DOCUMENTO INFORMATIVO
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SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO – MiFID
Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 - “Testo Unico della Finanza”, nonché dei Regolamenti Consob, Banca d’Italia ed UE di attuazione, deve essere consegnato al cliente o al potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi.
Aggiornamento: Agosto 2022
Indice
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 3
SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA’ COMPETENTE 4
SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI 4
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI
FATTORI DI RISCHIO 5
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A
RENDICONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 9
SEZIONE 6 – MISURE ADOTTATE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DETENUTI PER CONTO DEL CLIENTE 9
SEZIONE 7 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI 10
SEZIONE 8 – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI 11
SEZIONE 9 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI 11
SEZIONE 10 – SINTESI DELLA POLICY IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO 11
SEZIONE 11 – INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO; DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI
INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI 15
SEZIONE 12 – INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA. SEDI
DI ESECUZIONE E INTERMEDIARI 15
SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
ADOTTATA DALLA BANCA 30
SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA DALLA BANCA IN TEMA DI
INCENTIVI 33
SEZIONE 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI
RECLAMI ADOTTATA DALLA BANCA 34
SEZIONE 16 - INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI DI SOSTENIBILITA' (ESG) DEGLI
INVESTIMENTI IN STRUMENTIFINANZIARI 35
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Forma Giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede Legale e Direzione Generale: 70022 ALTAMURA BA - Via O. Serena, 13 Iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00604840777
Iscrizione R.E.A. n. BA-334610
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 05293.6 Cod. A.B.I.: 05385.0
BIC-SWIFT Code: BPDMIT3B
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) al n. A159699 Codice Fiscale e Partita Iva: 00604840777
Costituzione: 20 dicembre 1995, con atto di fusione per concentrazione tra la Banca Popolare della Murgia (Codice Abi 05385) e la Banca Popolare di Taranto (Codice Abi 05504)
Durata: 31 dicembre 2100 Telefono: 080/8710111 Telefax: 080/3142775
Indirizzo Internet: www.bppb.it Indirizzo Mail: webmaster@bppb.it
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: bppb@pec.bppb.it
Lingua: Italiano. Il Cliente può comunicare con la Banca esclusivamente in italiano e la documentazione che la Banca invia al Cliente è scritta in lingua italiana.
Metodi di comunicazione: le comunicazioni tra Banca e Cliente possono avvenire in forma scritta, tramite corrispondenza epistolare, a mezzo fax, o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Al Cliente è consentito impartire ordini a valere su strumenti finanziari tramite canali virtuali (trading on line e phone banking). In tal caso, il Cliente deve preliminarmente aderire agli specifici servizi di trading on line o di phone banking di cui la Banca si avvale. Nel caso di ordini impartiti tramite phone banking, la conversazione telefonica viene registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
La Banca non effettua offerta o distribuzione di prodotti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede la Banca si avvale di una propria rete dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA’ COMPETENTE
La Banca è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui alla Sezione 3 del presente documento. L’autorizzazione è stata rilasciata dalla Banca d’Italia, i cui recapiti sono:
BANCA D’ITALIA
Amministrazione Centrale Via Nazionale, 91
00184 ROMA RM
Tel. 06 / 47921
BANCA D’ITALIA
Sede di Bari Corso Cavour, 4
70122 BARI BA
Tel: 080 / 5731111
SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI
a) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
L'attività consiste nell'esecuzione di ordini di negoziazione impartiti dalla clientela per conto proprio, in contropartita diretta, rispettando il criterio delle migliori condizioni con riferimento sia al momento che alle dimensioni ed alla natura delle operazioni, relativamente alle seguenti tipologie di valori mobiliari:
- titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- titoli azionari e obbligazionari non quotati in mercati regolamentati;
- titoli esteri non quotati in mercati regolamentati;
- altri strumenti finanziari non quotati.
b) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DI CLIENTI
L'attività consiste nell'esecuzione di ordini di negoziazione impartiti dalla clientela, intervenendo direttamente sui mercati di negoziazione cui la Banca è aderente diretta, relativamente alle seguenti tipologie di valori mobiliari:
- titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- titoli azionari e obbligazionari quotati in mercati regolamentati.
c) SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO CON ASSUNZIONE DI GARANZIA DEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE;
c-bis) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE’ ASSUNZIONE DI GARANZIA DEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE
L'attività di collocamento viene svolta con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, relativamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:
- azioni proprie e di terzi;
- obbligazioni convertibili proprie e di terzi;
- obbligazioni ordinarie proprie e di terzi;
- titoli di stato;
- certificati di deposito propri e di terzi;
- quote di fondi comuni di investimento e SICAV;
- polizze di assicurazione di terzi classificate quali strumenti finanziari.
e) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Attività attraverso la quale la Banca trasmette, ad intermediari abilitati, gli ordini di acquisto e vendita ricevuti dalla propria clientela, relativi a strumenti finanziari trattati su mercati di negoziazione cui la Banca non è aderente diretta.
d) GESTIONE DI PATRIMONI MOBILIARI
Attività professionale di amministrazione fiduciaria di somme di denaro e/o titoli conferiti da terzi investitori, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. La sua finalità è quella di ottenere una buona redditività, con l'effettuazione di una oculata diversificazione dei rischi, sulla base degli obiettivi di investimento preventivamente dichiarati dalla clientela.
La Banca attualmente non presta il servizio di Gestione Patrimoni Mobiliari per conto della propria clientela.
f) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Attività attraverso la quale la Banca fornisce, attraverso raccomandazioni personalizzate e sulla base di un contratto scritto, indicazioni sugli strumenti finanziari che risultano adatti per l’investitore, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
Il Servizio di Consulenza prestato dalla Banca in favore del Cliente è di natura "non indipendente", in quanto la Banca consiglia esclusivamente, di propria iniziativa, strumenti finanziari di propria emissione e strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi con i quali la Banca medesima ha sottoscritto specifici accordi di collocamento che possono prevedere, in favore della Banca medesima, retrocessione di commissioni o la corresponsione di altre utilità.
La Banca può prestare i suddetti servizi di investimento offrendoli alla propria clientela insieme ad altri servizi o prodotti, come parte di un pacchetto o come presupposto per l’ottenimento di determinate condizioni applicate all'intero pacchetto. In ogni caso, è sempre possibile per il Cliente acquistare separatamente i singoli prodotti inseriti nel pacchetto di offerta. In caso di acquisto distinto dei vari
servizi inseriti nel pacchetto, la Banca fornisce al Cliente evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun servizio o prodotto sottoscritto.
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
Definizione degli strumenti finanziari
Ai sensi dell'Allegato 1, Sezione C, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche ed integrazioni, gli
strumenti finanziari sono:
(1) valori mobiliari;
(2) strumenti del mercato monetario;
(3) quote di un organismo di investimento collettivo;
(4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
(5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
(6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
(7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
(8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
(9) contratti finanziari differenziali;
(10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
(11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).
Definizione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario
L'articolo 1 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e successive modifiche ed integrazioni, definisce i valori mobiliari, di cui al punto 1) del paragrafo precedente, e gli strumenti del mercato monetario, di cui al punto 2) del paragrafo precedente.
Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
Con Delibera Consob n. 15961 del 30.05.2007 e successive modifiche ed integrazioni sono state introdotte alcune variazioni alla disciplina che regola il collocamento di prodotti finanziari assicurativi, con particolare riguardo alle polizze di assicurazione a prevalente contenuto finanziario (come, ad esempio, le polizze index linked e unit linked). Il collocamento di tali prodotti finanziari risulta attratto dalle medesime regole di condotta stabilite per il collocamento degli strumenti finanziari.
Descrizione dei principali rischi degli strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
la sua liquidità;
la divisa in cui è denominato;
gli altri fattori fonte di rischi generali.
a) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Con riferimento ai titoli di debito emessi dalle banche e dalle imprese di investimento comunitarie, un ulteriore fattore di rischio è riconducibile al cosiddetto bail in, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, a far tempo dal 01.01.2016, con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, con i quali è stata data attuazione alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) n.2014/59/UE in tema di regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.
I Decreti Legislativi, che hanno dato attuazione alla Direttiva UE, prevedono che Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale), tra i vari poteri conferiti, in situazioni caratterizzate da uno stato di dissesto potrebbe applicare il cosiddetto bail in, ossia svalutare azioni e crediti vantati dai clienti e/o convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
Il principio alla base è che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di priorità stabilito per il bail in è il seguente:
a) gli azionisti;
b) i detentori di altri titoli di capitale,
c) gli altri creditori subordinati;
d) i creditori chirografari;
e) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
f) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti.
In considerazione di quanto sopra, le obbligazioni subordinate presentano un rischio teorico superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, in quanto, in caso di applicazione del meccanismo di bail in, subiscono le perdite immediatamente dopo le azioni e gli altri titoli di capitale.
Il meccanismo del bail in è applicabile ai titoli emessi da tutte le banche e le imprese di investimento aventi sede legale – o anche solo succursale - in Italia o nell’Unione europea.
Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione della normativa, tra l’altro:
i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro, come ad esempio i conti correnti, i depositi a risparmio ed i certificati di deposito;
le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti.
In circostanze eccezionali le Autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività.
Le polizze index linked sono una particolare tipologia di prodotto assicurativo il cui valore è correlato all’andamento di un indice di mercato (normalmente di carattere azionario). La struttura di tali strumenti finanziari prevede normalmente un grado di copertura del capitale a scadenza, parziale o integrale, ed un coefficiente di partecipazione alla performance di un’attività finanziaria. In alcuni casi è previsto un rendimento minimo garantito, che va a confrontarsi con la percentuale di rivalutazione derivante dall’apprezzamento del parametro. Queste polizze, ad alto contenuto finanziario, permettono al contraente di sfruttare le opportunità offerte da investimenti tipicamente a rischio, come quello azionario, senza correre i rischi in conto capitale propri delle azioni.
Le polizze unit linked sono polizze assicurative a carattere finanziario. Normalmente non costituiscono uno strumento per assicurarsi contro un evento dannoso, ma rappresentano un modo per investire il risparmio. Le polizze unit linked non hanno, di norma, capitale e rendimento minimo garantito; la somma investita è utilizzata per sottoscrivere quote di fondi comuni e Sicav (sia azionari che obbligazionari).
Il Cliente deve attentamente valutare la durata dell’operazione prima di effettuare la sottoscrizione di polizze index linked e unit linked, in quanto il rimborso prima della scadenza potrebbe comportare, da parte della compagnia emittente, l’applicazione di penalizzazioni anche consistenti.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore.
Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti degli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
Come si è affermato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
b) La liquidità degli strumenti finanziari
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
c) La divisa di denominazione degli strumenti finanziari
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’Euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
d) Gli altri fattori di rischio degli strumenti finanziari: i mercati di negoziazione
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
e) Gli altri fattori di rischio degli strumenti finanziari: i contratti derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E’ quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione,
potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza.
L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi che caratterizzano l’assunzione di rischi connessi ad operazioni in futures ed opzioni.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
f) La valutazione della rischiosità delle linee di gestione patrimoni mobiliari
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
La Banca invia al Cliente la rendicontazione dei servizi prestati. Tale rendicontazione comprende, ove pertinente, i costi delle operazioni e dei servizi.
Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia al Cliente un avviso su supporto durevole, contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. L’avviso contiene tutte le informazioni ed i dati previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Regolamento Delegato UE n. 565/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Se l’ordine viene eseguito in più tranches, la Banca può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche. Tale avviso non viene inviato nel caso in cui la conferma conterrebbe le medesime informazioni di un’altra conferma che deve essere inviata al cliente al dettaglio da un soggetto diverso.
La Banca fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato dei suoi ordini.
Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede, la Banca informa il Cliente prontamente per iscritto, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, in presenza posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 per cento e successivamente di multipli del 10 per cento. Tale comunicazione viene effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
La Banca trasmette al Cliente titolare di dossier titoli a custodia e amministrazione, con frequenza trimestrale, il rendiconto degli strumenti finanziari detenuti, su supporto durevole. Il rendiconto include i dettagli di tutti gli strumenti finanziari in deposito alla fine del periodo di riferimento.
Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza la Banca effettua periodicamente, con frequenza almeno annuale, la valutazione di adeguatezza del portafoglio complessivo in strumenti finanziari detenuto dal Cliente. La Banca trasmette al Cliente, a seguito della suddetta valutazione, un'informativa contenente le principali risultanze emerse dalla valutazione, mediante comunicazione scritta o altro supporto durevole precedentemente concordato.
SEZIONE 6 – MISURE ADOTTATE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PER CONTO DEL CLIENTE
La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente presso organismi di gestione centralizzata ovvero altri depositari abilitati.
In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti relativi a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca.
La Banca può altresì subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a
consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
La Banca rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il Cliente.
Laddove la Banca effettui il subdeposito presso intermediari insediati in un Paese il cui ordinamento disciplina la custodia e la detenzione di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati.
La Banca può subdepositare i titoli della clientela presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all’intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Laddove gli strumenti finanziari siano subdepositati presso un intermediario soggetto ad un ordinamento giuridico extracomunitario, la Banca adotta tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del Cliente, ferma restando la responsabilità della Banca, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. Tali evidenze sono suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano il subdepositario degli strumenti finanziari medesimi. Tali evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da consentire la ricostruzione della posizione del Cliente in qualsiasi momento. Esse sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere – con gli estratti conto prodotti dai subdepositari ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.
La Banca non può effettuare compensazioni tra le posizioni dei singoli clienti.
La Banca non può in nessun caso utilizzare (per esempio nel caso di insufficienti disponibilità nel deposito di un Cliente) gli strumenti finanziari detenuti per conto di altri clienti. La Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di quest'ultimo.
Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano subdepositati presso terzi in conti omnibus, la Banca adotta tutte le misure idonee ad assicurare, in ogni momento, la ricostruzione della posizione del Cliente ed a tutelarne gli interessi, garantendo l'integrità degli strumenti finanziari medesimi. La Banca rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Cliente, per qualsiasi danno che potrebbe derivargli dalla circostanza di aver effettuato il subdeposito in conti omnibus. In tale ipotesi, l’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente nell’interesse proprio o di terzi è subordinato:
all’acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus. Tale consenso preventivo non è obbligatorio nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;
all’adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.
Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nei vari contratti da lui sottoscritti (prestazione di servizi di investimento, collocamento, consulenza finanziaria, ecc.), nonché le eventuali imposte e tasse. Se il Cliente non adempie a tali obblighi la Banca, dopo averlo diffidato, può realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati a nome del Cliente, allo scopo di soddisfare i propri crediti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 49 del Regolamento Delegato UE 565/2017 la Banca, previo consenso scritto da parte del Cliente, può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente medesimo per effettuare operazioni di prestito titoli. In tal caso, prima di realizzare tali operazioni, la Banca fornisce al Cliente, in tempo utile e su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che incombono sulla Banca medesima in conseguenza dell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
SEZIONE 7 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia per la tutela dei crediti della clientela nei confronti degli intermediari. Il Fondo, istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Le attività coperte dal fondo sono quelle specificate dall'art. 1, comma 1, della legge 1/91, e successive modifiche ed integrazioni, così come descritte nella Sezione 3 del presente Documento Informativo.
L’organizzazione ed il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento Operativo”, previsto dall’art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 Euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo. Maggiori informazioni sul Fondo Nazionale di Garanzia sono disponibili sul sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it.
Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si tratta di un sistema di garanzia dei depositanti, costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante (attualmente pari ad euro 100.000,00), nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca.
Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del fondo.
I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i libretti di risparmio nominativi, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari ed i titoli assimilabili.
SEZIONE 8 – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI
La Banca attualmente non presta il servizio di Gestione Patrimoni Mobiliari per conto della propria clientela.
SEZIONE 9 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI
Le informazioni relative a costi ed oneri dei servizi di investimento prestati dalla Banca sono rese disponibili consultando i precontratti relativi ai vari servizi (deposito titoli e prestazione dei servizi di investimento; collocamento; consulenza avanzata in materia di investimenti in strumenti finanziari), che il Cliente può richiedere alla Banca, ovvero consultando la copia del contratto per la prestazione dei suddetti servizi che viene consegnata dalla Banca al Cliente che li ha sottoscritti.
Analoghe informazioni sono rese disponibili tramite i Fogli Informativi predisposti dalla Banca, consultabili nell’Area “Trasparenza” del proprio sito www.bppb.it.
SEZIONE 10 – SINTESI DELLA POLICY IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Premessa
Il decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 luglio 2017, ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2014/65/UE, Market in Financial Instruments Directive (di seguito MiFID II). La data di applicazione della MiFID II è 3 gennaio 2018.
L’obiettivo primario resta sempre lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari a livello Europeo, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, a causa dell’intensificarsi delle attività delle imprese, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che risulta impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.
La MiFID II dispone che gli intermediari procedano ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all‘organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).
Alla luce di quanto detto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.
La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da includere nell’informativa da fornire ai propri clienti.
La Banca adotta una politica retributiva, per le persone che si occupano della prestazione di servizi alla clientela, volta a incoraggiare una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi.
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento, viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale.
Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Attraverso il presente documento denominato “ SINTESI DELLA POLICY IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO ”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A. formalizza la propria politica di gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
Ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, lo status del Cliente al quale il servizio o attività di investimento o servizio accessorio sono erogati (cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata) è irrilevante.
Il processo di gestione dei conflitti di interesse adottato dalla Banca si articola nelle seguenti fasi:
- identificazione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- definizione di procedure e misure idonee a gestire i conflitti di interesse individuati;
- definizione di procedure idonee ad informare chiaramente i clienti della natura e delle fonti di conflitto di interesse, nell’ipotesi in cui le misure adottate per la gestione dello stesso non siano state ritenute dalla Banca sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, l’eliminazione del rischio che il conflitto possa nuocere agli interessi dei propri clienti;
- istituzione ed aggiornamento di un registro dei conflitti di interesse ed espletamento di un’attività di verifica, monitoraggio e valutazione periodica del processo di gestione dei conflitti di interesse.
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Identificazione dei conflitti di interesse
Ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 33 del Regolamento Delegato UE 565/2017 e nell’art. 24 del Regolamento congiunto, nelle quali:
a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
d) svolgano la medesima attività del Cliente;
e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
E’ stato considerato “soggetto rilevante” il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede dell’intermediario;
- dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.
Stanti le attuali norme statutarie in materia di voto capitario e limite al possesso azionario, i soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata non sono stati considerati “soggetti rilevanti” ai fini dell’attività di identificazione dei conflitti di interesse.
La Banca ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività attraverso l’analisi congiunta dei seguenti parametri:
tipologia di servizio di investimento prestato;
tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale;
modalità operative di erogazione del servizio di investimento (cfr. canale);
Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale.
I servizi di investimento prestati dalla Banca e considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:
Ricezione e trasmissione di ordini;
Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
Negoziazione per conto proprio;
Consulenza in materia di investimenti;
Assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);
Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
Gestione di Portafogli.
Si precisa inoltre che la Banca non svolge l’attività di ricerca in materia di investimenti
I conflitti di interessi individuati sulla base della predetta attività di mappatura sono illustrati nell’Allegato 1 “MAPPATURA CONFLITTI DI INTERESSE”.
Modalità di gestione dei conflitti di interesse
I conflitti di interesse individuati nel corso dell’attività di mappatura sono stati gestiti dalla Banca attraverso:
l’adozione di un efficace modello operativo;
separazione fisica e organizzativa tra le strutture che svolgono attività di proprietary trading e le strutture che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari;
definizione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi d’investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi d’investimento e la gestione del rapporto con il cliente.
un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
procedure di detecting per l’identificazione e la gestione delle operazioni potenzialmente sospette al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
procedure per l’esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Strategie di Esecuzione e Trasmissione degli ordini della Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Pricing Strumenti Finanziari di Propria Emissione – Sedi di Esecuzione e Intermediari, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all’operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
un sistema di remunerazione in linea con le disposizioni di vigilanza prudenziale.
Le soluzioni organizzative adottate dalla Banca al fine di garantire una efficace gestione dei conflitti di interesse, sono altresì misure valide a limitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse che potrebbero manifestarsi relativamente ai soggetti rilevanti, in quanto sono volte ad assicurare un adeguato livello di indipendenza degli stessi nello svolgimento di attività confliggenti.
Tuttavia, ci sono casi in cui la Banca non ritiene tali misure di gestione sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di arrecare pregiudizio agli interessi dei clienti sia evitato.
Al fine di gestire i conflitti di interesse rilevati, pertanto, la Banca ha predisposto un’apposita informativa volta a rendere noto alla clientela tutte le fattispecie di conflitto di interesse connesse ai soggetti rilevanti nell’ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari/prodotti assicurativi della Società medesima.
Disclosure ai clienti
Per le tipologie di conflitti di interesse per le quali non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero qualora le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi della clientela sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti (attraverso un'apposita disclosure),
prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo.
Per quanto riguarda le modalità mediante le quali viene fornita l’informativa alla clientela, la Banca specifica le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento; tale informativa non costituisce una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.
Registro dei conflitti ed attività di verifica, valutazione ed aggiornamento periodico del processo di gestione dei conflitti di interesse
La Banca, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 35 del RD 2017/565), ha istituito un apposito registro, rappresentato dal documento di mappatura dei conflitti, nel quale vengono rilevate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell’erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.
ll registro costituisce l’archivio storico di tutte le tipologie di conflitti di interesse, connessi all’erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.
L’archivio storico delle singole operazioni effettuate in situazione di conflitto di interesse risiede nei sistemi informativi della Banca ed è monitorato periodicamente dalla Funzione Compliance.
Per le operazioni relative ai potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati viene alimentato, ad evento, dai vari settoriali un apposito Repository.
La corretta e tempestiva gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione aziendale che ha il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all’erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.
Il processo di tenuta del registro prevede il coinvolgimento delle seguenti strutture:
Funzione Compliance;
Funzione Finanza e Prodotti;
Unità Sviluppo Organizzativo.
In particolare, la Funzione Compliance, con cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno), provvede, con il supporto della Funzione Finanza e Prodotti e dell'Unità Sviluppo Organizzativo, all'aggiornamento del registro, all’individuazione ed alla descrizione dei conflitti sulla base delle attività svolte dalla Banca nell’erogazione dei servizi di investimento e dei flussi informativi ricevuti dalle altre strutture coinvolte, indicando le misure di gestione ritenute più efficaci e che si intende adottare per la gestione del conflitto di interessi.
L'aggiornamento del registro avviene, oltre che con cadenza annuale, anche in occasione di nuove partecipazioni detenute dalla Banca.
La Funzione Compliance effettua, inoltre, una valutazione di adeguatezza delle misure di gestione previste e, qualora ritenute migliorabili, evidenzia la necessità di eventuali interventi aggiuntivi per la relativa validazione.
La Funzione Compliance monitora l’attuazione delle azioni di mitigazione individuate per la gestione dei conflitti in sede di redazione del registro.
Allegato 1 – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Il presente documento individua, per tutti i servizi di investimento ed i servizi accessori prestati dalla Banca, le situazioni di potenziale conflitto di interesse specificando, per ciascuna situazione riscontrata:
il soggetto rilevante in situazione di conflitto;
la natura del conflitto di interesse. In particolare, è indicata la lettera corrispondente alla tipologia di conflitti di cui alla legenda riportata in fondo all’elenco;
la valutazione del conflitto, con riferimento alla possibilità di gestire il conflitto medesimo.
Ove il conflitto non sia integralmente gestibile, viene fornita la relativa disclosure al Cliente della natura e/o della fonte del conflitto.
1) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
2) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
3) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti Unità Intermediazione Mobiliare
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
4) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti Unità Tesoreria
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
5) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
6) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabile Funzione Finanza e Prodotti
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
7) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Unità Intermediazione Mobiliare Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
8) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca: Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti Unità GPM Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
9) Gestione di portafogli delegata a gestori esterni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Gestori delle linee di gestione in delega
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
10) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
11) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
12) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
13) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
14) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione: Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
15) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
16) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: a) – c)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
17) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
18) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
19) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: a)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
20) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
21) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
22) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
23) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti dell'Organo con funzione di supervisione strategica
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente, disclosure ai clienti della natura e/o della fonte del conflitto
24) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
25) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
26) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
27) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: : Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
28) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
29) Intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti unità tesoreria
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
LEGENDA NATURA CONFLITTO DI INTERESSE:
a) l'intermediario o il soggetto rilevante possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente
b) l'intermediario o il soggetto rilevante sono portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo
c) l'intermediario o il soggetto rilevante ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato
d) l'intermediario o il soggetto rilevante svolgono la medesima attività del Cliente
e) l'intermediario o il soggetto rilevante ricevono o possono ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenza normalmente percepite per tale servizio
SEZIONE 11 – INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO; DI COLLOCAMENTO, DI CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
Le informazioni relative ai principali termini contrattuali sono rese disponibili tramite i seguenti precontratti, predisposti dalla Banca, dei quali il Cliente può richiedere copia:
- contratto di Deposito Titoli e Prestazione dei Servizi di Investimento;
- contratto di Collocamento;
- contratto per la prestazione del Servizio di Consulenza Avanzata in materia di Investimenti in Strumenti Finanziari.
SEZIONE 12 – INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA. SEDI DI ESECUZIONE E INTERMEDIARI
1. Premessa
La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati.
La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione.
Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva MiFID II , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:
a) "mercato regolamentato" (MR);
b) "sistema multilaterale di negoziazione" (cd. MTF);
c) Internalizzatore Sistematico;
d) “sistema organizzato di negoziazione” (OTF);
e) market maker o altro fornitore di liquidità;
f) negoziatore in conto proprio;
g) una sede equivalente alle precedenti di un Paese extracomunitario.
In applicazione della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) del Regolamento(UE) 2017/565 e del Regolamento Intermediari, adottato da Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, la Banca ha messo in atto misure sufficienti e meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegue gli ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. Best execution).
In particolare, la Banca ha predisposto la presente Strategia che accorpa, per completezza informativa e comodità di consultazione per il cliente, la Strategia di esecuzione degli ordini, rilevante per la prestazione dei servizi di negoziazione conto proprio (in contropartita con il cliente), e la Strategia di trasmissione degli ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
L'obiettivo di questo documento è quello di fornire adeguate informazioni circa le modalità di esecuzione ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere durevolmente il miglior risultato possibile per il cliente.
La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla presente Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento ivi previsti. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, quindi, la Banca, prima della prestazione del servizio di investimento, è tenuta a consegnare al cliente il presente documento e il cliente manifesta esplicito consenso mediante la sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, consenso che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.
2. Criteri di selezione degli Intermediari
Per l’esecuzione degli ordini, la Banca si avvale di intermediari selezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
esperienza e know-how specifici;
elevato rating e standing internazionale;
affidabilità nel regolamento (settlement) delle operazioni;
fornitore di un servizio di “direct market access” rapido ed efficiente;
disponibilità di accessi diretti e/o indiretti ai mercati di riferimento.
Tali requisiti consentono ragionevolmente di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo per i Clienti. Detti intermediari possono agire come negoziatori, trasmettitori di ordini o internalizzatori.
La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.
Anche la scelta di indirizzare gli ordini della clientela a uno dei due intermediari negoziatori ovvero o Intesa SanPaolo S.p.A. (ex Banca IMI, in seguito “Intesa SanPaolo S.p.A.”) o Banca AKROS S.p.A. non è collegata a remunerazioni o incentivi da quest’ultimi riconosciti alla Banca.
Difatti, la presenza di due Intermediari che garantiscono identici livelli di qualità in termini di Esecuzione degli ordini, permette, nell’ipotesi di interruzione di uno dei canali di trasmissione, di attivare immediatamente l’altro (operazione detta “switch”), per garantire la continuità del Servizio di ricezione e trasmissione degli ordini sempre nel rispetto della relativa Policy.
Il presente documento racchiude le misure poste in essere dalla Banca per la trasmissione ed esecuzione degli ordini impartiti dai Clienti sui mercati finanziari; le scelte di seguito esposte derivano essenzialmente dalla considerazione dei seguenti fattori:
viste le execution e transmission policies dei negoziatori di riferimento della Banca, si continua a ritenere che i mercati regolamentati (MR), i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli internalizzatori sistematici (IS) rappresentino ancora le sedi di esecuzione che permettono, in modo duraturo, l’ottenimento del miglior risultato possibile per i clienti,
per quanto concerne alcuni dei fattori indicati nell’execution policy quali velocità, maggior probabilità di esecuzione e di regolamento, si è valutata attentamente l’esistenza di collegamenti efficienti tra la Banca e i negoziatori mediante i sistemi di Cedacri (fornitore dell’infrastruttura tecnologica in uso alla Banca),
nella scelta delle policies proposte dai negoziatori di riferimento è stata valutata la conformità delle pesature assegnate ai fattori di esecuzione definite dalla Banca con quelle dei negoziatori stessi, tenendo anche conto delle considerazioni di cui sopra.
La selezione degli intermediari è effettuata tra le entità che hanno una politica di esecuzione coerente con la Strategia di Best Execution di cui al presente documento. A tale scopo, la Banca provvede ad acquisire preventivamente la Policy degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la Strategia di Best Execution degli ordini di negoziazione per la Clientela contenuta nel presente documento.
In tal caso e allo scopo di accertare che le entità consentano il miglior risultato possibile la Banca valuta – alternativamente - se ciascuna di esse:
- sia soggetta all’art. 47 (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente) del Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018 e acconsenta a trattare la Banca come Cliente professionale o al dettaglio;
- possa dimostrare un’elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini che le vengono trasmessi. Inoltre la Banca può selezionare l’entità di cui sopra anche sulla base dei seguenti criteri:
- commissioni: la Banca prende in considerazione le commissioni applicate dall’entità per l’esecuzione degli ordini trasmessi;
- struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse: la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interesse delle entità devono consentire la corretta ed ottimale esecuzione degli ordini trasmessi e devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile;
- qualità ed efficienza dei servizi forniti ed in particolare delle informazioni sull’esecuzione;
- capacità dell’entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria;
- livello di competenza nelle negoziazioni: la valutazione della competenza dell’entità tiene conto dei seguenti aspetti: rapidità di esecuzione delle operazioni e capacità di esecuzione di volumi inusuali;
- qualità della fase di liquidazione: la Banca valuta l’efficienza dell’entità nelle attività di settlement;
- solidità patrimoniale: la Banca valuta le condizioni finanziarie dell’entità, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il rating.
In considerazione di quanto sopra enunciato e al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, la Banca ha selezionato i seguenti intermediari: Intesa SanPaolo S.p.a. e Banca Akros S.p.a.
3. Obbligo di Best Execution
In continuità con la MIFID I, ed in conformità alla MIFID II, gli intermediari che eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela, sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile (c.d. Best execution).
La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno, e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questo - OTC), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini.
L’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell’onere, in capo all’impresa di investimento, di considerare, nell’esecuzione degli ordini dai medesimi impartiti, fattori quali:
corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio);
rapidità dell’esecuzione;
probabilità di esecuzione e regolamento;
dimensioni dell’ordine;
natura dell’ordine;
altre caratteristiche dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione.
Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l’ottenimento del miglior risultato possibile.
Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Best Execution Policy, l’impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi.
Con riferimento a quanto sopra, la Banca adotta una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018.
In particolare, la Banca ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza in base ai seguenti criteri:
le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
le caratteristiche dell’ordine del cliente;
la tipologia di servizio/attività di investimento prestata;
le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto, e, sulla base di ciò, ha selezionato gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile.
Considerando che:
• i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio,
• gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane,
• gli strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A.,
• i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati,
• le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela “retail”,
è stato attribuito maggior peso ai fattori di “total consideration” e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l’ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
Nella strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, è, inoltre, fatto salvo il principio che, in presenza di istruzioni specifiche del cliente, la Banca è tenuta, nella esecuzione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico- operativa, anche se ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alla propria strategia di esecuzione.
L’eventuale rifiuto dell’ordine derivante dalla impossibilità di rispettare in tutto o in parte tali istruzioni specifiche, verrà comunicata al cliente tramite canale di ricezione dell’ordine.
L’impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell’ottenimento del miglior corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. Nel caso in cui non trovi applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing, nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla Normativa.
La disciplina della best execution non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:
quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore;
quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.
Infatti, la best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio.
Gli intermediari possono individuare le sedi di sedi di esecuzione (trading venues) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti:
▪ mercati regolamentati;
▪ sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
▪ sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
▪ internalizzatori sistematici (IS) - intermediari che in modo organizzato, frequente sistematico e sostanziale negoziano in c/proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF, o di un sistema organizzato di negoziazione;
▪ market maker (intermediari che assumono l’obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari);
▪ internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).
4. Ambito di applicazione
La Banca applicherà la presente strategia di esecuzione e/o ricezione e trasmissione con riguardo agli ordini disposti dalla clientela al dettaglio e dalla clientela professionale nella prestazione dei seguenti servizi di investimento:
• Ricezione e trasmissione ordini: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione agli “intermediari di riferimento”. A tal fine la Banca si avvale attualmente, come sopra riportato, dei seguenti intermediari negoziatori: Intesa SanPaolo S.p.a. e Banca Akros S.p.a. Nell’eventualità di cause di forza maggiore che impediscano la trasmissione degli ordini ad uno dei due intermediari (problemi di linee telefoniche, mancate connessioni con il centro servizi della Banca), l’altro funge da intermediario di back-up.
• Caratteristiche informatiche e funzionali di Sabe: consentono di trattare agevolmente e in maniera altamente informatizzata gli ordini ed i relativi eseguiti della clientela, con soluzioni informatiche generalmente utilizzate per gli strumenti azionari.
• Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti mediante negoziazione in conto proprio: servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti, in contropartita diretta con gli stessi.
• Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li esegue su una sede di esecuzione e comunque non in contropartita diretta con gli stessi.
5. Orari di contrattazione
La clientela può impartire ordini di compravendita allo sportello, durante il normale orario di apertura delle filiali, con il servizio di Trading on line o tramite il Canale Call Center; l’orario di contrattazione giornaliero dei mercati segue le regole dei singoli mercati borsistici.
6. Misure adottate dalla Banca per garantire la best execution nella esecuzione degli ordini della Clientela
In considerazione della tipologia di servizi e strumenti finanziari trattati, si riportano le principali misure adottate dalla Banca per garantire la best execution nell’esecuzione degli ordini dei Clienti:
• Esecuzione di ordini per conto dei Clienti mediante negoziazione in conto proprio: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell’ordine individuando per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.
• Ricezione e trasmissione di ordini: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell’ordine, individuando per ciascuna categoria di strumento finanziario uno o più di un intermediario negoziatore (Intermediario di riferimento) e le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti.
Esecuzione di ordini per conto dei Clienti: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell’ordine individuando per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti; allo stato attuale la Banca presta il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti solo in maniera residuale ed in relazione a specifici strumenti finanziari non liquidi e non scambiabili su MR, MTF, o OTF per i quali non esiste alcuna sede di esecuzione anche meramente occasionale.
7. Ordini impartiti con istruzioni specifiche
Nel caso in cui i clienti impartiscano istruzioni specifiche, la Banca, ove possibile, esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.
Il cliente prende atto di come le istruzioni specifiche impartite possano pregiudicare le misure di best execution previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Ove l’accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie nel funzionamento della piattaforma di negoziazione stessa o a causa di sospensione o limitazione delle negoziabilità degli strumenti oggetto di ordini, la Banca non garantisce l’esecuzione tempestiva degli ordini stessi.
AVVERTENZE
La presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sui mercati finanziari assolve agli obblighi informativi di cui all’art.48, della Delibera Consob n. 20307/18; in particolare sono fornite le informazioni inerenti:
• l’importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione,
• l’elenco delle sedi di esecuzione e degli intermediari negoziatori sui quali la Banca fa motivato affidamento per il raggiungimento della best execution nell’esecuzione e nella ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti,
• un chiaro avviso sul fatto che eventuali istruzioni specifiche del Cliente possono pregiudicare le misure previste nella presente strategia di trasmissione ed esecuzione ordini.
La Banca valuterà in via continuativa l’efficienza della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, con l’obiettivo di migliorare le eventuali carenze riscontrate; la Banca riesaminerà le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Ogni modifica significativa della presente politica di trasmissione e di esecuzione ordini della Banca sarà resa disponibile in Filiale e mediante pubblicazione sul sito www.bppb.it della versione più recente del documento stesso.
La Banca riesamina le misure e la strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti.
Si ricorda che il Cliente ha espresso il consenso preliminare esplicito all’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione in via generale. Tale consenso vale anche per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e per quello di negoziazione in conto proprio, in quest’ultimo caso abbinato al servizio di esecuzione di ordini.
8. STRATEGIA DI ESECUZIONE ORDINI
8.1 Negoziazione per conto proprio
La negoziazione per conto proprio è il servizio di investimento con cui la Banca acquista dal cliente o vende a quest’ultimo uno strumento finanziario in “contropartita diretta” con il proprio portafoglio di proprietà. Nel caso in cui presti tale servizio, la commissione a favore della Banca è già compresa (implicita) nel prezzo finito dello strumento finanziario a cui la stessa Banca si rende disponibile a concludere l’operazione.
Il servizio di negoziazione conto proprio è erogato dalla Banca limitatamente alle seguenti tipologie di strumenti/prodotti finanziari:
8.1.1 Obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata Sistema di pricing
A partire dal 27/08/2018, le Obbligazioni emesse dalla Banca sono negoziate nel segmento Order-Driven del sistema di scambi Hi-Mtf.
Per la quotazione delle Obbligazioni sul sistema Hi-Mtf , la Banca si è avvalsa dell’Intermediario Equita Sim quale aderente diretto. La Banca può svolgere sul sistema Hi-Mtf attività di supporto alla liquidità, nell’ambito dei limiti e delle condizioni previste dal sistema di pricing per le Obbligazioni di propria emissione.
E’ prevista, in via residuale, la negoziazione delle obbligazioni di propria emissione non quotate nel segmento Order-Driven del sistema di scambi Hi-Mtf, in conto proprio (in modalità non sistematica), nel rispetto dei principi della best execution, ai sensi della Direttiva 2014/65/CE (Mifid II) e in base a quanto previsto nella strategia di esecuzione degli ordini, pubblicata sul sito dell’Emittente, nonché nei casi di chiusura o sospensione del mercato stesso.
I criteri utilizzati per il pricing delle obbligazioni di propria emissione, nella fattispecie in cui le stesse siano negoziate in conto proprio dalla Banca, sono coerenti con quelli adottati per la determinazione del pricing sul mercato primario.
Nella determinazione del prezzo (di emissione e di riacquisto) degli strumenti finanziari, come di seguito rappresentato, la Banca tiene conto:
- della curva dei tassi adottata per l’attualizzazione dei flussi di cassa generati dallo strumento finanziario; (la curva di riferimento è la Curva Rend Bval, Eur Europa Finanziari BB, definita BS625, e rilevabile sul circuito Bloomberg);
- dell’eventuale spread creditizio applicato sulla curva, che riflette la rischiosità dell’emittente e le prevalenti condizioni di mercato per la provvista;
- del valore della componente obbligazionaria e della eventuale componente derivativa presente nello strumento;
- delle variabili componenti il mark up, che viene predeterminato nel limite massimo.
La determinazione del prezzo di riacquisto/vendita dal/al cliente dell’obbligazione emessa dalla Banca, ha luogo mediante l’utilizzo di un modello interno di valutazione che, quotidianamente, determina il fair value dello strumento finanziario mediante il discount rate approach, metodologia che prevede che i flussi di cassa dell’obbligazione vengano scontati in base ad una struttura a termine dei tassi di interesse risk free maggiorati di un credit spread coerente con quello applicato dalla Banca in occasione dei più recenti collocamenti di proprie obbligazioni sul mercato primario.
Il prezzo finito di riacquisto dal cliente viene determinato decurtando di uno spread non superiore all’1% il fair value dell’obbligazione determinato con il discount rate approach.
Per tali strumenti finanziari la Banca assume il ruolo di Liquidity Provider. Si tratta, quindi, di principi e regole correttamente utilizzati per il calcolo del Fair Value di un investimento finanziario che, a fronte di un pagamento iniziale, garantisce un rendimento sotto forma di uno o più flussi rappresentativi di capitale ed interessi (componente obbligazionaria).
Mark-up massimo applicabile
La Banca applica uno spread massimo rispetto al fair value determinato come sopra pari a 100 b.p. Le variabili considerate nella determinazione del mark up sono:
- tipologia del prodotto;
- vita residua:
inferiore a 12 mesi 0,30%;
da 2 a 5 anni 0,60%;
oltre i 5 anni 1,00%.
- contesto dei mercati finanziari (secondo criteri predeterminati, come di seguito descritti).
Al fine di servire al meglio gli interessi del cliente, la Banca effettua una “stabilizzazione” dei prezzi durante la fase di collocamento e nel periodo immediatamente successivo al collocamento stesso: eventuali negoziazioni di proprie obbligazioni nel periodo di collocamento (come individuato nel Regolamento degli strumenti finanziari alla voce “Periodo di Offerta”) e nel mese successivo alla chiusura dello stesso, saranno effettuate allo stesso prezzo del collocamento (come indicato nel Regolamento degli strumenti finanziari alla voce “Prezzo di Emissione”).
Parametri richiesti e relative fonti
Per i titoli strutturati sarà utilizzato lo stesso elemento di base al quale verrà aggiunta la strutturazione determinata ai prezzi di mercato, secondo la metodologia e le formule indicate di volta in volta nel Regolamento. Sarà possibile, per ragioni commerciali (nuova raccolta, concorrenza, etc…) aggiungere uno spread positivo o negativo (cosiddetto “spread commerciale” perché utilizzato, senza modifiche, anche per il calcolo del prezzo di riacquisto delle obbligazioni) determinato all’interno di un range prestabilito (-1%; +1%).
Regole generali di pricing sul mercato secondario
I prezzi di riacquisto saranno determinati applicando gli stessi parametri e utilizzando le stessi fonti informative usate in sede di collocamento, assicurando l’allineamento delle metodologie di pricing per tutta la vita dello strumento, coerentemente con le indicazioni Consob (MIFID I – Regolamenti Attuativi Consob – misure 3° livello) in tema di omogeneità tra le regole di pricing adottate per il collocamento sul mercato primario e quelle applicate nella fase di riacquisto sul mercato secondario.
Il prezzo sarà dunque determinato utilizzando lo spread al momento del riacquisto (BB) più l’eventuale “spread commerciale” fissato all’emissione in aggiunta alla curva swap per emissioni a tasso fisso.
8.1.2 Titoli del Debito Pubblico Italiano offerti in Asta
Per quanto attiene ai titoli del debito pubblico oggetto di emissione sul “primario” la Banca agisce in conto proprio, raccogliendo le richieste di prenotazione BOT in asta effettuate dalla clientela e comunicando alla stessa le condizioni di prezzo a chiusura dell’asta.
La Banca raccoglie, altresì, le richieste di prenotazione in asta (BTP, CTZ, CCT, etc) effettuate dalla clientela e comunica alla stessa le condizioni di prezzo a chiusura di asta.
8.1.3 Operazioni fuori mercato su particolari tipologie di strumenti finanziari
Gli ordini conferiti dai clienti su strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero quelli relativi a strumenti finanziari negoziati sulle predette sedi di esecuzione, possono essere eseguiti dalla Banca in conto proprio, in qualità di internalizzatore non sistematico, previa autorizzazione del cliente.
Le operazioni concluse direttamente dalla Banca in qualità di sede di esecuzione, su strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF), anche per il tramite di altri intermediari, saranno limitate dalla Banca ai soli titoli scarsamente liquidi o comunque in casi particolari (ovvero titoli non scambiati sulle sedi di esecuzione selezionate dall’intermediario di riferimento adottato dalla Banca e/o titoli trattati solo OTC da market makers sul circuito Bloomberg, spezzature di titoli di stato e comunque per i titoli che non presentano sedi di esecuzione significative, etc.), al fine di permettere comunque al Cliente l’esecuzione dell’ordine, nel suo miglior interesse. A fronte del suo ordine, la Banca perfeziona un approvvigionamento/vendita con una controparte istituzionale speculare all’operazione da concludere e il prezzo finito applicatogli viene determinato maggiorando/decurtando di uno spread massimo dello 0,5% le proposte di prezzo in acquisto (bid)/vendita (ask) pubblicate da controparti istituzionali (market maker/dealer) su circuiti quali Bloomberg o Reuters o, in assenza di tali proposte di prezzo, maggiorando/decurtando di uno spread massimo dello 0,5% il fair value dell’obbligazione determinato mediante l’utilizzo di un modello interno di valutazione di tipo discount rate approach, verificandone l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
8.1.4 Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati
La sede di esecuzione degli ordini è la Banca che, nel caso specifico, espleta un’attività di internalizzazione non sistematica. Gli ordini riferiti ad operazioni pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati sono eseguiti in contropartita diretta con il cliente (negoziazione conto proprio), in quanto:
▪ non esistono mercati regolamentati per la clientela al dettaglio, ma solo un unico mercato all’ingrosso;
▪ tali operazioni presentano un apprezzabile grado di personalizzazione in termini di scadenze e altre scelte dal cliente, che non troverebbero rispondenza diretta con le offerte disponibili sul mercato.
La determinazione del prezzo “a termine” avviene sulla base di un tasso d’interesse proposto dalla Banca ed accettato dall’investitore. Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca considerando l’andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell’ordine da eseguire.
8.2 Trattazione di strumenti finanziari residuali (non quotati su sedi di negoziazione) detenuti dalla clientela
La clientela potrebbe detenere nel proprio deposito titoli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, su MTF o su altre sedi di negoziazione per i quali potrebbe manifestare la necessità di realizzo; in questo caso la Banca esegue tali operazioni , al fine di soddisfare la richiesta del cliente, ricerca le soluzioni di negoziazione più adatte al fine di realizzare il miglior risultato possibile (contattando eventuali maker, liquidity provider, emittenti, etc. disponibili a negoziare lo strumento finanziario); comunque la Banca, sulla base della diligenza professionale cui è tenuta, effettua una valutazione di coerenza delle condizioni di prezzo praticate dai negoziatori rispetto alle generali condizioni di mercato applicabili ai titoli oggetto dell’ordine impartito ( tenuto conto delle loro caratteristiche finanziarie), informando il cliente di eventuali rilevanti divergenze.
8.2.1 Ordini Aggregati
L’aggregazione degli ordini viene effettuata dalla Banca nei seguenti casi:
in fase di asta, quando gli ordini hanno ad oggetto diritti di opzione derivanti da operazioni sul capitale. Possono essere aggregati solo ordini dello stesso segno e senza limite di prezzo. Ad essi viene garantito l’eseguito al prezzo d’asta e, in questo modo, rispettata una efficace strategia di assegnazione degli eseguiti. L’aggregazione e l’assegnazione così effettuate hanno lo scopo di gestire in modo più efficiente l’elevato numero di ordini che caratterizza questa tipologia di operazioni;
in occasione delle aste pubbliche dei titoli di stato italiani. Gli ordini dei clienti vengono aggregati e successivamente trasmessi in un ordine cumulativo agli “operatori abilitati” che partecipano all’asta pubblica. La Banca garantisce alla clientela l’esecuzione al prezzo d’asta medio ponderato al netto delle commissioni;
alla ricezione di ordini aventi ad oggetto lo stesso strumento finanziario, impartiti contestualmente dal medesimo cliente e con gli stessi parametri. Ad essi viene imputato lo stesso prezzo medio di esecuzione. In caso di esecuzione parziale gli eseguiti sono ripartiti proporzionalmente.
9. RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI: Canale Filiale Informazioni generali
Per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari, la Banca ha selezionato quali intermediari negoziatori Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A, ritenute idonee a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.
Gli ordini riferiti alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• Obbligazioni domestiche e estere, ivi comprese le Obbligazioni di propria emissione, sono trasmessi dalla Banca per il tramite degli Intermediari individuati, alle varie Sedi di esecuzione ossia Mercati Regolamentati Italiani ,quali Mot ed Euromot, Multilateral Trading Facility, quali Hi-Mtf, EuroTLX ed ExtraMOT, Internalizzatori Sistematici, Sistemi Organizzati di negoziazione, altri Market Maker o Fornitori di liquidità.
• Titoli azionari, warrants, Obbligazioni Convertibili, quotati sulle sedi di esecuzione individuate dal Mercato Regolamentato Mta (Mercato Telematico Azionario), Sedex (Mercato telematico dei Securitised derivatives)
• Etf (Exchange traded funds), Etf strutturati, Etc (Exchange traded commodities), Etn (Exchange traded notes) sono trasmessi dalla Banca tramite gli Intermediari su identificati sul mercato ETFplus
• Titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF quotati su mercati regolamentati non italiani sono trasmessi sul mercato Xetra, l’Euronext Cash Amsterdam, l’Euronext Cash Bruxelles, l’Euronex Cash Parigi, il Nyse, il Nasdaq e l’Amex.
Di seguito si specifica per ciascun intermediario la Strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata. Gli ordini, infatti, sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di intermediari finanziari che hanno accesso ai mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela) e dei quali ne ha condiviso la politica di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata.
Al riguardo si evidenzia che la Banca comunicherà al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata. Inoltre, la Banca pubblica sul proprio sito www.bppb.it, nella sezione MIFID, la versione più aggiornata di tale Strategia.
9.1 Ricezione e trasmissione tramite Intesa SanPaolo S.p.A.
Intesa SanPaolo SpA esegue gli ordini applicando un modello di best execution dinamico gestito tramite la piattaforma elettronica Market Hub. Gli ordini sono trasmessi ai mercati come di seguito riportato:
- titoli azionari, Warrants, Cover Warrants ed Etf, quotati su mercati regolamentati italiani: sono trasmessi alle sedi di esecuzione individuate dal mercato regolamentato Mta (Mercato Telematico Azionario) , Sedex (Mercato telematico dei securitised derivatives) e Etfplus;
- titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF quotati su mercati regolamentati non italiani: glli ordini riferiti a tali strumenti finanziari sono trasmessi ai mercati esteri di cui i principali sono lo Xetra, l’Euronext Cash Amsterdam, l’Euronext Cash Bruxelles, l’Euronex Cash Parigi, il Nyse, il Nasdaq e l’Amex (l’elenco completo ed aggiornato delle sedi di esecuzione relative a strumenti azionari è consultabile sul sito internet www.imi.intesasanpaolo.com);
- titoli obbligazionari italiani ed esteri sono trasmessi alle sedi di esecuzione individuate dai mercati regolamentati Mot (Mercato telematico delle obbligazioni) ed Euromot;
- titoli obbligazionari italiani ed esteri sono trasmessi alle sedi di esecuzione individuate dai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) Extamot ed Eurotlx, Hi-MTF.
Gli aspetti qualificanti di tale scelta sono i seguenti:
Intesa SanPaolo S.p.A. adotta una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia dei fattori di esecuzione condivisa e coincidente con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini;
Nella gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Intesa SanPaolo S.p.A. incide per il 95% il corrispettivo totale dell’operazione, per il 2,5% la probabilità di esecuzione e per il restante 2,5% la rapidità di esecuzione (Tab. 2);
Intesa SanPaolo S.p.A.:
- è in grado di accedere direttamente o tramite altri intermediari negoziatori di primario standing, ad una pluralità di sedi di esecuzione (nazionali ed estere) idonee a garantire, su base continuativa e consistente, il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell’attività di negoziazione svolta per conto della Banca;
- è aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione denominato EuroTLX e su tale mercato ricopre anche il ruolo di Market Maker;
- è in grado di garantire alla clientela della Banca un’offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto in grado di offrire i servizi di investimento in modo tempestivo ed efficace e contestualmente di garantire un pricing competitivo, in ragione delle dimensioni operative e della massa di operazioni trattate sulle diverse sedi di esecuzione.
La modalità di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca esime la stessa dall’assumere il ruolo di raccoglitore attivo di ordini. In altri termini e come meglio in seguito descritto, la Banca si astiene nella trasmissione degli ordini dall’indicare la sede di esecuzione degli stessi, demandando tale scelta a Intesa SanPaolo S.p.A., della quale ha condiviso la politica di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata.
Gli ordini trasmessi dalla Banca sono ricevuti dall’intermediario negoziatore Intesa SanPaolo S.p.A. ed inviati per la loro esecuzione, tramite una piattaforma applicativa denominata MarketHUB, presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).
Al riguardo, Intesa SanPaolo S.p.A. garantisce l’accesso in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori ad un significativo numero di “sedi di esecuzione” (l’elenco completo delle sedi di esecuzione è consultabile sul sito internet www.imi.intesasanpaolo.com). Intesa SanPaolo S,p.A. attesta che tali sedi di esecuzione possono garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell’attività di negoziazione.
All’interno dell’elenco delle sedi esecuzione individuato, Intesa SanPaolo S.p.A. definisce:
- mercati strategici: sedi alle quali accede direttamente per l’esecuzione degli ordini della clientela e/o indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi da Intesa SanPaolo S.p.A.;
- mercato di riferimento: identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con un mercato strategico. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati è aggiornato periodicamente e consultabile sul sito internet www.imi.intesasanpaolo.com.
Per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nel documento, ritenute maggiormente significative in termini di volumi trattati.
Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l’ordine è individuata dal negoziatore attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita “Strategia di esecuzione”.
Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l’algoritmo di cui sopra e l’ordine è indirizzato sul mercato di riferimento dello strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita “Strategia di trasmissione”.
Si precisa che, per quanto concerne la Banca, si tratta in entrambi i casi (Strategia di esecuzione e Strategia di trasmissione) di un servizio di ricezione e trasmissione ordini nei confronti del Cliente, a prescindere, pertanto, che poi il negoziatore selezionato proceda a sua volta all’esecuzione (anche eventualmente in conto proprio) o trasmetta ad altro intermediario l’ordine ricevuto dalla Banca. Pertanto, i riferimenti Strategia di Esecuzione e Strategia di Trasmissione devono intendersi come parte di politica di trasmissione degli ordini della Banca.
Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione, ovvero per i quali al momento dell’ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione. Qualora, infine, non sia possibile determinare alcuna sede di esecuzione, l’ordine del cliente è rifiutato. Nel caso si realizzino le condizioni per l’attivazione della “Strategia di esecuzione”, il modello adottato da Intesa SanPaolo S.p.A. effettua una valutazione della qualità di esecuzione offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. Tale valutazione si basa su un algoritmo che prevede l’aggregazione dei seguenti fattori di esecuzione:
- Corrispettivo totale (o Total consideration) – ponderazione 95%;
- Probabilità di esecuzione – ponderazione 2,5%;
- Rapidità di esecuzione – ponderazione 2,5%.
E’ tuttavia fatta salva la possibilità per il cliente di fornire istruzioni specifiche, idonee a modificare la suddetta gerarchia predefinita di importanza dei fattori di esecuzione.
Individuata la sede di esecuzione, Intesa SanPaolo S.p.A. esegue gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso, ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.
Nella scelta degli intermediari negoziatori Intesa SanPaolo S.p.A.:
- seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
- verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
- verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti, individuando eventuali azioni correttive.
L’applicabilità del descritto modello è tuttavia influenzata da ulteriori elementi, che ne limitano l’estensione nel caso concreto. Tali fattori sono perlopiù connessi a vincoli di regolamento della Banca e/o alla natura dello strumento oggetto dell’ordine trasmesso. In particolare:
• nel caso di strumenti finanziari di tipo azionario, l’attivazione del meccanismo di confronto tra sedi di esecuzione è di fatto limitata alle sole sedi di esecuzione che hanno in comune il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento;
• nel caso di strumenti finanziari di tipo obbligazionario negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici ed i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica considera esclusivamente i mercati domestici (Mot, EuroMot, EuroTlx, Extramot, Hi-Mtf).
Qualora non sia possibile attivare il descritto meccanismo di confronto dei mercati, l’ordine è inviato al mercato di riferimento dello strumento.
Nell’ambito della Strategia di trasmissione Intesa SanPaolo S.p.A. si avvale di altri intermediari negoziatori, inviando l’ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento dello strumento oggetto dell’operazione (se compreso nel set delle sedi di esecuzione previsto per la Banca).
La Banca può, in relazione a ciascun singolo ordine e in conformità alle indicazioni puntali del proprio cliente, fornire le seguenti indicazioni:
• sede di esecuzione: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine sulla sede richiesta;
• circuito di regolamento: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine solo su una sede di esecuzione compatibile con il circuito di regolamento richiesto;
• fattore di Best Execution prioritario: l’indicazione determina l’assegnazione della massima priorità al fattore di esecuzione indicato richiesto dal cliente;
• fase di negoziazione (asta): l’indicazione determina la possibilità di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d’asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua.
Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l’istruzione ricevuta. Di seguito riportiamo le Sedi di Esecuzione/Circuiti di Regolamento di Intesa SanPaolo S.p.A. :
Tabella 1: Sedi di esecuzione/Circuiti di Regolamento
Sedi di Esecuzione – Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito | Country Code | Circuito di regolamento | Tipologia di Sede di Esecuzone | Mercati Strategici | Modalità di accesso |
Mercato Telematico Azionario | ITA | T2S-Monte Titoli | Mercato Regolamentato | Accesso diretto | |
AIM Italia | ITA | T2S-Monte Titoli | MTF | Accesso diretto | |
MIV | ITA | T2S-Monte Titoli | Mercato Regolamentato | Accesso diretto | |
Borsa Italiana Equity MTF (HTMA-GEM) | ITA | T2S-Monte Titoli | MTF | Accesso diretto | |
HI-MTF (HMOD) | ITA | T2S-Monte Titoli | MTF | Accesso diretto | |
Euronext Milan | ITA | T2S-Monte Titoli | Mercato Regolamentato | Accesso diretto |
Euronext Growth Milano | ITA | T2S-Monte Titoli | MTF | Accesso diretto | |
Euronext MIV Milano | ITA | T2S-Monte Titoli | Mercato Regolamentato | Accesso diretto | |
Borsa Italiana Equity MTF (HTMA-GEM) | ITA | T2S-Monte Titoli | MTF | Accesso diretto | |
Xetra | DEU | T2S-Clearstream Banking Frankfurt | Mercato Regolamentato | Accesso indiretto | |
Euronext Cash Amsterdam | NLD | T2S-ESES | Mercato Regolamentato | Accesso indiretto | |
Euronext Cash Bruxelles | BEL | T2S-ESES | Mercato Regolamentato | Accesso indiretto | |
Euronext Cash Parigi | FRA | T2S-ESES | Mercato Regolamentato | Accesso indiretto | |
Euro TLX | ITA | Monte Titoli – Clearstream/Euroclear | MTF | Accesso diretto | |
American Stock Exchange | USA | DTC - Depository Trust Company | Mercato extra UE | Accesso indiretto | |
New York Stock Exchange | USA | DTC - Depository Trust Company | Mercato extra UE | Accesso indiretto | |
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) | USA | DTC - Depository Trust Company | Mercato extra UE | Accesso indiretto |
Sedi di Esecuzione – Strumenti di debito | Country Code | Circuito di regolamento | Tipologia di Sede di Esecuzone | Mercati Strategici | Modalità di accesso |
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT) | ITA | Monte Titoli | Mercato Regolamentato | Accesso diretto | |
ExtraMOT | ITA | Clearstream / Euroclear | MTF | Accesso diretto | |
EuroTLX | ITA | Monte Titoli - Clearstream / Euroclear | MTF | Accesso diretto | |
BTFE | NL | Clearstream / Euroclear | MTF | Accesso diretto | |
Tradeweb | NL | Clearstream / Euroclear | MTF | Accesso diretto |
Sedi di Esecuzione – Derivati cartolarizzati | Country Code | Tipologia di Sede di Esecuzone | Modalità di accesso |
SeDex | ITA | Mercato Regolamentato | Accesso diretto |
Sedi di Esecuzione Fondi Aperti e Prodotti Indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) | Country Code | Tipologia di Sede di Esecuzone | Modalità di accesso |
ETF Plus | ITA | Mercato Regolamentato | Accesso diretto |
Eurex | DEU | Mercato Regolamentato | Accesso diretto |
CONSEGUENZE BREXIT SUI MERCATI
Con riferimento all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dal 1 Gennaio 2021, essendosi verificata l’ipotesi di Hard Brexit per quanto riguarda i servizi finanziari, Intesa SanPaolo ha apportato le seguenti modifiche alla sua operatività a partire dal 4 gennaio 2021.
Le EU Shares (ovvero le azioni in cui nel codice ISIN i primi due caratteri del country code sono associati ad un paese membro dell’Unione o a Liechtenstein, Norvegia e Islanda) e con divisa di negoziazione diversa da GBP/GBX possono essere negoziate solo su EU Venues.
Per la negoziazione delle EU Shares sono stati pertanto introdotti su Market Hub tre nuovi mercati MTFa partire dal 4 Gennaio 2021:
- Mercato AQUIS-Europe (MIC code: AQEU), gestito da Aquis Exchange Europe
- Mercato CBOE NL (DXE) (MIC code: CEUX), gestito da CBOE Europe Equities
- Mercato TRQX-Europe (MIC code: TQEX), gestito da Turquoise Europe
Le EU Shares non sono più negoziabili sui mercati UK dove è stato previsto un rifiuto immediato per qualsiasi ordine trasmesso ai nostri sistemi.
Si tratta dei seguenti mercati disponibili tramite Market Hub:
- London Stock Exchange (MIC code: XLON);
- Mercato Aquis (MIC Code: AQXE); gestito da Aquis Exchange UK
- Mercato CBOE Equities - CXE (MIc Code:CHIX) gestito da CBOE UK;
- Mercato Turquoise (MICCode: TRQX) gestito da Turquoise UK.
Le UK Shares (ovvero le azioni dove gli ISIN iniziano per GB) risultano essere al di fuori dell’ambito della STO e potranno continuare ad essere negoziate su questi mercati UK.
Tabella 2: Gerarchia dei fattori di Best Execution e ponderazione
GERARCHIA DEI FATTORI | PONDERAZIONE |
Corrispettivo Totale | 95% |
Probabilità di esecuzione | 2,5% |
Rapidità di esecuzione | 2,5% |
9.1.2 Market Hub Pit
Intesa SanPaolo S.p.A. ha incluso nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione una modalità procedimentalizzata di esecuzione degli ordini, definita Market Hub Pit.
In particolare, gli ordini possono essere eseguiti attraverso la modalità Market Hub Pit solo relativamente a strumenti obbligazionari:
• negoziati sulle altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia i cui ordini non possono essere inoltrati a tali sedi per motivi legati alla quantità o ad altre caratteristiche non compatibili con le modalità di funzionamento del mercato;
• non ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF o comunque non negoziati sulle altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia;
• per i quali il cliente abbia impartito l’istruzione specifica di esecuzione attraverso Market Hub Pit; in tal caso tale istruzione implica la conoscenza e l’accettazione delle modalità di funzionamento descritte nei paragrafi successivi.
Intesa SanPaolo S.p.A. attraverso tale specifico sistema informatico (Market Hub Pit) offre la possibilità di:
- negoziare in conto terzi presso la nuova sede di negoziazione Bloomberg MTF;
- negoziare in contropartita diretta gli ordini della clientela.
La possibilità di avvalersi della modalità di esecuzione procedimentalizzata di Market Hub Pit da parte del singolo cliente è regolato dagli accordi negoziali previsti con la Banca.
- Conto terzi
Relativamente all’attività di negoziazione svolta da Market Hub Pit sulla nuova sede di negoziazione Bloomberg MTF, Market Hub Pit lavorerà in conto terzi.
In assenza di autorizzazione da parte del cliente a Intesa SanPaolo S.p.A. ad internalizzare l’ordine, lo stesso verrà rifiutato se non sarà possibile eseguirlo su Bloomberg MTF (di seguito sempre BMTF).
- Conto proprio
È anche possibile che, per la clientela che avrà autorizzato ad internalizzare, Intesa SanPaolo S.p.A. provveda a rilevare sui principali circuiti elettronici (Bloomberg, BondVision, ecc.), la presenza di quotazioni da parte di intermediari selezionati sulla base di criteri che assicurano la qualità dei prezzi quotati e la probabilità e l’affidabilità di esecuzione. Tali quotazioni comprendono anche quelle eventualmente proposte dalla proprietà della Banca e possono essere integrate dagli operatori di front-office con altre quotazioni acquisite telefonicamente o attraverso altri strumenti telematici e con le informazioni relative ad eventuali ordini di altri clienti in attesa di esecuzione.
L’operatore di front-office provvede quindi ad eseguire l’ordine con la controparte che presenta le migliori condizioni.
La lista degli intermediari selezionati è riportato nella tabella 3 allegata; la Banca si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti di tale lista, resi disponibili sul sito internet di Intesa SanPaolo S.p.A. all’indirizzo www.imi.intesasanpaolo.com nella sezione MiFID – Execution Policy.
Il prezzo della negoziazione con il cliente è determinato dalla Banca applicando un mark-up - sulla base di quanto espressamente concordato con il cliente - al prezzo al quale è stata chiusa l’operazione con l’intermediario terzo.
L’accesso a tale modalità in conto proprio è vincolato al consenso del cliente all’esecuzione degli ordini al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione ed all'inclusione di Market Hub Pit tra le modalità di esecuzione degli ordini scelte dal cliente. È previsto, inoltre, un iter autorizzativo di tipo tecnico, finalizzato a garantire il corretto accesso ed utilizzo di tale modalità (c.d. “adesione a Market Hub Pit”).
• Deutsche Bank | • BOFA – Merrill Lynch | • ING |
• Barclays Bank Plc | • Credit Suisse | • Société Générale |
• UBS | • Nomura | • Banco Santander |
• Royal Bank Of Canada | • Goldman Sachs | • Rabobank |
• JP Morgan | • RBS | • Jefferies |
• Toronto Dominion | • Natixis | • DZ Bank |
• Hsbc | • Citigroup | • Kredietbank Lux |
• Morgan Stanley | • Commerzbank | • Unicredit Bank AG |
• Zurcher Kantonal Bank | • MPS | • Credit Agricole |
• BNP Paribas |
Tabella 3: Elenco delle controparti selezionate per Market Hub Pit Elenco Controparti per la negoziazione di ordini su strumenti obbligazionari Governativi
Elenco delle controparti per la negoziazione di ordini su strumenti obbligazionari non Governativi
• Deutsche Bank | • Goldman Sachs | • Lloyds TSB Bank |
• Barclays Bank Plc | • RBS | • Mitsubishi UFJ Int |
• UBS | • Natixis | • Unicredit Bank AG |
• Royal Bank Of Canada | • Citigroup | • Credit Agricole |
• JP Morgan | • Commerzbank | • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
• Toronto Dominion | • MPS | • Nordea |
• Hsbc | • ING | • ODDO |
• Morgan Stanley | • Société Générale | • DAIWA |
• Zurcher Kantonal Bank | • Banco Santander | • Australia and New Zealand Banking Group |
• BNP Paribas | • Rabobank | • Abn Amro Bank |
• BOFA – Merrill Lynch | • Jefferies | • Mizuho Bank |
• Credit Suisse | • DZ Bank | • Danske |
• Nomura | • Kredietbank Lux |
9.1.3 Elementi che incidono sul funzionamento del Modello di Best Execution
La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul funzionamento del modello di Best Execution dinamica e, di conseguenza, sulla modalità di individuazione della sede di esecuzione.
Il modello prevede che la Best Execution Dinamica prenda in considerazione le sole sedi di esecuzione che hanno il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento. Tale scelta implica una limitazione alla possibilità di raffrontare i mercati su cui eseguire l’ordine in ragione dell’attuale disomogeneità esistente tra i circuiti di regolamento. Al cliente è, in ogni caso, riconosciuta la facoltà di indicare a livello di ordine il circuito su cui effettuare la negoziazione; tale istruzione prevale rispetto a quanto descritto in precedenza e l’algoritmo di Best Execution dinamica prenderà in considerazione le sedi di esecuzione compatibili con il circuito di regolamento indicato dal cliente (vedasi paragrafo successivo – Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine).
Con riferimento al set di sedi di esecuzione cui il cliente è abilitato ad operare sulla base degli accordi negoziali, il modello di Best Execution prevede inoltre la possibilità per il cliente di identificare, per determinati strumenti finanziari, un subset di sedi di esecuzione sui quali effettuare la valutazione di Best Execution.
9.1.4 Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine (strumenti obbligazionari)
La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini conferisce al raccoglitore di ordini la possibilità di utilizzare ulteriori livelli di flessibilità, al fine di adattare le logiche di Best Execution al singolo ordine, rappresentati da indicazioni puntuali che il Cliente può fornire in fase di invio dell’ordine.
In particolare, il cliente ha la possibilità di fornire, per ciascun ordine, le seguenti indicazioni:
a) istruzioni di prezzo, validità temporale e quantità;
b) sede di esecuzione: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine sulla sede indicata dal cliente;
c) circuito di regolamento: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine solo su una sede di esecuzione compatibile con il circuito di regolamento indicato dal cliente;
d) fattore di Best Execution prioritario: l’indicazione determina l’assegnazione della massima priorità al fattore indicato dal cliente tra corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e rapidità di esecuzione;
e) fase di negoziazione (asta): l’indicazione determina la possibilità per il cliente di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d’asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua;
f) esclusione della possibilità di internalizzare l’ordine: l’indicazione determina una restrizione del set di sedi specifico per l’ordine, escludendo i relativi canali di internalizzazione previsti nella presente Strategia.
Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello di Best Execution sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l’istruzione ricevuta.
Ai sensi della disciplina MiFID II, infatti, qualora il cliente fornisca istruzioni specifiche, la Banca deve ottemperare agli obblighi di Best Execution limitatamente a quanto non specificato dal cliente, attenendosi per il resto alle indicazioni ricevute (sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte di Intesa SanPaolo S.p.A. di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini).
9.1.5 Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato (strumenti obbligazionari)
Il modello di Best Execution è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.
In particolare, il processo di Best Execution prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:
• Ordini curando e ordini cumulativi: si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell’operatore, che devono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione. Per gli ordini su azioni che hanno come mercato di riferimento il Mercato Telematico Azionario (MTA) di Milano, il Mercado Continuo Espanol (SIBE) di Madrid, l’Athens Stock Exchange di Atene o l’Euronext Cash Lisbon di Lisbona, Wienner Boerse AG di Vienna e Oslo Borse ASA di Oslo, il cliente può omettere l’indicazione della piazza di esecuzione: in questo caso Intesa SanPaolo S.p.A. eseguirà l’ordine sul mercato di riferimento. La gestione degli ordini curando e cumulativi non prevede in alcun caso la possibilità di molteplici eseguiti su differenti sedi di esecuzione;
• Stop order: si tratta di ordini la cui esecuzione è condizionata dal raggiungimento di determinati livelli di prezzo e che sono inviati sul mercato di riferimento ovvero sulla sede di esecuzione individuata come second best qualora il mercato di riferimento non appartenga al set di sedi specifico per il cliente;
• Ordini con o senza limite di prezzo: tali ordini, anche quando non immediatamente eseguibili in relazione alle condizioni prevalenti di mercato, sono sempre trasmessi ad una sede di esecuzione, ad eccezione di quelli con istruzione curando per i quali il cliente attribuisce implicitamente a Intesa SanPaolo S.p.A. discrezionalità nell’esecuzione dell’ordine e nella relativa pubblicazione.
In particolare, il modello di Best Execution dinamica non risulta applicabile agli ordini che al momento della ricezione risultino non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, che vengono, quindi, inviati al mercato di riferimento dello strumento finanziario oggetto di negoziazione. Al fine di aumentare la probabilità di esecuzione di tali ordini, inoltre, la Strategia prevede il
monitoraggio continuo delle condizioni presenti sugli altri mercati strategici sui quali lo strumento oggetto dell’ordine è negoziato e lo spostamento – c.d. sweeping – dell’ordine verso il mercato strategico che dovesse presentare condizioni di prezzo e quantità in grado di consentire con elevata probabilità esecuzione totale o parziale dell’ordine stesso;
• Ordini Large In Scale (LIS): il modello prevede che gli ordini su obbligazioni che superano una determinata soglia concordata con il cliente vengano gestiti tramite la modalità procedimentalizzata Market Hub Pit, da parte degli operatori, che, sulla base di opportuni strumenti informativi e della propria esperienza, potranno valutarne anche l’esecuzione OTC, laddove si presentino condizioni migliorative rispetto alle sedi ordinarie, piuttosto che inoltrarli nuovamente sul motore di best execution dinamica per l’esecuzione secondo le logiche correnti. L’elenco delle obbligazioni sulle quali è possibile tale operatività è presente nella sezione riservata del portale https://www.markethub-imi.intesasanpaolo.com/home_public.html.
Il processo di Best Execution prevede una modifica dell’ordinamento gerarchico dei fattori di Best Execution in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità. In particolare si tratta di ordini “tutto o niente” che vengono eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione.
Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l’ordine rimane in stato "queued" e viene trasmesso (direttamente o per il tramite del broker) su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in “stand-by” e il sistema di gestione degli ordini provvede all’inoltro automatico dello stesso all’apertura della prima sede disponibile.
Intesa SanPaolo S.p.A. non provvede ad aggregare gli ordini dei clienti né con operazioni per conto proprio né con ordini di altri clienti, ad eccezione degli ordini impartiti dal cliente a valere sul medesimo rapporto o su rapporti diversi, riferibili al medesimo ordinante (es. gestore), qualora così concordato con il cliente stesso.
9.2 Ricezione e trasmissione tramite Banca Akros S.p.A.
Nel raggiungimento del “miglior risultato possibile” per i clienti, Banca Akros S.p.A. tiene conto, in ordine di importanza, di:
- prezzo dello strumento finanziario e commissioni ed eventuali altre spese che la Banca applica al cliente;
- rapidità di esecuzione;
- quantitativo e natura dell’ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- ogni altra caratteristica dell’ordine pertinente ai fini della sua esecuzione.
Tenuto conto delle condizioni prevalenti sui singoli mercati all’atto della ricezione degli ordini dei clienti, Banca Akros S.p.A. si adopera per assicurare agli stessi il miglior risultato possibile anche in termini di velocità, di maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento.
Il “miglior risultato possibile” per i clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e alle sedi di esecuzione prescelte da Banca Akros S.p.A., elencate di seguito per tipologia di strumenti finanziari, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. Ne consegue che, su richiesta del cliente, Banca Akros S.p.A. fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione alla strategia di esecuzione della Banca stessa. Come previsto dalla normativa, Banca Akros S.p.A. riesaminerà, almeno una volta all’anno, la propria strategia di esecuzione.
Modello operativo
Banca Akros S.p.A. svolge il ruolo di intermediario negoziatore per i propri clienti, offrendo, per ciascuno strumento finanziario negoziato nelle sedi di esecuzione identificate dalla Banca, un servizio di accesso ad una o più di tali sedi di esecuzione, nonché, per le azioni, le obbligazioni e per gli ETF, un servizio di ricerca automatica del miglior risultato possibile per l’ordine del cliente, (c.d. best execution dinamica) tra le diverse sedi di esecuzione raggiunte, tenuto conto dei fattori di esecuzione indicati precedentemente.
Nella selezione delle sedi di esecuzione, elencate per tipologia di strumento finanziario (Allegato A), Banca Akros S.p.A. tiene conto principalmente:
• con riferimento ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione:
- della liquidità;
- dei costi di esecuzione, della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
- della rapidità di esecuzione;
• con riferimento all’individuazione dei market maker:
- dello standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
- del rapporto tra ordini accettati e ordini ricevuti;
- della capacità di esprimere prezzi indicativi delle condizioni di mercato;
- della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
- della probabilità di regolamento e dei relativi costi;
- della velocità di esecuzione.
Nella selezione delle sedi di esecuzione e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, Banca Akros S.p.A. si impegna ad evitare discriminazioni indebite tra sedi di esecuzione.
Qualora Banca Akros S.p.A. non acceda direttamente ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, nella selezione dei broker tiene conto:
- dello standing (merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
- del grado di articolazione degli accessi a mercati e/o sistemi e/o modalità di esecuzione degli ordini;
- della tecnologia utilizzata nella filiera produttiva (in particolare, nella ricezione degli ordini e nella comunicazione degli eseguiti);
- dei costi di esecuzione;
- della probabilità di regolamento e dei relativi costi.
Tra i broker, Banca Akros S.p.A. utilizza per l’esecuzione di ordini sui mercati europei e americani i membri di European Securities Network (ESN) e GSN North America, partnership finalizzate anche alla produzione e distribuzione di analisi finanziarie.
L’elenco degli intermediari è riportato in allegato al presente documento (vedi allegato A - Elenco delle sedi di esecuzione per tipologia di strumenti finanziari) ed è reso disponibile, tempo per tempo, sul sito internet di Banca Akros S.p.A.
Si specifica che Banca Akros S.p.A. prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
Banca Akros S.p.A. svolge inoltre il ruolo di market maker e/o negoziatore in conto proprio su obbligazioni, anche tramite il proprio Internalizzatore Sistematico, nonché su derivati su azioni, tassi, cambi e sulle principali “commodities”.
Quando Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di market maker, essa si propone quale soggetto disponibile a negoziare in contropartita diretta, acquistando o vendendo strumenti finanziari ai prezzi e alle quantità da essa stessa definiti e dichiarati, che non necessariamente rappresentano il “miglior risultato possibile” per gli ordini dei clienti; quando Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di market maker non sta negoziando strumenti finanziari “in relazione a ordini dei clienti” ma sta proponendo prezzi e quantità che i clienti possono accettare o rifiutare, agendo come controparte qualificata.
Modello di Best Execution dinamica
Per la selezione della sede di esecuzione su cui negoziare gli ordini relativi a strumenti azionari e obbligazionari ammessi o meno alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF italiani ed esteri, Banca Akros S.p.A. adotta una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la miglior sede di esecuzione (c.d. “Best Execution dinamica”).
L’approccio scelto consente di valutare in tempo reale, alla ricezione dell’ordine, le condizioni di negoziazione offerte sulle diverse sedi di esecuzione alternative identificate e raggiunte dalla Banca. Il modello identifica la migliore sede di esecuzione per l’ordine del cliente, sulla base dei fattori di Best Execution e dei criteri di selezione sopra specificati.
Esecuzione ordini su strumenti obbligazionari
Banca Akros S.p.A. si avvale di un sistema di ricerca automatica della best execution dinamica denominato SABE, “Sistema Automatico per la Best Execution”, in grado di ricercare il miglior risultato possibile per l’ordine del cliente ponendo in competizione fra loro sedi di esecuzione differenti, quali:
- Mercati regolamentati, italiani ed esteri;
- Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri, nel seguito MTF;
- Market maker terzi, le cui quotazioni possono essere anche riportate all’interno di MTF con microstruttura c.d. “request for quote”;
- Banca Akros S.p.A. in qualità di negoziatore in conto proprio/market maker.
Esecuzione ordini su strumenti azionari
Banca Akros S.p.A. si avvale di un sistema automatico di ricerca della best execution dinamica denominato BEXe “Best EXecution equity”, in grado di ricercare il miglior risultato possibile per l’ordine del cliente, ponendo in competizione fra loro sedi di esecuzione differenti.
Banca Akros S.p.A. offre ai propri clienti l’accesso diretto a Borsa Italiana, integrandolo con l’accesso ad altre sedi di negoziazione, diretto o mediante intermediario/broker al quale vengono trasmessi gli ordini su titoli azionari italiani negoziati su più sedi di esecuzione di dimensioni tali da garantire una best execution dinamica.
Per la selezione della sede di esecuzione su cui negoziare gli ordini su strumenti azionari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF esteri a cui non ha accesso diretto, Banca Akros S.p.A. si avvale di uno degli intermediari/broker identificati sulla base dei criteri sopra definiti. Questi adottano una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la miglior sede di esecuzione, mettendo a confronto differenti sedi aventi il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento (c.d. Best Execution dinamica). La Best Execution dinamica è applicata agli strumenti azionari esteri quotati sui mercati (Allegato A – disponibile, anche, sul sito internet di Banca Akros S.p.A.). In caso di indisponibilità del servizio da parte di uno o più intermediari, così come identificati nello stesso allegato A, gli ordini vengono veicolati ad un intermediario che adotti una strategia di esecuzione degli ordini coerente con quella definita dalla stessa Banca Akros S.p.A. sulla base dei citati criteri.
Esecuzione ordini su ETF
Banca Akros S.p.A. si avvale di un proprio sistema di ricerca automatica della best execution dinamica denominato SABE-ETF: “Sistema Automatico per la Best Execution degli ETF”, in grado di ricercare il miglior risultato possibile per l’ordine del cliente, ponendo in competizione fra loro sedi di esecuzione differenti tra le quali: mercati regolamentati, MTF e market maker terzi, le cui quotazioni possono essere anche riportate all’interno di MTF con microstruttura c.d. “request for quote”.
Allegato A
Sede di esecuzione per tipologia di strumenti finanziari Clienti professionali
STRUMENTI FINANZIARI | SEDI DI ESECUZIONE |
Azioni italiane ed altri strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani | Mercato regolamentato e sistemi multilaterali di negoziazione, gestiti da Borsa Italiana SpA Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG, anche per il tramite di broker esteri Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited, anche per il tramite di broker esteri Eventualmente altre sedi selezionate con i criteri precedentemente indicati, inclusa la “negoziazione in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti”. |
Azioni europee, extraeuropee ed altri strumenti finanziari azionari negoziati, rispettivamente, sui mercati regolamentati europei ed extraeuropei | Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche per il tramite di broker esteri Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin AG, anche per il tramite di broker esteri Sistema multilaterale di negoziazione Bats/Chix, gestito da BATS Trading Limited, anche per il tramite di broker esteri Global Equity Market di Borsa Italiana SpA Euro TLX Market Makers ed eventuali altre modalità di negoziazione (es. liquidity pools proprietari “negoziazione in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti”). |
Derivati regolamentati italiani, europei ed extraeuropei | Mercati Regolamentati Italiano, Tedesco e Francese - Idem, inclusi i segmenti Idex e Agrex - Eurex - European Energy Exchange (EEX) - Powernext Pegas - EPEXSpot Altri mercati regolamentati europei ed extraeuropei per il tramite di broker esteri |
Obbligazioni e titoli di Stato, italiani ed esteri quotati | Mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana, e esteri Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri Market Makers Market Making |
Obbligazioni non quotate | Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri Market Makers Market Making |
9.2.1 Ricezione e trasmissione ordini relativi ad Azioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A. (CODICE ISIN IT0001069860)
Le azioni emesse dalla Banca sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. – segmento “Order Driven” (“Hi-MTF”).
Gli ordini relativi alle azioni di cui alla presente sezione sono negoziati unicamente sul sistema multilaterale di negoziazione sopra individuato.
La Banca raccoglie gli ordini di compravendita aventi ad oggetto le proprie azioni tramite la rete delle sue filiali, negli orari di sportello e li trasmette ai fini della loro esecuzione agli intermediari autorizzati sopra individuati Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A. Gli ordini possono essere immessi, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle ore 11:45 per la giornata del venerdì.
L’asta avviene con cadenza settimanale nella giornata di venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00.
Gli ordini immessi contengono le informazioni previste dal regolamento del mercato e possono essere specificati con modalità di esecuzione ivi previste.
È automaticamente rifiutata l’immissione di ordini che:
a) presentano prezzi non coerenti con i tick di negoziazione previsti dal regolamento del mercato;
b) propongono quantità che non siano uguali o multiple dei lotti di negoziazione determinati per le azioni ai sensi del regolamento del mercato.
Gli ordini immessi non sono modificabili (ma unicamente revocabili) e mantengono la priorità temporale di conferimento. La revoca di ciascun ordine avviene attraverso lo storno/annullo del vecchio ordine e la nuova immissione di un nuovo eventuale ordine, con conseguente contestuale perdita della priorità temporale del precedente ordine.
Le informazioni ex ante circa gli ordini di acquisto e di vendita che parteciperanno all’asta settimanale sopra individuata ed ex post circa i prezzi e i volumi trattati, sono rese disponibili sul sito internet www.bppb.it, attraverso un collegamento al sito www.himtf.com.
9.2.2 Ricezione e trasmissione ordini relativi ad Obbligazioni emessi dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.
Le Obbligazioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata sono negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.a. nel comparto Order Driven Obbligazionario (“HI-MTF” o il Mercato).
La Banca, pertanto, trasmette gli ordini raccolti dalle filiali a Banca Akros S.p.a., aderente diretto di HI-MTF, o a Intesa SanPaolo S.p.A. per la loro esecuzione.
Gli Ordini immessi contengono almeno le informazioni relative:
- allo strumento finanziario;
- alla quantità (in acquisto e/o in vendita), nel rispetto del lotto minimo;
- al prezzo (in acquisto e/o in vendita).
Gli Ordini devono essere immessi: “a prezzo limitato”;
Le negoziazioni avvengono sia nella fase della negoziazione continua (dalle ore 8:40 alle 17:00) e nella fase d’asta (dalle ore 17:00 alle 17:20). Nella fase d’asta confluiranno tutti gli Ordini immessi con le modalità di cui all’ art. 48 del Regolamento del Mercato OD, ossia quelli inseriti come valido sino a cancellazione, valido sino a data (che non hanno trovato esecuzione o hanno avuto esecuzione parziale) e valido solo asta, ad eccezione degli ordini inseriti con modalità Esegui e Cancella, Tutto o Niente. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento del Mercato disponibile sul sito internet di Hi-Mtf all'indirizzo www.himtf.com.
10. RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI: canale internet/phone banking
Ricezione e trasmissione di ordini a valere sui seguenti Mercati: Mot, Euromot, Extramot, Eurotlx Hi-Mtf, Mta, Sedex, EtfPlus, Xetra, Euronext, Nyse, Nasdaq, Amex:
Gli ordini impartiti mediante canale internet/phone banking relativi a titoli obbligazionari e azionari italiani, quotati su Mercati Regolamentati Italiani, sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di intermediari negoziatori Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca Akros SpA, che hanno accesso diretto ai predetti mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati e ritenuti idonei a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.
Per il servizio di ricezione e trasmissione ordini a valere su titoli azionari esteri, quotati su Mercati Esteri, la Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore Banca Intesa Spa sulla base del criterio di minimizzazione dei costi. La Banca valuta le sedi di esecuzione individuate dai mercati regolamentati di seguito riportati, caratterizzate da liquidità ed efficienza idonei a garantire la best execution per il cliente.
TIPOLOGIA DI STRUMENTO | BROKER SELEZIONATO | SEDI DI ESECUZIONE |
EQUITY – ETF ITALIA | BANCA INTESA, BANCA AKROS | MTA, MTF |
EQUITY ESTERO | BANCA INTESA | NYSE, NASDAQ, XETRA, EURONEXT |
OBBLIGAZIONARIO QUOTATO IN ITALIA | BANCA INTESA, BANCA AKROS | MOT, EUROMOT, XTRAMOT, ETLX |
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
11.1 Revisione
La Banca provvede a riesaminare periodicamente la propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di valutarne l’efficacia: la revisione è svolta con cadenza almeno annuale, nonché ogniqualvolta si verifichino modifiche sostanziali tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo per l’esecuzione degli ordini.
Qualora, a seguito dell’attività di revisione, siano effettuate variazioni significative alla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini, in conformità alle previsioni normative, Intesa SanPaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A. provvederanno ad aggiornare e renderli pubblici sui rispettivi siti (www.imi.intesasanpaolo.com nella sezione MiFID – Execution Policy; www.bancaakros.it/execution-policy).
La Banca, inoltre, con cadenza annuale, rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet il Report annuale delle informazioni sull’identità delle prime cinque sedi di esecuzione/broker e sulla qualità dell’esecuzione (Regolamento Delegato UE 2017/576) che contiene informazioni circa le prime cinque sedi di esecuzione e i primi cinque intermediari ai quali la Banca abbia trasmesso gli ordini.
11.2 Monitoraggio
La Direttiva MiFID II e i Regolamento delegato (UE) 2017/565 al fine di garantire che siano ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti richiede alla Banca di svolgere un’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della “Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini”.
Inoltre, la Direttiva MiFID II e i Regolamento delegato (UE) 2017/576, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la best execution ai propri clienti, pone in capo alle imprese di investimento che eseguono e/o trasmettono ordini l’onere di pubblicare il report sulla qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 sedi di esecuzione/broker.
Tali documenti aventi a riferimento i dati relativi all’anno solare precedente sono pubblicati annualmente sul sito internet della Banca.
11.3 Onere probatorio
La Banca si impegna a fornire, ogniqualvolta un cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l’ordine è stato eseguito nel rispetto della presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
11.4 Entrata in vigore
La presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sostituisce la precedente a partire dal Giugno 2022.
SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA ADOTTATA DALLA BANCA
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 45 del Regolamento Delegato (UE) 2017/656 del 25/04/2016 stabilisce quanto segue:
1. Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva.
2. Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
3. Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono:
a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
b) trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE.
Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:
I. CATEGORIE DI CLIENTI PROFESSIONALI
Sono considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:
1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
a) enti creditizi;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) singoli membri di una borsa;
i) altri investitori istituzionali;
2. le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
- totale di bilancio: EUR 20 000 000
- fatturato netto: EUR 40 000 000
- fondi propri: EUR 2 000 000
3. i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:
I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Ad essi, tuttavia, deve essere consentito di richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa di investimento è un’impresa come definita in precedenza, l’impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa è considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa di investimento e il cliente convengano diversamente. L’impresa di investimento deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione.
Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l’impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo precisa quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.
II. CLIENTI CHE SU RICHIESTA POSSONO ESSERE TRATTATI COME PROFESSIONALI
II.1. Criteri di identificazione
I clienti diversi da quelli inclusi nella precedente sezione, compresi gli organismi del settore pubblico le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati, possono anch’essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.
Le imprese di investimento sono pertanto essere autorizzate a trattare tali clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non presumono che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.
Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente l’impresa di investimento
possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto di tale valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.
Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Gli Stati membri possono adottare criteri specifici per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di comuni e autorità pubbliche locali che chiedano di essere trattati come clienti professionali. Tali criteri possono essere alternativi o integrativi rispetto a quelli elencati precedentemente.
CONTROPARTI QUALIFICATE
Ai sensi dell’art. 30 della Direttiva 2014/65/UE, per controparte qualificata si intendono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell’Unione o il diritto nazionale di uno Stato membro, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.
La classificazione come controparte qualificata non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della Direttiva 2014/65/UE.
CLIENTI AL DETTAGLIO
I clienti al dettaglio sono definiti come categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate.
CLASSIFICAZIONE NUOVA CLIENTELA
Clienti coinvolti
Tutti i clienti non classificati alla sera del 31 ottobre 2007 che, a partire dal 1° novembre 2007, chiedono alla Banca la prestazione di servizi che ricadono nell’ambito della normativa MiFID.
Criteri di classificazione della nuova clientela
La Banca, sia tramite la propria rete commerciale, sia tramite la propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, utilizza i seguenti criteri di classificazione della nuova clientela:Clienti al dettaglio: tutte le persone fisiche che non rispondono ai parametri di cui all’Allegato II sezione I, della direttiva 2014/65/UE;
Clienti professionali di diritto: tutte le persone fisiche o giuridiche che rispondono ai parametri di cui all’Allegato II sezione I, della direttiva 2014/65/UE;
Clienti professionali a richiesta: tutte le persone fisiche o giuridiche che, avendone fatto richiesta alla Banca, hanno superano il test di competenza, soddisfacendo almeno due dei seguenti criteri:
il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato per il quale chiede di essere trattato come professionale con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, supera € 500.000;
il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
Controparti qualificate: le imprese, che svolgono attività di intermediazione finanziaria, intermediazione assicurativa, gestione del risparmio, ecc., che rientrano in una delle categorie di clienti che devono essere considerati clienti professionali conformemente all’Allegato 3, sezione I, del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le cointestazioni tra soggetti diversi, la classificazione viene effettuata in base a criteri prudenziali, attribuendo il valore più basso assegnato ai singoli intestatari.
Al termine della procedura di classificazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:
- la classificazione assegnata al Cliente;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest’ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggiore protezione
– se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest’ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.
La Banca non effettua classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.
Controlli sulle classificazioni effettuate
La Banca, tramite una propria struttura a ciò preposta, individuata nell’ambito della Funzione Compliance, effettua verifiche a campione tramite controlli a distanza e/o direttamente presso la rete commerciale, allo scopo di:
- monitorare il rispetto delle regole e delle procedure di classificazione sopra descritte;
- verificare l’esistenza, per i clienti classificati come professionali o come controparti qualificate, dei requisiti previsti dalla normativa.
MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE
a) Richiesta di maggiore protezione Clienti coinvolti
Tutti i clienti già classificati MiFID come clienti PROFESSIONALI o come CONTROPARTI QUALIFICATE. I clienti PROFESSIONALI possono richiedere di essere trattati come clienti al DETTAGLIO.
I clienti classificati come CONTROPARTI QUALIFICATE possono richiedere di essere trattati come PROFESSIONALI o come clienti al DETTAGLIO.
A fronte della richiesta presentata dal Cliente, direttamente presso gli sportelli o tramite la rete dei Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, la Banca effettua la variazione della classificazione, tenuto conto dell’ambito di applicazione specificato dal Cliente (servizi, strumenti finanziari, tipologia operazioni, ecc.).
La richiesta di variazione di classificazione deve contenere i seguenti elementi:
- Dati anagrafici del Cliente (nome, cognome, data di nascita, ndg, …);
- Classificazione attuale;
- Richiesta di maggiore protezione;
- Ambito di applicazione (particolare servizio, prodotto o tipo di operazione).
La Banca non effettua la variazione di classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La variazione di classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.
Al termine della procedura di variazione di classificazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:
- la nuova classificazione assegnata al Cliente;
- ambito di classificazione della nuova classificazione;
- data di decorrenza della maggiore protezione;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest’ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggiore protezione
– se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest’ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.
La Banca storicizza l’avvenuta variazione di classificazione nei propri archivi ed archivia la richiesta presentata dal Cliente.
Controlli sulle variazioni di classificazione effettuate
La Banca, tramite una propria struttura a ciò preposta, individuata nell’ambito della Funzione Compliance, effettua verifiche a campione tramite controlli a distanza e/o direttamente presso la rete commerciale, allo scopo di monitorare il rispetto delle regole e delle procedure previste per la variazione di classificazione sopra descritte e l’esistenza di tutta la documentazione necessaria.
b) Richiesta di minore protezione Clienti coinvolti
Esclusivamente clienti classificati come clienti al DETTAGLIO. Sono esclusi i clienti classificati come PROFESSIONALI in quanto il passaggio alla classificazione CONTROPARTE QUALIFICATA, in assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa, non è ammesso.
A fronte della richiesta presentata dal Cliente, direttamente presso gli sportelli o tramite la rete dei Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, nella quale è stato specificato dal Cliente l’ambito di applicazione (servizi, strumenti finanziari, tipologia operazioni, ecc. la Banca sottopone il Cliente ad un test di competenza, tendente a verificare che, per il Cliente, siano rispettate almeno due delle seguenti circostanze:
il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, supera 500.000 EUR;
il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
La Banca non effettua la variazione di classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La variazione di classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.
La richiesta di variazione di classificazione deve contenere i seguenti elementi:
- Dati anagrafici del Cliente (nome, cognome, data di nascita, ndg, …);
- Classificazione attuale;
- Richiesta di minore protezione;
- Ambito di applicazione (particolare servizio, prodotto o tipo di operazione).
La Banca verifica in autonomia il rispetto dei requisiti di cui ai primi due punti precedenti. L’informazione di cui al terzo viene fornita dal Cliente e registrata dalla Banca nei propri archivi.
Ove la verifica del primo requisito non possa essere effettuata, in quanto il Cliente opera con la Banca da meno di dodici mesi e gli altri due requisiti non siano entrambi soddisfatti, la Banca non riterrà superato il test di competenza e non darà corso alla richiesta presentata dal Cliente.
Al termine del test di valutazione, in caso di superamento, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:
- l’esito positivo del test;
- la nuova classificazione assegnata al Cliente;
- l’ambito di classificazione della nuova classificazione;
- la data di decorrenza della minore protezione;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest’ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggiore protezione
– se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest’ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.
In caso di mancato superamento del test di valutazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:
- il mancato superamento del test e, di conseguenza, il mancato accoglimento della richiesta di variazione di classificazione;
- la conferma della classificazione iniziale e del relativo livello di protezione.
La Banca storicizza, in caso di accoglimento, l’avvenuta variazione di classificazione nei propri archivi ed archivia la richiesta presentata dal Cliente.
TRACCIABILITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE E SUCCESSIVE VARIAZIONI
La Banca, tramite la propria rete sportelli e la propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, archivia la documentazione relativa alla classificazione di nuova clientela ed alla variazione di classificazione effettuata dopo la prima classificazione in specifici raccoglitori.
E’ prevista la storicizzazione informatica della classificazione iniziale e di tutte le variazioni effettuate su tale classificazione, con la possibilità di visualizzare e consultare nelle procedure informatiche tutte le relative informazioni, compreso il test di competenza effettuato in caso di richiesta di minore protezione.
Tabella 1: Controparti Qualificate
Cod. SAE | Descrizione Settore Attività Economica | Segmento Anagrafico | Descrizione segmento Anagrafico | Classificazione |
300 | Banca d'Italia | B | Banche Centrali | Qualificati |
301 | Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) | B | Banche Centrali | Qualificati |
724 | Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM | B | Banche Centrali | Qualificati |
725 | Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM | B | Banche Centrali | Qualificati |
726 | Autorità bancarie centrali dei paesi non UE | B | Banche Centrali | Qualificati |
791 | Banca Centrale Europea | B | Banche Centrali | Qualificati |
245 | Sistema bancario | H | enti creditizi (banche) | Qualificati |
727 | Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM | H | enti creditizi (banche) | Qualificati |
728 | Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM | H | enti creditizi (banche) | Qualificati |
729 | Sistema bancario dei paesi non UE | H | enti creditizi (banche) | Qualificati |
264 | Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) | I | società di intermediazione mobiliare (SIM) | Qualificati |
294 | Imprese di assicurazione | K | imprese di assicurazione | Qualificati |
744 | Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM | K | imprese di assicurazione | Qualificati |
745 | Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM | K | imprese di assicurazione | Qualificati |
266 | Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav) | L | fondi comuni di investimento | Qualificati |
267 | Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) | L | fondi comuni di investimento | Qualificati |
295 | Fondi pensione | M | fondi comuni di investimento | Qualificati |
247 | Fondi comuni di investimento monetario | O | imprese finanziarie altre | Qualificati |
270 | Società di gestione di fondi | O | imprese finanziarie altre | Qualificati |
276 | Agenti di cambio | O | imprese finanziarie altre | Qualificati |
278 | Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative | O | imprese finanziarie altre | Qualificati |
SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA DALLA BANCA IN TEMA DI INCENTIVI
Nello svolgimento del servizio di sottoscrizione e/o collocamento, la Banca può aver stipulato con l'emittente accordi commerciali che prevedono la retrocessione totale o parziale, a favore della Banca, di compensi, commissioni, oneri e spese pagati dal Cliente. In particolare, alla Banca possono essere riconosciute le seguenti tipologie di retrocessioni:
a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti dal Cliente o da chi agisca per conto di questi;
b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un terzo o da chi agisca per conto di questi. In tal caso:
b1) la Banca comunica al Cliente in modo completo e comprensibile, prima della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento, l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, ovvero il metodo di calcolo del relativo importo;
b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è finalizzato ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e, in ogni caso, non ostacola la Banca nel curare gli interessi del Cliente nel miglior modo possibile;
c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento o siano necessari a tal fine come, ad esempio, costi di custodia, commissioni di regolamento, prelievi obbligatori ed altre compensi che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con la cura degli interessi del Cliente.
La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce ulteriori dettagli sulla politica seguita in termini di incentivi e, sempre su richiesta del cliente, informazioni in merito all’ammontare dei compensi ricevuti in relazione agli strumenti finanziari sottoscritti dal Cliente.
SEZIONE 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI ADOTTATA DALLA BANCA
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:
- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;
in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca. L’intermediario provvederà a rispondere:
- entro 60 giorni dalla ricezione, per reclami relativi a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, etc.);
- entro 60 giorni dalla ricezione per reclami relativi a servizi di investimento;
- entro 45 giorni dalla ricezione per reclami relativi a servizi e prodotti di intermediazione assicurativa;
- entro 15 giorni lavorativi per reclami relativi a Servizi di Pagamento di cui alla Direttiva 2015/2366/UE (cd. PSD2), come, ad esempio, bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Il cliente che ha presentato reclamo nei dodici mesi anteriori sui medesimi fatti, inerente a servizi e attività di investimento, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (l’ACF) presso la CONSOB per la risoluzione di controversie insorte con la banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98.
Il ricorso può essere presentato se l’intermediario non ha risposto al reclamo nei sessanta giorni successivi alla presentazione ovvero se ha risposto in maniera insoddisfacente.
Sono esclusi dalla competenza dell’ACF:
- i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente;
- i danni che non hanno natura patrimoniale;
- le controversie con richieste di somme per un importo superiore a 500.000 euro;
sugli stessi fatti oggetto di ricorso siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Per conoscere l’ambito di competenza e le modalità di presentazione del ricorso il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso la Banca.
Il cliente che ha presentato reclamo nei dodici mesi anteriori sui medesimi fatti, inerente ad operazioni e servizi bancari e finanziari, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Risoluzione Stragiudiziale Controversie:
- nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
- senza limiti di importo, in tutti gli altri casi;
- se l’intermediario non ha risposto al reclamo nei sessanta giorni successivi alla presentazione ovvero se ha risposto in maniera insoddisfacente.
Per conoscere l’ambito di competenza e le modalità di presentazione del ricorso, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso la Banca. Sarà possibile trasmettere e gestire i ricorsi interamente online: per presentare un ricorso sarà necessario registrarsi e accedere al Portale dell’Arbitrato Bancario Finanziario attraverso il sito dell’ABF. Per maggiori informazioni sul Portale e sulle modalità di funzionamento è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del portale ABF”.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;
- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
SEZIONE 16 - INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI DI SOSTENIBILITA' (ESG) DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
La Banca ha provveduto ad integrare il questionario di profilatura Mifid al fine di recepire le preferenze di sostenibilità della Clientela.
Ciononostante, alla data attuale, l’intermediario non prende in considerazione, nel servizio di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
In attesa del definitivo consolidamento e completamento del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile (cfr. decisione Commissione UE del 25 novembre u.s. di ritardare l’applicazione degli RTS al 1° gennaio 2023 ‐ Regolamento Del. UE 2021/1253 – Regolamento Del. UE 2021/2359 – Dir. Del. UE 2021/1269 in vigore da novembre 2022), sono in corso gli adeguamenti dei processi operativi ed organizzativi che consentiranno di implementare le attività summenzionate entro fine anno.