo ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita:
• € 1,00 orari pari ad € 8,00 al giorno dal 01.01.2013.
Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore a livello di singola azienda e/o cantiere.
Art. 8 - Trasferta
All’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello d’assunzione, compete un’indennità di trasferta, nella seguente misura:
FAsCIA | |
10 / 18 km | 4% |
19 / 40 km | 8% |
41 / 80 km | 12% |
da 81 km | 15% |
Per distanze superiori a 120 km le Imprese si impegnano a reperire adeguata sistema- zione in loco, nell’ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.
Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione. All’operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l’impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi.
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.
Le parti si impegnano ad individuare soluzioni alternative, per l’applicazione della trasferta, atte a soddisfare particolari esigenze produttive.
La indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l’operaio venga favorito dall’avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, situato nel raggio di 10 km .
Le maggiori indennità previste per l’uno e l’altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.
Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta.
L’indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo, non si confi- gura come avente natura retributiva, mancando il presupposto della sinallagmaticità e della continuità della prestazione ed anche in considerazione della marginale utilità in capo all’Impresa.
In considerazione della definizione e delle modalità di svolgimento della trasferta, come disciplinata dai CCNL, viene ribadita la qualificazione dell’indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall’imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali.
Tutto questo in considerazione che le attuali disposizioni in vigore, in materia di esen- zione, danno piena competenza alla contrattazione di definirla, pertanto gli estensori, ribadiscono la volontà circa la non assoggettabilità nei limiti e nelle misure disposte dalla norma sia a livello fiscale che contributivo.
Pertanto a decorrere dal 01.01.2013 viene erogata come segue:
• per distanze da 4 a 10 km | € | 6,68 giornalieri |
• per distanze da 11 a 20 km | € | 12,56 giornalieri |
• per distanze da 21 a 30 km | € | 15,22 giornalieri |
• per distanze da 31 a 40 km | € | 17,99 giornalieri |
• per distanze oltre i 41 km | € | 23,69 giornalieri |
Si richiama la previsione dell’Articoli dei CCNL sopra richiamati circa gli obblighi e le responsabilità nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti.
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.
Art. 9 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai richiamati CCNL (per i capi squadra, quindi anche
sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattualmente definite a livello nazionale, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui agli artt. previsti dai relativi CCNL. La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie; per il 10,00% alla gratifica natalizia.
La stessa percentuale va computata anche durante le assenze dal lavoro per malattia
– nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità – da computarsi come sopra precisato e sull’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza, ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Detta percentuale è ridotta al 6,97%, durante le assenze dal lavoro per infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’an- zianità – da computarsi come sopra precisato e sull’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza, ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri conven- zionali stabiliti dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Protocollo 22 Settembre 1983 e dalle sottoscritte parti contraenti con l’accordo del 18.10.1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 14,20% (lavoro, festività e malattia) e del 5,46% (infortunio e malattia professionale).
Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa Edile con versa- menti mensili entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono. Alle Imprese che non versassero nei termini verranno applicati gli interessi di mora calco- lati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva, oltre al rilascio di un DURC negativo.
Le imprese trasmetteranno telematicamente alla Cassa Edile l’elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con le retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa, entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.
Per ogni elenco che pervenga oltre al termine verrà applicata una multa pari a Euro 77 dal 1° novembre 2012.
Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati attraverso pagamenti in accredito, entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre - 31 Marzo ed entro il 20 Dicembre per il periodo 1° Aprile - 30 Settembre.
Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle imprese agli operai, salvo casi eccezionali e per i singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.
Art.10 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria
Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati CCNL, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addottovi:
a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 46,00%;
b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;
c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.
Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei CCNL richiamati.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie x xxxxx attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Art. 11 - Lavori in alta montagna
Con riferimento agli specifici articoli dei CCNL richiamati in premessa, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
• da 1300 m. a 1600 m. s.l.m. 8%
• da 1600 m. a 1900 m. s.l.m. 18%
• oltre i 1900 m. s.l.m. 28%
La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei CCNL richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a risalire oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Art. 12 - Ferie
In attuazione degli articoli dei CCNL relativi all’istituto, le Parti concordano la conces- sione ai lavoratori, previa informativa di almeno 20 gg., di un periodo di ferie collettive di almeno due settimane continuative, di norma, nel periodo da Giugno a Settembre. L’azienda compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, valuterà l’opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta dello stesso, la possibilità di fruire nell’arco temporale invernale di periodi continuativi di durata adeguata, utilizzando se necessario anche i riposi annui maturati alla data della richiesta.
Art. 13 - Orario di lavoro
Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali di media annua ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.
Il predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, semprechè non ostino motivi di ordine tecnico od organizzativo.
Agli operai che eseguono un orario superiore alle 40 ore settimanali verranno corrisposte le maggiorazioni retributive previste dai rispettivi CCNL.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecniche o produttive ripartisca su sei giorni, l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai CCNL richiamati in premessa.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL.
Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL. Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alla norme contenute nei richiamati XXXX.
Xxx. 00 - Xxxxx Xxxxx
X far data dal 01 ottobre 2012 la tabella della contribuzione in atto è quella in calce allegata.
Pertanto la contribuzione Cassa Edile resta confermata a carico delle imprese nella misura del 9,767% e nella misura del 1,462% a carico del lavoratore.
Le percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione secondo quanto disposto dai richiamati CCNL e vengono esatte dalla Cassa Edile.
Le quote a carico dell’operaio sono trattenute dall’impresa all’atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul L.U.L. e sulla busta paga.
Le prestazioni della Cassa Edile sono quelle contrattualizzate dagli organi competenti
i quali provvederanno ad informare sia le imprese che gli operai anche attraverso il predetto Ente.
La prestazione in favore delle imprese denominata “decontribuzione imprese” e pari allo 0,25%, è sospesa ed il relativo gettito è stornato temporaneamente in favore dell’APEO per gli esercizi 2011/2012 e 2012/2013.
Le parti sociali firmatarie consapevoli della grave recessione e della conseguente diffi- coltà che attraversa il settore, attesa la rilevanza che il comparto dell’edilizia riveste per l’economia della provincia di Sondrio, convinti dell’opportunità di perseguire una sostenibilità delle prestazioni compatibilmente con le risorse economiche derivanti da una gestione consapevole dei bilanci degli Enti Paritetici, determinano quanto segue a far data dal 01.10.2012:
• la prestazione “soggiorno marino” viene dotata di una somma massima annuale pari ad € 20.000, stabilendo che la prestazione sarà articolata su un solo turno da tre settimane, riservato a figli di età inferiore agli 11 anni di lavoratori dipendenti di imprese in regola e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Sondrio ed in forza al momento della domanda;
• le parti concordano che per le “protesi e cure odontoiatriche” viene stabilito un nuovo tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.500 = annui, ferma la percentuale di rimborso massimo del 40% della spesa sostenuta. Inoltre a far data dall’01/10/2012 le parti sociali decidono la seguente nuova articolazione in griglie di ore coperte da contribuzione nel corso dell’anno precedente e versate alla Cassa Edile di Sondrio da imprese iscritte alla stessa ed in regola con i versamenti e con presenza del lavoratore all’atto della fruizione:
– da 800 a 1200 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.000= annui;
– da 1201 a 1400 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.250= annui;
– da 1401 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.500= annui.
• le parti sociali introducono, limitatamente all’esercizio di Xxxxxxxx Xxxxx Edile 01/10/2012 - 30/09/2013, una nuova prestazione una tantum denominata “Presenza Cassa Edile Sondrio” con una dotazione economica massima omnicompren- siva di € 250.000= e con tetto massimo individuale pari ad € 168 annuo per singolo fruitore. L’erogazione per gli aventi diritto avverrà in unica soluzione a disponibilità dei dati di computo rilevabili dalla chiusura dell’esercizio 2012-2013.
Il diritto alla prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso al momento dell’erogazione sia dipendente da Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Sondrio e sia stato effettuato in suo favore presso la stessa cassa l’accantonamento per almeno 1016 ore effettivamente lavorate, comprensive delle
xxxxx e permessi retribuiti, con riferimento al periodo dal 01/04/2013 al 30/09/2013. Le parti si danno reciproco atto che nella nuova prestazione “Presenza Cassa Edile Sondrio” valida per l’esercizio 01/10/2012 - 30/09/2013, confluiranno nella copertura dei costi le economie e le plusvalenze derivanti dalla sospensione e rimo- dulazione di alcune prestazioni, come sotto individuate, implementate da risorse all’uopo separatamente individuate, salvo decisioni correttive che potranno essere assunte all’atto della liquidazione:
– sospensione delle dotazioni massime annuali delle prestazioni Premio Fedeltà, Premio Ingresso, Borse di Studio, per un totale complessivo pari ad € 47.820=
– plusvalenze derivanti dall’individuazione del tetto massimo annuale e dalle nuove modalità di partecipazione alla prestazione “Soggiorno Marino” per un importo stimato in € 28.000=;
– rimodulazione della prestazione Protesi e Cure Odontoiatriche che comporta lo storno pari ad € 50.000=, derivanti dalla riduzione della somma massima annuale disponibile per la prestazione, oggi calcolata pari ad € 149.000= maggiorato dello 0,25% dell’imponibile contributivo diminuito di € 50.000=;
– economie derivanti dalla prestazione protesi e cure odontoiatriche nella formulazione come sopra descritta.
La tabella del riepilogo delle economie in favore della nuova prestazione “Presenza Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx” è la seguente:
FEDELTÀ | € 30.000 |
1° INGRESSO | € 10.000 |
COLONIA (*stimato) | *€ 28.000 |
BORSE STUDIO | € 7.820 |
VALORE DECONTRIB. OOSS | € 50.000 |
Per la copertura di questa nuova prestazione, oltre che alle economie come sopra tabellate, in caso di ulteriori necessità si farà ricorso prioritariamente alla riserva prestazioni.
• Le parti decidono concordemente di cessare la prestazione per cure termali e l’importo ad essa destinata andrà ad incrementare la somma massima annuale della spesa per protesi oculistiche.
Art. 15 - Anzianità professionale edile ordinaria
Ferme le modalità di calcolo, ed in conformità secondo quanto disposto dai richiamati CCNL, il contributo relativo all’anzianità professionale edile ordinaria è definito, a far data dallo 01 ottobre 2012, nella misura in atto incrementata del:
• 0,25% derivante dalla diminuzione della contribuzione Indumenti;
• 0,10% derivante dalla diminuzione della contribuzione ESFE; pertanto la nuova contribuzione dell’APEO diventa pari al 4,75%.
Inoltre il gettito della decontribuzione in favore delle Imprese, pari allo 0,25%, viene stornato temporaneamente in favore dell’APEO stessa.
Le parti si impegnano in virtù della nuova ridistribuzione delle percentuali di versamento, ad incontrarsi entro il 31 marzo 2013 e comunque prima della stesura del Bilancio, per valutarne l’andamento e la gestione delle risorse ed adottare i relativi correttivi attingendo eventualmente alle economie di gestione degli enti paritetici.
Art. 16 - PREVEDI
Preso atto del fondo di mutualizzazione destinato al Prevedi costituito presso la Cassa Edile di Sondrio, le parti concordano che con decorrenza 1° gennaio 2007, per il finanziamento posto a carico delle imprese, si provvederà mediante apposito contributo fissato nella misura dello 0,15%.
Art. 17 - Verifica annuale
Le parti in virtù della nuova ridistribuzione delle percentuali di versamento e delle nuove disposizioni in merito ad assistenze e prestazioni si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg dall’approvazione del bilancio Cassa Edile, per valutarne l’andamento e la gestione delle risorse.
Art. 18 - Conglobamento ex ITs ed EET
Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi CCNL l’Indennità Territoriale di Settore e l’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:
Contratto Industria
• operaio di 4° livello € 1,63640
• operaio specializzato € 1,51736
• operaio qualificato € 1,36986
• operaio comune € 1,18164
Contratto Artigiano
• operaio di 4° livello € 1,64878
• operaio specializzato € 1,53546
• operaio qualificato € 1,37097
• operaio comune € 1,19955
Art. 19 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
L’Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito EVR) viene concordato in sede terri- toriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, nella Provincia di Sondrio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.
La disciplina come sotto individuata sarà comune sia per le Imprese Edili Industriali che Artigiane.
La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, è fissato nella misura del 6,00% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile della Provincia di Sondrio, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriali, sono utilizzati i seguenti indicatori, con la corrispondente incidenza ponderale:
Parametri territoriali:
1. Numero lavoratori iscritti in CEAS;
2. Monte salari denunciato in CEAS;
3. Ore denunciate in CEAS dedotte le ore di CIG;
4. Valore ISTAT della produzione nelle costruzioni (dato provinciale o nazionale se disponibile);
5. Come 5° parametro territoriale vengono individuate le ore complessive di CIG denunciate in CEAS;
Le parti si incontreranno annualmente nel mese di Gennaio di ciascun anno per proce- dere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell’EVR erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.
Per determinare la misura dell’EVR erogabile nel 2012, il triennio di riferimento sarà quello del 2011/2010/2009. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2010/2009/2008.
Per le verifiche riguardanti gli anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà avanti di un anno.
Se all’atto della verifica annuale, da effettuarsi nel mese di Gennaio, condotta dalle parti sociali tutti e 5 i parametri territoriali risulteranno negativi si procederà a comunicare alle Aziende che non ci sarà erogazione dell’EVR per l’anno verificato.
Se tutti e 5 i parametri risulteranno positivi si comunicherà la possibilità di erogazione nella misura del 6%, fatta salva la verifica aziendale dei singoli parametri di cui infra, altrimenti si procederà come segue:
• con 2 parametri positivi si dichiarerà l’erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 20% dell’EVR;
• con 3 parametri positivi si dichiarerà l’erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 40% dell’EVR;
• con 4 parametri positivi si dichiarerà l’erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 80% dell’EVR;
• In caso che un parametro non sia disponibile non verrà conteggiato e si procederà alla verifica con i rimanenti parametri.
A titolo di esemplificazione se sono disponibili quattro parametri ed uno non è dispo- nibile o pari a zero, si considerano utilizzabili ai fini del calcolo dell’erogabilità solo i 4 parametri valutabili residui.
Parametri aziendali:
1. Xxx lavorate denunciate in CEAS al netto di CIG;
2. Utile netto calcolato dalla singola azienda.
Una volta verificata l’erogabilità e la misura secondo i parametri territoriali, ogni azienda compilerà una scheda in autocertificazione nella quale dichiarerà i propri parametri annuali ed il valore relativo all’anno precedente, se entrambi i parametri aziendali risulteranno negativi non ci sarà erogazione sulla specifica impresa, pur in presenza di positività del parametro EVR territoriale; se uno dei due sarà negativo l’impresa potrà erogare soltanto il 50% del valore dell’EVR.
Le parti sociali potranno riunirsi presso le associazioni datoriali in apposita commissione ristretta, per esaminare le autocertificazioni prodotte e procedere alle verifiche delle singole contestualmente individuate.
In caso di verificate difformità rispetto all’autocertificazione la ditta dovrà pagare l’EVR nella misura territorialmente individuata, senza tener conto di alcuno dei parametri aziendali in quanto l’autocertificazione prodotta sarà da considerarsi nulla. L’erogazione dell’EVR, conseguentemente alla verifica con esito positivo sia dei parametri territoriali che aziendali e nelle misure risultanti, potrà avvenire a inderogabile scelta della singola impresa o in unica soluzione o in varie tranche o con acconti mensili a partire dalla mensilità di Febbraio (recuperabili nelle rate erogate in caso di negatività delle verifiche di erogabilità aziendale).
Trattandosi di retribuzione variabile gode dei benefici di legge previsti in materia di fiscalità.
Per l’anno 2011 le parti, dopo aver verificato i dati, si danno reciproco atto della non erogabilità dell’EVR.
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.
Al riguardo, le Parti decidono che a far data dal 01 ottobre 2012 il contributo sarà pari all’0,80% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.
Alla esazione del predetto contributo provvederà la Cassa Edile di Sondrio che lo riverserà ad ESFE, secondo quanto disposto dal precedente Art. 3.
Per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai si prevede che:
• ESFE provvederà alla gestione degli ordini ed alla fornitura a tutti gli operai iscritti e dipendenti da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni a favore della Cassa Edile, di due forniture su base annua come stabilito dalle parti firmatarie a livello territoriale, mentre per i neoassunti provvederà direttamente all’acquisto ed alla fornitura del kit in uso. Le forniture saranno rimborsate alle aziende da ESFE al netto dell’IVA;
• la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
• i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
• la Cassa Edile, o l’ESFE, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice o forni- trice di dispositivi individuali di protezione, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto da parte delle imprese dei predetti d.p.i.
• la Cassa edile, o l’ESFE, comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.
Art. 21 - Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell’impresa e dell’operaio vengono stabilite nella seguente misura:
• 0,615% a carico del datore di lavoro come in atto;
• 0,740% a carico dei lavoratori come in atto;
le predette quote debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle previ- sioni dei vigenti CCNL.
All’esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.
La quota dello 0,740% a carico dell’operaio viene trattenuta dall’impresa all’atto della corresponsione della retribuzione.
Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito secondo l’ammontare delle rispettive percentuali di cui sopra, una parte di spettanza di ANCE Sondrio di Confindustria Sondrio e della Sezione Anaepa di Confartigianato Imprese Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l’altra da attribuire, cumulati- vamente, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra di loro.
È facoltà degli operai cedere alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa Edile, un importo, che sarà succes- sivamente stabilito, da stornarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa edile, all’atto del pagamento agli aventi diritto della percentuale di cui all’art. 8 del presente contratto.
Resta confermata l’aliquota dello 0,222% paritetico (in totale 0,444%) a titolo di quote nazionali di adesione contrattuale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.
L’importo delle quote nazionali di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
All’esazione del predetto contributo provvede la Cassa Edile di assistenza di Sondrio. La Cassa Edile provvede a rimettere direttamente all’ANCE e alle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il CCNL di riferimento gli importi di rispettiva competenza.
Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai verranno registrati a libro paga e devono risultare sulla busta paga.
Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell’art. 26 L. n°300/1970.
Art. 22 - Impiegati - Conglobamento Premio di produzione ed ex EET
Le parti si danno atto che per previsione dei rispettivi CCNL l’Indennità Territoriale di Settore e l’Elemento Economico Territoriale sono stati conglobati nel 2011 e gli importi in essere sono i seguenti:
Contratto Industria
• impiegato di 7° livello - Quadro € 397,91
• impiegato di 6° livello € 363,90
• Impiegato di 5° livello € 302,56
• Impiegato di 4° livello € 275,59
• Impiegato di 3° livello € 253,50
• Impiegato di 2° livello € 228,40
• Impiegato di 1° livello € 196,34
Contratto Artigiano
• impiegato di 7° livello - Quadro € 410,32
• impiegato di 6° livello € 368,42
• Impiegato di 5° livello € 306,28
• Impiegato di 4° livello € 277,73
• Impiegato di 3° livello € 256,63
• Impiegato di 2° livello € 228,59
• Impiegato di 1° livello € 199,43
Art. 23 - Impiegati trasporti
A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 Km, dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.01.2013, una indennità nella seguente misura:
• per distanze da 2 a 7 Km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa
• per distanze oltre i 7 Km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 kilometri. La medesima non è dovuta nel caso che l’impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli impiegati.
Art. 24 - Impiegati mensa
A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in Provincia di Sondrio viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa così determinata:
• € 8,00 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Previo accordo tra datore e lavoratore, l’indennità sostitutiva di mensa nelle misure di cui sopra, potrà essere sostituita con ticket mensa.
Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria impresa, beneficiano del trattamento previsto dai CCNL in riferimento agli articoli relativi alla trasferta.
Art. 25 - Validità, durata e deposito contratto
Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2013.
Il medesimo sarà depositato come previsto dalle vigenti leggi. Letto, confermato e sottoscritto.
ANCE SONDRIO
di Confindustria di Sondrio
SEZIONE ANAEPA
di Confartigianato Imprese Sondrio
FeNEAL - UIL FILCA - CISL FILLEA - CGIL
Allegato 1a
Denuncia inizio lavori Xxxxx Xxxxx di Assistenza di sondrio (Art. 5 CIP)
DENUNCIA D’INIZIO LAVORI (D.Lgs. 163/2006, art. 118 comma 6)
Compilare e spedire alla:
CAssA EDILE DELLA PROVINCIA DI sONDRIO
La sottoscritta impresa ...............................................................................................................................................
con sede in ........................................................ Via .......................................................................................................
iscritta alla Cassa Edile della Provincia di ........................................................... n. ...................................
ai sensi e per gli effetti previsti dall’Art. 118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, denuncia di aver assunto in appalto l’esecuzione dei seguenti lavori:
• Genere dei lavori .......................................................................................................................................................
• Località in cui ha sede il cantiere ................................................................................................................
• Ente appaltante/Committente ........................................................................................................................
• Importo dei lavori € ...............................................................................................................................................
• Costi previsti per la sicurezza € ......................................................................................................................
• Data inizio lavori ........................................................................................................................................................
• Termine presumibile dell’ultimazione dei lavori ....................................................................................
• Numero presumibile di operai occorrenti per i lavori ........................................................................
• Incidenza % del costo della mano d’opera ............................................................................................
Data .................................................................... ................................................................................................................
(Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante)
N.B. - La presente documentazione deve essere trasmessa, vistata dalla Cassa Edile, all’Ente committente prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
PARTE RIsERVATA ALLA CAssA EDILE DI AssIsTENZA
Allegato 1b
Comunicazione di subappalto Cassa Edile di Assistenza di sondrio (Art. 5 CIP)
COMUNICAZIONE DI SUBAPPALTO (D.Lgs. 163/2006, art. 118 comma 6)
Compilare e spedire alla:
CAssA EDILE DELLA PROVINCIA DI sONDRIO
DICHIARAZIONE DELL’ImPREsA sUBAPPALTANTE
La sottoscritta Impresa ...............................................................................................................................................
con sede in ........................................................ Via .......................................................................................................
ai sensi e per gli effetti previsti dall’Art.118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, comunica a codesta Cassa Edile di aver affidato l’esecuzione dei lavori
• per il cantiere ..............................................................................................................................................................
• Ente appaltante/Committente .......................................................................................................................
• per il periodo da ............................................ a .......................................... con n. operai
• all’Impresa ....................................................................................................................................................................
• importo dell’appalto € ...........................................................................................................................................
Data .................................................................... ...............................................................................................................
(Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante)
DICHIARAZIONE DELL’ImPREsA sUBAPPALTATRICE
La sottoscritta Impresa ...............................................................................................................................................
con sede in ........................................................ Via .......................................................................................................
ai sensi e per gli effetti previsti dall’Art.118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, dichiara che, con contratto di subappalto stipulato in data .................................................................................
• ha assunto l’esecuzione, per conto dell’Impresa ................................................................................
• con sede in Via ...........................................................................................................................................................
• dei lavori di ...................................................................................................................................................................
• nel cantiere di .............................................................................................................................................................
• per il periodo da ............................................ a .......................................... con n. operai
• importo del subappalto € ...................................................................................................................................
La sottoscritta Impresa s’impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di subappalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, dallo statuto e Regolamento della Cassa medesima e dall’Art. 118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006.
Data .................................................................... ...............................................................................................................
(Timbro dell’Impresa e firma del Legale Rappresentante)
Allegato 2
Tabella Contribuzione Cassa Edile di Assistenza di sondrio (Art. 14 CIP)
CAssA EDILE DI AssIsTENZA - sONDRIO Accantonamenti e contributi vigenti dal mese di ottobre 2012 | |||
DEsCRIZIONE | CARICO ImPREsA | CARICO LAVORATORE | TOTALE |
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA | 4,750% | 0,000% | 4,750% |
CONTRIBUTO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI | 0,150% | 0,000% | 0,150% |
CASSA EDILE | 2,500% | 0,500% | 3,000% |
QUOTE TERRITORIALI ADESIONE CONTRATTUALE | 0,615% | 0,740% | 1,355% |
QUOTE NAZIONALI ADESIONE CONTRATTUALE | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
E.S.F.E. - ENTE per la SICUREZZA e la FORMAZIONE in EDILIZIA | 0,400% | 0,000% | 0,400% |
SERVIZIO R.L.S.T. | 0,230% | 0,000% | 0,230% |
INDUMENTI DA LAVORO | 0,800% | 0,000% | 0,800% |
CONTRIBUTO LAVORI USURANTI | 0,100% | 0,000% | 0,100% |
TOTALE CONTRIBUTI (a) | 9,767% | 1,462% | 11,229% |
TRATTAMENTO CCNL per ferie e gratifica natalizia | 14,200% | 0,000% | 14,200% |
TOTALE ACCANTONAmENTI (b) | 14,200% | 0,000% | 14,200% |
TOTALE CONTRIBUTI E ACCANTONAmENTI (a+b) | 23,967% | 1,462% | 25,429% |
N.B. Le quote a carico dell’operaio vengono trattenute dall’Impresa alla corresponsione della retribuzione.
mAGGIORAZIONI | CARICO ImPREsA | CARICO LAVORATORE | TOTALE |
Imprese associate ANCE fuori provincia | 1,300% | 0,000% | 1,300% |
Agenzie per il lavoro (formazione profess.) | 3,368% | 0,000% | 3,368% |
Agenzie per il lavoro (sospensione lavoro) | 0,300% | 0,000% | 0,300% |
CONTRIBUTO XXXX APPRENDIsTI | CARICO ImPREsA | CARICO LAVORATORE | TOTALE |
CCNL applicato: | |||
INDUSTRIA | 1,000% | 0,000% | 1,000% |
ARTIGIANATO | 1,000% | 0,000% | 1,000% |
Appendice
DA LEGGERsI IN COmBINATO DIsPOsTO CON L’ART. 4 - servizio RLsT
ACCORDO
Addì 6 febbraio 1998
TRA
La Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Sondrio rappresen- tata dal Presidente Geom. Xxxxxx Xxxxx e dai Sigg. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, con l’assistenza del Segretario Rag. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,
la Sezione Anaepa dell’Unione Artigiani di Sondrio rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con l’assistenza della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
E
Feneal-Uil, rappresentata dal Rag. Xxxxxx Xxxxx,
Filca-Cisl, rappresentata dai Sigg. Loris Dal Molin, Xxxxxxxx Xxxxxxx
Fillea-Cgil, rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
VISTO
il X.X.xx. 19 settembre 1994, n. 626;
i contratti collettivi nazionali di lavoro industria ed artigianato dell’edilizia nei quali si dispone che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli accordi locali; il documento di indirizzi per la definizione delle misure applicative del D.Lgs. 626/94 sottoscritto dal Centredil e dalla Feneal-Uil Lombardia, Filca-Cisl Lombardia e Fillea-Cgil Lombardia in data 24 giugno 1996;
la contrattazione integrativa provinciale;
SI CONVIENE
quanto segue in relazione alle funzioni dell’Organismo Paritetico Provinciale di cui all’art. 20 del citato decreto ed alla regolamentazione delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale del comparto produttivo dell’edilizia, di seguito denominato con la sigla R.L.S.T..
Art. I
ORGANIsmO PARITETICO PROVINCIALE
1. In applicazione dell’art. 20 del X.X.xx. 626/94, in provincia di Sondrio il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro assume i compiti e le funzioni assegnate dal presente accordo all’Organismo Pari- tetico Provinciale, di seguito denominato con la sigla O.P.P..
2. L’0.P.P. svolgerà in via prioritaria funzioni di:
a. orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La formazione deve avvenire con riferimento:
– al primo ingresso nel settore;
– a specifiche variazioni dell’attività lavorativa (cambiamento di mansioni e settore produttivo);
– alle introduzioni di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
b. erogazione delle attività di formazione in collaborazione con il Comitato Paritetico per l’Istruzione Professionale di Sondrio e certificazione della frequenza dei corsi da parte degli interessati;
c. prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
d. tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e. tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all’interno delle quali non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e produ- zione di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro anche in collaborazione con gli organi di vigilanza, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di tale lavoro.
L’O.P.P. svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi i cantieri, magazzini, uffici.
Art. II ATTRIBUZIONI R.L.s.T.
1. Secondo quanto previsto dall’art. 19 del X.X.xx. 626/94 gli R.L.S.T., attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercitano, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alle valutazioni dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della preven- zione nell’impresa ovvero nell’unità produttiva;
c. sono consultati sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, all’attività della prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
d. sono consultati dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni e dal C.P.I.P. in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22 comma 5 del X.X.xx. 626/94;
e. ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di preven- zione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
h. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i. partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 11 del X.X.xx. 626/94;
l. fanno proposte in merito all’attività di prevenzione;
m. avvertono il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
n. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottati dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
o. possono chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e prote- zione dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 del X.X.xx. 626/94. Inoltre, i rappresentanti per la sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del X.X.xx. 626/94, hanno accesso per l’espletamento delle loro funzioni, al documento di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del X.X.xx. 626/94 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4 comma
5 lettera o) del X.X.xx. 626/94.
Art. III
ACCEssO AI LUOGHI DI LAVORO
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
2. Gli R.L.S.T. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro con le seguenti modalità:
a. consultano preventivamente il C.P.T. per verificare che nell’impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
b. prendono preventivo contatto con il legale rappresentante dell’impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere;
c. concordata la visita, gli R.L.S.T. ne danno conferma scritta all’impresa specificando i dati sopra elencati;
d. nei casi in cui gli R.L.S.T. valutano che il loro intervento sia oggettivamente particolarmente urgente ed improrogabile, previo avviso della situazione in atto all’impresa, segnaleranno alla medesima la visita al cantiere per eliminare le condizioni di pericolo esistenti al più presto;
e. devono essere muniti del tesserino di riconoscimento, che devono esibire prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, e devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere la visita;
x. xxxxxxxx che in occasione della visita concordata sia messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;
g. della visita devono redigere apposito verbale, copia del quale, firmato dal R.L.S.T., è contestualmente rilasciata all’impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale;
h. gli R.L.S.T. non possono chiedere l’esibizione di documentazione aziendale, fatta salva quella prevista dall’art. II, della quale non può trarne copia;
i. le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione dell’impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario, gli R.L.S.T. possono in ogno modo svolgere l’esame dell’ambiente di lavoro;
l. l’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate;
m. le imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del
R.L.S.T. per l’esecuzione delle attribuzioni previste dall’art. 19 del X.X.xx. 626/94;
n. gli interventi del R.L.S.T. devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine crono- logico dell’arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva;
o. gli R.L.S.T. redigono verbale delle consultazioni alle quali abbiano partecipato, ove sono riportate le osservazioni e le proposte formulate, la cui copia, firmata dal R.L.S.T. e dall’impresa, viene contestualmente rilasciata all’impresa;
p. alla fine di ogni mese gli R.L.S.T. redigono un rapporto dell’attività svolta con allegate le copie dei verbali, delle visite e delle consultazioni, che consegnano all’O.P.P. entro 10 giorni di calendario dalla fine del mese a cui il rapporto si riferisce;
q. il rapporto delle attività svolte dagli R.L.S.T. sarà trasmesso al C.P.T.;
r. il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte degli R.L.S.T. deve essere predi- sposto e sottoposto all’approvazione delle parti sottoscritte.
Art. IV
RAPPREsENTANTE DEI LAVORATORI PER LA sICUREZZA TERRITORIALE DI COmPARTO PRODUTTIVO (R.L.s.T.)
1. Per le imprese edili o unità produttive operanti in provincia di Sondrio, all’interno delle quali non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si provvede mediante la designazione di due incaricati che svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente all’interno di dette imprese o unità produttive.
2. ABROGATO
3. Gli R.L.S.T., al fine di approfondire ed accrescere la conoscenza della materia in oggetto del proprio incarico, dovranno obbligatoriamente prendere parte ad un xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 00 ore, la cui frequenza dovrà essere attestata, prima di esercitare le proprie funzioni.
4. Gli R.L.S.T. dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza su lavoro, coerentemente alle previsioni del X.X.xx. 626/94 e successive modifiche, e garantire sino alla decadenza del relativo incarico, la non interferenza con l’attività sindacale o con iniziative incompatibili con le proprie funzioni. L.’O.P.P. verificherà e controllerà il rispetto di tali impegni.
5. Gli R.L.S.T. decadono dall’incarico per grave violazione a quanto contenuto nel presente accordo.
6. La decadenza dall’incarico di R.L.S.T. costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. V
mODALITA’ DI DEsIGNAZIONE R.L.s.T.
1. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prima della designazione formale degli R.L.S.T., consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese attive che saranno sprovvisti di un rappresentante interno, mediante la convocazione di assemblee fuori dai luoghi di lavoro.
2. La designazione degli R.L.S.T. sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei segretari territoriali delle organizzazioni sindacali indicate in premessa indirizzata alla Sezione Costruttori Edili di Sondrio ed all’O.P.P..
3. Gli R.L.S.T. restano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca dall’incarico disposta dalle Organizzazioni dei lavoratori sottoscritte.
4. I predetti, se in forza presso una impresa edile, godono di un periodo d’aspettativa non retribuita della durata di tre anni dal giorno della nomina. L’aspettativa, che deve essere richiesta per iscritto, s’interrompe in caso di decadenza o di cessazione dell’incarico avvenuta prima della scadenza del triennio, da comunicarsi tempesti- vamente all’impresa.
Art. VI
GEsTIONE OPERATIVA FUNZIONI R.L.s.T.
1. Gli R.L.S.T. opereranno sulla base degli orientamenti stabiliti dall’O.P.P.. I predetti terranno i necessari contatti con l’O.P.P. che sarà informato con periodicità di norma mensile mediante:
a. relazioni sulle visite effettuate anche con l’ausilio di apposite schede;
b. resoconti sulle situazioni di rispetto delle norme e sulle difficoltà riscontrate;
c. illustrazioni delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con gli eventuali tecnici dell’O.P.P.;
d. elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall’art. 19 del X.X.xx. 626/94.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. È costituito nell’ambito della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio un apposito fondo finalizzato alla copertura di tutti i costi per la formazione, per l’attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d’azienda e per gli R.L.S.T., le cui risorse verranno impiegate secondo gli accordi che verranno assunti dalle parti sottoscritte.
7. ABROGATO
8. ABROGATO
9. ABROGATO
10. ABROGATO
11. Il contributo in questione dovrà offrire un gettito che assicuri equilibrio tra le entrate e le uscite.
12. Gli oneri derivanti dalle ore destinate alla formazione ed all’attività del rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva saranno rimborsate dalla Cassa Edile in ragione di Lire 30.000 orarie fino ad un massimo di 8 ore annuali per le imprese fino a 15 dipendenti di 20 ore annuali per imprese da 16 a 50 dipendenti di 32 ore annuali per imprese oltre 50 dipendenti, utilizzando le risorse di cui dispone il fondo, alle imprese presso le quali sono in forza tali soggetti.
13. ABROGATO
14. Con il versamento del contributo di cui sopra, le Parti riconoscono di aver assolto pienamente a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.
15. ABROGATO
Art. VII DECORRENZA E DURATA
1. Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, si applicherà dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.
2. Le singole Parti sottoscritte potranno disdettare con lettera raccomandata AR almeno tre mesi prima della scadenza il presente accordo; in mancanza si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Art. VIII DEPOsITO ACCORDO
1. Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O..
NOTA A VERBALE
Le XX.XX., in relazione alla premessa, specificano che i contenuti del presente accordo sono definiti anche alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, regionale e territoriale agli stessi titoli previsti.
Letto confermato e sottoscritto
FeNEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
SEZIONE ANAEPA UNIONE ARTIGIANI DI SONDRIO
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELL’UNIONE INDUSTRIALI DI SONDRIO
PARTE sECONDA
Prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Assistenza di sondrio
La Cassa Edile di Assistenza di Sondrio eroga prestazioni a favore degli operai iscritti, compresi gli apprendisti, dipendenti da imprese edili ed affini, per i lavori eseguiti in proprio o per conto di Enti pubblici o privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.
Le predette prestazioni sono quelle previste:
• dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli Accordi stipulati tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori Fe.X.X.X.X.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.;
• dal Contratto Provinciale Integrativo e dagli Accordi stipulati tra Ance Sondrio di Confindustria Sondrio, Anaepa di Confartigianato Imprese Sondrio e la Fe.X.X.X.X.- U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della Provincia di Sondrio.
1) Carenza malattia per eventi inferiori a 7 giorni
Con decorrenza 1° gennaio 2007 ed a titolo sperimentale, in caso di eventi di malattia riconosciuti dall’INPS, aventi una durata inferiore a 7 giorni, la Cassa Edile corrisponde al lavoratore dipendente da impresa regolarmente iscritta un importo, al netto di ritenuta d’acconto, pari al 70% del trattamento economico giornaliero contrattualmente previsto in caso di malattia per i tre giorni di carenza. Tale somma viene proporzionalmente ridotta quando l’evento ha una durata inferiore ai tre giorni. La prestazione viene riconosciuta entro il limite massimo di 5 eventi annui per lavoratore.
2) Indennità aggiuntiva in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale superiore a 90 giorni
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, la Xxxxx Xxxxx eroga al lavoratore dipendente da impresa regolarmente iscritta, dal 91° giorno di assenza e nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, un’indennità aggiuntiva di € 0,36 al netto di ritenuta d’acconto per ciascuna giornata di calendario e per ogni familiare a carico.
3) Una tantum in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale riconosciuti dall’I.N.A.I.L., la Xxxxx Xxxxx eroga al lavoratore dipendente da impresa regolarmente iscritta una somma una tantum di € 76,00 al netto di ritenuta d’acconto, a titolo di indennità
per i primi tre giorni di carenza di infortunio. Tale somma viene proporzionalmente ridotta quando l’evento ha una durata inferiore ai tre giorni.
4) Infortuni extra professionali
La Cassa Edile, in caso di morte o di invalidità permanente, nei limiti della somma prestabilita, eroga al lavoratore dipendente da impresa regolarmente iscritta € 775,00 in caso di morte del lavoratore senza familiari a carico, € 2.066,00 in caso di morte del lavoratore con familiari a carico, con l’aggiunta di € 413,00 per ogni familiare a carico, € 5.165,00 in caso di invalidità permanente totale del lavoratore, graduando la riduzione della medesima in base alle percentuali previste dalle tabelle I.N.A.I.L., vigenti alla data dell’evento.
Per beneficiare della prestazione, gli eredi od il lavoratore debbono presentare:
• domanda alla Cassa Edile sugli appositi moduli;
• certificato medico o di morte a seconda del tipo di evento;
• certificato di stato di famiglia alla data dell’evento;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver percepito alcun tipo di indennità da terzi a titolo di risarcimento;
• eventuale verbale dei carabinieri o della polizia o qualsiasi altra documentazione che la Cassa Edile riterrà opportuna ai fini della comprovazione della natura e delle circostanze dell’evento.
In caso di eventi particolari, ricompresi nelle c.d. attività pericolose, l’erogazione non viene effettuata.
5) Concorso spese per protesi e cure odontoiatriche
La Cassa Edile, con effetto dall’esercizio 1° ottobre 2012 - 30 settembre 2013, dispone della somma massima annuale di euro 149.000 maggiorata di un importo pari allo 0,25 % dell’imponibile contributivo, decurtato di € 50.000, da erogare a titolo di concorso spese per interventi curativi di carattere odontoiatrico e per l’ap- plicazione esclusiva di protesi odontoiatriche a lavoratori e/o familiari a carico. Il concorso spese viene erogato ai lavoratori che figurano alle dipendenze di imprese regolarmente iscritte alla data della fattura, ed in regola con i versamenti e con presenza del lavoratore all’atto della fruizione alla Cassa Edile e per i quali, nei 12 mesi precedenti la stessa data, risultano effettuati accantonamenti secondo il seguente schema:
• da 800 a 1200 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.000= annui;
• da 1201 a 1400 ore:tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.250= annui;
• da 1401 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.500= annui.
Sono accolte tutte le fatture aventi data dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun esercizio Xxxxx Xxxxx, purché presentate, entro e non oltre, il 30 NOVEMBRE succes- sivo all’esercizio di riferimento.
L’erogazione del concorso avviene in un’unica soluzione, sulla scorta dell’esame a consuntivo delle richieste pervenute, fino ad un massimo del 40% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di rimborso a nucleo familiare di € 1.500.
Nessun concorso viene erogato sulla base di fatture che indichino una spesa per cure e protesi odontoiatriche inferiore ad € 50,00.
Per beneficiare del concorso, i lavoratori debbono presentare la seguente documen- tazione:
• richiesta alla Cassa Edile su apposito modulo, nei termini di cui sopra;
• fattura in originale, rilasciata dal medico professionista;
• certificato di stato di famiglia (solo in caso di intervento per familiare a carico);
• dichiarazione autocertificativa rilasciata dal lavoratore del reddito percepito dal familiare sottoposto a trattamento odontoiatrico.
6) Concorso protesi oculistiche
La Cassa Edile dispone attualmente della somma massima annuale di € 15.658 maggiorato di € 1.099 derivanti dalla cessazione concorso spese per cure termali, e quindi per un totale di € 16.757, da erogare ai lavoratori ed ai loro familiari a carico che necessitano di occhiali da vista o di lenti a contatto.
Nell’ambito di detto importo, facendo presente che nessun concorso è concesso per l’acquisto della sola montatura, viene erogato un sussidio fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta, con un tetto di euro 77,00 annui per ogni avente diritto. Il concorso spese viene erogato ai lavoratori che figurano alle dipendenze da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile alla data della fattura e per i quali, nei dodici mesi precedenti la medesima data, risultino effettuati, anche in più circoscrizioni, accantonamenti per almeno 600 ore lavorative coperte da contribuzione.
A fine esercizio la Cassa Xxxxx eroga il concorso determinato sulla scorta delle richieste pervenute nell’anno ed in relazione alla somma massima disponibile nonché al limite degli euro 77,00 stabilito per ogni avente diritto. Per beneficiare della prestazione i lavoratori debbono presentare la seguente documentazione:
• richiesta alla Cassa Edile su apposito modulo, entro il 30 novembre successivo all’esercizio di riferimento;
• fattura, in originale, rilasciata dall’ottico o scontrino fiscale con dettaglio della spesa ed indicazione del beneficiario;
• certificato di stato di famiglia (familiari a carico);
• dichiarazione autocertificativa, rilasciata dal lavoratore, del reddito percepito dal famigliare che usufruisce della protesi oculistica.
7) Concorso spese per cure termali
Prestazione cessata a far data dal 01 ottobre 2012.
8) soggiorno marino
La Cassa Edile dispone attualmente della somma massima annuale di € 20.000 per la prestazione del soggiorno marino articolata su un solo turno, riservato a figli di età inferiore agli 11 anni di lavoratori dipendenti di imprese in regola e regolar- mente iscritti alla Cassa Edile di Sondrio ed in forza al momento della domanda e che abbiano fatto registrare, anche presso più casse edili, almeno 600 ore coperte da contribuzione nel corso dell’anno precedente la domanda.
Per beneficiare della prestazione i lavoratori debbono presentare la seguente documentazione:
• richiesta su apposito modulo da presentare alla Cassa Edile nei termini riportati sul bando di partecipazione che viene pubblicato entro il 28 febbraio di ogni anno;
• certificato di stato di famiglia;
• eventuali altri documenti comprovanti che il beneficiario della prestazione risulta a carico del lavoratore richiedente.
9) Borse di studio
Prestazione sospesa a far data dal 01 ottobre 2012.
10) Contributo a lavoratore con famigliari a carico portatori di handicap psichici o fisici
La Cassa Edile dispone attualmente della somma massima annuale di € 40.000,00 da erogare a favore di lavoratori aventi famigliari conviventi, come rilevabile dallo stato di famiglia, fiscalmente a carico, portatori di handicap con invalidità ricono- sciuta ed attestata superiore al 74%, compresi i minori che fruiscono dell’apposita indennità con invalidità certificata.
La prestazione, ripetibile anno per anno, è riservata ai lavoratori che risultino in forza ad imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile nell’anno di riferimento e che vantino nei 12 mesi precedenti la data della domanda almeno 600 ore lavorative coperte da contribuzione presso la Cassa Edile di Sondrio.
Le domande devono essere presentate non prima del 1° ottobre e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a consuntivo, sulla scorta dell’esame delle domande pervenute, con il limite massimo a lavoratore di € 1.300,00, al netto della ritenuta d’acconto, fino a concorrenza del tetto massimo annuo di € 40.000,00.
Per beneficiare del contributo, i lavoratori debbono presentare, nei termini di cui
sopra, richiesta alla Cassa Edile, utilizzando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione medico-sanitaria e fiscale ivi richiesta.
11) Premio ingresso
Prestazione sospesa a far data dal 01 ottobre 2012.
12) Premio fedeltà
Prestazione sospesa a far data dal 01 ottobre 2012.
13) Assegno funerario
La Cassa Edile eroga un importo di € 258,00, più € 103,00 per ogni familiare a carico del “de cuius”, in caso di decesso di lavoratore dipendente, alla data dell’evento, da impresa regolarmente iscritta alla Xxxxx Xxxxx o che abbia risolto il rapporto di lavoro da meno di sei mesi con impresa allora iscritta alla Xxxxx Xxxxx, sempre che, in detto periodo, non abbia prestato servizio alle dipendenze di terzi. Per beneficiare della prestazione, gli aventi diritto, coniuge superstite, genitori o coloro che, in mancanza di questi, hanno sostenuto le spese funerarie, esclusi gli Enti comunque denominati, debbono presentare:
• domanda su apposito modulo, entro sessanta giorni dalla data dell’evento;
• certificato di morte;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione del nominativo degli eredi.
L’assegno non viene liquidato qualora sussistano le condizioni per l’erogazione dell’Anzianità Professionale Edile in caso di morte.
14) sussidi straordinari
Compatibilmente alle risultanze di bilancio, nei casi di speciale necessità, in rela- zione a particolari situazioni di disagio economico, sanitario ecc. del lavoratore o dei suoi familiari, da valutarsi di volta in volta da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile, potrà essere riconosciuta, previa richiesta inoltrata dal lavora- tore, corredata della documentazione ritenuta necessaria a comprovare lo stato di necessità, una erogazione straordinaria a discrezione dello stesso Comitato.
15) Indumenti di lavoro
Con effetto dall’esercizio 1° ottobre 2006/30 settembre 2007, la titolarità ammi- nistrativa e contabile della gestione indumenti è in carico ad ESFE.
A decorrere dal 1° ottobre 2007, ESFE provvede alla fornitura annuale di due completi da lavoro e di due paia di calzature antinfortunistiche ai lavoratori presenti nel settore e dipendenti da imprese iscritte ed in regola con il versamento della contribuzione.
La fornitura viene effettuata a beneficio dei lavoratori che abbiano maturato nell’esercizio di riferimento almeno 600 ore lavorate, anche non continuative, coperte da contribuzione Cassa Edile.
La spedizione è indirizzata direttamente al domicilio dei lavoratori mediante pacco postale. Per usufruire del servizio è necessario che ESFE sia a conoscenza del domicilio e delle taglie e tipologia degli indumenti prescelti dai lavoratori.
Per i lavoratori di nuovo ingresso nel settore, ESFE provvede direttamente, all’atto dell’assunzione, alla consegna di una sacca contenente un completo da lavoro, un paio di calzature antinfortunistiche, un elmetto di sicurezza, un occhiale protettivo ed un paio di guanti da lavoro.
A tal riguardo, al fine di procedere celermente alla consegna degli indumenti, ed in relazione agli obblighi previsti dal disposto del D.Lgs 626/94, le imprese devono trasmettere alla Cassa Edile immediatamente all’atto dell’assunzione tramite fax l’apposito modulo di assunzione dipendente.
Ai lavoratori di nuovo ingresso, che nel corso dell’esercizio di riferimento maturino almeno 600 ore lavorative coperte da contribuzione, viene spedita una seconda fornitura comprensiva di un completo da lavoro e di un paio di calzature antinfor- tunistiche.
16) Presenza Cassa Edile sondrio
La Cassa Edile, limitatamente all’esercizio di Bilancio Cassa Edile 01/10/2012 - 30/09/2013, dispone di una nuova prestazione una tantum denominata “Presenza Cassa Edile Sondrio” con una dotazione economica massima omnicomprensiva di € 250.000= e con tetto massimo individuale pari ad € 168 annuo per singolo fruitore.
L’erogazione per gli aventi diritto avverrà in unica soluzione a disponibilità dei dati di computo rilevabili dalla chiusura dell’esercizio 2012-2013.
Il diritto alla prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso al momento dell’erogazione sia dipendente da Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Sondrio e sia stato effettuato in suo favore presso la stessa cassa l’accantonamento per almeno 1.016 ore effettivamente lavorate, compren- sive delle ferie e permessi retribuiti, con riferimento al periodo dal 01/04/2013 al 30/09/2013.
La prestazione verrà corrisposta d’ufficio dalla Cassa Edile, senza necessità di preventiva domanda, a seguito dell’accertamento della maturazione dei requisiti regolamentari.
PARTE TERZA
Indirizzi e recapiti telefonici utili
CAssA EDILE DI AssIsTENZA DI sONDRIO
23100 SONDRIO -
Via Donatori di sangue, 15
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
e-mail: xxxx@xxxx.xxx xxxx://xxx.xxxx.xxx
ENTE PARITETICO PER LA sICUREZZA
E LA FORmAZIONE DELL’EDILIZIA (EsFE)
00000 XXXXXXX
Via Donatori di sangue, 15
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
e-mail: xxxx@xxxx.xxx xxxx://xxx.xxxx.xxx
RECAPITI
RAPPREsENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA sICUREZZA TERRITORIALI (RLsT)
Zona sondrio ed Xxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
cel. 0000000000 - Fax 0000 000000
Xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxx
xxx. 0000000000 - Xxx 0000 000000
e-mail xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
Zona Chiavenna
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
cel. 0000000000 - Fax 0000 000000
e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
ANCE sONDRIO CONFINDUsTRIA sONDRIO
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
sEZIONE ANAEPA CONFARTIGIANATO ImPREsE sONDRIO
L.go dell’Artigianato, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
FeNEAL - UIL
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
FILCA - CIsL
Xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 XXXXXXX
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
FILLEA - CGIL
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
sEDI CGIL E PATRONATO INCA
sEDI CAmERE DEL LAVORO TERRITORIALI
• sondrio - Via Xxxxxxx 14 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• morbegno - Via Martello 7 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - Tel. 000000000 - Fax 034330518. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx 00 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxxx 0 - Tel. 0000000000. Martedì e sabato dalle 8,30 alle 11,30
• sondalo - Largo Mazzini 4 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,00. Venerdì dalle 14,00 alle 18,00
• Xxxxxx - Xxx Xxxxxx 00 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Xxxxxxx - Xxx Xx Xxxx 000/X - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato chiuso
sEDI E RECAPITI PATRONATO INCA
• sondrio - Via Xxxxxxx 14 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000.
Da lunedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,30.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Lanzada - Presso Ufficio Turistico. Mercoledì dalle 8,30 alle 11,30
• Chiesa in Valmalenco - Presso Centro Servizi. Giovedì dalle 9,30 alle 11,30
• Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - Tel. 000000000 - Fax 000000000. Lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,00.
Martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
• Novate mezzola - Presso Municipio. Giovedì dalle 9,00 alle 10,30
• Verceia - Presso Biblioteca. Giovedì dalle 10,45 alle 12,00
• samolaco - Presso Municipio. Giovedì dalle 14,30 alle 15,30
• morbegno - Via Martello 7 - Tel. 0342612664-610181 - Fax 0000000000. Lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Delebio - Presso Municipio. Martedì dalle 14,00 alle 16,00
• Xxxxxxx - Xxx Xx Xxxxxx 0. Martedì dalle 9,00 alle 11,30
• Talamona - Presso Scuole Elementari. Mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
• Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx 00 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,00.
Martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30
• Xxxxxx - Xxx Xxxx 00. Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00
• Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxxx 0 - Tel. 0000000000. Martedì e sabato dalle 8,30 alle 11,30
• sondalo - Largo Mazzini 4 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,00.
Venerdì dalle 14,00 alle 18,00
• Xxxxxx - Xxx Xxxxxx 00 - Tel. 0000000000 - Fax 0342/911701.
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00. Venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Xxxxxxx - Xxx Xx Xxxx 000/X - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato chiuso
sEDI TERRITORIALI CIsL
• sondrio - Via Bonfadini, 1 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 9,00 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxx Xxxxxx 00 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Sabato dalle 8,00 alle 12,00
• sondalo - Via 1° Maggio 2 - Tel. 0000000000. Giovedì dalle 14,30 alle 17,00
• Livigno - presso Scuole Elementari, Via Saroch - Tel. 0000000000. Martedì dalle 15,00 alle 17,30 e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxxx 00 - Tel. 0000000000. Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 00 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00
• morbegno - Via Stelvio 78 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Chiavenna - Piazzetta Persenico Via della Cereria - Tel. 000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00. 1° ed il 3° sabato del mese dalle 9,00 alle 12,00
• Delebio - Via Stelvio 9/11 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00
sEDI E RECAPITI INAs
• CHIAVENNA - Piazzetta Persenico Via Cereria - Tel. 000000000.
Lunedì, giovedì, venerdì e sabato 1° e 3° di ogni mese dalle 9,00 alle 12,00. Lunedì, martedì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00
• Novate mezzola - presso Municipio. Martedì dalle 14,30 alle 16,00
• Verceia - presso Biblioteca. Martedì dalle 16,30 alle 18,00
• Villa di Chiavenna - presso Biblioteca (Scuola media Bertacchi). Venerdì dalle 16,30 alle 18,30.
• Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx 0.
Lunedì dalle 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,00
• Dubino - presso scuola materna Via Roma. Mercoledì dalle 16,30 alle 18,00
• Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx 00. Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00
• mORBEGNO - Via Stelvio 68 - Tel. 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00.
Sabato dalle 8,30 alle 12,00
• Ardenno - presso Casa del Giovane (oratorio). Mercoledì dalle 8,30 alle 10,30
• Buglio in monte - presso Comune. Giovedì dalle 10,30 alle 12,00
• Talamona - presso palestra comunale - sala riunioni. Lunedì dalle 14,30 alle 16,00
• Xxx xxxxxx - presso Comune di Cataeggio. Lunedì dalle 8,30 alle 10,00
• Villapinta - presso Scuola elementare. Giovedì dalle 9,00 alle 10,15
• sONDRIO - Via Bonfadini 1 - Tel. 0000000000.
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato
• Berbenno - presso Comune. Lunedì dalle 16,00
• Caspoggio - presso Comune. Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
• Chiesa Valmalenco - presso ambulatorio Comunale. Venerdì dalle 14,30
• Chiuro - presso Comune.
1° e 3° martedì del mese dalle 14,30
• Lanzada - presso Biblioteca Comunale. Giovedì dalle 14,00
• Ponte in Valtellina - presso Comune. 2° e 4° martedì del mese dalle 14,30
• Aprica - presso Comune. Lunedì dalle 9,00 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx 00 - Tel. 0000000000. Lunedì, martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00
• Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxxx 00 Tel. 0000000000. Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00; mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
• XXXxXX - Xxx Xxxxxx 00 - Tel. 0000000000. Tutti i giorni dalle 8,00 alle 12,00;
giovedì dalle 16,00 alle 18,00
• Livigno - presso Scuola elementare Via Saroch. Martedì dalle 15,00 alle 17,30;
mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
• sondalo - Via 1° maggio 2. Lunedì dalle 14,00 alla 17,00
• Trepalle - presso Casa Parrocchiale.
1° e 3° martedì del mese dalle ore 14,00
• Valfurva - presso Comune. Lunedì dalle 14,00 alle 16,00
sEDI UIL E PATRONATO ITAL
• sondrio - Via Mazzini, 65 - Tel. 0000000000/0000000000 - Fax 0000000000. Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato dalle 8.30 alle 12.00
• morbegno - Via Dominioni, 22 - Tel. e Fax 0000000000.
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato dalle 8.30 alle 12.00
• Chiavenna - Via Consoli Chiavennaschi 1 - Tel. e Fax 000000000. Da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.00;
mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30
• Nuova Olonio - Via Spluga 35 - Tel. e Fax 0000000000.
Da lunedì a venerdì (escluso giovedì) dalle 8,30 alle 12,00; giovedì dalle 14,30 alle 18,00; sabato dalle 9,00 alle 11,30
• Bormio: Via della vittoria 10 - Tel. e Fax 0000000000. Da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00
CAssE EDILI DELLA REGIONE LOmBARDIA
• Cassa Edile di mutualità ed Assistenza di Bergamo
Viale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, 30 - Cap 24121 - Tel. 000000000 - Fax 000000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Edilcassa Bergamo
Via S. Giorgio 17/N - Cap 24122 - Tel. 00000000000 - Fax 00000000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx
• Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia (CAPE)
Via dei Mille, 18 - Cap 25122 - Tel. 000000000 - Fax 0000000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Cassa Edile di mutualità ed Assistenza di Como e Lecco
Via Xxxx, 26 - Cap 22100 - Tel. 000000000 - Fax 000000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
sede di Lecco - Via Parini, 33 - Cap 23900 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Cassa Edile di mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona
Via delle Vigne, 184 - Cap 26100 - Tel. 000000000 - Fax 0000000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Cassa Operai Edili della Provincia di mantova
Via Verona, 113 - Cap 46100 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000
e-mail: xxxx@xxxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxxx.xxx
• Cassa Edile di mutualità ed Assistenza di milano
Via X. Xxxx, 6 - Cap 20122 - Tel. 00000000 - Fax 0000000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Cassa Edile della Provincia di Pavia
Via D. Chiesa, 25 - Cap 27100 - Tel. 0000000000/2 - Fax 0000000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Xxxxx Xxxxx di Assistenza di sondrio
Via Donatori di Sangue, 15 - Cap 23100 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000 e-mail: xxxx@xxxx.xxx - xxxx://xxx.xxxx.xxx
• Cassa Edile di mutualità ed Assistenza della Provincia di Varese Via Cairoli 5 - Cap 21100 - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx