F1 Contratto di locazione ad uso abitativo
F1 Contratto di locazione ad uso abitativo
Il/La Sig./Sig.ra <……> di seguito indicato/a locatore <……> CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./Sig.ra <……> di seguito indicato/a conduttore <……> identificato/a mediante
<……> che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via <……>, n. civico <……>, piano <……>, scala <……>, interno <……>, composto di n. <……> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori [cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali] <……> non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà <……> riscaldamento <……> acqua <……> altre <……> CODICE FISCALE del locatore <……>
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
<……>
<……>
<……>
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
<……>
<……>
<……>
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
<……>
<……>
<……>
LA LOCAZIONE SARÀ REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:
Art. 1
Il contratto è stipulato per la durata di anni <……> con decorrenza dal <……> e scadenza al <……> e si intenderà rinnovato tacitamente per altri quattro anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata — contenente la specificazione del motivo invocato — almeno 12 mesi prima della scadenza. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
Art. 2
Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.
Art. 3
Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata al proprietario.
Art. 4
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi <……>. Il conduttore non ne potrà cambiare la destinazione. La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 5
Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore) / non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il locatore si riserva di risolvere il contratto, nel momento in cui si venga a conoscenza dell’uso improprio dell’appartamento per attività illegali.
Art. 6 Il canone annuo di locazione — avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione — è convenuto in Euro <……> che il conduttore si obbliga a corrispondere in contanti presso il domicilio del locatore, in n. <……> rate eguali anticipate di Euro <……> ciascuna, scadenti il <……>, ovvero a mezzo bonifico bancario <……>. Il canone non sarà/sarà aggiornato ogni anno nella misura del <……>% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto, a richiesta del locatore.
Art. 7
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore/risoluzione del contratto.
Art. 8
Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano − motivandola − ragione.
Art. 9
Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in ottimo stato di manutenzione ed esente da difetti, adatto all’uso convenuto e − così − di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, di quanto segue: <……>.
Art. 10
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Art. 11
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti
o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 12
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro <……> pari a <……> mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
<……>
<……>
Art. 13
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese − in quanto esistenti − relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 del codice civile così come ogni altra riparazione relativa agli impianti e ai servizi, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il conduttore si obbliga a rimborsare il locatore che per qualsiasi motivo le abbia anticipate.
ALTRI EVENTUALI ACCORDI:
<……>
<……>
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire − in sede di consuntivo − entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di visionare presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, se esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
Art. 14
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Art. 15
Il conduttore − in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata − si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore − in caso di inosservanza − autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.
Art. 16
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
<……>
<……>
Art. 17
Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita.
Art. 18
Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto.
Art. 19
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà ovvero “nulla è dovuto a titolo di imposta di registro (nel caso di opzione per la cedolare secca tale clausola non è da indicare).
Art. 20
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui concessi in locazione e, ove egli non li occupi più o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Art. 21
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 22
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (art. 13 del d.lgs. 196/2003).
Art. 23
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Art. 24
Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra <……>.
Art. 25
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 11, del D.lgs. 7 marzo 2011, n. 23, il locatore esercita l’opzione per la cedolare secca relativamente al canone di locazione oggetto del
presente contratto. Per effetto di tale opzione non si rende più dovuta l’imposta di registro in sede di registrazione, rinnovo, proroga ovvero risoluzione del contratto di locazione. Sarà cura del locatore provvedere alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Per effetto dei chiarimenti presenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, (paragrafo 1.2), il condut tore si impegna a non utilizzare l’abitazione, neppure in parte, in modo promiscuo (abitazione/impresa ovvero abitazione/professione).
Art. 26
ALTRE PATTUIZIONI
<……>
<……>
Xxxxx, approvato e sottoscritto
<……>, lì <……> Il locatore <……>
Il conduttore <……>
A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo xxxxx, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) 7), 10), 11), 12), 13), 16), 21),
22) e 25).
Il locatore <……>
Il conduttore <……>
note operative
Si veda il commento alla formula successiva.