ACCORDO DI SPESA DI RAPPRESENTANZA
CARTA INTESTATA DI CHI INVIA IL FORMAT CONTRATTUALE
Spett.le Acea Spa
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 00000 - Xxxx
Alla c.a. di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Inviato tramite pec all’indirizzo: xxxxxxxxxxx_xxx_xxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
ACCORDO DI SPESA DI RAPPRESENTANZA
T R A
ACEA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0,
X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona della Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018 (di seguito per brevità “Acea” ovvero lo “Sponsor”);
E
COMUNE DI TERNI con sede legale in XXXXX, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 snc, P.IVA 00175660554 , in persona delDott. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Istruzione-Cultura dell’Ente (di seguito per brevità il “Comune di Terni” ovvero lo “Sponsee”);
PREMESSO CHE
• Acea esercita le proprie attività di core business – acqua, energia ed ambiente - con un forte spirito di radicamento sul territorio, pertanto ha sempre curato con particolare attenzione i rapporti con il mondo dell’arte e della cultura, supportando eventi ed attività di tipo culturale ed artistico, in grado di accrescere il senso di vicinanza della società civile al contesto sociale in cui esercita le proprie attività;
• Il Comune di Terni svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del proprio territorio;
• Il Comune di Terni intende sostenere la riqualificazione di un’area verde comunale, al fine di garantire agli studenti delle scuole cittadine la fruizione di uno spazio verde per finalità formative ed educative. Infatti, attraverso l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione, il Comune intende implementare l’Aula Verde Lab – uno spazio aperto già esistente dotato di orto, compostiera e giardino delle farfalle – attraverso installazione di due nuovi gazebo con materiale ecosostenibile;
• Acea ha manifestato, quindi, il proprio interesse a sostenere il Comune di Terni nella realizzazione di questo progetto ecosostenibile. Pertanto, Acea, in qualità di Sponsor, ha acconsentito a sfruttare gli spazi ed i benefit messi a disposizione dello Sponsee, al fine di accrescere il suo prestigio e la sua immagine e per potenziare le possibilità di sviluppo della società, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite;
• Acea, anche nell’interesse di Acea Ambiente S.r.l, da essa direttamente e interamente controllata, autorizza lo sfruttamento del marchio di cui si intende promuovere la conoscenza mediante la partecipazione alla manifestazione, marchio rappresentato graficamente dal logo allegato sub A), denominato “Marchio Acea Ambiente”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Parte Prima: Oggetto del Contratto, Obblighi delle Parti, Termini
Art. 1 Premesse ed allegati
1.1 Le premesse, insieme agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il’ “Contratto”).
1.2 In caso di conflitto tra le previsioni contenute negli allegati del presente Contratto e le clausole del medesimo, quest’ultime avranno prevalenza.
Art. 2 Oggetto
2.1. Con il presente Contratto lo Sponsee concede allo Sponsor, che accetta, il diritto allo sfruttamento dei benefit meglio specificati in allegato sub. B), denominato “Elenco Benefit”, per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021 (di seguito il “Periodo di Sponsorizzazione”) con lo scopo di accrescere il prestigio e l’immagine di Acea, a fronte dell’impegno di quest’ultima al pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 4 del presente Contratto.
Art. 3 Obblighi dello Sponsee
3.1 Lo Sponsee, nel Periodo di Sponsorizzazione, si obbliga a:
(i) pubblicizzare il marchio dello Sponsor presso il pubblico, attraverso la concessione dei benefit descritti in allegato sub. B) denominato “Elenco Benefit”, seguendo le istruzioni a tal proposito fornite dallo Sponsor;
(ii) pagare l’imposta sulla pubblicità, se dovuta, e l’imposta di registro del presente Contratto;
(iii) consegnare allo Sponsor: a) la documentazione afferente la manifestazione; b) il campionario del materiale promozionale prodotto; c) il materiale fotografico realizzato durante la manifestazione;
(iv) concedere ad ACEA la qualifica commerciale di Sponsor e trasmettere tutte le informazioni relative alle quantità prodotte dei materiali promozionali qualora richiesto;
(v) astenersi dal formulare giudizi, rilasciare dichiarazioni o porre in essere qualsiasi atto o comportamento che possano in qualunque maniera recare nocumento al prestigio e/o all’immagine dello Sponsor;
(vi) non utilizzare il marchio dello Sponsor fuori dalle ipotesi ivi disciplinate senza il preventivo consenso per iscritto dello Sponsor.
3.2 In considerazione della natura strettamente fiduciaria del presente Xxxxxxxxx, resta inteso che lo Sponsee – impegnandosi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del C.c. - farà in modo che i propri esponenti, rappresentanti, dipendenti, consulenti e/o collaboratori adempiano puntualmente a tutti gli impegni ed obblighi assunti dallo Sponsee ai sensi del Contratto medesimo.
Art. 4 Obblighi dello Sponsor - Modalità di Fatturazione e Pagamento
4.1 Lo Sponsor si impegna a corrispondere un importo pari ad € 10.000,00 (Diecimila/00), oltre IVA, quale corrispettivo per gli obblighi assunti dallo Sponsee (di seguito il “Corrispettivo”).
4.2 Lo Sponsor, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, invierà tempestivamente allo Sponsee il relativo Ordine di Acquisto (di seguito “ODA”). La sottoscrizione per accettazione dell’ODA da parte dello Sponsee costituisce condizione per ricevere il pagamento del Corrispettivo da parte dello Sponsor di cui all’art. 4.1 che precede.
4.3 In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000.
Al fine di agevolare l’acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:
• il numero del contratto di riferimento (Ordine di Acquisto) da indicare nel Blocco “dati ordine di acquisto” campo 2.1.2.2
<IdDocumento>;
• il codice numerico del SAL, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco “dati beni servizi” nel seguente modo:
- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> indicare sempre il valore
‘SAL’
- campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indicare il numero
del SAL.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
4.4 Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dallo Sponsor, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.
4.5 Sulla fattura che lo Sponsee emetterà a valere sull’ODA dovranno essere riportati gli estremi dell’ordine/contratto (data e numero) e gli estremi della autorizzazione alla fatturazione, che verrà comunicata dallo Sponsor entro 30 giorni dalla verifica della avvenuta corretta esecuzione delle obbligazioni a carico dello Sponsee ai sensi del presente Contratto (di seguito “Autorizzazione alla Fatturazione”).
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla
fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 120 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.
Per “data di presentazione della fattura” si intende la data di ricezione della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
La presente clausola è frutto di specifica e libera negoziazione fra le parti che di comune accordo, in considerazione della prassi commerciale e del sinallagma contrattuale concreto, intendono pattuire termini diversi da quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
4.6 Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale lo Sponsee intende ricevere il pagamento.
Lo Sponsee garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dallo Sponsor - siano relativi a conti correnti intestati allo Sponsee stesso.
Lo Sponsor non procederà al pagamento qualora il conto corrente dello Sponsee sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territories (NCCTs). Pertanto lo Sponsee si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.
Art. 5 Durata
5.1 Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione fino alla fine della Manifestazione, prevista per la fine dell’anno scolastico in corso 2020/2021.
5.2 Resta inteso che alla cessazione di efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto, lo Sponsee non potrà vantare alcun diritto o pretesa comunque definita sul marchio o sui segni distintivi dello Sponsor.
Art. 6 Clausola risolutiva espressa – Recesso
6.1 Il presente Contratto cesserà di produrre effetti alla data di scadenza individuata al precedente art. 5.
6.2 Costituiscono eventi risolutivi del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.c.:
(i) il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dallo Sponsee ai sensi dell’art. 3.1, punti (i), (v) e (vi);
(ii) il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9.
6.3 Salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori, i suddetti eventi determineranno la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.c., a seguito della comunicazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa da parte della Parte interessata indirizzata all’altra (di seguito la “Comunicazione di risoluzione”) nel rispetto delle modalità di comunicazione di cui al successivo art. 10.
6.4 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con un preavviso di 10 giorni, mediante comunicazione da inviarsi all’altra Parte secondo quanto previsto al successivo art. 10, nei seguenti casi:
(i) sottoposizione ad una procedura concorsuale o esecutiva dell’altra Parte;
(ii) scioglimento o messa in liquidazione dell’altra Parte;
(iii) apertura di procedimento penale nei confronti dei rappresentanti e/o amministratori dell’altra Parte.
È fatta salva, per lo Sponsor, la facoltà di recedere dal presente Contratto qualora precedentemente o nel corso dell’iniziativa, si verifichino vicende dipendenti dallo Sponsee, anche estranee alla corretta esecuzione del Contratto, che possano arrecare danno all’immagine dello Sponsor e/o delle sue Società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile (il “Gruppo Acea”) e pregiudicare il ritorno pubblicitario sperato.
Art. 6 bis Eventi di Forza Maggiore
6bis.1 Ai fini del presente Contratto, devono intendersi “Eventi di Forza Maggiore” tutti quegli eventi e circostanze o combinazioni di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l’esecuzione degli obblighi di
cui al presente Contratto previsti a carico delle Parti ma solo nella misura in cui tali circostanze o eventi:
(i) non avrebbero potuto essere previsti al momento della sottoscrizione del Contratto;
(ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dalla Parte impossibilitata, essendo al di fuori del controllo diretto o indiretto della stessa Parte;
(iii) non siano imputabili ad un comportamento contra legem della Parte inadempiente.
6bis.2 Nel caso in cui la Manifestazione oggetto del presente Contratto dovesse essere annullata a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore come sopra definito, ciascuna Parte potrà richiedere, secondo i principi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463, 1464 e 1467 del Codice Civile, la risoluzione del Contratto dandone immediata comunicazione scritta all’altra Parte, tramite raccomandata A/R o PEC.
6bis.3 Le Parti concordano sin da adesso che lo Sponsor non sarà tenuto a corrispondere nulla allo Sponsee qualora la Manifestazione non abbia luogo per qualsiasi motivo quale a mero titolo esemplificativo: atti o fatti non dipendenti dalla volontà o condotta dello Sponsee, eventi climatici, catastrofi, atti di terrorismo o guerre, epidemie, pandemie o per disposizioni delle Autorità governative che vietino la realizzazione della Manifestazione oggetto del Contratto sia a livello nazionale che a livello locale.
Parte Seconda: modalità di esecuzione e comportamento Parti
Art. 7 Dichiarazioni e Garanzie delle Parti
7.1 Lo Sponsor dichiara e garantisce per l’intera durata del Contratto:
(i) di avere l’esclusiva e legittima disponibilità di tutti i diritti, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e di ogni altro genere, relativi al marchio di titolarità dello stesso e delle Società del Gruppo Acea;
(ii) il marchio di titolarità dello stesso è conforme alla normativa applicabile, non ha contenuto osceno, diffamatorio o offensivo, e non viola diritti di terzi;
(iii) di adempiere puntualmente alla normativa applicabile, ivi inclusi i regolamenti in materia di esposizione di messaggi pubblicitari;
7.2 Lo Sponsee dichiara e garantisce per l’intera durata del Contratto:
(i) né lo Sponsee medesimo né i suoi soci e amministratori hanno svolto attività in conflitto d’interessi con il Gruppo Acea nei 24 mesi precedenti la sottoscrizione del presente Contratto;
(ii) nessuno dei soci o soggetti controllanti (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile) dello Sponsee ricoprono all’interno del Gruppo Acea un ruolo di vertice aziendale (Amministratore Delegato, Consiglieri, Responsabili della Funzione) e/o dipendenti dello stesso Gruppo (inclusi loro parenti e affini fino al 2° grado) la cui presenza possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
(iii) di essere pieno e legittimo titolare, direttamente e/o indirettamente, dei benefit meglio specificati in allegato sub. B di cui al precedente art. 2;
(iv) di poter liberamente disporre dei suddetti benefit senza violare i diritti di alcun titolare e/o soggetto terzo;
7.3 Lo Sponsee procederà a verifiche periodiche sulla propria organizzazione e comunicherà immediatamente allo Sponsor eventuali difformità da quanto garantito al precedente 7.2 (ii).
7.4 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, lo Sponsor potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora le dichiarazioni e garanzie riportate all’art. 7.2 risultino inesatte o non veritiere e/o lo Sponsee non adempia correttamente a quanto previsto all’art. 7.3.
7.5 Qualora una delle Parti violi in tutto o in parte le dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 7 dovrà manlevare e tenere indenne l’altra Parte, da ogni danno, pretesa e/o azione che qualsiasi terzo possa avanzare in relazione a tale violazione.
Art. 8 Riservatezza
8.1 Le Parti riconoscono e si danno atto che le stesse hanno avuto accesso e potranno avere accesso ad informazioni riservate relative ai contenuti industriali e commerciali delle stesse ed alle attività dalle stesse svolte, laddove, ai fini del presente articolo, per informazioni riservate si intendono i dati, le notizie e le informazioni che non siano già stati resi pubblici e in qualsivoglia maniera scambiati fra le Parti (di seguito le “Informazioni Riservate”).
8.2 Le Parti concordano reciprocamente che non utilizzeranno o comunicheranno a terzi ovvero divulgheranno tali Informazioni
Riservate per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e le manterranno strettamente riservate, fra l’altro procurando che le stesse: (i) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all’interno della propria organizzazione, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l’esercizio delle loro funzioni; (ii) siano protette dalla divulgazione o disseminazione accidentale secondo le migliori prassi del comparto economico di riferimento.
8.3 Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell’Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata sarà obbligata a darne informazione preventiva all’altra Parte, impegnandosi comunque a rendere quanto minore possibile la diffusione delle Informazioni Riservate.
8.4. Le Parti concorderanno preventivamente il contenuto e le modalità di qualunque comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa concernente la sottoscrizione del presente Contratto ed il suo contenuto, come pure qualsivoglia comunicazione relativa alle operazioni previste nel presente Contratto nell’osservanza degli obblighi di legge o di qualunque autorità pubblica, di vigilanza o di controllo.
8.5 Fermo restando quanto precede, le Parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto e tutte le operazioni e gli adempimenti dallo stesso previsti, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, nonché a procurare, promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 del codice civile, che le disposizioni di cui al presente articolo siano rispettate dai propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti nella misura in cui questi abbiano accesso alle informazioni riservate.
8.6 Le Parti si impegnano, promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 del codice civile, a conoscere e, laddove ad essi soggetti, rispettare:
1. gli obblighi di natura legale e regolamentare facenti capo a chi entra in possesso delle informazioni privilegiate di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (di seguito il “TUF”);
2. gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti applicabili con riferimento a disciplina dell’insider
trading, ivi inclusi il MAR, il TUF e il Regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito il “Regolamento Emittenti” e congiuntamente con il MAR e il TUF la “Normativa sugli Abusi di Mercato”);
3. le sanzioni applicabili all’abuso ovvero all’impropria circolazione di Informazioni Privilegiate.
8.7 Resta, infine, inteso che lo svolgimento delle attività di cui al presente Xxxxxxxxx dovrà avvenire nella stretta osservanza – ad opera delle Parti e di ogni altra persona dipendente, collaboratore, agente o a qualsivoglia titolo incaricata dalle Parti - della Normativa sugli Abusi di Mercato. Le Parti si impegnano a:
(a) non acquistare, vendere, o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su azioni rappresentative del capitale sociale delle Parti, né su strumenti finanziari direttamente o indirettamente collegati alle Parti, utilizzando le Informazioni privilegiate, (b) non raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni di cui alla precedente lettera (a), (c) non diffondere notizie false né porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare un’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera (a), e (d) nel caso di Parte divulgante che abbia indicato quali privilegiate determinate informazioni ai fini dell’applicazione del MAR, a comunicare tempestivamente alle altre Parti la cessazione del carattere privilegiato delle stesse.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la violazione delle
disposizioni del presente articolo costituirà grave inadempimento suscettibile di causare la risoluzione di diritto dei rapporti tra le Parti cui il presente Contratto si riferisce.
8.8 Le Parti si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che lo Sponsee riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun
motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Lo Sponsee si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Lo Sponsee si impegna in ogni caso a comunicare a ACEA prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
Art. 9 Compliance
9.1 Lo Sponsee dichiara e garantisce allo Sponsor che lo svolgimento delle attività di cui al Contratto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa,
(ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l’altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti. A tal fine lo Sponsee dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato dallo Sponsor ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa, disponibile sul sito internet xxx.xxxx.xx e si impegna a conformarvisi nell’espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti dello Sponsor di segnalare all’Organismo di Vigilanza di Acea S.p.A. eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del modello medesimo o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità dello Sponsor ai sensi del predetto Decreto Legislativo 231/2001.
9.2 Qualora lo Sponsee sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui
al D.Lgs 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
9.3 Ciascuna Parte si impegna a non effettuare alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo ACEA. In particolare, le Parti non effettueranno alcuna forma di regalo né prometteranno o offriranno regali a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, laddove per regalo si intende qualsiasi beneficio suscettibile di valutazione economica (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un’offerta di lavoro, etc.).
9.4 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, lo Sponsor potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora lo Sponsee non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni qui previste o comunque in caso di apertura di procedimento penale nei confronti di suoi esponenti, dal quale possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/01.
Art. 10 Comunicazioni
10.1 Ogni comunicazione da inviarsi da una delle Parti all’altra ai sensi del presente Xxxxxxxxx, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:
(a) quanto allo Sponsor al seguente indirizzo: P.le Ostiense 2 – 00000 Xxxx
PEC: xxxxxxxxxxx_xxx_xxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx c.a.: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Tel. 00 00000000
(b) quanto allo Sponsee al seguente indirizzo:
Direzione Istruzione – Cultura – Corso Tacito, 146 – 00000 XXXXX
PEC: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx c.a.: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: 0744/549909
e sarà considerata pervenuta alla data risultante dall’avviso di ricevimento o ricevuta di consegna.
10.2 Ciascuna delle Parti potrà comunicare nelle stesse forme sopra indicate il mutamento del proprio indirizzo e/o comunque dei dati identificativi sopra indicati.
Art. 11 Varie
11.1 Il presente Contratto, unitamente ai suoi allegati, costituisce l’intero regolamento tra le Parti in relazione alle materie ed alle operazioni quivi previste e contemplate.
11.2 L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia di quella Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinunzia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto, di contenuto determinato, debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.
11.3 L’eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto non determinerà la nullità, l’annullamento o l’inefficacia delle altre disposizioni, a meno che le prime non siano state determinanti nel motivare una Parte alla stipula del presente Contratto ed a patto che, in tale caso, le Parti, attraverso negoziazioni di buona fede da concludersi entro 30 (trenta) giorni lavorativi abbiano sostituito tali disposizioni con altre che siano valide ed efficaci e che riproducano, per quanto possibile, l’effetto economico di quelle invalide o invalidate.
11.4 Le spese sostenute da ciascuna Parte per la negoziazione e predisposizione del presente Contratto e dei suoi allegati rimarranno a carico della Parte che avrà sostenuto dette spese.
11.5 Eventuali modifiche, xxxxx aggiunti o integrativi del presente Contratto non saranno validi ed efficaci se non formulati per iscritto e incorporati in uno o più addenda al presente Contratto.
11.6 Il presente Contratto e i diritti che da esso scaturiscono non saranno cedibilI da parte dello Sponsee, salvo preventivo consenso scritto dello Sponsor.
11.7 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Elenco allegati:
A) Marchio Acea Ambiente;
B) “Elenco Benefit”
***
Firma Legale
Rappresentante
Allegato A)
Marchio Acea Ambiente
Allegato B) Elenco Benefit
• cartello informativo indicante il logo Acea Ambiente da installare in giardino o in prossimità del cancello di ingresso;
• evento di inaugurazione aperto alla città, alla presenza delle autorità comunali competenti e ai Vertici di Acea Ambiente;
• comunicato stampa congiunto;
• pubblicazione su web e FB Aula Verde Lab;
• diffusione della progettualità tra studenti e famiglie tramite circolari.