Ordinanza
Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2011)
831.425
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 26 della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP); visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione (LCA),
ordina:
Sezione 1: Caso di libero passaggio
Art. 1 Obblighi d’informazione
1 I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all’istituto di previdenza l’in- dirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS degli assicurati il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d’occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d’occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.
2 Prima dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita.
3 I datori di lavoro devono annunciare all’istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata.3
Art. 2 Obbligo d’accertamento e di comunicazione
1 Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matri- monio o un’unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995, l’istituto di previ- denza deve determinare la prestazione d’uscita a quel momento.4
RU 1994 2399
1 RS 831.42
2 RS 221.229.1
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del
2 Esso deve determinare inoltre per tutti gli assicurati:
a. la prima prestazione d’uscita comunicata conformemente all’articolo 24 LFLP dopo il 1° gennaio 1995 e la data di tale comunicazione; o
b. la prima prestazione d’uscita esigibile dopo il 1° gennaio 1995 ma anterior- mente alla prima comunicazione secondo l’articolo 24 LFLP come pure la data dell’esigibilità.
3 Nel caso di libero passaggio, l’istituto di previdenza trasmette i dati giusta i capo- versi 1 e 2 al nuovo istituto di previdenza o all’istituto di libero passaggio.
Art. 3 Trasmissione di dati medici
I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell’istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell’assicurato.
Art. 4 Restituzione della prestazione d’uscita
Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d’uscita secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle presta- zioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell’istituto di previdenza soggetto a prestazione.
Art. 5 Calcolo della prestazione d’uscita
L’istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d’uscita secondo l’articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l’articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).
Art. 6 Calcolo dell’importo minimo
1 I contributi e le prestazioni d’entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell’importo minimo giusta l’articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.
2 Il tasso d’interesse giusta l’articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Sempre che il rego- lamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d’interesse può essere ridotto al massimo:
a. nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d’interesse applicato all’avere a risparmio;
5 RS 831.40
b. nel caso degli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP.6
3 Le quote delle prestazioni d’entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel cal- colo della prestazione minima.
4 I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’ordinaria età AVS. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.
5 L’aumento di cui all’articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.
Art. 6a7 Ammissione alle prestazioni regolamentari
L’articolo 60a dell’ordinanza del 18 aprile 19848 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell’acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).
Art. 79 Tasso d’interesse di mora
Il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento. L’articolo 65d capoverso 4 LPP10 non è applicabile.
Art. 8 Tasso d’interesse tecnico
Il margine d’interesse per il tasso d’interesse tecnico si situa tra il 3,5 ed il 4,5 per cento.
Art. 8a11 Tasso d’interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell’unione domestica registrata12
1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti
6 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
7 Introdotto dal n. II dell’O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
8 RS 831.441.1
9 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
10 RS 831.40
11 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).
12 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del
unici dovuti all’atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 213. L’articolo 65d capoverso 4 LPP14 non è applicabile.15
1bis Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un’unione domestica registrata conformemente all’articolo 22d LFLP.16
2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.
Art. 917
Sezione 2: Mantenimento della previdenza
Art. 10 Forme
1 La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.
2 Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:
a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o
b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l’articolo 67 capo- verso 1 LPP18.
3 Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le condizioni stabilite dall’articolo 19. Questi contratti possono essere completati con un’assicurazione invalidità o morte.
Art. 11 Riserve per ragioni di salute
Gli articoli 14 LFLP e 331c del Codice delle obbligazioni (CO)19 sono applicabili per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giusta l’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.
13 RS 831.441.1
14 RS 831.40
15 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
16 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
17 Abrogato dal n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
18 RS 831.40
19 RS 220
Art. 1220 Trasferimento
1 La prestazione d’uscita può essere trasferita dall’istituto di previdenza finora com- petente al massimo a due istituti di libero passaggio.
2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l’istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.
Art. 13 Entità e tipo di prestazioni
1 L’entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.
2 Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30c LPP21 e art. 331e CO22).
3 Le rendite per superstiti e d’invalidità devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi in conformità con l’articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest’ultima è calcolata in base all’avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.
4 Per la polizza di libero passaggio, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.23
5 Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l’ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d’uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a inve- stimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell’investimento. Se con- venuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.24
Art. 14 Pagamento in contanti
Per il pagamento in contanti si applica per analogia l’articolo 5 LFLP.
20 Nuovo testo gisuta il n. II dell’O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).
21 RS 831.40
22 RS 220
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
24 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
Art. 15 Beneficiari
1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
a. in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
b.25 in caso di decesso, nel seguente ordine:
1.26 i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP27;
2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provve- duto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto inin- terrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell’ente pubblico.
2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.28
Art. 1629 Pagamento delle prestazioni di vecchiaia
1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungi- mento dell’età dell’AVS secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP30.
2 Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d’invalidità dell’assicurazione federale invalidità e il rischio d’invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l’articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell’assicurato.
Art. 1731 Cessione, costituzione in pegno
Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP, l’articoli 30b LPP32 e l’articolo 331d CO33.
25 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
26 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
27 RS 831.40
28 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3450).
30 RS 831.40
31 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).
32 RS 831.40
33 RS 220
Art. 18 Finanziamento
1 Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d’uscita apportata.
2 Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.
Art. 1934 Norme in materia di investimenti
1 I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all’articolo 13 capo- verso 5.
2 I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell’8 novembre 193435 sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.
3 Per l’investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l’istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all’articolo 71 LPP36 e agli articoli 49–58 OPP 237. L’istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.
4 L’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto collettore può in particolare ordinare l’esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle pre- stazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all’investimento del patrimonio.
Art. 19a38 Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli
1 I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all’assicurato.
2 Per l’investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 239. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell’ammontare del capitale di previ- denza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.
3 I titoli devono essere depositati presso banche o commercianti di valori mobiliari soggetti alla vigilanza della FINMA. I commercianti di valori mobiliari devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammesse le seguenti possibilità di investimento:
a. obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
35 RS 952.0
36 RS 831.40
37 RS 831.441.1
38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
39 RS 831.441.1
banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori;
b. investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA, distribuiti con la sua autorizzazione o emessi da fondazioni d’investimento svizzere;
c. investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.
Sezione 2a:40 Ufficio centrale del 2° pilastro
Art. 19abis41 Registro degli averi dimenticati
1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale/(registro) nel quale sono iscritti:
a. gli averi dimenticati, ai sensi dell’articolo 24a LFLP;
b. i conti e le polizze di libero passaggio di assicurati con i quali i corrispondenti istituti non sono più in grado di stabilire un contatto (art. 24b cpv. 2 LFLP);
c. l’effettivo globale di assicurati, ai sensi dell’articolo 24b capoverso 3 LFLP.
2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell’amministrazione del regi- stro. Provvede segnatamente all’osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.
3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati:
a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché
b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.
Art. 19b Consultazione del registro Il registro può essere consultato:
a. dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
b. dalle autorità cantonali di sorveglianza.
40 Introdotto dal n. I dell’O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773).
41 Originario art. 19a.
Art. 19c Obbligo di annuncio
1 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio annunciano gli assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro qualora non siano più in grado di contattare la persona interessata.
2 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio e che rinunciano a mantenere contatti periodici con i loro assicurati annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo globale di assicurati almeno una volta all’anno (art. 24b cpv. 3 LFLP).
Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari
1 Su richiesta, l’Ufficio centrale del 2° pilastro informa gli assicurati in merito agli istituti che potrebbero gestire averi di previdenza, conti o polizze di libero passaggio ad essi relativi.
2 Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato.
Art. 19e Rapporti
Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all’attività dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.
Art. 19f Finanziamento
1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabi- lizzare separatamente nel rendiconto annuale, per mezzo dei contributi di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del 22 giugno 199842 sul Fondo di garanzia LPP.
2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 2043
Art. 21 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 12 novembre 198644 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio è abrogata.
42 RS 831.432.1
43 Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
44 [RU 1986 2008]
Art. 22 Modifica del diritto vigente
...45
Art. 2346
Art. 23a47
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200848 Disposizione finale della modifica del 17 settembre 201049
L’investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev’essere adeguato entro il 1° gennaio 2012 alle disposizioni delle modifiche del 19 settembre 200850 e del 17 settembre 2010.
45 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1994 2399.
46 Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
47 Introdotto dal n. I dell’O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773). Abrogato dal n. IV 48 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal
1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
48 RU 2008 4651. Abrogata dal n. I dell'O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).
49 RU 2010 4431
50 RU 2008 4651