Contract
ALLEGATO A ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE XXXXXX E XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX CORSI SALVIATI PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER MINORI A MEDIA INTENSITA’ TERAPEUTICO RIABILITATIVA “UNA CASA A MONTUGHI” UBICATA NEL COMUNE DI FIRENZE. PERIODO VALIDITA’ 36 MESI.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC “Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario” dell’Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ; E
la Fondazione Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata “Fondazione”, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 94232240484 e partita IVA 06571300489, nella persona del Presidente, Dr. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
Visti:
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi
di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 17.11.2016 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51”;
- l’Accordo della Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche” n. 13/054/CR7A/C7 rep. atti 116/LU del 17.1.2013;
- l’allegato A), punto 1.5.3. della D.G.R.T. n° 1127 del 9.12.2014 “Le strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato. Linee di indirizzo e promozione di progettualità con assegnazione di risorse alle Aziende USL” ove sono definiti parametri strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare, l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
- l’Avviso di Manifestazione d’Interesse approvato dall’Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 11.10.2018 per la richiesta di
attivazione di n. 10 posti in struttura riabilitativa psichiatrica per minori a media intensità terapeutico-riabilitativa in ambito territoriale Firenze;
- il Verbale del 6.11.2018 della Commissione appositamente istituita, con cui la residenza “Una Casa a Montughi” gestita dalla Fondazione Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Firenze è stata ritenuta idonea per le finalità terapeutico riabilitative di cui all’Avviso di Manifestazione d’Interesse sopra citato;
- l’Autorizzazione n° 2018/DD/05437 del 27/07/2018, rilasciata con Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze;
- il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx 00000 del 14.09.2018 di accreditamento della struttura;
PREMESSO
che con deliberazione del Direttore Generale n. del è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale psichiatrica per minori a media intensità terapeutico riabilitativa denominata “Una casa a Montughi” ubicata a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, x. 00, con un modulo di n. 10 posti letto.
L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nell’ambito territoriale di Firenze. Nel caso di posti vacanti la Struttura potrà ospitare utenti provenienti dall’ambito territoriale dell’intera
Azienda USL Toscana Centro. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 3.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’ E DI PERSONALE
Per tutti i n.10 posti letto oggetto del presente accordo, la Fondazione assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati all’art. 5.3 dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 11.10.2018, di seguito riportati:
- medico neuropsichiatra infantile n. 15 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dall’utente inserito;
- infermiere n. 21 ore settimanali – n. 3 ore al giorno che garantirà la somministrazione della terapia;
- OSS n. 170 ore settimanali con presenza nelle 24 ore;
- coordinatore n. 30 ore settimanali;
- educatori professionali n. 244 ore settimanali;
- psicologo psicoterapeuta n. 20 ore settimanali,
- direttore sanitario n. 7 ore settimanali.
La Fondazione assicura le seguenti attività: psicoterapia di gruppo, colloqui con la famiglia, analisi dinamiche di gruppo, skills training group, psicodiagnostica, e più in generale quanto previsto dalla Carta dei Servizi di cui al successivo art. 14.
L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati.
Gestore del servizio
La Fondazione, in virtù dell’accordo di appalto di servizio incarica dell’esecuzione del servizio la Cooperativa Sociale Rifredi Insieme con sede in Firenze Via Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n°13 - codice fiscale 05663940483 partita IVA05663940483 iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n°_A177146 Sez. A in data 16.08.2006.
Restano di competenza della Fondazione la figura del Direttore Sanitario e del Neuropsichiatra Infantile.
Volume economico annuo e retta
La Fondazione accetta, per l’intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 894.250,00 in esenzione IVA ai sensi dell’Art. 10 DPR 633 del 26.10.1972, così determinato:
- retta giornaliera € 245,00 per n. 10 utenti per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all’assistenza prestata.
La Fondazione concorda che non vanterà nessun credito eccedente rispetto al volume massimo di riferimento di cui sopra.
L’utilizzo dei posti letto previsti del presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti residenziali è pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto. L’Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Nel PTRI possono essere previsti, soprattutto nel periodo precedente alle dimissioni, periodi limitati di permanenza al proprio domicilio che fanno parte degli obiettivi di trattamento, in cui vi è un impegno di attività educativa e terapeutica da parte della Struttura (progettazione dell’attività da svolgere
all’esterno della comunità, accompagnamento, monitoraggio, verifica). Tali periodi di attività svolti al di fuori della sede, pianificati insieme al Servizio inviante dell’Azienda, sono da considerarsi parte integrante dell’attività terapeutica.
Allo stesso modo devono essere considerate le attività che la Struttura svolge in caso di ricovero ospedaliero del minore ospite, anche in questo caso pianificate e concordate con il Servizio inviante.
La Fondazione si impegna ad applicare le retribuzioni agli operatori individuati che siano equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.
ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO
Come previsto dall’art. 1, comma 2 del presente accordo, i posti previsti sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell’Azienda, in particolare agli utenti UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza ambito Firenze e, nel caso i posti si rendessero liberi, agli utenti UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza degli altri territori dell’Azienda USL Toscana Centro.
Per quanto riguarda specifiche sulle modalità d’accesso e di dimissione degli utenti, nonché specifiche sulle prestazioni da garantire, si rimanda a protocolli da concordare con il Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.
L’accesso alla Struttura degli utenti (minorenni tra 13 anni e 17 anni e 11 mesi in carico alle UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’Azienda), avviene su Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, redatto dall’UFSMIA dell’ambito territoriale di residenza sul modulo definito dal DSMD, che viene
inviato al Direttore dell’UFCSMIA di Firenze. Questi stabilisce i tempi dell’accesso alla Struttura sulla base di criteri di priorità definiti in un protocollo interno all’Area Dipartimentale SMIA. Il Direttore dell’UFC di Firenze o suo delegato definisce il progetto d’inserimento d’accordo con la Struttura.
La Fondazione, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell’UFC SMIA di Firenze, come delegato del Direttore del DSMD e coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l’incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo, in modo da procedere alle dimissioni.
Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, con la definizione del percorso assistenziale, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari viene definito in accordo con la Struttura dal Direttore Dipartimento Salute Mentale USL Toscana Centro o suo Delegato.
Alla scadenza del periodo indicato dal PTRI, o comunque con frequenza di norma almeno mensile, il Direttore DSM dell’Azienda o suo Delegato procede alla verifica del caso e provvede:
- alla proroga del percorso riabilitativo indicandone i tempi e le successive date di verifica;
- alle dimissioni dell’utente.
La Fondazione, in coerenza con il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale, può proporre ai referenti Aziendali del DSM eventuali
aggiornamenti o modifiche al piano individuale che dovranno comunque essere concordate.
La permanenza degli utenti presso la Struttura avrà di norma una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi con adeguata motivazione da parte dei Servizi Aziendali.
ART. 4 - ELENCO DEL PERSONALE
La Fondazione, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all’Azienda l’elenco del personale - con indicato il codice fiscale - che opera al suo interno con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA’
La Fondazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata, la Fondazione provvede a dare comunicazione a mezzo PEC alla competente Struttura Organizzativa dell’Azienda con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere alla Fondazione la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
La Fondazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Fondazione.
ART. 6 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs
n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente (del genitore, del tutore o di chi ne ha la patria potestà) consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 13.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della
Struttura, sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 7 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine della verifica, l’Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Fondazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della
documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 8 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEI PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Fondazione provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Fondazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
La Fondazione si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione il riepilogo mensile dell’attività svolta su supporto cartaceo. Tale riepilogo deve contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- giorni di effettiva presenza e retta applicata;
- data di ingresso e data delle dimissioni.
Al riepilogo mensile devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
La Fondazione si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello dell’erogazione delle prestazioni. La fattura dovrà emessa sulla base del riepilogo delle presenze mensili inviato dalla Fondazione all’Azienda e sottoscritto dal Legale Rappresentante della stessa o suo delegato, che dovrà altresì attestare che le prestazioni sono state regolarmente inserite nell’applicativo gestionale del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda.
La Fondazione si impegna ad inserire nel SW tutti i dati componenti l’ RFC160, necessari alla registrazione dell’attività, nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze dell’Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto da RFC160. La Fondazione è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e dipendenze dati da correggere ed integrare. L’Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionali (aggiornamento RFC160).
Lo stesso riepilogo dovrà inoltre essere validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda. Tale validazione dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del riepilogo mensile. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, la Fondazione potrà emettere le fatture, fatta salva la successiva validazione del riepilogo mensile e l’eventuale conguaglio da effettuarsi tassativamente nel mese successivo.
ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Fondazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Fondazione, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza (tenuto
conto di quanto specificato all’art. 2 del presente accordo contrattuale) per la retta giornaliera di € 245,00, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Fondazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 10 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Fondazione, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall’Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART 11 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell’ambito dell’USL Toscana Centro.
ART. 12 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla
mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Fondazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Fondazione;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Fondazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 13– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Fondazione si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.
La Fondazione, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle
decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Fondazione è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Fondazione.
ART. 14 – CARTA DEI SERVIZI
La Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.05.1995. Di detta Carta dei Servizi è stata data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all’Azienda.
ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Fondazione con mezzi, strumenti e personale propri e della Cooperativa Rifredi, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal
medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente-disposizioni generali – atti generali”.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 18 - DECORRENZA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità 36 mesi a decorrere dal 15.01.2019, o comunque dalla data di apposizione della seconda firma sul contratto se successiva.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 19 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore UFC SMIA Firenze Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
b) per la Fondazione: il Responsabile della convenzione nella figura del Membro del CDA della Fondazione Xxxxxx ed Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Dott.ssa Palazzo Xxxxx.
ART. 20 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente contratto, che consta di n. 20 pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
L’imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Fondazione e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. L’Azienda acquisirà copia dell’avvenuto pagamento contestualmente all’invio del contratto sottoscritto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
per l’Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato
per la Fondazione il Presidente
Dr. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
sanitario e socio sanitario
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
(firmato digitalmente)