Città di TORRE DEL GRECO
Città di TORRE DEL GRECO
2^ Settore Servizi al Cittadino & Comunicazione
Ufficio Igiene e Sanità
per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale di Torre del Greco
ART. 1 OGGETTO DELL’ APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, sull’intero territorio del Comune di Torre del Greco, incluso l'eventuale smaltimento delle carogne dei cani deceduti presso la struttura in attuazione della Legge n. 281/91 e Legge Regionale n. 16/2001.
2. Il numero individuato-stimato dei cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto, al momento, la determinazione è stabilita in relazione all'attuale utenza, pertanto l'affidamento viene regolato da contratto del "tipo a somministrazione" ed ha un valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta, la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati.
ART.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
1. Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con “procedura aperta” e con il sistema di cui all’art.95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 dello stesso decreto legislativo.
ART.3 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI
1. Il canile deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell’8/02/1954) e/o su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2012 n.122, su cui deve essere inoltre indicato il numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali e/o il numero di animali massimi da poter ricoverare. Al momento dell’approvazione del presente capitolato prestazionale la struttura deve essere in grado di ospitare almeno 110 cani per il solo comune di Torre del Greco.
2. Il canile deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta (L.R. n.16 e Linee Guida Applicative) con un’area totale di:
Tagli cane | Peso cane | Mq previsti |
Piccola | Peso non superiore a 2 kg | 2 mq |
Media | Peso non superiore a 8 kg | 3,5 mq |
Grande | Peso non superiore a 15 kg | 4,5 mq |
Gigante | Peso superiore a 15 kg | 6 mq |
3. I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.
4. I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona.
5. Il canile deve essere dotato di reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al tre per cento dell’intera area edificata destinata alla quarantena dei cani in arrivo ed all’isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d’ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canica (in alternativa alla sistemazione in tali box potranno essere usati idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti sport-on).
6. Dovranno essere presenti box o gabbie e adeguatamente attrezzate, fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e box per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in reparti separati dagli adulti.
7. Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, ai cani malati, nonché a cani particolarmente aggressivi.
8. Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura di cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano tra di loro soggetti non compatibili; in alternativa la sgambatura dovrà essere singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio. Non è
assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.
9. Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
ART. 4 REQUISITI MINIMI GESTIONALI
1. La ditta aggiudicataria dovrà consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili - amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante nonché l'accesso ai Servizi Veterinari della ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza.
2. l gestori dei canili forniranno al Comune appaltante, con cadenza mensile, reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo. Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti, adozioni, ecc) dovrà essere comunicata (utilizzando la modulistica regionale in uso) con tempestività al Comune committente, al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.
3. La struttura, ancorchè in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente e/o della competente Asl, poter conferire l'animale deceduto al relativo Servizio Veterinario per il dovuto accertamento autoptico.
4. La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione, controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati.
5. I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare l'accesso al pubblico, per un minimo di 2 ore al giorno in quattro giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica al fine di favorire le visite per le adozioni.
6. Il numero di operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero di cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.
7. Nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali. La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture e che quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all'interno del canile, permette di evitare possibili "incidenti" tutelando dal rischio di addentature e al tempo stesso facilita l'eventuale adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno in canile.
8. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani, durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box , sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti. Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.
ART.5 REQUISITI MINIMI DI BENESSERE
1. Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) sia di quelle etologiche proprie della specie.
2. Si elencano di seguito le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale (Xxxxxxxx Report) che devono essere rispettate:
a) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
b) libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);
c) libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite;
d) libertà dì poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
e) libertà dalla paura e dallo stress.
3. Pertanto gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno; i cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno; i box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio; le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido; i cani non devono vivere in conflitto tra loro; devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico; i cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili; i cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.
4. Di conseguenza le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari; i cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box -recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione devono almeno una volta al giorno poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti; gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura; il carattere, possibilmente, di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso.
ART. 6 REQUISITI MINIMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLO DELLE PARASSITORI
1. Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi che obbligatoriamente dovrà effettuare la ditta aggiudicatrice sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente come di seguiti indicato:
a) Intervento sul singolo animale: un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.
b) Intervento sull'intera comunità: deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi. Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.
c) Intervento sull'ambiente: trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate). Trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.
2. l programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.
ART.7 REQUISITI MINIMI SANITARI E DI PREVENZIONE DI MALATTIE INFETTIVE
1. Direzione Sanitaria: all'interno del canile deve essere operante la Direzione Sanitaria affidata ad un medico veterinario, che deve assicurare ed attestare con la firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento prolungato dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.
2. Identificazione degli animali: tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder questo deve essere immediatamente applicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale
online. Per ogni cane deve essere redatta una scheda sanitaria individuale corredata anche da foto segnaletica; inoltre riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore Sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.
3. I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo, devono essere comunque destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. Durante l’isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall’introduzione nella struttura, fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci, pidocchi e contro la rogna sarcoptica con adeguati acaricidi.
4. Ogni cane sarà annotato sul registro di carico e scarico previsto dalla Legge regionale n.16/01.
5. Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.
6. Profilassi delle malattie infettive: al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria " in ingresso " correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.
7. Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Xxxxxxxxxxxx, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.
8. Profilassi vaccinale: da eseguirsi in tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.
ART.8 REQUISITI MINIMI DI ALIMENTAZIONE
1. Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.
2. Il contenuto in proteine del mangime secco e la densità calorica media non devono essere inferiore alle percentuali riportate in tabella:
contenuto in proteine
Cani | Taglia media e piccola | Taglia grande e gigante |
Cuccioli | 27% | 29% |
Adulti | 23% | 23% |
Densità calorica media
Cucciolo | Kcal/kg 3700 |
Cane adulto | Kcal/kg 3800 |
Senior | Kcal/kg 3500 |
Cane convalescente | Kcal/kg 3500 |
ART. 9 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
1. Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall’ASL competente o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico deII’Ente, su segnalazione del Comando della Polizia Municipale; tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere apposito verbale di prelievo, in duplice copia di cui una agli atti del Comando e l'altra per la struttura di ricovero.
ART. 10 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO
1. Nel caso, sia attivato il sistema di sterilizzazione chirurgica e remissione sul territorio comunale in sinergia con la compente Asl ai sensi dell'art.5, c.2, della L. R. n.16/2001 la ditta dovrà garantire la sosta post operatoria per un periodo di 10/15 giorni a costo zero per l'Ente. In tal caso, le condizioni di mantenimento degli animali oltre a quelle già dettagliate nello specifico, dovranno essere le seguenti:
•gli animali dovranno essere alimentati con mangime secco di qualità ed abbeverati con acqua di potabilità accertata, a volontà;
• gli animali che hanno subito l'intervento, il giorno dopo, dovranno essere alimentati con crocchette
premium;
•il conduttore della struttura dovrà garantire l'assistenza veterinaria e le terapie eventualmente necessarie al trattamento postoperatorio;
•il ricovero post operatorio dovrà avvenire in box completamente lavabili e disinfettati e coperti destinati anche al ricovero multiplo con dispositivi idonei al riposo (brandine con teli lavabili) e dispositivi per il controllo della temperatura ambientale.
2. La ditta aggiudicataria deve consentire l’accesso al canile, secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali, a volontari e guardie zoofile stimolando Io sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo- cane-ambiente.
ART. 11 CATEGORIE PARTICOLARI
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter ricoverare cani feriti gravemente e/o affetti da malattie contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi della vigente normativa per la tutela della pubblica incolumità.
2. Per questa tipologia di randagi l'Ente non riconoscerà alla ditta alcun aumento del prezzo giornaliero.
3. Nel prezzo sono compensate, pertanto, tutte le spese per il trattamento sanitario degli animali feriti o malati e quelle relative al ricovero in box singoli, per i randagi potenzialmente pericolosi, così come disposto dall'art.8, c.5, della L. R. n.16/01 che pone a totale carico dei canili privati la gestione sanitaria.
ART. 12 SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
a) Assistenza sul territorio comunale per i cani di quartiere, assicurando collaborazione con i volontari locali nello specifico nutrimento, assistenza sanitaria e profilassi contro le principali malattie attraverso vaccinazioni previste per le periodiche pratiche di disinfestazione sugli animali stessi contro i più comuni parassiti (zecche, pulci e zanzare);
b) Promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 20% di adozioni degli animali e dalla prevenzione del randagismo coinvolgendo tutte le scuole cittadine.
c) Svolgere attività nelle scuole presenti sul territorio comunale con incontri formativi, insieme ad esperti qualificati del settore (veterinari, guardie zoofile, ecc...) sui seguenti argomenti:
• Norme di prevenzione nei confronti delle principali zoonosi (leishmaniosi, rickettsiosi, malattia di Lyme, ecc...) al fine di fornire elementi conoscitivi di base per un corretto rapporto uomo - animale;
• Anagrafe canina e microchip, per stimolare il senso di responsabilità per l’acquisto e la gestione di un cucciolo;
• Principi di ecologia ed analisi degli aspetti comportamentali degli animali domestici;
• Sensibilizzazione contro maltrattamenti e sfruttamenti (lotte dei cani, addestramenti illeciti,ecc...);
d) Garantire a titolo gratuito un numero di 10 sterilizzazioni annue per i cani randagi accalappiati e da rimettere sul territorio laddove sussistono le condizioni di compatibilità dei cani e non vengono ravvisate condizioni tali da mettere a repentaglio la vita e la incolumità della popolazione;
e) Accollarsi l'onere di un numero massimo di 10 ricoveri annui con relativa convalescenza, presso idonea
struttura, per i gatti randagi bisognevoli di cure che potranno essere segnalati da qualsiasi cittadino e/o Associazione sul territorio e previa comunicazione dell'Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Torre del Greco per poi rimetterli sul territorio o avviare possibili adozioni;
f) Nel caso di arrivo di cuccioli al di sotto dei 60 giorni qualora non verranno adottati entro 60 giorni dal loro ingresso nel canile resteranno a carico del canile;
g) Presenza di almeno un educatore cinofilo al fine di contribuire alla rieducazione dei cani prima di destinarli in adozione.
ART.13 PRELIEVO ANIMALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E CURE
1. La ditta aggiudicataria, qualunque sia l'ubicazione della struttura, dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a suo spese al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo comune o comunque detenuti per conto di questo Comune attualmente ricoverati presso il canile Dog Park di Ottaviano e presso il canile Xx.Xx.Xx. di Giugliano. Il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento CE n.01/2005 e del D. Lgs. n.151/2007 provvedendo a comunicarlo preventivamente alla compente Xxx.
2. Al pari dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani che dovranno essere prelevati, nel corso della vigenza contrattuale, dall’ospedale veterinario secondo le indicazioni che riceveranno dalla competente Asl territoriale.
ART.14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.45 del D. Lgs. n.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’artt. 80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale:
b.1 Iscrizione nell'apposito Albo Regionale per attività coincidente a quella oggetto di gara da almeno tre
(3) anni;
b.2 Possesso delle certificazioni di qualità secondo le normative UNI EN ISO 9001 ;
2. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
c.1. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017) non inferiore ad € 120.200,00;
c.2 Aver svolto nell’ultimo triennio servizio analogo a quello oggetto di gara per un importo complessivo minimo non inferiore a quello a base di gara, pari ad €. 360.474,60;
3.3 Possesso dell'autorizzazione sanitaria, dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività e/o SCIA, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia o permesso a costruire, agibilità ed autorizzazione allo scarico) della struttura ospitante.
ART.15 CONTROLLI
1. La ditta aggiudicataria dovrà consentire, al compente Ufficio comunale, cui è demandato il controllo sull’esatto svolgimento del servizio la possibilità di effettuare visite alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie anche in collaborazione con il compente settore dell'ASL ed il comando di Polizia Municipale ed anche senza preavviso.
2. La ditta si renderà disponibile, altresì, ad ospitare in qualsiasi momento, previo avviso telefonico da parte del compente Ufficio Igiene e Sanità, la visita di volontari o di guardie zoofile.
ART.16 DECESSO DEI CANI RICOVERATI
1. In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Torre del Greco a mezzo pec al protocollo generale dell'Ente ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. Lo smaltimento della carogna dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e Regolamento (UE) 142/2011 a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
ART.17 AFFIDAMENTO A TERZI
1. Nel caso di richiesta d’affidamento e / o a d o z i o n e da parte di privati di animali in custodia presso la struttura l’aggiudicataria si impegna ad osservare quanto previsto dal "Regolamento per la tutela degli animali” approvato dall'Ente.
ART.18 DURATA, IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà durata di anni tre (3) decorrenti dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art.32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L’importo giornaliero posto a base di gara è pari ad Euro 2,99, iva esclusa, per ciascun singolo animale, ed è omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi malati e/o incidentati. L’importo complessivo a base di gara, considerando un’anagrafe canina di almeno 110 cani, ammonta ad €. 360.474,40. così ottenuto per tutto il periodo di affidamento: n.110 cani moltiplicato per l’importo giornaliero di € 2,99 moltiplicato per 1.096 gg. = € 360.474,40 = più IVA al 22% = € 79.304,37 = per un totale di € 439.778,77.
2. Il prezzo offerto indicante l’importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto. L’appalto in oggetto è finanziato con i mezzi finanziari resi disponibili sui relativi Capitoli di Bilancio riferiti al periodo oggetto di gara.
3. Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo. L'importo complessivo quantificato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.
4. L'Amministrazione comunale non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.
Art.19 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. Ai sensi dell’art.19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.02.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, la S.A. ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinchè si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
2. L’aggiudicatario ha l’obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante, nell’espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01.08.2007 ed approvato con delibera di G.R. del 08.09.2007; pertanto, l’adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. L’aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
5. In applicazione del “protocollo di legalità in materia di appalti””, sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (rinvenibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx link imprese) la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.
6. In tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
7. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del
contratto.
8. L’impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale.
ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA
1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% dell’importo base dell’appalto e precisamente ad €. 7.209,49 euro (euro settemiladuecentonove/49).
2. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice degli appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
ART.21 RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI
1. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Torre del Greco ed a terzi dall’adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale. L’accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell’appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all’appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni. A tale riguardo l’Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonea polizze assicurative:
a. Responsabilità civile terzi (RCT), per un massimale unico di € 1.500.000,00;
b. Responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro (RCO) per un massimale unico di
€. 1.000.000,00.
2. Entrambe le polizze assicurative devono contenere l’impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l’impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell’affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
ART.22 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO
1. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore presenterà fattura mensile posticipata con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. “fatturazione elettronica”).
2. Alla fattura dovrà essere allegato un Certificato di Esistenza in Vita redatto e firmato dal Direttore Veterinario interno alla struttura che ospita gli animali (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
a) l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
b) la data di entrata
c) la data di uscita;
d) i relativi giorni di presenza;
e) tabella profilassi vaccinali a cui sono stati sottoposti gli animali;
f) dichiarazione in ottemperanza alla vigente normativa del benessere dell’animale (mantenimento e buona salute).
3. Ai sensi dell’art.3, c. 1, del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Torre del Greco Ufficio Igiene e Sanità è il seguente : Y5WUR0.
4. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della correttezza contributiva dell’appaltatore così come previsto dall’art. 35 comma 34 D.L. 4/7/2006, n 223. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se il debito di cui sopra, non viene sanato dall'Impresa, la stazione appaltante detrarrà dal credito medesimo l'importo equivalente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.
6. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall’Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell’offerente e si intendono integralmente compensate nell’offerta economica.
7. L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.
ART.23 REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo offerto, indicante l’importo al netto di IVA, dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto fatto salvo l’adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di effettivo servizio.
Le condizioni del presente capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà comprendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione e di qualsiasi natura fatta eccezione per il citato aumento ISTAT.
ART.24 VERIFICHE E CONTROLLI
AI Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio (ubicazione del canile) è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
ART.25 SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto del servizio in tutto o in parte, nè tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
ART.26 INADEPIENZE E PENALITÀ
1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.
2. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l’affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.
3. In casi di inadempienza a tale incombente nel termine stabilito, ovvero nel caso l’affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità:
€ 100,00 (cento euro) per la prima violazione contestata;
€ 150,00 (centocinquanta euro) per la seconda violazione contestata,
€ 250,00 (duecentocinquanta euro) per la terza violazione contestata.
4. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.
5. Le penalità sono inviate, a mezzo posta elettronica certificata, all’affidatario all0indirizzo che obbligatoriamente deve indicare negli atti di gara ed in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
ART.27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
b. sospensione od interruzione del servizio da parte dell'aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c. cessione a terzi del contratto, anche parziale;
d. avvio a carico dell’aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
e. adozione nei confronti della aggiudicataria di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
f. mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
g. mancata esecuzione delle transazioni mediante l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 da parte dell’aggiudicataria;
h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso la S.A. provveda all'escussione anche parziale della stessa;
i. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
j. in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli ed il Comune di Torre del Greco in data 17.09.2007 pertanto, l’adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura;
k. nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'intero Appalto.
3. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f. la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
4. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all’aggiudicataria, la
S.A. si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.
Art. 28 STIPULA CONTRATTO
1. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso la stazione appaltante del Comune di Torre del Greco in forma pubblica amministrativa e nei termini disciplinati dall’art.32, c. 8, del D. Lgs. n.50/2016.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore con riferimento particolare:
- all’assolvimento dell’imposta di bollo;
- all’assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 - D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
3. Sono a carico dell’appaltatore le spese di stesura del contratto nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.
ART.29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all’appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata.
ART.30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il sig. XXXXXXXX XXXXXXX.
ART.31 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell’esecuzione della sottoscrizione del previsto contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del previsto contratto. La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al Comune prima della stipula del previsto contratto.
ART.32 CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.