Condizioni Generali per la fornitura di prodotti e sistemi
Condizioni Generali per la fornitura di prodotti e sistemi
Le presenti Condizioni Generali per la fornitura di prodotti e sistemi Flender (di seguito, “Condizioni Generali”) regolano ogni quotazione/offerta emessa da Flender Italia S.r.l., nonché ciascun Ordine accettato e/o eseguito dalla medesima Flender Italia
S.r.l. (di seguito, “Flender”).
1) Conclusione e disciplina del Contratto
1. Ogni singolo ordine spiccato dal cliente (di seguito,
il “Cliente”) verso Flender (in seguito, Flender e Cliente sono congiuntamente le “Parti”), ove accettato in forma scritta da Flender (di seguito, “Ordine”), determinerà il perfezionamento di Contratto tra le Parti per l’esecuzione della Fornitura specificata nell’Ordine stesso, secondo i termini e le condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali e nell’Ordine.
2. Xxxxx esplicita deroga scritta concordata tra le Parti, in caso di contrasto tra le previsioni previste nell’Ordine
e quelle delle presenti Condizioni Generali, queste ultime prevalgono. Eventuali termini e condizioni proposti dal Cliente, difformi da quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, troveranno applicazione esclusivamente se espressamente accettati in forma scritta da Flender, diversamente resteranno prive di ogni effetto.
2) Prezzi e termini di pagamento
1. I prezzi si intendono “ex works” (Incoterms 2010) ed escludono imballaggio, imposte e tasse. Il Cliente si impegna fin da ora a tenere a proprio esclusivo carico, eventualmente rimborsando Flender, ogni eventuale tassa, imposta, dazio doganale e/o altri costi ed oneri sostenuti da Flender e/o suoi eventuali subappaltatori, in relazione alla Fornitura.
2. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto, nel caso in cui Flender sia tenuta ad eseguire le attività di assemblaggio o installazione, il Cliente dovrà sopportare tutti gli oneri ed i costi inerenti tali attività, in aggiunta al prezzo della Fornitura, quali, a titolo esemplificativo, quelli di trasferta, vitto e alloggio degli incaricati di Flender per tali attività.
3. Tutti i pagamenti del Cliente verso Flender dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario, con accredito sui conti correnti intestati a Flender ed indicati da quest’ultima.
4. In caso di ritardato pagamento, il Cliente si impegna fin da ora a corrispondere a Flender ogni importo dovuto per sorte capitale, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatto salvo il diritto di Flender di risolvere il Contratto, agire in via forzosa per il recupero delle somme a proprio credito ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
3) Consegna e accettazione dei Prodotti
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:
1. i Prodotti Flender verranno consegnati xxxxxx xxxxxxxxx di quest’ultima, luogo dove cessa qualsiasi rischio di Flender in relazione all’integrità
dei Prodotti stessi. Tale rischio viene correlativamente assunto a decorrere dalla data di consegna dal Cliente e/o da chi per lui, qualunque sia l’accordo circa il pagamento del trasporto, o la scelta del trasportatore;
2. salvo il verificarsi di causa di Forza maggiore, qualora la consegna sia impedita per causa dovuta al Cliente, tale consegna si avrà per eseguita trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte del Cliente medesimo dell’avviso “merce pronta per la consegna”. Pertanto, trascorso il suddetto termine, oltre a perfezionarsi il trasferimento del rischio in capo al Cliente, inizierà a decorrere il termine di durata dell’eventuale servizio di garanzia e diverrà efficace ogni altro obbligo posto a carico del Cliente a
seguito della consegna della Fornitura, ivi compreso quello di corrispondere a favore di Flender l’intero prezzo della Fornitura stessa, maggiorato dei costi di deposito, stoccaggio, messa in sicurezza, trasporto della Fornitura;
3. nel caso di consegna parziale rispetto a quanto previsto nell’Ordine, il Cliente è comunque tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la parte di
Fornitura eseguita, secondo i termini e le condizioni stabilite nell’Ordine;
4. in caso il Cliente sospenda la Fornitura, questi sarà tenuto a rimborsare Flender di ogni e qualsiasi costo e spesa subiti a causa di tale sospensione;
5. il termine di consegna e qualsiasi altro termine previsto a carico di Flender, deve intendersi puramente indicativo.
Eventuali danni cagionati a Flender o a terzi da atto o fatto del Cliente o di suoi incaricati o sottoposti, restano inderogabilmente a carico del Cliente stesso;
6. il Cliente è responsabile, a proprio totale ed esclusivo costo, onere e rischio, della installazione e della messa in uso dei Prodotti acquistati presso Flender, nonché dell’ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi eventualmente necessari per l’installazione e messa in opera della Fornitura;
7. i Prodotti Flender acquistati dal Cliente, si intendono da questi accettati senza riserve, in deroga consensuale anche a quanto previsto dall’art. 1495 codice civile, decorsi 8 giorni dalla data di consegna degli stessi al Cliente o a chi da questi indicato come destinatario in sede d’Ordine.
8. Xxxxxxx non sarà responsabile ed il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa, né rifiutare l’accettazione, per difetti che:
- non impediscono e non rendono più gravoso il normale uso della Fornitura;
- consistano in deviazioni non sostanziali dalle specifiche tecniche della Fornitura;
- derivino dalla normale usura dovuta all’uso;
Flender Xxxxxx X.x.x. Xxx Xxxxxxxx, 0 Tel.: x00 00 000 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Società a Unico Socio soggetta alla Direzione e Coordinamento di Flender GmbH PEC: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Capitale sociale: € 500.000 i.v. ; N. Iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA IT – 10127490968; R.E.A. Milano: 2507423
- siano dovuti a danno occorso successivamente al trasferimento in capo al Cliente del rischio;
- siano dovuti a errato o negligente utilizzo, eccessivo sforzo, installazione e/o montaggio e/o settaggio e/o modifiche errate e non eseguite da Flender o da operatori autorizzati per iscritto da Flender;
- derivino da condizioni e specifiche ambientali e dell’impianto nel quale la Fornitura va installata, non conosciute da Flender al momento dell’Ordine o difformi da quelle comunicate dal Cliente;
- errori software non documentati e/o non riproducibili.
4) Modalità di Fornitura presso il Cliente. Misure per la Salute e Sicurezza
Salvo diverso accordo scritto, la presente clausola trova applicazione in tutte le fattispecie in cui nella Fornitura sia compresa l’esecuzione di prestazioni in sito da parte di Flender.
1. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione di Flender, a titolo di comodato gratuito e per tutta la durata del Contratto, un’area coperta, protetta dalle intemperie e da accessi non autorizzati (in seguito, “Deposito”), per depositare attrezzi, parti, strumenti e documentazione necessari per l’esecuzione del Contratto. Il Cliente si impegna a fare sì che il Deposito sia reso accessibile solo a Flender e suoi incaricati.
Il Cliente autorizza fin da ora il personale e gli incaricati Flender ad accedere nei locali dove la Fornitura deve essere eseguita. Nei casi in cui i locali ove l’Ordine deve essere eseguito non siano di sua proprietà, ovvero, qualora l’accesso al sito necessiti di autorizzazioni al transito e/o passaggio, il Cliente si impegna a procurare a proprio esclusivo onere, rischio e costo le necessarie autorizzazioni all’accesso e/o i permessi di transito, fornendone copia a Flender con adeguato preavviso.
2. Il Cliente, a proprio costo, onere e rischio, si impegna a rendere tempestivamente disponibili a Flender:
a) le opere civili in genere nonché i servizi accessori non commissionate a Flender e necessarie per l’esecuzione della Fornitura da parte di Flender; inoltre il Cliente si impegna a completare tutte le operazioni preliminari occorrenti affinché Flender possa iniziare e portare a termine senza interruzione l‘assemblaggio o installazione della Fornitura nei termini concordati;
b) le attrezzature, ed i materiali necessari per l’esecuzione della Fornitura da parte di Flender quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compressori, trasformatori supplementari, gru, ponteggi e montacarichi;
c) l’elettricità e le altre forme di energia necessarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, combustibile e lubrificanti, acqua, riscaldamento e luce, incluse le inerenti condutture e punti di presa/rifornimento in cantiere;
d) i disegni tecnici, i progetti esecutivi, le autorizzazioni, le licenze ed i permessi eventualmente necessari per l’esecuzione della Fornitura;
e) adeguate aree per lo svolgimento dell’attività lavorativa e la ricreazione del personale, inclusi telefoni e linee di comunicazione e servizi igienici. Inoltre, il Cliente dovrà adottare tutte le adeguate misure per la protezione dei beni di proprietà di Flender e del suo personale;
Resta inteso che il mancato tempestivo adempimento da parte del Cliente agli obblighi sopra elencati, comporterà lo slittamento dei termini di esecuzione della Fornitura nonché l’obbligo del Cliente di rimborsare a Flender tutti i maggiori costi subiti a causa di tale ritardato o mancato adempimento del Cliente.
3. Qualora la Fornitura comporti l’esecuzione di prestazioni in sito da parte di Flender, le Parti si impegnano a conformarsi al rispetto delle misure generali di tutela indicate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con riferimento allo scopo della Fornitura e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 il Cliente verificherà l’idoneità tecnico-professionale di Xxxxxxx, la quale dovrà rendere disponibile al Cliente tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei predetti requisiti per tutti gli eventuali subfornitori o lavoratori autonomi incaricati da Flender. Il Cliente dovrà comunicare a Flender, in forma scritta e con idoneo preavviso, tutte le informazioni necessarie sui rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro precisando tutte le misure di emergenza adottate con riferimento alle prestazioni da eseguire nel sito.
Il Cliente sarà responsabile per la cooperazione ed il coordinamento degli appaltatori e fornitori – inclusa Flender e suoi subfornitori - impegnati in sito, al fine di prevenire il rischio di incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori ed a tale scopo dovrà predisporre e
consegnare a Flender prima dell’avvio della esecuzione di qualsiasi attività in sito, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (in seguito, “DUVRI”), il quale, una volta consegnato dal Cliente ed accettato da Flender, diverrà parte integrante e sostanziale del Contratto in essere tra le Parti, unitamente a tutti gli eventuali aggiornamenti a tale DUVRI che il Cliente dovrà apportare in base alla effettiva situazioni in sito rilevata di tempo in tempo.
In conformità all’articolo 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, entro 5 giorni dalla consegna del DUVRI, Xxxxxxx comunicherà al Cliente in forma scritta i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi alla esecuzione della Fornitura in sito. Tali costi saranno a carico del Cliente, in aggiunta al prezzo della Fornitura. Flender si impegna a collaborare e cooperare con il Cliente e gli altri fornitori, appaltatori o eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi operanti in sito per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro a cui il personale di Flender (e dei subfornitori o lavoratori autonomi) sarà soggetto nell'esecuzione della Fornitura.
Flender fornirà a tutto il proprio personale ed a quello dei propri eventuali subfornitori impegnati nella esecuzione della Fornitura in sito, il badge di identificazione ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, che dovrà essere esibito dai lavoratori stessi.
Prima dell’inizio della esecuzione della Fornitura, il Cliente, a proprie spese e con idoneo preavviso, dovrà rendere accessibili a Flender tutte le
necessarie informazioni riguardanti la posizione delle linee di adduzione sotto traccia di energia elettrica, gas, acqua e/o ogni altro sottoservizio,
nonché fornire ogni necessaria informazione circa la statica degli edifici e le caratteristiche del
sottosuolo. Inoltre, qualora necessario ai fini della esecuzione della Fornitura, il Cliente a proprio onere, costo e rischio, dovrà operare la messa in sicurezza dell’impianto ove la Fornitura deve essere eseguita anche mediante il distacco dalla
rete elettrica per tutto il termine necessario per il completamento delle dette prestazioni.
4. Il Cliente riconosce fin da ora che l’esecuzione di prestazioni in sito inerenti la Fornitura, può comportare la produzione di rifiuti tossici così come definiti dalla relativa normativa applicabile. Qualora tali prestazioni debbano essere eseguite presso aree di pertinenza del Cliente, questo ultimo dovrà, a proprie spese, fornire a Flender containers a norma di legge per rifiuti tossici e dovrà destinare locali per il deposito di tali rifiuti.
Il Cliente assume l’obbligo di trattare i rifiuti tossici, in conformità alla normativa vigente di tempo in tempo.
Nel caso in cui si evidenziasse una trasgressione del Cliente agli obblighi di cui alla presente clausola 4), Flender si riserva la facoltà di sospendere, previa diffida, l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, fino a che non siano stati approntati gli interventi prescritti dalla normativa. In caso di perdurante omissione del Cliente, Flender, mediante invio di semplice comunicazione scritta, potrà sospendere l’esecuzione del contratto, a costo del Cliente, ovvero, a sua discrezione, risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c..
5. Il Cliente ha la responsabilità di assicurarsi che il sito, la superficie, le coperture e l’area adiacente, inclusa l’aria presente in sito, e tutte le strutture presenti nell’ambiente ove le Forniture devono essere eseguite da Flender, siano liberi dall’amianto: l’aria ambiente può ritenersi libera dall’amianto, se la concentrazione delle fibre di amianto contenute nell’aria non eccede le 1000 fibre/m³ misurate mediante l’utilizzo di metodologie accettate da Flender.
Su richiesta di Flender, il Cliente dovrà certificare tali condizioni. Flender ha il diritto di eseguire misurazioni di verifica.
Nel caso in cui si accerti la presenza di inquinamento da amianto, ovvero, finché l’assenza permanente di amianto non sia garantita, Flender ha diritto di sospendere qualsiasi prestazione nelle aree interessate da tale inquinamento, fino a che la totale bonifica del sito non venga certificato da un istituto indipendente. I costi per la bonifica, lo smaltimento e la certificazione e/o qualsiasi altra spesa derivante dalla presenza di amianto in sito devono essere sostenute dal Cliente.
6. Qualora la Fornitura di Flender e/o dei suoi eventuali subfornitori, sia di tipo ”tempo e consumo”, il Cliente sarà tenuto a certificare a Flender, ad intervalli settimanali, le ore lavorate dal personale di Flender e/o dei suoi eventuali subfornitori sulla base dei consuntivi di
ore lavorate predisposti da Xxxxxxx e dovrà confermare, in forma scritta, il completamento o l’avanzamento dei lavori (SAL).
5) Riserva di proprietà
Flender si riserva la proprietà su ogni prodotto fornito al Cliente sino all’integrale pagamento da parte di quest’ultimo del prezzo previsto nell’Ordine, maggiorato di eventuali extra costi, imposte e tasse di ogni genere e specie.
Ciò pertanto, in caso di inadempimento del Cliente all’obbligo del puntuale pagamento del corrispettivo dovuto a Flender, questa avrà la facoltà, a propria totale discrezione, di chiedere la restituzione della Fornitura consegnata ed in tal caso il Cliente si impegna alla immediata ed integrale restituzione della stessa.
6) Proprietà industriale ed intellettuale – Prodotti software
1. Flender si riserva tutti i diritti, titoli, facoltà e interessi inerenti i Documenti. Tali Documenti non potranno essere resi disponibili a terzi senza il preventivo
consenso scritto di Xxxxxxx e dovranno essere restituiti a Flender in qualsiasi caso il Contratto non venga eseguito, ovvero, sia cessato anticipatamente per qualsiasi causa.
2. In aggiunta ad ogni altra disposizione in materia di software prevista dalle Condizioni Generali, resta inteso che, qualora la Fornitura comprenda qualsiasi prodotto software e relativa documentazione, il Cliente diverrà titolare solo ed esclusivamente del diritto non esclusivo di utilizzare il software in versione codice oggetto, come specificato nei Documenti. Il Cliente potrà, inoltre, trasferire a terzi il software fornito da Flender solo ed esclusivamente se il Cliente cede a tali terzi l’intera Fornitura.
Il Cliente è autorizzato ad eseguire esclusivamente due copie del software allo scopo di back up.
1. Il Cliente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti i Prodotti commercializzati o comunque utilizzati da Flender, così come i marchi ed i segni distintivi dalla stessa utilizzati, applicando e facendo applicare integralmente le disposizioni dettate in materia, evitando ed impedendo qualsiasi tipo di azione, anche da parte di terzi, che possa comportare violazione degli stessi. Pertanto, il Cliente si impegna, per sé e per qualunque terzo abbia accesso ai Prodotti Flender che si trovino presso di sé, a puro titolo esemplificativo:
a) non copiare, riprodurre, divulgare, in nessuna forma, gli stampati Flender di qualsiasi genere e specie;
b) a non compilare a ritroso, a non copiare, a non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i Prodotti software in qualsiasi modo forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, da Flender;
c) a non cancellare o oscurare in qualsiasi modo i segni distintivi in genere apposti su qualsiasi prodotto fornito o concesso in uso da Flender.
In qualsiasi caso di violazione da parte del Cliente degli impegni previsti nella presente clausola, Flender potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tale caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Flender, a titolo di penale, un importo pari al doppio del costo sopportato da Flender o da chi per essa, per la progettazione e produzione del prodotto oggetto della violazione, o al quale si riferisce il segno distintivo violato, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito e patiendo.
2. Nel caso venga sollevata da terzi contestazione e/o intentata azione giudiziaria nei confronti del Cliente, fondata sulla pretesa che la proprietà o l’uso di un prodotto Flender costituisca violazione di un diritto internazionale o italiano di proprietà industriale, d’autore, di brevetto, di marchio o di copyright, Xxxxxxx potrà assumere presso le opportune sedi e a sue spese tutte le iniziative ritenute a suo insindacabile giudizio utili al fine della difesa della legittima titolarità dei diritti propri e del Cliente.
A tal fine il Cliente si impegna ad avvisare Flender mediante comunicazione scritta le contestazioni od azioni in tal senso avanzate da terzi entro 48 ore dalla loro conoscenza.
In presenza di contestazioni sollevate da terzi, anche nei soli confronti di Xxxxxxx, in Ordine alla proprietà o uso del prodotto, quest’ultima, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di:
- ottenere dai terzi titolari il diritto di usare
i prodotti;
- modificare la fornitura in modo tale da non violare diritti di terzi
- sostituire i Prodotti Flender oggetto di contestazione e/o controversia con altri equivalenti.
Qualora nessuna delle alternative di cui sopra sarà possibile, Xxxxxxx potrà ritirare i Prodotti Flender, con preavviso di almeno 30 giorni, dietro corresponsione del prezzo pagato dal Cliente, fermo restando che in nessuna delle ipotesi di cui sopra, alcun risarcimento si renderà dovuto da Flender al Cliente, il quale rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni pretesa al riguardo.
3. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di Flender qualora la contestazione sollevata da terzi derivi da violazione imputabile a:
- Prodotti Flender modificati dal Cliente o da chi per esso;
- uso dei Prodotti Flender in combinazione con prodotti non commercializzati da Flender;
- uso dei Prodotti Flender in modo o per scopi diversi da quelli per cui gli stessi sono stati
progettati.
7) Accettazione delle prestazioni incluse nella Fornitura
1. Fermo restando quanto previsto dalla clausola 3 che precede in tema di accettazione dei Prodotti Flender, in caso la Fornitura comprenda ulteriori prestazioni quali lavori di ingegneria, costruzione, assemblaggio, commissioning, collaudo, ogni eventuale specifica prestazione si avrà per accettata dal Cliente al momento del completamento della prestazione stessa.
2. Al completamento di tutta o di parte della Fornitura, Flender potrà richiedere la relativa accettazione al Cliente. Questi dovrà fare avere a Flender l’accettazione, in forma scritta, entro 2 settimane dalla richiesta di Xxxxxxx. Ogni test sulla Fornitura, dovrà essere preventivamente concordato in forma scritta, con contestuale definizione dello scopo tecnico, area di test, oneri, modalità tecniche, modalità di eventuale ripetizione in caso di primo esito negativo, e dovrà essere eseguito in contraddittorio tra le Parti. I test si dovranno concludere con la redazione di verbale e report tecnico che le Parti dovranno sottoscrivere.
Resta inteso che la Fornitura si intenderà accettata senza riserve al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a. mancato riscontro del Cliente entro 2 settimane dalla richiesta scritta di Xxxxxxx; ovvero,
b. rifiuto del Cliente di concedere l’accettazione senza che siano precisate contestualmente ed in forma scritta le ragioni tecniche di tale rifiuto.
Il rifiuto del Cliente, a pena della sua inefficacia, dovrà almeno dettagliare quale parte della Fornitura risulti non ultimata o difettosa ed in tal caso dovrà specificare quali specifiche tecniche e/o funzionali promesse da Flender in sede di Ordine o disposte da norme tecniche o standard richiamati nell’Ordine stesso, risultino difettose nella Fornitura eseguita.
La Fornitura che in tutto o in parte sia posta in uso dal Cliente si intenderà da questi incondizionatamente accettata.
3. Nel caso in cui i tests relativi alla performance ed alle funzionalità della Fornitura debbano essere eseguiti successivamente alla acquisizione della accettazione ai sensi del paragrafo 2 della presente clausola, l’esito dei test, anche se negativo, non potrà in nessun caso inficiare l’efficacia della accettazione stessa.
4. Tutti i costi e le spese per attività eseguite dal Cliente o da terze parti per ispezioni, tests ed accettazioni saranno sostenute dal Cliente stesso.
8) Variazioni
Il Cliente si impegna a riconoscere a Flender il corrispettivo aggiuntivo che si renda dovuto a fronte di attività aggiuntive dovute al verificarsi delle seguenti variazioni, intervenute successivamente alla emissione dell’Ordine da parte del Cliente:
- Variazioni legislative;
- Variazione degli standard tecnici di riferimento;
- Variazione nelle procedure di accettazione e/o omologazione del Cliente/Enti amministrativi preposti;
- Variazione dello scopo di Fornitura accettata da Flender;
- Variazioni necessarie;
- Modifiche dovute ad inadempimento del Cliente;
- Modifica dei permessi, autorizzazioni di qualsiasi natura, di competenza del Cliente;
- Altre circostanze che siano al di fuori del controllo di Flender.
Resta inderogabilmente inteso che le variazioni devono essere tempestivamente comunicate in forma scritta al Cliente. Resta inteso che la variazione dei termini di consegna e/o di completamento della Fornitura, della inerente garanzia, del termine di passaggio di responsabilità devono essere preventivamente concordati tra le Parti in forma scritta.
9) Impossibilità della prestazione
1. Nel caso in cui diventi impossibile per Flender eseguire la Fornitura per causa ad essa imputabile, il Cliente ha diritto di risolvere il Contratto, limitatamente alla parte di Fornitura divenuta impossibile. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità per gli eventuali danni subiti dal Cliente e derivanti in via diretta da tale impossibilità sopravvenuta, non potrà in nessun caso eccedere un importo pari al 10% del prezzo netto della parte di Fornitura divenuta impossibile. Per il verificarsi della menzionata impossibilità, il Cliente rinuncia fin da ora a qualsiasi altra facoltà e rimedio diverso da quello previsto nel precedente paragrafo e, segnatamente, rinuncia a recedere e/o a risolvere il Contratto e/o a ridurre il prezzo e/o a pretendere il risarcimento di ulteriori danni.
2. Qualora l’esecuzione del Contratto sia impedita da evento di Forza maggiore che perduri per più di 180 giorni, Xxxxxxx avrà la facoltà di recedere dal Contratto, a condizione che il verificarsi dell’evento di Forza maggiore sia stato tempestivamente notificato al Cliente. Tale diritto di recesso di Flender potrà essere da questa esercitato anche qualora sia stata concordata tra le Parti una posticipazione della consegna della Fornitura.
10) Limitazione di responsabilità
La responsabilità di Xxxxxxx, ivi inclusa la responsabilità contrattuale e/o derivante da garanzia o da qualsiasi altro titolo, sarà regolata come segue:
1. In nessun caso Flender sarà responsabile per:
a) xxxxx xxxxxxxxx, consequenziali, incidentali, punitivi; b) danno per fermo di produzione, mancato guadagno o ricavo, perdita di interessi finanziari, perdita di informazioni e/o dati, mancato utilizzo di centrale di produzione di energia, costo per l’acquisto o rimpiazzo della energia; c) perdita o danno a proprietà, o derivante da pretese avanzate da terzi; d) per danni subiti da clienti del Cliente.
2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di Flender nei confronti del Cliente non potrà eccedere nel suo importo complessivo l’ammontare pari al 30% del corrispettivo contrattuale.
3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, qualora la Fornitura debba essere eseguita in un’area di proprietà di terzi e tali terzi
lamentino danni imputandoli a Flender, il Cliente terrà sollevata ed indenne Flender stessa da ogni responsabilità nella quota eccedente la limitazione di responsabilità prevista dalla presente clausola 10.
4. Le limitazioni d responsabilità previste dalla presente clausola si applicheranno anche nei confronti dei subfornitori, subappaltatori, fornitori, agenti e dipendenti di Flender.
11) Cessione
Ciascuna Parte potrà trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti dal Contratto solo previa accettazione scritta dell’altra Parte, che non potrà essere rifiutata senza giustificato motivo.
Fermo quanto precede, nel caso la Fornitura debba essere eseguita, in tutto o in parte, fuori dal territorio italiano, ed il termine di esecuzione in tale ambito extra territoriale eccedesse i limiti temporali previsti dalla normativa fiscale applicabile in tema di doppia tassazione – fonte: trattato sulla doppia tassazione applicabile e Commentario OCSE -, Flender, previa comunicazione scritta, sarà libera, a propria esclusiva discrezione, di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a consociata appartenente al Gruppo Flender avente sede nel territorio ove la Fornitura deve
essere eseguita.
12) Legge regolatrice e foro competente
Tutti i rapporti fra Flender ed il Cliente sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.
Le Parti faranno ogni sforzo possibile per risolvere bonariamente ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto . A tal fine le Parti, su iniziativa della parte più diligente, si incontreranno entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione dell'invito ad incontrarsi e negozieranno in buona fede, al fine di raggiungere una soluzione bonaria soddisfacente per entrambe le Parti della controversia insorta.
Ciascuna Parte ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento le negoziazioni per la composizione amichevole della controversia insorta ed esperire ogni rimedio cautelare (anche in pendenza delle citate negoziazioni).
Per tutte le controversie derivanti dal Contratto, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non siano risolte in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.
13) Export Control
Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la riesportazione dei Prodotti e/o servizi Flender, tenendo sollevata ed
indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che
dovesse derivare dalla esportazione e/o ri- esportazione dei sopradetti Prodotti e/o servizi che venga effettuata dal Cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni.
L’obbligo di Flender di eseguire l’Ordine del Cliente è subordinato all’assenza di divieti disposti da norme emanate da organi governativi nazionali o internazionali, in materia di esportazione.
Inoltre, Flender, quando necessario in ottemperanza alla normativa vigente in materia di beni “dual use”, avrà il diritto di richiedere al Cliente la sottoscrizione della Dichiarazione d’Utilizzo Finale.
Qualora nel corso dell’esecuzione dell’Ordine insorgano impedimenti, derivanti dalla applicazione di leggi o regolamenti vigenti, Flender avrà il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, dandone comunicazione scritta al Cliente, fino a quando l’impedimento non sia rimosso.
Nel caso il Cliente trasferisca a terzi beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità di perfezionamento della fornitura) forniti da Flender, ovvero, opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Flender, il Cliente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il Cliente deve in ogni caso ottemperare alle normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.
Qualora necessario allo scopo di adempiere alle normative di Export Control, il Cliente, a seguito della richiesta di Flender, deve prontamente fornire a quest’ultima tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l’utilizzo dichiarato dei beni
/ opere e servizi forniti da Flender, nonché ogni eventuale restrizione esistente in materia di Export Control.
14) Recesso
In aggiunta alle altre fattispecie specificamente previste dal Contratto, ciascuna Parte potrà recedere dal
Contratto nel caso in cui l’altra Parte venga posta in liquidazione, ovvero, sia assoggettata a procedura concorsuale o di amministrazione straordinaria di qualsiasi natura.
Il recesso sarà efficace a condizione che sia notificato all’altra Parte per iscritto, mediate raccomandata A. R., con preavviso di almeno 30 giorni.
In qualsiasi caso di recesso, il Cliente deve corrispondere a Flender oltre ad ogni importo maturato
a favore di Flender a titolo di corrispettivo, tutti i costi da quest’ultima sopportati per l’esecuzione della Fornitura fino alla data di efficacia del recesso, quali, titolo esemplificativo e non esaustivo, per l’acquisto di materiali e/o di parti a magazzino, per le lavorazioni già eseguite per la Fornitura, per lo smobilizzo di personale, per il nolo di attrezzature e/o di mezzi di trasporto, per il deposito della Fornitura già pronta alla consegna, per imposte e tasse, dazi doganali, spese amministrative.
15) Sospensione/Interruzione/Risoluzione
1. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze, Flender potrà, a suo insindacabile discrezione,
(Condizioni generali di fornitura 01.06.21.docx) Pagina 5 di 7
procedere alla sospensione e/o interruzione dell’esecuzione della Fornitura:
(i) il Cliente ritardi un pagamento dovuto a Flender, per un termine maggiore di 30 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
(ii) ai sensi della clausola 4) che precede, qualora il Cliente non adempia alle obbligazioni necessarie affinché Flender possa a propria volta eseguire la Fornitura;
(iii) la consegna e/o l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura risulti impedito dalla mancanza di licenza di esportazione o da altre restrizioni legali, per un termine superiore ai sei mesi.
Qualora Flender sospenda l’adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente dovrà sopportare tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione stessa.
In caso la sospensione sia disposta dal Cliente, Flender avrà diritto al prolungamento dei termini contrattuali di adempimento della Fornitura ed a ricevere dal Cliente il rimborso di tutti i costi documentati derivanti da detta sospensione.
2. Senza pregiudizio di quanto precede e fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, Flender, potrà risolvere in tutto o in parte il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, qualora abbia a verificarsi una delle seguenti condizioni:
a. una delle circostanze previste alle lettere (i), (ii),
(iii) di cui al paragrafo 1. che precede;
b. violazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 6 delle presenti Condizioni Generali;
c. sospensione disposta dal Cliente che si prolunghi oltre il termine di 180 giorni.
In caso di risoluzione del Contratto, Xxxxxxx avrà la facoltà di pretendere dal Cliente oltre ad ogni altro rimedio, quale il risarcimento del danno patito, la immediata restituzione della Fornitura già consegnata, di cui non sia stato pagato il prezzo.
16) Forza maggiore
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Flender per il mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti, qualora ciò sia dovuto al verificarsi di evento di Forza maggiore. Inoltre, resta inteso che gli eventuali maggiori costi derivanti dall’evento di Forza Maggiore e documentati da Flender, resteranno a totale carico del Cliente.
In aggiunta a quanto sopra previsto, al verificarsi di evento di Forza Maggiore il termine di adempimento verrà automaticamente posposto alla cessazione dell’evento stesso e, da tale cessazione, il termine di adempimento verrà prorogato per termine pari a quanto indicato da Flender per il completamento della Fornitura. Resta inteso che, a puro titolo esemplificativo
e non esaustivo, costituiscono evento di Forza maggiore con gli effetti di cui sopra: guerre, insurrezioni civili, atti di terrorismo, atti governativi, rigetto di permessi di esportazione, misure di embargo, epidemie, scioperi di livello nazionale, serrate, penuria
o indisponibilità di materie prime, indisponibilità di mezzi di trasporto, interruzioni sulla rete elettrica nazionale, danni derivati dalla trasmutazione dell’atomo, incendio, furto dei materiali o prodotti, disastri naturali quali: inondazioni,
terremoti, frane e smottamenti, precipitazioni a carattere eccezionale, tornadi, trombe d’aria.
17) Garanzia
Flender sarà responsabile verso il Cliente per i difetti della Fornitura pre-esistenti al passaggio dei rischi disciplinato dalle clausole 3 e 7 delle presenti Condizioni Generali, secondo i termini e le condizioni di seguito stabilite:
1. Ai fini della garanzia, per vizio o difetto, si intende la difformità o il malfunzionamento dello specifico prodotto Flender rispetto alle specifiche tecniche e funzionali del prodotto dichiarate dal produttore all’origine (“Difetto”).
2. Qualora venga accertata l’esistenza di un Difetto, Flender potrà, a sua insindacabile scelta, ripristinare le regolari condizioni di funzionamento mediante la riparazione, ovvero, con la sostituzione in tutto o in parte della Fornitura, da eseguirsi, in entrambi i casi, nel luogo ove si è perfezionato il trasferimento del rischio.
3. La garanzia di cui alla presente clausola non si applicherà ai difetti: a) per i quali ai sensi dell’art. 7 che precede, il Cliente non possa rifiutare l’Accettazione della Fornitura; b) inerenti parti consumabili, dovuti a normale usura, sorti successivamente al passaggio del rischio; c) per non conformità generate da errato o negligente utilizzo della Fornitura o utilizzo eccedente i limiti tecnici della Fornitura stessa; d) per non conformità derivanti da utilizzo non conforme ai manuali tecnici forniti dal produttore; e) dovuti a errori software non riproducibili.
4. Il Cliente concede fin da ora a Flender un adeguato termine al fine di porre rimedio ai Difetti accertati. A tal fine, il Cliente dovrà, a proprie spese, garantire a Flender accesso alla Fornitura, garantendo, altresì, a Flender la possibilità di eseguire il de-assemblaggio ed
il re-assemblaggio della Fornitura stessa.
5. Flender sarà sollevata da ogni obbligo di garanzia, qualora: a) il Cliente, anche mediante terzo da questi incaricato, esegua modifiche o riparazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxx; b) il Cliente non abbia notificato a Flender nel termine dovuto la presenza del Difetto; c) il Cliente non abbia adottato le necessarie contromisure per mitigare il danno causato dal Difetto; d) il Cliente impedisca a Flender di porre rimedio al Difetto.
6. Il termine di durata della garanzia dovuta al Cliente da Flender è di 12 mesi. Tale termine decorre: a) dalla data di trasferimento dei rischi al Cliente, oppure, b) dal momento in cui la fornitura è completata, qualora la Fornitura
sia completata o assemblata presso magazzini o fabbriche di Flender o dei suoi subappaltatori.
7. Resta escluso qualsiasi rimedio o obbligo di garanzia diverso da quelli esplicitamente indicati nella presente clausola 17).
18) Data Privacy/Riservatezza
Il Cliente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del GDPR 2016/679 e D. Lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., che i propri dati siano inseriti negli archivi di Flender, per ogni finalità connessa o strumentale alla esecuzione della Fornitura. Il Cliente acconsente altresì all’eventuale comunicazione dei dati personali a terze parti che forniscano altre prestazioni comunque connesse alla esecuzione della Fornitura di Flender.
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In ogni caso Flender si impegna a gestire il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea ed italiana sulla Privacy.
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e confidenziali e ad astenersi dall’utilizzare per cause estranee all’oggetto del Contratto, tutte le Informazioni che una Parte affiderà all’altra in occasione dell’esecuzione del Contratto stesso. Senza pregiudizio di quanto precede, le Parti si impegnano, inoltre, a limitare l’accesso alle Informazioni al solo personale strettamente indispensabile per l’esecuzione della Fornitura e degli obblighi previsti dal Contratto.
Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni che, alla data di perfezionamento del Contratto, (i) sono di pubblico dominio, (ii) sono già nella disponibilità delle Parti senza che sia stata commessa violazione di obblighi di confidenzialità, o (iii) la cui rivelazione è prescritta da disposizioni di Xxxxx, regolamenti di Borsa o ordini di Autorità.
19) Subappalto
Flender potrà subappaltare l’esecuzione della Fornitura previa comunicazione scritta con indicazione del nominativo del subappaltatore.
20) Principi generali in materia di rapporti commerciali
1. Flender nella conduzione degli
affari e nella gestione dei rapporti si attiene ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Flender auspica che i suoi partner commerciali nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti commerciali si attengano a principi equivalenti.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna delle Parti dichiara e garantisce per sé, i propri legali
f) di avere osservato e osservare, per la durata del Contratto, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di anti-corruzione e anti-riciclaggio;
g) di improntare la propria attività imprenditoriale ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, osservando tutte le normative in materia di libera concorrenza e antitrust;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia ambientale e/o di sicurezza dei luoghi di lavoro;
i) di fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile affinché i propri agenti, subfornitori e subappaltatori e/o consulenti agiscano in conformità a quanto previsto nei punti precedenti.
3. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio ai sensi di Xxxxx ed ai sensi del Contratto, ciascuna delle Parti si impegna a dare pronta comunicazione all’altra in merito a qualsiasi fatto, atto o circostanza che possa rendere qualsiasi delle dichiarazioni di garanzia rilasciate ai sensi del Contratto, non veritiera o incorretta, ovvero comporti la violazione di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi della clausola 20.2 delle Condizioni Generali.
4. L’accertata non veridicità, pre-esistente o sopravvenuta, di anche una sola delle dichiarazioni di garanzia sopra riportate, ovvero, l’inosservanza degli obblighi richiamati e stabiliti nella presente clausola 20 e/o la commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, con o senza applicazione di sanzioni interdittive temporanee o definitive, costituirà grave inadempimento del Contratto e comporterà la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
x.xx Flender Italia S.r.l.
rappresentanti, amministratori e procuratori, quanto
segue:
a) che l’impresa non si trova e non si è trovata nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di sospensione o cessazione dell’attività commerciale, liquidazione, coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
c) che non è pendente alcun procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla
Data, timbro e firma del Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli arti 1341 e 1342 Codice Civile il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:
1 Conclusione e disciplina del Contratto; 3. Consegna ed accettazione dei Prodotti; 4 Modalità di Fornitura presso il Cliente. Misure per la Salute e Sicurezza; 5 Riserva di proprietà; 6 Proprietà industriale ed intellettuale. Prodotti software; 7 Accettazione delle prestazioni incluse nella Fornitura; 8 Variazioni; 9 Impossibilità della prestazione; 10. Limitazione di responsabilità; 12 Legge regolatrice e clausola compromissoria; 13 Export Control; 14 Recesso; 15
Sospensione/Interruzione/Risoluzione; 16 Forza
maggiore; 17 Garanzia; 18 Data Privacy/Riservatezza; 20 Principi generali in materia di rapporti commerciali.
moralità professionale;
d) di non aver commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
e) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. L.vo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
Data, timbro e firma del Cliente
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