CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
2 5
del 21 febbraio 2018
Oggetto: | Tribunale Civile di Cagliari RAC. 10434/2013, Xxxxxx Xxxxxx c/ Comune di Pula - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria della vertenza giudiziale. |
L'anno 2018 ( Duemiladiciotto ) il giorno 21 ( ventuno ) del mese di febbraio alle ore 10:00 nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Xxxxx Xxxxx assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
ASSESSORI | P | A | |
XXXXX | XXXXXX | ||
XXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXXXXXX | XXXXXXXX | ||
XXXX | XXXXXXX | ||
XXXXX | XXXXXXXXXXXX |
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore: Dottoressa Xxxxxxxx Xxxxx
OGGETTO | Tribunale Civile di Cagliari RAC. 10434/2013, Xxxxxx Xxxxxx c/ Comune di Pula - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria della vertenza giudiziale. |
Premesso che
con atto di citazione in giudizio notificato in data 10.12.2013, il Sig. Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sull’allora minore Xxxxxxxx Xxxxxx, citava in giudizio il Comune di Pula, in persona del Sindaco pro tempore, nanti al Tribunale di Cagliari, al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c. o in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxxxxxx di tutti i danni fisici subiti dal predetto Xxxxxxxx Xxxxxx in data 14 novembre 2009, per effetto del sinistro occorsogli nel campo di calcetto del centro Santa Margherita di Pula;
la causa venne, quindi, iscritta al RAC. N. 10434/2013 del ruolo del Tribunale Civile di Cagliari e assegnata alla competenza della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
Con comparsa di costituzione del 5.5.2014 si costituiva in giudizio il Comune di Pula in persona del sindaco pro tempore, contestando integralmente le avverse pretese, con l’assistenza dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, in forza della determinazione n. 816 del 15 ottobre 2013 di conferimento dell’incarico legale, per effetto della deliberazione n. 129 del 26 settembre 2013 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, per difendersi dalle avverse pretese contenute nell’atto introduttivo del giudizio sopra citato;
Considerato che
nel corso dell’udienza tenutasi il 16.03.2017, il giudice ha invitato l’attore a formulare una proposta
transattiva sulla base della C.T.U e della relativa integrazione depositata;
all’udienza del 16.07.2017 l’attore richiedeva il pagamento, da parte del Comune di Pula, a totale tacitazione di tutte le pretese avanzate con l’atto di citazione, la somma omnicomprensiva di euro 17.000;
le parti, nelle more del giudizio attualmente pendente e succitato, hanno raggiunto un accordo transattivo volto a comporre integralmente la controversia di cui sopra, il quale prevede la corresponsione da parte del Comune di Pula, in persona del Sindaco in carica, al signor Xxxxxx Xxxxxx, la somma complessiva di euro 17.000,00 (diciasettemila/00) a tacitazione di ogni pretesa avanzata nell’ambito del giudizio indicato in premessa e all’Associazione culturale ricreativa Santa Margherita, in persona del presidente Xxx. Xxxxxxx Xxx, a titolo di contributo per le spese legali del giudizio, la somma omnicomprensiva di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Rappresentato che
di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965
c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l’autorizzazione ad agire in giudizio;
trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine
agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);
come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).
Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione, di seguito,
riportati:
a. l’esistenza di una controversia giuridica, pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari al R.A.C. 10434/2013;
b. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art 1966, comma 2 c.c.;
c. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art 1321 c.c.;
d. l’accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
e. la circostanza che il giudice competente abbia dapprima disposto la C.T.U. su Xxxxxx Xxxxxxxx e all’esito della medesima invitato le parti al raggiungimento di un accordo bonario induce a ritenere che la richiesta risarcitoria dell’attrice sia ritenuta meritevole di accoglimento da parte del giudice medesimo;
f. la nota con la quale il legale dell’Ente comunica come: “all'esito del procedimento iscritto al nr. di RG10597/14 nanti il Tribunale di Genova, il Comune di Pula, con riferimento al sinistro in oggetto, è stato ammesso allo stato passivo della Faro per la somma di euro 86.000, condizionatamente alla definitività della pretesa di controparte, ciò significa che la dazione delle somme suindicate (nonché degli onorari a me dovuti) appare per le casse del Comune assolutamente neutra, in quanto verrà integralmente rimborsata dall'assicurazione, previa esibizione dei relativi giustificativi di pagamento”.
Ritenuta, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell’accordo
transattivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Rilevato che una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle rispettive pretese. Invero, dal punto di vista etimologico il termine “transazione” deriva dalle parole latine “trans” e “agere” e significa andare al di là, andare “oltre una pretesa, per quanto reputata legittima, e quindi rinunciarvi”. Il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni, il c.d. aliquid datum aliquid retentum.
Preso atto che
il pagamento delle somme dovute, in forza dell’approvando schema di accordo transattivo, trova copertura finanziaria nel predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
così come precisato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Toscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito della sua “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia” precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di ciò, nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere;
prosegue la Corte “In relazione all’accordo transattivo, occorre premettere che l’art.194 del TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese “anomale” non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla “transazione”. Tale istituto seppur non previsto dall’ordinamento, è invece previsto dall’art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione: il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che pụ sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell’aspetto sostanziale, nel caso di fattispecie poteva senz’altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo di procedere, fatto salvo l’adozione di appositi atti da parte della Giunta”;
Visto
il testo dell’atto di transazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; il D. Lgs. 267/2000;
i Principi Contabili; il Codice Civile.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Pula/Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx e Associazione Culturale Ricreativa Santa Margherita, finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 10434/2013, che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare per l’effetto il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione
dell’atto transattivo;
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel predisponendo bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso;
4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato Firmato Dottoressa Xxxxxxxx Xxxxx
Pula, 21/02/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di Pula/Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx e Associazione Culturale Ricreativa Santa Margherita, finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 10434/2013, che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare per l’effetto il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione
dell’atto transattivo;
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel predisponendo bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso;
4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale
X.xx Xxxxx Xxxxx X.xx Dottoressa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 28/02/2018
Il Segretario Comunale
X.xx Dottoressa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 28/02/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte