LOMBARDIA Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 19/03/2014
ACCONCIATURA ED ESTETICA
LOMBARDIA Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 19/03/2014
per i dipendenti dalle imprese dell'Area Acconciatura - Estetica, Tricologia non cura- tiva, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere della regione Lombardia
Decorrenza: 01/01/2013 Scadenza: 31/12/2014
Verbale di stipula
Milano, addì 19 marzo 2014 tra
- CONFARTIGIANATO BENESSERE della Lombardia
- Unione CNA Benessere e Sanità della Lombardia
- C.L.A.A.I. della Lombardia
la FEDER.N.A.S. (Federazione Nazionale Acconciatori per Signora)
la U.N.A.M.E.M. (Unione Nazionale Acconciatori Maschili e Misti) aderenti alla C.L.A.A.I.
- CASARTIGIANI della Lombardia e
- FILCAMS CGIL della Lombardia
- FISASCAT CISL della Lombardia
- UILTuCS UIL della Lombardia
Premessa
Premesso che:
le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli Accordi Interconfederali regionali sottoscritti, ritengono utile dare continuità al lavoro sino a oggi svolto:
- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per rea- lizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.
L'esperienza lombarda dell'artigianato in materia di bilateralità, maturata a partire dagli anni ot- tanta, merita una positiva valutazione.
Tale esperienza ha, infatti, consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire ido- nei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
- l'attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in Particolare alla crea- zione di nuovi posti di lavoro;
- alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- alla continuità dell'Impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
- alla promozione di un "Welfare Integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.
In una logica di forte evoluzione delle esigenze delle persone, la bilateralità dell'artigianato è stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.
L'importante ruolo svolto da CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL e UIL della Lombardia, quali Parti Sociali, e le funzioni della bilateralità sono, infatti, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale.
Considerato che Le Parti Sociali:
- ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. A tale proposito è importante in particolare, che le misure di sostegno al reddito siano distinte per settore economico e tipolo- gie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano;
- intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti so- no contenuti negli accordi interconfederali regionali;
- confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazio- ne;
- riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una parte rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto dell'Unione Europea;
- prendono atto che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;
- confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che ge- stisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavora- tori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte con- crete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto ca- ratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute;
- richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010;
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contratta- zione nazionale e regionale di pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferi- mento;
- ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali an- che attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prero- gative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- rilevano che da tempo il settore benessere registra un aumento del numero di operatori che svolgono l'attività di acconciatura ed estetica in maniera abusiva ed irregolare. A questo si ag- giunge la peculiarità del settore, soprattutto per quanto concerne le tipologie di servizi più dif- fusi e tradizionali, che sono attività che possono essere svolte anche al di fuori dei luoghi di la- voro e senza la necessità di specifici investimenti tecnologici. Conseguentemente, il settore del benessere è di fatto uno dei più esposti alla concorrenza irregolare da parte di operatori abusivi, pur essendo uno dei più sensibili a rischi di natura igienica e sanitaria. L'attuale con- giuntura economica, inoltre, riducendo la capacità di spesa della famiglie, ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tendenza a rivolgersi a tali operatori abusivi presso il proprio o il lo- ro domicilio. Questa forma di abusivismo e l'impiego di lavoro irregolare rappresentano per l'in- tero settore la forma più rilevante di evasione, trattandosi di evasione totale.
Alla luce di questo le Parti Sociali concordano sulla necessità di affrontare adeguatamente tale particolare situazione promuovendo specifici interventi di contrasto e la diffusione di una cul- tura della legalità.
Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale di pari co- genza, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai C.C.N.L..
Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee gui- da per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro" sottoscritte da CON- FARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL UIL il 02 aprile 2012.
Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumen- to utile al fine di realizzare i rinnovi dei singoli CCRL, le stesse non sono esaustive di argomenti specifici, che potranno trovare soluzione e sintesi nel presente CCRL unitamente ad altre ma- terie non di competenza esclusiva dei C.C.N.L..
Una volta recepiti e disciplinati dal CCRL gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a li- vello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi.
Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, si conviene quanto segue.
Art. 1 - Competenza del livello regionale
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro regola le normative demandate dal C.C.N.L. al se- condo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale.
Art. 2 - Campo d'Applicazione
Il CCRL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese dell'Area Acconciatura - Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
Art. 3 - Decorrenza e durata
Il CCRL decorre dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze e validità previste dal presente contratto per i singoli istituti.
Art. 4 - Relazioni sindacali
Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condivi- dendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un si- stema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evoluti- va dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a ri- solvere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.
Art. 5 - Osservatorio
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipiate.
La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali e ELBA (Ente Bilaterale lombardo dell'artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell'ambito dell'osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall'Art. 4.
Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria si riunirà entro il mese di febbraio 2014 per realizzare, con il supporto di ELBA, un progetto da presentare alla Regione destinato all'analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valo- rizzazione del sistema produttivo del settore.
A titolo esemplificativo i temi delle ricerche sono i seguenti:
- Andamento della congiuntura;
- Struttura delle imprese;
- Mercato del lavoro, politiche e livelli occupazionali come dato qualitativo e quantitativo ;
- Uso ammortizzatori sociali;
- Sicurezza sul lavoro, ambiente, prevenzione e andamento degli infortuni e delle malattie pro- fessionali;
- Utilizzo delle provvidenze di cui all'art. welfare integrativo;
- Attività formative ed evoluzione delle professionalità nel comparto;
- Utilizzo dei diversi regimi di orario di lavoro;
altri indicatori individuati anche dall'indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli di UNIONCAMERE e REGIONE LOMBARDIA.
Successivamente si terrà un incontro tra le Parti, di norma annuale, per analizzare i dati raccolti dall'osservatorio, che potrà produrre un rapporto sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai pro- grammi di sviluppo delle imprese.
Art. 6 - Ambiente e sicurezza
Le Parti condividono che la salute e la sicurezza sul lavoro sono un bene primario per le impre- se e per i lavoratori.
Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro, opera professionale.
Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto è parte essen- ziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono che portare vantaggi a tutti gli elementi dell'impresa, impe- gnati a ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In questa logica si colloca la collaborazione precedentemente avviata con la Regione Lombar- dia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese Artigiane e dei loro dipendenti.
È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le Parti, infine, concordano che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTI- GIANI e CGIL, CISL e UIL.
Art. 7 - Formazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ed in considerazione dell'evoluzione tec- nologica e della crescita competitiva delle imprese con particolare riferimento alle azioni che saranno avviate da FONDARTIGIANATO, le Parti si attiveranno per individuare i fabbisogni formativi del settore anche al fine di valutare la realizzazione di Piani Formativi relativi a speci- fici comparti.
In particolare:
- Azioni formative volte a migliorare la professionalità dei lavoratori, a partire da quelle meno qualificate;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e/o territoriale;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per lavoratori diversamente abili e provenienti da Paesi esteri;
- Azioni formative volte a realizzare, in caso di crisi aziendale, il reinserimento produttivo dei la- voratori nella stessa o in altre realtà aziendali;
- Azioni formative atte all'alfabetizzazione dei lavoratori stranieri;
- Azioni formative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in rapporto con gli OPTA;
Le Parti si impegnano a verificare l'opportunità di realizzare piani formativi, di carattere regio- nale, sui specifici comparti che fanno riferimento alla sfera di applicazione del presente CCRL In occasione dell'incontro annuale di cui all'art. 5 sarà realizzato il monitoraggio delle attività formative realizzate sul territorio.
Art. 8 - Orario di lavoro
Le Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzati- ve per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo, della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori.
Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali, compatibilmente, ove possibile, con le finalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
A decorrere dalla sottoscrizione dei presente contratto, le Parti riconoscono che la qualità del- le soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza, anche, attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche ar- ticolazioni dell'orario lavorativo che tengano conto delle esigenze delle imprese, delle lavora- trici e dei lavoratori e di quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
Le Parti riconoscono idonea l'adozione di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'o- rario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro:
- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.
Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data informativa al rappresentante sindacale di bacino.
Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse in fase di avvio o in corso di realizzazione o scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno essere rese note ai lavorato- ri interessati di norma il giorno precedente.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario proporzionato nel caso di part time.
Art. 9 - Flessibilità dell'orario di lavoro
La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitori xxxxxx- dono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'Azienda di essere competitiva ed ai lavoratori di conseguire il premio di produttività.
In tale ottica la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di competitività che le Aziende si pongono.
In tal senso, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, la flessibilità prevista dal
C.C.N.L. all'art. 17 è aumentata a 132 ore all'anno.
Per le ore prestate oltre la 120esima ora sarà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 4% ol- tre alla prevista maggiorazione del 10%.
Per quanto non previsto dal presente Art. si applica la regolamentazione prevista dal C.C.N.L. di riferimento.
Art. 10 - Altri regimi di orario - Banca ore
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retri- buibili del mese, saranno accantonate nel conto individuale denominato "banca ore", compren- sivo delle ore supplementari e dello straordinario svolto, nonché dei permessi retribuiti e delle ex festività.
La banca ore potrà prevedere anche la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il la- voratore.
Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potranno usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individual- mente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei pe- riodi feriali.
Per quanto non previsto dal presente Art. si fa riferimento a quanto disciplinato dai C.C.N.L. di riferimento.
Trascorso il periodo fissato dal C.C.N.L., al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sul- la base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'Allegato 2 e dovrà inol- tre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) a ELBA. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione a ELBA.
XXXX fornirà alle Parti, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 5 del presente accordo, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confron- to congiunto.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'im- presa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Art. 11 - Contratto a tempo determinato
Le Parti si richiamano al C.C.N.L. ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i con- tratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti confermano le disposizioni dell'art. 7 comma 1 della legge n. 99/2013 in tema di "acausalità" e "intervalli tra due contratti a tempo determinato".
Fatto salvo quanto sopra, le Parti ritengono che i contratti a tempo determinato rappresenta- no una caratteristica d'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e stabiliscono, a titolo esemplificativo le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L.:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quel- le normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d'impiego nell'ambito dell'azienda;
- operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'orga- nizzazione d'impresa;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- calamità naturali.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
Per quanto non previsto dal presente Art. si rinvia al C.C.N.L..
Art. 12 - Premio di produttività
In considerazione della tematica relativa alla produttività, delle evoluzioni normative nazionali e regionali finalizzate a promuovere la contrattazione di secondo livello, ed al fine raccogliere ogni possibilità per incrementare il beneficio per i lavoratori e per incentivare la produttività.
Le Parti istituiscono, a titolo sperimentale dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, il se- guente premio di produttività.
Parametri oggettivi
Il premio di produttività, suddiviso in due modalità di calcolo, ognuna delle quali avrà un peso percentuale pari al 50% del totale del premio concordato nell'anno, dovrà fare riferimento alle tipologie di parametri di seguito indicati:
a. parametri di riferimento della prima tipologia
Il premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la ve- rifica tra le Parti Sociali darà esito positivo di almeno due dei parametri riferiti alla prima tipolo- gia sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali:
- Numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero medio di imprese del periodo di riferimento concordato;
- Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo pre- cedente a quello di riferimento concordato;
- Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel perio- do di riferimento concordato.
La verifica delle Parti Sociali sarà effettuata per ogni anno di maturazione de! premio rispetto alla media del periodo di riferimento. Per periodo di riferimento si intendono gli anni 2007, 2008, 2009, 2010.
b. parametri di riferimento della seconda tipologia
Il premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la ve- rifica dei sotto indicati parametri, sulla base di dati ufficiali, darà esito positivo. Gli indicatori ri- feriti a questa tipologia, anche sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigiano (UNIONCAMERE LOMBARDIA), sono i seguenti:
- Produzione manifatturiera artigiana (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA);
- Andamento degli investimenti (fonte UNIONCAMERE LOMBARDIA).
Ai fini del calcolo del premio di produttività, i suddetti parametri espressi in volume, sono ugualmente ponderati ed incidono singolarmente e nella stessa misura al raggiungimento del- lo stesso premio di produttività.
Criteri per la determinazione dei parametri
Ai fini del calcolo dei parametri di cui sopra è stato costruito un indice con base 2007 = 100 su cui si calcola il valore medio di riferimento 2007/2010.
Il premio, di cui al punto b) sarà erogato in seguito ad un incremento annuale percentuale supe- riore al 10%, calcolato sul valore dell'indice di ogni singolo anno, rispettivamente negli anni 2013 e 2014, rispetto alla media dell'indice del periodo 2007/2010, dei seguenti parametri:
- Produzione manifatturiera artigiana
(media dell'indice 2007-2010: 91,4 - Costruito un indice con base 2007 = 100)
Il suddetto parametro è riferito ad un'indagine congiunturale che ogni trimestre garantisce da- ti riguardanti 1100 imprese artigiane, (fonte Unioncamere Lombardia)
- Quota imprese artigiane che investono
(media dell'indice 2007-2010: 87,5 - Costruito un indice con base 2007 = 100)
Il suddetto parametro è riferito ad un'indagine congiunturale che ogni trimestre garantisce da- ti riguardanti 1100 imprese artigiane (fonte Unioncamere Lombardia)
Parametri soggettivi
a. Parametri soggettivi valevoli per le singole imprese che si applicano alla 1ª tipologia e alla 2ª tipologia:
Il premio di produttività non sarà comunque erogato nelle aziende che abbiano utilizzato più di 100 ore medie di ammortizzatori sociali per lavoratore nell'anno di riferimento.
Disposizioni Comuni
Al raggiungimento dei parametri soggettivi e oggettivi e delle condizioni previste dal presente accordo, il premio viene erogato ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti nel corso dell'anno successivo a quello di matura- zione del premio.
Il premio variabile di cui al punto b) seconda tipologia, sarà calcolato sulla base di tutte le ore effettivamente lavorate; a tal fine si considerano ore effettivamente lavorate le ferie, i per- messi retribuiti e le ex festività contrattualmente previsti, i congedi di maternità e paternità, gli infortuni sul lavoro.
Il premio compete ai soli lavoratori in forza nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Per gli assunti nel corso dell'anno di maturazione il premio di produttività sarà erogato in dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori part-time la riduzione del premio avverrà secondo i criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
Le due tipologie di calcolo del premio di produttività sono disgiunte tra loro in quanto il rag- giungimento dei parametri (oggettivi e soggettivi) di riferimento della prima tipologia darà di- ritto all'erogazione del premio nella misura del 50% così come di seguito convenuto.
Il restante 50% del premio sarà erogato al raggiungimento dei parametri (oggettivi e soggetti- vi) di riferimento della seconda tipologia.
La totalità del premio sarà corrisposto al raggiungimento di entrambi i parametri indicati nelle due tipologie sopra indicate.
Modalità di erogazione al raggiungimento dei parametri soggettivi ed oggettivi relativi alla 1ª tipologia.
Anno | Anno di erogazione del premio | Importo del Premio al rag- giungimento dei parametri verificati anno per anno |
2013 | 2014 | 75,00 |
2014 | 2015 | 100,00 |
Modalità di erogazione al raggiungimento dei parametri soggettivi ed oggettivi relativi alla 2ª tipologia.
Anno | Anno di erogazione del premio | Importo del Premio al rag- giungimento dei parametri verificati anno per anno |
2013 | 2014 | 75,00 |
2014 | 2015 | 100,00 |
Per ambedue le tipologie di premio il raffronto del raggiungimento dei parametri individuati ri- spettivamente per gli anni 2013, 2014 è calcolato con la media degli anni 2007-2008-2009 e 2010.
Le Parti si danno atto che le caratteristiche del Premio sono conformi anche ai fini di quanto stabilito in materia di decontribuzione e di detassazione.
Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti.
La verifica dei parametri dovrà avvenire, a cura delle Parti Sociali firmatarie, entro il mese di aprile di ogni anno successivo. L'eventuale erogazione del premio avverrà, in un'unica soluzio- ne, con la retribuzione relativa al mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione del premio, o in alternativa, a decorrere sempre dalla retribuzione del mese di giugno, potrà es- sere erogato in forma mensile, fino a concorrenza dell'importo del premio concordato nell’anno.
Chiarimento a verbale
L'eventuale raggiungimento dei parametri riferiti al 2014 non comporta il trascinamento del premio eventualmente erogato per l'anno 2013, in quanto gli importi previsti per i singoli anni sono disgiunti e pertanto non sono cumulabili tra di loro.
Art. 13 - Apprendistato
Viene recepito l'accordo regionale del 9 maggio 2012 relativo all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'Art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167.
Art. 14 - Welfare integrativo - Nuove provvidenze
Le Parti confermano l'interesse a prevedere forme di provvidenze integrative di carattere sa- nitario e sociale, a favore dei lavoratori, su base volontaria da definire, a favore dei datori di la- voro, da realizzarsi attraverso la contrattazione collettiva regionale.
Per la realizzazione delle provvidenze a favore dei lavoratori, le imprese verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate dalle organizza- zioni interconfederali datoriali e sindacali.
Il CCRL recepirà l'intesa confederale ed i versamenti decorreranno contemporaneamente per tutti i CCRL alla data decisa dalle organizzazioni confederali.
Art. 15 - Quota di servizio sindacale
Con le modalità previste dal C.C.N.L., ai lavoratori non iscritti al sindacato sarà effettuata una trattenuta volontaria a sostegno delle spese contrattuali pari a euro 10 da trattenere con le competenze del mese di dicembre 2014.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal CCRL si rinvia ai C.C.N.L. ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.
Autodichiarazione congiunta di conformità
VISTO il comma 481 dell'Art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che dispone la proroga nel periodo 10 gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimen- tali per l'incremento della produttività del lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in
G.U. n. 75 del 29.3.2013 recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incre- mento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013".
VISTO la circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce istruzioni operative in oggetto a: art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 - misure speri- mentali per l'incremento della produttività del lavoro - D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
VISTO l'accordo interconfederale regionale del 6 novembre 2013 in materia di detassazio- ne/decontribuzione della "retribuzione di produttività".
Le Parti dichiarano che
La "retribuzione di produttività" e gli istituti contrattuali di cui al presente CCRL sono conformi alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29.3.2013 e alle relative istruzioni operative fornite dalla cir- colare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche ai fini dell'applicazio- ne del regime fiscale agevolato di cui all'Art. 1 del suddetto decreto.
Dichiarazione congiunta di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCRL, intervengano accordi nazionali e/o regionali e/o norme di legge e/o modifiche alla presente legislazione, che comportino l'ade-
guamento dell'attuale normativa contrattuale, le Parti concordano di incontrarsi entro 30 gior- ni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative, per i necessari adeguamenti e modifiche.
Dichiarazione congiunta
Copia del presente accordo verrà depositato c/o la Direzioni Regionali del Lavoro e presso la direzione regionale dell'INPS e INAIL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di decontribuzione e di de- tassazione.
Le parti si incontreranno entro un mese dalla sigla della presente ipotesi d'accordo per la rela- tiva ratifica.
ALLEGATI
Allegato 1 - Comunicazione per l'utilizzo del regime orario
COMUNICAZIONE
PER L'UTILIZZO ORARIO ex .................
CCRL ................. ARTIGIANO .................
Il sottoscritto ................. in qualità di (titolare/legale rappresentante) ................. della ditta .................
p.iva/cod. fiscale ................. con sede in ................. cap ................. via ................. esercente l'attività di
................. Con in forza ................. dipendenti (di cui nr. ................. Apprendisti, nr. operai e nr
................. apprendisti)
con la presente comunica
che applicherà dalla data del ................. alla data del , i regimi di orario così come previsto
dal ................. del CCRL ................. artigiano .................
Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed accettazione. Data .................
.....................
(ditta)
Il/la lavoratore/trice:
per accettazione e ricevuta.
.................
(data e firma)
Allegato 2 - Facsimile utilizzo regime orario
Tra la ditta ................. sita in ................. in via ................. e rappresentata dal sig ed i dipendenti
della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto ................. il contratto regionale .................
del settore ................., si conviene di adottare a decorrere dal ................. e sino al il regime di
orario lì previsto con le seguenti caratteristiche.
Dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribui- bili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale, nel quale conflui- ranno anche le ore di Permessi retribuiti e ex Festività.
Per far fronte a situazioni di crisi o riduzioni imprevisti di ordini l'azienda potrà utilizzare tale monte ore fino ad un massimo del 50%.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individual- mente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei pe- riodi feriali.
Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ri- corso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Ai termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della liquidazione.
L'azienda provvederà ad effettuare la prevista comunicazione a ELBA. Data .................
.................
Il legale rappresentante
...................................................
(nome e cognome) | firma |
...................................................
(nome e cognome) | firma |
Allegato 3 - Facsimile comunicazione monitoraggio orario
SPETT. ELBA
COMUNICAZIONE MONITORAGGIO CCRL ................. ARTIGIANO .................
Il sottoscritto ................. in qualità di (titolare/legale rappresentante) ................. della ditta p.
iva / cod. fiscale ................. con sede in ................. Cap ................. via ................. esercente l'attività di
................. con in forza ................. dipendenti (di cui nr. .... apprendisti, nr. ................. Operai e nr. .................
apprendisti)
Con la presente comunica:
Che intende applicare il sistema della banca ore dal ................. al ................. previsto dal CCRL
................. artigiano .................
coinvolgendo:
Nr. impiegati
Nr. operai
Nr. Apprendisti
Che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati Data .................
.................
(ditta)
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