CAPITOLATO TECNICO
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx – PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
P.O. ECONOMATO E STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI: Titolare Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx tel.: 0000 000000 – fax: 0000 000000
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO TECNICO
GARA PER L'“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (LOTTO 1) E DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO DI 2° TRAMELLO- CASSINARI (LOTTO 2)”
– DURATA 7 ANNI
SOMMARIO
SEZIONE 1 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE 3
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO - NORME APPLICABILI 3
Art. 2 – SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 4
Art. 3 - CANONE ANNUALE DA RICONOSCERE ALL’AMMINISTRAZIONE 6
Art. 4 - TERMINE PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 7
Art. 5 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI 8
Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE 9
Art. 7 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI 9
Art. 8 - VALORE DELLA CONCESSIONE 10
Art. 9 - UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEI SERVIZI E BACINO D’UTENZA 10
Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 11
Art. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI CONNESSI 14
Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 14
Art. 14 – PENALITA' E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI 17
Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
CAPO 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 19
SEZIONE 1 – ATTIVITA’, CONTENUTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 19
Art. 16 - SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI 19
Art. 17 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 21
Art. 18 - QUALITA’ DEI PRODOTTI 22
Art. 19 - O.G.M. - ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 22
Art. 20 - INTOLLERANZE ED ALLERGIE 23
Art. 21 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - LIVELLI DI SERVIZIO 23
Art. 23 - CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 24
Art. 24 - GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 24
Art. 25 - INTERRUZIONE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 25
Art. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 25
SEZIONE 2 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 29
Art. 27 - PERSONALE IMPIEGATO 29
Art. 28 - RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO 30
Art. 29 - ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO – VARIAZIONE DELL’ORGANICO E REINTEGRO DEL
Art. 30 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 31
SEZIONE 3 – NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 32
Art. 31 - QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI NORMATIVI 32
Art. 32 - PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI - GESTIONE DEI RIFIUTI 33
SEZIONE 4 – MANUTENZIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA 34
Art. 33 - MANUTENZIONE DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 34
Art. 34 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 34
Art. 35 - ONERI SICUREZZA - DUVRI 35
SEZIONE 5 – CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI - QUALITA’ DEL SERVIZIO - REPORTISTICA 35
Art. 36 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO 35
Art. 37 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE 36
Art. 38 - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO - REPORTISTICA 36
Art. 41 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 37
CAPO 1 – ASPETTI GENERALI
SEZIONE 1 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO - NORME APPLICABILI
Il presente Capitolato Tecnico (di seguito, anche solo “il Capitolato”) detta le modalità esecutive a disciplina della gestione, in concessione, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici da installare all’interno dei seguenti edifici di proprietà della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo “l’Amministrazione” o “la Provincia”) ovvero da quest’ultima attualmente gestiti:
1) sede della Provincia di Piacenza in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – 29121 Piacenza;
2) Centro Impiego “Borgo Faxhall” in Xxxxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxx;
3) Centro Impiego di Castel San Xxxxxxxx in Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX);
4) Liceo Artistico Statale “Xxxxx Xxxxxxxxx” in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 – 29121 Piacenza;
5) sede distaccata del Liceo Artistico Statale “Xxxxx Xxxxxxxxx” in Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 – 29121 Piacenza;
6) I.T.G. Commerciale e per Geometri “Xxxxxxx Xxxxxxxx” in Xxx Xxxxx x. 00 – 29122 Piacenza;
7) sede distaccata dell’I.T.S. Commerciale e per Geometri “Xxxxxxx Xxxxxxxx” in Xxx Xxxxxxx x. 0 –
00000 Xxxxxx (XX).
La presente procedura prevede la suddivisione nei seguenti due lotti, aggiudicabili anche separatamente ad operatori economici distinti:
a. Lotto 1, gestione del servizio negli immobili di cui ai suindicati nn. 1), 2) e 3);
b. Lotto 2, gestione del servizio negli immobili di cui ai suindicati nn. 4), 5), 6) e 7), sedi
dell’”Istituto Tramello-Cassinari”.
Si precisa che, all’interno del presente documento, si farà riferimento – per mera comodità espositiva
– al “concessionario” (al singolare), pur potendo i lotti essere aggiudicati separatamente.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (“il Codice”), le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (“GURI”) del bando di gara e dell’esito della gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L’importo complessivo per tali pubblicazioni, che viene indicato in via presuntiva, è circa di € 3.000,00. L’importo esatto sarà comunque comunicato al soggetto risultato aggiudicatario di ciascun lotto al termine della procedura. Poiché le spese di pubblicazione sulla GURI non dipendono dal valore della concessione, si procederà come segue:
a) in caso di aggiudicatari diversi per i due lotti, la spesa verrà ripartita in parti uguali fra i due aggiudicatari;
b) in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti ad un unico operatore economico, lo stesso si accollerà
l’onere di rimborsare dette spese per intero;
c) in caso di diserzione di uno dei due lotti, l’aggiudicatario dell’altro lotto sarà tenuto ad attenersi alle
disposizioni di cui al precedente punto b).
L’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione è regolamentata dal presente Capitolato, dalla convenzione (di seguito anche “contratto”) sottoscritta dalla Provincia di Piacenza e dall’aggiudicatario (di seguito, anche “il concessionario”), dall’ulteriore documentazione di gara e dalla normativa di settore vigente nel periodo di durata della concessione.
N.B. La fase esecutiva della presente concessione sarà affidata alla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx (Funzionario Amministrativo della Provincia di Piacenza), in qualità di direttore dell’esecuzione, la quale potrà essere coadiuvata – nell’espletamento della propria attività – dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Operatore Amministrativo della Provincia di Piacenza.
In ragione della diversa collocazione dei distributori automatici e dei diversi utenti degli stessi, l’Istituto “Tramello-Cassinari” procederà ad individuare un proprio referente interno, con l’obbligo e la responsabilità di aggiornare costantemente il direttore dell’esecuzione in merito alla conduzione della concessione all’interno degli immobili del Lotto 2, anche in relazione ad eventuali inadempimenti al presente Capitolato.
Art. 2 – SPAZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione concederà in gestione al concessionario gli spazi che quest’ultimo ha modo di visionare in sede di sopralluogo obbligatorio (durante le fasi di gara). Presso tali spazi dovranno essere installati (a cura e spese del concessionario) i seguenti distributori automatici:
Ubicazione | Piano | Numero di distributori distinti per tipologia | ||||
Bevande calde | Bevande fredde | Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | Bevande calde e fredde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | Bevande fredde + Merendine, biscotti e snack, dolci e salati | ||
Prov. di Piacenza – Corso Garibaldi n. 50 | 1° piano | 2 distributori | 1 distributore | / | / | 2 distributori |
N. T O T A L E DISTRIBUTORI sede Prov. Piacenza | 2 | 1 | / | / | 2 | |
Prov. di Piacenza – centro impiego “Borgo FaxHall” | / | 1 distributore | / | / | / | 1 distributore |
Prov. di Piacenza – centro impiego Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx | / | 0 distributore | / | / | / | / |
N. T O T A L E DISTRIBUTORI centri per l’impiego | 2 | / | / | / | 1 | |
N. TOTALE DISTRIBUTORI LOTTO 1 | 8 distributori | |||||
Liceo Artistico “Xxxxx Xxxxxxxxx” - Via Scalabrini n. 71 Piacenza | Piano terra/ 1° e 2° piano | 3 distributori (uno per ciascun piano) | 3 distributori (uno per ciascun piano) | / | / | 3 distributori (uno per ciascun piano) |
Liceo Artistico “Xxxxx Xxxxxxxxx” - Via Confalonieri n. 4 Piacenza | Piano terra | 1 distributore | 1 distributore | / | / | 2 distributori |
ITG “Xxxxxxx Xxxxxxxx” - Xxx Xxxxx x. 00 Xxxxxxxx | Piano terra/ 1° e 2° piano | 3 distributori (uno per ciascun piano) | 2 distributori (un distributore al 1° piano e uno al 2°) | / | / | 3 distributori (uno per ciascun piano) |
ITG “Xxxxxxx Xxxxxxxx” - Via Mazzini n. 6 Xxxxxx | Xxxxx piano | 1 distributore | 1 distributore | / | / | 2 distributori |
N. T O T A L E DISTRIBUTORI Istituto “Tramello-Cassinari” | 8 | 7 | / | / | 10 | |
N. TOTALE DISTRIBUTORI LOTTO 2 | 25 distributori |
Il numero di distributori richiesto è rapportato alle reali esigenze dell’Amministrazione e dell’Istituto “Tramello-Cassinari” al momento della stesura del presente Capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione, senza che il concessionario possa pretendere la corresponsione di alcuna somma di denaro da parte dell’Amministrazione.
Qualora l’Amministrazione chieda l’installazione di ulteriori distributori (anche presso nuove sedi), il concessionario dovrà versare il canone (indicato nel presente Capitolato a cui aggiungere il rialzo percentuale indicato in sede di gara) sulla base dei giorni di installazione; lo stesso nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, venga chiesta la disinstallazione di qualche distributore.
Il concessionario dovrà effettuare, a proprie cure e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli eventuali necessari allacciamenti alla rete idrica/elettrica delle macchine distributrici, all’interno degli spazi indicati dall’Amministrazione. Tali spese saranno a carico del concessionario anche qualora l’Amministrazione chieda l’installazione di distributori ulteriori o richieda di modificare la collocazione dei distributori installati o richieda la loro disinstallazione.
Art. 3 - CANONE ANNUALE DA RICONOSCERE ALL’AMMINISTRAZIONE
L’affidamento in concessione delle aree degli immobili presso le quali verrà erogato il servizio, comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone complessivo annuo posticipato, a base d’asta, di € 9.900,00 al netto di IVA se dovuta per legge (pari ad € 300,00 – al netto di IVA se dovuta per legge – per singolo distributore), soggetto a rialzo in sede di gara e così ripartito:
a. € 2.400,00, in aumento, per gli immobili di cui al Lotto 1;
b. € 7.500,00, in aumento, per gli immobili di cui al Lotto 2.
Tale canone è dovuto a titolo di rimborso per le utilità usufruite dal concessionario (consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi e smaltimento dei rifiuti) e quale corrispettivo per l’occupazione di spazi in immobili di proprietà della Provincia di Piacenza o da quest’ultima comunque gestititi.
Si precisa che laddove, sulla base del report annuale di cui all’art. 38 del presente Capitolato, risulti un fatturato annuale complessivo superiore a quello considerato all’interno del Piano Economico- Finanziario indicato nel Progetto ex art. 23 del Codice (ovvero superiore ad € 22.250,00 per il Lotto 1 e ad € 92.250,00 per il Lotto 2), il concessionario dovrà versare all’Amministrazione, oltre al canone sopra indicato, il seguente importo:
✓ 8% dell’incremento di fatturato rispetto ad € 22.250,00 per il Lotto 1 e ad € 92.250,00, per
il Lotto 2.
Il canone dovrà essere versato dal concessionario in un’unica soluzione. Il pagamento posticipato dovrà avvenire entro il giorno 15 (quindici) del mese di settembre di ogni anno di validità del contratto, riferito all’anno appena trascorso, attraverso bonifico bancario al Tesoriere della Provincia di Piacenza (CARIPARMA sede centrale di Piacenza) – IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.
Si precisa che gli immobili nn. 2 e 3 di cui all’art. 1, sedi dei Centri Impiego, sono allo stato gestiti dalla Provincia di Piacenza e dunque i relativi canoni dovranno essere versati, fino a diversa indicazione, alla Provincia medesima.
Essendo tuttavia in atto una riorganizzazione istituzionale dei Centri Impiego, l’amministrazione a cui corrispondere i relativi canoni potrà subire variazioni nel corso della durata della concessione.
In caso di ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, saranno applicate le penali di cui all’art. 14 del Capitolato, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato.
Art. 4 - TERMINE PER LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Il concessionario dovrà eseguire, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque prima della data di attivazione del servizio (ovvero, prima del 09/09/2019), la consegna e l’installazione dei distributori automatici, negli spazi che saranno assegnati dall’Amministrazione.
Come indicato all’art. 2, i necessari allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, s'intendono – nessuno escluso – a totale carico del concessionario, il quale dovrà rilasciare all’Amministrazione la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 e ss.mm.ii.
Il concessionario avrà cura di verificare ed eventualmente adeguare anche i punti di allaccio, elettrici ed idrici, già esistenti.
In particolare, ciascun distributore automatico dovrà essere dotato di interruttore magneto- termico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e Idn=30mA (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.
Gli apparecchi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia, nuovi di fabbrica, di ultima generazione ed a risparmio energetico; in particolare, dovranno possedere le caratteristiche indicate al successivo art. 17.
Il concessionario dovrà altresì impegnarsi, entro 20 (venti) giorni dal termine dell’installazione dell'ultimo distributore e comunque prima della data di attivazione del servizio (ovvero prima del 09/09/2019), a fornire all’Amministrazione un elenco dettagliato dei distributori automatici installati – distinti per sito e tipologia – e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del
D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati.
Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate e dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa modifica/variazione.
Dell’avvenuto completamento della consegna e dell’installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali, distinti per immobile, redatti congiuntamente dal concessionario e dal delegato dell’Amministrazione prima della data di avvio del servizio, dai quali dovrà rilevarsi:
− la conformità degli spazi allestiti dal concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e alle proposte migliorative offerte dal concessionario medesimo in sede di gara, nonché la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità impiantistica;
− che il servizio decorrerà formalmente dalla data di attivazione del servizio, ovvero dal 09/09/2019;
− la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata al successivo art. 26 (dichiarazioni di conformità CE; manuali d’istruzioni per l'uso; dichiarazione
del costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione; attestazione di avvenuto controllo su integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento; autorizzazione sanitaria/registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, etc.);
− la concreta effettuazione della verifica sull’anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite dal concessionario.
È a carico del concessionario garantire il costante rispetto, durante la durata della concessione, delle prescrizioni normative previste per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e in materia di:
− idoneità igienico - sanitaria dei distributori automatici;
− perfetto funzionamento tecnico dei distributori automatici;
− idoneità igienico - sanitaria degli addetti al servizio;
− perfetta conservazione e commestibilità delle bevande e degli alimenti distribuiti.
L’Amministrazione (anche attraverso i competenti organi pubblici, U.S.L. di Piacenza, Direzione scolastica, etc.) si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti erogati e del servizio. Il concessionario dovrà, a tal fine, prontamente fornire copia della documentazione e delle autorizzazioni, laddove richieste.
Art. 5 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEGLI SPAZI IN
CONCESSIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI
Il concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà inoltre mutare la destinazione d’uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l’Amministrazione.
Data la specificità del servizio, la necessità di garantirne l’erogazione unitaria e di assicurare un diretto controllo dei requisiti prestazionali del concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice, è fatto espressamente divieto al concessionario:
– di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso
e l’applicazione delle penalità previste dall’art. 14 del presente Capitolato;
– di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto e l’applicazione delle penalità previste dall’art. 14 del presente Capitolato. Fanno eccezione le attività connesse alle migliorie offerte in sede di gara non direttamente realizzabili dal concessionario, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e i servizi di pulizia. Il concessionario rimane comunque unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti della Provincia di Piacenza e risponde in proprio anche di eventuali inadempimenti di sub- appaltatori.
In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale
subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà il concessionario.
Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà inoltre concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.
Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione avrà la durata di 7 (sette) anni consecutivi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto (ovvero, se precedente, di attivazione del servizio, improrogabilmente prevista per il 09/09/2019) e scadenza al 08/09/2026, salvo cessazione anticipata degli effetti del contratto qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati dal presente Capitolato.
Su richiesta dell’Amministrazione il concessionario è comunque tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto e ad adempiere all’eventuale richiesta della Provincia di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
Alla scadenza della concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del Codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento della nuova concessione, per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi. Si precisa che la decisione di ricorrere all’opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte del concessionario.
Qualora l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di proroga di cui sopra è tenuta a darne comunicazione al concessionario almeno 2 (due) mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto di servizio sottoscritto dal concessionario e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni. Come previsto dall’art. 106, comma 11, ultima parte del Codice, il concessionario è pertanto tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
Art. 7 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI
Alla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, entro il termine di 20 (venti) giorni, pena l’incameramento della cauzione e l’applicazione delle penali previste dall’art. 14 del presente Capitolato.
A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio
tra l’Amministrazione e il concessionario.
Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).
Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.
Art. 8 - VALORE DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare. Pertanto, tutti gli oneri del concessionario saranno remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, senza alcuna spesa a carico dell’Amministrazione.
Come indicato al § 3) del Progetto ex art. 23 del Codice (allegato alla documentazione di gara), il valore complessivo presunto della concessione è stato stimato – ai sensi dell’art. 167 del Codice – in € 999.966,67 (Lotto 1: € 194.316,67 – Lotto 2: € 805.650,00), comprensivo dell’opzione di proroga tecnica pari a € 38.166,67 (di cui € 7.416,67 riferiti al Lotto 1 ed € 30.750,00 riferiti al Lotto 2) e dell’opzione del quinto d’obbligo in aumento ex art. 106, comma 12 del Codice € 160.300,00 (di cui € 31.150,00 riferiti al Lotto 1 ed € 129.150,00 riferiti al lotto 2).
Si precisa inoltre che il valore della concessione riferito a ciascun singolo lotto, comprensivo
dell’opzione di proroga tecnica e dell’opzione del quinto d’obbligo in aumento, è pari a:
• € 194.316,67 per il Lotto 1;
• € 805.650,00 per il Lotto 2.
Tali stime hanno carattere puramente indicativo e sono state determinate considerando gli introiti derivanti dalla gestione del servizio comunicati dai gestori uscenti. Tali stime non impegnano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, il quale assume interamente a proprio esclusivo carico il rischio d’impresa inerente alla gestione del servizio.
I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 0,00, come indicato al successivo art. 35 del presente Capitolato.
Art. 9 - UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEI SERVIZI E BACINO D’UTENZA
Il servizio sarà effettuato:
− quanto agli immobili di cui ai nn. 1), 2 e 3) dell’art. 1 del presente Capitolato, a favore: (i) dei dipendenti della Provincia di Piacenza e della Regione Xxxxxx-Romagna, in servizio presso il Palazzo della Provincia in Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxxx) e presso le sedi dei Centri Impiego di Borgo FaxHall (Piacenza) e Castel San Xxxxxxxx; (ii) nonché degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno delle sedi stesse;
− quanto agli immobili di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) dell’art. 1 del presente Capitolato, a favore: (i) degli alunni, del corpo docenti e del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (“personale ATA”) delle varie sedi scolastiche; (ii) nonché degli eventuali ospiti e di quanti
operino, a vario titolo, all’interno delle sedi stesse.
Per ogni utile riferimento, si è proceduto ad esplicitare l’utenza potenziale del servizio in oggetto, distinta per singola sede, all’interno del Progetto ex art. 23 del Codice allegato alla documentazione di gara.
Si precisa peraltro che i dati riferiti all’utenza sono stati indicati ai soli fini della formulazione dell’offerta e sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi, in quanto il consumo effettivo di alimenti e bevande dalle macchinette automatiche è subordinato al numero di utenti presenti ogni giorno e ad altre circostanze non prevedibili e comunque non dipendenti dall’Amministrazione e dall’Istituto “Tramello-Cassinari”.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà infatti del tutto libera, per cui l’Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e durante la durata della concessione.
Conseguentemente, l’erogazione del servizio potrà avvenire a favore di un’utenza maggiore o minore rispetto a quella indicata nel Progetto, impegnando il concessionario alle medesime condizioni e senza che quest’ultimo possa vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
Si evidenzia che, durante le pause delle lezioni, gli studenti della sede di Piacenza dell’”I.T.G. Xxxxxxx Xxxxxxxx”, in xxx Xxxxx x. 00, possono accedere alla mensa scolastica del separato istituto ”I.S.I. Xxxxxxxxx Xxxxxxx”; presso gli altri immobili indicati all’art. 1 del presente Capitolato non sono invece presenti servizi di bar e di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell’affidamento e di acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva in favore della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesi. Tale garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o della Banca.
L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione:
• di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e con rinuncia ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.;
• di garantire l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza;
• di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale;
• che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Provincia di Piacenza.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.
In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata
A.R. con indicazione dell’obbligo di reintegrare la cauzione stessa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di escutere interamente la cauzione.
Art. 11 - ASSICURAZIONI
Il concessionario, ai fini della stipula del contratto e – in ogni caso – prima della data di attivazione del servizio (ovvero prima del 09/09/2019), è obbligato – pena la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria – a presentare la seguente polizza assicurativa per ciascun lotto di partecipazione, la quale tiene indenni la Provincia di Piacenza e l’Istituto Tramello-Cassinari da tutti i rischi connessi di esecuzione, e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): tale copertura (RCT) dovrà essere prestata per massimali non inferiori ai seguenti:
- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro;
- € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per persona lesa.
A titolo non limitativo la polizza RCT dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:
- responsabilità civile legata alla distribuzione e allo smercio degli alimenti: responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L’assicurazione deve comprendere i danni cagionati, entro 1 (un) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche a causa di malfunzionamenti dei distributori automatici installati indipendenti dal concessionario;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, fruitori del servizio a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi la Provincia di Piacenza, l’Istituto Tramello-Cassinari e i fruitori del servizio) da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario – che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi tiolo.
Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione di ogni azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Piacenza e dell’Istituto “Tramello-Cassinari” per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa
dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione.
Il concessionario si impegna ad inviare alla Provincia di Piacenza copia integrale delle condizioni della polizza, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’attivazione del servizio (ovvero prima del 09/09/2019). La quietanza di pagamento dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alla Provincia di Piacenza e/o all’Istituto “Tramello-Cassinari” in relazione all’esecuzione del servizio oggetto della presente concessione.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza, e che la Provincia di Piacenza e l’Istituto “Tramello-Cassinari” sono esonerati da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno subito da terzi, causato dall’uso e dal funzionamento delle macchine e/o degli impianti, per qualsiasi tipo di danno arrecato alle macchine e agli impianti e al loro contenuto, anche da parte di terzi, (a titolo esemplificativo, furti, manomissioni, atto di vandalismo, eventi socio politici, eventi atmosferici, incendio, allagamento, anche se causati da beni di proprietà della Provincia, ecc…, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica).
La polizza dovrà coprire anche i danni agli immobili (compreso il contenuto) conseguenti
all’utilizzo delle macchine (anche improprio a causa di terzi).
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto dal presente articolo, determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria (previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese, dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva). Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione.
Art. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI CONNESSI
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi, ed equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell’efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico del concessionario. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale l’Amministrazione comunicherà l’ammontare delle predette spese.
Nel caso in cui il concessionario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, il concessionario decade automaticamente dall’aggiudicazione e il concessionario dovrà versare alla Provincia di Piacenza eventuali ulteriori spese che quest’ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l’escussione della garanzia provvisoria.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, secondo quanto indicato dal precedente art. 10;
b) polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dal precedente art. 11;
c) le seguenti autodichiarazioni:
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto del concessionario. Nel caso in cui alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto;
- quanto ulteriormente richiesto dal presente Capitolato.
Si precisa che il contratto trova la sua causa nella gestione economica del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici. L’Amministrazione e il concessionario, quindi, si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii.
Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO –
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e/o revocare la concessione, previa comunicazione da farsi al concessionario via PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, previsti nel Disciplinare di gara e dichiarati dal concessionario nel Documento di gara unico europeo (DGUE);
b) violazione da parte del concessionario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento (laddove applicabili) di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza;
c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l’espletamento del servizio;
d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
e) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista (ovvero rispetto al 09/09/2019), salvo deroga concessa dall’Amministrazione;
f) grave inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
g) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
h) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
i) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
j) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
k) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nella corresponsione del canone annuo rispetto alla
scadenza indicata all’art. 3 del presente Capitolato;
l) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
m) qualora l’importo delle penali applicate nel corso della concessione dovesse superare il 10% del valore complessivo della concessione medesima;
n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
o) qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
p) scarso decoro o comportamento scorretto del personale del concessionario nei confronti degli utenti del servizio;
q) vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità;
r) inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
s) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 (dodici) mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del concessionario;
t) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di
fiducia sottostante il contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
u) altre ipotesi di risoluzione indicate nel presente Capitolato.
La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:
− la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
− il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, comprese (fra l’altro): (i) una somma pari alla differenza fra il canone offerto dal concessionario e quello che l’Amministrazione riuscirà ad ottenere da altro operatore per l’esecuzione del servizio, nel periodo ricompreso fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto; (ii) i costi, aumentati del 10%, relativi alle spese per l’indizione di una nuova procedura di selezione da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, ai sensi dell’art. 1373, comma 2 del codice civile, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse – anche organizzativi – che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, etc.).
L’Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione.
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.
Il concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, entro 2 (due) giorni dall’inizio
dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’esecuzione in danno del concessionario, ad applicare le sanzioni previste dal presente Capitolato, ferma restando la possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 14 – PENALITA' E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI
La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente Capitolato, o il compimento da parte del concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non escluso il risarcimento del maggior danno subito. Nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, l’Amministrazione procederà inoltre a risolvere il contratto e ad applicare le sanzioni qui indicate.
In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:
INADEMPI MENTO | DESCRIZIONE | IMPORTO PENALE |
1 | Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini dei luoghi entro i termini stabiliti | € 30,00 per ogni giorno di ritardo |
2 | Mancata corresponsione del canone annuale di cui all’art. 3 entro i termini stabiliti | € 10,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto |
3 | Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l’installazione dei distributori automatici previsti dal presente Capitolato | € 40,00 per ogni giorno di ritardo per singolo distributore, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto |
4 | Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell’elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata | € 15,00 per ogni giorno di ritardo |
5 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi, previsti dal presente Capitolato e/o indicati in sede di gara, per le riparazioni dei distributori in caso di guasti | € 30,00 per singolo guasto e per singolo distributore |
6 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi, previsti dal presente Capitolato e/o indicati in sede di gara, per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti | € 30,00 per singolo episodio e per singolo distributore |
7 | Mancata sostituzione del distributore entro i tempi massimi previsti dal presente Capitolato e/o indicati in sede di gara | € 30,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito |
8 | Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all’art. 28, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 | € 20,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto |
9 | Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della reportistica sul numero delle erogazioni/incassi | € 10,00 per ogni giorno di ritardo |
10 | Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici | € 200,00 a prodotto, per la prima infrazione € 400,00 a prodotto, per infrazioni successive |
11 | Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti” e a quelle offerte in sede di gara | € 5,00 a prodotto, per la prima infrazione e per singolo prodotto € 10,00 a prodotto, per le infrazioni successive e per singolo prodotto |
12 | Mancata corrispondenza fra i prodotti offerti in sede di gara e quelli inseriti nei distributori | € 5,00 per ogni singolo distributore e prodotto |
13 | Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio | € 40,00 a prodotto, per la prima infrazione € 80,00 a prodotto, per infrazioni successive In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto |
14 | Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità previste dal presente Capitolato o dichiarate in sede di gara | € 50,00 a distributore, per la prima infrazione € 100,00 a distributore, per infrazioni successive |
15 | Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti rispetto a quelli offerti in sede di gara | € 30,00 per ogni infrazione accertata |
16 | Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l’utenza da parte del personale del concessionario | € 40,00 per la prima infrazione, salvo il diritto di risolvere il contratto € 80,00 per le infrazioni successive, salvo il diritto di risolvere il contratto |
17 | Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione | € 40,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto |
L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al concessionario e non potrà superare, nel corso della concessione, il 10% del valore complessivo della concessione medesima, pena la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto indicato dal precedente art. 13, comma 1, lett. m).
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più
opportune, dandone comunicazione al concessionario.
Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario, prima dell’avvio del servizio, dovrà indicare all’Amministrazione un conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., sul quale saranno fatti transitare i pagamenti relativi alla presente concessione, specificando altresì le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Il concessionario dovrà altresì comunicare all’Amministrazione ogni successiva modifica ai dati trasmessi.
Il concessionario dovrà inoltre dichiarare di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010.
CAPO 2 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
SEZIONE 1 – ATTIVITA’, CONTENUTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Art. 16 - SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI
Tutti i distributori automatici da installare (cfr. art. 2 del presente Capitolato) dovranno erogare, in relazione alla tipologia del singolo distributore, almeno i seguenti prodotti (in appresso complessivamente definiti come “PANIERE PRODOTTI”), con le seguenti caratteristiche minime:
bevande calde:
• caffè espresso, esclusivamente in grani, con miscela di prima qualità, che abbia almeno di 20%-25% di miscela arabica – 7 grammi di caffè garantiti per erogazione;
• caffè macchiato, esclusivamente in grani;
• cappuccino con caffè esclusivamente in grani – 10 grammi di latte in polvere garantiti per ogni erogazione;
• bevanda al gusto di cioccolato – 25 grammi di polvere di cacao garantiti per erogazione;
• bevanda al gusto di the al limone – 14 grammi di the garantiti per ogni erogazione;
• caffè decaffeinato.
bevande fredde:
• acqua naturale e frizzante: bottiglie PET da 0,5 lt;
• bibite in bottiglia PET da 0,5 lt.;
• bibite in lattina da 33 cl.;
• succhi di frutta in brik da 200 ml.
snacks dolci e salati in monoporzioni, prodotti freschi:
• snacks dolci, come ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci, in confezione monoporzione fino a 45 gr.;
• snacks dolci, come ad esempio biscotti dolci o brioches o merende dolci, in confezione monoporzione superiore o uguale a 46 gr.;
• snacks salati, come ad esempio taralli o crackers, patatine o altre merende salate, in confezione monoporzione fino a 45 gr.;
• snacks salati, come ad esempio taralli o crackers, patatine o altre merende salate, in confezione monoporzione superiore o uguale a 46 gr.;
• un prodotto fresco, come ad esempio yogurt, panini al prosciutto confezionati in atmosfera protetta o altri prodotti freschi.
N.B. La presenza dei prodotti ricompresi nel “PANIERE PRODOTTI” dovrà essere assicurata, nei pertinenti distributori automatici, in ciascun immobile del Lotto di partecipazione.
Il concessionario sarà comunque vincolato all’erogazione dei prodotti indicati, in sede di gara, all’interno del modulo “AMPIEZZA DELLA GAMMA DEI PRODOTTI OFFERTI”, secondo le caratteristiche (di qualità, marca e grammatura) ivi dichiarate.
I prodotti da erogare, ed il relativo prezzo, dovranno essere ben visibili all'acquirente.
L’imballaggio del singolo prodotto dovrà indicare chiaramente ingredienti, marca e data di scadenza; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il …” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.
Il concessionario deve garantire una presentazione ottimale dei prodotti raccomandati: l'acqua e i prodotti più salutari devono essere posti in posizione a più alto potenziale di vendita, mentre le altre bevande e gli altri alimenti (ovvero quelli a più alto contenuto calorico, di grassi e zuccheri) devono essere posti in posizione a più basso potenziale di vendita. Di norma, infatti, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi.
Nel corso della durata della concessione, il concessionario dovrà monitorare e valutare con cadenza almeno annuale la soddisfazione degli utenti del servizio, al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate o per ottimizzare il servizio di erogazione, secondo gli strumenti indicati in sede di gara.
L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli compresi nel “paniere prodotti” e offerti dal concessionario in sede di gara, dovrà essere pattuita con la Provincia di Piacenza.
L’Amministrazione si riserva inoltre, in ogni caso, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non
distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
L’Amministrazione potrà anche prevedere variazioni, da concordare con il concessionario, per iniziative legate alla diffusione di sane abitudini alimentari.
In ogni caso, il costo dei prodotti sostituiti non potrà eccedere quello massimo offerto dal concessionario in sede di gara per i prodotti di analoga tipologia merceologica.
La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “PANIERE PRODOTTI” e a quelle offerte dal concessionario in sede di gara, nonché la mancata erogazione di prodotti indicati dal concessionario in sede di gara, comporterà l'applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
In nessun caso, potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, né alimenti OGM, a pena di immediata risoluzione del contratto.
Art. 17 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I distributori automatici da installare, indicati all’art. 2, dovranno:
a) essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all’anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici (minimo di classe energetica A e A+).
In particolare, le apparecchiature dovranno:
• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
• essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
• rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
• rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
• contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
• possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo la normativa applicabile;
• riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.;
• essere dotate di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.
b) garantire l’erogazione dei prodotti minimi indicati nel “PANIERE PRODOTTI” di cui all’art. 16 e dei prodotti offerti dal concessionario in sede di gara;
c) fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e ss.mm.ii. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
d) essere almeno dotate dei principali sistemi di pagamento:
• a monete e a banconote, con sistema rendi - resto;
• a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito “strumento di pagamento elettronico”).
Al riguardo, ciascuno strumento di pagamento elettronico dovrà poter essere utilizzato indistintamente presso tutti i distributori automatici collocati negli immobili del relativo Lotto di partecipazione, in modo da favorirne il più ampio utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture.
La ricarica degli strumenti di pagamento elettronici dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici; il valore massimo della cauzione richiesta per tali strumenti non potrà superare il valore di € 4,00 (euro quattro/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente in caso di restituzione dello strumento di pagamento. In caso di acquisti tramite strumento di pagamento elettronico, troverà applicazione – ai prezzi di tutti i prodotti venduti – la percentuale di sconto offerta in sede di gara.
La gestione degli strumenti di pagamento elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del concessionario.
I distributori automatici che dovessero risultare, durante la durata della concessione, tecnologicamente obsoleti dovranno essere, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, il concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche.
Il concessionario, rispettando gli orari concordati con la Provincia di Piacenza e con l’Istituto “Tramello-Cassinari”, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.
La Provincia di Piacenza e l’Istituto “Tramello-Cassinari” sono sollevati da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.
Art. 18 - QUALITA’ DEI PRODOTTI
I prodotti erogati attraverso i distributori automatici dovranno:
• essere di prima qualità, delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza;
• essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, nonché di quanto precisato all’interno del presente Capitolato.
Art. 19 - O.G.M. - ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in conformità alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e ss.mm.ii.), e da grassi idrogenati.
Al riguardo, il concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi di cui al precedente art. 4, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati. Il concessionario dovrà altresì, a richiesta delle competenti autorità, esibire – in qualsiasi momento – la certificazione di provenienza dei prodotti.
Art. 20 - INTOLLERANZE ED ALLERGIE
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici.
A tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste facilmente leggibili, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza, pena l’applicazione delle penali e delle sanzioni previste dal presente Capitolato, e così per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei; 3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e prodotti a base di pesce; 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. Soia e prodotti a base di soia;
7. Latte e prodotti a base di latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti; 9. Sedano e prodotti a base di sedano; 10. Senape e prodotti a base di senape; 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 12. Anidride solforosa e solfiti; 13. Lupini e prodotti a base di lupini; 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Art. 21 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE - LIVELLI DI SERVIZIO
Il servizio di assistenza e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei distributori installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasti, pena l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato, si impegna a rispettare i seguenti livelli minimi di servizio (fatte salve le migliorie offerte in sede di gara):
Livello di servizio | Tempi di intervento massimi (1) |
Per riparazioni dei distributori in caso di guasti o malfunzionamenti. | Prontamente e comunque entro e non oltre 12 (dodici) ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte della Provincia di Piacenza o dell’”Istituto Tramello- Cassinari”. |
Per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti. | Il rifornimento dei distributori deve essere garantito costantemente e, comunque, deve avvenire entro 12 (dodici) ore lavorative in caso di segnalazione da parte della Provincia di Piacenza o dell’”Istituto Tramello-Cassinari”. |
Per la sostituzione del distributore con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori, nel caso l’entità del guasto non consenta la riparazione entro le 12 ore lavorative successive alla segnalazione. | Entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine delle 12 ore. |
(1) Come specificato al precedente art. 17, comma 1, lett. a), al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti o la richiesta di rifornimento e/o riassortimento, il concessionario deve apporre sui distributori automatici apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del proprio servizio assistenza.
Art. 22 - REVISIONE PREZZI
Come ulteriormente precisato dal successivo art. 26, è ammessa la revisione dei prezzi offerti in sede di gara, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la revisione dei prezzi verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dall’Amministrazione, tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
L’adeguamento per il 2° anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell’ultimo indice disponibile al momento della richiesta; per gli anni successivi al 2°, l’adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell’ultimo indice disponibile al momento della richiesta.
Art. 23 - CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I pezzi di alimenti e bevande, fredde e calde, applicabili all’utenza da parte del concessionario, dovranno coincidere con quelli indicati dal concessionario medesimo in sede di gara, all’interno della propria offerta economica. Identici prezzi si applicheranno a tutti gli immobili del Lotto a parità di prodotto erogato.
I corrispettivi per il servizio oggetto della presente concessione rimarranno a totale ed esclusivo carico del concessionario, con conseguente esonero per la Provincia di Piacenza e l’”Istituto Tramello- Cassinari” da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 24 - GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici dovrà essere assicurato con continuità, tutti i giorni di attività dei servizi della Provincia di Piacenza e dell’Istituto “Tramello-Cassinari”. A tal riguardo, quanto agli immobili
di cui al Lotto 2, si precisa che l’Istituto “Tramello-Cassinari” provvederà a fornire al concessionario un dettagliato calendario delle attività prima dell’avvio di ogni anno scolastico.
Il funzionamento dei distributori automatici dovrà in ogni caso essere costantemente garantito al fine di consentire la corretta conservazione degli alimenti e delle bevande.
Il personale addetto al servizio potrà accedere agli immobili indicati nell’art. 1, limitatamente agli spazi in cui verranno collocati i distributori automatici, in orari che saranno compiutamente definiti dalla Provincia di Piacenza e dall’”Istituto Tramello-Cassinari” per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei macchinari.
Art. 25 - INTERRUZIONE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Come indicato all’articolo precedente, il concessionario dovrà garantire sempre la continuità del servizio. Saranno consentite interruzioni temporanee nell’esecuzione nei seguenti casi:
• scioperi del personale del concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il concessionario dovrà darne notizia alla Provincia di Piacenza e (nel caso del Lotto 2) all’”Istituto Tramello- Cassinari” con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tale ipotesi, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
• in caso di guasto dei distributori automatici: laddove, per motivi eccezionali, non possano essere rispettati i tempi di intervento indicati al precedente art. 21, dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio. In questo caso, potranno essere concordate, tra il concessionario e l’Amministrazione, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
• interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta ad un operatore professionale del settore di riferimento (ad esempio l’improvvisa mancanza di acqua o energia elettrica), non daranno luogo a responsabilità alcuna per il concessionario, né per la Provincia di Piacenza e l’”Istituto Tramello-Cassinari”.
Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione agli impianti o ai locali dati in concessione. In tal caso, la Provincia di Piacenza comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, né indennizzi e/o risarcimenti.
Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l’interruzione o sospensione del servizio costituisce inadempimento contrattuale, con applicazione delle sanzioni previste dal presente Capitolato. In tale ipotesi, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione prestata, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 00 - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX
Xxxxx quanto indicato nel presente Capitolato e quanto offerto dal concessionario in sede di gara, saranno a carico del concessionario medesimo, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:
a) alla stipula del contratto, compresa la registrazione, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
b) alle assicurazioni derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del servizio oggetto
dell’affidamento, escluse quelle espressamente indicate come a carico dell’Amministrazione;
d) all’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) all’acquisto, al trasporto e al rifornimento delle bevande e dei generi alimentari necessari per l’erogazione del servizio, dei prodotti necessari alla pulizia e alla manutenzione dei distributori medesimi;
f) all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l’erogazione delle bevande e degli alimenti;
g) alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico- sanitarie e amministrative vigenti in materia;
h) all’eventuale furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del concessionario;
i) alla perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi distributori, anche imputabili a cause di forza maggiore;
j) tutte le prestazioni poste a carico del concessionario dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara.
Graveranno sul concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.
Il concessionario, inoltre, deve:
• comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande e generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature;
• fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, per ogni apparecchiatura installata: la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza; il Manuale d’istruzioni per l’uso; la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione; la documentazione attestante l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti nei distributori e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
• fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall’Autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
• operare in conformità ai manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e ss.mm.ii., e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
• provvedere, al fine di eliminare i rischi di contaminazione dei prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna, dei distributori e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo un piano di interventi adeguato. In particolare, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel CAPITOLO V dell’allegato II del Regolamento CE 852/2004, di seguito elencati:
1. tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti
devono:
− essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
− essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
− ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
− essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area circostante;
2. ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
3. qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
Per ogni tipologia di distributore automatico, il concessionario deve:
• mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
• fornire alla Provincia di Piacenza e all’”Istituto Tramello-Cassinari” un numero telefonico dedicato, attivo almeno dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni lavorativi, da utilizzare per ogni evenienza;
• secondo quanto previsto dal precedente art. 4, fornire all’Amministrazione, entro il termine di
20 (venti) giorni dall’installazione dell'ultimo distributore, pena l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, l’elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del
D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate;
• impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie; versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
• provvedere, su richiesta della Provincia di Piacenza e dell’”Istituto Tramello-Cassinari”, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
• provvedere, in caso di sopravvenute esigenze della Provincia di Piacenza e dell’”Istituto Tramello-Cassinari”, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento o al definitivo trasferimento dei distributori;
• provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d’ora la Provincia di Piacenza e l’”Istituto Tramello-Cassinari” da qualsiasi responsabilità;
• garantire il continuo e tempestivo rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini della scadenza di conservazione;
• eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere i distributori automatici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore del distributore automatico;
• in caso di non riparabilità, provvedere alla sostituzione del distributore entro i termini indicati dal presente Capitolato o dichiarati in sede di gara;
• garantire che i prezzi di vendita dei prodotti offerti:
− siano esposti in modo visibile all’utenza;
− coincidano con quelle offerti in sede di gara;
− siano identici, per uguale prodotto, in tutti i distributori automatici installati presso tutti gli immobili del Lotto aggiudicato;
− siano arrotondati a multipli di 5 (cinque) centesimi di euro;
− come indicato dal precedente art. 22, restino fissi e invariabili per i primi 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, dopodiché potranno essere aggiornati come previsto dal medesimo articolo. L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente. La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva;
• garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
• provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all’immobile e alle relative pertinenze, causati dall’installazione e dal funzionamento dei distributori;
• asportare, a proprie cure e spese, le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione;
• collaborare, durante tutta la durata della concessione, con la Provincia di Piacenza e l’”Istituto Tramello-Cassinari” per l’individuazione e il controllo degli alimenti e delle bevande, ed essere disponibile a partecipare a iniziative di promozione della salute, attraverso – ad esempio – l’utilizzo dei distributori e/o delle aree ad essi adiacenti per la diffusione di messaggi (manifesti, video) sui temi di salute pubblica e consumo responsabile.
SEZIONE 2 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Art. 27 - PERSONALE IMPIEGATO
Il concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto (ad eccezione dell’eventuale personale addetto alle pulizie dei distributori automatici, per il quale il concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate subappaltatrici come previsto dal precedente art. 5) secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
Il concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto adempimento a tali obblighi.
Il servizio a favore dell’Amministrazione non potrà costituire – in alcun caso ed in alcuna forma –, per il personale impiegato dal concessionario, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l’Amministrazione.
Il concessionario dovrà conservare, e produrre su richiesta delle competenti autorità, la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
L’Amministrazione si riserva di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo approntato dal concessionario, stabilendo le modifiche ritenute idonee a garantire un più efficiente espletamento del servizio.
Eventuali richieste di tale natura saranno comunicate per iscritto al concessionario che sarà tenuto a darvi attuazione entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Il personale al servizio del concessionario dovrà inoltre:
• indossare idonee divise omogenee per foggia e qualità, esteticamente curate ed igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette, munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008;
• essere in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché rispettare le prescrizioni in materia di igiene e sanità previste dalla vigente normativa;
• osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al successivo art. 31;
• osservare le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita dagli immobili pubblici presso cui deve essere erogato il servizio;
• adeguarsi alle disposizioni impartite dal direttore dell’esecuzione individuato dalla Provincia di Piacenza e, inoltre (nel caso del Lotto 2), anche dal referente nominato dall’Istituto “Tramello- Cassinari”, e rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• comunicare immediatamente al direttore dell’esecuzione qualunque evento accidentale (es.
danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio;
• tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
• assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
• provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che
dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio.
La Provincia di Piacenza e l’”Istituto Tramello-Cassinari”, anche sulla base delle segnalazioni degli utenti del servizio, potranno segnalare al concessionario l'inidoneità allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o fondamento per oneri o risarcimenti di sorta a carico dell’Amministrazione.
Art. 28 - RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare all’Amministrazione, prima della data di inizio del servizio (ovvero prima del 09/09/2019), il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del servizio, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione potrà far riferimento per dirimere questioni di carattere generale.
Il referente (ovvero i referenti) dovrà assicurare la propria reperibilità telefonica e pronto
intervento H24 feriale e festivo, e possedere i seguenti requisiti:
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie
per l’esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s’intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al concessionario stesso.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal/i referente/i, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del concessionario.
In caso d’impedimento o assenza del/i referente/i, il concessionario dovrà darne tempestiva
notizia all’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la pronta sostituzione del/i referente/i nel caso in cui lo/gli stesso/i dovesse/ro risultare inidoneo/i o inadeguato/i per il servizio, senza che il concessionario possa sollevare alcuna obiezione.
Art. 29 - ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO – VARIAZIONE
DELL’ORGANICO E REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE
Il concessionario, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’attivazione del servizio, dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale che sarà impegnato nel servizio oggetto della concessione, con l’indicazione dei dati anagrafici.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche
nell’organico impiegato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo, al fine di accertare la regolarità del concessionario.
Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e
dell’organizzazione del proprio personale.
L’organico impiegato per l’espletamento dei servizi dovrà essere idoneo a garantire un adeguato svolgimento dei servizi medesimi.
Art. 30 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
In conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 (Capitolo XII – “Formazione”) e alle norme vigenti della legislazione nazionale, in particolare agli artt. 36 (“Informazione ai lavoratori”) e 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono il rispetto di specifici requisiti in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari, il concessionario dovrà regolarmente effettuare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale addetto, sia in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di sicurezza ed igiene ambientale. L’Amministrazione si riserva di eseguire,
in ogni momento e anche con il supporto delle autorità pubbliche competenti, i necessari controlli,
richiedendo al concessionario l’esibizione della documentazione pertinente.
In particolare, le tematiche da trattare dovranno riguardare, tra l’altro, a solo titolo
indicativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:
• l’igiene alimentare e le prassi igieniche;
• la conservazione e la stagionalità degli alimenti;
• le norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
• la prevenzione incendi.
SEZIONE 3 – NORME DI CORRETTA PRASSI IGIENICA
Art. 31 - QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI NORMATIVI
Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, nonché della normativa specifica disciplinante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (“MOCA”).
Al riguardo, in caso di controllo, il concessionario dovrà fornire all’Amministrazione, all’Istituto “Tramello-Cassinari” e alle competenti autorità (U.S.L. di Piacenza, etc.) la documentazione attestante il rispetto di siffatte prescrizioni normative.
Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle bevande e degli alimenti da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il relativo pagamento e verso l’Amministrazione e l’”Istituto Tramello-Cassinari” per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e il loro magazzinaggio.
Il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene e conservazione di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la manipolazione e la conservazione di alimenti e bevande.
Il concessionario durante l’erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione e l’”Istituto Tramello-Cassinari” da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione, nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
In caso di contestazione sull’igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio
inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi designati dall’Amministrazione o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla pulizia e l’igiene generale, dal servizio tecnico dell’amministrazione.
Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, nell'arco massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta, a porvi rimedio, ferma l’applicazione delle penali previste dall’art. 14 del presente Capitolato e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. Resta salva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dal precedente art. 13.
MANUALE DI AUTOCONTROLLO
Il concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione di un Manuale di autocontrollo, in conformità al Reg. CE n. 852/2004, basato sui principi del sistema HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points”) e riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della concessione.
Il concessionario dovrà adottare misure adeguate a garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.
Le eventuali irregolarità, accertate dal concessionario nell’ambito del programma di autocontrollo, e i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalati all’Amministrazione che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.
Art. 32 - PULIZIA DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI - GESTIONE DEI RIFIUTI
Il concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia i distributori automatici installati, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP e secondo quanto dichiarato in sede di gara all’interno della propria relazione tecnica.
Al riguardo, dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l’utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, giornalieri, periodici o straordinari.
I prodotti utilizzati non dovranno essere classificati come tossici, conformi alla normativa vigente sui detergenti.
La gestione dei rifiuti generati dal servizio (bicchierini usati, involucri degli alimenti, etc.) sarà a carico della Provincia di Piacenza (per il Lotto 1) e dell’”Istituto Tramello-Cassinari” (per il Lotto 2).
Eventuali rifiuti provenienti dalla manutenzione e dalla ricarica dei distributori dovranno invece essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente, nazionale ed europea. Rimane a carico del concessionario anche la gestione degli alimenti
da sostituire.
SEZIONE 4 – MANUTENZIONE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Art. 33 - MANUTENZIONE DEGLI SPAZI E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il concessionario dovrà impegnarsi, a partire dalla data di inizio del servizio, ad utilizzare con la massima diligenza gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, i distributori automatici installati e, in generale, tutto quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio, attraverso una costante manutenzione ordinaria ed applicando corretti metodi di pulizia ed uso dei distributori automatici, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.
Il concessionario dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
necessaria a mantenere i distributori automatici in perfetto stato d’uso.
Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente all’Amministrazione e all’”Istituto Tramello-Cassinari” ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, elettrico ed idrico, posti al servizio dei distributori automatici, e sospendere, in via cautelativa, l’uso dei distributori automatici ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose.
Art. 34 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
A pena di risoluzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e l’”Istituto Tramello- Cassinari” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
In particolare, il concessionario sarà tenuto:
a) all’osservanza delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri operatori e degli utenti del servizio, prima della data di inizio del servizio (ovvero prima del 09/09/2019), pena l’applicazione delle penali previste dall’art. 14 del presente Capitolato, e fornire all’Amministrazione la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il mantenimento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
c) a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto da questa Amministrazione e allegato fra la documentazione di gara.
Art. 35 - ONERI SICUREZZA - DUVRI
L’importo relativo agli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in € 0,00 (euro zero/00) per la durata della concessione comprensiva dell’opzione di proroga tecnica. Al riguardo, si rinvia al DUVRI allegato fra la documentazione.
SEZIONE 5 – CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI - QUALITA’ DEL SERVIZIO -
REPORTISTICA
Art. 36 - CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO
Fatta salva la competenza dell’U.S.L. di Piacenza ad esercitare i controlli igienico - sanitari e nutrizionali nei modi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione e l’”Istituto Tramello- Cassinari” si riservano la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterranno più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato e a quanto offerto e dichiarato dal concessionario in sede di gara.
In particolare, l'Amministrazione e l’”Istituto Tramello-Cassinari”, direttamente o attraverso gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, potranno disporre verifiche ed accertamenti in ordine al rispetto delle previsioni del presente Capitolato e, in particolare, ai seguenti aspetti ed elementi:
a) decoro, pulizia ed igiene dei distributori adibiti al servizio;
b) espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto delle tempistiche previste per i rifornimenti e gli interventi manutentivi dei distributori;
c) regolare svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto;
d) validità delle licenze/autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
e) corrispondenza dei prodotti somministrati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto offerto dal concessionario in sede di gara;
f) residui di prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale;
g) residui di sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale;
h) conservazione dei prodotti alimentari e delle bevande (modalità di deposito, temperature di conservazione, termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti, ecc.);
i) qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia dei distributori automatici;
j) qualità dei prodotti "usa e getta" impiegati (bicchieri, cucchiaini, ecc.).
Art. 37 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull’organizzazione del servizio e gli opportuni controlli volti a verificare l’osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del concessionario, saranno svolte (anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza) dal direttore dell’esecuzione, con il supporto, nel caso del Lotto 2, del referente individuato dall’”Istituto Tramello-Cassinari”.
Durante la fase di gestione, l’Amministrazione e l’”Istituto Tramello-Cassinari” potranno procedere a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei prezzi applicati dal concessionario ai requisiti del presente Capitolato e a quanto offerto in sede di gara.
I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, anche con l’ausilio
di macchina fotografica e riprese video.
Il concessionario sarà obbligato a fornire ai controllori tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e a quanto offerto in sede di gara.
Durante le ispezioni il personale del concessionario non dovrà interferire con le procedure di controllo e in caso di prelievo di campioni nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione per la quantità degli alimenti prelevati.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento dei servizi.
Il concessionario si obbliga ad informare l'Amministrazione sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.
L'Amministrazione e l’”Istituto Tramello-Cassinari” si riservano la facoltà di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi; a tal fine, il concessionario medesimo dovrà direttamente ricorrere agli strumenti indicati in sede di gara per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.
Le risultanze delle ispezioni e i riscontri di gradimento dell’utenza serviranno a formulare
raccomandazioni vincolanti volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.
Art. 38 - RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO - REPORTISTICA
Il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione, su base annuale, entro il 31 agosto di ciascun anno, ovvero su richiesta dell’Amministrazione - pena l’applicazione delle penali previste all’art. 14 del presente Capitolato -, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
• numero di erogazioni totali nell’anno suddivise per singolo immobile di ciascun Lotto;
• incasso annuale, suddiviso per singolo immobile di ciascun Lotto.
Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.
Art. 39 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie e divergenze che potessero sorgere relativamente all'applicazione del presente Capitolato e alla gestione del servizio, che non vengano risolte di comune accordo, saranno decise dal Foro di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 40 – NORME DI RINVIO
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché agli ulteriori documenti di gara.
Art. 41 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, il trattamento dei dati personali del concessionario, forniti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto, sarà finalizzato all’esecuzione del servizio.
Il trattamento potrà avvenire da parte della Provincia di Piacenza e dell’Istituto “Tramello-Cassinari” con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l’eventuale comunicazione a terzi laddove necessaria per la corretta esecuzione del servizio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante la fase di gara e l’esecuzione del servizio, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.