Contratto di Assicurazione Multirischi Vita Privata
Protezione Vivi Smart
Contratto di Assicurazione Multirischi Vita Privata
Condizioni di Assicurazione
Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Edizione aprile 2019
È un prodotto di:
Contatti
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CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.
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UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
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Contatti
Prodotto in Sintesi
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.
Avvertenze
Simboli
2/di...
Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.
Simbolo | Significato |
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Box di consultazione
Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato
Contenuti
A - Presentazione
1. Quadro generale
pag. 4
B - Oggetto del contratto
2. Modulo Sharing
3. Indicizzazione
4. Durata proroga e disdetta del Contratto
pag. 6
pag. 10
pag. 11
C - Il contratto dalla A alla Z
5. Dichiarazioni del Cliente
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
8. Assicurazione presso più assicuratori
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali
10. Imposte e tasse
11. Legge applicabile
12. Foro competente/Clausola arbitrale
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto
14. Forma delle comunicazioni tra le parti
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 14
D - Cosa fare in caso di sinistro
15. Denuncia dell’infortunio alla Compagnia
16. Dettagli del sinistro
17. Collegio medico
18. Cooperazione
19. Massimali e Franchigie
20. Rinuncia al Diritto di Rivalsa
21. Pagamento dell’indennizzo
pag. 15
pag. 15
pag. 15
pag. 16
pag. 16
pag. 16
pag. 00
X - Xxxxxxxxx
pag. 17
A - Presentazione
Presentazione
1 Quadro generale
Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l’una dall’altra. Il Cliente (il Cliente è il soggetto che la legge chiama Contraente) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il Cliente è sempre anche Assicurato.
Le coperture selezionabili dal Cliente sono:
X. Xxxxxx Sharing
L’Assicurazione che permette di ricevere un indennizzo per gli infortuni che il Cliente subisce durante l’utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in Sharing o a noleggio.
B. Modulo Cyber
L’Assicurazione che protegge il Cliente e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell’utilizzo di Social Network, dell’acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.
C. Modulo Bike
L’Assicurazione che tiene indenne il Cliente per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione all’utilizzo di biciclette.
4/di...
La presente sezione si riferisce al Modulo Sharing.
Prodotto in Sintesi
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
Presentazione
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
B - Oggetto del contratto
Oggetto del contratto
2 Modulo Sharing
2.1 Prestazioni Assicurate
La copertura è attiva se il Cliente l’ha selezionata e ha pagato il relativo Prezzo. In questa copertura il Cliente coincide con l’Assicurato.
L’Assicurazione vale per gli infortuni che il Cliente subisce durante l’utilizzo, non riconducibile ad attività lavorative ed in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in Sharing o a noleggio.
Se l’Infortunio ha per conseguenza:
• una Invalidità Permanente, e
• questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza del contratto,
la Compagnia si obbliga a pagare un importo (Indennizzo) in proporzione al grado di Invalidità Permanente
accertata (vedi art. 2.3.).
L’Indennizzo verrà pagato secondo le seguenti modalità:
a) se l’Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità Permanente pari o superiore al 60%, la Compagnia
corrisponde l’intera Somma Assicurata prevista dal contratto;
b) se l’Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità Permanente di grado superiore al 10% e fino al 59%, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari alla Somma Assicurata proporzionata alla percentuale di Invalidità Permanente accertata ridotta del 10%.
Se l’Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente di grado non superiore al 10%, la Compagnia
non corrisponde alcun Indennizzo.
2.2 Condizioni di assicurabilità
Non sono assicurabili:
a) le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità (superiori al 30 %) o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici;
b) le persone con un’età superiore a 65 anni.
Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annua del contratto, purché il Cliente abbia continuato a pagare il relativo Prezzo e tale Xxxxxx non sia stato restituito dalla Compagnia. Alla scadenza del contratto, l’Assicurazione non sarà più rinnovata tacitamente.
2.3 Invalidità permanente da infortunio
6/di...
Il grado di Invalidità Permanente è determinato in base alla seguente tabella:
DX | SX | |
2.3.1 Xxxxxxx, anatomica o funzionale di: | ||
a) un arto superiore | 70% | 60% |
b) una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
c) un pollice | 18% | 16% |
d) un indice | 14% | 12% |
e) un medio | 8% | 6% |
a) un anulare | 8% | 6% |
g) un mignolo | 12% | 10% |
h) una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
i) una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
DX | SX | |
2.3.2 Anchilosi: | ||
a) di una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
b) della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
c) del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
d) del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% |
2.3.3 Paralisi completa: | ||
a) del nervo radiale | 35% | 30% |
b) del nervo ulnare | 20% | 17% |
2.3.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
a) al di sopra della metà della coscia | 70% | |
b) al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
c) al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
Oggetto del contratto
2.3.5 Perdita anatomica o funzionale di: | |
a) un piede | 40% |
b) entrambi i piedi | 100% |
c) un alluce | 5% |
d) un dito del piede diverso dall’alluce | 1% |
e) falange ungueale dell’alluce | 2,50% |
2.3.6 Anchilosi: | |
a) dell’anca in posizione favorevole | 35% |
b) del ginocchio | 25% |
c) della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
d) della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
2.3.7 Paralisi completa del nervo: | |
a) sciatico popliteo esterno | 15% |
b) Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
2.3.8 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
a) una vertebra cervicale | 12% |
b) una vertebra dorsale | 5% |
c) 12a dorsale | 10% |
d) una vertebra lombare | 10% |
e) Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del corpo e del collo | 2% |
f) Esiti di frattura del sacro | 3% |
g) Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
2.3.9 Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
a) un occhio | 25% |
b) Entrambi gli occhi | 100% |
8/di...
Oggetto del contratto
2.3.10 Sordità completa di: | |
a) un orecchio | 10% |
b) Entrambi gli orecchi | 40% |
2.3.11 Stenosi nasale assoluta: | |
a) monolaterale | 4% |
b) Bilaterale | 10% |
2.3.12 Perdita anatomica di: | |
a) un rene | 15% |
b) della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Oggetto del contratto
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 60% (=100%).
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
In caso di mancinismo constatato (cioè la tendenza ad usare, in parte o del tutto, il lato sinistro del corpo) le percentuali di riduzione al lavoro stabilite per l’arto superiore destro sono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali dell’Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
2.4 Massimali e Franchigie
2.4.1 Massimale
La Compagnia si obbliga a pagare un importo (Indennizzo) per le conseguenze dirette ed esclusive di un Infortunio che comporti una Invalidità Permanente del Cliente (art. 2.3), fino ad un massimo di € 40.000 in caso di Invalidità Permanente Parziale o Totale.
2.4.2 Franchigia
Se l’Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità Permanente:
• Inferiore o uguale al 10%, nessun Indennizzo è dovuto da parte della Compagnia.
• superiore al 10% e fino al 59%, l’Indennizzo verrà corrisposto proporzionalmente solo per la parte eccedente al 10% (cosiddetta Franchigia assoluta del 10%)
Nessuna franchigia sarà applicata in caso di Invalidità Permanente Totale, con grado di invalidità uguale o superiore al 60%.
Oggetto del contratto
2.5 Estensione territoriale
Le coperture assicurative valgono per il mondo intero a condizione che il soggiorno all’estero non si protragga per oltre 90 giorni.
2.6 Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni subiti:
a) alla guida di veicoli diversi da quelli previsti all’art. 2.1 (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile)
b) alla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Cliente è privo della prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che il Cliente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) durante l’uso di mezzi di locomozione, seppur in Sharing o a noleggio, riconducibile ad attività lavorative;
d) in qualità di trasportato;
e) a causa o in stato di ubriachezza;
f) sotto l’effetto e/o l’abuso di psicofarmaci, di stupefacenti o allucinogeni;
g) in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dal Cliente;
h) in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, movimenti tellurici, Inondazioni o eruzioni vulcaniche;
i) in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
j) derivanti da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
k) derivanti da suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo.
Sono in ogni caso esclusi dagli infortuni gli infarti, le lesioni muscolari da sforzo e le ernie.
Sono inoltre escluse tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da situazioni pregresse alla data di decorrenza del contratto.
Se il Cliente al momento dell’Infortunio non è fisicamente sano e integro, l’Indennizzo per Invalidità Permanente
è determinato sulla base delle sole conseguenze dirette causate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior danno derivante dalle condizioni preesistenti.
3 Indicizzazione
Le Somme Assicurate, i Massimali, il Prezzo e i limiti di Indennizzo sono rivalutati in base all’indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente.
Se si è verificata una variazione in aumento, le Somme Assicurate, i Massimali, il Prezzo e i limiti di Indennizzo
vengono aumentati in proporzione.
La percentuale di indicizzazione e il Prezzo aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Cliente. Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, la Compagnia adotterà un indice equivalente, comunicandolo al
10/di...
Cliente.
Oggetto del contratto
4 Durata proroga e disdetta del contratto
L’Assicurazione ha durata di un anno a partire dalla Data di Decorrenza.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.
C - Il contratto dalla A alla Z
Il contratto dalla A alla Z
5 Dichiarazioni del Cliente
5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato
Il Cliente ha l’obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il contratto, l’applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
Il Cliente, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, ha il medesimo obbligo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni
Il Cliente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, il Cliente deve comunicare ogni aggravamento del Rischio.
Aggravamento del rischio
Esempio: se si manifesta di una delle seguenti malattie nel corso del contratto: alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità (superiori al 30 %), disturbi schizofrenici o paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici.
6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo
6.1 Data di decorrenza della copertura
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in Polizza, ma solo se il Prezzo o la prima rata del Prezzo sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del Prezzo, l’Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.
6.2 Sospensione della copertura
Se il Cliente non paga il Prezzo o le rate di Prezzo per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore
12/di...
24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Prezzo o delle rate di Prezzo dovute.
Il contratto dalla A alla Z
6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo
Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.
6.4 Modalità di pagamento del Prezzo
Il Prezzo può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.
7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.
8 Assicurazione presso più assicuratori
Il Cliente è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
In caso di Xxxxxxxx, il Cliente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
10 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Cliente.
11 Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.
12 Foro competente/Clausola arbitrale
Il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Il contratto dalla A alla Z
13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto
Il contratto rappresenta l’intero accordo raggiunto tra il Cliente e la Compagnia. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.
14 Forma delle comunicazioni tra le parti
14/di...
Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la Polizza.
D - Cosa fare in caso di Sinistro
Cosa fare in caso di sinistro
15 Denuncia dell’infortunio alla Compagnia
Il Cliente deve denunciare l’evento assicurato entro quindici giorni dalla data dell’Infortunio o da quando ne ha avuto possibilità, mediante lettera raccomandata o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.
Per farlo può contattare la Compagnia al seguente recapito:
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Numero: 800 088 292 – dall’estero x00 00 00 00 00 00 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
Fax: x00 00 00 00 00 000
Per inviare una mail: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Per inviare una mail PEC: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
16 Dettagli del Sinistro
Il Cliente deve fornire alla Compagnia tutti i dettagli rilevanti del Sinistro.
In particolare, deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
Successivamente, fino ad avvenuta guarigione, il Cliente deve fornire tutta la certificazione medica e radiologica sul decorso delle lesioni oggetto del Sinistro richiesta dalla Compagnia.
17 Collegio medico
17.1 Controversie mediche
Se ci sono controversie mediche su:
a) natura dell’evento, o
b) misura dell’indennità da corrispondere al Cliente, o
c) criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti
le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici.
17.2 Nomina e residenza del Collegio
I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Cliente.
17.3 Procedura
È data facoltà al Collegio medico di rinviare l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente in data da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo.
Cosa fare in caso di sinistro
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
17.4 Spese
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
18 Cooperazione
Il Cliente dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall’eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
19 Massimali e Franchigie
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia pagherà una somma maggiore del Massimale. Si applica inoltre la Franchigia prevista dall’art. 2.4.
20 Rinuncia al Diritto di Rivalsa
La Compagnia rinuncia, a favore del Cliente o dei suoi aventi causa, al diritto di Rivalsa previsto dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
21 Pagamento dell’indennizzo
La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l’operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale.
16/di...
Tuttavia se il Cliente muore per causa indipendente dall’Infortunio prima che l’Indennizzo sia stato concordato la Compagnia pagherà direttamente agli eredi legittimari l’importo dovuto ai sensi del contratto, se questi dimostrano, consegnando alla Compagnia l’idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sul Cliente è comunque intervenuto prima del decesso.
E - Glossario del Modulo Sharing
A
Asset Freeze
Glossario
previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
E
È una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati
delle risorse finanziarie necessarie.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Coincide col Cliente.
Assicurazione
L’operazione con cui il Cliente trasferisce alla
Compagnia un Rischio al quale lui è esposto.
C
Cliente
È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il Prezzo. È il soggetto che la legge chiama Contraente. Coincide con l’Assicurato.
Compagnia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Contraente
V. definizione di Cliente.
D
Danno Liquidabile
Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la Somma Assicurata / Massimale Assicurato o il limite di Indennizzo
Embargo
È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.
F
Franchigia
La parte di danno, espressa in percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico del Cliente e che viene dedotta dall’ammontare del Danno Liquidabile.
I
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia al Cliente in caso di Sinistro dopo l’applicazione al Danno Liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in contratto.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.
Glossario
Inondazione o Alluvione
Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici
Invalidità Permanente
La perdita definitiva, a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica
Polizza
Il documento che prova il contratto di
Assicurazione.
Prezzo
Il costo della copertura assicurativa dovuto dal
Cliente, ovvero il premio.
R
del Cliente allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Si considera Invalidità Permanente Totale quella con grado pari o superiore al 60%.
M
Massimale assicurato
L’importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa
La facoltà della Compagnia che corrisponde l’Indennizzo di sostituirsi al Cliente nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.
S
persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per
danni a cose e animali.
Movimento tellurico
Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
P
Periodo di assicurazione
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Nel caso in cui l’Assicurazione preveda una durata annuale, questo s’intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell’Assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue del contratto; nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all’anno, detto periodo coincide con quest’ultima durata.
Sanzioni Internazionali
Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell’UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Sharing
Utilizzo a noleggio, gratuito oppure a pagamento, di mezzi di locomozione.
Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Somma assicurata
L’importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall’Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Prodotto in Sintesi
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.
Avvertenze
Simboli
2/di...
Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.
Simbolo | Significato |
Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull’argomento trattato |
Box di consultazione
Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato
Contenuti
A - Presentazione
1. Quadro generale
pag. 5
B - Oggetto del contratto
2. Modulo Cyber
3. Indicizzazione
4. Durata proroga e disdetta del Contratto
pag. 6
pag. 9
pag. 9
C - Il contratto dalla A alla Z
5. Dichiarazioni del Cliente e dell’Assicurato
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
8. Assicurazione presso più assicuratori
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali
10. Imposte e tasse
11. Legge applicabile
12. Foro competente/Clausola arbitrale
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto
14. Forma delle comunicazioni tra le parti
pag. 10
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12
D - Cosa fare in caso di sinistro
15. Obbligo di evitare o diminuire il danno
16. Denuncia del sinistro alla Compagnia
17. Scelta del legale e del perito
18. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti richiesti
19. Cooperazione
20. Massimali
21. Esagerazione dolosa del danno
22. Rimborso delle spese sostenute
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
pag. 00
X - Xxxxxxxxx
pag. 16
A - Presentazione
Presentazione
1 Quadro generale
Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l’una dall’altra. Il Cliente (il Cliente è il soggetto che la legge chiama Contraente) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il Cliente è sempre anche Assicurato.
Le coperture selezionabili dal Cliente sono:
X. Xxxxxx Sharing
L’Assicurazione che permette di ricevere un indennizzo per gli infortuni che il Cliente subisce durante l’utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in Sharing o a noleggio.
B. Modulo Cyber
L’Assicurazione che protegge il Cliente e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell’utilizzo di Social Network, dell’acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.
C. Modulo Bike
L’Assicurazione che tiene indenne il Cliente per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione all’utilizzo di biciclette.
4/di...
La presente sezione si riferisce al Modulo Cyber.
Prodotto in Sintesi
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
Presentazione
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
B - Oggetto del contratto
Oggetto del contratto
2 Modulo Cyber
2.1 Prestazioni Assicurate
La copertura è attiva se il Cliente l’ha selezionata e ha pagato il relativo Prezzo.
La Compagnia si obbliga a rimborsare all’Assicurato, qualora si verifichi uno dei rischi assicurati di cui all’art.
2.3 durante ogni normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, e quindi esclusa qualsiasi attività lavorativa, i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato, nei limiti dei parametri forensi;
• le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Xxxxx, a carico dell’Assicurato e spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
• il Contributo Unificato per gli atti giudiziari, se non già pagato dalla controparte;
• le spese dell’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi provati dall’Assicurato;
• le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite dal contratto;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in Fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le imposte di registro sugli atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.
2.2 Assicurati
In base alla presente garanzia sono Assicurati:
• Cliente
• Coniuge
• Convivente more uxorio
• Parenti del Cliente o del coniuge o del convivente
• Affini del Cliente o del coniuge o del convivente
a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il Cliente (si fa riferimento allo stato di famiglia del
Cliente).
In caso di Controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto, la garanzia non opera.
2.3 Rischi Assicurati
La garanzia copre i seguenti rischi assicurati, con un massimo di un Sinistro all’anno.
2.3.1 Lesione on-line della reputazione:
a) Controversia in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di Querela in cui l’Assicurato richiede la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto on-line lesivo della reputazione, nonché l’eventuale risarcimento dei Danni;
6/di...
b) richiesta da parte dell’Assicurato dell’intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Questa prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, se la sua azione per ottenere la rimozione del contenuto lesivo non ha ancora avuto riscontro.
Oggetto del contratto
2.3.2 Furto d’identità digitale legato al credito
Controversia in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di Querela in cui l’Assicurato richiede di:
a) ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d’Identità Digitale per fatti illeciti di terzi
b) riportare il merito creditizio alla situazione precedente il furto di identità.
2.3.3 Acquisti on-line/e-commerce
Controversia in cui il consumatore Assicurato che ha effettuato acquisti sostiene che si siano verificate
inadempienze contrattuali della propria controparte, se il valore della causa è:
• superiore a € 400,00;
• inferiore a € 10.000,00.
Sono escluse le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line o e-commerce e precisarne l’operatività, si fa
riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo.
Codice del Consumo
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
2.4 Massimali
La Compagnia si obbliga a rimborsare gli oneri e le spese di cui all’art. 2.1 nel limite del Massimale di € 10.000,00 per Sinistro, per Anno assicurativo.
2.5 Estensione territoriale
Le coperture assicurative valgono per le azioni che sono esercitate in Italia.
Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di Legge o
lesioni di diritti verificatesi in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
2.6 Esclusioni
Sono escluse dalla presente Garanzia:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
Oggetto del contratto
questa esclusione vale salvo quanto previsto all’art. 2.1 – “Prestazioni Assicurate”
• le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all’Art. 2.3 - “Rischi Assicurati”.
Sono, inoltre, escluse le Controversie:
• di valore inferiore a € 400,00;
• dovute a fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum o blog di “community chiuse”;
• aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;
• nascenti da materiale o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
• nascenti da casi di omonimia;
• che riguardano personaggi pubblici o facenti parte del mondo dello spettacolo;
• nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale o locale on-line, di materiale o informazioni relative all’Assicurato;
• derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’Art. 2.3 - “Rischi Assicurati”;
• in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
• nei confronti della Compagnia;
• nei confronti di altri soggetti assicurati con la Compagnia;
• derivanti da eventi non espressamente indicati tra i rischi assicurati.
2.6.1 Esclusioni acquisti on-line/e-commerce
Sono esclusi dall’operatività della Garanzia, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
• animali e vegetali;
• Gioielli e beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
• Denaro, titoli di credito, altri documenti previsti dall’articolo 2002 del C. C. ed altri valori come ad esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
• beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
• materiale digitale scaricato on-line;
• oggetti per uso industriale;
• beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
• acquisti effettuati tramite aste on-line;
• veicoli a motore e natanti;
• beni non nuovi.
Art. 2002 c.c. - Documenti di legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione
2.7 Operatività della garanzia
L’Assicurazione è operante per le Controversie determinate da fatti
a) verificatisi:
i. se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale, nel
8/di...
periodo di efficacia del contratto;
Oggetto del contratto
ii. in tutte le restanti ipotesi, decorso un periodo di almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza del contratto (periodo di carenza); e
b) denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del contratto.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con la Compagnia, la carenza di 3 mesi di cui alla precedente lettera a) non opera per le sole coperture già previste con la polizza precedente, mentre rimane operante per le nuove coperture inserite con il presente contratto.
2.8 Fatto che ha determinato la Controversia (Sinistro)
Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la Controversia è:
a) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento
che ha originato il diritto al risarcimento;
b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2.9 Sinistro
Costituiscono un unico Sinistro:
a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
3 Indicizzazione
Le somme assicurate, i Xxxxxxxxx, il Prezzo e i limiti di rimborso delle spese sostenute sono rivalutati in base all’indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente.
Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i Massimali, il Prezzo e i limiti di rimborso delle spese sostenute vengono aumentati in proporzione.
La percentuale di indicizzazione e il Prezzo aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Cliente. Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, la Compagnia adotterà un indice equivalente, comunicandolo al
Cliente.
4 Durata proroga e disdetta del contratto
L’Assicurazione ha durata di un anno a partire dalla Data di Decorrenza.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.
C - Il contratto dalla A alla Z
Il contratto dalla A alla Z
5 Dichiarazioni del Cliente e dell’Assicurato
5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato
Il Cliente ha l’obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il contratto, l’applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
L’Assicurato, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, ha il medesimo obbligo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni
Il Cliente deve comunicare tempestivamente al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di Polizza, ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, il Cliente deve comunicare ogni aggravamento del Rischio.
6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo
6.1 Data di Decorrenza della copertura
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in Polizza, ma solo se il Prezzo o la prima rata del Prezzo sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del Prezzo, l’Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.
6.2 Sospensione della copertura
Se il Cliente non paga il Prezzo o le rate di Prezzo per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Prezzo o delle rate di Prezzo dovute.
6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo
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Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.
Il contratto dalla A alla Z
6.4 Modalità di pagamento del Prezzo
Il Prezzo può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.
7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.
8 Assicurazione presso più assicuratori
Il Cliente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
In caso di Xxxxxxxx, il Cliente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente
contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
10 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Cliente.
11 Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.
12 Foro competente/Clausola arbitrale
Il foro competente per le Controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato o del Cliente.
Il contratto dalla A alla Z
13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto
Il contratto rappresenta l’intero accordo raggiunto tra il Cliente e la Compagnia. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.
14 Forma delle comunicazioni tra le parti
12/di...
Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la Polizza.
D - Cosa fare in caso di Sinistro
Cosa fare in caso di sinistro
15 Obbligo di evitare o diminuire il danno
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un Rischio coperto. Si applica l’art. 1914 del Codice civile. La Compagnia, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il Massimale.
Per quanto riguarda le coperture di responsabilità civile, l’Assicurato si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della Compagnia.
16 Denuncia del Sinistro alla Compagnia
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia l’evento assicurato nel momento in cui si è
verificato o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta a:
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Numero: 800 088 292 – dall’estero x00 00 00 00 00 00 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: x00 00 00 00 00 000
Per inviare una mail: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Per inviare una mail PEC: xxxxxxxxxxxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
In ogni caso l’Assicurato deve far pervenire alla Compagnia comunicazione di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
17 Scelta del legale e del perito
La Compagnia ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, ove possibile, effettua ogni tentativo utile di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni giudiziarie, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia. In caso di inadempimento l’Assicurato perde il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Se:
• non è possibile giungere ad una bonaria definizione della Controversia, o
• quando la natura della vertenza esclude la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla
Compagnia, o
• quando vi è conflitto di interessi fra la Compagnia e l’Assicurato, o
• quando vi è necessità di una difesa in sede penale coperta dall’Assicurazione,
l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia.
Se la Controversia o il procedimento penale devono essere radicati in un distretto Corte d’Appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, l’Assicurato ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d’Appello di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Compagnia. Solo in questo caso, la Compagnia rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti del Massimale indicato all’art. 2.4 – “Massimali”.
Se l’Assicurato non intende avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla Compagnia di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La Compagnia conferma
Cosa fare in caso di sinistro
l’incarico professionale in tal modo conferito.
Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.
In ogni caso la Compagnia rimborsa le spese di un legale o un perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali o periti. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Compagnia.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto al rimborso delle spese sostenute.
La Compagnia, alla definizione della Controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del Massimale previsto in contratto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte, dietro presentazione di una nota pro-forma redatta dal legale incaricato.
La Compagnia non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
17.1 Revoca dell’incarico
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Compagnia rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la Compagnia rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
17.2 Rinuncia dell’incarico
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Compagnia rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
17.3 Procedura arbitrale
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia. in ordine alla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata ad un Xxxxxxx, che decide secondo equità. La Compagnia deve informare l’Assicurato del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell’Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la Controversia. Qualunque sia l’esito dell’arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese dell’arbitrato.
18 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti richiesti
Il Cliente che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero su tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
19 Cooperazione
14/di...
L’Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall’eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.
Cosa fare in caso di sinistro
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
20 Massimali
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia pagherà una somma maggiore del Massimale.
21 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto al rimborso delle spese sostenute.
22 Rimborso delle spese sostenute
La Compagnia provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l’operatività della garanzia , è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro ed è stato verificato il preventivo di parcella.
E - Glossario del Modulo Cyber
A
Acquisti on-line/e-commerce
Tutti i contratti stipulati aventi a oggetto beni tra un professionista e un consumatore nell’ambito di
Glossario
Assicurazione
L’operazione con cui l’Assicurato trasferisce alla
Compagnia un Rischio al quale lui è esposto.
C
un sistema di vendita a distanza organizzato dal
professionista, nei quali il soggetto che effettua
l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dal giorno successivo dalla Data di Decorrenza.
Arbitro
Soggetto imparziale, diverso dall’autorità giudiziaria, incaricato dalle parti di risolvere una controversia
Asset Freeze
È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Sono considerati Assicurati:
• Cliente
• Coniuge
• Convivente more uxorio
• Parenti del Cliente o del coniuge o del convivente
• Affini del Cliente o del coniuge o del convivente
16/di...
a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il Cliente (si fa riferimento allo stato di famiglia del Cliente).
Cliente
È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il Prezzo. È il soggetto che la legge chiama Contraente. Il Cliente in questo contratto è sempre anche Assicurato.
Commercio elettronico (e-commerce)
L’insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.
Compagnia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Contraente
V. definizione di Cliente.
Contributo unificato
Quanto previsto dalla legge
Controversia
Situazione nella quale l’Assicurato sostiene sia stato leso un proprio diritto
Glossario
E G
Embargo
È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese
Gioielli e preziosi
Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.
L
straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.
F
Fase giudiziale
Fase nella quale ci si rivolge all’autorità giudiziaria o all’Arbitro per definire una controversia
Fase stragiudiziale
Fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all’autorità giudiziaria o all’Arbitro
Flooding
Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network / Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale
Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
Lesione della reputazione on-line
Offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network / Siti Internet. Relativamente all’ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l’onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l’ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.).
M
Massimale
L’importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
Glossario
P
Polizza
Il documento che prova il contratto di
Assicurazione.
Prezzo
Il costo della copertura assicurativa dovuto dal
Cliente, ovvero il premio.
Q
Querela
Dichiarazione di volontà per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d’ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole
R
ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all’utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l’indirizzo IP.
Social Network
Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Somma assicurata
L’importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall’Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
T
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
S
Sanzioni Internazionali
Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell’UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la
garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Sito internet
18/di...
Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura
Prodotto in Sintesi
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.
Avvertenze
Simboli
2/di...
Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.
Simbolo | Significato |
Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull’argomento trattato |
Box di consultazione
Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato
C - Il contratto dalla A alla Z
Contenuti
A - Presentazione
1. Quadro generale
pag. 4
B - Oggetto del contratto
2. Modulo Bike
3. Indicizzazione
4. Durata proroga e disdetta del Contratto
pag. 6
pag. 7
pag. 7
5. Dichiarazioni del Cliente e dell’Assicurato | pag. | 8 |
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo | pag. | 8 |
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza | pag. | 9 |
8. Assicurazione presso più assicuratori | pag. | 9 |
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali | pag. | 9 |
10. Imposte e tasse | pag. | 9 |
11. Legge applicabile | pag. | 9 |
12. Foro competente/Clausola arbitrale | pag. | 9 |
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto | pag. | 9 |
14. Forma delle comunicazioni tra le parti | pag. | 10 |
D - Cosa fare in caso di sinistro
15. Obbligo di evitare o diminuire il danno
16. Obbligo di denuncia all’autorità
17. Denuncia dell’evento alla Compagnia
18. Gestione delle controversie spese di resistenza
19. Cooperazione
20. Massimali
21. Esagerazione dolosa del danno
22. Pagamento dell’indennizzo
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 00
X - Xxxxxxxxx
pag. 13
A - Presentazione
Presentazione
1 Quadro generale
Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l’una dall’altra. Il Cliente (il Cliente è il soggetto che la legge chiama Contraente) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il Cliente è sempre anche Assicurato.
Le coperture selezionabili dal Cliente sono:
X. Xxxxxx Sharing
L’Assicurazione che permette di ricevere un Indennizzo per gli infortuni che il Cliente subisce durante l’utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in Sharing o a noleggio.
B. Modulo Cyber
L’Assicurazione che protegge il Cliente e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell’utilizzo di Social Network, dell’acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.
C. Modulo Bike
L’Assicurazione che tiene indenne il Cliente per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione all’utilizzo di biciclette.
4/di...
La presente sezione si riferisce al Modulo Bike.
Prodotto in Sintesi
COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE
Presentazione
PRODOTTO PROTEZIONE VIVI SMART
Copertura SHARING
Assicurazione per gli infortuni che l’Assicurato subisce durante l’utilizzo di mezzi di locomozione in Sharing
Copertura CYBER
Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet
Copertura BIKE
Assicurazione per tenere indenne l’Assicurato dai danni causati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’uso di biciclette
IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE
B - Oggetto del contratto
Oggetto del contratto
2 Modulo Bike
2.1 Oggetto
La copertura è attiva se il Cliente l’ha selezionata e ha pagato il relativo Prezzo.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione all’utilizzo di biciclette, in ogni normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, escluso qualsiasi uso riconducibile ad attività lavorative.
2.2 Assicurati
In base alla presente garanzia sono Assicurati:
• Cliente
• Coniuge
• Convivente more uxorio
• Parenti del Cliente o del coniuge o del convivente
• Affini del Cliente o del coniuge o del convivente
a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il Cliente (si fa riferimento allo stato di famiglia del
Cliente).
2.3 Definizione di terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi
altro parente od affine convivente.
2.4 Massimali
2.4.1 Massimale
La Compagnia si obbliga a pagare un importo (Indennizzo) per i danni arrecati a terzi dall’Assicurato fino ad un
massimo di € 250.000,00.
2.5 Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
2.6 Esclusioni
È esclusa dall’Assicurazione la responsabilità per danni:
a) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
b) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
c) causati in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
6/di...
d) da furto;
Oggetto del contratto
e) derivanti dalla guida di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le biciclette a pedalata assistita;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
g) a cose che l’Assicurato abbia in custodia o in consegna a qualsiasi titolo;
h) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate in cui sia operante il divieto di transito con velocipedi;
i) verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
j) derivanti da atti di terrorismo.
3 Indicizzazione
Le somme assicurate, i Xxxxxxxxx, il Prezzo e i limiti di Indennizzo sono rivalutati in base all’indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente.
Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i Massimali, il Prezzo e i limiti di Indennizzo
vengono aumentati in proporzione.
La percentuale di indicizzazione e il Prezzo aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al Cliente. Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, la Compagnia adotterà un indice equivalente, comunicandolo al
Cliente.
4 Durata proroga e disdetta del contratto
L’Assicurazione ha durata di un anno a partire dalla data di decorrenza.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.
C - Il contratto dalla A alla Z
Il contratto dalla A alla Z
5 Dichiarazioni del Cliente e dell’Assicurato
5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato
Il Cliente ha l’obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il contratto, l’applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.
L’Assicurato, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, ha il medesimo obbligo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni
Il Cliente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti
ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo. In particolare, il Cliente deve comunicare ogni aggravamento del Rischio.
6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo
6.1 Data di decorrenza della copertura
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in Polizza, ma solo se il Prezzo o la prima rata del Prezzo sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del Prezzo, l’Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.
6.2 Sospensione della copertura
Se il Cliente non paga il Prezzo o le rate di Prezzo per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento del Prezzo o delle rate di Prezzo dovute.
6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo
Il Prezzo può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della Polizza ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.
6.4 Modalità di pagamento del Prezzo
8/di...
Il Prezzo può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.
Il contratto dalla A alla Z
7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza
Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.
8 Assicurazione presso più assicuratori
Il Cliente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
In caso di Xxxxxxxx, il Cliente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente
contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
10 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Cliente e dell’Assicurato.
11 Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.
12 Foro competente/Clausola arbitrale
Il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato/Cliente.
13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto
Il contratto rappresenta l’intero accordo raggiunto tra il Cliente e la Compagnia. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.
Il contratto dalla A alla Z
14 Forma delle comunicazioni tra le parti
10/di...
Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la Polizza.
D - Cosa fare in caso di Sinistro
Cosa fare in caso di sinistro
15 Obbligo di evitare o diminuire il danno
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un Rischio coperto. Si applica l’art. 1914 del Codice civile. La Compagnia, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il Massimale.
Per quanto riguarda le coperture di responsabilità civile, l’Assicurato si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della Compagnia.
16 Obbligo di denuncia all’autorità
Nel caso in cui il Sinistro costituisca o possa costituire reato, l’Assicurato deve denunciare il fatto all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l’accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l’elenco dettagliato dei beni interessati, l’entità approssimativa dei danni.
17 Denuncia dell’evento alla Compagnia
L’Assicurato deve denunciare l’evento assicurato entro tre giorni dalla data del Sinistro da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A, mediante lettera raccomandata o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.
Per farlo può contattare la Compagnia al seguente recapito:
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
Numero: 800 088 292 – dall’estero x00 00 00 00 00 00 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
Fax: x00 00 00 00 00 000
Per inviare una mail: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Per inviare una mail PEC: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
18 Gestione delle controversie spese di resistenza
La Compagnia può assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale stabilito, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Cosa fare in caso di sinistro
19 Cooperazione
L’Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall’eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
20 Massimali
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia pagherà una somma maggiore del Massimale.
In caso di Sinistro il Massimale viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un
importo pari all’Indennizzo riconosciuto.
21 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all’Indennizzo.
22 Pagamento dell’Indennizzo
12/di...
La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l’operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.
E - Glossario del Modulo Bike
Glossario
A C
Asset Freeze
È una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Sono considerati Assicurati:
• Cliente
• Coniuge
• Convivente more uxorio
• Parenti del Cliente o del coniuge o del convivente
• Affini del Cliente o del coniuge o del convivente a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il Cliente (si fa riferimento allo stato di famiglia del Cliente).
Assicurazione
L’operazione con cui il Cliente trasferisce alla
Compagnia un Rischio al quale lui è esposto.
B
Bicicletta
Veicolo con due ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare.
Bicicletta a pedalata assistita
Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Cliente
È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il Prezzo. È il soggetto che la legge chiama Contraente. Il Cliente in questo contratto è sempre anche Assicurato.
Compagnia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Contraente
V. definizione di Cliente.
D
Danno Liquidabile
Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la Somma Assicurata / Massimale Assicurato o il limite di Indennizzo previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
E
Embargo
È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.
Glossario
I
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro dopo l’applicazione al Danno Liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in contratto.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.
M
Massimale assicurato
L’importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle coperture garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
P
Periodo di assicurazione
Nel caso in cui l’Assicurazione preveda una durata annuale, questo s’intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell’Assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue del contratto; nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all’anno, detto periodo coincide con quest’ultima durata.
Polizza
Il documento che prova il contratto di
14/di...
Assicurazione.
Prezzo
Il costo della copertura assicurativa dovuto dal
Cliente, ovvero il premio.
R
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
S
Sanzioni Internazionali
Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell’UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Sinistro
Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la
garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Somma assicurata
L’importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall’Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx XX
E: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx