PREMESSA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA
DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GIACCHE ANTIFREDDO/ANTIPIOGGIA IN USO AL PERSONALE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI ALL’INTERNO DEL DEPOSITO REPERTI DI CONTRABBANDO DI BENEVENTO (BN) E DEL PRESIDIO FISCALE UBICATO PRESSO LA MANIFATTURA TABACCHI DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
CIG Z9623639B6
PREMESSA
Le presenti premesse formano parte integrante dell’accordo contrattuale e vincolano ambedue le parti contraenti.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Campania (di seguito: “stazione appaltante”), con sede in Napoli, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 000, intende procedere, tramite RDO sul XX.XX. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, gestito da Consip s.p.a.), all’affidamento di un contratto di fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e giacche antifreddo per il proprio personale incaricato di svolgere attività lavorativa presso il Deposito reperti di contrabbando di Benevento, sito in Xxxxxxxxx (XX) xxx XXX Xxxxxx x. 0/00, e presso il presidio fiscale operante all’interno della Manifattura tabacchi di Cava de’ Tirreni, sita in Cava de’ Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00.
Gli ambienti lavorativi presso il Deposito reperti di contrabbando di Benevento e presso la Manifattura tabacchi di Cava de’ Tirreni sono quelli tipici dei capannoni industriali. In particolare, presso il Deposito reperti di contrabbando di Benevento le attività lavorative svolte consistono nella custodia, movimentazione, apertura, chiusura, di colli (scatoloni di cartone) contenenti tabacchi lavorati sequestrati per fatti di contrabbando o vendita illecita o cartelle bingo, stoccati in capannoni di tipo industriale di non recente costruzione, privi di condizionamento dell’aria, nonché in attività di supporto al concentramento e al rilascio di apparecchi da intrattenimento e veicoli, svolte in aree interne all’aperto. Le lavorazioni si svolgono senza utilizzo di macchinari da parte del personale dell’ufficio. Presso la Manifattura di Cava de’ Tirreni le attività lavorative svolte consistono nella ispezione di aree dedicate allo stoccaggio di tabacchi lavorati e di linee di produzione movimentate da terzi, all’interno di capannoni di tipo industriale, senza utilizzo di macchinari da parte del personale dell’ufficio.
Nel prosieguo, si intende:
⎯ per “stazione appaltante” l’Ufficio dei monopoli per la Campania dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sede di Napoli;
⎯ per “fornitore” l’aggiudicatario del contratto che sarà stipulato all’esito della procedura di gara disciplinata con il presente disciplinare di gara e capitolato speciale;
⎯ per “disciplinare di gara e capitolato speciale” il presente documento;
⎯ ogni riferimento, nel presente documento, ad articoli e commi, la cui fonte non sia specificata, al presente documento stesso.
SOMMARIO
ART. 1 – Oggetto, importo presunto dell’appalto, sedi di consegna della fornitura 3
ART. 3 – Requisiti della fornitura 4
ART. 4 – Modalità di esecuzione della gara e aggiudicazione 5
ART. 5 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva 11
ART. 6 – Campionamento e modalità di esecuzione della fornitura 12
ART. 7 - Fatturazione e pagamenti 14
ART. 9 - Clausola risolutiva espressa e recesso 15
ART. 10 - Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti 16
ART. 13 - Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici 17
ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse 18
ART. 17 - Certificazione del credito 19
ART. 18 – Patto di integrità ai sensi dell’art. 1 comma 17 L. n. 190/2012 20
ART. 19 – Disciplina del contratto e rinvio ad altre fonti 21
ART. 21 – Foro competente - controversie 22
ART. 1 – Oggetto, importo presunto dell’appalto, sedi di consegna della fornitura
1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e giacche antifreddo e antipioggia come di seguito specificato:
Numero pezzi e sedi di assegnazione del personale | ||||||||
DPI | NA | SA | BN | TOT | Prezzo stimato singolo pezzo (con IVA) | Xxxxxx stimato complessivo con XXX | Xxxxxx stimato complessivo senza IVA | IVA |
Elmetto di protezione EN397 | 5 | 3 | 25 | 33 | € 15,30 | € 504,90 | € 413,85 | € 91,05 |
Copricapo antiurti EN812 | 5 | 3 | 25 | 33 | € 19,25 | € 635,25 | € 520,70 | € 114,55 |
Calzature antinfortunistiche S1P | 5 | 3 | 25 | 33 | € 85,00 | € 2.805,00 | € 2.299,18 | € 505,82 |
Giacche antifreddo e antipioggia EN343 - EN14058 | 5 | 3 | 25 | 33 | € 155,00 | € 5.115,00 | € 4.192,62 | € 922,38 |
Guanti antitaglio EN 420:2003 e EN 388:2003 | 5 | 3 | 25 | 33 | € 18,73 | € 618,09 | € 506,63 | € 111,46 |
TOTALE | 25 | 15 | 125 | 165 | € 293,28 | € 9.678,24 | € 7.932,98 | € 1.745,26 |
2. L’importo presunto (prezzo posto a base di gara - base d’asta) è fissato in € 7.932,98 (IVA esclusa);
3. Le sedi di consegna della fornitura sono:
⎯ per i prodotti da assegnare al personale con sede in Benevento: la Sezione operativa territoriale di Benevento dell’Ufficio dei monopoli, sita in Xxxxxxxxx (XX) xxx XXX Xxxxxx x. 0/00;
⎯ per i prodotti da assegnare al personale con sede in Napoli e Salerno: la sede di Napoli dell’Ufficio dei monopoli, sita in Napoli, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 000.
ART. 2 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo della fornitura in oggetto è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario (“fornitore”) rispetto al prezzo posto a base di gara.
2. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensate dalla stazione appaltante tutte le forniture e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, compreso il campionamento di cui all’art. 6, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi. Tale corrispettivo, salvo quanto stabilito al successivo comma 3, non potrà essere soggetto a variazione in aumento, per nessun motivo.
3. Il fornitore è consapevole ed accetta che la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il periodo di validità del contratto, ed in particolare al momento della comunicazione dell’ordine di cui all’art. 6 comma 9, un aumento o una diminuzione della fornitura oggetto del presente contratto, ai prezzi stabiliti nell’offerta accettata (e dettagliati nel documento di dettaglio dell’offerta economica), fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste
di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso.
ART. 3 – Requisiti della fornitura
I prodotti forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti e caratteristiche, da intendersi aggiuntivi/integrativi (e non sostitutivi) rispetto ai requisiti e alle caratteristiche previste dal paragrafo 7 dell’allegato 12 al capitolato d’oneri “prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “tessuti, indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Atrezzature di Sicurezza/difesa” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (XX.XX), con particolare ancorchè non esclusivo riferimento ai sottoparagrafi
⎯ 7.6.6. (CPV 18444111-4 – Xxxxxxx e caschi di protezione);
⎯ 7.6.7. (CPV 35113400-3 – Guanti di protezione);
⎯ 7.6.11 (CPV 18131000-6 – Indumenti protettivi e DPI);
⎯ 7.6.4. e 7.6.5. (CPV 19300000-9 – calzature di categoria P e S);
In particolare, ai sensi dell’art. 50 comma 3 della regole di E-Procurement per la pubblica amministrazione:
1. Ciascun elmetto di protezione (taglia unica – categoria I) deve essere realizzato con calotta in polietilene alta densità trattata anti-UV e bardatura in polietilene bassa densità, con frontalino antisudore. Deve essere di colore preferibilmente giallo e comunque di peso inferiore a 330 g. Deve essere dotato di bardatura con 6 punti di sospensione regolabile ad intervalli di 2 mm e fascia elastica sottogola. Deve essere conforme alla norma EN 397:2001 e soddisfare le seguenti caratteristiche: 1) assorbimento agli urti; 2) resistenza alla perforazione; 3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare; 4) ininfiammabilità; 5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione superiore a 10 kV); 6) disinfettabilità e lavabilità. Deve inoltre essere in regola con tutte le avvertenze e le marchiature prescritte dalla legge.
2. Ciascun copricapo antiurto (taglia unica – categoria I) deve essere conforme alla norma EN812:2003 ed in regola con tutte le avvertenze e le marchiature prescritte dalla legge;
3. Ciascun paio di calzature antinfortunistiche (misure dalla 35 alla 48 – categoria I – protezione contro la perforazione, gli urti accidentali, lo scivolamento) Calzatura bassa, deve essere conforme alla normativa UNI EN ISO 20344 e UNI EN ISO 20345, categoria SP1. Il materiale esterno deve essere in pelle idrorepellente, il puntale in composito, la fodera in tessuto traspirante, la suola in materiale ergonomico per una maggiore ammortizzazione del piede e tale da garantire la protezione antiforo e antiscivolamento (SRC) nonché la resistenza agli idrocarburi e l’assorbimento di energia nel tallone, la chiusura stringata con almeno 3 occhielli per lato, la soletta estraibile antibatterica e antistatica. La calzatura dovrà risultare di buona qualità e confortevole nonché priva di metallo.
4. La giacca antifreddo e antipioggia (taglie dalla S alla XXL – categoria I – protezione contro il freddo
– protezione contro la pioggia) deve essere conforme alla norma EN343:2008 per quanto riguarda l’impermeabilità/traspirazione (classe 2 o 3, sia come resistenza alla penetrazione dell’acqua che come resistenza all’evaporazione), e alla norma EN14058 per quanto riguarda la resistenza al freddo, ed in particolare agli ambienti come i capannoni industriali privi di condizionamento
dell’aria, che nel periodo invernale, a causa delle grandi aperture, e dell’azione combinata del vento e dell’umidità, possono generare temperature molto rigide. Ciascuna giacca deve essere realizzata in tessuto imbottito e deve essere dotata di una membrana idrorepellente, antivento e traspirante, che garantisca ottima impermeabilità (maggiore o uguale a 8000 mm) e buona traspirabilità (da 6 a 10 RET). Nonostante non sia necessario che la giacca sia qualificabile “indumento ad alta visibilità”, deve comunque essere dotata di inserti riflettenti che garantiscano una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione (quali le aree interne scoperte del Deposito e della Manifattura). Gli inserti riflettenti dovranno essere rifrangenti tipo 3Mscotchlite Reflective o con caratteristiche equivalenti. Il cappuccio deve essere regolabile e a scomparsa. Le maniche devono avere toppe di rinforzo, nonché almeno due tasche anteriori esterne e due tasche interne. Le cerniere devono essere stagne per la protezione dall'acqua. La giacca dovrà risultare indossabile indifferentemente da uomo o donna.
5. Ciascun paio di guanti (taglie dalla XS alla 2XL – categoria II – protezione contro i rischi meccanici) deve essere in fibra di Dyneema® o equivalente, ad alta sensibilità e antitaglio e rispondere alla normativa EN 388:2004. I guanti devono essere resistenti all’abrasione (liv. 2), al taglio da lama (liv. 3), allo strappo (liv. 2), alla perforazione (liv. 2).
6. In generale, tutti i prodotti proposti devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa europea sui DPI entrata in vigore con il Regolamento UE 2016/425 (in tal senso devono ritenersi aggiornate a tale nuova normativa tutti i riferimenti alle normative tecniche e alla marcatura CE citate nei commi precedenti). Deve sussistere la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. I prodotti dovranno essere altresì conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene, oltre che alla produzione, anche all’importazione e alla immissione in commercio. I prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato, per ciascun prodotto, il periodo di validità commerciale (data inizio validità e data scadenza, o data inizio di validità e numero di mesi di validità) e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell’intero periodo originario;
7. Le caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura devono intendersi quelle descritte nel presente disciplinare di gara e capitolato speciale, ancorchè per uno o più dei prodotti a catalogo, le caratteristiche opzionabili e/o opzionate, dalla stazione appaltante, sul MEPA, risultino parzialmente difformi. Le offerte dei concorrenti si intendono pertanto praticate con riferimento a beni che possiedono integralmente le caratteristiche descritte nel presente articolo, a prescindere dalle caratteristiche opzionabili e/o opzionate sul MEPA.
ART. 4 – Modalità di esecuzione della gara e aggiudicazione
1. La gara per l’affidamento del contratto è effettuata mediante “richiesta di offerta” (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
2. Unità di misura dell’offerta: “percentuali al rialzo” (l’offerta verrà espressa dal sistema Xx.Xx. in una percentuale di ribasso e la classifica finale sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. I partecipanti dovranno inserire una sola percentuale di
ribasso sul totale dell’importo presunto a base d’asta, valevole complessivamente per tutti i prodotti oggetto della fornitura);
3. La gara è organizzata in unico lotto, riguardante tutti i prodotti oggetto della fornitura;
4. Informazioni:
I. L’incaricato di funzioni dirigenziali (punto ordinante) è il funzionario delegato dell’Ufficio dei monopoli per la Campania, Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx – tel. 081/00000000, operante presso la sede di Napoli e-mail xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx;
II. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, - tel. 081/19341241 operante presso la sede di Napoli – e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx;
III. Il referente amministrativo (punto istruttore) della procedura di gara è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx – tel. 081/00000000, operante presso la sede di Napoli – e-mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx;
IV. Il referente tecnico presso la SOT di Benevento è il Sig. Xxxxxxxx Xxxxx – tel018/19341398, operante presso la sede di Benevento – e-mail xxxxxxxx.xxxxx00@xxxx.xx;
V. La data e l’ora di inizio per la presentazione delle offerte coincide con la data e l’ora di pubblicazione sul Xx.XX.;
VI. La data e l’ora quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è il 14/5/2018 ore 12:00. Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente disciplinare di gara e capitolato speciale, e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l’indicazione dell’oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo portale Xx.Xx, entro il termine indicato a sistema per la presente RDO. E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche, precisazioni;
VII. La data e l’ora quale termine ultimo di ricezione delle offerte è il 17/5/2018 ore 12:00;
VIII. La data limite di stipula del contratto è il 30/05/2018;
IX. La data limite di consegna della fornitura (prima fase – campionamento di cui all’art. 6) è contenuta nei 5 giorni dalla stipula;
X. Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso (ribasso unico percentuale);
XI. Il codice univoco ufficio IPA è 95IE8O;
XII. Il soggetto stipulante è la Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionario delegato dell’Ufficio dei monopoli per la Campania dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
XIII. L’oggetto della fornitura è “dispositivi di protezione individuale e giacche antifreddo/antipioggia (lotto unico)”;
XIV. CIG: Z9623639B6;
XV. CUP: Non necessario;
XVI. Cifre decimali dell’offerta economica: 2;
XVII. Percentuali di ribasso: un unico parametro: “ribasso sull’importo presunto a base d’asta” – Peso: 1,00;
5. Documenti allegati dalla stazione appaltante alla presente RDO:
I. il presente “disciplinare di gara e capitolato speciale”,
II. il modello di dettaglio dell’offerta economica,
III. il modello di patto di integrità,
IV. il modello di dichiarazione di impegno a costituire la cauzione definitiva;
6. Requisiti per la partecipazione alla presente RDO:
I. La presente procedura è rivolta agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 , con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto legislativo, che:
⎯ siano in possesso delle necessarie abilitazioni per l’iscrizione al Mercato Elettronico della P.A. e iscritte alla C.C.I.A.A., per attività corrispondente alla fornitura oggetto della gara;
⎯ siano rivenditori autorizzati dei prodotti oggetto della presente RDO;
⎯ che non si trovino in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e nei confronti dei quali non sussistano le cause ostative a contrarre con le PP.AA. ai sensi delle norme vigenti.
II. Per la partecipazione alla gara non sono richieste particolari dichiarazioni di carattere amministrativo o tecnico o particolari requisiti di carattere tecnico, economico o finanziario, oltre a quelli obbligatoriamente richiesti per l’abilitazione al XX.XX dalle disposizioni di legge e dai seguenti documenti regolatori Consip s.p.a., nella versione vigente:
⎯ Regole del sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione;
⎯ Capitolato d’oneri per l’abilitazione dei fornitori di prodotti al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
⎯ Allegato 12 al capitolato d’oneri “prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “tessuti, indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
⎯ Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti.
III. E’ tuttavia richiesta, in sede di presentazione dell’offerta, l’allegazione, da parte del concorrente:
⎯ del presente documento firmato per accettazione;
⎯ del patto d’integrità di cui all’art.18 firmato per accettazione;
⎯ della dichiarazione di impegno a costituire la cauzione definitiva;
⎯ del dettaglio economico dell’offerta.
IV. Sono invitati tutti i fornitori che hanno aderito al Bando relativo alla fornitura dei beni in oggetto, con sede nella regione Campania;
7. I concorrenti invitati dovranno far pervenire in via telematica tutta la documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti condizioni.
1. Il plico dovrà contenere le seguenti buste virtuali distinte:
▪ A) - “Documentazione Amministrativa”, contenente, oltre alle dichiarazioni obbligatorie già rese dal concorrente in sede di abilitazione al bando per il quale concorre (dichiarazioni di possesso requisiti di ordine generale ex art. 80/ X.Xxx 50
c.d. “Domanda di Abilitazione al MEPA”, eventuali rinnovi e modifiche delle predette dichiarazioni c.d. “Domanda di “Modifica/Rinnovo Dati Impresa”, dichiarazioni di poteri di nuovi Legali Rappresentanti c.d. Domanda di “Aggiunta Legale Rappresentante”):
1. il presente disciplinare di gara e capitolato speciale, firmato per accettazione, dal concorrente. Il presente disciplinare di gara e capitolato
speciale è allegato dalla stazione appaltante alla RDO come file in formato pdf. Il concorrente dovrà stampare il presente “disciplinare di gara e capitolato speciale”, farlo firmare in ogni sua pagina da un legale rappresentante del concorrente stesso, scannerizzarlo e caricarlo in formato pdf a sistema XX.XX. tramite l’apposita funzionalità nell’ambito della presente RDO. In alternativa, il file pdf allegato dalla stazione appaltante alla RDO, una volta scaricato, potrà essere firmato digitalmente da un legale rappresentante del concorrente, e ricaricato a sistema, sempre nell’ambito della presente RDO;
2. il patto d’integrità firmato per accettazione dal concorrente. Il patto d’integrità è allegato dalla stazione appaltante alla RDO come file in formato pdf. Il concorrente dovrà stampare il patto d’integrità, farlo firmare in ogni sua pagina da un legale rappresentante del concorrente stesso, scannerizzarlo e caricarlo in formato pdf a sistema XX.XX. tramite l’apposita funzionalità nell’ambito della presente RDO. In alternativa, il file pdf allegato dalla stazione appaltante alla RDO, una volta scaricato, potrà essere firmato digitalmente da un legale rappresentante del concorrente, e ricaricato a sistema, sempre nell’ambito della presente RDO;
3. la dichiarazione di impegno a costituire la cauzione definitiva: il concorrente deve presentare una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà rilasciata, in favore della stazione appaltante, una garanzia, a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e che in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e che ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica comunque l’art.93, comma 7 del D.Lg. 50/2016.
⎯ Nel caso in cui il concorrente, se aggiudicatario, intende fornire la garanzia definitiva mediante cauzione con le modalità previste dall’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice), la dichiarazione di impegno da inserire nella “Documentazione amministrativa” dovrà essere resa dal concorrente stesso e sottoscritta da un suo rappresentante legale, del quale dovrà allegarsi la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Il modello di dichiarazione di impegno da parte del concorrente è allegato dalla stazione appaltante alla RDO come file in formato doc. Il concorrente dovrà compilare il modello, farlo firmare da un legale rappresentante del concorrente stesso, allegare la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, scannerizzare il tutto in un unico documento pdf e caricarlo a
sistema XX.XX. tramite l’apposita funzionalità nell’ambito della presente RDO;
⎯ Nel caso in cui il concorrente, se aggiudicatario, intende fornire la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità previste dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di impegno da inserire nella “Documentazione amministrativa” dovrà essere resa da un rappresentante legale o procuratore speciale dell’istituto bancario o assicurativo, e dovrà avere ad oggetto l’impegno a rilasciare la fideiussione prevista dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del concorrente se aggiudicatario. Nella dichiarazione di impegno dovrà altresì risultare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dallo stesso rappresentante legale o procuratore speciale dell’istituto bancario o assicurativo, con indicazione della fonte e dei poteri che gli sono stati rilasciati dall’istituto bancario o assicurativo in ordine al rilascio di fideiussioni per conto dell’istituto, e con allegata la fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità. Il modello di dichiarazione di impegno da parte dell’istituto bancario/assicurativo è allegato dalla stazione appaltante alla RDO come file in formato pdf. Il concorrente dovrà stampare il modello, farlo firmare da un legale rappresentante o procuratore speciale dell’istituto bancario/assicurativo, allegare la fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, scannerizzare il tutto in un unico documento pdf e caricarlo a sistema XX.XX. tramite l’apposita funzionalità nell’ambito della presente RDO;
A pena di esclusione, non è ammessa, nella documentazione amministrativa, alcuna indicazione concernente l’offerta economica.
▪ B) - “Offerta Economica”: dovrà riportare
1. il prezzo complessivo offerto per la fornitura (tale elemento sarà indicato nel documento generato automaticamente dal sistema, c.d. “offerta economica – fac simile di sistema”, contenente anche la Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla RdO; la Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla stazione appaltante; la Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990; la Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta; la Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con relativa %; la Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; le Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti);
2. documento di dettaglio dell’offerta. In particolare, l’offerente dovrà scaricare, dagli allegati alla RDO forniti dalla stazione appaltante, il file excel con il modello di documento di dettaglio dell’offerta, aprire il file in excel, compilare esclusivamente le celle colorate di verde (senza modificare in alcun modo le celle di colore giallo), stamparlo, apporre nell’apposito riquadro il timbro della ditta/società e sottoscriverlo a cura di un proprio rappresentante legale, scannerizzarlo in formato pdf e caricarlo a sistema come allegato alla busta contenente l’offerta economica. Il dettaglio dell’offerta economica reca l’indicazione dei prezzi unitari e complessivi praticati dall’offerente per ciascun articolo e il ribasso complessivo, rispetto all’importo a base d’asta di cui all’art. 1, praticato sul totale della fornitura. Il prezzo complessivo dell’intera fornitura, indicato nell’offerta economica a sistema MEPA, dovrà corrispondere con la sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportati nel documento di dettaglio dell’offerta economica (cella H25 del foglio excel). In caso di discordanza, prevale il prezzo complessivo inserito a sistema MEPA (e non quello indicato nel documento di dettaglio dell’offerta economica).
8. DUVRI: trattandosi di mera fornitura, per il presente appalto non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto assenti. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso vengono valutati pari a zero;
9. Valutazione delle offerte e aggiudicazione:
I. L’importo complessivo dell’appalto deve considerarsi Base d’Asta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.
II. Le offerte di importo pari alla base d’asta (ribasso dello 0%) sono ammissibili.
III. Le offerte di importo superiore alla base d’asta sono inammissibili.
IV. L’offerta deve rimanere valida, efficace ed irrevocabile per un periodo di 120gg. dal termine ultimo di ricevimento delle offerte;
V. Ove non pervenga nessuna offerta o una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto, così come si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida (purché ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante);
VI. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente.
VII. Ove pervenga un numero di offerte ammissibili pari o superiore a 10, sono escluse automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il criterio sorteggiato dal MEPA ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
VIII. Ove pervenga un numero di offerte ammissibili inferiore a 10, verranno chiesti chiarimenti, tramite MEPA ai soggetti che risulteranno aver prodotto un’offerta pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata. I chiarimenti dovranno pervenire, sempre via MEPA, entro 15gg. lavorativi consecutivi dalla richiesta, e saranno valutati dal RUP, a partire dal miglior offerente, con provvedimento motivato di accoglimento o diniego. In
tale secondo caso, sarà disposta a cura del funzionario delegato l’esclusione motivata dell’offerente e si procederà alla valutazione dei chiarimenti forniti dal secondo miglior offerente, e così, in caso di ulteriore diniego, scorrendo la graduatoria, per ciascun’altra offerta anomala, fino ad accettazione dei chiarimenti forniti od offerta inferiore alla soglia di anomalia.
IX. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 D.lgs. n. 50/2016), determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo presunto posto a base di gara.
X. In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, la stazione appaltante procederà all’esperimento del tentativo di miglioria, ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924;
10. L’aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta (documento di stipula) da parte della stazione appaltante, come specificato all’art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della P.A. All’aggiudicatario verrà altresì comunicata via pec la determina di aggiudicazione, che sarà altresì pubblicata sul sito internet della stazione appaltante (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx – Sezione trasparenza);
11. Nei confronti dell’aggiudicatario la stazione appaltante procede alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione è senza’altro impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante non è impegnativa fino a conclusione dei controlli sull’aggiudicatario.
ART. 5 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
1. Cauzione provvisoria: atteso il disposto dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia per la partecipazione alla procedura, atteso l’importo presunto del contratto, rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
2. Cauzione definitiva: nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa - una garanzia, a titolo di garanzia definitiva, nelle forme stabilite dall’art. 93 comma 2 o comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale, ovvero incrementata di tanti punti percentuali in base al ribasso, secondo quanto definito dal medesimo art.103. Tale garanzia potrà essere ridotta nelle misure indicate dall’art. 93 del d.lgs 50/2016, comma 7 qualora ricorrano le fattispecie indicate nel medesimo articolo. La garanzia dovrà essere costituita a copertura dell’intero periodo contrattuale dalla data di stipula della RdO, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso e comunque per un periodo non inferiore a 120gg. In caso di polizza fideiussoria, la stressa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. E’ inoltre necessario che la polizza sia corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o
Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti, ovvero il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Qualora l’Amministrazione rilevi in qualunque momento un inadempimento da parte della Società nell’espletamento della fornitura, la stessa avrà facoltà di rivalersi sulla garanzia nella misura e nei termini di cui all’art.103 del d-lgs.50/2016, oltre a quanto stabilito dall’art. 9.
ART. 6 – Campionamento e modalità di esecuzione della fornitura
1. Il concorrente aggiudicatario (fornitore) si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.
2. Sono a carico del fornitore:
a. Le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano terra (presso la SOT di Benevento è presente comunque una piccola rampa di scale per l’accesso) ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento;
b. Le ventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti;
c. La fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc.) delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dalla stazione appaltante ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti;
3. Sono inoltre a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il fornitore si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro. Il fornitore deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
4. Il fornitore dovrà far pervenire, entro 5gg. lavorativi consecutivi dall’aggiudicazione, esclusivamente presso la SOT di Benevento sita in Xxxxxxxxx (XX), xxx XXX Xxxxxx x. 0/00, orario di apertura dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30:
a. 2 campioni diversi di un elmetto di protezione rispondenti alle caratteristiche elencate all’art. 3 comma 1 (ciascun campione taglia unica);
b. 2 campioni diversi di un copricapo antiurto rispondenti alle caratteristiche elencate all’art. 3 comma 2 (ciascun campione taglia unica);
c. 2 campioni diversi di un paio di calzature rispondenti alle caratteristiche elencate all’art. 3 comma 3 – di cui un campione misura 38, un campione misura 42;
d. 2 campioni diversi di una giacca antifreddo e antipioggia rispondente alle caratteristiche elencate all’art. 3 comma 4 – di cui un campione taglia M, un campione taglia XL.
e. 2 campioni diversi di un paio di guanti rispondenti alle caratteristiche elencate all’art. 3 comma 5 – di cui un campione taglia M, un campione taglia L;
5. Unitamente ai campioni dovrà essere consegnato un elenco contenente l’esatta descrizione commerciale (marca, modello, taglia, codice prodotto) per ciascun campione, nonché la
documentazione tecnica (istruzioni d’uso, descrizione, conformità a norme UNI, ecc.) fornita dal produttore.
6. Per ciascuna tipologia di prodotto soggetto a campionamento, qualora uno o ambedue i campioni consegnati risultino inadeguati per scarsa protezione dai rischi, o non offrano una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego previste, o impediscano all’utilizzatore di svolgere normalmente la propria attività, o non risultino sufficientemente confortevoli all’impiego, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, questa inviterà l’aggiudicatario (fornitore) ad individuare altro prodotto dotato delle caratteristiche e dei fattori di protezione richiesti, ma adeguato alle esigenze degli operatori. In tal caso il nuovo campione dovrà essere consegnato presso la SOT di Benevento entro 5gg. lavorativi consecutivi dalla comunicazione via pec al fornitore.
7. La stazione appaltante, in persona del RUP, coadiuvato dal referente tecnico, effettuerà la scelta, per ciascun prodotto soggetto a campionamento, del campione utile per la fornitura del prodotto.
8. Eseguita la scelta, di cui al comma precedente, per tutte le tipologie di prodotto oggetto della fornitura, la stazione appaltante comunicherà l’ordine complessivo all’aggiudicatario, individuando gli specifici prodotti scelti tra quelli campionati e il numero di capi per misura/taglia (fermo restando il quantitativo complessivo, per ciascuna tipologia di prodotto, di cui all’art. 1, eventualmente aumentato o diminuito fino a 1/5, ai sensi dell’art. 2). L’ordine verrà comunicata via pec al fornitore. Il fornitore è tenuto a consegnare i prodotti al medesimo prezzo, indicato nell’offerta accettata, per qualunque misura/taglia richiesta (verrà cioè corrisposto lo stesso prezzo ad esempio sia per giacche antifreddo della misura S che per giacche antifreddo della misura XL).
9. I campioni prescelti saranno fatturati, secondo i tempi previsti nell’art. 7 (cioè al momento della fatturazione della fornitura complessiva), ai prezzi di aggiudicazione, e computati all’interno del quantitativo complessivo oggetto della fornitura. I campioni non prescelti saranno invece tenuti a disposizione del fornitore, presso la SOT di Benevento, per 60gg. naturali consecutivi, a rischio e pericolo del fornitore, per il loro ritiro da parte del fornitore. Decorso tale termine verranno smaltiti senza dar luogo, ad alcun titolo, a compenso, indennizzo o risarcimento nei confronti del fornitore, anche se il contratto dovesse essere risolto ai sensi dell’art. 9.
10. La fornitura complessiva di tutti i prodotti oggetto della fornitura (elmetti, copricapi, calzature, giacche, guanti) dovrà essere eseguita in un’unica soluzione, entro e non oltre 10gg. naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell’ordine da parte della stazione appaltante, presso le sedi indicate nell’art. 1.
11. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere: il numero di RDO, l’indicazione della sede di consegna, l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive qualità;
12. All’atto della consegna della fornitura, verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull’integrità degli imballi, verificando l’assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte della stazione appaltante che potrbbero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all’atto di utilizzo del bene. L’effettiva verifica sulla qualità, quantità, scadenza e corrispondenza dei beni consegnati con l’offerta accettata dalla stazione appaltante (verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016), ed in particolare con i campioni prescelti, verrà effettuata, sia per la parte di fornitura consegnata presso la sede di Napoli che per la parte di fornitura consegnata presso la sede di Benevento della stazione appaltante, dal RUP Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx coadiuvato dal referente tecnico Sig. Xxxxxxxx Xxxxx, entro 30gg. lavorativi consecutivi dalla data di consegna, e
all’esito verrà emesso a cura del RUP il certificato di regolare esecuzione. La merce non accettata per non conformità ai campioni prescelti, non potrà essere fatturata e resterà a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione motivata di non conformità inviata a mezzo PEC da parte del RUP. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico del fornitore.
ART. 7 - Fatturazione e pagamenti
1. Il corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore in unica soluzione, solo dopo il ricevimento del certificato di regolare esecuzione. La fattura in formato elettronico dovrà:
a. riportare il C.I.G. dell’affidamento;
b. essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXX C.F. 97210890584;
c. essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 95IE8O;
d. essere emessa in regime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell’aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972/, su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni “non imponibili” ai sensi dell’art. 9, pt. 6 del predetto Decreto;
e. dovrà recare allegato il certificato di regolare esecuzione;
2. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi i controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici.
ART. 8 - Penali
1. In caso di parziale o mancata esecuzione della fornitura e/o del campionamento, il fornitore, finché la stazione appaltante non intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 9, è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’intero corrispettivo netto contrattuale stabilito.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi la stazione appaltante avrà facoltà di applicare al fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce parziale/mancata esecuzione della fornitura la parziale/mancata consegna dei campioni entro il termine previsto dall’art. 6 comma 4, la parziale/mancata consegna della fornitura totale entro il termine previsto dall’art. 6 comma 10; la parziale/mancata sostituzione dei prodotti ritenuti non conformi, entro il termine previsto dall’art. 6 comma 12.
3. Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 9.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato.
6. La stazione appaltante potrà altresì rivalersi, per l’assolvimento delle penali applicate, sulla cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 5 comma 2.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
ART. 9 - Clausola risolutiva espressa e recesso
1. La Stazione appaltante, oltre che nelle ipotesi disciplinate dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza preavviso e senza necessità di diffida o altro atto giudiziale (ma con semplice comunicazione via pec) e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subìti, nei seguenti casi:
a) violazione del divieto di cessione del contratto o del subappalto senza autorizzazione della stazione appaltante (artt. 10 e 15);
b) violazione del dovere di riservatezza (art. 12);
c) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
d) violazione dei doveri e degli obblighi inerenti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14);
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 8.
f) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
g) violazione degli obblighi di cui all’art. 11 (trasparenza);
h) violazione del patto d’integrità (art. 18);
i) mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine previsto dall’art. 5;
j) inadempimento all’obbligo di consegnare i campioni (art. 6 comma , protrattrosi per oltre 10gg. naturali consecutivi;
k) parziale/mancata consegna dei campioni entro il termine previsto dall’art. 6 comma 4;
l) parziale/mancata consegna della fornitura totale entro il termine previsto dall’art. 6 comma 10;
m) parziale/mancata sostituzione dei prodotti ritenuti non conformi, entro il termine previsto dall’art. 6 comma 12;
n) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto, e comunque per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
2. Nelle ipotesi indicate al punto precedente, la risoluzione avviene di diritto non appena la stazione appaltante disponga di avvalersi della clausola risolutiva espressa e di tale volontà dia comunicazione mediante PEC al fornitore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto con effetto immediato al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo pec del fornitore.
3. La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, con le forme previste dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) inadempimento del fornitore, anche se non grave.
4. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non dipendenti dalla volontà della stazione appaltante non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
c) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al fornitore, ai sensi dell’art. 1672 c.c.
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. La stazione appaltante ha infine diritto di recedere unilateralmente dal contratto comunicando mediante pec al fornitore la propria decisione con un preavviso di 30gg, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 c.c., tenendo indenne il fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.
ART. 10 - Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti
1. É fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. É ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti della stazione appaltante nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi i connessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 11 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
ART. 12 - Riservatezza
2. Il fornitore assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.
5. Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 13 - Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali della stazione appaltante. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti ex art. 7 del D.lgs. 196/2003.
3. Il titolare del trattamento dei dati, per la stazione appaltante, è il capo settore affari generali, personale, tecnico presso la sede di Napoli, Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, presso il quale potranno essere esercitati i diritti realtivi al trattamento dei dati, da parte degli aventi diritto.
4. Il fornitore si impegna a comunicare alla stazione appaltante il nominativo e i contatti del proprio titolare del trattamento dei dati, entro 5gg. dalla stipula del contratto.
5. Il fornitore con la stipula del contratto si impegna altresì ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei dati personali.
ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. Il fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima.
4. Il fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Xxxxx.
5. Il fornitore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dedicato/i del fornitore.
6. Il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi
del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il fornitore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante , oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata dalla delibera n. 556/2017, il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
ART. 15 – Subappalto
1. Qualora il fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 16 - Avvalimento
1. Tenuto conto che per la partecipazione alla presente RDO non sono previsti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionali oltre quelli stabiliti da Xxxxxx s.p.a. per la partecipazione al Bando concernente i prodotti oggetto della fornitura, non si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 17 - Certificazione del credito
2. Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, comma 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice fiscale: 97210890584 indirizzo P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX).
ART. 18 – Patto di integrità ai sensi dell’art. 1 comma 17 L. n. 190/2012
1. Insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto, a pena di esclusione, da ciascun concorrente, l’allegato patto di integrità che costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione di detta procedura. Detto patto d’integrità non sostituisce né integra o rettifica in alcun modo, ma si aggiunge a quello già stipulato dal concorrente con Xxxxxx s.p.a., in fase di qualificazione per l’accesso al Xx.XX.
2. Il Patto d’Integrità tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e ciascun partecipante alla gara comporta l’obbligo, per ciascun partecipante alla gara:
a. di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;
b. di segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c. di assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
d. di informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
e. di vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
f. di denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa;
g. di rendere noti, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti in pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.
3. L’impresa sottoscrivente il Patto d’Integrità, inoltre, dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitati poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
4. L’impresa sottoscrivente il Patto d’Integrità accetta, fin dal momento della sottoscrizione del Patto, che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Patto (comunque accertato da parte dell’Amministrazione), potranno essere applicate, previa motivata contestazione, le seguenti sanzioni a seconda della fase in cui si verifica l’inadempimento alle prescrizioni di cui sopra:
• esclusione del concorrente dalla gara;
• escussione della cauzione di validità dell’offerta;
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
5. Sono, in ogni caso, fatte salve le responsabilità previste dalla legge
6. Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto verrà richiamato nel contratto quale parte integrante e sostanziale di esso.
7. Il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata presentazione del patto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. La mancata sottoscrizione del patto d’integrità, da parte del concorrente, dà luogo, prima dell’esclusione, a soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, ex art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi della delibera n. 1374 del 21/12/2016 dell’ANAC. In particolare la stazione appaltante, tramite MEPA, comunica al concorrente la mancata presentazione/sottoscrizione del patto d’integrità assegnando un termine di 3gg. lavorativi consecutivi per la sua presentazione/sottoscrizione, sempre tramite XX.XX. Trascorso inutilmente tale termine senza che il patto d’integrità sia presentato/sottoscritto, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara.
8. Ogni controversia relativa all’interpretazione del Patto tra la stazione appaltante e i concorrenti nonché tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 21.
ART. 19 – Disciplina del contratto e rinvio ad altre fonti
1. le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole speciali contenute nel presente disciplinare di gara e capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e capitolato speciale e nei suoi allegati, si farà riferimento ai seguenti documenti regolatori di Consip s.p.a.:
⎯ Regole del sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione;
⎯ Capitolato d’oneri per l’abilitazione dei fornitori di prodotti al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
⎯ Allegato 12 al capitolato d’oneri “prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “tessuti, indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
⎯ Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti
nonché alla normativa vigente in tema di appalti pubblici, alle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto (dispositivi di protezione individuale e indumenti da lavoro – sicurezza sui luoghi di lavoro).
ART. 20 – Spese
1. Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 21 – Foro competente - controversie
1. Per ogni controversia l’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Napoli.
Il RUP
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93