Norme che regolano il contratto
a s s i c u r a z i o n i
XXXX assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Xxxx - Xxxxxx, Xxx Xx x. 00
Capitale Sociale L. 91.250.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Xxxx x. 000000 - X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)
Norme che regolano il contratto
Mod. 21/TRA Ed. 11/98
NovaTiporom Roma - 1
PR ESENTAZIO N E
Autotrasportatore è un prodotto assicurativo, modulare e flessibile, predisposto per soddisfare le diverse esigenze di sicurezza in capo ai vari operatori del trasporto terrestre ed è costituito dai se- guenti documenti:
• II presente fascicolo (mod. 21 TRA), nel quale sono raccolte le norme che regolano il contratto in generale e le singole garanzie prestate;
• le schede di polizza (modd. 20 e 30 TRA) che riportano gli elementi essenziali del contratto.
È quindi importante che il Contraente verifichi i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la garan- zia prescelta con il relativo massimale assicurato e le dichiarazioni riportate al termine di ogni scheda.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla portata delle singole garanzie previste dal prodotto:
A. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE
Questa garanzia viene prestata con la scheda di polizza mod. 20 TRA ed è riservata al Vet- tore Stradale.
L'Assicurato viene tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare per i risarcimenti dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, per perdita od avaria delle cose prese in consegna per il traspor- to.
Si rammenta che il limite del risarcimento per i trasporti nazionali è quello previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 come sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162. Per un maggior dettaglio si fa rinvio alla lettura delle Condizioni Spe- ciali, punto 3.2
B. ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE
Questa garanzia viene prestata con la scheda di polizza mod. 30 TRA ed è riservata al pro- prietario (azienda industriale o commerciale) delle merci o all'avente interesse sulle medesi- me.
L'Assicurato è tutelato, entro il limite della somma assicurata, contro i danni e le perdite che le merci assicurate possono subire nel corso del trasporto, eseguito con autocarri sia propri che di terzi, in conseguenza di un evento dannoso previsto dall'ari. 5.1.
La polizza può essere stipulata anche dal Vettore per conto del proprietario o dell'avente in- teresse, a condizione che abbia stipulato anche l'assicurazione della responsabilità civile di cui al punto A che precede.
INDIC E
DEFINIZIONI pag. 7
NORME CHE REGOLANO:
- l'assicurazione in generale pag. 9
ASSICURAZIONE DELLA R.C. PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE
- norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale pag. 13
- condizioni speciali pag. 17
- condizioni particolari pag. 21
ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE
- norme che regolano l'assicurazione merci trasportate pag. 25
- condizioni speciali pag. 31
- condizioni particolari pag. 32
COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO pag. 35
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- Autocarro: autoveicolo, compreso autotreno ed autoarticolato, destinato al trasporto di cose;
- Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Danno: la perdita o avaria derivante dal verificarsi di un sinistro;
- Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Motrice: motrice dell'autotreno o trattore stradale;
- Polizza: i documenti che provano l'assicurazione;
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rimorchio: rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose;
- Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro: il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Società: XXXX assicurazioni spa ed eventuali coassicuratrici;
- Veicolo: autocarro o rimorchio.
1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazone del rischio possono comportare la perdita totale 0 parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sen- si degli artt. 1892, 1893 e 1984 C.C.
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la pri- ma rata di premio sono stati pagati; altrimen- ti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. I premi devono essere pagati all'A- genzia alla quale è assegnata la polizza op- pure alla Società. Se il Contraente non paga
1 premi o le rate di premio successivi, l'assi- curazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto del- la Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Il premio è sempre determinato per il perio- do di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è intera- mente dovuto anche se ne sia stato conces- so il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessa- zione del rischio e/o annullamento del con- tratto.
1.3 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.4 Aggravamento del rischio
II Contraente o l'Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società di ogni aggrava- mento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non ac- cettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell'assi- curazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraen- te o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha effica- cia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di effi- cacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.
1.7 Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni pri- ma della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
1.9 Comunicazioni fra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono es- sere fatte per iscritto. Le comunicazioni del- l'Assicurato e/o del Contraente devono esse- re fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società ver- ranno fatte all'indirizzo indicato in polizza del Contraente.
1.10 Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita fra le Società idica- te nella scheda di polizza: ciascuna di esse è
tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della SARA Assicurazioni Spa, all'uopo designata quale coassicuratrice delegatala. Ogni comunica- zione s'intende fatta o ricevuta dalla delega- taria nel nome e per conto di tutte le coassi- curatrici. Ogni modifica al contratto, che ri- chieda una nuova stipulazione scritta, impe- gna ciascuna di esse solo dopo la firma del- l'atto relativo.
La delegataria è anche incaricata dalle coas- sicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipen-
denza del contratto, contro rilascio delle rela- tive quietanze; scaduto il premio, la delegata- xxx può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai ri- spettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"estratto unico", firmato dalla Società delegataria a no- me e per conto delle coassicuratrici stesse.
1.11 Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente re- golato, valgono le norme della legge italiana; tutte le controversie relative al presente con- tratto sono soggette alla giurisdizione italia- na.
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE
(Scheda di Polizza mod. 20 TRA)
2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE
Oggetto dell'Assicurazione
2.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assi- curato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei li- miti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o ava- ria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni pre- viste dagli artt. 2.2, 2.3, e 2.4 che seguono. La Società non è obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:
a) altre responsabilità contrattuali;
b) eventuali pattuizioni comportanti l'assun- zione da parte dell'Assicurato di una re- sponsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini di- versi da quelli minimi espressamente pre- visti dalle leggi vigenti.
Operatività della garanzia nel caso di furto del veicolo
2.2 L'operatività della garanzia nel caso di furto dell'intero autocarro ovvero della sola motrice o del rimorchio, è subordinata al rispetto di al- meno una delle seguenti condizioni essen- ziali:
a) che durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompa- gnatore, personale di scorta) nelle imme- diate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiu- se a chiave;
b) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli ac- cessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
e) che in caso di sosta o fermata dei veicoli in aree portuali o aeroportuali, queste ulti- me risultino recintate e con i varchi sotto controllo.
2.3 Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è inoltre operante purché la sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del rimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante furto con ef- frazione delle portiere e dell'apparecchio an- tifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazio- ne dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.
In tale ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assi- curazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul ri- morchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamen- te approvati dalla Società (Condizione Speciale G);
b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi fer- mata o sosta che comporti l'assenza an- che momentanea dell'autista;
e) che in caso di sinistro vengano tempesti- vamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'anti- furto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
d) che non siano state effettuate o fatte effet- tuare duplicazioni delle chiavi fornite in do- tazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi del- l'antifurto sia presentata immediata comu- nicazione alla Società, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro dalla stessa approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà auto- maticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e ripren- derà vigore dalla data dell'avvenuta instal- lazione del nuovo apparecchio.
2.4 La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione dell'intero autocarro o della sola motrice o del rimorchio in seguito ad inciden- te stradale che impedisca all'autista di adot- tare le misure idonee ad evitare il danno.
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Delimitazioni dell'Assicurazione
2.5 L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.
2.6 È compresa nell'assicurazione la responsabi- lità dell'assicurato per i danni subiti dalle mer- ci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'e- secuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.
La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assjcurato non abbia esone- rato in tutto o in parte da responsabilità il sub- vettore.
2.7 La Società è obbligata per i risarcimenti do- vuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in conse- gna per l'esecuzione del trasporto fino al mo- mento della loro riconsegna al destinatario, ma comunque non oltre la mezzanotte del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo del- le merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.
Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicura- zione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - anche se non ca- ricate sul veicolo - verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipen- denti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.
2.8 La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazio- ne. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità al- l'art. 2.7, anche se nel frattempo l'assicura- zione abbia cessato i suoi effetti.
2.9 La garanzia è prestata per i trasporti effettua- ti nell'ambito dei limiti territoriali indicati all'ari.
3.1 della "Condizione Speciale A - Trasporti nazionali" ovvero, in caso di trasporti interna- zionali, all'ari. 3.5 della "Condizione Speciale B - Trasporti internazionali in regime C.M.R.".
Esclusioni
2.10 La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al traspor- to di:
a) carte valori, monete, documenti, franco- bolli, oggetti in materiale prezioso;
b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e ta- xxxxxx;
e) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi;
e) merci da trasportarsi con autocisterne.
2.11 La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conse- guenza di:
a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b) appropriazione indebita, truffa, furto o co- munque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipen- denti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
e) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di tra- sporto di merci infiammabili o pericolose;
d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve al- l'atto della presa in consegna delle merci;
e) bagnamento, se le merci siano state cari- cate su veicoli aperti senza adeguata pro- tezione di teloni impermeabili ovvero du- rante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.
2.12 La Società non è obbligata per i sinistri verifi- catisi in occasione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellio- ne, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Poten- za belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conse- guenze o tentativi a tale scopo;
e) violazione di blocco, contrabbando, com- mercio, attività o traffico proibiti o clande- stini;
d) esplosione di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendo- no parte ad atti contro l'esercizio del lavo- ro o a tumulti o a disordini civili;
f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria ed uragani;
i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
- combustibili nucleari o da scorie nucleari
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o dalla utilizzazione di combustibili nu- cleari;
-elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa ener- gia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simili reazioni ovvero sviluppino radioattività;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali at- ti od eventi.
Limiti di indennizzo e somme assicurate
2.13 Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del- la presente polizza la Società è obbligata en- tro i limiti di risarcimento e fino a concorrenza delle somme massime indicati agli artt. 3.2 e
3.3 della "Condizione Speciale A - Trasporti nazionali" ovvero, in caso di trasporti interna- zionali, agli artt. 3.6 e 3.7 della "Condizione Speciale B - Trasporti internazionali in regime CMR" ovvero in eventuali altri patti di polizza. Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali scoperti (Condizioni Spe- ciali D/E) e franchigie.
Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese indicate al comma b dell'alt.
2.14 e quelle previste dall'ari. 2.18.
Norme applicabili in caso di sinistro
2.14 In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
b) non apportare, se non per il salvataggio della mercé o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima del- l'intervento del Commissario d'Avaria, Pe- rito o Agente della Società;
e) darne avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richie- dere l'immediato intervento del Commis- sario d'Avaria o Perito o Agente della So- cietà più vicino al luogo in cui si è verifica- to l'evento o il danno è stato scoperto, fa- cendo in modo, ove possibile, che la con- statazione avvenga in contradditorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sini- stro, anche se pervenuto dopo la presen-
tazione del reclamo;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salva- guardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera
a) sono a carico della Società anche in ecce- denza alla somma massima assicurata e an- che se non si è raggiunto lo scopo. L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera e) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui non gli pervenga uno spe- cifico reclamo o il danno non appaia eviden- te. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve tra- smettere senza indugio alla Società la richie- sta di risarcimento ricevuta.
2.15 In caso di furto o di altro reato dal quale deri- vi la perdita o avaria delle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:
a) la descrizione dei fatti;
b) i dati di identificazione dell'autocarro o del- la motrice e/o rimorchio;
e) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la mercé trasportata;
d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autocarro utilizzato per il tra- sporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di ap- parecchi antifurto e di altri sistemi di prote- zione e sicurezza.
Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.
2.16 Qualora la sottrazione della mercé sia avve- nuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto e que- st'ultimi vengano ritrovati, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente del- la Società al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventua- le antifurto e di ogni altro dispositivo di prote- zione e sicurezza esistente sul veicolo. L'Assicurato 0 chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritro- vato, prima di tale constatazione.
Copia del verbale di ritrovamento deve esse re tempestivamente inviata alla Società.
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Modalità per il risarcimento del danno
2.17 Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 2.15 ed agli eventuali documenti pre- visti dall'ari. 2.14, lettera d), deve trasmettere alla Società:
a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli al- tri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identi- ficativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati identificativi del- l'eventuale sub-vettore e il peso di ciascu- na partita di mercé trasportata;
e) i documenti di trasporto e ogni ulteriore at- to riportante riserve sullo stato della mercé o dell'imballaggio;
d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Al- bo degli autotrasportatori alla data del si- nistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
e) la copia della fattura del nolo e della pagi- na del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle poliz- ze il cui premio sia commisurato al "Fattu- rato noli");
f) la copia del decreto di archiviazione ai sen- si dell'ari. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una in- chiesta penale sulle cause del sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino va- lore, quantità e tipo della mercé danneggiata, restando escluso che costituisca prova suffi- ciente del danno una semplice nota di adde- bito al vettore da parte del danneggiato.
Gestione delle vertenze - Spese legali
2.18 La Società assume fino a quando ne ha inte- resse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del ri- sarcimento del danno, designando, ove oc- corra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacita- zione dei danneggiati.
Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.
Sono a carico della Società le spese soste- nute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qua- lora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del ri- spettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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3-CONDIZIONI SPECIALI
(Sempre operanti quando ricorrono i casi da esse previsti)
A) Trasporti nazionali
3.1 La garanzia è prestata per i trasporti su stra- da con inizio e termine nell'ambito della Re- pubblica Italiana, dello Stato Città del Vatica- no e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è operante anche durante even- tuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per xxx x'xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx- zionale.
L'assicurazione rimane altresì operante du- rante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, la- custri o fluviali, semprechè il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.
3.2 II limite dell'obbigazione della Società è co- stituito dall'ammontare del risarcimento di cui ai commi 1 e 2 dell'ari. 1 della legge 22 ago- sto 1985, n. 450 come sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162 e cioè:
a) Lit. 500 per chilogrammo di portata utile del veicolo per i trasporti soggetti al siste- ma di tariffe a forcella di cui al titolo III del- la legge 6 giugno 1974, n. 298, o comun- que per i trasporti di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario, la cui massa superi le 5 tonnellate, fino alla con- correnza per ogni veicolo del massimale indicato sul frontespizio di polizza;
b) Lit. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque per i trasporti di mer- ci inviate da un mittente ad uno stesso de- stinatario, la cui massa non superi le 5 ton- nellate, fino alla concorrenza per ogni vei- colo del massimale indicato sul frontespi- zio di polizza.
Ferme restando le somme assicurate di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal comma 2 dell'art. 2.7, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere lo specifico mas- simale indicato sul frontespizio di polizza.
3.3 A richiesta dell'Assicurato e mediante appli- cazione di apposito soprappremio i limiti di in- dennizzo e le somme massime assicurate in- dicati all'ari. 3.2 possono essere modificati in corso di contratto con apposita appendice, in conformità ai periodici adeguamenti dei limiti
di responsabilità vettoriale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
B) Trasporti internazionali in regime di C.M.R.
3.4 L'assicurazione è prestata, entro i limiti terri- toriali che seguono, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contrat- to di trasporto internazionale di merci su stra- da, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 lu- glio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").
3.5 L'assicurazione vale per i trasporti fra Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera e di eventuali altri Stati risultanti dalla polizza. L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per fer- rovia o per xxx x'xxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx citati.
3.6 II limite dell'obbigazione della Società è co- stituito dall'ammontare del risarcimento pre- visto dall'art. 23, e dall'art. 25 della CMR, si- no a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni veicolo, della somma massima precisata nel- la scheda di polizza.
Ferma restando la somma massima assicu- rata di cui sopra, per ogni sinistro che coin- volga merci durante le soste previste dal comma 2 dell'art. 2.7, ovvero più veicoli, l'ob- bligazione della Società non potrà eccedere l'importo precisato nella scheda di polizza.
3.7 In parziale deroga a quanto previsto dall'art.
3.6 che precede, si conviene che qualora al- l'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate sanciti dalla CMR e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai pre- detti limiti, la Società lo terrà indenne da quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi, sino a concorrenza, per ogni si- nistro e per ogni veicolo, della somma massi- ma assicurata prevista in polizza.
Restano ferme tutte le altre condizioni della polizza.
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La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato stesso per:
a) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della mercé (art. 21 della CMR);
b) perdita od utilizzazione inesatta dei docu- menti menzionati nella lettera di vettura (art.11 della CMR);
e) omissioni sulla lettera di vettura delle pre- cisazioni riguardanti il contratto di traspor- to (art. 7 della CMR).
C) Trasporto con veicoli identificati in polizza
Premesso che l'Assicurato ha richiesto di limitare l'assicurazione alla responsabilità per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno degli autocarri indicati sul frontespizio di poliz- za, le Parti - in deroga al comma 1 dell'ari 2.1 del- le "Norme che regolano l'assicurazione della re- sponsabilità del vettore stradale" ed agli artt. 2.6 e
2.7 delle "Delimitazioni dell'assicurazione" - con- vengono quanto segue:
3.8 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assi- curato di quanto questi sia tenuto a pagare per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei li- miti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o ava- ria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento della loro caricazione a bordo di uno dei veicoli indicati in polizza fino al momento della loro scarica- zione dal veicolo stesso.
Non è quindi assicurata la responsabilità per i periodi eventualmente intercorrenti tra presa in consegna della mercé e l'inizio della cari- cazione e fra il completamento della scarica- zione e la riconsegna.
3.9 L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio - a condizione che dette soste sia- no dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.
L'assicurazione cessa in ogni caso allo sca- dere di 72 ore dall'arrivo del veicolo in loca- lità di destino.
3.10 È compresa nell'assicurazione l'eventuale re- sponsabilità dell'Assicurato per perdita o ava- ria verzicatesi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per
"carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossi- mità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due vei- coli.
3.11 II richiamo all'art. 2.7 - di cui all'art. 2.8 delle "Delimitazioni dell'assicurazione" - è annulla- to e sostituito dagli artt. 3.8 e 3.9 della pre- sente clausola.
Il riferimento al sub-vettore di cui alle lettere
b) e d) dell'art. 2.17 delle "Modalità per il ri- sarcimento del danno" è annullato.
La lettera e) dell'art. 2.17 delle "Modalità per il risarcimento del danno" è annullata.
3.12 La Società è obbligata per i risarcimenti do- vuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o se- mirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza.
3.13 La Società risponde altresì per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione che in polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singo- li rimorchi o semirimorchi.
Qualora, durante il periodo di validità della polizza l'Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri o, se del caso, nuo- vi rimorchi o semirimorchi o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, perché sia emessa apposita appendice; il premio o stor- no relativo verrà conteggiato a prò rata fino alla scadenza della polizza.
D) Trasporto a mezzo autocisterne
3.14 La Società in deroga a quanto disposto dal- l'art. 2.10, lettera e) delle "Norme che regola- no l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", copre la responsabilità del- l'Assicurato per i trasporti di merci effettuati a mezzo autocisterne.
3.15 In parziale deroga a quanto previsto dall'ari.
2.7 delle "Norme che regolano l'assicurazio- ne della responsabilità del vettore stradale" (ovvero dall'alt 3.8 della Condizione Specia- le C) - 'Trasporto con veicoli identificati in po- lizza"), la garanzia è operante per i risarci-
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menti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nell'autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell'autocisterna stessa, fino al momento del- l'uscita del prodotto dall'autocisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza del- l'autocisterna stessa.
3.16 L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo dell'autocisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette so-
, ste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzio- ne del trasporto.
L'assicurazione cessa in ogni caso allo sca- dere di 72 ore dall'arrivo dell'autocisterna nella località di destino.
3.17 I danni risarcibili in base alla presente Condi- zione Speciale D verranno liquidati previa de- duzione dei seguenti scoperti:
a) 10% con il minimo di lire 500.000 nel caso di:
dispersione o colaggio del prodotto deri- vati da rottura e/o foratura della manichet- ta o da sfilamento/distacco della mani- chetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di cari- co e scarico;
b) 20% con il minimo di lire 1.000.000 nel ca- so di:
dispersione o colaggio non riconducimi ad uno degli eventi sopraindicati;
e) 10% con il minimo di lire 500.000 nel caso di:
contaminazione del prodotto conseguente a contatto con i residui del precedente cari- co;
d) 20% con il minimo di lire 1.000.000 nel ca- so di:
contaminazione del prodotto non conse- guente a contatto con i residui del prece- dente carico;
In caso di applicazione degli scoperti per fur- to, sottrazione o smarrimento della mercé, non si applicano gli scoperti di cui sopra. Nessun scoperto sarà applicato in caso di di- spersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.
E) Scoperti
3.18 L'indennizzo, calcolato secondo quanto indi- cato all'ari. 2.13, sarà pagato previa deduzio- ne dello scoperto precisato per ognuno dei casi seguenti:
a) Xxxxxxx o avaria della mercé in seguito a furto del veicolo:
1) scoperto 30% per i sinistri verificatisi nelle regioni LOMBARDIA LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA;
2) scoperto 20% per i sinistri verificatisi in regioni o aree diverse da quelle indica- te alla lettera a);
b) Furto di colli interi dal veicolo in sosta, senza sottrazione dello stesso, oppure du- rante la giacenza delle merci a terra in lo- cali chiusi o in aree recintate dotati di ap- propriati mezzi di chiusura, a condizione che il furto sia stato perpetrato:
- mediante effrazione dei mezzi di chiu- sura del veicolo in sosta o mediante ta- glio dei teloni di protezione del carico, e semprechè l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario di ava- ria o Perito e, ove possibile, dalle com- petenti Autorità;
ovvero
- mediante effrazione dei mezzi di chiu- sura dei locali chiusi o delle aree recin- tate e semprechè l'effrazione sia stata constatata dal Commissario di avaria o Perito e, ove possibile, dalle competen- ti Autorità:
scoperto 20%, col minimo di Ut. 1.000.000.
e) Sottrazione delle merci derivante da reato diverso dal furto del veicolo:
scoperto 30%, col minimo di Lit. 1.000.000.
d) Smarrimento delle merci:
scoperto 30%, col minimo di Lit. 3.000.000.
Nessun scoperto sarà applicato in caso di furto sia parziale che totale o sottrazione del- la mercé in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure ido- nee ad evitare il danno.
F) Regolazione del premio
3.19 Per i trasporti effettuati con veicoli non identi- ficati il premio annuo viene calcolato appli- cando il tasso indicato in polizza al fatturato noli annuo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A, con le se- guenti modalità:
a) All'inizio del periodo assicurativo il Con- traente versa un acconto di premio calco- lato sulla stima preventiva del fatturato no- li di cui sopra.
b) Detto acconto viene acquisito dalla So- cietà. Si potrà procedere ad una restitu-
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• xxxxx di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo in- determinato dell'attività dell'Assicurato - documentata mediante certificato della lo- cale C.C.I.A.A - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate, degli ac- cessori e dell'eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.
e) Entro 60 giorni dal termine del periodo as- sicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione at- ta a determinare l'importo del premio com- plessivo dovuto e dovrà pagare l'eventua- le differenza attiva risultante, entro 15 giorni dalla data di presentazione della re- golazione premio redatta dalla Società.
d) Se il Contraente non adempie a quanto previsto dal comma precedente, La So- cietà può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo as- sicurativo resta sospesa e trova applica- zione il disposto dell'alt 1901, comma 2, del codice civile.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e
controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni ne- cessari.
G) Apparecchi antifurto
La Società, ai fini dell'operatività della garanzia nel caso di furto di cui all'art. 2.3 delle "Norme che re- golano l'assicurazione della responsabilità del vet- tore stradale", considera validi i seguenti apparec- chi antifurto:
X.x.xx. Europa s.r.l.
• Modelli: MO20; MO40
Med s.p.a
• Modelli: 42.2; 42.3; 42.6;45.1;47.1; 47.2; 47.5;
49.3; 49.4; 51.1; 62.2; 62.6; 67.1; 67.2; 67.3;
68.3; 68.4
Tecnoblock Italia s.r.l.
• Modelli: 06K2; 12KK; 06K1; 12K; 12KS; 00Xxx
Xxxx Syslem s.p.a.
Modello: M35
Scarico s.r.l.
• Modelli: Fighterblock FB1O e FB1O11
Xxx s.r.l.
• Modelli: Decar 10; Decar 20
Magneti Xxxxxxx s.p.a.
• Modello: Genius 15
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4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(Sono operanti soltanto quelle richiamate nella scheda di polizza)
4.1 Esclusione della responsabilità del vetto- re per sottrazione o smarrimento delle merci
In parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vetto- re stradale" che precedono, le Parti conven- gono di escludere dalla garanzia assicurativa la responsabilità per perdita o avaria delle merci conseguente a furto, a sottrazione de- rivante da altri reati o a smarrimento delle co- se consegnate per il trasporto.
4.2 Responsabilità per merci deperibili tra- sportate su autocarri Isotermici e non do- tati di impianto frigorifero
In parziale deroga a quanto disposto dall'ari. 2.10, lettera d), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vetto- re stradale", l'assicurazione è limitata alla re- sponsabilità dell'Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isoter- mici e non dotati di impianto frigorifero deri- vante da:
a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da consentirne il rientro con i propri mezzi;
b) incendio, esplosione del veicolo;
e) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
d) incendio, investimento, urto o sommersio- ne della nave traghetto;
e) caduta in acqua o a terra del veicolo du- rante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
f) furto o sottrazione delle merci, ai termini delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale" e delle Condizioni Speciali e Particolari di polizza. Rimangono fermi gli scoperti con- venuti per tali danni.
4.3 Riduzione automatica del massimale assi- curato e il suo reintegro
In caso di perdita o avaria della mercé in se- guito a furto del veicolo il massimale assicu- rato si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'in- dennizzo dovuto, al netto dello scoperto ap- plicabile.
Il suddetto massimale si intende però auto- maticamente e con pari effetto reintegrato nel valore originario a condizione che il Con- traente paghi il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento del- l'indennizzo.
4.4 Franchigia
L'indennizzo dovuto sarà pagato previa de- duzione della franchigia precisata nella sche- da di Polizza. Ove le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicu- rato, l'importo dello scoperto non potrà esse- re inferiore all'ammontare della franchigia. La franchigia ed il minimo scoperto saranno comunque applicati una sola volta sulla eventuale pluralità di reclami per perdite e/o avarie causate da un medesimo sinistro.
4.5 Scoperto obbligatorio
In caso di perdita o avaria della mercé tra- sportata conseguente a causali diverse da quelle previste dalla Condizioni Speciali D / E l'indennizzo sarà pagato previa deduzione del- lo scoperto precisato nella scheda di Xxxxxxx.
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ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE
(scheda di polizza mod. 30 TRA)
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5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE
Oggetto dell'Assicurazione
5.1 La Società indennizza i danni e le perdite ma- teriali e diretti alle merci assicurate verificatisi durante il trasporto a causa di:
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del me- desimo in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro stesso dalla sede stra- dale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
e) collisione dell'autocarro con altri veicoli, ur- to contro corpi fissi e/o mobili purché tale evento lasci tracce evidenti sull'autocarro stesso;
d) alluvione, inondazione, mareggiata, strari- pamento di fiumi e di laghi, rottura di di- ghe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le merci siano tra- sportate in containers ovvero con autocar- ri furgonati o centinati. In quest'ultimo ca- so la garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolar- mente fissati;
f) caduta o urto durante le operazioni di cari- co e scarico, a condizione che siano effet- tuate dal Contraente con mezzi meccanici idonei. Per carico si intende il sollevamen- to delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso; per scari- co l'operazione inversa;
g) furto o irreperibilità delle merci in seguito ad incidente stradale o avvenimento marit- timo, di cui alla successiva lettera I, che coinvolga l'autocarro e che impedisca al- l'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno;
h) rapina;
i) sottrazione, mediante furto dell'intero au- tocarro o del solo rimorchio anche se stac- cato dalla relativa motrice, semprechè si tratti di veicolo indicato nella scheda di po- lizza;
j) furto di colli interi dall'autocarro in sosta perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del medesimo o me- diante manomissione dei teloni o degli al- tri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure median-
te effrazione o scasso dei mezzi di chiusu- ra dei locali in cui sostino gli autocarri.
L'operatività della garanzia furto di cui alle lettere i) e j) è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 5.2 e 5.3 che seguono. In caso di sinistro rapina o furto di cui alle lettere h), i) e j) che precedono verranno applicati gli scoperti previsti dalla Condizio- ne Speciale A.
La Società indennizza altresì i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicu- rate caricate a bordo del veicolo durante le traversate marittime su navi traghetto a causa di:
I) incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, capovolgimento, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
m) getto ed asporto del citato veicolo caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.
Operatività della garanzia furto
5.2 L'operatività della garanzia di cui all'ari 5.1 i) e j) è subordinata al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni essenziali:
a) che durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompa- gnatore, personale di scorta) nelle imme- diate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiu- se a chiave;
b) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli ac- cessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
e) che in caso di sosta o fermata dei veicoli in aree portuali o aeroportuali, queste ultime risultino recintate e con i varchi sotto con- trollo.
5.3 Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia furto di cui all'art. 5.1
i) è inoltre operante purché la sottrazione del- l'intero autocarro o della sola motrice o del ri-
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morchie agganciato alla motrice avvenga mediante furto con effrazione delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla mo- trice, ovvero che la sottrazione del solo ri- morchio staccato dalla motrice, che deve es- sere indicato nella scheda di polizza, avven- ga mediante furto con effrazione dell'appa- recchio antifurto installato sullo stesso.
In tale ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assi- curazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:
a) che sull'autocarro, sulla motrice e sul ri- morchio gli apparecchi antifurto, installati a regola d'arte, siano stati preventivamen- te approvati dalla Società come da elenco riportato alla Condizione Speciale B;
b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo durante qualsiasi fer- mata o sosta che comporti l'assenza an- che momentanea dell'autista;
e) che in caso di sinistro vengano tempesti- vamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'anti- furto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
d) che non siano state effettuate o fatte effet- tuare duplicazioni delle chiavi fornite in do- tazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata co- municazione alla Società , provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro dalla stessa approvato; resta in- teso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo ri- xxxxx automaticamente sospesa dal mo- mento dello smarrimento o della sottrazio- ne e riprenderà vigore dalla data dell'av- venuta installazione del nuovo apparec- chio.
Delimitazione dell'Assicurazione
5.4 L'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalle merci che il Contraente o l'Assi- curato abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, a condizione che siano autoriz- zati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti. La Società avrà dirit- to a rivalersi, ai sensi dell'alt 1916 C.C., nei confronti del vettore per gli indennizzi pagati, anche se tale vettore sia il Contraente. In nessun caso la presente polizza potrà valere come "Assicurazione della Responsabilità Ci- vile del vettore stradale".
L'azione di rivalsa non è tuttavia esperibile nei confronti del proprietario delle merci assi- curate che trasporta con veicoli di proprietà.
5.5 La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal mo- mento della caricazione della mercé a bordo dell'autocarro, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento della scarica- zione della mercé dall'autocarro.
Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicura- zione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, per un periodo massimo di 72 ore, a condizione che:
• le suddette soste siano strettamente dipen- denti dall'ordinaria esecuzione del traspor- to;
• le merci rimangano a bordo dell'autocarro e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, ferma l'applicazione delle norme previste dagli arti. 5.2 e 5.3 per i rischi furto.
5.6 La garanzia è prestata per i trasporti effettuati nell'ambito dei limiti territoriali dei paesi dell'U- nione Europea, dell'Austria e della Svizzera. La garanzia è operante anche durante le tra- versate marittime, effettuate tra porti italiani, che il veicolo con le merci a bordo compie su navi traghetto; nei viaggi internazionali è ope- rante quando la tratta terrestre sia prevalen- te, in rapporto alla lunghezza del percorso da compiere.
5.7 Le merci trasportate su rimorchi, anche non identificati nella scheda di polizza, sono assi- curate purché gli stessi siano agganciati ad una delle motrici indicate nella scheda di poliz- za; in tal caso si adotterà convenzionalmente, come somma assicurata, quella di minor im- porto prevista nella scheda di polizza per i ri- morchi.
Le merci caricate su rimorchi staccati dalla mo- trice sono assicurate anche durante le soste previste dall'ari. 5.5, a condizione che il rimor- chio sia identificato nella scheda di polizza.
Valore assicurabile - somma assicurata • limite dell'indennizzo
5.8 II valore assicurabile è, nei limiti dell'interes- se dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano e nel luogo di desti- nazione.
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Per le merci viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, esclusa l'I.V.A.
La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società per ogni viaggio, oltre i compensi dei suoi Periti e Commissari di Avaria.
I compensi dei Commissari di Avaria sono rimborsabili solo se il danno è a carico della Società.
Esclusioni
5.9 La Società non indennizza, salvo espressa pattuizione, i danni verzicatisi in occasione del trasporto di:
a) carte valori, monete, documenti, franco- bolli, oggetti in materiale prezioso (com- preso argento);
b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e ta- xxxxxx;
e) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
d) merci deperibili da trasportarsi a mezzo autocarri isotermici o frigoriferi;
e) merci da trasportarsi con autocisterne.
5.10 La Società non indennizza i danni conse- guenti a:
a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e del personale dipendente dei medesimi;
b) appropriazione indebita, truffa, furto o co- munque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipen- denti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
e) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di tra- sporto di merci infiammabili o pericolose;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sull'autocarro o rimor- chio sia nel container e/o simili o inade- guata protezione delle merci;
e) inidoneità dell'autocarro o del rimorchio, del container o simili ad un adeguato tra- sporto e protezione delle merci;
f) vizio proprio o qualità insite delle merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) ritardo o perdite di mercato anche se con- seguenti ad evento assicurato.
5.11 La Società non è obbligata per i sinistri verifi- catisi in occasione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellio- ne, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Poten- za belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione, o impedimento di commercio e loro conse- guenze o tentativi a tale scopo;
e) violazione di blocco, contrabbando, com- mercio, attività o traffico proibiti o clande- stini;
d) esplosicene di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del cari- co;
e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendo- no parte ad atti contro l'esercizio del lavo- ro o a tumulti o a disordini civili;
f) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per scopi politici;
g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
- combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nu- cleari;
-elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa ener- gia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissio- ne e/o la fusione atomica o nucleare o si- mile reazione ovvero sviluppino radioatti- vità .
Norme applicabili in caso di sinistro
5.12 In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
b) non apportare, se non per il salvataggio della mercé o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima del- l'intervento del Commissario d'Avaria, Pe- rito o Agente della Società;
e) darne immediato avviso alla Società od al- l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato sco- perto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contradditorio con il danneggiato e con gli eventuali sog-
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getti responsabili del sinistro;
d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sini- stro, anche se pervenuto dopo la presen- tazione del reclamo;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salva- guardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.
Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera
a) sono a carico della Società anche in ecce- denza alla somma massima assicurata e an- che se non si è raggiunto lo scopo.
5.13 In caso di furto o di altro reato dal quale deri- vi la perdita o avaria delle merci l'Assicurato o chi per esso, fermi restando gli obblighi del- l'articolo precedente, deve procedere imme- diatamente, e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento stesso, alla denuncia all'Au- torità competente più vicina al luogo del sini- stro indicando:
a) la descrizione dei fatti;
b) i dati di identificazione dell'autocarro o del- la motrice e/o rimorchio;
e) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la mercé trasportata;
d) le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autocarro utilizzato per il tra- sporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
e) resistenza e l'eventuale attivazione di ap- parecchi antifurto e di altri sistemi di prote- zione e sicurezza.
Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.
5.14 Qualora la sottrazione della mercé sia avve- nuta unitamente all'intero autocarro o motrice o rimorchio utilizzati per il trasporto e que- st'ultimi vengano ritrovati, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti e del Commissario d'Avaria o Perito o Agente del- la Società al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'attivazione dell'eventua- le antifurto e di ogni altro dispositivo di prote- zione e sicurezza esistente sul veicolo. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritro- vato, prima di tale constatazione.
Copia del verbale di ritrovamento deve esse- re tempestivamente inviata alla Società.
Modalità per la liquidazione del danno
5.15 Ai fini della liquidazione del danno l'Assicura-
to, in aggiunta alla denuncia all'Autorità pre- vista dall'art. 5.13 ed agli eventuali documen- ti previsti dall'art. 5.12, lettera d), deve tra- smettere alla Società:
a) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identi- ficativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati identificativi del- l'eventuale vettore e sub-vettóre e il peso di ciascuna partita di mercé trasportata;
b) la fattura di origine e la distinta pesi del ca- rico o altri documenti di trasporto che pro- vino valore, quantità e tipo della mercé danneggiata;
e) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Al- bo degli autotrasportatori alla data del si- nistro sia del vettore che di eventuali sub- vettori o equivalente documento per i vet- tori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
d) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'ari. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sini- stro.
5.16 La liquidazione dei danni sarà effettuata sul- la base della perizia redatta dal Perito nomi- nato dalla Società. In caso di contestazione della perizia, l'Assicurato ha la facoltà di no- minare un perito di sua fiducia. In caso di di- saccordo tra i Periti, il Collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di co- mune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio- ne è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa capo per metà all'Assicurato che conferisce alla So- cietà la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dal- l'indennizzo spettantegli.
Determinazione del danno e pagamento dell'In- dennizzo
5.17 La constatazione dei danni effettuata in conformità all'art. 5.12 e) dovrà stabilire, oltre all'entità, alla natura ed alla causa degli stes- si, il valore assicurabile determinato ai sensi dell'art. 5.8, e quello delle merci al momento del sinistro.
La differenza tra questi due valori servirà per stabilire l'entità del danno.
Qualora si proceda alla vendita delle merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata costituirà il valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si tro-
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vano a seguito del sinistro.
Tuttavia, in caso di perdita o di avaria di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponderà solo del valore della parte perdu- ta o avariata, anche se questa non fosse sta- ta valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiaz- zo della parte medesima, escluso ogni de- prezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Qualora in sede di liquidazione del danno la somma assicurata risultasse superiore al va- lore assicurabile, l'eccedenza non sarà con- siderata pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.
Qualora invece risultasse inferiore, il danno verrà indennizzato ai sensi dell'art. 1907 C.C. in proporzione del rapporto tra la somma as- sicurata ed il valore assicurabile; la somma assicurata presa come base per la determi- nazione di detta proporzione è :
a) quella indicata specificamente per i singo- li autocarri o rimorchi quando questi risul- tino sganciati al momento del sinistro;
b) quella totale in tutti gli altri casi.
5.18 Se sulle medesime cose e per il medesimo ri- schio coesistono più assicurazioni, il Con- traente o l'Assicurato deve dare a ciascun as- sicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne av- viso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a ri- chiedere a ciascuno di essi l'indennizzo do- vuto secondo il rispettivo contratto autono- mamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicu- ratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'in- dennizzo calcolato secondo il proprio contrat- to, esclusa comunque ogni obbligazione soli- dale con gli altri assicuratori.
5.19 L'indennizzo dovuto sarà pagato:
a) al Contraente, in caso di trasporto per conto proprio;
b) al proprietario delle merci, in caso di tra sporto per conto di terzi nel quale il Con- traente-vettore si sia assunto l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle merci; l'indennizzo può anche essere pagato al Contraente a condizione che il proprietario delle merci ne dia esplicito consenso scrit- to e dichiari di non beneficiare di altre as- sicurazioni per lo stesso sinistro.
5.20 II pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, contro sottoscrizione di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o il pro- prietario delle merci avrà:
a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulle stesse merci;
e) esibito la fattura e consegnato i documen- ti del trasporto, il certificato di avaria, il ver- bale e l'eventuale perizia relativi alla con- statazione del danno, semprechè non sia- no già a mani della Società.
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6 - CONDIZIONI SPECIALI
(Sempre operanti per i casi da esse previsti)
A) Scoperti
6.1 In caso di sinistro rapina o furto di cui all'art.
5.1 h), i) e j) delle "Norme che regolano l'as- sicurazione trasporti", l'indennizzo, calcolato secondo quanto indicato all'art. 5.17, sarà pagato previa deduzione:
a) scoperto 30% con il minimo di lire 500.000 per i sinistri verificatisi nelle regioni LOM- BARDIA, LAZIO, CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA;
b) scoperto 20% con il minimo di lire 500.000 per i sinistri verificatisi in regioni o aree di- verse da quelle indicate al punto a).
Nessun scoperto sarà applicato in caso di furto, sia parziale che totale, in seguito ad in- cidente stradale che impedisca all'autista di adottare misure idonee ad evitare il danno.
B) Apparecchi antifurto
6.2 La Società, ai fini dell'operatività della garan- zia furto di cui all'art. 5.1 i) e j) delle "Norme che regolano l'assicurazione trasporti", consi- dera validi i seguenti apparecchi antifurto:
X.x.xx. Europa s.r.l.
• Modelli: MO20; MO40
Med s.p.a
• Modelli: 42.2; 42.3; 42.6; 45.1; 47.1; 47.2;
47.5; 49.3; 49.4; 51.1; 62.2; 62.6; 67.1;
67.2; 67.3; 68.3; 68.4
Tecnoblock Italia s.r.l.
• Modelli: 06K2; 12KK; 06K1; 12K; 12KS;
06Rim
Meta System s.p.a.
• Modello: M35
Scarico s.r.l.
• Modelli: Fighterblock FB10 e FB1011
Xxx s.r.l.
• Modelli: Decar 10; Decar 20
Magneti Xxxxxxx s.p.a.
• Modello: Genius 15
C) Avaria comune per merci caricate su vei- colo trasportato su navi traghetto
6.3 La Società tiene indenne l'Assicurato dal con- tributo di "avaria comune" e da quanto dovuto al soccorritore, semprechè l'atto di avaria ed il salvataggio siano stati diretti ad evitare o di- minuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di polizza.
La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e la ripartizione delle spese di salva- taggio fatti in conformità alla legge, al contrat- to di trasporto od agli usi del porto di destino.
Per il conguaglio o il pagamento del contribu- to espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizio- ne, salva la facoltà della Società di indenniz- zare l'Assicurato nella stessa valuta in cui so- no stati pagati dal medesimo il contributo di avaria comune e le spese di salvataggio.
D) Regolazione del premio
6.4 Per i trasporti effettuati con veicoli non identi- ficati nella scheda di polizza il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato in polizza al fatturato vendite annuo (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A., con le seguenti modalità :
a) All'inizio del periodo assicurativo il Con- traente versa un acconto di premio calco- lato sulla stima preventiva del fatturato no- li di cui sopra.
b) Detto acconto viene acquisito dalla So- cietà. Si potrà procedere ad una restituzio- ne di detto acconto solo nel caso di cessa- zione e/o di sospensione a tempo indeter- minato dell'attività dell'Assicurato - docu- mentata mediante certificato della locale
C.C.I.A.A. - o in caso di recesso. Nei sud- detti casi il rimborso verrà effettuato al net- to delle imposte già versate, degli accesso- ri e dell'eventuale differenza attiva di pre- mio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.
e) Entro 60 giorni dal termine del periodo as- sicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione at- ta a determinare l'importo del premio com- plessivo dovuto e dovrà pagare l'eventua- le differenza attiva risultante, entro 15 giorni dalla data di presentazione della re- golazione premio redatta dalla Società,
d) Se il Contraente non adempie a quanto previsto dal comma precedente, La So- cietà può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo as- sicurativo resta sospesa e trova applica- zione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni ne- cessari.
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7. CONDIZIONI PARTICOLARI
(Sono operanti soltanto quelle richiamate nella scheda di polizza)
7.1 Trasporto a mezzo autocisterne
La Società, in deroga a quanto disposto dal- l'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assi- curazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti alle merci trasportate a mezzo autocisterne causati da dispersione e/o colaggio conseguente ad in- cidente stradale, rottura o foratura accidenta- le della manichetta, sfilamento e/o distacco della manichetta dalla relativa valvola o rottu- ra di questa durante le operazioni di carico e scarico.
La garanzia è operante per i danni e le perdi- te che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nell'autocisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza dell'au- tocisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dall'autocisterna o dalla mani- chetta di scarico, se di pertinenza dell'autoci- sterna stessa.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrispo- sto previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.
Nessun scoperto sarà applicato in caso di di- spersione e/o colaggio in seguito ad inciden- te stradale.
7.2 Trasporto di autoveicoli
La Società, in deroga a quanto disposto dal- l'ari. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assi- curazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi agli autoveicoli durante il trasporto, purché caricati su autocarri appositamente attrezzati per detto tipo di trasporto.
In caso di sinistro l'indennizzo, per ogni auto- veicolo danneggiato, sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il mi- nimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.
7.3 Trasporto di merci deperibili con autocar- ri isotermici e non dotati di impianto frigo- rifero
In parziale deroga a quanto disposto dall'ari.
5.9 d) delle "Norme che regolano l'assicura-
zione merci trasportate", la Società indenniz- za i danni e le perdite materiali e diretti alle merci deperibili assicurate trasportate con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero derivanti da:
a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
b) incendio, esplosione del veicolo;
e) ribaltamento, urto e collisione del veicolo; " d) incendio, investimento, urto o sommersio-
ne della nave traghetto;
e) caduta in acqua o a terra del veicolo du- rante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
f) furto o rapina, salvo che non ne sia con- venuta l'esclusione.
Rimangono fermi gli scoperti previsti dalla Condizione Speciale A) per tali danni.
7.4 Trasporto di animali vivi
La Società, in deroga a quanto disposto dal- l'art. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assi- curazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi agli animali vivi durante il trasporto.
La Società non indennizza i danni di morte, azzoppamento, rottura di arti ed eventuali aborti, salvo che siano conseguenza diretta di un avvenimento indennizzabile a termini della presente polizza.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrispo- sto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.
7.5 Trasporto di masserizie
La Società, in deroga a quanto disposto dal- l'ari. 5.9 e) delle "Norme che regolano l'assi- curazione merci trasportate", indennizza i danni e le perdite materiali e diretti occorsi al- le masserizie durante il trasporto, purché ef- fettuato da ditta specializzata con autocarri furgenati.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrispo- sto previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo di lire 500.000, fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale A) per i danni da furto e rapina.
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7.6 Esclusione dei danni di furto e rapina
In parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione merci trasportate" che prece- dono, le Parti convengono di escludere dalla garanzia il furto e la rapina, di cui all'art. 5.1 h), i) e j) delle "Norme che regolano l'assicu- razione merci trasportate", delle merci assi- curate.
7.7 Riduzione automatica della somma assi- curata e suo reintegro
In caso di perdita o avaria della mercé in se- guito a furto o rapina la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo dovuto, al netto dello scoperto applicabile. La suddetta somma si intende però automa- ticamente e con pari effetto reintegrata nel valore originario a condizione che il Con- traente paghi il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento del- l'indennizzo.
7.8 Franchigia
L'indennizzo dovuto sarà pagato previa de- duzione della franchigia precisata nella sche- da di Polizza. Ove le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicu- rato, l'importo dello scoperto non potrà esse- re inferiore all'ammontare della franchigia.
La franchigia ed il minimo scoperto saranno comunque applicati una sola volta sulla eventuale pluralità di reclami per perdite e/o avarie causate da un medesimo sinistro
7.9 Scoperto obbligatorio
In caso di perdita o avaria della mercé tra- sportata conseguente a causali diverse da quelle previste dalla Condizione Speciale A) l'indennizzo sarà pagato previa deduzione dello scoperto precisato nella scheda di Po- lizza.
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COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fi- ne di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:
- avvisare immediatamente l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o direttamente la sede del- la nostra Società (Tei. 06/0000000 - Fax 06/0000000);
- chiedere l'intervento del Commissario di Avaria o del Perito indicatoLe dalla Società per fare consta- tare la natura, la causa e l'entità del danno;
- presentare, in caso di perdita o avaria della mercé in conseguenza di furto o altro reato, immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro, precisando i dati di identificazione del veicolo, le generalità degli autisti, l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto. Tra- smettere alla Società copia della denuncia medesima;
- consegnare alla Società o al Commissario di Avaria o al Perito tutte le chiavi dell'apparecchio anti- furto.
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LETTERA TIPO PER DENUNCIA SINISTRO
Spett.le
SARA ASSICURAZIONI s.p.a.
Agenzia di Via
C.AP. Città
n
lì
Oggetto: denuncia di sinistro su Polizza Trasporti n. .
Vi informo che:
il (data del fatto) in (luogo: comune, provincia, località) è accaduto (descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento, con i dati identificativi del veicolo sul quale erano caricate le merci)
implicando i seguenti danni:
Per quant'altro fosse utile all'espletamento della pratica, Vi prego di inoltrare le relative comunicazioni presso: Abitazione (indirizzo e n° telefonico) Luogo di lavoro (idem)
Con i migliori saluti
In fede (firma)
COGNOME e NOME
Via
C.A.P. Località .
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